perdita del grado per rimozione
perdita del grado per rimozione
Ecco alcuni punti.
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1) - il ricorrente ha impugnato il provvedimento disciplinare del 16 ottobre 2008, notificato il 19 ottobre 2008, con cui gli è stata inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione, con decorrenza dal 10 dicembre 2002.
2) - Il ricorrente, già finanziere scelto e posto in congedo su propria richiesta in data 10 dicembre 2002, essendo stato sottoposto ad indagini penali nell’anno 2000, subiva una condanna a due anni di reclusione e 1.800 € di multa, in seguito a patteggiamento, con sentenza del 28 aprile 2006, emessa dal G.U.P del Tribunale
3) - A sostegno del ricorso vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 10, comma 3, della legge n. 97 del 2001, dell’art. 9 della legge n. 19 del 1990 e degli artt. 103 e 104 del D.P.R. n. 3 del 1957
IL TAR precisa:
4) - Il ricorso è meritevole di accoglimento in relazione a quanto di seguito specificato.
5) - L’art. 10, comma 3, della legge n. 97 del 2001, nel testo risultante in seguito all’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 2004, stabilisce che i procedimenti disciplinari (…) devono essere instaurati entro novanta giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile. Una disposizione di identico tenore, disciplinante in via ordinaria la materia, è contenuta nell’art. 5, comma 4, della stessa legge n. 97.
6) - Nel caso di specie risulta pacifico che l’azione disciplinare è stata avviata ben oltre i novanta giorni dall’emanazione della sentenza di condanna, essendo trascorsi oltre due anni dalla sua pubblicazione.
7) - Altrettanto pacifica è la circostanza che l’Amministrazione ha avuto conoscenza della sentenza in data 30 maggio 2008, in seguito alla comunicazione della cancelleria del Tribunale
8) - A giudizio del ricorrente l’inizio dell’azione risulta tardivo, in quanto l’Amministrazione avrebbe avuto la possibilità di conoscere immediatamente l’esito del giudizio penale, essendosi costituita parte civile nel relativo procedimento tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ed avendo ottenuto il pagamento delle spese processuali liquidate nel predetto giudizio già dal mese di ottobre 2006
9) - La tesi prospettata nel ricorso appare meritevole di condivisione, atteso che la presenza in giudizio tramite un proprio difensore, ovvero l’Avvocatura dello Stato, ha posto la Guardia di Finanza in condizione di conoscere gli sviluppi dello stesso e quindi deve ritenersi che, almeno dal momento in cui è stato richiesto il pagamento delle spese di giudizio, l’Amministrazione fosse in grado di conoscere legalmente l’esistenza della sentenza.
10) - Anche la circostanza che successivamente alla proposizione del ricorso sia stata introdotta una novella legislativa (art. 154 ter delle norme di attuazione del c.p.p.) che impone alla cancelleria del giudice di comunicare le sentenze penali relative ai pubblici dipendenti all’Amministrazione di appartenenza degli stessi, ferma restando la sua inapplicabilità ratione temporis, non appare in contrasto con le conclusioni raggiunte in precedenza, atteso che l’Amministrazione non è parte necessaria del processo penale e quindi ben può accadere – ad eccezione della costituzione di parte civile, come nel caso di specie – che senza la comunicazione della cancelleria del giudice si ignorino le sentenze panali emesse a carico dei propri dipendenti.
Il resto per completezza leggetelo qui sotto.
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06/11/2013 201302432 Sentenza 3
N. 02432/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00048/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2009, proposto da:
- G. G., rappresentato e difeso dall’Avv. R. B., ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè n. 1, presso lo studio dell’Avv. I. P.;
contro
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
- del provvedimento disciplinare del 16 ottobre 2008, notificato il 19 ottobre 2008, con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione della perdita del grado per rimozione, con decorrenza dal 10 dicembre 2002;
- nonché di ogni altro atto presupposto, successivo o connesso, compreso l’atto di contestazione degli addebiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;
Udito, all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2013, il procuratore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 16 dicembre 2008 e depositato il 12 gennaio 2009, il ricorrente ha impugnato il provvedimento disciplinare del 16 ottobre 2008, notificato il 19 ottobre 2008, con cui gli è stata inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione, con decorrenza dal 10 dicembre 2002.
Il ricorrente, già finanziere scelto e posto in congedo su propria richiesta in data 10 dicembre 2002, essendo stato sottoposto ad indagini penali nell’anno 2000, subiva una condanna a due anni di reclusione e 1.800 € di multa, in seguito a patteggiamento, con sentenza del 28 aprile 2006, ….., emessa dal G.U.P del Tribunale di ……. In data 23 luglio 2008, l’Amministrazione notificava al ricorrente la contestazione degli addebiti. Il procedimento si concludeva con il provvedimento impugnato nella presente sede.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 10, comma 3, della legge n. 97 del 2001, dell’art. 9 della legge n. 19 del 1990 e degli artt. 103 e 104 del D.P.R. n. 3 del 1957.
Vengono inoltre dedotti l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e la violazione del principio del giusto procedimento.
Ulteriormente, vengono dedotti l’eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione, la carenza di istruttoria e motivazione e la violazione della circolare del Ministero delle Finanze n. 208000/104/3 del 7 luglio 1993.
Poi vengono eccepiti la violazione dell’art. 104 del D.P.R. n. 3 del 1957, l’eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento e la nullità della notifica degli atti del procedimento.
Infine, viene dedotta la violazione dell’art. 26 della legge n. 833 del 1961.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2013, su richiesta del procuratore dell’Amministrazione resistente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento in relazione a quanto di seguito specificato.
2. Con la prima censura, avente carattere assorbente, si assume l’illegittimità della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente in ragione del superamento da parte dell’Amministrazione del termine di 90 giorni dalla conoscenza della sentenza di condanna, stabilito dall’art. 10, comma 3, della legge n. 97 del 2001, per avviare il procedimento disciplinare: la sentenza di condanna è stata emanata in data 28 aprile 2006 (all. 2 al ricorso), mentre il procedimento disciplinare, con la contestazione degli addebiti, è iniziato il 23 luglio 2008 (all. 5 al ricorso).
2.1. La censura è fondata.
L’art. 10, comma 3, della legge n. 97 del 2001, nel testo risultante in seguito all’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 2004, stabilisce che i procedimenti disciplinari (…) devono essere instaurati entro novanta giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile. Una disposizione di identico tenore, disciplinante in via ordinaria la materia, è contenuta nell’art. 5, comma 4, della stessa legge n. 97.
Nel caso di specie risulta pacifico che l’azione disciplinare è stata avviata ben oltre i novanta giorni dall’emanazione della sentenza di condanna, essendo trascorsi oltre due anni dalla sua pubblicazione.
Altrettanto pacifica è la circostanza che l’Amministrazione ha avuto conoscenza della sentenza in data 30 maggio 2008, in seguito alla comunicazione della cancelleria del Tribunale di …….. (all. 3b dell’Amministrazione).
2.2. A giudizio del ricorrente l’inizio dell’azione risulta tardivo, in quanto l’Amministrazione avrebbe avuto la possibilità di conoscere immediatamente l’esito del giudizio penale, essendosi costituita parte civile nel relativo procedimento tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ed avendo ottenuto il pagamento delle spese processuali liquidate nel predetto giudizio già dal mese di ottobre 2006 (all. 3 e 4 al ricorso).
La tesi prospettata nel ricorso appare meritevole di condivisione, atteso che la presenza in giudizio tramite un proprio difensore, ovvero l’Avvocatura dello Stato, ha posto la Guardia di Finanza in condizione di conoscere gli sviluppi dello stesso e quindi deve ritenersi che, almeno dal momento in cui è stato richiesto il pagamento delle spese di giudizio, l’Amministrazione fosse in grado di conoscere legalmente l’esistenza della sentenza.
Non appare persuasiva la tesi prospettata dalla difesa erariale, fondata sulla circostanza che l’Avvocatura dello Stato deve essere considerata – anche nella fase processuale – un’articolazione separata rispetto all’Amministrazione che agisce in giudizio, atteso che, pur considerando le peculiarità del rapporto intercorrente tra le diverse Amministrazioni dello Stato e l’Avvocatura erariale, comunque si è in presenza di un rapporto di mandato processuale che determina lo stesso effetto che si produce quando agisce in giudizio un privato tramite un difensore di fiducia (cfr. art. 1 del R.D. n. 1611 del 1933), con la conseguenza che tutti gli atti relativi al giudizio si ritengono conosciuti dalla parte tramite l’esclusiva comunicazione al difensore, cui è conferita apposita procura alle liti.
Ad opinare diversamente si potrebbe giungere al paradosso di slegare completamente l’attività difensiva dell’Avvocatura dello Stato rispetto alla posizione della singola Amministrazione in giudizio, con il rischio di aggravare la posizione delle controparti e rendere più difficoltosa anche l’attività dell’organo giudicante, richiedendosi sempre una simultanea interlocuzione sia con la parte sostanziale che con il difensore, pena l’inopponibilità alla prima degli atti assunti in sede processuale; si prospetterebbe in tal modo il rischio concreto di vanificare la normativa sulla difesa in giudizio, laddove si qualifica il procuratore alle liti come rappresentante della parte, dovendo quest’ultima agire necessariamente con un difensore e non potendo intervenire direttamente in giudizio.
2.3. Di conseguenza, la conoscenza da parte del difensore della sentenza di condanna crea una presunzione assoluta di conoscenza della stessa in capo all’Amministrazione, con tutte le relative conseguenze, ivi comprese quelle riferibili alla decorrenza del termine per avviare l’azione disciplinare.
2.4. Anche la circostanza che successivamente alla proposizione del ricorso sia stata introdotta una novella legislativa (art. 154 ter delle norme di attuazione del c.p.p.) che impone alla cancelleria del giudice di comunicare le sentenze penali relative ai pubblici dipendenti all’Amministrazione di appartenenza degli stessi, ferma restando la sua inapplicabilità ratione temporis, non appare in contrasto con le conclusioni raggiunte in precedenza, atteso che l’Amministrazione non è parte necessaria del processo penale e quindi ben può accadere – ad eccezione della costituzione di parte civile, come nel caso di specie – che senza la comunicazione della cancelleria del giudice si ignorino le sentenze panali emesse a carico dei propri dipendenti.
3. In conclusione, la fondatezza della predetta censura, previo assorbimento delle restanti doglianze, determina l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell’atto impugnato.
4. In ragione delle peculiarità della fattispecie e della sostanziale novità della questione, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2013
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1) - il ricorrente ha impugnato il provvedimento disciplinare del 16 ottobre 2008, notificato il 19 ottobre 2008, con cui gli è stata inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione, con decorrenza dal 10 dicembre 2002.
2) - Il ricorrente, già finanziere scelto e posto in congedo su propria richiesta in data 10 dicembre 2002, essendo stato sottoposto ad indagini penali nell’anno 2000, subiva una condanna a due anni di reclusione e 1.800 € di multa, in seguito a patteggiamento, con sentenza del 28 aprile 2006, emessa dal G.U.P del Tribunale
3) - A sostegno del ricorso vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 10, comma 3, della legge n. 97 del 2001, dell’art. 9 della legge n. 19 del 1990 e degli artt. 103 e 104 del D.P.R. n. 3 del 1957
IL TAR precisa:
4) - Il ricorso è meritevole di accoglimento in relazione a quanto di seguito specificato.
5) - L’art. 10, comma 3, della legge n. 97 del 2001, nel testo risultante in seguito all’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 2004, stabilisce che i procedimenti disciplinari (…) devono essere instaurati entro novanta giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile. Una disposizione di identico tenore, disciplinante in via ordinaria la materia, è contenuta nell’art. 5, comma 4, della stessa legge n. 97.
6) - Nel caso di specie risulta pacifico che l’azione disciplinare è stata avviata ben oltre i novanta giorni dall’emanazione della sentenza di condanna, essendo trascorsi oltre due anni dalla sua pubblicazione.
7) - Altrettanto pacifica è la circostanza che l’Amministrazione ha avuto conoscenza della sentenza in data 30 maggio 2008, in seguito alla comunicazione della cancelleria del Tribunale
8) - A giudizio del ricorrente l’inizio dell’azione risulta tardivo, in quanto l’Amministrazione avrebbe avuto la possibilità di conoscere immediatamente l’esito del giudizio penale, essendosi costituita parte civile nel relativo procedimento tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ed avendo ottenuto il pagamento delle spese processuali liquidate nel predetto giudizio già dal mese di ottobre 2006
9) - La tesi prospettata nel ricorso appare meritevole di condivisione, atteso che la presenza in giudizio tramite un proprio difensore, ovvero l’Avvocatura dello Stato, ha posto la Guardia di Finanza in condizione di conoscere gli sviluppi dello stesso e quindi deve ritenersi che, almeno dal momento in cui è stato richiesto il pagamento delle spese di giudizio, l’Amministrazione fosse in grado di conoscere legalmente l’esistenza della sentenza.
10) - Anche la circostanza che successivamente alla proposizione del ricorso sia stata introdotta una novella legislativa (art. 154 ter delle norme di attuazione del c.p.p.) che impone alla cancelleria del giudice di comunicare le sentenze penali relative ai pubblici dipendenti all’Amministrazione di appartenenza degli stessi, ferma restando la sua inapplicabilità ratione temporis, non appare in contrasto con le conclusioni raggiunte in precedenza, atteso che l’Amministrazione non è parte necessaria del processo penale e quindi ben può accadere – ad eccezione della costituzione di parte civile, come nel caso di specie – che senza la comunicazione della cancelleria del giudice si ignorino le sentenze panali emesse a carico dei propri dipendenti.
Il resto per completezza leggetelo qui sotto.
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06/11/2013 201302432 Sentenza 3
N. 02432/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00048/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2009, proposto da:
- G. G., rappresentato e difeso dall’Avv. R. B., ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè n. 1, presso lo studio dell’Avv. I. P.;
contro
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
- del provvedimento disciplinare del 16 ottobre 2008, notificato il 19 ottobre 2008, con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione della perdita del grado per rimozione, con decorrenza dal 10 dicembre 2002;
- nonché di ogni altro atto presupposto, successivo o connesso, compreso l’atto di contestazione degli addebiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;
Udito, all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2013, il procuratore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 16 dicembre 2008 e depositato il 12 gennaio 2009, il ricorrente ha impugnato il provvedimento disciplinare del 16 ottobre 2008, notificato il 19 ottobre 2008, con cui gli è stata inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione, con decorrenza dal 10 dicembre 2002.
Il ricorrente, già finanziere scelto e posto in congedo su propria richiesta in data 10 dicembre 2002, essendo stato sottoposto ad indagini penali nell’anno 2000, subiva una condanna a due anni di reclusione e 1.800 € di multa, in seguito a patteggiamento, con sentenza del 28 aprile 2006, ….., emessa dal G.U.P del Tribunale di ……. In data 23 luglio 2008, l’Amministrazione notificava al ricorrente la contestazione degli addebiti. Il procedimento si concludeva con il provvedimento impugnato nella presente sede.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 10, comma 3, della legge n. 97 del 2001, dell’art. 9 della legge n. 19 del 1990 e degli artt. 103 e 104 del D.P.R. n. 3 del 1957.
Vengono inoltre dedotti l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e la violazione del principio del giusto procedimento.
Ulteriormente, vengono dedotti l’eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione, la carenza di istruttoria e motivazione e la violazione della circolare del Ministero delle Finanze n. 208000/104/3 del 7 luglio 1993.
Poi vengono eccepiti la violazione dell’art. 104 del D.P.R. n. 3 del 1957, l’eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento e la nullità della notifica degli atti del procedimento.
Infine, viene dedotta la violazione dell’art. 26 della legge n. 833 del 1961.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2013, su richiesta del procuratore dell’Amministrazione resistente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento in relazione a quanto di seguito specificato.
2. Con la prima censura, avente carattere assorbente, si assume l’illegittimità della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente in ragione del superamento da parte dell’Amministrazione del termine di 90 giorni dalla conoscenza della sentenza di condanna, stabilito dall’art. 10, comma 3, della legge n. 97 del 2001, per avviare il procedimento disciplinare: la sentenza di condanna è stata emanata in data 28 aprile 2006 (all. 2 al ricorso), mentre il procedimento disciplinare, con la contestazione degli addebiti, è iniziato il 23 luglio 2008 (all. 5 al ricorso).
2.1. La censura è fondata.
L’art. 10, comma 3, della legge n. 97 del 2001, nel testo risultante in seguito all’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 2004, stabilisce che i procedimenti disciplinari (…) devono essere instaurati entro novanta giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile. Una disposizione di identico tenore, disciplinante in via ordinaria la materia, è contenuta nell’art. 5, comma 4, della stessa legge n. 97.
Nel caso di specie risulta pacifico che l’azione disciplinare è stata avviata ben oltre i novanta giorni dall’emanazione della sentenza di condanna, essendo trascorsi oltre due anni dalla sua pubblicazione.
Altrettanto pacifica è la circostanza che l’Amministrazione ha avuto conoscenza della sentenza in data 30 maggio 2008, in seguito alla comunicazione della cancelleria del Tribunale di …….. (all. 3b dell’Amministrazione).
2.2. A giudizio del ricorrente l’inizio dell’azione risulta tardivo, in quanto l’Amministrazione avrebbe avuto la possibilità di conoscere immediatamente l’esito del giudizio penale, essendosi costituita parte civile nel relativo procedimento tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ed avendo ottenuto il pagamento delle spese processuali liquidate nel predetto giudizio già dal mese di ottobre 2006 (all. 3 e 4 al ricorso).
La tesi prospettata nel ricorso appare meritevole di condivisione, atteso che la presenza in giudizio tramite un proprio difensore, ovvero l’Avvocatura dello Stato, ha posto la Guardia di Finanza in condizione di conoscere gli sviluppi dello stesso e quindi deve ritenersi che, almeno dal momento in cui è stato richiesto il pagamento delle spese di giudizio, l’Amministrazione fosse in grado di conoscere legalmente l’esistenza della sentenza.
Non appare persuasiva la tesi prospettata dalla difesa erariale, fondata sulla circostanza che l’Avvocatura dello Stato deve essere considerata – anche nella fase processuale – un’articolazione separata rispetto all’Amministrazione che agisce in giudizio, atteso che, pur considerando le peculiarità del rapporto intercorrente tra le diverse Amministrazioni dello Stato e l’Avvocatura erariale, comunque si è in presenza di un rapporto di mandato processuale che determina lo stesso effetto che si produce quando agisce in giudizio un privato tramite un difensore di fiducia (cfr. art. 1 del R.D. n. 1611 del 1933), con la conseguenza che tutti gli atti relativi al giudizio si ritengono conosciuti dalla parte tramite l’esclusiva comunicazione al difensore, cui è conferita apposita procura alle liti.
Ad opinare diversamente si potrebbe giungere al paradosso di slegare completamente l’attività difensiva dell’Avvocatura dello Stato rispetto alla posizione della singola Amministrazione in giudizio, con il rischio di aggravare la posizione delle controparti e rendere più difficoltosa anche l’attività dell’organo giudicante, richiedendosi sempre una simultanea interlocuzione sia con la parte sostanziale che con il difensore, pena l’inopponibilità alla prima degli atti assunti in sede processuale; si prospetterebbe in tal modo il rischio concreto di vanificare la normativa sulla difesa in giudizio, laddove si qualifica il procuratore alle liti come rappresentante della parte, dovendo quest’ultima agire necessariamente con un difensore e non potendo intervenire direttamente in giudizio.
2.3. Di conseguenza, la conoscenza da parte del difensore della sentenza di condanna crea una presunzione assoluta di conoscenza della stessa in capo all’Amministrazione, con tutte le relative conseguenze, ivi comprese quelle riferibili alla decorrenza del termine per avviare l’azione disciplinare.
2.4. Anche la circostanza che successivamente alla proposizione del ricorso sia stata introdotta una novella legislativa (art. 154 ter delle norme di attuazione del c.p.p.) che impone alla cancelleria del giudice di comunicare le sentenze penali relative ai pubblici dipendenti all’Amministrazione di appartenenza degli stessi, ferma restando la sua inapplicabilità ratione temporis, non appare in contrasto con le conclusioni raggiunte in precedenza, atteso che l’Amministrazione non è parte necessaria del processo penale e quindi ben può accadere – ad eccezione della costituzione di parte civile, come nel caso di specie – che senza la comunicazione della cancelleria del giudice si ignorino le sentenze panali emesse a carico dei propri dipendenti.
3. In conclusione, la fondatezza della predetta censura, previo assorbimento delle restanti doglianze, determina l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell’atto impugnato.
4. In ragione delle peculiarità della fattispecie e della sostanziale novità della questione, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2013
Re: perdita del grado per rimozione
La magistratura d'Appello nel rigettare l'appello del Ministero afferma:
1) - Appare meritevole di conferma la statuizione del giudice di prime cure, in linea con il precedente del Consiglio di Stato (Cons. di Stato, sez. IV, 23 settembre 2008, n. 4630), in merito al fatto che la mancata esibizione all’appellato della “relazione conclusiva dell’ufficiale inquirente” vizi il procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti e, quindi, l’impugnata determinazione finale, pur rimanendo il potere dell’amministrazione di instaurare un nuovo procedimento disciplinare, nei confronti dell’appellato, ovviamente emendato dal vizio rilevato della mancata ostensione della relazione conclusiva dell’ufficiale inquirente.
2) - Non può dubitarsi infatti che, nella vicenda all’esame del Consiglio sia stato impedito all’incolpato, nella prima fase del procedimento per via della menzionata mancata ostensione delle conclusioni dell’Ufficiale inquirente, di incidere, con la sua partecipazione sul giudizio dell’autorità procedente, mentre tale giudizio è stato certamente condizionato proprio dalle suddette conclusioni, allorché si è deciso di deferire il ricorrente innanzi alla Commissione di disciplina.
Il resto leggetelo qui sotto.
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14/07/2014 201400422 Sentenza 1
N. 00422/2014REG.PROV.COLL.
N. 00271/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 271 del 2013, proposto da:
Ministero Economia e Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, N. 81;
contro
F. E., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Luca, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto D'Agostino in Palermo, via Volturno, 6;
per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA - PALERMO :Sezione I n. 02251/2012, resa tra le parti, concernente irrogazione della sanzione della perdita di grado
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fiorito Ernesto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 il Cons. Giuseppe Barone e uditi per le parti gli avvocati avv. di Stato La Rocca e G. Giglio su delega di G. De Luca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 12.3.2010 e depositato il successivo 2 aprile, l’appellato ha impugnato il provvedimento dell’8.1.2010 con il quale il Comando Interregionale dell'Italia sud-occidentale della Guardia di Finanza, nella persona del comandante interregionale gen. c.a. Mauro Michelacci, ha disposto che "il OMISSIS, sospeso precauzionalmente dall'impiego, OMISSIS perde il grado per rimozione e sia è posto a disposizione del Centro documentale (già distretto militare) competente come semplice soldato, a decorrere da oggi; sotto pari data ha termine la sospensione precauzionale dall'impiego, a titolo discrezionale, adottata con determinazione di questo comando interregionale in data 08 maggio 2009".
A fondamento del suo ricorso ha posto le seguenti censure :
I) Mancata ostensione della relazione conclusiva dell’ufficiale inquirente;
II) Violazione di legge – Inadeguatezza del provvedimento di rimozione ed incompetenza dell’organo che lo ha pronunziato;
III) Carenza di istruttoria che ha portato l’emanazione del provvedimento impugnato;
IV) Non proporzionalità per eccessiva afflittività della sanzione.
Con la sentenza oggi appellata, il T.A.R. per la Sicilia, sez. I, ritenuta la competenza del Comandante Interregionale all’adozione del provvedimento impugnato (e disattendendo, quindi, l’eccezione d’incompetenza del ricorrente), ha dichiarato la fondatezza del primo motivo del ricorso, con il quale l’appellato ha rilevato l’illegittimità del provvedimento impugnato per non avergli l’amministrazione consentito l’esame della relazione conclusiva dell’ufficiale inquirente. Ha dichiarato assorbite le altre censure.
Il Tribunale è stato dell’avviso che, contrariamente a quanto ha asserito sul punto l’Avvocatura dello Stato, non può ritenersi che la concordanza tra le conclusioni di tale relazione e l’ordine di deferimento rendono superflua l’ostensione della relazione. Anzi, secondo il primo Giudice, proprio la circostanza che in caso di concordanza il Comandante non deve esternare particolari motivazioni a giustificazione della decisione adottata, rende più utile la conoscenza da parte dell’interessato della relazione, che costituisce l’unica effettiva motivazione del deferimento, indispensabile per garantire lo svolgimento di un’effettiva attività difensiva.
Pertanto in linea con il precedente del Consiglio di Stato (Cons. di Stato, sez. IV, 23 settembre 2008, n. 4630), ha ritenuto il Collegio di prime cure che la mancata esibizione all’appellato della relazione conclusiva dell’ufficiale inquirente vizi il procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti e quindi l’impugnata determinazione finale, pur rimanendo il potere dell’amministrazione di instaurare un nuovo procedimento disciplinare, ovviamente emendato dal vizio rilevato della mancata ostensione della relazione conclusiva dell’ufficiale inquirente.
Avverso la sentenza, che così aveva deciso, l’Amministrazione ha proposto appello.
Nel riportarsi in parte alle argomentazioni già dedotte con la memoria di primo grado, da intendersi, in questa sede, integralmente riportate, la difesa erariale è, passata a ricostruire la vicenda secondo il susseguirsi delle varie circostanze, rilevando nel merito che:
1) la sanzione irrogata è sostanzialmente proporzionata alle condotte oggetto di valutazione disciplinare;
2) l’appellato aveva comunque conoscenza per relationem del rapporto finale dell’Ufficiale inquirente, che va considerato come un mero parere;
3) l’appellato aveva piena consapevolezza delle ragioni del procedimento disciplinare, per via della conoscenza del procedimento penale, che vi ha dato origine chiusosi col patteggiamento;
4) la relazione finale dell’Ufficiale inquirente contiene valutazioni, che debbono essere partecipate solo all’autorità che ha ordinato l’inchiesta, che può non condividerle con l’inquisito, il quale in sostanza non avrebbe nessun diritto a conoscerle, anche se poi, contraddicendosi, l’Avvocatura riconosce che l’inquisito avrebbe potuto chiederne l’ostensione ex art. 24, comma 7, L. n. 241/1990.
Si è costituito l’appellato proponendo appello incidentale. Ha sostenuto la fondatezza della sentenza di primo grado deducendo altresì, come motivi di appello incidentale, le censure già mosse in primo grado, ma non esaminate dal Tribunale, ovvero: a) carenza di istruttoria; b) sproporzione della sanzione per eccessiva afflittività. Ha eccepito ancora l’illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nella L. 599/1954, art. 63 e ss., nella parte in cui non prevedono la specifica garanzia di conoscenza da parte dell’incolpato della relazione finale redatta dall’Ufficiale inquirente, per violazione dell’art. 3 della Costituzione.
All’udienza del 7 maggio 2014 il ricorso è andato in decisione.
DIRITTO
1) L’appello è infondato e, come tale, va rigettato.
Appare meritevole di conferma la statuizione del giudice di prime cure, in linea con il precedente del Consiglio di Stato (Cons. di Stato, sez. IV, 23 settembre 2008, n. 4630), in merito al fatto che la mancata esibizione all’appellato della “relazione conclusiva dell’ufficiale inquirente” vizi il procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti e, quindi, l’impugnata determinazione finale, pur rimanendo il potere dell’amministrazione di instaurare un nuovo procedimento disciplinare, nei confronti dell’appellato, ovviamente emendato dal vizio rilevato della mancata ostensione della relazione conclusiva dell’ufficiale inquirente.
Non può dubitarsi infatti che, nella vicenda all’esame del Consiglio sia stato impedito all’incolpato, nella prima fase del procedimento per via della menzionata mancata ostensione delle conclusioni dell’Ufficiale inquirente, di incidere, con la sua partecipazione sul giudizio dell’autorità procedente, mentre tale giudizio è stato certamente condizionato proprio dalle suddette conclusioni, allorché si è deciso di deferire il ricorrente innanzi alla Commissione di disciplina.
Quanto sopra acquista importanza decisiva ove si osservi che in concreto il Comandante del Corpo ha ritenuto di deferire l’odierno appellato al giudizio della Commissione di disciplina dichiarando di condividere le considerazioni e le proposte esternate dall’Ufficiale inquirente nel più volte citato rapporto finale.
Le censure dell’appellante vengono ulteriormente contraddette anche dai principi pacifici in giurisprudenza di obbligo di valutazione autonoma da parte dell’Amministrazione di appartenenza dei fatti di rilievo disciplinare, per cui la conoscenza della relazione finale ha un suo valore autonomo rispetto alla conoscenza del procedimento penale, cui eventualmente il procedimento disciplinare si colleghi.
Le superiori considerazioni sono sufficienti per il Consiglio per confermare quanto deciso dal primo giudice.
2) Per quel che attiene all’appello incidentale con cui il ricorrente ha tra l’altro dedotto l’eccesso di potere, in cui sarebbe caduta l’Amministrazione per avere irrogato una sanzione sproporzionata al fatto contestato, censura peraltro non priva di ragionevolezza, essendo stato respinto il ricorso principale, esso deve dichiararsi improcedibile.
3) Infine, il Collegio si ritiene esentato dall’esaminare l’eccezione d’incostituzionalità degli artt. 63 e ss. della L. 599/1954 ,considerata la sua irrilevanza ai fini della decisione da adottare.
4) Conclusivamente, il Collegio dichiara il ricorso principale infondato e il ricorso incidentale improcedibile.
Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e vengono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Dichiara improcedibile l’appello incidentale, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese della presente fase di giudizio che liquida, in favore dell’appellato, in Euro 2.000,00, oltre IVA e CPA se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Maria De Lipsis, Presidente
Antonino Anastasi, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere
Alessandro Corbino, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/07/2014
1) - Appare meritevole di conferma la statuizione del giudice di prime cure, in linea con il precedente del Consiglio di Stato (Cons. di Stato, sez. IV, 23 settembre 2008, n. 4630), in merito al fatto che la mancata esibizione all’appellato della “relazione conclusiva dell’ufficiale inquirente” vizi il procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti e, quindi, l’impugnata determinazione finale, pur rimanendo il potere dell’amministrazione di instaurare un nuovo procedimento disciplinare, nei confronti dell’appellato, ovviamente emendato dal vizio rilevato della mancata ostensione della relazione conclusiva dell’ufficiale inquirente.
2) - Non può dubitarsi infatti che, nella vicenda all’esame del Consiglio sia stato impedito all’incolpato, nella prima fase del procedimento per via della menzionata mancata ostensione delle conclusioni dell’Ufficiale inquirente, di incidere, con la sua partecipazione sul giudizio dell’autorità procedente, mentre tale giudizio è stato certamente condizionato proprio dalle suddette conclusioni, allorché si è deciso di deferire il ricorrente innanzi alla Commissione di disciplina.
Il resto leggetelo qui sotto.
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14/07/2014 201400422 Sentenza 1
N. 00422/2014REG.PROV.COLL.
N. 00271/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 271 del 2013, proposto da:
Ministero Economia e Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, N. 81;
contro
F. E., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Luca, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto D'Agostino in Palermo, via Volturno, 6;
per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA - PALERMO :Sezione I n. 02251/2012, resa tra le parti, concernente irrogazione della sanzione della perdita di grado
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fiorito Ernesto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 il Cons. Giuseppe Barone e uditi per le parti gli avvocati avv. di Stato La Rocca e G. Giglio su delega di G. De Luca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 12.3.2010 e depositato il successivo 2 aprile, l’appellato ha impugnato il provvedimento dell’8.1.2010 con il quale il Comando Interregionale dell'Italia sud-occidentale della Guardia di Finanza, nella persona del comandante interregionale gen. c.a. Mauro Michelacci, ha disposto che "il OMISSIS, sospeso precauzionalmente dall'impiego, OMISSIS perde il grado per rimozione e sia è posto a disposizione del Centro documentale (già distretto militare) competente come semplice soldato, a decorrere da oggi; sotto pari data ha termine la sospensione precauzionale dall'impiego, a titolo discrezionale, adottata con determinazione di questo comando interregionale in data 08 maggio 2009".
A fondamento del suo ricorso ha posto le seguenti censure :
I) Mancata ostensione della relazione conclusiva dell’ufficiale inquirente;
II) Violazione di legge – Inadeguatezza del provvedimento di rimozione ed incompetenza dell’organo che lo ha pronunziato;
III) Carenza di istruttoria che ha portato l’emanazione del provvedimento impugnato;
IV) Non proporzionalità per eccessiva afflittività della sanzione.
Con la sentenza oggi appellata, il T.A.R. per la Sicilia, sez. I, ritenuta la competenza del Comandante Interregionale all’adozione del provvedimento impugnato (e disattendendo, quindi, l’eccezione d’incompetenza del ricorrente), ha dichiarato la fondatezza del primo motivo del ricorso, con il quale l’appellato ha rilevato l’illegittimità del provvedimento impugnato per non avergli l’amministrazione consentito l’esame della relazione conclusiva dell’ufficiale inquirente. Ha dichiarato assorbite le altre censure.
Il Tribunale è stato dell’avviso che, contrariamente a quanto ha asserito sul punto l’Avvocatura dello Stato, non può ritenersi che la concordanza tra le conclusioni di tale relazione e l’ordine di deferimento rendono superflua l’ostensione della relazione. Anzi, secondo il primo Giudice, proprio la circostanza che in caso di concordanza il Comandante non deve esternare particolari motivazioni a giustificazione della decisione adottata, rende più utile la conoscenza da parte dell’interessato della relazione, che costituisce l’unica effettiva motivazione del deferimento, indispensabile per garantire lo svolgimento di un’effettiva attività difensiva.
Pertanto in linea con il precedente del Consiglio di Stato (Cons. di Stato, sez. IV, 23 settembre 2008, n. 4630), ha ritenuto il Collegio di prime cure che la mancata esibizione all’appellato della relazione conclusiva dell’ufficiale inquirente vizi il procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti e quindi l’impugnata determinazione finale, pur rimanendo il potere dell’amministrazione di instaurare un nuovo procedimento disciplinare, ovviamente emendato dal vizio rilevato della mancata ostensione della relazione conclusiva dell’ufficiale inquirente.
Avverso la sentenza, che così aveva deciso, l’Amministrazione ha proposto appello.
Nel riportarsi in parte alle argomentazioni già dedotte con la memoria di primo grado, da intendersi, in questa sede, integralmente riportate, la difesa erariale è, passata a ricostruire la vicenda secondo il susseguirsi delle varie circostanze, rilevando nel merito che:
1) la sanzione irrogata è sostanzialmente proporzionata alle condotte oggetto di valutazione disciplinare;
2) l’appellato aveva comunque conoscenza per relationem del rapporto finale dell’Ufficiale inquirente, che va considerato come un mero parere;
3) l’appellato aveva piena consapevolezza delle ragioni del procedimento disciplinare, per via della conoscenza del procedimento penale, che vi ha dato origine chiusosi col patteggiamento;
4) la relazione finale dell’Ufficiale inquirente contiene valutazioni, che debbono essere partecipate solo all’autorità che ha ordinato l’inchiesta, che può non condividerle con l’inquisito, il quale in sostanza non avrebbe nessun diritto a conoscerle, anche se poi, contraddicendosi, l’Avvocatura riconosce che l’inquisito avrebbe potuto chiederne l’ostensione ex art. 24, comma 7, L. n. 241/1990.
Si è costituito l’appellato proponendo appello incidentale. Ha sostenuto la fondatezza della sentenza di primo grado deducendo altresì, come motivi di appello incidentale, le censure già mosse in primo grado, ma non esaminate dal Tribunale, ovvero: a) carenza di istruttoria; b) sproporzione della sanzione per eccessiva afflittività. Ha eccepito ancora l’illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nella L. 599/1954, art. 63 e ss., nella parte in cui non prevedono la specifica garanzia di conoscenza da parte dell’incolpato della relazione finale redatta dall’Ufficiale inquirente, per violazione dell’art. 3 della Costituzione.
All’udienza del 7 maggio 2014 il ricorso è andato in decisione.
DIRITTO
1) L’appello è infondato e, come tale, va rigettato.
Appare meritevole di conferma la statuizione del giudice di prime cure, in linea con il precedente del Consiglio di Stato (Cons. di Stato, sez. IV, 23 settembre 2008, n. 4630), in merito al fatto che la mancata esibizione all’appellato della “relazione conclusiva dell’ufficiale inquirente” vizi il procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti e, quindi, l’impugnata determinazione finale, pur rimanendo il potere dell’amministrazione di instaurare un nuovo procedimento disciplinare, nei confronti dell’appellato, ovviamente emendato dal vizio rilevato della mancata ostensione della relazione conclusiva dell’ufficiale inquirente.
Non può dubitarsi infatti che, nella vicenda all’esame del Consiglio sia stato impedito all’incolpato, nella prima fase del procedimento per via della menzionata mancata ostensione delle conclusioni dell’Ufficiale inquirente, di incidere, con la sua partecipazione sul giudizio dell’autorità procedente, mentre tale giudizio è stato certamente condizionato proprio dalle suddette conclusioni, allorché si è deciso di deferire il ricorrente innanzi alla Commissione di disciplina.
Quanto sopra acquista importanza decisiva ove si osservi che in concreto il Comandante del Corpo ha ritenuto di deferire l’odierno appellato al giudizio della Commissione di disciplina dichiarando di condividere le considerazioni e le proposte esternate dall’Ufficiale inquirente nel più volte citato rapporto finale.
Le censure dell’appellante vengono ulteriormente contraddette anche dai principi pacifici in giurisprudenza di obbligo di valutazione autonoma da parte dell’Amministrazione di appartenenza dei fatti di rilievo disciplinare, per cui la conoscenza della relazione finale ha un suo valore autonomo rispetto alla conoscenza del procedimento penale, cui eventualmente il procedimento disciplinare si colleghi.
Le superiori considerazioni sono sufficienti per il Consiglio per confermare quanto deciso dal primo giudice.
2) Per quel che attiene all’appello incidentale con cui il ricorrente ha tra l’altro dedotto l’eccesso di potere, in cui sarebbe caduta l’Amministrazione per avere irrogato una sanzione sproporzionata al fatto contestato, censura peraltro non priva di ragionevolezza, essendo stato respinto il ricorso principale, esso deve dichiararsi improcedibile.
3) Infine, il Collegio si ritiene esentato dall’esaminare l’eccezione d’incostituzionalità degli artt. 63 e ss. della L. 599/1954 ,considerata la sua irrilevanza ai fini della decisione da adottare.
4) Conclusivamente, il Collegio dichiara il ricorso principale infondato e il ricorso incidentale improcedibile.
Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e vengono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Dichiara improcedibile l’appello incidentale, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese della presente fase di giudizio che liquida, in favore dell’appellato, in Euro 2.000,00, oltre IVA e CPA se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Maria De Lipsis, Presidente
Antonino Anastasi, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere
Alessandro Corbino, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/07/2014
Re: perdita del grado per rimozione
per la partecipazione a tutti, vi posto quì la sentenza di oggi ( 15/12/2016) emessa dalla Corte Costituzionale.
articoli
866, comma 1,
867, comma 3, e
923, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).
T.A.R. per la Lombardia
T.A.R. per la Campania
La Corte Costituzionale precisa:
1) - Nel merito la questione è fondata in riferimento all’art. 3 Cost., sia per contrasto con il fondamentale canone di ragionevolezza e proporzionalità, a cui tutte le leggi debbono conformarsi, sia per violazione del principio di eguaglianza.
e conclude con
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui non prevedono l’instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.
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SENTENZA N. 268
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
-Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3, e 923, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con ordinanza del 26 giugno 2015 e dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania con ordinanza del 5 novembre 2015 iscritte, rispettivamente, al n. 246 del registro ordinanze 2015 e al n. 78 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2015 e n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2016.
Visto l’atto di costituzione di D. M. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2016 il Giudice relatore Marta Cartabia;
uditi l’avvocato Marco Zambelli per D.M. e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 26 giugno 2015, iscritta al r.o. n. 246 del 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3, e 923 (recte: 923, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).
Le norme impugnate prevedono che: «La perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all’articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale» (art. 866, comma 1); «se la perdita del grado consegue a condanna penale, la stessa decorre dal passaggio in giudicato della sentenza» (art. 867, comma 3); «1. Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause: [omissis] i) perdita del grado» (art. 923, comma 1).
Il giudice a quo dubita che il combinato disposto delle citate disposizioni violi l’art. 3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza della scelta operata dal legislatore, in quanto sproporzionata, sia sotto il profilo del principio di uguaglianza, in quanto riserva un identico trattamento a situazioni strutturalmente diverse, equiparando gli effetti dell’interdizione perpetua a quelli dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
1.1.– In particolare, il rimettente ha precisato di essere investito del ricorso proposto da D.M. per l’annullamento del decreto del Direttore della III Divisione della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa, con il quale è stata disposta, ai sensi degli artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923 del d.lgs. n. 66 del 2010, la perdita del grado e la contestuale cessazione del rapporto d’impiego del militare.
Il provvedimento è stato emesso dall’amministrazione in quanto divenuta definitiva la condanna di D.M. a due anni, sei mesi e venti giorni di reclusione, con contestuale interdizione temporanea dai pubblici uffici per una durata pari a quella della pena principale inflitta, costituendo la perdita del grado e la cessazione del rapporto d’impiego effetto automatico dell’applicazione in sede penale della predetta pena accessoria.
1.2.– In punto di rilevanza, il rimettente ha osservato come soltanto l’eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale, sollevata sui citati artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923 del d.lgs. n. 66 del 2010, consentirebbe al Tribunale di annullare il provvedimento impugnato, che si basa sull’applicazione delle predette disposizioni ed è immune da ulteriori vizi formali e sostanziali.
Al riguardo viene altresì precisato che, conformemente al consolidato orientamento del Consiglio di Stato, la perdita di grado e la cessazione del rapporto d’impiego costituiscono effetto indiretto delle pene accessorie applicate in sede penale, con la conseguenza che deve applicarsi la disciplina vigente al momento dell’emanazione del provvedimento ablativo (cioè i citati artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923), non quella vigente al momento della commissione dei fatti di reato (artt. 12, lettera f e 34, numero 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, recante «Norme sullo stato giuridici dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell’Arma dei carabinieri»).
1.3.– In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente ha osservato quanto segue.
1.3.1.– Il rimettente ritiene, in primo luogo, che le norme impugnate violino l’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, richiamando la giurisprudenza costituzionale secondo cui è illegittima la destituzione dal rapporto di impiego senza il previo filtro del procedimento disciplinare (vengono citate le sentenze n. 971 del 1988, n. 40 del 1990, n. 415, n. 104 e n. 16 del 1991, n. 134 del 1992, n. 197 del 1993 e n. 363 del 1996).
Più precisamente il giudice a quo considera estensibili al caso di specie i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 363 del 1996, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, numero 7, della l. n. 1168 del 1961, secondo cui alla pena accessoria della rimozione conseguiva l’automatica cessazione del rapporto d’impiego.
La circostanza che in quel caso la cessazione del rapporto d’impiego conseguisse alla pena accessoria militare della rimozione, e non alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dei pubblici uffici, non viene infatti ritenuta tale da poter discriminare le due fattispecie. Si osserva che, in entrambi i casi, la perdita del grado con cessazione del rapporto consegue a sanzioni penali accessorie (la prima a reato militare e la seconda a reato comune) in modo automatico, in conseguenza della definitività della sentenza che le applica. A maggior ragione, poi, dovrebbe riconoscersi l’irragionevolezza dell’attuale disciplina in quanto la rimozione è perpetua, mentre l’interdizione temporanea è per definizione non definitiva.
In questo modo, prosegue il rimettente, si colpiscono, senza possibilità di alcuna distinzione, la molteplicità dei comportamenti possibili nell’area degli illeciti penali cui consegue l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, pregiudicando il principio di proporzione tra misure e fatti concreti cui conseguono.
1.3.2.– Il giudice a quo ritiene che l’art. 3 Cost. sia violato anche sotto il profilo del necessario rispetto del principio di uguaglianza, perché equipara, ai fini della perdita del grado con cessazione del rapporto d’impiego, gli effetti dell’interdizione perpetua a quelli dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici: mentre la prima pregiudica in radice qualsiasi ripresa del rapporto, la seconda è per definizione provvisoria, di tal che si riserva un medesimo trattamento a situazioni strutturalmente dissimili.
Secondo il rimettente, tale valutazione non cambia anche se rapportata alla più recente evoluzione normativa in materia di reati contro la pubblica amministrazione, in quanto l’estinzione del rapporto di lavoro e di impiego del dipendente di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici consegue soltanto, ai sensi dell’art. 32-quinquies cod. pen., alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni e unicamente per determinati reati contro la pubblica amministrazione, mentre lo stesso automatismo è previsto per la perdita del grado anche in caso di condanne inferiori a tre anni e per la generalità dei reati.
2.– Con memoria depositata il 22 ottobre 2015, si è costituito D.M. e, insistendo per l’accoglimento delle prospettate questioni di legittimità costituzionale, ha sottolineato che l’ordinanza di rimessione ha colmato le lacune motivazionali che avevano indotto la Corte costituzionale a dichiarare inammissibile, con la sentenza n. 276 del 2013, analoga questione sollevata in precedenza con ordinanza di altro Tribunale.
In particolare, ad avviso della parte privata, l’attuale ordinanza di rimessione ricostruisce con completezza il quadro normativo, esplicita le ragioni per le quali le ragioni di illegittimità, valide in generale per il pubblico impiego, si estendano anche agli appartenenti ai ruoli dell’Arma dei carabinieri, e tiene adeguatamente conto della più recente evoluzione normativa in materia di reati contro la pubblica amministrazione, dettagliatamente illustrando le condivisibili ragioni per le quali le disposizioni impugnate debbano ritenersi violare l’art. 3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza, sia sotto quello del principio di uguaglianza.
3.– Con atto depositato il 15 dicembre 2015, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare infondate le sollevate questioni di legittimità costituzionale.
In particolare, la difesa dello Stato ha osservato come sia inidoneo a dimostrare l’assunta irragionevolezza della disciplina il generico riferimento ad una giurisprudenza costituzionale formatasi in un contesto normativo diverso dall’attuale, che è caratterizzato da una maggiore severità, ai sensi del novellato art. 32-quinquies cod. pen., delle conseguenze sul rapporto di pubblico impiego delle sanzioni accessorie consistenti nell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Perfettamente coerente, e in linea con l’indirizzo espresso da questo nuovo contesto normativo, dovrebbe quindi considerarsi la disciplina censurata, come tale esente da ogni vizio, di irragionevolezza o disuguaglianza.
4.– Con ordinanza del 5 novembre 2015 (r.o. n. 78 del 2016), il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1 (recte: 923, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 66 del 2010, per violazione degli artt. 3, 4, 24, secondo comma, 35 e 97 Cost.
4.1.– Il giudice a quo ha premesso di essere investito del ricorso proposto da T.M. per l’annullamento del decreto del Direttore della III Divisione della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa, con il quale è stata disposta, ai sensi degli artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923 del d.lgs. n. 66 del 2010, la perdita del grado e la contestuale cessazione del rapporto d’impiego del militare. Il provvedimento impugnato è stato emesso sulla base della sentenza n. 1354 del 14 maggio 2012 con la quale la Corte di appello di Napoli ha sostituito con la pena pecuniaria di euro 3.040,00 di multa, revocando il beneficio della sospensione condizionale, la pena detentiva di mesi due e giorni venti di reclusione, inflitta all’imputato, unitamente alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, con sentenza n. 7 del 15 gennaio 2009 del Giudice dell’udienza preliminare di Nola. L’imputazione per la quale l’imputato è stato condannato è quella di cui agli artt. 110 e 323 cod. pen., per avere intenzionalmente procurato a un terzo, nella sua qualità di pubblico ufficiale, l’indebito vantaggio consistito nella mancata elevazione del verbale di contravvenzione per non avere il terzo indossato la cintura di sicurezza.
4.2.– Lo stesso rimettente ha escluso vizi di legittimità formale, ritenendo così la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sulle disposizioni di cui agli artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1 del d.lgs. n. 66 del 2010, in quanto il provvedimento amministrativo impugnato costituisce atto dovuto, a contenuto vincolato proprio dalle predette disposizioni: conseguentemente solo la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle medesime potrebbe consentire l’accoglimento del ricorso presentato.
4.3.– In punto di non manifesta infondatezza il rimettente ha osservato quanto segue, ritenendo in tal modo di colmare le lacune motivazionali che hanno portato la Corte costituzionale a dichiarare inammissibile, con la sentenza n. 276 del 2013, analoga questione sollevata in precedenza da altro giudice.
4.3.1.– In particolare, il giudice a quo ritiene violato il canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.
Sarebbe violato in primo luogo il principio, stabilito dalla Corte, secondo cui una presunzione assoluta deve considerarsi arbitraria se non risponde a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit e, quindi, se sia possibile formulare agevolmente ipotesi di accadimenti contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa (vengono citate le sentenze n. 185 del 2015, n. 232 e n. 213 del 2013, n. 231 e n. 164 del 2011, n. 265 e n. 139 del 2010). Proprio l’indiscriminata ampiezza del presupposto cui viene collegata la misura espulsiva dall’Arma dei carabinieri dimostrerebbe la sua inidoneità a fondare una adeguata presunzione assoluta di riprorevolezza o indegnità morale.
Il rimettente ha ricordato come la Corte costituzionale abbia da tempo affermato il principio secondo cui, nel campo della potestà disciplinare come nell’area penale, sussiste l’esigenza di esclusione di sanzioni rigide, imponendo l’art. 3 Cost. una gradualità sanzionatoria che assicuri adeguatezza tra illecito e irroganda sanzione (viene richiamata la sentenza n. 270 del 1986).
Corollario di tale principio viene ritenuto quello della necessaria mediazione del procedimento disciplinare, che ha portato la Corte costituzionale, con la sentenza n. 971 del 1988, a dichiarare l’illegittimità della destituzione di diritto, che era prevista dall’art. 85, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato).
Il vulnus rappresentato dall’automatismo della massima sanzione disciplinare, senza possibilità di discriminare tra i molteplici possibili comportamenti, è stato ribadito da molteplici ulteriori sentenze della Corte (segnatamente vengono richiamate le sentenze n. 40 e n. 158 del 1990, n. 16 e n. 104 del 1991, n. 197 del 1993, n. 363 del 1996), fino a che il legislatore – con l’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzioni dei pubblici dipendenti) – ha espunto dall’ordinamento la destituzione del pubblico dipendente a seguito di condanna penale, abrogando ogni contraria disposizione.
Tale assetto normativo è poi stato confermato dalla legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), nonché dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
Assodato, dunque, il principio del divieto di automatismi sanzionatori a seguito di condanna penale, sussistente nei rapporti tra procedimento penale e disciplinare, il giudice rimettente ha rilevato come nella specie venga in rilievo il più specifico problema degli (eventuali) effetti destitutori di una pena accessoria interdittiva.
Sul punto, ha ricordato il giudice a quo, la Corte costituzionale con la sentenza n. 286 del 1999 ha ritenuto legittima la previsione di detto effetto destitutorio in rapporto all’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Tuttavia, mentre l’interdizione perpetua risulta strutturalmente incompatibile con qualsiasi prosecuzione del rapporto d’impiego pubblico, non così può ritenersi per l’interdizione temporanea, caratterizzata ontologicamente dalla sua provvisorietà.
D’altro canto, la Corte costituzionale, con specifico riguardo alla perdita del grado dei militari appartenenti all’Arma dei carabinieri, ha già ritenuto necessaria la mediazione di un procedimento disciplinare anche nel caso di applicazione della pena accessoria della rimozione, che nell’ordinamento militare è una sanzione interdittiva addirittura di carattere permanente, dichiarando illegittime le norme che la prevedevano (sentenza n. 363 del 1996).
Da questo punto di vista, la provvisorietà strutturale della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici porterebbe, ad avviso del rimettente, a ritenere a maggior ragione estensibile alla disciplina qui scrutinata i principi affermati dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 363 del 1996 a proposito della pena accessoria militare della rimozione, con riferimento alla disciplina previgente.
Del resto, ha osservato il giudice a quo, anche il novellato art. 32-quinquies cod. pen. subordina pur sempre l’estinzione del rapporto d’impiego, conseguente alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, alla presenza di ulteriori presupposti (rappresentati da determinati e qualificati titoli di reato e da una pena principale non inferiore a due anni di reclusione) che, per la specificità del titolo e la gravità concreta del fatto, consentano di giustificare l’esclusione del procedimento disciplinare per la sanzione espulsiva.
Secondo il rimettente, proprio l’assenza di tali ulteriori presupposti per l’appartenente all’Arma dei carabinieri e l’abnormità delle conseguenze dovute all’indiscriminata latitudine dei comportamenti per i quali può intervenire l’interdizione temporanea, determinano, con riferimento alla disciplina sospettata d’illegittimità, il venir meno di quel necessario rapporto di congruità e di intrinseca ragionevolezza tra misura ed esigenze da tutelare, che deve sussistere ai sensi dell’art. 3 Cost.
In realtà, lo stesso caso concreto sottoposto all’esame del giudice a quo evidenzia un’ipotesi di particolare levità che rende chiara l’esigenza della mediazione di un procedimento disciplinare attraverso il quale valutare la portata del concreto comportamento realizzato, in rapporto all’effetto destitutorio che se ne vuole far derivare, fornendo così un agevole esempio contrario che smentisce la generalizzazione posta a base della presunzione assoluta che determina l’automatismo espulsivo ai sensi degli artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010.
4.3.2.– Il giudice a quo ritiene che la disciplina in esame violi anche il principio di uguaglianza codificata dall’art. 3 Cost., in quanto equipara ai fini dell’automatismo espulsivo situazioni strutturalmente diverse quali l’interdizione temporanea e quella perpetua.
Né tale ingiustificata omologazione, secondo il rimettente, potrebbe trovare spiegazione nel particolare status militare del carabiniere, tanto più che viene posta in discussione non la possibilità di prevedere una misura espulsiva, ma il modo in cui si perviene a tale risultato, attraverso un automatismo che esclude il procedimento disciplinare, riservando così ai carabinieri un trattamento deteriore che la Corte costituzionale aveva già ritenuto non giustificato dal loro status di militari (viene citata la sentenza n. 126 del 1995).
Del resto, osserva il giudice a quo, la disparità di trattamento risulta particolarmente evidente nel caso di specie dove l’episodio concreto, che ha portato alla condanna, afferisce ad attribuzioni di polizia stradale, come tali esercitate anche da personale non militare, che non incorrerebbe in simile automatismo.
4.3.3.– Ad avviso del giudice rimettente le norme censurate violano anche il diritto di difesa garantito dall’art. 24, secondo comma, Cost., in quanto precludono all’interessato ogni possibilità di far valere le proprie ragioni in relazione alla misura espulsiva dall’Arma dei carabinieri, ragioni che avrebbero potuto trovare adeguato spazio nel solo procedimento disciplinare, escluso invece in radice dal ricordato automatismo.
4.3.4.– Il giudice a quo ritiene, inoltre, che le norme censurate pregiudichino il diritto al lavoro dell’interessato, tutelato dagli artt. 4 e 35 Cost., posto che la cessazione del rapporto di impiego, in considerazione della marcata connotazione specialistica dell’attività svolta, impedirebbe ogni plausibile possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro.
4.3.5.– Secondo il rimettente, infine, l’automatismo precluderebbe ogni possibile valutazione della pubblica amministrazione sulla possibilità di una proficua prosecuzione del rapporto d’impiego, così da incidere sul buon andamento dell’amministrazione militare sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali e da violare il canone previsto dall’art. 97 Cost.
5.– Con atto depositato il 10 maggio 2016, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di respingere le sollevate questioni di legittimità costituzionale.
Secondo la difesa dello Stato il rimettente non avrebbe tenuto conto dell’orientamento espresso dalla Corte, per il quale misure espulsive, come quelle in esame, possono essere giustificate dall’esigenza di dare attuazione alle pene accessorie previste dal legislatore penale.
La ragionevolezza della previsione del meccanismo espulsivo, anche in presenza di una interdizione temporanea dai pubblici uffici, sarebbe dimostrata dalla peculiarità dello status di militare del carabiniere, il cui comportamento deve essere sempre improntato alla massima rettitudine e onestà, così da rendere impensabile la riammissione in servizio dopo il periodo di interdizione temporanea conseguito alla condanna penale, non condizionalmente sospesa, di per sé dimostrativa del disvalore sociale della condotta, così da giustificare l’estromissione del suo autore dall’Arma dei carabinieri.
Ingiustificato sarebbe poi il richiamo al diritto al lavoro, posto che tale diritto non è incompatibile con la necessità di assicurare al datore di lavoro l’adozione di misure rigorose per salvaguardare il buon andamento e l’efficienza dell’amministrazione.
Ciò dimostrerebbe altresì l’inconferenza del richiamo al principio di cui all’art. 97 Cost., posto che la normativa denunciata risulta funzionale proprio a garantire il buon andamento della pubblica amministrazione.
Quanto, infine, alla dedotta violazione del diritto di difesa ex art. 24, secondo comma, Cost., l’Avvocatura generale dello Stato ha osservato che, seguendo la tesi del rimettente, qualsiasi provvedimento vincolato della pubblica amministrazione determinerebbe un vulnus costituzionale: l’assurdità della predetta conclusione dimostrerebbe, pertanto, l’infondatezza della censura.
Considerato in diritto
1.– Con ordinanza del 26 giugno 2015 il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3 e 923 (recte: 923, comma 1, lettera i, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).
Secondo la prospettazione del rimettente, per effetto delle disposizioni impugnate, il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non condizionalmente sospesa, per delitto non colposo che comporti la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, determina la perdita del grado senza giudizio disciplinare; a sua volta, la perdita del grado è causa automatica di cessazione del rapporto di impiego del militare.
La disciplina in esame violerebbe l’art. 3 Cost. sotto molteplici profili: anzitutto, sarebbe frutto di una scelta legislativa incongrua e sproporzionata, come tale del tutto irragionevole; inoltre, essa riserverebbe un identico trattamento, la cessazione automatica del rapporto di impiego, a situazioni strutturalmente diverse, per di più equiparando gli effetti della interdizione temporanea a quelli della interdizione perpetua dai pubblici uffici.
2.– Con ordinanza del 5 novembre 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni contenute negli artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1 (recte: 923, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 66 del 2010, per violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, 4, 35 e 97 Cost.
Il giudice a quo ritiene che la disciplina in esame sia intrinsecamente irragionevole, perché prevedendo, a determinate condizioni, l’automatica perdita del grado senza procedimento disciplinare – la quale, a sua volta, è causa di automatica cessazione del rapporto di impiego – violerebbe il principio di gradualità e proporzione delle sanzioni.
La violazione sarebbe particolarmente evidente nella specie sottoposta a giudizio, in cui l’espulsione automatica del militare è conseguente ad una condanna per abuso lieve di ufficio, per non avere l’interessato elevato una contravvenzione stradale consistente nel mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
L’automatismo della cessazione dal servizio determinerebbe, inoltre, una violazione del principio di uguaglianza. Si verificherebbe, infatti, una ingiustificata disparità di trattamento tra il militare che incorra nella ricordata sanzione penale accessoria temporanea, per la quale è previsto un automatismo espulsivo, rispetto allo stesso militare che sia soggetto all’analoga sanzione penale militare accessoria della rimozione, per la quale la perdita del grado e la cessazione dal servizio sono invece subordinate alle valutazioni da compiersi in un procedimento disciplinare. Parimenti ingiustificata sarebbe poi la disparità di trattamento rispetto al pubblico impiegato la cui posizione, per analoga interdizione temporanea dai pubblici uffici, dovrebbe invece essere vagliata in procedimento disciplinare all’uopo previsto dalla legge.
Oltre ai ricordati profili di violazione dell’art. 3 Cost., il rimettente ravvisa altresì la contestuale violazione: dell’art. 24, secondo comma, Cost., in quanto l’automatismo della perdita del grado e la conseguente cessazione dal servizio impedirebbero all’interessato qualsiasi difesa in merito all’applicazione delle ricordate misure disciplinari; degli artt. 4 e 35 Cost., in quanto il predetto automatismo finirebbe per pregiudicare il diritto al lavoro; dell’art. 97 Cost., in quanto il medesimo automatismo pregiudicherebbe il buon andamento della pubblica amministrazione, impedendo all’amministrazione interessata ogni valutazione sulla perdurante opportunità della permanenza in servizio e, quindi, sulla migliore utilizzazione delle risorse professionali.
3.– In via preliminare deve osservarsi che le questioni sollevate con le due descritte ordinanze hanno ad oggetto le medesime disposizioni e lamentano la violazione di parametri almeno parzialmente coincidenti.
Ai fini di una decisione congiunta è perciò opportuna la riunione dei relativi giudizi.
4.– Sempre in via preliminare, deve osservarsi, che la costituzione della parte privata D.M. è pienamente ammissibile, in quanto si tratta di parte nel giudizio a quo.
5.– Non sono state eccepite, né risultano, cause di inammissibilità delle sollevate questioni, dovendosi escludere che le ordinanze introduttive del presente giudizio soffrano delle medesime carenze che hanno indotto questa Corte, con la sentenza n. 276 del 2013, a dichiarare inammissibile analoga questione sollevata sul solo art. 866 del d.lgs. n. 66 del 2010, per incompleta ricostruzione del quadro normativo e insufficienza di motivazione.
Invero, entrambi i Tribunali rimettenti si sono confrontati con la precedente sentenza di inammissibilità e hanno colmato le numerose lacune che avevano allora indotto questa Corte a ritenere che la questione di legittimità non fosse sufficientemente precisata nei suoi termini essenziali, né fosse sufficientemente sorretta da un adeguato iter argomentativo, alla luce della complessità del quadro normativo in cui la disposizione censurata doveva essere collocata.
Non così nel caso oggi all’esame della Corte. I giudici rimettenti hanno ricostruito con completezza il quadro normativo di riferimento, anche alla luce delle più recenti evoluzioni legislative, hanno dato adeguato conto della giurisprudenza costituzionale e comune sul tema, si sono fatti carico delle necessarie precisazioni in ordine alle peculiarità delle funzioni dell’Arma dei carabinieri, attinenti alla pubblica sicurezza e all’ordine pubblico, e hanno precisato l’oggetto della questione, individuandolo nelle disposizioni, congiuntamente interpretate, di cui agli art. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923 del citato d.lgs. n. 66 del 2010.
Al riguardo deve solo osservarsi che, in riferimento a quest’ultima disposizione, la censura non investe l’intero articolo, ma deve essere circoscritta al solo comma 1, lett. i). Tra le numerose cause di cessazione del rapporto di impiego enumerate nell’intero corpo dell’art. 923, viene in rilievo, nel presente giudizio, solo quella connessa alla «perdita del grado», indicata appunto al comma 1, lett. i), come si evince inequivocabilmente dalla puntuale motivazione delle due ordinanze di rimessione. Ad essa, dunque, deve limitarsi il giudizio di questa Corte.
6.– Nel merito la questione è fondata in riferimento all’art. 3 Cost., sia per contrasto con il fondamentale canone di ragionevolezza e proporzionalità, a cui tutte le leggi debbono conformarsi, sia per violazione del principio di eguaglianza.
6.1.– Le disposizioni impugnate prevedono un caso di automatica cessazione del rapporto di pubblico impiego, applicabile al personale militare.
Per effetto del congiunto operare delle disposizioni censurate – artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 66 del 2010 – il militare che abbia subito una condanna penale, non condizionalmente sospesa, per la quale è prevista la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, cessa automaticamente e definitivamente dal servizio a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Infatti, l’art. 923, comma 1, lettera i) stabilisce la cessazione dal servizio del militare in caso di «perdita del grado». A sua volta, ai sensi dell’art. 866, comma 1, la «perdita del grado» consegue, «senza giudizio disciplinare», alla condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per delitto non colposo che comporti l’interdizione temporanea dai pubblici uffici. In proposito, l’art. 867, comma 3, precisa che la perdita del grado decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
L’esplicita previsione che la cessazione dal servizio avviene «senza giudizio disciplinare» (art. 866, comma 1) e con decorrenza dal «passaggio in giudicato» della sentenza penale di condanna (art. 867, comma 3) attesta inequivocabilmente il carattere automatico della misura destitutoria.
6.2.– La giurisprudenza costituzionale è costante nell’affermare l’illegittimità costituzionale dell’automatica destituzione da un pubblico impiego a seguito di sentenza penale, senza la mediazione del procedimento disciplinare.
Questa Corte ha, infatti, chiarito che la sanzione disciplinare va graduata, di regola, nell’ambito dell’autonomo procedimento a ciò preposto, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza al caso concreto, e non può pertanto costituire l’effetto automatico e incondizionato di una condanna penale (sentenze n. 234 del 2015, n. 2 del 1999, n. 363 del 1996, n. 220 del 1995, n. 197 del 1993, n. 16 del 1991, n. 158 del 1990, n. 971 del 1988 e n. 270 del 1986), neppure quando si tratti di rapporto di servizio del personale militare (ad esempio, sentenze n. 363 del 1996 e n. 126 del 1995).
Solo eccezionalmente l’automatismo potrebbe essere giustificato: segnatamente quando la fattispecie penale abbia contenuto tale da essere radicalmente incompatibile con il rapporto di impiego o di servizio, come ad esempio quella sanzionata anche con la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici ex art. 28, secondo comma, cod. pen. (sentenze n. 286 del 1999 e n. 363 del 1996) o dell’estinzione del rapporto di impiego ex art. 32-quinquies cod. pen.
Queste ragioni di incompatibilità assoluta con la prosecuzione del rapporto di impiego – che giustifica l’automatismo destitutorio non come sanzione disciplinare, ma come effetto indiretto della pena già definitivamente inflitta – non sussiste in relazione all’interdizione temporanea dai pubblici uffici ex art. 28, terzo comma, cod. pen., connotata per definizione da un carattere provvisorio e, quindi, tale da non escludere la prosecuzione del rapporto momentaneamente interrotto.
Da qui l’intrinseca irrazionalità della disciplina censurata che collega automaticamente – senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale sulla proporzionale graduazione della sanzione disciplinare nel caso concreto – una grave conseguenza irreversibile ad una misura temporanea che, di per sé, non la implica necessariamente.
6.3.– Né si versa, nella specie, in un caso in cui l’automatismo destitutorio si giustifica in vista della necessità di tutelare la collettività dalla pericolosità sociale del condannato, quale già accertata nel procedimento penale.
Vero è che questa Corte, in nome di tale esigenza di protezione della collettività, ha ritenuto non illegittima la previsione – contenuta nell’art. 8, comma 1, lettera c), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti) – dell’automatica cessazione dal servizio del personale appartenente all’amministrazione di pubblica sicurezza a cui, in sede penale, sia stata applicata una misura di sicurezza personale (così, ad esempio, nella sentenza n. 112 del 2014).
È altresì vero, però, che la misura di sicurezza ha come presupposto necessario della sua applicazione l’accertamento in concreto della pericolosità sociale della persona che vi è soggetta. Sicché la Corte ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di prevedere una presunzione assoluta di incompatibilità con il rapporto di servizio nell’ambito dell’amministrazione della pubblica sicurezza, della persona sottoposta a misura di sicurezza personale.
L’interdizione temporanea dai pubblici uffici – di cui si tratta nel caso sottoposto all’attuale giudizio della Corte costituzionale – non è, invece, una misura di sicurezza che si applica esclusivamente a persone socialmente pericolose, ma è soltanto una pena accessoria.
6.4. Una presunzione assoluta (nella specie di incompatibilità con il rapporto di servizio) deve poi essere rispettosa dei canoni esplicitati dalla Corte in proposito.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, infatti, «le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit», con la conseguenza che «l’irragionevolezza della presunzione assoluta si può cogliere tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa» (ex multis, sentenze n. 185 del 2015, n. 232 e n. 213 del 2013, n. 182 e n. 164 del 2011, n. 265 e n. 139 del 2010).
Tali principi sono violati dalle disposizioni sottoposte allo scrutinio della Corte nel giudizio in esame.
Nella specie, proprio in uno dei procedimenti a quibus (r.o. n. 78 del 2016), si rinviene una chiara esemplificazione di un accadimento reale che smentisce la generalizzazione legislativa. Si tratta, segnatamente, di un militare condannato alla pena detentiva di mesi due e giorni venti di reclusione per abuso lieve d’ufficio. Nel caso di specie, il condannato, agendo nella sua qualità di pubblico ufficiale, ha procurato intenzionalmente a un terzo (conducente di un’auto) un indebito vantaggio, consistente nella mancata elevazione del verbale di contravvenzione stradale, per non avere questi indossato la cintura di sicurezza. Nella sentenza definitiva di condanna, con la quale la pena detentiva è stata sostituita con quella pecuniaria, sono stati evidenziati gli elementi di tenuità del fatto e lieve offensività in concreto, che contrastano con l’abnormità delle conseguenze derivanti dall’applicazione della massima sanzione disciplinare, basata sulla mera presunzione di pericolosità o indegnità del pubblico ufficiale.
Dunque, a causa dell’ampiezza dei presupposti a cui viene collegata l’automatica cessazione dal servizio, le disposizioni impugnate non possono validamente fondare, in tutti i casi in esse ricompresi, una presunzione assoluta di inidoneità o indegnità morale o, tanto meno, di pericolosità dell’interessato, tale da giustificare una sanzione disciplinare così grave come la perdita del grado con conseguente cessazione dal servizio.
L’automatica interruzione del rapporto di impiego è, infatti, suscettibile di essere applicata a una troppo ampia generalità di casi, rispetto ai quali è agevole formulare ipotesi in cui essa non rappresenta una misura proporzionata rispetto allo scopo perseguito.
Di qui, l’irragionevolezza delle disposizioni oggetto di giudizio, e la conseguente violazione dell’art. 3 Cost. sotto questo profilo.
6.5.– La disciplina censurata viola anche il principio di uguaglianza, in quanto sottopone a un ingiustificato trattamento deteriore l’appartenente all’Arma dei carabinieri rispetto ai dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche.
Per questi ultimi, infatti, il legislatore aveva disposto il radicale divieto di «destituzioni di diritto» per condanna penale, in virtù dell’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti).
Successivamente sono intervenute altre disposizioni, tra le quali si deve ricordare l’art. 32-quinquies cod. pen., inserito dall’art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), modificato dall’art. 1, comma 75, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e, poi, dall’art. 1 della legge 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio). La disposizione stabilisce che in casi tassativamente indicati si applica la cessazione automatica del rapporto di impiego, peraltro non come sanzione disciplinare, ma come pena accessoria. In particolare, si deve trattare di condanne per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 cod. pen., per i quali sia stata in concreto inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni. L’art. 32-quinquies cod. pen. ha, pertanto, una portata applicativa ben circoscritta e delimitata da precisi requisiti qualitativi e quantitativi, che non può in alcun modo essere assimilata all’ampiezza delle fattispecie che possono determinare la cessazione del rapporto di servizio del personale militare ai sensi degli impugnati artt. 866, 867 e 923 del Codice dell’ordinamento militare.
Per i casi non rientranti nel citato art. 32-quinquies cod. pen., l’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 prevede, invece, l’instaurazione di un apposito procedimento disciplinare.
Anche tale disparità di trattamento non trova ragionevole giustificazione, considerato che questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il peculiare status dei militari, che pure esige il rispetto di severi codici di rettitudine e onestà, non può costituire di per sé una valida ragione a sostegno di una discriminazione del personale militare rispetto agli impiegati civili dello Stato sotto il profilo delle garanzie procedimentali poste a presidio del diritto di difesa, che risultano altresì strumentali al buon andamento dell’amministrazione militare (sentenza n. 126 del 1995).
Di qui anche la conseguente violazione degli artt. 24 e 97 Cost.
7.– Le rilevate ragioni di illegittimità costituzionale assumono rilievo assorbente degli ulteriori parametri dedotti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui non prevedono l’instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2016.
articoli
866, comma 1,
867, comma 3, e
923, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).
T.A.R. per la Lombardia
T.A.R. per la Campania
La Corte Costituzionale precisa:
1) - Nel merito la questione è fondata in riferimento all’art. 3 Cost., sia per contrasto con il fondamentale canone di ragionevolezza e proporzionalità, a cui tutte le leggi debbono conformarsi, sia per violazione del principio di eguaglianza.
e conclude con
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui non prevedono l’instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.
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SENTENZA N. 268
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
-Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3, e 923, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con ordinanza del 26 giugno 2015 e dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania con ordinanza del 5 novembre 2015 iscritte, rispettivamente, al n. 246 del registro ordinanze 2015 e al n. 78 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2015 e n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2016.
Visto l’atto di costituzione di D. M. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2016 il Giudice relatore Marta Cartabia;
uditi l’avvocato Marco Zambelli per D.M. e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 26 giugno 2015, iscritta al r.o. n. 246 del 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3, e 923 (recte: 923, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).
Le norme impugnate prevedono che: «La perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all’articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale» (art. 866, comma 1); «se la perdita del grado consegue a condanna penale, la stessa decorre dal passaggio in giudicato della sentenza» (art. 867, comma 3); «1. Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause: [omissis] i) perdita del grado» (art. 923, comma 1).
Il giudice a quo dubita che il combinato disposto delle citate disposizioni violi l’art. 3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza della scelta operata dal legislatore, in quanto sproporzionata, sia sotto il profilo del principio di uguaglianza, in quanto riserva un identico trattamento a situazioni strutturalmente diverse, equiparando gli effetti dell’interdizione perpetua a quelli dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
1.1.– In particolare, il rimettente ha precisato di essere investito del ricorso proposto da D.M. per l’annullamento del decreto del Direttore della III Divisione della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa, con il quale è stata disposta, ai sensi degli artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923 del d.lgs. n. 66 del 2010, la perdita del grado e la contestuale cessazione del rapporto d’impiego del militare.
Il provvedimento è stato emesso dall’amministrazione in quanto divenuta definitiva la condanna di D.M. a due anni, sei mesi e venti giorni di reclusione, con contestuale interdizione temporanea dai pubblici uffici per una durata pari a quella della pena principale inflitta, costituendo la perdita del grado e la cessazione del rapporto d’impiego effetto automatico dell’applicazione in sede penale della predetta pena accessoria.
1.2.– In punto di rilevanza, il rimettente ha osservato come soltanto l’eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale, sollevata sui citati artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923 del d.lgs. n. 66 del 2010, consentirebbe al Tribunale di annullare il provvedimento impugnato, che si basa sull’applicazione delle predette disposizioni ed è immune da ulteriori vizi formali e sostanziali.
Al riguardo viene altresì precisato che, conformemente al consolidato orientamento del Consiglio di Stato, la perdita di grado e la cessazione del rapporto d’impiego costituiscono effetto indiretto delle pene accessorie applicate in sede penale, con la conseguenza che deve applicarsi la disciplina vigente al momento dell’emanazione del provvedimento ablativo (cioè i citati artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923), non quella vigente al momento della commissione dei fatti di reato (artt. 12, lettera f e 34, numero 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, recante «Norme sullo stato giuridici dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell’Arma dei carabinieri»).
1.3.– In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente ha osservato quanto segue.
1.3.1.– Il rimettente ritiene, in primo luogo, che le norme impugnate violino l’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, richiamando la giurisprudenza costituzionale secondo cui è illegittima la destituzione dal rapporto di impiego senza il previo filtro del procedimento disciplinare (vengono citate le sentenze n. 971 del 1988, n. 40 del 1990, n. 415, n. 104 e n. 16 del 1991, n. 134 del 1992, n. 197 del 1993 e n. 363 del 1996).
Più precisamente il giudice a quo considera estensibili al caso di specie i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 363 del 1996, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, numero 7, della l. n. 1168 del 1961, secondo cui alla pena accessoria della rimozione conseguiva l’automatica cessazione del rapporto d’impiego.
La circostanza che in quel caso la cessazione del rapporto d’impiego conseguisse alla pena accessoria militare della rimozione, e non alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dei pubblici uffici, non viene infatti ritenuta tale da poter discriminare le due fattispecie. Si osserva che, in entrambi i casi, la perdita del grado con cessazione del rapporto consegue a sanzioni penali accessorie (la prima a reato militare e la seconda a reato comune) in modo automatico, in conseguenza della definitività della sentenza che le applica. A maggior ragione, poi, dovrebbe riconoscersi l’irragionevolezza dell’attuale disciplina in quanto la rimozione è perpetua, mentre l’interdizione temporanea è per definizione non definitiva.
In questo modo, prosegue il rimettente, si colpiscono, senza possibilità di alcuna distinzione, la molteplicità dei comportamenti possibili nell’area degli illeciti penali cui consegue l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, pregiudicando il principio di proporzione tra misure e fatti concreti cui conseguono.
1.3.2.– Il giudice a quo ritiene che l’art. 3 Cost. sia violato anche sotto il profilo del necessario rispetto del principio di uguaglianza, perché equipara, ai fini della perdita del grado con cessazione del rapporto d’impiego, gli effetti dell’interdizione perpetua a quelli dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici: mentre la prima pregiudica in radice qualsiasi ripresa del rapporto, la seconda è per definizione provvisoria, di tal che si riserva un medesimo trattamento a situazioni strutturalmente dissimili.
Secondo il rimettente, tale valutazione non cambia anche se rapportata alla più recente evoluzione normativa in materia di reati contro la pubblica amministrazione, in quanto l’estinzione del rapporto di lavoro e di impiego del dipendente di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici consegue soltanto, ai sensi dell’art. 32-quinquies cod. pen., alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni e unicamente per determinati reati contro la pubblica amministrazione, mentre lo stesso automatismo è previsto per la perdita del grado anche in caso di condanne inferiori a tre anni e per la generalità dei reati.
2.– Con memoria depositata il 22 ottobre 2015, si è costituito D.M. e, insistendo per l’accoglimento delle prospettate questioni di legittimità costituzionale, ha sottolineato che l’ordinanza di rimessione ha colmato le lacune motivazionali che avevano indotto la Corte costituzionale a dichiarare inammissibile, con la sentenza n. 276 del 2013, analoga questione sollevata in precedenza con ordinanza di altro Tribunale.
In particolare, ad avviso della parte privata, l’attuale ordinanza di rimessione ricostruisce con completezza il quadro normativo, esplicita le ragioni per le quali le ragioni di illegittimità, valide in generale per il pubblico impiego, si estendano anche agli appartenenti ai ruoli dell’Arma dei carabinieri, e tiene adeguatamente conto della più recente evoluzione normativa in materia di reati contro la pubblica amministrazione, dettagliatamente illustrando le condivisibili ragioni per le quali le disposizioni impugnate debbano ritenersi violare l’art. 3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza, sia sotto quello del principio di uguaglianza.
3.– Con atto depositato il 15 dicembre 2015, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare infondate le sollevate questioni di legittimità costituzionale.
In particolare, la difesa dello Stato ha osservato come sia inidoneo a dimostrare l’assunta irragionevolezza della disciplina il generico riferimento ad una giurisprudenza costituzionale formatasi in un contesto normativo diverso dall’attuale, che è caratterizzato da una maggiore severità, ai sensi del novellato art. 32-quinquies cod. pen., delle conseguenze sul rapporto di pubblico impiego delle sanzioni accessorie consistenti nell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Perfettamente coerente, e in linea con l’indirizzo espresso da questo nuovo contesto normativo, dovrebbe quindi considerarsi la disciplina censurata, come tale esente da ogni vizio, di irragionevolezza o disuguaglianza.
4.– Con ordinanza del 5 novembre 2015 (r.o. n. 78 del 2016), il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1 (recte: 923, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 66 del 2010, per violazione degli artt. 3, 4, 24, secondo comma, 35 e 97 Cost.
4.1.– Il giudice a quo ha premesso di essere investito del ricorso proposto da T.M. per l’annullamento del decreto del Direttore della III Divisione della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa, con il quale è stata disposta, ai sensi degli artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923 del d.lgs. n. 66 del 2010, la perdita del grado e la contestuale cessazione del rapporto d’impiego del militare. Il provvedimento impugnato è stato emesso sulla base della sentenza n. 1354 del 14 maggio 2012 con la quale la Corte di appello di Napoli ha sostituito con la pena pecuniaria di euro 3.040,00 di multa, revocando il beneficio della sospensione condizionale, la pena detentiva di mesi due e giorni venti di reclusione, inflitta all’imputato, unitamente alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, con sentenza n. 7 del 15 gennaio 2009 del Giudice dell’udienza preliminare di Nola. L’imputazione per la quale l’imputato è stato condannato è quella di cui agli artt. 110 e 323 cod. pen., per avere intenzionalmente procurato a un terzo, nella sua qualità di pubblico ufficiale, l’indebito vantaggio consistito nella mancata elevazione del verbale di contravvenzione per non avere il terzo indossato la cintura di sicurezza.
4.2.– Lo stesso rimettente ha escluso vizi di legittimità formale, ritenendo così la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sulle disposizioni di cui agli artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1 del d.lgs. n. 66 del 2010, in quanto il provvedimento amministrativo impugnato costituisce atto dovuto, a contenuto vincolato proprio dalle predette disposizioni: conseguentemente solo la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle medesime potrebbe consentire l’accoglimento del ricorso presentato.
4.3.– In punto di non manifesta infondatezza il rimettente ha osservato quanto segue, ritenendo in tal modo di colmare le lacune motivazionali che hanno portato la Corte costituzionale a dichiarare inammissibile, con la sentenza n. 276 del 2013, analoga questione sollevata in precedenza da altro giudice.
4.3.1.– In particolare, il giudice a quo ritiene violato il canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.
Sarebbe violato in primo luogo il principio, stabilito dalla Corte, secondo cui una presunzione assoluta deve considerarsi arbitraria se non risponde a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit e, quindi, se sia possibile formulare agevolmente ipotesi di accadimenti contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa (vengono citate le sentenze n. 185 del 2015, n. 232 e n. 213 del 2013, n. 231 e n. 164 del 2011, n. 265 e n. 139 del 2010). Proprio l’indiscriminata ampiezza del presupposto cui viene collegata la misura espulsiva dall’Arma dei carabinieri dimostrerebbe la sua inidoneità a fondare una adeguata presunzione assoluta di riprorevolezza o indegnità morale.
Il rimettente ha ricordato come la Corte costituzionale abbia da tempo affermato il principio secondo cui, nel campo della potestà disciplinare come nell’area penale, sussiste l’esigenza di esclusione di sanzioni rigide, imponendo l’art. 3 Cost. una gradualità sanzionatoria che assicuri adeguatezza tra illecito e irroganda sanzione (viene richiamata la sentenza n. 270 del 1986).
Corollario di tale principio viene ritenuto quello della necessaria mediazione del procedimento disciplinare, che ha portato la Corte costituzionale, con la sentenza n. 971 del 1988, a dichiarare l’illegittimità della destituzione di diritto, che era prevista dall’art. 85, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato).
Il vulnus rappresentato dall’automatismo della massima sanzione disciplinare, senza possibilità di discriminare tra i molteplici possibili comportamenti, è stato ribadito da molteplici ulteriori sentenze della Corte (segnatamente vengono richiamate le sentenze n. 40 e n. 158 del 1990, n. 16 e n. 104 del 1991, n. 197 del 1993, n. 363 del 1996), fino a che il legislatore – con l’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzioni dei pubblici dipendenti) – ha espunto dall’ordinamento la destituzione del pubblico dipendente a seguito di condanna penale, abrogando ogni contraria disposizione.
Tale assetto normativo è poi stato confermato dalla legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), nonché dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
Assodato, dunque, il principio del divieto di automatismi sanzionatori a seguito di condanna penale, sussistente nei rapporti tra procedimento penale e disciplinare, il giudice rimettente ha rilevato come nella specie venga in rilievo il più specifico problema degli (eventuali) effetti destitutori di una pena accessoria interdittiva.
Sul punto, ha ricordato il giudice a quo, la Corte costituzionale con la sentenza n. 286 del 1999 ha ritenuto legittima la previsione di detto effetto destitutorio in rapporto all’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Tuttavia, mentre l’interdizione perpetua risulta strutturalmente incompatibile con qualsiasi prosecuzione del rapporto d’impiego pubblico, non così può ritenersi per l’interdizione temporanea, caratterizzata ontologicamente dalla sua provvisorietà.
D’altro canto, la Corte costituzionale, con specifico riguardo alla perdita del grado dei militari appartenenti all’Arma dei carabinieri, ha già ritenuto necessaria la mediazione di un procedimento disciplinare anche nel caso di applicazione della pena accessoria della rimozione, che nell’ordinamento militare è una sanzione interdittiva addirittura di carattere permanente, dichiarando illegittime le norme che la prevedevano (sentenza n. 363 del 1996).
Da questo punto di vista, la provvisorietà strutturale della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici porterebbe, ad avviso del rimettente, a ritenere a maggior ragione estensibile alla disciplina qui scrutinata i principi affermati dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 363 del 1996 a proposito della pena accessoria militare della rimozione, con riferimento alla disciplina previgente.
Del resto, ha osservato il giudice a quo, anche il novellato art. 32-quinquies cod. pen. subordina pur sempre l’estinzione del rapporto d’impiego, conseguente alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, alla presenza di ulteriori presupposti (rappresentati da determinati e qualificati titoli di reato e da una pena principale non inferiore a due anni di reclusione) che, per la specificità del titolo e la gravità concreta del fatto, consentano di giustificare l’esclusione del procedimento disciplinare per la sanzione espulsiva.
Secondo il rimettente, proprio l’assenza di tali ulteriori presupposti per l’appartenente all’Arma dei carabinieri e l’abnormità delle conseguenze dovute all’indiscriminata latitudine dei comportamenti per i quali può intervenire l’interdizione temporanea, determinano, con riferimento alla disciplina sospettata d’illegittimità, il venir meno di quel necessario rapporto di congruità e di intrinseca ragionevolezza tra misura ed esigenze da tutelare, che deve sussistere ai sensi dell’art. 3 Cost.
In realtà, lo stesso caso concreto sottoposto all’esame del giudice a quo evidenzia un’ipotesi di particolare levità che rende chiara l’esigenza della mediazione di un procedimento disciplinare attraverso il quale valutare la portata del concreto comportamento realizzato, in rapporto all’effetto destitutorio che se ne vuole far derivare, fornendo così un agevole esempio contrario che smentisce la generalizzazione posta a base della presunzione assoluta che determina l’automatismo espulsivo ai sensi degli artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010.
4.3.2.– Il giudice a quo ritiene che la disciplina in esame violi anche il principio di uguaglianza codificata dall’art. 3 Cost., in quanto equipara ai fini dell’automatismo espulsivo situazioni strutturalmente diverse quali l’interdizione temporanea e quella perpetua.
Né tale ingiustificata omologazione, secondo il rimettente, potrebbe trovare spiegazione nel particolare status militare del carabiniere, tanto più che viene posta in discussione non la possibilità di prevedere una misura espulsiva, ma il modo in cui si perviene a tale risultato, attraverso un automatismo che esclude il procedimento disciplinare, riservando così ai carabinieri un trattamento deteriore che la Corte costituzionale aveva già ritenuto non giustificato dal loro status di militari (viene citata la sentenza n. 126 del 1995).
Del resto, osserva il giudice a quo, la disparità di trattamento risulta particolarmente evidente nel caso di specie dove l’episodio concreto, che ha portato alla condanna, afferisce ad attribuzioni di polizia stradale, come tali esercitate anche da personale non militare, che non incorrerebbe in simile automatismo.
4.3.3.– Ad avviso del giudice rimettente le norme censurate violano anche il diritto di difesa garantito dall’art. 24, secondo comma, Cost., in quanto precludono all’interessato ogni possibilità di far valere le proprie ragioni in relazione alla misura espulsiva dall’Arma dei carabinieri, ragioni che avrebbero potuto trovare adeguato spazio nel solo procedimento disciplinare, escluso invece in radice dal ricordato automatismo.
4.3.4.– Il giudice a quo ritiene, inoltre, che le norme censurate pregiudichino il diritto al lavoro dell’interessato, tutelato dagli artt. 4 e 35 Cost., posto che la cessazione del rapporto di impiego, in considerazione della marcata connotazione specialistica dell’attività svolta, impedirebbe ogni plausibile possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro.
4.3.5.– Secondo il rimettente, infine, l’automatismo precluderebbe ogni possibile valutazione della pubblica amministrazione sulla possibilità di una proficua prosecuzione del rapporto d’impiego, così da incidere sul buon andamento dell’amministrazione militare sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali e da violare il canone previsto dall’art. 97 Cost.
5.– Con atto depositato il 10 maggio 2016, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di respingere le sollevate questioni di legittimità costituzionale.
Secondo la difesa dello Stato il rimettente non avrebbe tenuto conto dell’orientamento espresso dalla Corte, per il quale misure espulsive, come quelle in esame, possono essere giustificate dall’esigenza di dare attuazione alle pene accessorie previste dal legislatore penale.
La ragionevolezza della previsione del meccanismo espulsivo, anche in presenza di una interdizione temporanea dai pubblici uffici, sarebbe dimostrata dalla peculiarità dello status di militare del carabiniere, il cui comportamento deve essere sempre improntato alla massima rettitudine e onestà, così da rendere impensabile la riammissione in servizio dopo il periodo di interdizione temporanea conseguito alla condanna penale, non condizionalmente sospesa, di per sé dimostrativa del disvalore sociale della condotta, così da giustificare l’estromissione del suo autore dall’Arma dei carabinieri.
Ingiustificato sarebbe poi il richiamo al diritto al lavoro, posto che tale diritto non è incompatibile con la necessità di assicurare al datore di lavoro l’adozione di misure rigorose per salvaguardare il buon andamento e l’efficienza dell’amministrazione.
Ciò dimostrerebbe altresì l’inconferenza del richiamo al principio di cui all’art. 97 Cost., posto che la normativa denunciata risulta funzionale proprio a garantire il buon andamento della pubblica amministrazione.
Quanto, infine, alla dedotta violazione del diritto di difesa ex art. 24, secondo comma, Cost., l’Avvocatura generale dello Stato ha osservato che, seguendo la tesi del rimettente, qualsiasi provvedimento vincolato della pubblica amministrazione determinerebbe un vulnus costituzionale: l’assurdità della predetta conclusione dimostrerebbe, pertanto, l’infondatezza della censura.
Considerato in diritto
1.– Con ordinanza del 26 giugno 2015 il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3 e 923 (recte: 923, comma 1, lettera i, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).
Secondo la prospettazione del rimettente, per effetto delle disposizioni impugnate, il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non condizionalmente sospesa, per delitto non colposo che comporti la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, determina la perdita del grado senza giudizio disciplinare; a sua volta, la perdita del grado è causa automatica di cessazione del rapporto di impiego del militare.
La disciplina in esame violerebbe l’art. 3 Cost. sotto molteplici profili: anzitutto, sarebbe frutto di una scelta legislativa incongrua e sproporzionata, come tale del tutto irragionevole; inoltre, essa riserverebbe un identico trattamento, la cessazione automatica del rapporto di impiego, a situazioni strutturalmente diverse, per di più equiparando gli effetti della interdizione temporanea a quelli della interdizione perpetua dai pubblici uffici.
2.– Con ordinanza del 5 novembre 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni contenute negli artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1 (recte: 923, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 66 del 2010, per violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, 4, 35 e 97 Cost.
Il giudice a quo ritiene che la disciplina in esame sia intrinsecamente irragionevole, perché prevedendo, a determinate condizioni, l’automatica perdita del grado senza procedimento disciplinare – la quale, a sua volta, è causa di automatica cessazione del rapporto di impiego – violerebbe il principio di gradualità e proporzione delle sanzioni.
La violazione sarebbe particolarmente evidente nella specie sottoposta a giudizio, in cui l’espulsione automatica del militare è conseguente ad una condanna per abuso lieve di ufficio, per non avere l’interessato elevato una contravvenzione stradale consistente nel mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
L’automatismo della cessazione dal servizio determinerebbe, inoltre, una violazione del principio di uguaglianza. Si verificherebbe, infatti, una ingiustificata disparità di trattamento tra il militare che incorra nella ricordata sanzione penale accessoria temporanea, per la quale è previsto un automatismo espulsivo, rispetto allo stesso militare che sia soggetto all’analoga sanzione penale militare accessoria della rimozione, per la quale la perdita del grado e la cessazione dal servizio sono invece subordinate alle valutazioni da compiersi in un procedimento disciplinare. Parimenti ingiustificata sarebbe poi la disparità di trattamento rispetto al pubblico impiegato la cui posizione, per analoga interdizione temporanea dai pubblici uffici, dovrebbe invece essere vagliata in procedimento disciplinare all’uopo previsto dalla legge.
Oltre ai ricordati profili di violazione dell’art. 3 Cost., il rimettente ravvisa altresì la contestuale violazione: dell’art. 24, secondo comma, Cost., in quanto l’automatismo della perdita del grado e la conseguente cessazione dal servizio impedirebbero all’interessato qualsiasi difesa in merito all’applicazione delle ricordate misure disciplinari; degli artt. 4 e 35 Cost., in quanto il predetto automatismo finirebbe per pregiudicare il diritto al lavoro; dell’art. 97 Cost., in quanto il medesimo automatismo pregiudicherebbe il buon andamento della pubblica amministrazione, impedendo all’amministrazione interessata ogni valutazione sulla perdurante opportunità della permanenza in servizio e, quindi, sulla migliore utilizzazione delle risorse professionali.
3.– In via preliminare deve osservarsi che le questioni sollevate con le due descritte ordinanze hanno ad oggetto le medesime disposizioni e lamentano la violazione di parametri almeno parzialmente coincidenti.
Ai fini di una decisione congiunta è perciò opportuna la riunione dei relativi giudizi.
4.– Sempre in via preliminare, deve osservarsi, che la costituzione della parte privata D.M. è pienamente ammissibile, in quanto si tratta di parte nel giudizio a quo.
5.– Non sono state eccepite, né risultano, cause di inammissibilità delle sollevate questioni, dovendosi escludere che le ordinanze introduttive del presente giudizio soffrano delle medesime carenze che hanno indotto questa Corte, con la sentenza n. 276 del 2013, a dichiarare inammissibile analoga questione sollevata sul solo art. 866 del d.lgs. n. 66 del 2010, per incompleta ricostruzione del quadro normativo e insufficienza di motivazione.
Invero, entrambi i Tribunali rimettenti si sono confrontati con la precedente sentenza di inammissibilità e hanno colmato le numerose lacune che avevano allora indotto questa Corte a ritenere che la questione di legittimità non fosse sufficientemente precisata nei suoi termini essenziali, né fosse sufficientemente sorretta da un adeguato iter argomentativo, alla luce della complessità del quadro normativo in cui la disposizione censurata doveva essere collocata.
Non così nel caso oggi all’esame della Corte. I giudici rimettenti hanno ricostruito con completezza il quadro normativo di riferimento, anche alla luce delle più recenti evoluzioni legislative, hanno dato adeguato conto della giurisprudenza costituzionale e comune sul tema, si sono fatti carico delle necessarie precisazioni in ordine alle peculiarità delle funzioni dell’Arma dei carabinieri, attinenti alla pubblica sicurezza e all’ordine pubblico, e hanno precisato l’oggetto della questione, individuandolo nelle disposizioni, congiuntamente interpretate, di cui agli art. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923 del citato d.lgs. n. 66 del 2010.
Al riguardo deve solo osservarsi che, in riferimento a quest’ultima disposizione, la censura non investe l’intero articolo, ma deve essere circoscritta al solo comma 1, lett. i). Tra le numerose cause di cessazione del rapporto di impiego enumerate nell’intero corpo dell’art. 923, viene in rilievo, nel presente giudizio, solo quella connessa alla «perdita del grado», indicata appunto al comma 1, lett. i), come si evince inequivocabilmente dalla puntuale motivazione delle due ordinanze di rimessione. Ad essa, dunque, deve limitarsi il giudizio di questa Corte.
6.– Nel merito la questione è fondata in riferimento all’art. 3 Cost., sia per contrasto con il fondamentale canone di ragionevolezza e proporzionalità, a cui tutte le leggi debbono conformarsi, sia per violazione del principio di eguaglianza.
6.1.– Le disposizioni impugnate prevedono un caso di automatica cessazione del rapporto di pubblico impiego, applicabile al personale militare.
Per effetto del congiunto operare delle disposizioni censurate – artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 66 del 2010 – il militare che abbia subito una condanna penale, non condizionalmente sospesa, per la quale è prevista la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, cessa automaticamente e definitivamente dal servizio a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Infatti, l’art. 923, comma 1, lettera i) stabilisce la cessazione dal servizio del militare in caso di «perdita del grado». A sua volta, ai sensi dell’art. 866, comma 1, la «perdita del grado» consegue, «senza giudizio disciplinare», alla condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per delitto non colposo che comporti l’interdizione temporanea dai pubblici uffici. In proposito, l’art. 867, comma 3, precisa che la perdita del grado decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
L’esplicita previsione che la cessazione dal servizio avviene «senza giudizio disciplinare» (art. 866, comma 1) e con decorrenza dal «passaggio in giudicato» della sentenza penale di condanna (art. 867, comma 3) attesta inequivocabilmente il carattere automatico della misura destitutoria.
6.2.– La giurisprudenza costituzionale è costante nell’affermare l’illegittimità costituzionale dell’automatica destituzione da un pubblico impiego a seguito di sentenza penale, senza la mediazione del procedimento disciplinare.
Questa Corte ha, infatti, chiarito che la sanzione disciplinare va graduata, di regola, nell’ambito dell’autonomo procedimento a ciò preposto, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza al caso concreto, e non può pertanto costituire l’effetto automatico e incondizionato di una condanna penale (sentenze n. 234 del 2015, n. 2 del 1999, n. 363 del 1996, n. 220 del 1995, n. 197 del 1993, n. 16 del 1991, n. 158 del 1990, n. 971 del 1988 e n. 270 del 1986), neppure quando si tratti di rapporto di servizio del personale militare (ad esempio, sentenze n. 363 del 1996 e n. 126 del 1995).
Solo eccezionalmente l’automatismo potrebbe essere giustificato: segnatamente quando la fattispecie penale abbia contenuto tale da essere radicalmente incompatibile con il rapporto di impiego o di servizio, come ad esempio quella sanzionata anche con la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici ex art. 28, secondo comma, cod. pen. (sentenze n. 286 del 1999 e n. 363 del 1996) o dell’estinzione del rapporto di impiego ex art. 32-quinquies cod. pen.
Queste ragioni di incompatibilità assoluta con la prosecuzione del rapporto di impiego – che giustifica l’automatismo destitutorio non come sanzione disciplinare, ma come effetto indiretto della pena già definitivamente inflitta – non sussiste in relazione all’interdizione temporanea dai pubblici uffici ex art. 28, terzo comma, cod. pen., connotata per definizione da un carattere provvisorio e, quindi, tale da non escludere la prosecuzione del rapporto momentaneamente interrotto.
Da qui l’intrinseca irrazionalità della disciplina censurata che collega automaticamente – senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale sulla proporzionale graduazione della sanzione disciplinare nel caso concreto – una grave conseguenza irreversibile ad una misura temporanea che, di per sé, non la implica necessariamente.
6.3.– Né si versa, nella specie, in un caso in cui l’automatismo destitutorio si giustifica in vista della necessità di tutelare la collettività dalla pericolosità sociale del condannato, quale già accertata nel procedimento penale.
Vero è che questa Corte, in nome di tale esigenza di protezione della collettività, ha ritenuto non illegittima la previsione – contenuta nell’art. 8, comma 1, lettera c), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti) – dell’automatica cessazione dal servizio del personale appartenente all’amministrazione di pubblica sicurezza a cui, in sede penale, sia stata applicata una misura di sicurezza personale (così, ad esempio, nella sentenza n. 112 del 2014).
È altresì vero, però, che la misura di sicurezza ha come presupposto necessario della sua applicazione l’accertamento in concreto della pericolosità sociale della persona che vi è soggetta. Sicché la Corte ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di prevedere una presunzione assoluta di incompatibilità con il rapporto di servizio nell’ambito dell’amministrazione della pubblica sicurezza, della persona sottoposta a misura di sicurezza personale.
L’interdizione temporanea dai pubblici uffici – di cui si tratta nel caso sottoposto all’attuale giudizio della Corte costituzionale – non è, invece, una misura di sicurezza che si applica esclusivamente a persone socialmente pericolose, ma è soltanto una pena accessoria.
6.4. Una presunzione assoluta (nella specie di incompatibilità con il rapporto di servizio) deve poi essere rispettosa dei canoni esplicitati dalla Corte in proposito.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, infatti, «le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit», con la conseguenza che «l’irragionevolezza della presunzione assoluta si può cogliere tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa» (ex multis, sentenze n. 185 del 2015, n. 232 e n. 213 del 2013, n. 182 e n. 164 del 2011, n. 265 e n. 139 del 2010).
Tali principi sono violati dalle disposizioni sottoposte allo scrutinio della Corte nel giudizio in esame.
Nella specie, proprio in uno dei procedimenti a quibus (r.o. n. 78 del 2016), si rinviene una chiara esemplificazione di un accadimento reale che smentisce la generalizzazione legislativa. Si tratta, segnatamente, di un militare condannato alla pena detentiva di mesi due e giorni venti di reclusione per abuso lieve d’ufficio. Nel caso di specie, il condannato, agendo nella sua qualità di pubblico ufficiale, ha procurato intenzionalmente a un terzo (conducente di un’auto) un indebito vantaggio, consistente nella mancata elevazione del verbale di contravvenzione stradale, per non avere questi indossato la cintura di sicurezza. Nella sentenza definitiva di condanna, con la quale la pena detentiva è stata sostituita con quella pecuniaria, sono stati evidenziati gli elementi di tenuità del fatto e lieve offensività in concreto, che contrastano con l’abnormità delle conseguenze derivanti dall’applicazione della massima sanzione disciplinare, basata sulla mera presunzione di pericolosità o indegnità del pubblico ufficiale.
Dunque, a causa dell’ampiezza dei presupposti a cui viene collegata l’automatica cessazione dal servizio, le disposizioni impugnate non possono validamente fondare, in tutti i casi in esse ricompresi, una presunzione assoluta di inidoneità o indegnità morale o, tanto meno, di pericolosità dell’interessato, tale da giustificare una sanzione disciplinare così grave come la perdita del grado con conseguente cessazione dal servizio.
L’automatica interruzione del rapporto di impiego è, infatti, suscettibile di essere applicata a una troppo ampia generalità di casi, rispetto ai quali è agevole formulare ipotesi in cui essa non rappresenta una misura proporzionata rispetto allo scopo perseguito.
Di qui, l’irragionevolezza delle disposizioni oggetto di giudizio, e la conseguente violazione dell’art. 3 Cost. sotto questo profilo.
6.5.– La disciplina censurata viola anche il principio di uguaglianza, in quanto sottopone a un ingiustificato trattamento deteriore l’appartenente all’Arma dei carabinieri rispetto ai dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche.
Per questi ultimi, infatti, il legislatore aveva disposto il radicale divieto di «destituzioni di diritto» per condanna penale, in virtù dell’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti).
Successivamente sono intervenute altre disposizioni, tra le quali si deve ricordare l’art. 32-quinquies cod. pen., inserito dall’art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), modificato dall’art. 1, comma 75, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e, poi, dall’art. 1 della legge 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio). La disposizione stabilisce che in casi tassativamente indicati si applica la cessazione automatica del rapporto di impiego, peraltro non come sanzione disciplinare, ma come pena accessoria. In particolare, si deve trattare di condanne per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 cod. pen., per i quali sia stata in concreto inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni. L’art. 32-quinquies cod. pen. ha, pertanto, una portata applicativa ben circoscritta e delimitata da precisi requisiti qualitativi e quantitativi, che non può in alcun modo essere assimilata all’ampiezza delle fattispecie che possono determinare la cessazione del rapporto di servizio del personale militare ai sensi degli impugnati artt. 866, 867 e 923 del Codice dell’ordinamento militare.
Per i casi non rientranti nel citato art. 32-quinquies cod. pen., l’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 prevede, invece, l’instaurazione di un apposito procedimento disciplinare.
Anche tale disparità di trattamento non trova ragionevole giustificazione, considerato che questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il peculiare status dei militari, che pure esige il rispetto di severi codici di rettitudine e onestà, non può costituire di per sé una valida ragione a sostegno di una discriminazione del personale militare rispetto agli impiegati civili dello Stato sotto il profilo delle garanzie procedimentali poste a presidio del diritto di difesa, che risultano altresì strumentali al buon andamento dell’amministrazione militare (sentenza n. 126 del 1995).
Di qui anche la conseguente violazione degli artt. 24 e 97 Cost.
7.– Le rilevate ragioni di illegittimità costituzionale assumono rilievo assorbente degli ulteriori parametri dedotti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui non prevedono l’instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2016.
Re: perdita del grado per rimozione
queste sono fresche fresche leggete
tar basilicata sentenza nr 45 del 15.12.2016
tar piemonte sentenza nr 272 del 14.12.2016
auguri a tutti i colleghi caduti in disgrazia, Dio quello che toglie prima o poi lo ridà.
auguri anche a quei colleghi "onesti" che non sono d'accordo con me e che magari tutti i mesi fanno 55 ore di
straordinario....................
buon proseguimento a tutti
tar basilicata sentenza nr 45 del 15.12.2016
tar piemonte sentenza nr 272 del 14.12.2016
auguri a tutti i colleghi caduti in disgrazia, Dio quello che toglie prima o poi lo ridà.
auguri anche a quei colleghi "onesti" che non sono d'accordo con me e che magari tutti i mesi fanno 55 ore di
straordinario....................
buon proseguimento a tutti
Re: perdita del grado per rimozione
Panorama e colleghi tutti scusatemi le sentenze non sono dei tar ma della corte dei conti i numeri sono giusti
basilicata sentenza nr 45 del 15.12.2016
piemonte sentenza nr 272 del 14.12.2016
basilicata sentenza nr 45 del 15.12.2016
piemonte sentenza nr 272 del 14.12.2016
Re: perdita del grado per rimozione
Messaggio da ariete74 »
In sostanza sono obbligati comunque ad instaurare un provvedimento disciplinare entro 90 gg dalla pubblicazione della sentenza.
Nel caso non provvedessero?
Ma se hai l'interdizione dai pubblici uffici come fai ad essere riammesso (non essendo stato instaurato il proc. disciplinare nei termini)?
Nel caso non provvedessero?
Ma se hai l'interdizione dai pubblici uffici come fai ad essere riammesso (non essendo stato instaurato il proc. disciplinare nei termini)?
Re: perdita del grado per rimozione
CdC Sez. 3^ d’Appello n. 266/2024 accoglie l’Appello Principale del Comando GdF
perdita del grado per rimozione
N.B.: > alla data di cessazione dal servizio, 25 anni, mesi 8 e 21 giorni di servizio utile, di cui 23 anni e mesi 8 di servizio effettivo e aveva raggiunto 44 anni di età.
- violazione di legge dovuta all'erronea applicazione dell'art. 52, comma 3, del D.P.R. n.1092/1973 ai fini della individuazione dei requisiti per l'attribuzione della pensione normale, in quanto alla data del congedo (16/9/2005), avvenuto per perdita del grado per rimozione, ai fini dell'individuazione dei requisiti minimi necessari per conseguire la pensione ordinaria erano applicabili le norme dettate dal D.lgs. n.165/1997 e della legge n.449/1997, sicché il ricorrente non sarebbe in possesso dei requisiti (ed Altro su Pensione Privilegiata).
Ecco alcuni brani del Giudice del presente Appello precisa altresì:
DIRITTO
4. Così chiariti i termini della questione la stessa può essere decisa sulla scorta del precedente di cui alle Sezioni d’Appello per la Sicilia, nella sentenza n. 63/2023.
1) - Il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato valido ai fini dell’accesso a pensione normale, é attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio, a norma degli artt.42, comma 1, e 52, comma 1, del D.P.R. n.1092/1973.
2) - Nel caso di specie alla data del congedo (16.9.2005) l’età anagrafica del XX era di anni 44 sicché egli difettava del requisito anagrafico di cui ad ambedue le riportate disposizioni.
3) - In conclusione, al sig. XX correttamente, è stato liquidato il trattamento pensionistico privilegiato con il sistema “percentualista", ovvero secondo il comma 2 dell’art. 67 e col beneficio previsto susseguente previsto dal comma 3, di detto articolo, mentre ha errato il primo giudice nel ritenere operante il comma 4.
5. Come ha correttamente osservato l’INPS nella propria memoria difensiva l’applicazione del coefficiente di rendimento di cui all’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 è incompatibile con lo speciale sistema di calcolo della pensione “a percentuale” di cui all’art. 67, comma 2, del medesimo D.P.R.
N.B.: Per meglio conoscere i fatti, consiglio di leggere il tutto direttamente dalla sentenza reperibile sul sito della Corte dei Conti.
perdita del grado per rimozione
N.B.: > alla data di cessazione dal servizio, 25 anni, mesi 8 e 21 giorni di servizio utile, di cui 23 anni e mesi 8 di servizio effettivo e aveva raggiunto 44 anni di età.
- violazione di legge dovuta all'erronea applicazione dell'art. 52, comma 3, del D.P.R. n.1092/1973 ai fini della individuazione dei requisiti per l'attribuzione della pensione normale, in quanto alla data del congedo (16/9/2005), avvenuto per perdita del grado per rimozione, ai fini dell'individuazione dei requisiti minimi necessari per conseguire la pensione ordinaria erano applicabili le norme dettate dal D.lgs. n.165/1997 e della legge n.449/1997, sicché il ricorrente non sarebbe in possesso dei requisiti (ed Altro su Pensione Privilegiata).
Ecco alcuni brani del Giudice del presente Appello precisa altresì:
DIRITTO
4. Così chiariti i termini della questione la stessa può essere decisa sulla scorta del precedente di cui alle Sezioni d’Appello per la Sicilia, nella sentenza n. 63/2023.
1) - Il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato valido ai fini dell’accesso a pensione normale, é attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio, a norma degli artt.42, comma 1, e 52, comma 1, del D.P.R. n.1092/1973.
2) - Nel caso di specie alla data del congedo (16.9.2005) l’età anagrafica del XX era di anni 44 sicché egli difettava del requisito anagrafico di cui ad ambedue le riportate disposizioni.
3) - In conclusione, al sig. XX correttamente, è stato liquidato il trattamento pensionistico privilegiato con il sistema “percentualista", ovvero secondo il comma 2 dell’art. 67 e col beneficio previsto susseguente previsto dal comma 3, di detto articolo, mentre ha errato il primo giudice nel ritenere operante il comma 4.
5. Come ha correttamente osservato l’INPS nella propria memoria difensiva l’applicazione del coefficiente di rendimento di cui all’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 è incompatibile con lo speciale sistema di calcolo della pensione “a percentuale” di cui all’art. 67, comma 2, del medesimo D.P.R.
N.B.: Per meglio conoscere i fatti, consiglio di leggere il tutto direttamente dalla sentenza reperibile sul sito della Corte dei Conti.
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Re: perdita del grado per rimozione
Messaggio da francesco1965 »
Buongiorno a tutti vorrei chiedere a Panorama o chi vuole rispondere se è lecito saperlo.
Se l'Ufficiale Inquirente è tenuto nella relazione riepilogativa a riferire all'incolpato o al difensore di fiducia del libero foro se il ricorso è Fondato o Infondato o Parzialmente Fondato nel caso di inchiesta formale per eventuale Sanzione di Stato Grazie e buona giornata
Se l'Ufficiale Inquirente è tenuto nella relazione riepilogativa a riferire all'incolpato o al difensore di fiducia del libero foro se il ricorso è Fondato o Infondato o Parzialmente Fondato nel caso di inchiesta formale per eventuale Sanzione di Stato Grazie e buona giornata
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Re: perdita del grado per rimozione
Messaggio da francesco1965 »
Mi spiego, tempo addietro ho avuto un procedimento penale di cui sono stato assolto non con formula piena sia in primo grado che in appello successivamente alla fine dell'appello quando è uscita la sentenza mi hanno notificato un provvedimento di eventuale sanzione di Stato ed l'ufficiale inquirente mi ha notificato la relazione riepilogativa al termine dell'inchiesta formale procedimento ma non ha detto o scritto se il ricorso è fondato infodato o parzialemte fondato è obbligata a scriverlo? Grazie(mi riferisco alla querela che mi hanno fatto per il quale ho subito un processo penale sia di in primo grado che in appello sono stato assolto con con formula piena.Grazie
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Re: perdita del grado per rimozione
Messaggio da francesco1965 »
Intanto desidero ringraziarti per il prezioso ragguaglio. Io pensavo che solamente se è fondato,non fondato o parzialmente fondato lo doveva dire, invece ho capito che lo scrivera' e lo inviera' a chi lo ha delegato per l'Inchiesta Formale, che quest'ultimo entro quanti giorni si dovra' esprimere.Voglio ulteriormente precisare che sono stato assolto in primo Grado non con formula piena ed in secondo Grado cioè in appello anche(l'appello in sostanza non si poteva presentare)mi hanno fatto una querela penale e quindi per questo caso che mi contestano per propormi la sanzione di Stato
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