MAsUPS. scatto aggiuntivo D.Lgs. n.83/2001

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MAsUPS. scatto aggiuntivo D.Lgs. n.83/2001

Messaggio da panorama »

Questa sentenza del TAR di Catania è in favore dei MAsUPS anche alla stregua dei precedenti giurisprudenziali di cui alle sentenze nn. 727 e 728 del 2005, e n. 1190 del 2007 di questo T.A.R. (confermate in appello dal Cga con sentenze n. 908 e n. 909 del 2008 e n. 1368 del 2009).
N.B., nello stesso giorno ne è stata emessa un'altra dello stesso giudizio positivo.
Mi domando: in quanti sapevano di queste decisioni?

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N. 01303/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00664/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 664 del 2010, proposto da:
congruo numero di interessati, rappresentati e difesi dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso lo stesso, in Catania, via Fimia, 35;
contro
Ministero della difesa in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall' Avocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Legione Carabinieri "Sicilia", non costituitosi in giudizio;
per il riconoscimento
del diritto alla attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all’art. 30, comma due, del D.Lgs. n.83/2001 dalla data del conseguimento del grado di Maresciallo Aiutante sostituto U.P.S. e la condanna delle Amministrazioni intimate alla liquidazione delle relative somme oltre interessi e rivalutazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2011 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Gli odierni istanti, effettivi presso reparti dell’Arma dei Carabinieri di Messina ( dal n. 1 al 38), Catania ( dal n. 39 al 41) e Ragusa ( dal 42 al 45) , affermano di essere stati tutti promossi al grado di Maresciallo Aiutante sost. UPS in s.p. in date anteriori al 14/04/01, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 83/2001, come risulta dai documenti che si producono, e segnatamente:
OMISSIS nominativi;
• Con la retribuzione del mese di novembre 2001 sarebbe stato agli stessi riconosciuto in busta, unitamente agli arretrati dal mese di aprile 2001, lo scatto aggiuntivo, di cui all’art. 30 comma II del D.Lgs. 28/2/001 n.83, la cui decorrenza andava fissata – a dire dell’Amministrazione - nel mese di aprile 2001, in corrispondenza con l’entrata in vigore del decreto l.vo in oggetto.
• L’assunto veniva ribadito in varie note del Comando Regione CC. Sicilia e del Comando generale Arma CC, C.N.A. di Cheti, in esito a specifiche istanze formulate da parte dei ricorrenti, anche ai fini della interruzione della prescrizione .
• Con varie istanze, gli odierni ricorrenti, anche in riferimento al favorevole orientamento del giudice Amministrativo di primo e secondo grado, depositate il 04/11/2008 - hanno ancora chiesto che lo scatto aggiuntivo decorresse dalla data di conseguimento del grado da parte di ciascun d’essi ma l’Amministrazione, facendo riferimento al divieto di estensione del giudicato, le ha rigettate.
Avverso il rigetto opposto dall’Amministrazione, con il ricorso in epigrafe i ricorrenti propongono un motivo di gravame con il quale formulano la seguenti censura di:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 comma II del D.Lgs. 28/2/2001 n.83.
L’Amministrazione costituitasi in giudizio ha contro dedotto ribadendo la legittimità del diniego impugnato atteso che l’interpretazione data dai ricorrenti ai commi 1 e 2 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 83/2001 sarebbe inesatta in quanto la locuzione “ la medesima decorrenza” cui fa riferimento il comma 2 del predetto articolo 30, non sarebbe quella del conseguimento del grado, bensì quella del beneficio concesso ai Luogotenenti di cui al comma 1 dell’art.30.
Alla pubblica udienza del 19/4/2011 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
La questione interpretativa posta col ricorso in esame investe i commi 1 e 2 dell’art. 30 del D. lgs n. 83/2001, che rispettivamente prevedono:
“1. Ai marescialli aiutanti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di «carica specia-le» o di «aiutante» del disciolto ruolo dei sottufficiali, è attribuito l'inquadramento con il proprio grado ed anzianità nella qualifica di «luogotenente», fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto.
“2. Ai marescialli aiutanti che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito, con la medesima decorrenza, lo scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all’articolo 38 - ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall’art. 28 del presente decreto”.
Le Amministrazioni intimate supportano il mancato accoglimento delle istanze avanzate dai ricorrenti con l’asserzione che l’art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 83/2001 andrebbe interpretato (anche in base al disposto della circolare n. 6/96/5-1 datata 14/6/2001 della Direzione Amministrativa del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri) nel senso che la “medesima decorrenza” cui fa riferimento il suddetto comma 2 non sarebbe quella di conseguimento del grado, ma quella del beneficio concesso ai “luogotenenti” di cui al comma 1 dell’art. 30.
In sostanza, la P.A. assume che il secondo comma di tale norma vada letto in stretta relazione con il primo comma, che tratta dei benefici per i marescialli aiutanti, in servizio al momento dell’entrata in vigore della legge e che al 31 agosto 1995 col grado di maresciallo maggiore, la qualifica di “carica speciale” o di “aiutante” del disciolto ruolo dei sottufficiali.
A questi ultimi, il legislatore avrebbe riconosciuto, l’inquadramento con il proprio grado ed anzianità nella qualifica di “luogotenente”, dal momento dell’entrata in vigore della legge. E con questa “medesima decorrenza”, il predetto comma 2 avrebbe riconosciuto lo scatto aggiuntivo ai marescialli aiutanti, che tale grado avevano conseguito, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto.
L’assunto non è condivisibile alla stregua dei precedenti giurisprudenziali di cui alle sentenze nn. 727 e 728 del 2005, e n. 1190 del 2007 di questo T.A.R. (confermate in appello dal Cga con sentenze n. 908 e n. 909 del 2008 e n. 1368 del 2009).
Infatti l’art. 30 in esame, negli originari 16 commi, prevedeva, distintamente e con diverse decorrenze, una serie di benefici nei confronti di militari in possesso di predefiniti status.
Per quanto interessa, il predetto comma 2 assume come destinatari i marescialli aiutanti “che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto” ed attribuisce loro il beneficio dello scatto aggiuntivo, “con la medesima decorrenza” di conseguimento del grado di marescialli aiutanti.
Pertanto, l’espressione “medesima decorrenza” si riferisce a quella decorrenza (anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto di conseguimento del grado) prevista all’interno dello stesso comma 2; ciò perché l'aggettivo "medesima" che ricorre nel comma in esame va riferito, grammaticalmente e logicamente, alla data di conseguimento del grado e non alla data di entrata in vigore della legge.
Di conseguenza, contrariamente a quanto ritento dalle intimate Amministrazioni in sede di diniego delle istanze degli odierni ricorrenti, il secondo comma dell'art. 30 ha un significato in sé pienamente compiuto ed ai fini interpretativi non sussiste alcuna relazione con il primo comma dello stesso art. 30, che a sua volta si rivolge a soggetti diversi per status e prevede distinti benefici e diversa decorrenza.
In conclusione, il ricorso in epigrafe va accolto e, per l’effetto, va riconosciuto ai ricorrenti il diritto alla attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all’art. 30, comma due, del D.Lgs. n.83/2001 dalla data del conseguimento del grado di Maresciallo Aiutante sostituto U.P.S.; con conseguente condanna delle Amministrazioni intimate alla liquidazione delle relative somme, oltre interessi e la rivalutazione, applicando comunque il divieto di cumulo di quest'ultima con gli interessi secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 36, L 23/12/1994 n. 724.
Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico delle resistenti Amministrazioni e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in solido in favore dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto condanna le amministrazioni resistenti alla liquidazione delle relative somme oltre interessi e rivalutazione, il migliore dei due evitandone il cumulo.
Condanna le Amministrazioni intimate e resistenti al pagamento, in solido, in favore dei ricorrenti nella misura di Euro quattromila/00 (4.000,00) oltre IVA, CPA, e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Giovanni Milana, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2011


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Re: MAsUPS. scatto aggiuntivo D.Lgs. n.83/2001

Messaggio da panorama »

Maresciallo aiutante sostituto U.P.S. dei CC.
Scatto aggiuntivo di stipendio di cui all’art. 30, comma 2, del D.Lgs.n.83/2001.

Ricorso accolto.

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16/06/2012 201200419 Sentenza 1


N. 00419/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00531/2006 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 531 del 2006, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Libera D'Amelio, con domicilio eletto presso avv. Roberto Tinari in L'Aquila, via Madonna D.Le Grazie,12-Coppito;

contro
Comando Generale Arma dei Carabinieri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

nei confronti di
Centro Nazionale Amministrativo-Ufficio T.E. di Attività, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

per l'annullamento
del provvedimento ad oggetto “Trattamento economico. Riconoscimento del diritto all’attribuzione dello scatto aggiunto: *M.A.s U.P.S. OMISSIS” del 22 giugno 2006 e per il riconoscimento del diritto del ricorrente all’attribuzione dello scatto aggiuntivo di stipendio di cui all’art. 30, comma 2, del D.lgs. 83/2001 dalla data del conseguimento del grado di Maresciallo aiutante sostituito U.P.S.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2012 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con il ricorso di cui in epigrafe, il ricorrente, Maresciallo Aiutante S.U.P.S. dalla data del 1° gennaio 2000, ha chiesto il riconoscimento del diritto all’ottenimento dello scatto aggiuntivo di stipendio previsto dall’art. 30 comma 2 del D.lgs. n.83/2001 dalla data del conseguimento del grado, con annullamento di tutti gli atti che l’hanno invece fatto decorrere dal 14 aprile 2001, data di entrata in vigore della richiamata disposizione.

Il ricorso deduce: Violazione e falsa applicazione di legge: il diritto del ricorrente discende dalla piana applicazione della disposizione richiamata, come già interpretata dal giudice amministrativo.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso e conseguente riconoscimento del diritto all’attribuzione dello scatto aggiuntivo di stipendio dalla data di conseguimento del grado di maresciallo aiutante sostituito U.P.S., con condanna dell’Amministrazione al pagamento degli arretrati con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.

All’esito della pubblica udienza del 9 maggio 2012, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

DIRITTO
Il ricorrente, avendo conseguito il grado di maresciallo aiutante sostituto UPS il 1° gennaio 2000, in data anteriore al 14.4.2001, data di entrata in vigore del D.lgs. n.83/2001, ha chiesto l’attribuzione dello scatto aggiuntivo di stipendio previsto dall’art. 30, comma 2 del citato decreto n.83 con decorrenza dalla data di conseguimento del grado di maresciallo aiutante e non dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, data, invece, a partire dalla quale il beneficio gli è stato attribuito dall’Amministrazione.

A sostegno del ricorso deduce che tale sarebbe l’effetto dell’applicazione letterale del disposto invocato, che distingue, testualmente, la data di entrata in vigore della data dalla (eventuale) decorrenza anteriore del conseguimento, collegando l’attribuzione dello scatto aggiuntivo alla detta (diversa) “decorrenza” e non già alla data di entrata in vigore della legge.

Giova anzitutto esaminare la invocata disposizione.

L’art. 30 del citato D.lvo recita, al primo comma: “Ai marescialli aiutanti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di “carica speciale” o di “aiutante” del disciolto ruolo dei sottufficiali, è attribuito l’inquadramento con il proprio grado ed anzianità nella qualifica di “luogotenente”, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all’articolo 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198, come introdotto dall’articolo 28 del presente decreto”.

Il secondo comma sancisce: “ Ai Marescialli Aiutanti che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito, con la medesima decorrenza, lo scatto aggiuntivo…”.

La controversia si incentra sull’interpretazione da dare all’inciso “con la medesima decorrenza”, contenuto nel secondo comma che risulta, letteralmente, collegato a quella “decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto” che coincide con la data di conseguimento del grado e che, per converso, non opera alcun riferimento alla mera data di entrata in vigore del decreto.

Se tale è l’interpretazione letterale, osserva il Collegio che la stessa non è in contrasto con la ratio stessa della ripetuta norma transitoria, che, ontologicamente, ha lo scopo di regolare i rapporti che trovano regolamentazione, in parte, nella normativa previgente e dunque di bilanciare l’applicazione rigida del principio generale contenuto nell’art.11, primo comma, delle preleggi (“La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”).

Al contrario, proprio la previsione di una “norma transitoria” deporrebbe senz’altro per la tesi della decorrenza del beneficio “altra” rispetto alla data di entrata in vigore della norma medesima, posto che, diversamente, non vi sarebbe ragione alcuna per prevedere appunto una norma transitoria.

La giurisprudenza formatasi in subiecta materia è, d’altra parte, favorevole alla tesi propugnata in ricorso.
Ex pluris, il CGARS, con sentenza n.908/2008, confermativa dell’orientamento assunto dal TAR in primo grado, ha ricostruito puntualmente la disciplina in esame, in particolare osservando che “l’art. 30 in esame, negli originari 16 commi, prevedeva – distintamente e con diverse decorrenza – una serie di benefici nei confronti di militari in possesso di predefiniti status. Per quanto interessa, il predetto comma 2 assume come destinatari i marescialli aiutanti “che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto” ed attribuisce loro il beneficio dello scatto aggiuntivo “con la medesima decorrenza” di conseguimento del grado di marescialli aiutanti.

Pertanto, l’espressione “medesima decorrenza” si riferisce a quella decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto di conseguimento del grado, prevista all’interno dello stesso comma”, non potendosi per converso stabilire alcuna relazione con il primo comma dello stesso art. 30, che si rivolge a soggetti diversi per status, prevede distinti benefici e diversa decorrenza.

Aggiunge la citata pronuncia che “sotto il profilo soggettivo, i destinatari del comma 1 dell’art.30, invero, sono marescialli “aiutanti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di “carica speciale” o di aiutante” del disciolto ruolo dei sottufficiali…”; inoltre il beneficio concesso riguarda “l’inquadramento con il proprio grado ed anzianità nella qualifica di luogotenente” e non lo scatto aggiuntivo; infine, in assenza di contraria prescrizione, la decorrenza dell’inquadramento resta fissata con la data di entrata in vigore del D.lgs.n.83/2001”.

Ne discende, secondo il CGARS, che la disciplina prevista al secondo comma stabilisce un diverso beneficio, attribuito ad una diversa platea di destinatari, e una diversa decorrenza dello stesso.

Ritiene il Collegio, alla stregua delle considerazioni sopra delineate, di poter condividere la ricostruzione operata dal Giudice d’appello siciliano e per l’effetto di accogliere il ricorso, dichiarando la debenza del beneficio a far data dal conseguimento del grado con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme differenziali dovute da tale data, con interessi e accessori di legge.

Le spese possono compensarsi tenuto conto della natura della controversia e dell’opinabilità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo - L’AQUILA,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara il diritto del ricorrente allo scatto aggiuntivo di stipendio di cui all’art. 30, comma 2, del D.Lgs.n.83/2001 dalla data di conseguimento del grado di maresciallo aiutante sostituto U.P.S. con condanna dell’amministrazione al pagamento degli arretrati con interessi legali e accessori di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Elvio Antonelli, Consigliere
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 16/06/2012
FEDRO57
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Re: MAsUPS. scatto aggiuntivo D.Lgs. n.83/2001

Messaggio da FEDRO57 »

Io sarei uno di quelli che non sapevano. A questo punto pongo un quesito. Sono M.A. s UPS con prima anzianità 30.12.2001, successivamente riderteminata in ordine di ruolo ai soli effetti giuridici a decorrere dal 01.01.2001. Dal 01.02.2008 in quescenza per riforma. Fino all'ultimo statino paga gestito dalla nostra amministrazione sullo stesso risultava: Parametro 135.50 - CL 5 - data livello 30.12.2001 e non 01.01.2001 - S.c. 0 - Data scatti 04.01.1985 - trattamento pensione 1 ecc ecc.. In base a questi dati qualcuno sa dirmi se devo ed eventualmente posso ancora fare richiesta dello scatto aggiuntivo di cui al D Lgs 83/2001 ed infine cosa dite sono giusti i parametri indicati o meglio interessarmi per un approfondimento?
Grazie
giuseppefrezza
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Re: MAsUPS. scatto aggiuntivo D.Lgs. n.83/2001

Messaggio da giuseppefrezza »

Anche io credo di essere nelle stesse condizioni:
Anzianità a Masups 02.05.2000, parametri stipendiali ultimo statino 135.50 cl 02, come faccio a sapere se mi è stato corrisposto lo scatto aggiuntivo?? da dove lo riscontro??
Riformato in data 15.03.2010, anni 29+5 tot. 34, sistema misto, pensione lorda 2.127,00 netta 1.700 senza detrazioni.
Potete aiutarmi a capire qualcosa su questo scatto aggiuntivo??
grazie.
FEDRO57
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Re: MAsUPS. scatto aggiuntivo D.Lgs. n.83/2001

Messaggio da FEDRO57 »

Oggi ho chiamato il numero verde del C.N.A. di Chieti. L'operatore di turno, da me interpellato in merito allo scatto aggiuntivo in argomento mi ha detto che lo percepisco già dal mese di Maggio 2005. Cio', secondo lui è indicato dal fatto che da quella data sullo statino appariva l'indicazione MM1 al posto di MMA come nei precedenti mesi. Qualcuno sa darmi conferma o meno su tale affermazione?
Grazie
vmax

Re: MAsUPS. scatto aggiuntivo D.Lgs. n.83/2001

Messaggio da vmax »

....è corretto quanto ti ha detto l'operatore, la dizione "MM1" sta ad indicare lo scatto aggiuntivo.
Purtroppo questa è l'ennesima dimostrazione della totale assenza della rappresen"d"anza difronte alle cose che contano ed interessano il personale!!!
Meditate gente, meditate!!!
FEDRO57
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Re: MAsUPS. scatto aggiuntivo D.Lgs. n.83/2001

Messaggio da FEDRO57 »

Bene grazie della conferma.
panorama
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Re: MAsUPS. scatto aggiuntivo D.Lgs. n.83/2001

Messaggio da panorama »

Ispettore Superiore - s. UPS, scatto aggiuntivo D.Lgs. n.83/2001
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1) - L’amministrazione interpellata rispondeva però a tutti negativamente con distinti atti, all’interno dei quali si evidenziava, fra l’altro, il divieto di provvedere positivamente estendendo la portata del giudicato formatosi in relazione alle invocate fattispecie analoghe, giusta il divieto in tal senso posto dal comma 132 dell’art. 1 della L. n. 311/2004.

IL TAR di Catania scrive:

2) - A tal riguardo, il Collegio ritiene doversi richiamare alla sentenza n. 1302/2011 di questa stessa sezione (conforme all’indirizzo seguito in precedenti pronunce, a loro volta oggetto di conferma in sede di Appello da parte del C.G.A. con sentenze nn. 908/2008 e 909/2008)

3) - Poiché l’interpretazione letterale della norma, nel rispetto di quanto previsto dal primo comma dell’art. 12 delle Preleggi, conduce di per sè a risultati univoci, non vi è luogo per sottoporre ad un distinto esame anche le ulteriori ragioni di ordine sistematico invocate a suffragio della tesi attorea – che come parti dell’unico motivo di ricorso proposto, vengono dichiarate assorbite.

4) - Per quanto invece riguarda la impossibilità, dedotta dall’amministrazione, di estendere la efficacia di un giudicato formatosi in relazione ad altra controversia, l’argomento è del tutto inconferente in quanto gli istanti hanno invocato i precedenti di questa Sezione non per giovarsi extra partes degli effetti di una sentenza passata in cosa giudicata – cui osterebbe non soltanto il comma 132 dell’art. 1 della L. n. 311/2004, ma (altresì) un’univoca giurisprudenza secondo cui “non sussiste alcun diritto all’applicazione di un giudicati intervenuto rispetto ad altre parti” (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 22 gennaio 2007, n. 140) -, ma al fine di agevolare l’amministrazione di appartenenza nella esatta comprensione della norma invocata a fondamento del proprio diritto.

Ricorso ACCOLTO.

Il reto leggetelo qui sotto.
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10/07/2014 201402011 Sentenza 3


N. 02011/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02744/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2744 del 2011, proposto da:
D. C., A. S., C. G., B. A., V. C., S. S., N. F., N. C., C. P., tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonello Leone e Valentina Litrico, con domicilio eletto presso il primo in Catania, via Fimia, 35;

contro
Dipartimento della Polizia di Stato del Ministero dell'Interno - Questura di Messina, in persona del legale rappresentante p.t.; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;

per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti a veder riconosciuto in proprio favore il beneficio dello scatto aggiuntivo ex art. 19, comma 2, del D.lgs. n. 53/2001 sin dalla data dell’acquisto, da parte di ciascuno, della qualifica di Ispettore Superiore-Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza;

e la condanna
- dell’Amministrazione intimata al pagamento degli importi dovuti in conformità all’accertamento del diritto sopra indicato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I Sig.ri C. D., S. A., G. C., A. B., C. V., S. S., F. N., C. N. e P. C., già effettivi presso reparti della Polizia di Stato di Messina, venivano tutti promossi alla qualifica di Ispettore Superiore-Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza in date anteriori a quella (14/04/2001) di entrata in vigore del D.Lgs. n. 53/2001. Ritenendo consequenzialmente di poter beneficiare dello scatto aggiuntivo previsto – per rinvio al D.P.R. n. 335/1982 – dal secondo comma dell’art. 19 del D.Lgs. n. 53/2001 sin dalla data della rispettiva promozione alla qualifica di Ispettore Superiore-Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, i predetti formulavano apposite istanze all’indirizzo dell’amministrazione di appartenenza richiamandosi ulteriormente a decisioni di questo stesso T.A.R. in relazione ad analoghe fattispecie (in particolare: la disciplina in materia di scatto aggiuntivo prevista dal secondo comma dell’art. 30 del D.Lgs. n. 83/2001 per i Marescialli Aggiunti Superiori-Ufficiali di Pubblica Sicurezza dell’Arma dei Carabinieri).

L’amministrazione interpellata rispondeva però a tutti negativamente con distinti atti, all’interno dei quali si evidenziava, fra l’altro, il divieto di provvedere positivamente estendendo la portata del giudicato formatosi in relazione alle invocate fattispecie analoghe, giusta il divieto in tal senso posto dal comma 132 dell’art. 1 della L. n. 311/2004.

Ritenendo non corrette le decisioni assunte dall’amministrazione di appartenenza, i soggetti sopra indicati agivano al fine di vedere accertato il proprio diritto a vedersi riconosciuti i benefici di cui al secondo comma dell’art. 19 del D.Lgs. n. 53/2001 sin dalla data del rispettivo acquisto della qualifica di Ispettore Superiore-Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza con un unico ricorso, notificato il 01/09/2011, depositato presso gli uffici di segreteria della sezione il 26/09/2011.

L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio pel tramite dei competenti uffici della Difesa Erariale con memoria meramente formale depositata in segreteria il 23/05/2014.

Le parti scambiavano fra loro ulteriori scritti defensionali.

All’udienza pubblica del 11/06/2014 il ricorso veniva rimesso in decisione.

Il ricorso è fondato alla stregua della giurisprudenza formatasi su fattispecie analoghe.

A tal riguardo, il Collegio ritiene doversi richiamare alla sentenza n. 1302/2011 di questa stessa sezione (conforme all’indirizzo seguito in precedenti pronunce, a loro volta oggetto di conferma in sede di Appello da parte del C.G.A. con sentenze nn. 908/2008 e 909/2008), secondo la quale
- “il comma 2 del D.Lgs. n. 53/2011 assume come destinatari i marescialli aiutanti “che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto” ed attribuisce loro il beneficio dello scatto aggiuntivo, “con la medesima decorrenza” di conseguimento del grado di marescialli aiutanti.

- pertanto, l’espressione “medesima decorrenza” si riferisce a quella decorrenza (anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto di conseguimento del grado) prevista all’interno dello stesso comma 2; ciò perché l'aggettivo "medesima" che ricorre nel comma in esame va riferito, grammaticalmente e logicamente, alla data di conseguimento del grado e non alla data di entrata in vigore della legge.

- di conseguenza, contrariamente a quanto ritento dalle intimate Amministrazioni …, il secondo comma dell'art. 30 ha un significato in sé pienamente compiuto ed ai fini interpretativi non sussiste alcuna relazione con il primo comma dello stesso art. 30, che a sua volta si rivolge a soggetti diversi per status e prevede distinti benefici e diversa decorrenza.

- pertanto, il ricorso in epigrafe va accolto e … va riconosciuto … il diritto alla attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all’art. 30, comma due, del D.Lgs. n.83/2001 dalla data del conseguimento del grado di Maresciallo Aiutante sostituto U.P.S.”

Poiché l’interpretazione letterale della norma, nel rispetto di quanto previsto dal primo comma dell’art. 12 delle Preleggi, conduce di per sè a risultati univoci, non vi è luogo per sottoporre ad un distinto esame anche le ulteriori ragioni di ordine sistematico invocate a suffragio della tesi attorea – che come parti dell’unico motivo di ricorso proposto, vengono dichiarate assorbite.

Per quanto invece riguarda la impossibilità, dedotta dall’amministrazione, di estendere la efficacia di un giudicato formatosi in relazione ad altra controversia, l’argomento è del tutto inconferente in quanto gli istanti hanno invocato i precedenti di questa Sezione non per giovarsi extra partes degli effetti di una sentenza passata in cosa giudicata – cui osterebbe non soltanto il comma 132 dell’art. 1 della L. n. 311/2004, ma (altresì) un’univoca giurisprudenza secondo cui “non sussiste alcun diritto all’applicazione di un giudicati intervenuto rispetto ad altre parti” (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 22 gennaio 2007, n. 140) -, ma al fine di agevolare l’amministrazione di appartenenza nella esatta comprensione della norma invocata a fondamento del proprio diritto.

Il Collegio accoglie quindi il ricorso in epigrafe, annulla gli atti impugnati e accerta pertanto il diritto dei ricorrenti a conseguire i benefici di cui al secondo comma dell’art. 19 del D.Lgs. n. 53/2001 sin dalla data dell’acquisto da parte di ciascuno della qualifica di Ispettore Superiore-Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza. Condanna altresì l’Amministrazione a corrispondere gli ulteriori importi a titolo di interessi legali maturati sulle somme a debito a far data dal giorno della notifica del ricorso in epigrafe, fino alla pubblicazione .

Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione intimata alla refusione delle spese processuali nei confronti dei ricorrenti, liquidandole nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), più IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2014
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