mancato accoglimento della domanda di collocamento in aspettativa per motivi privati e per la durata di mesi 12 a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 18 della legge n.183/2010.
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1) - Con foglio n. 343165/13 del 27.11.2013, il Comando Generale/I Reparto - Ufficio Peisaf ha fornito il proprio orientamento in ordine all'eventuale applicabilità al personale del Corpo delle previsioni richiamate dalla legge n.183/2010;
O R D I N A N Z A - del 13/02/2014
IL TAR LOMBARDIA sede di Milano con la presente ORDINANZA precisa:
2) - richiamando, in quanto precedente a sé favorevole, la sentenza della sezione distaccata del Tar dell’Abruzzo n. 259/2013;
3) - il ricorso pare fondato, in quanto l’art. 18 della L. 183/2010 è da considerarsi disposizione speciale, oltreché cronologicamente successiva, rispetto all’art. 894 del d.lgs. n. 66/2010;
4) - d’altra parte, la norma invocata dal dipendente non sembra consentire limitazioni interpretative ulteriori rispetto a quelle previste nello stesso testo di legge;
5) - pertanto, l’amministrazione deve riesaminare il provvedimento impugnato, verificando se sussistano, rispetto alla richiesta di aspettativa, impedimenti connessi ad esigenze organizzative (comma 1, art. 18 su citato) ovvero alla sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze di cui all’art. 23-bis del d.lgs. n. 165/2001;
6) - il ricorrente appare esposto, nelle more della trattazione della causa, al pregiudizio grave e irreparabile di perdere definitivamente la chance dell’inizio di un’autonoma attività imprenditoriale;
ACCOLTA
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13/02/2014 201400253 Sospensive 1
N. 00253/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00104/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2014, proposto da:
D. R., rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierpaolo De Vizio e Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cristina Colombini in Milano, via L. Settembrini, 26/A
contro
Comando Generale della Guardia di Finanza - Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
dell'atto prot. 0153813/13 del 4.12.2013, notificato in data 9.12.2013, con il quale il Comando Tutela dell'Economia - Ufficio Personale ed AA.GG. - Sezione Peisaf della Guardia di Finanza ha comunicato al ricorrente il mancato accoglimento della domanda di collocamento in aspettativa per motivi privati e per la durata di mesi 12 a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 18 della legge n.183/2010;
dell'atto prot. n. 0155108/13 del 5.12.2013, con il quale il Comando Tutela dell'Economia - Ufficio Personale ed AA.GG. - Sezione Peisaf della Guardia di Finanza ha trasmesso la determinazione n. 153813 in data 4.12.2013 del Comando Tutela dell'Economia, concernente il non accoglimento dell'istanza di collocamento in aspettativa prodotta dal ricorrente;
del foglio n. 343165/13, in data 27.11.2013, con il quale il Comando Generale/I Reparto - Ufficio Peisaf ha fornito il proprio orientamento in ordine all'eventuale applicabilità al personale del Corpo delle previsioni richiamate dalla legge n.183/2010;
dell'atto recante prot. n. 143143/13 in data 12.11.2013 del Comando Tutela dell'Economia della Guardia di Finanza, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale della Guardia di Finanza e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
che il ricorrente, appuntato della Guardia di Finanza, ha impugnato il provvedimento con il quale la sua amministrazione gli ha negato il collocamento in aspettativa ai sensi dell’art. 18 della L. n. 183/2010, al fine di esercitare un’autonoma attività imprenditoriale (somministrazione, mescita e vendita di prodotti enogastronomici), deducendone l’illegittimità per falsa applicazione della normativa di settore e richiamando, in quanto precedente a sé favorevole, la sentenza della sezione distaccata del Tar dell’Abruzzo n. 259/2013;
che l’atto impugnato, nella sua motivazione, ha citato la specificità della Forze di Polizia, così come riconosciuto dagli stessi artt. 18 e 19 della L. n. 183 su citata, e la disposizione ostativa di cui all’art. 894 del d.lgs. n. 66/2010, secondo cui “la professione di militare è incompatibile con l’esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali” ed è “altresì incompatibile l’esercizio di un mestiere, di un’industria o di un commercio (…)”;
che, in particolare, l’amministrazione ha specificato che anche durante il periodo di aspettativa il personale del Corpo interessato continua a mantenere le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, di modo che l’attività imprenditoriale che il ricorrente vorrebbe intraprendere si porrebbe in insanabile contrasto con tale tipo di funzioni;
Ritenuto:
che il ricorso pare fondato, in quanto l’art. 18 della L. 183/2010 è da considerarsi disposizione speciale, oltreché cronologicamente successiva, rispetto all’art. 894 del d.lgs. n. 66/2010;
che, d’altra parte, la norma invocata dal dipendente non sembra consentire limitazioni interpretative ulteriori rispetto a quelle previste nello stesso testo di legge;
che, pertanto, l’amministrazione deve riesaminare il provvedimento impugnato, verificando se sussistano, rispetto alla richiesta di aspettativa, impedimenti connessi ad esigenze organizzative (comma 1, art. 18 su citato) ovvero alla sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze di cui all’art. 23-bis del d.lgs. n. 165/2001;
che il ricorrente appare esposto, nelle more della trattazione della causa, al pregiudizio grave e irreparabile di perdere definitivamente la chance dell’inizio di un’autonoma attività imprenditoriale;
che sussistono dunque i presupposti per la concessione dell’invocata cautela;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
accoglie l’istanza cautelare, e, per l'effetto, sospende i provvedimenti impugnati, ai fini del riesame.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 25 giugno 2014.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Raffaello Gisondi, Primo Referendario
Roberto Lombardi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2014
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Sentenza sulla questione di cui sopra.
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Il Tar di Milano dichiara
1) - Con comunicazione depositata in data 23 aprile 2014, il sig. R.. rinunciava al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse. Il processo è dunque da considerarsi estinto.
Il resto leggetelo qui sotto.
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11/07/2014 201401820 Sentenza 1
N. 01820/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2014, proposto da:
D. R., rappresentato e difeso dagli avv. Pierpaolo De Vizio e Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cristina Colombini in Milano, via L. Settembrini, 26/A
contro
Comando Generale della Guardia di Finanza - Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Milano, via Freguglia, 1
per l'annullamento
dell'atto prot. 0153813/13 del 4.12.2013, notificato in data 9.12.2013, con il quale il Comando Tutela dell'Economia - Ufficio Personale ed AA.GG. - Sezione Peisaf della Guardia di Finanza ha comunicato al ricorrente il mancato accoglimento della domanda di collocamento in aspettativa per motivi privati e per la durata di mesi 12 a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 18 della legge n.183/2010;
dell'atto prot. n. 0155108/13 del 5.12.2013, con il quale il Comando Tutela dell'Economia - Ufficio Personale ed AA.GG. - Sezione Peisaf della Guardia di Finanza ha trasmesso la determinazione n. 153813 in data 4.12.2013 del Comando Tutela dell'Economia, concernente il non accoglimento dell'istanza di collocamento in aspettativa prodotta dal ricorrente;
del foglio n. 343165/13, in data 27.11.2013, con il quale il Comando Generale/I Reparto - Ufficio Peisaf ha fornito il proprio orientamento in ordine all'eventuale applicabilità al personale del Corpo delle previsioni richiamate dalla legge n.183/2010;
dell'atto recante prot. n. 143143/13 in data 12.11.2013 del Comando Tutela dell'Economia della Guardia di Finanza, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale della Guardia di Finanza e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13 gennaio 2014, il sig. R. D., appuntato della Guardia di Finanza, impugnava il provvedimento con il quale la sua amministrazione gli aveva negato il collocamento in aspettativa ai sensi dell’art. 18 della L. n. 183/2010, al fine di esercitare un’autonoma attività imprenditoriale (somministrazione, mescita e vendita di prodotti enogastronomici), deducendone l’illegittimità per falsa applicazione della normativa di settore e richiamando, in quanto precedente a sé favorevole, la sentenza della sezione di Pescara, sede distaccata del Tar dell’Abruzzo n. 259/2013.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione convenuta, che resisteva al ricorso, e la Sezione accoglieva l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente.
La causa passava infine in decisione alla pubblica udienza del 25 giugno 2014.
Con comunicazione depositata in data 23 aprile 2014, il sig. R.. rinunciava al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse. Il processo è dunque da considerarsi estinto.
Sussistono idonee circostanze ai sensi dell’art. 84, comma 2 c.p.a., in relazione al comportamento processuale delle parti e all’accoglimento dell’istanza cautelare, per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il processo.
Spese compensate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Roberto Lombardi, Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2014
Aspettativa per motivi privati
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