Ispettore Superiore - s. UPS, scatto aggiuntivo D.Lgs. n.83/2001
---------------------------------------------------------------------------------------
1) - L’amministrazione interpellata rispondeva però a tutti negativamente con distinti atti, all’interno dei quali si evidenziava, fra l’altro, il divieto di provvedere positivamente estendendo la portata del giudicato formatosi in relazione alle invocate fattispecie analoghe, giusta il divieto in tal senso posto dal comma 132 dell’art. 1 della L. n. 311/2004.
IL TAR di Catania scrive:
2) - A tal riguardo, il Collegio ritiene doversi richiamare alla sentenza n. 1302/2011 di questa stessa sezione (conforme all’indirizzo seguito in precedenti pronunce, a loro volta oggetto di conferma in sede di Appello da parte del C.G.A. con sentenze nn. 908/2008 e 909/2008)
3) - Poiché l’interpretazione letterale della norma, nel rispetto di quanto previsto dal primo comma dell’art. 12 delle Preleggi, conduce di per sè a risultati univoci, non vi è luogo per sottoporre ad un distinto esame anche le ulteriori ragioni di ordine sistematico invocate a suffragio della tesi attorea – che come parti dell’unico motivo di ricorso proposto, vengono dichiarate assorbite.
4) - Per quanto invece riguarda la impossibilità, dedotta dall’amministrazione, di estendere la efficacia di un giudicato formatosi in relazione ad altra controversia, l’argomento è del tutto inconferente in quanto gli istanti hanno invocato i precedenti di questa Sezione non per giovarsi extra partes degli effetti di una sentenza passata in cosa giudicata – cui osterebbe non soltanto il comma 132 dell’art. 1 della L. n. 311/2004, ma (altresì) un’univoca giurisprudenza secondo cui “non sussiste alcun diritto all’applicazione di un giudicati intervenuto rispetto ad altre parti” (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 22 gennaio 2007, n. 140) -, ma al fine di agevolare l’amministrazione di appartenenza nella esatta comprensione della norma invocata a fondamento del proprio diritto.
Ricorso ACCOLTO.
Il reto leggetelo qui sotto.
------------------------------------------------------------------------------
10/07/2014 201402011 Sentenza 3
N. 02011/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02744/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2744 del 2011, proposto da:
D. C., A. S., C. G., B. A., V. C., S. S., N. F., N. C., C. P., tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonello Leone e Valentina Litrico, con domicilio eletto presso il primo in Catania, via Fimia, 35;
contro
Dipartimento della Polizia di Stato del Ministero dell'Interno - Questura di Messina, in persona del legale rappresentante p.t.; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti a veder riconosciuto in proprio favore il beneficio dello scatto aggiuntivo ex art. 19, comma 2, del D.lgs. n. 53/2001 sin dalla data dell’acquisto, da parte di ciascuno, della qualifica di Ispettore Superiore-Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza;
e la condanna
- dell’Amministrazione intimata al pagamento degli importi dovuti in conformità all’accertamento del diritto sopra indicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I Sig.ri C. D., S. A., G. C., A. B., C. V., S. S., F. N., C. N. e P. C., già effettivi presso reparti della Polizia di Stato di Messina, venivano tutti promossi alla qualifica di Ispettore Superiore-Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza in date anteriori a quella (14/04/2001) di entrata in vigore del D.Lgs. n. 53/2001. Ritenendo consequenzialmente di poter beneficiare dello scatto aggiuntivo previsto – per rinvio al D.P.R. n. 335/1982 – dal secondo comma dell’art. 19 del D.Lgs. n. 53/2001 sin dalla data della rispettiva promozione alla qualifica di Ispettore Superiore-Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, i predetti formulavano apposite istanze all’indirizzo dell’amministrazione di appartenenza richiamandosi ulteriormente a decisioni di questo stesso T.A.R. in relazione ad analoghe fattispecie (in particolare: la disciplina in materia di scatto aggiuntivo prevista dal secondo comma dell’art. 30 del D.Lgs. n. 83/2001 per i Marescialli Aggiunti Superiori-Ufficiali di Pubblica Sicurezza dell’Arma dei Carabinieri).
L’amministrazione interpellata rispondeva però a tutti negativamente con distinti atti, all’interno dei quali si evidenziava, fra l’altro, il divieto di provvedere positivamente estendendo la portata del giudicato formatosi in relazione alle invocate fattispecie analoghe, giusta il divieto in tal senso posto dal comma 132 dell’art. 1 della L. n. 311/2004.
Ritenendo non corrette le decisioni assunte dall’amministrazione di appartenenza, i soggetti sopra indicati agivano al fine di vedere accertato il proprio diritto a vedersi riconosciuti i benefici di cui al secondo comma dell’art. 19 del D.Lgs. n. 53/2001 sin dalla data del rispettivo acquisto della qualifica di Ispettore Superiore-Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza con un unico ricorso, notificato il 01/09/2011, depositato presso gli uffici di segreteria della sezione il 26/09/2011.
L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio pel tramite dei competenti uffici della Difesa Erariale con memoria meramente formale depositata in segreteria il 23/05/2014.
Le parti scambiavano fra loro ulteriori scritti defensionali.
All’udienza pubblica del 11/06/2014 il ricorso veniva rimesso in decisione.
Il ricorso è fondato alla stregua della giurisprudenza formatasi su fattispecie analoghe.
A tal riguardo, il Collegio ritiene doversi richiamare alla sentenza n. 1302/2011 di questa stessa sezione (conforme all’indirizzo seguito in precedenti pronunce, a loro volta oggetto di conferma in sede di Appello da parte del C.G.A. con sentenze nn. 908/2008 e 909/2008), secondo la quale
- “il comma 2 del D.Lgs. n. 53/2011 assume come destinatari i marescialli aiutanti “che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto” ed attribuisce loro il beneficio dello scatto aggiuntivo, “con la medesima decorrenza” di conseguimento del grado di marescialli aiutanti.
- pertanto, l’espressione “medesima decorrenza” si riferisce a quella decorrenza (anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto di conseguimento del grado) prevista all’interno dello stesso comma 2; ciò perché l'aggettivo "medesima" che ricorre nel comma in esame va riferito, grammaticalmente e logicamente, alla data di conseguimento del grado e non alla data di entrata in vigore della legge.
- di conseguenza, contrariamente a quanto ritento dalle intimate Amministrazioni …, il secondo comma dell'art. 30 ha un significato in sé pienamente compiuto ed ai fini interpretativi non sussiste alcuna relazione con il primo comma dello stesso art. 30, che a sua volta si rivolge a soggetti diversi per status e prevede distinti benefici e diversa decorrenza.
- pertanto, il ricorso in epigrafe va accolto e … va riconosciuto … il diritto alla attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all’art. 30, comma due, del D.Lgs. n.83/2001 dalla data del conseguimento del grado di Maresciallo Aiutante sostituto U.P.S.”
Poiché l’interpretazione letterale della norma, nel rispetto di quanto previsto dal primo comma dell’art. 12 delle Preleggi, conduce di per sè a risultati univoci, non vi è luogo per sottoporre ad un distinto esame anche le ulteriori ragioni di ordine sistematico invocate a suffragio della tesi attorea – che come parti dell’unico motivo di ricorso proposto, vengono dichiarate assorbite.
Per quanto invece riguarda la impossibilità, dedotta dall’amministrazione, di estendere la efficacia di un giudicato formatosi in relazione ad altra controversia, l’argomento è del tutto inconferente in quanto gli istanti hanno invocato i precedenti di questa Sezione non per giovarsi extra partes degli effetti di una sentenza passata in cosa giudicata – cui osterebbe non soltanto il comma 132 dell’art. 1 della L. n. 311/2004, ma (altresì) un’univoca giurisprudenza secondo cui “non sussiste alcun diritto all’applicazione di un giudicati intervenuto rispetto ad altre parti” (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 22 gennaio 2007, n. 140) -, ma al fine di agevolare l’amministrazione di appartenenza nella esatta comprensione della norma invocata a fondamento del proprio diritto.
Il Collegio accoglie quindi il ricorso in epigrafe, annulla gli atti impugnati e accerta pertanto il diritto dei ricorrenti a conseguire i benefici di cui al secondo comma dell’art. 19 del D.Lgs. n. 53/2001 sin dalla data dell’acquisto da parte di ciascuno della qualifica di Ispettore Superiore-Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza. Condanna altresì l’Amministrazione a corrispondere gli ulteriori importi a titolo di interessi legali maturati sulle somme a debito a far data dal giorno della notifica del ricorso in epigrafe, fino alla pubblicazione .
Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione intimata alla refusione delle spese processuali nei confronti dei ricorrenti, liquidandole nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), più IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2014
Ispettore Superiore- s.UPS, scatto aggiuntivo
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE