Grazie . Comunque se io fossi stato ferito a seguito di un agguato non avrei neanche posto la domanda !christian71 ha scritto:Concordo pienamente, poteva dire esattamente la stessa cosa usando termini più appropriati....poi magari ha ragione lui perchè ovviamente se ti sparano fai prima ad essere riconosciuto Vittima....però!!!....ugottolo ha scritto:Ciao, grazie per l' intervento, non sottovaluto nessuna risposta , in realtà avt8 ha pigiato i tasti del computer solo per contestar la mia domanda reputandola infantile . Avt8 si dimentica però di trovarsi in un forum e che un forum è strutturato principalmente da domande e risposte , se poi sono educate è meglio... In definitiva , se reputa la mia domanda poco importante non rispondalucbas2 ha scritto:Ragazzi senza nulla togliere agli esperti di questo forum Però non sottovalutate avt8 quando da i suoi conigli. Essi sono crudi e nudi perché racconta la realtà che le Nostre istanze andranno ad affrontare quando vanno negli uffici ministeriali. Poi se uno deve accontentarti dicendo "che il ciuccio vola".......
Saluti
VITTIME DOVERE - QUESITO-
Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-
Messaggio da ugottolo »
Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-
Non ho schiacciato il tasto per contestare la tua domanda- Visto che sei una persona professionalmente preparata vista la tua qualifica,io avrei letto prima la normativa sulle vittime del dovere e poi avrei postato la domanda- Ho detto domanda puerile perchè hai saputo che uno probabilemnte ti voleva fare del male e questa cosa ti causa ansia,certo che l'ansia insorge, ma da qui a chiedere se si può fare la domanda per vittima del dovere solo per il fatto che una persona vorrebbe farti del male-
Io sono stato riconosciuto vittima del dovere a fatica per lo stato d'ansia e shok post-traumatico a seguito di un conflitto a fuoco avuto con una guarda giurata che ci aveva scambiato per rapinatori nel corso di un sopralluogo di una rapina, dove veniva gravemente ferito da colpi di pistola il mio autista-
Ecco perchè ti ho detto che la domanda era insensata e puerile-
Tra l'altro io personalmento seguo ed go seguito molti colleghi i quale grazie ai miei consigli hanno potuto percepire i benefici economici di rilevanti entità-
Io sono stato riconosciuto vittima del dovere a fatica per lo stato d'ansia e shok post-traumatico a seguito di un conflitto a fuoco avuto con una guarda giurata che ci aveva scambiato per rapinatori nel corso di un sopralluogo di una rapina, dove veniva gravemente ferito da colpi di pistola il mio autista-
Ecco perchè ti ho detto che la domanda era insensata e puerile-
Tra l'altro io personalmento seguo ed go seguito molti colleghi i quale grazie ai miei consigli hanno potuto percepire i benefici economici di rilevanti entità-
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Re: R: VITTIME DOVERE - QUESITO-
Messaggio da christian71 »
Perfetto avt8, se tu avessi risposto da subito in questi termini saresti stato sicuramente apprezzato e di aiuto come stai facendo in questo momento e io ti ringrazio, non perchè ne abbia bisogno io direttamente perchè non ha attinenza con il mio evento ma perchè stai contribuendo ad arricchire le mie conoscenze in materia....quindi grazie....avt8 ha scritto:Io sono stato riconosciuto vittima del dovere a fatica per lo stato d'ansia e shok post-traumatico a seguito di un conflitto a fuoco avuto con una guarda giurata che ci aveva scambiato per rapinatori nel corso di un sopralluogo di una rapina, dove veniva gravemente ferito da colpi di pistola il mio autista-
Ecco perchè ti ho detto che la domanda era insensata e puerile-
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Saluti
Christian
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Re: R: VITTIME DOVERE - QUESITO-
Messaggio da ugottolo »
christian71 ha scritto:Perfetto avt8, se tu avessi risposto da subito in questi termini saresti stato sicuramente apprezzato e di aiuto come stai facendo in questo momento e io ti ringrazio, non perchè ne abbia bisogno io direttamente perchè non ha attinenza con il mio evento ma perchè stai contribuendo ad arricchire le mie conoscenze in materia....quindi grazie....avt8 ha scritto:Io sono stato riconosciuto vittima del dovere a fatica per lo stato d'ansia e shok post-traumatico a seguito di un conflitto a fuoco avuto con una guarda giurata che ci aveva scambiato per rapinatori nel corso di un sopralluogo di una rapina, dove veniva gravemente ferito da colpi di pistola il mio autista-
Ecco perchè ti ho detto che la domanda era insensata e puerile-
Tra l'altro io personalmento seguo ed go seguito molti colleghi i quale grazie ai miei consigli hanno potuto percepire i benefici economici di rilevanti entità-
Saluti
Christian
Non vorrei continuare la polemica e quindi la finisco con questo post, ma mi sembra educato rispondere in quanto coinvolto direttamente .
Non ritengo la mia domanda puerile e forse AVT8 , nella fretta di esprimere il suo sapere , non ha avuto il tempo di cogliere bene il senso della mia domanda . In ogni caso non do per scontato quello che mi dice un solo soggetto, ma mi piace sentire piu' pareri.
Di scontato, a mio parere , c'è solo , che in questo momento è difficile ottenere i propri diritti .
Ho letto la normativa , mi sono documentato ed è proprio per questo che ho fatto la domanda contestatami , infatti, dopo la lettura , anche di alcune esperienze di altre persone , mi era venuto il dubbio che , come nel caso di AVT8 sia stato riconosciuto vittima del dovere a causa ansia provocata da shock post-traumatico a seguito di un conflitto a fuoco, ad altra persona lo shock e la relativa ansia reattiva potrebbe essere provocata da una minaccia aggravata, e attuale, da parte di un pericoloso soggetto (ritenuto socialmente pericoloso ) che vuole ammazzarmi ( è stato notato piu' volte con una pistola) per ragioni del mio status e delle mie attività di polizia !
A questo punto scusate se la risposta alla mia domanda era cosi' scontata, a me non è sembrata tale e con questo chiudo per quanto mi riguarda l' argomento, See You
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-
Messaggio da ugottolo »
Non vorrei continuare la polemica e quindi la finisco con questo post, ma mi sembra educato rispondere in quanto coinvolto direttamente .
Non ritengo la mia domanda puerile e forse AVT8 , nella fretta di esprimere il suo sapere , non ha avuto il tempo di cogliere bene il senso della mia domanda . In ogni caso non do per scontato quello che mi dice un solo soggetto, ma mi piace sentire piu' pareri.
Di scontato, a mio parere , c'è solo , che in questo momento è difficile ottenere i propri diritti .
Ho letto la normativa , mi sono documentato ed è proprio per questo che ho fatto la domanda contestatami , infatti, dopo la lettura , anche di alcune esperienze di altre persone , mi era venuto il dubbio che , come nel caso di AVT8 sia stato riconosciuto vittima del dovere a causa ansia provocata da shock post-traumatico a seguito di un conflitto a fuoco, ad altra persona lo shock e la relativa ansia reattiva potrebbe essere provocata da una minaccia aggravata, e attuale, da parte di un pericoloso soggetto (ritenuto socialmente pericoloso ) che vuole ammazzarmi ( è stato notato piu' volte con una pistola) per ragioni del mio status e delle mie attività di polizia !
A questo punto scusate se la risposta alla mia domanda era cosi' scontata, a me non è sembrata tale e con questo chiudo per quanto mi riguarda l' argomento, See You
Non ritengo la mia domanda puerile e forse AVT8 , nella fretta di esprimere il suo sapere , non ha avuto il tempo di cogliere bene il senso della mia domanda . In ogni caso non do per scontato quello che mi dice un solo soggetto, ma mi piace sentire piu' pareri.
Di scontato, a mio parere , c'è solo , che in questo momento è difficile ottenere i propri diritti .
Ho letto la normativa , mi sono documentato ed è proprio per questo che ho fatto la domanda contestatami , infatti, dopo la lettura , anche di alcune esperienze di altre persone , mi era venuto il dubbio che , come nel caso di AVT8 sia stato riconosciuto vittima del dovere a causa ansia provocata da shock post-traumatico a seguito di un conflitto a fuoco, ad altra persona lo shock e la relativa ansia reattiva potrebbe essere provocata da una minaccia aggravata, e attuale, da parte di un pericoloso soggetto (ritenuto socialmente pericoloso ) che vuole ammazzarmi ( è stato notato piu' volte con una pistola) per ragioni del mio status e delle mie attività di polizia !
A questo punto scusate se la risposta alla mia domanda era cosi' scontata, a me non è sembrata tale e con questo chiudo per quanto mi riguarda l' argomento, See You
Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-
Caro ugottolo, nel confermati pienamente le difficoltà quotidiane che bisogna attraversare per vedere un ns diritto, se hai tempo, vedi cosa mi è successo. Potrai farti un'idea di come siamo messi.
In bocca al lupo.
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-
Messaggio da ugottolo »
Ciao Pietro17, non sono ancora molto pratico nell' uso del forum. Ho cercato quello che hai citato e che ti riguarda, ma non ho trovato niente. Appena posso ci riguardo. Graziepietro17 ha scritto:Caro ugottolo, nel confermati pienamente le difficoltà quotidiane che bisogna attraversare per vedere un ns diritto, se hai tempo, vedi cosa mi è successo. Potrai farti un'idea di come siamo messi.
In bocca al lupo.
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- antoniomlg
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-
Messaggio da antoniomlg »
Cerca in esercito, vittime ricorso al tribunale.
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http://forum.grnet.it/esercito-f29/trib ... ere#p81474" onclick="window.open(this.href);return false;
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-
Messaggio da ugottolo »
Ok, ho letto, grazie.
http://forum.grnet.it/esercito-f29/trib ... ere#p81474" onclick="window.open(this.href);return false;[/quote]antoniomlg ha scritto:Cerca in esercito, vittime ricorso al tribunale.
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-
Messaggio da Dott.ssa Astore »
Ci faccia sapere l'esito cordialmente
Lucia Astore
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Re: R: VITTIME DOVERE - QUESITO-
Una bella e una brutta notizia: In data odierna mi è stata accreditata la speciale elargizione, non risulto nella graduatoria unica nazionale e non mi hanno notificato il decreto che, al dire di un impiegato del Ministero, che mi ha chiesto per l'ennesima volta il codice IBAN, riferisce che sarà inviato alla Preffetura entro qualche mese in quanto vanno in ferie, e non lavorano.( perdonatemi cari impiegati ministeriali ma credo che non aspetete le ferie per non lavorare). La brutta o per meglio dire deludente notizia, e che quel 4% di cui non capivo il significato è l'invalidità complessiva assegnatami dalla speciale commissione: il DPR 181 del 2009 è un'optional. Ricordo che ho una tab. 8^ "A" con parziale riforma che comprende una invalidità che va dal 21% al 30%. Grazie alle notizie apprese da questo forum e di conseguenza a Voi che diretamente e non mi avete messo nelle condizione di fare delle scelte con utili consigli, quindi grazie alle vostre "dritte" ho chiesto fin dall'inizio patrocinio dello studio Guerra che saprà trarne delle conclusioni. Per notizia il punto % è rivalutato a € 2238.christian71 ha scritto:Salve floyd, scusami ma dopo la visita in CMO hai saputo che % avevi avuto di invalidità permanente (IP) oltre al 4% di danno bologico?floyd ha scritto:In data odierna ho ricevuto, per conoscenza, una lettera da parte del Ministero Interni dove invita la Comissione Medica ad esprimere una percentuale complessiva.
Detto ciò l'art. 181 2009 non è stato preso in considerazione.
Saluti floyd
Saluti
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Faccio un riepilogo sintetico del mio percorso per Vittime del Dovere:
Gennaio 2012 domanda diretta al Ministero;
Novembre 2012 visita presso la speciale commissione;
Luglio 2014 speciale elargizione con decreto da notificare.
Si accetano consigli critiche e quant'altro.
Saluti floyd
Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-
Quindi dici che ti hanno liquidato circa 9.000€?
Che vergogna. Non appena hsi il decreto in mano, SUBITO, ricorso per la rivalutazione della percentuale d'invalidità.
Saluti ed in bocca al lupo.
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Che vergogna. Non appena hsi il decreto in mano, SUBITO, ricorso per la rivalutazione della percentuale d'invalidità.
Saluti ed in bocca al lupo.
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-
Messaggio da christian71 »
Salve floyd, mi dispiace veramente… purtroppo ultimamente non so se riesce a stupirci di più la CMO o il Ministero…
Non ho parole, a volerti trattare male avrebbero dovuto riconoscerti almeno il 21% ma non addirittura il 4%…
Comunque anche nel mio verbale hanno fatto riferimento ad una lettera del 09.12.13 che stabilisce criteri e competenze medico legali anzichè applicare il DPR 181… e si sono espressi con una % di invalidità complessiva ricavata tra danno biologico e invalidità permanente ma senza tenere conto del danno morale…
Ma tu avevi già altre malattie riconosciute che per cumulo con quelle dell'evento hanno dato l'8^ Cat.???
Ma poi hai avuto modo di prendere visione del tuo verbale della CMO???
L'avvocato che ti stà seguendo aveva già fatto notare la sua presenza al Ministero con un'accesso agli atti o un sollecito???
Sai se non sei stato inserito in graduatoria perchè ritenuto "Vittima del Dovere per Azioni Criminose" o perchè sarai inserito nella graduatoria del prossimo settembre???
Se può consolarti diciamo che di questi tempi è già un traguardo importante vedersi riconoscere lo status di Vittima del Dovere con qualsiasi % e poi spero che il tuo avvocato sappia già come muoversi anche per velocizzare l'emissione del decreto da impugnare per non perdere tempo…
Continua a tenerci informati se puoi… grazie…
Saluti e in bocca al lupo
Christian
Non ho parole, a volerti trattare male avrebbero dovuto riconoscerti almeno il 21% ma non addirittura il 4%…
Comunque anche nel mio verbale hanno fatto riferimento ad una lettera del 09.12.13 che stabilisce criteri e competenze medico legali anzichè applicare il DPR 181… e si sono espressi con una % di invalidità complessiva ricavata tra danno biologico e invalidità permanente ma senza tenere conto del danno morale…
Ma tu avevi già altre malattie riconosciute che per cumulo con quelle dell'evento hanno dato l'8^ Cat.???
Ma poi hai avuto modo di prendere visione del tuo verbale della CMO???
L'avvocato che ti stà seguendo aveva già fatto notare la sua presenza al Ministero con un'accesso agli atti o un sollecito???
Sai se non sei stato inserito in graduatoria perchè ritenuto "Vittima del Dovere per Azioni Criminose" o perchè sarai inserito nella graduatoria del prossimo settembre???
Se può consolarti diciamo che di questi tempi è già un traguardo importante vedersi riconoscere lo status di Vittima del Dovere con qualsiasi % e poi spero che il tuo avvocato sappia già come muoversi anche per velocizzare l'emissione del decreto da impugnare per non perdere tempo…
Continua a tenerci informati se puoi… grazie…
Saluti e in bocca al lupo
Christian
Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-
1) - Presentava istanza per la concessione, a favore delle vittime del dovere e soggetti equiparati, dei benefici previsti dal d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243.
2) - con domanda dell’1 marzo 2010, chiedeva la rideterminazione dell'invalidità complessiva precedentemente quantificata, ai sensi del d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181.
IL TAR di Napoli scrive:
3) - Il ricorso è fondato per le ragioni, nei termini e limiti che seguono.
4) - Dall’esame dei motivi di ricorso, sia il primo che il secondo, si evince complessivamente che le doglianze della parte ricorrente sono incentrate, fra l’altro, sulla mancata considerazione, quantomeno dal punto di vista della motivazione, dei parametri dettati dal d.P.R. n. 181/2009 per la rivalutazione -OMISSIS-, in quanto l’atto impugnato, e il presupposto verbale della C.M.O., indicherebbero il grado di invalidità complessiva, senza considerare le singole voci, accanto a quella della -OMISSIS- del danno morale e del danno biologico.
5 - la C.M.O. di Caserta, ha proceduto alla determinazione di un'unica percentuale dell'invalidità complessiva subita dal ricorrente (pari al 65%), senza fare distinzione tra il danno permanente, quello biologico e quello morale, né dar conto di come si sia giunti alla valutazione dell’invalidità complessiva.
Il resto leggetelo qui sotto.
---------------------------------------------------------------------------------
07/07/2014 201403756 Sentenza 4
N. 03756/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00518/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 518 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. L. E., domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campanoa;
contro
Ministero dell'Interno- Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, Ministero dell'Interno, Dipartimento Militare di Medicina Legale di Caserta - Commissione Medica Ospedaliera, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
del decreto prot. 1648/11/SE che ha riconosciuto -OMISSIS- ai sensi del D.P.R. 243/2006 e della Legge 222/2007, -OMISSIS-; del verbale modello BL/G n. 854 del 2.3.2011 della C.M.O. di Caserta che ha riconosciuto -OMISSIS- nonché di ogni altro atto connesso, conseguente o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile e di Ministero dell'Interno e di Dipartimento Militare di Medicina Legale di Caserta - Commissione Medica Ospedaliera;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha prestato servizio nei ruoli operativi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 22.7.1996 fino al 10.04.2001,
In data 24.8.2000, durante un intervento per incendio sterpaglia, riportava la lesione -OMISSIS- che ha comportato la cessazione dal servizio operativo nei VV.F..
Presentava istanza per la concessione, a favore delle vittime del dovere e soggetti equiparati, dei benefici previsti dal d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243.
La Commissione Medica Ospedaliera di Caserta - con verbale mod. BL/G n. 80512593 del 10/9/2007 - valutava -OMISSIS- riportati dall'ex Vigile del Fuoco a seguito del citato incidente.
La C.M.O. di Caserta, con verbale n. 1477 del 30/04/2008, esprimeva, la percentuale di invalidità da attribuire al dipendente, assegnando -OMISSIS-
Veniva quindi adottato, in favore del ricorrente, il D.M. n. 1821/08 del 28/11/2008, di attribuzione del -OMISSIS- -OMISSIS-
Parte ricorrente, con domanda dell’1 marzo 2010, chiedeva la rideterminazione dell'invalidità complessiva precedentemente quantificata, ai sensi del d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181.
La Commissione Medica Ospedaliera di Caserta, con verbale mod. BL/G n. 854 del 02/03/2011, valutava l'infermità nel seguente modo: -OMISSIS--OMISSIS- approvata con il D.M. Sanità del 5-2-1992 (invalidità civile) e quello derivato dalla -OMISSIS- annesse al d.P.R. 23/12/1978, n. 915. Si fa presente che la valutazione del danno morale, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181, viene applicata solamente alle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate alla data del 26/08/2004 (entrata in vigore della legge n. 206/2004)."
L’Amministrazione quindi sulla base della differenza tra il grado ultimamente -OMISSIS- precedentemente determinato, provvedeva, con l’impugnato decreto n. 1648/11/SE del 02/09/2011, a liquidare a favore del -OMISSIS-.
Con ricorso notificato il 12.12.2012, parte ricorrente impugnava quest’ultimo decreto, nonché il verbale n. 854 del 2.3.2011 della C.M.O., chiedendone l’annullamento e formulando due motivi di ricorso.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, spiegando argomentazioni difensive.
La causa veniva chiamata all’udienza pubblica dell’11.6.2014 e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Il ricorso è fondato per le ragioni, nei termini e limiti che seguono.
In via preliminare il Collegio rileva che la difesa dell’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 40, comma 2, c.p.a., per l’eccessiva genericità delle censure e per aver non aver richiamato disposizioni legislative pertinenti al caso di specie quale il D.P.R. n. 7 luglio 2006, n. 243.
L’eccezione non può essere accolta.
I motivi di ricorso formulati da parte ricorrente, e specificamente quantomeno il primo di essi, rivestono un sufficiente grado di specificità, in grado di soddisfare i parametri dettati dall’indicato art. 40, comma 2, c.p.a. ai sensi del quale, appunto, i motivi su cui si fonda il ricorso devono essere “specifici”.
Dall’esame dei motivi di ricorso, sia il primo che il secondo, si evince complessivamente che le doglianze della parte ricorrente sono incentrate, fra l’altro, sulla mancata considerazione, quantomeno dal punto di vista della motivazione, dei parametri dettati dal d.P.R. n. 181/2009 per la rivalutazione -OMISSIS-, in quanto l’atto impugnato, e il presupposto verbale della C.M.O., indicherebbero il grado di invalidità complessiva, senza considerare le singole voci, accanto a quella della -OMISSIS- del danno morale e del danno biologico.
In tal senso le censure appaiono sufficientemente specifiche, riportando le ragioni di illegittimità lamentate relative alla mancata considerazione sostanziale dei parametri normativamente fissati per la rivalutazione o, quantomeno, alla mancata motivazione sul punto.
Irrilevante appare, infine, il mancato formale riferimento, nell’atto gravato, alle norme del D.P.R. n. 7 luglio 2006, n. 243, atteso che parte ricorrente ha invocato i parametri normativi attinenti ai vizi lamentati, costituti dal citato d.P.R. n. 181/2009 e dalla legge n. 206 del 2004.
2) Quanto al merito delle indicate censure, l’impugnato decreto prot. 1648/11/SE ha riconosciuto la -OMISSIS-, facendo riferimento, e in tal senso richiamandolo per relationem, alle risultanze del verbale n. 854 del 2.3.2011 della C.M.O. di Caserta, anch’esso gravato.
In tale verbale la C.M.O. di Caserta, ha proceduto alla determinazione di un'unica percentuale dell'invalidità complessiva subita dal ricorrente (pari al 65%), senza fare distinzione tra il danno permanente, quello biologico e quello morale, né dar conto di come si sia giunti alla valutazione dell’invalidità complessiva.
In particolare, l’atto gravato si è limitato a definire la -OMISSIS--OMISSIS- approvata con il D.M. Sanità del 5-2-1992 (invalidità civile) e quello derivato dalla -OMISSIS- annesse al d.P.R.23/12/1978, n. 915”.
Solo per il danno morale la C.M.O. ha precisato di ritenere che ”la valutazione del danno morale ai sensi dell'art.4 del d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181 viene applicata solamente alle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate alla data del 26/08/2004 (entrata in vigore della legge n. 206/2004)."
Ora, l’art. 3 del D.P.R. 30-10-2009 n. 181 (Criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente), prevede che “1. Per l'accertamento dell'invalidità si procede tenendo conto che la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al 100%”.
L’art. 4 del D.P.R. 30-10-2009 n. 181 (Criteri medico-legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale) prevede che “1. Per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità:
a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all'articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli;
b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC = DB + DM + (IP - DB)”.
Il Collegio osserva al riguardo che la C.M.O. ha provveduto a definire la percentuale di invalidità complessiva prendendo in esame solo la percentuale d'invalidità permanente (ai sensi dell’indicato art. 3), senza considerare, almeno a livello di motivazione, la percentuale del danno biologico e, comunque, senza dare conto dei parametri dettati dal suindicato art. 4 ai fini del calcolo della percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva, determinato ai sensi della lettera d) del medesimo articolo.
La C.M.O. avrebbe dovuto esprimere la percentuale dell'invalidità complessiva subita dal ricorrente, includente anche, secondo gli indicati parametri, il danno permanente, danno biologico e danno morale (che però non riconosce), mentre come indicato ha preso in esame solo il primo parametro dell’invalidità permanete, come appare espressamente dalla motivazione del provvedimento, che, in ogni caso, non dà atto di avere preso in considerazione anche gli altri parametri (se non il danno morale per escluderlo) indicati nell’art. 4.
Né può chiamarsi in causa il carattere di discrezionalità tecnica delle valutazioni della C.M.O., sia dal punto di vista sostanziale, in quanto la mancata considerazioni dei parametri normativamente indicati è profilo rilevabile dal giudice, sia per quanto riguarda la carenza di motivazione perché, per quanto legati ad un ambito tecnico di insindacabilità, l’utilizzo nelle valutazioni tecniche dei parametri normativamente è aspetto sul quale l’organo tecnico è comunque chiamato a motivare.
Per le ragioni suindicate il provvedimento va, pertanto, annullato e l’Amministrazione dovrà provvedere a una nuova valutazione sul punto.
3) Non può essere accolta, invece, l’istanza istruttoria di parte ricorrente volta alla nomina di un consulente tecnico d’ufficio per accertare l’esatto grado di invalidità complessiva e ciò per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo perché parte ricorrente ha formulato solo una domanda di annullamento dell’atto e non di accertamento del grado di invalidità.
In secondo luogo, parte ricorrente non ha allegato alcuna specifica circostanza, né documento, inerente al suo grado di invalidità, limitando le sue censure alla mancata applicazione dei parametri legali e al difetto di motivazione dell’atto impugnato, senza indicare quale dovrebbe essere la corretta valutazione e senza apportare alcun elemento in tal senso.
In tale contesto, si ritiene che debba essere l’Amministrazione a rieffettuare la valutazione, stante che la C.T.U. è u mezzo di valutazione della prova e non può configurarsi come relavatio ab onere probandi (cfr da ultimo Consiglio di Stato sez. III, 30 maggio 2012, n. 3245, secondo cui “Nel processo amministrativo la consulenza tecnica non è un mezzo di prova in senso stretto ma, piuttosto, uno strumento di valutazione , ovvero di misurazione, di una prova già acquisita per altra via, e che quindi non può mai supplire al difetto di allegazione e di dimostrazione della parte onerata a farlo”; in senso analogo Cassazione civile sez. VI, 08 febbraio 2011, n. 3130 secondo cui “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova , ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
4) Per le suesposte ragioni che assorbono ogni altro motivo il ricorso va accolto, nei termini e limiti indicati.
In considerazione della peculiarità della vicenda, dei motivi di ricorso e del suo esito, che rinvia a successive determinazioni della p.a. e non comporta l’accertamento della spettanza di ulteriori somme in capo al ricorrente, il Collegio ritiene sussistano eccezionali motivi per disporre nella misura della metà la compensazione le spese di giudizio, ponendo la parte non compensata, liquidata come da dispositivo, a carico della soccombente amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti indicati in part motiva.
Compensa nella misura della metà le spese di lite e per la parte restante, liquidata nella somma complessiva di euro 1.100,00 (millecento), oltre IVA e CPA, le pone a carico della resistente Amministrazione che provvederà a corrisponderle alla parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Anna Pappalardo, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2014
2) - con domanda dell’1 marzo 2010, chiedeva la rideterminazione dell'invalidità complessiva precedentemente quantificata, ai sensi del d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181.
IL TAR di Napoli scrive:
3) - Il ricorso è fondato per le ragioni, nei termini e limiti che seguono.
4) - Dall’esame dei motivi di ricorso, sia il primo che il secondo, si evince complessivamente che le doglianze della parte ricorrente sono incentrate, fra l’altro, sulla mancata considerazione, quantomeno dal punto di vista della motivazione, dei parametri dettati dal d.P.R. n. 181/2009 per la rivalutazione -OMISSIS-, in quanto l’atto impugnato, e il presupposto verbale della C.M.O., indicherebbero il grado di invalidità complessiva, senza considerare le singole voci, accanto a quella della -OMISSIS- del danno morale e del danno biologico.
5 - la C.M.O. di Caserta, ha proceduto alla determinazione di un'unica percentuale dell'invalidità complessiva subita dal ricorrente (pari al 65%), senza fare distinzione tra il danno permanente, quello biologico e quello morale, né dar conto di come si sia giunti alla valutazione dell’invalidità complessiva.
Il resto leggetelo qui sotto.
---------------------------------------------------------------------------------
07/07/2014 201403756 Sentenza 4
N. 03756/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00518/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 518 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. L. E., domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campanoa;
contro
Ministero dell'Interno- Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, Ministero dell'Interno, Dipartimento Militare di Medicina Legale di Caserta - Commissione Medica Ospedaliera, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
del decreto prot. 1648/11/SE che ha riconosciuto -OMISSIS- ai sensi del D.P.R. 243/2006 e della Legge 222/2007, -OMISSIS-; del verbale modello BL/G n. 854 del 2.3.2011 della C.M.O. di Caserta che ha riconosciuto -OMISSIS- nonché di ogni altro atto connesso, conseguente o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile e di Ministero dell'Interno e di Dipartimento Militare di Medicina Legale di Caserta - Commissione Medica Ospedaliera;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha prestato servizio nei ruoli operativi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 22.7.1996 fino al 10.04.2001,
In data 24.8.2000, durante un intervento per incendio sterpaglia, riportava la lesione -OMISSIS- che ha comportato la cessazione dal servizio operativo nei VV.F..
Presentava istanza per la concessione, a favore delle vittime del dovere e soggetti equiparati, dei benefici previsti dal d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243.
La Commissione Medica Ospedaliera di Caserta - con verbale mod. BL/G n. 80512593 del 10/9/2007 - valutava -OMISSIS- riportati dall'ex Vigile del Fuoco a seguito del citato incidente.
La C.M.O. di Caserta, con verbale n. 1477 del 30/04/2008, esprimeva, la percentuale di invalidità da attribuire al dipendente, assegnando -OMISSIS-
Veniva quindi adottato, in favore del ricorrente, il D.M. n. 1821/08 del 28/11/2008, di attribuzione del -OMISSIS- -OMISSIS-
Parte ricorrente, con domanda dell’1 marzo 2010, chiedeva la rideterminazione dell'invalidità complessiva precedentemente quantificata, ai sensi del d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181.
La Commissione Medica Ospedaliera di Caserta, con verbale mod. BL/G n. 854 del 02/03/2011, valutava l'infermità nel seguente modo: -OMISSIS--OMISSIS- approvata con il D.M. Sanità del 5-2-1992 (invalidità civile) e quello derivato dalla -OMISSIS- annesse al d.P.R. 23/12/1978, n. 915. Si fa presente che la valutazione del danno morale, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181, viene applicata solamente alle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate alla data del 26/08/2004 (entrata in vigore della legge n. 206/2004)."
L’Amministrazione quindi sulla base della differenza tra il grado ultimamente -OMISSIS- precedentemente determinato, provvedeva, con l’impugnato decreto n. 1648/11/SE del 02/09/2011, a liquidare a favore del -OMISSIS-.
Con ricorso notificato il 12.12.2012, parte ricorrente impugnava quest’ultimo decreto, nonché il verbale n. 854 del 2.3.2011 della C.M.O., chiedendone l’annullamento e formulando due motivi di ricorso.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, spiegando argomentazioni difensive.
La causa veniva chiamata all’udienza pubblica dell’11.6.2014 e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Il ricorso è fondato per le ragioni, nei termini e limiti che seguono.
In via preliminare il Collegio rileva che la difesa dell’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 40, comma 2, c.p.a., per l’eccessiva genericità delle censure e per aver non aver richiamato disposizioni legislative pertinenti al caso di specie quale il D.P.R. n. 7 luglio 2006, n. 243.
L’eccezione non può essere accolta.
I motivi di ricorso formulati da parte ricorrente, e specificamente quantomeno il primo di essi, rivestono un sufficiente grado di specificità, in grado di soddisfare i parametri dettati dall’indicato art. 40, comma 2, c.p.a. ai sensi del quale, appunto, i motivi su cui si fonda il ricorso devono essere “specifici”.
Dall’esame dei motivi di ricorso, sia il primo che il secondo, si evince complessivamente che le doglianze della parte ricorrente sono incentrate, fra l’altro, sulla mancata considerazione, quantomeno dal punto di vista della motivazione, dei parametri dettati dal d.P.R. n. 181/2009 per la rivalutazione -OMISSIS-, in quanto l’atto impugnato, e il presupposto verbale della C.M.O., indicherebbero il grado di invalidità complessiva, senza considerare le singole voci, accanto a quella della -OMISSIS- del danno morale e del danno biologico.
In tal senso le censure appaiono sufficientemente specifiche, riportando le ragioni di illegittimità lamentate relative alla mancata considerazione sostanziale dei parametri normativamente fissati per la rivalutazione o, quantomeno, alla mancata motivazione sul punto.
Irrilevante appare, infine, il mancato formale riferimento, nell’atto gravato, alle norme del D.P.R. n. 7 luglio 2006, n. 243, atteso che parte ricorrente ha invocato i parametri normativi attinenti ai vizi lamentati, costituti dal citato d.P.R. n. 181/2009 e dalla legge n. 206 del 2004.
2) Quanto al merito delle indicate censure, l’impugnato decreto prot. 1648/11/SE ha riconosciuto la -OMISSIS-, facendo riferimento, e in tal senso richiamandolo per relationem, alle risultanze del verbale n. 854 del 2.3.2011 della C.M.O. di Caserta, anch’esso gravato.
In tale verbale la C.M.O. di Caserta, ha proceduto alla determinazione di un'unica percentuale dell'invalidità complessiva subita dal ricorrente (pari al 65%), senza fare distinzione tra il danno permanente, quello biologico e quello morale, né dar conto di come si sia giunti alla valutazione dell’invalidità complessiva.
In particolare, l’atto gravato si è limitato a definire la -OMISSIS--OMISSIS- approvata con il D.M. Sanità del 5-2-1992 (invalidità civile) e quello derivato dalla -OMISSIS- annesse al d.P.R.23/12/1978, n. 915”.
Solo per il danno morale la C.M.O. ha precisato di ritenere che ”la valutazione del danno morale ai sensi dell'art.4 del d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181 viene applicata solamente alle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate alla data del 26/08/2004 (entrata in vigore della legge n. 206/2004)."
Ora, l’art. 3 del D.P.R. 30-10-2009 n. 181 (Criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente), prevede che “1. Per l'accertamento dell'invalidità si procede tenendo conto che la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al 100%”.
L’art. 4 del D.P.R. 30-10-2009 n. 181 (Criteri medico-legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale) prevede che “1. Per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità:
a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all'articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli;
b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC = DB + DM + (IP - DB)”.
Il Collegio osserva al riguardo che la C.M.O. ha provveduto a definire la percentuale di invalidità complessiva prendendo in esame solo la percentuale d'invalidità permanente (ai sensi dell’indicato art. 3), senza considerare, almeno a livello di motivazione, la percentuale del danno biologico e, comunque, senza dare conto dei parametri dettati dal suindicato art. 4 ai fini del calcolo della percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva, determinato ai sensi della lettera d) del medesimo articolo.
La C.M.O. avrebbe dovuto esprimere la percentuale dell'invalidità complessiva subita dal ricorrente, includente anche, secondo gli indicati parametri, il danno permanente, danno biologico e danno morale (che però non riconosce), mentre come indicato ha preso in esame solo il primo parametro dell’invalidità permanete, come appare espressamente dalla motivazione del provvedimento, che, in ogni caso, non dà atto di avere preso in considerazione anche gli altri parametri (se non il danno morale per escluderlo) indicati nell’art. 4.
Né può chiamarsi in causa il carattere di discrezionalità tecnica delle valutazioni della C.M.O., sia dal punto di vista sostanziale, in quanto la mancata considerazioni dei parametri normativamente indicati è profilo rilevabile dal giudice, sia per quanto riguarda la carenza di motivazione perché, per quanto legati ad un ambito tecnico di insindacabilità, l’utilizzo nelle valutazioni tecniche dei parametri normativamente è aspetto sul quale l’organo tecnico è comunque chiamato a motivare.
Per le ragioni suindicate il provvedimento va, pertanto, annullato e l’Amministrazione dovrà provvedere a una nuova valutazione sul punto.
3) Non può essere accolta, invece, l’istanza istruttoria di parte ricorrente volta alla nomina di un consulente tecnico d’ufficio per accertare l’esatto grado di invalidità complessiva e ciò per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo perché parte ricorrente ha formulato solo una domanda di annullamento dell’atto e non di accertamento del grado di invalidità.
In secondo luogo, parte ricorrente non ha allegato alcuna specifica circostanza, né documento, inerente al suo grado di invalidità, limitando le sue censure alla mancata applicazione dei parametri legali e al difetto di motivazione dell’atto impugnato, senza indicare quale dovrebbe essere la corretta valutazione e senza apportare alcun elemento in tal senso.
In tale contesto, si ritiene che debba essere l’Amministrazione a rieffettuare la valutazione, stante che la C.T.U. è u mezzo di valutazione della prova e non può configurarsi come relavatio ab onere probandi (cfr da ultimo Consiglio di Stato sez. III, 30 maggio 2012, n. 3245, secondo cui “Nel processo amministrativo la consulenza tecnica non è un mezzo di prova in senso stretto ma, piuttosto, uno strumento di valutazione , ovvero di misurazione, di una prova già acquisita per altra via, e che quindi non può mai supplire al difetto di allegazione e di dimostrazione della parte onerata a farlo”; in senso analogo Cassazione civile sez. VI, 08 febbraio 2011, n. 3130 secondo cui “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova , ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
4) Per le suesposte ragioni che assorbono ogni altro motivo il ricorso va accolto, nei termini e limiti indicati.
In considerazione della peculiarità della vicenda, dei motivi di ricorso e del suo esito, che rinvia a successive determinazioni della p.a. e non comporta l’accertamento della spettanza di ulteriori somme in capo al ricorrente, il Collegio ritiene sussistano eccezionali motivi per disporre nella misura della metà la compensazione le spese di giudizio, ponendo la parte non compensata, liquidata come da dispositivo, a carico della soccombente amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti indicati in part motiva.
Compensa nella misura della metà le spese di lite e per la parte restante, liquidata nella somma complessiva di euro 1.100,00 (millecento), oltre IVA e CPA, le pone a carico della resistente Amministrazione che provvederà a corrisponderle alla parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Anna Pappalardo, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
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