Detassazione Pensione Itliana per residenti all'Estero
Re: Detassazione Pensione Itliana per residenti all'Estero
http://www.pensioneallestero.it/2013/11 ... sulla.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Detassazione Pensione Itliana per residenti all'Estero
http://www.lavorincasa.it/ivie-imu-su-case-all-estero/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Detassazione Pensione Itliana per residenti all'Estero
http://www.sbilanciamoci.info/Ultimi-ar ... elle-25027" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Detassazione Pensione Itliana per residenti all'Estero
http://www.agoravox.it/Ecco-cosa-accade ... ni-ai.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Detassazione Pensione Itliana per residenti all'Estero
17 febbraio 2014
-------------------------------------------------------------------------------
Pensionati esteri. Il modello S1 va presentato all’ASL
Le ASL rilasciano il nuovo modello S1 per l’assistenza sanitaria dei pensionati esteri, che sostituisce l’ex formulario E120 e E121
Premessa – I cittadini residenti all’estero, che intendono chiedere l’assistenza sanitaria in Italia, non dovranno più inviare il modello S1 all’INPS, bensì all’ASL se l’interessato risiede nello Stato estero dopo il 1980, ovvero al Ministero della Salute in caso di residenza antecedente alla predetta data. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 2548/2014, a seguito di alcuni quesiti pervenuti in materia di rilascio del formulario S1 da parte delle ASL ai titolari di pensione italiana di carattere contributivo, e loro familiari a carico, che hanno trasferito la residenza in uno degli Stati dell’Unione Europea, Spazio Economico Europeo (SEE) e Svizzera e che non hanno diritto all’assistenza sanitaria a carico del Paese di residenza.
Modello S1 - Il modello S1, che ha sostituito i formulari E106, E109, E120, E121, dà diritto all’assistenza sanitaria all’estero, con le stesse modalità previste per il cittadino estero, con oneri a carico dello Stato italiano. In particolare, i pensionati residenti all’estero dopo il 1980 devono chiedere il modello S1 alla ASL di ultima iscrizione, mentre quelli che hanno trasferito la residenza prima di tale data devono rivolgersi al Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS) - Uff.06 ex DGRUERI Assistenza sanitaria all'estero dei cittadini italiani- Piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma.
Adempimenti ASL – Come precisato in premessa, qualora la richiesta di emissione del documento S1 provenga da un titolare di pensione o da un richiedente la pensione, le ASL dovranno acquisire, direttamente presso i competenti Istituti, una qualsiasi certificazione che, nel caso del richiedente la pensione, attesti la presentazione della domanda e, nel caso del pensionato, la titolarità di una pensione contributiva.
Obblighi assistito – L’assistito, dal proprio canto, potrà presentare alla ASL un’autocertificazione di titolarità di sola pensione italiana contributiva, indicando comunque il numero, categoria e sede INPS competente (nel caso si tratti di un richiedente pensione, lo stesso dovrà indicare la sede INPS presso cui ha presentato la domanda). Sarà compito poi dell’ASL verificare quanto dichiarato, acquisendo eventualmente idonea certificazione dall’Istituto previdenziale soprattutto per accertare il carattere contributivo della pensione.
Chiarimenti INPS – Ciò detto, l’INPS conclude affermando che, in caso di richieste relative a formulari E120 ed E121, gli interessati dovranno rivolgersi alle ASL di ultima iscrizione o, se residenti all’estero prima del 1980, al citato Uff.06 del Ministero della Salute, a cui compete in via esclusiva la competenza in materia.
-------------------------------------------------------------------------------
Pensionati esteri. Il modello S1 va presentato all’ASL
Le ASL rilasciano il nuovo modello S1 per l’assistenza sanitaria dei pensionati esteri, che sostituisce l’ex formulario E120 e E121
Premessa – I cittadini residenti all’estero, che intendono chiedere l’assistenza sanitaria in Italia, non dovranno più inviare il modello S1 all’INPS, bensì all’ASL se l’interessato risiede nello Stato estero dopo il 1980, ovvero al Ministero della Salute in caso di residenza antecedente alla predetta data. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 2548/2014, a seguito di alcuni quesiti pervenuti in materia di rilascio del formulario S1 da parte delle ASL ai titolari di pensione italiana di carattere contributivo, e loro familiari a carico, che hanno trasferito la residenza in uno degli Stati dell’Unione Europea, Spazio Economico Europeo (SEE) e Svizzera e che non hanno diritto all’assistenza sanitaria a carico del Paese di residenza.
Modello S1 - Il modello S1, che ha sostituito i formulari E106, E109, E120, E121, dà diritto all’assistenza sanitaria all’estero, con le stesse modalità previste per il cittadino estero, con oneri a carico dello Stato italiano. In particolare, i pensionati residenti all’estero dopo il 1980 devono chiedere il modello S1 alla ASL di ultima iscrizione, mentre quelli che hanno trasferito la residenza prima di tale data devono rivolgersi al Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS) - Uff.06 ex DGRUERI Assistenza sanitaria all'estero dei cittadini italiani- Piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma.
Adempimenti ASL – Come precisato in premessa, qualora la richiesta di emissione del documento S1 provenga da un titolare di pensione o da un richiedente la pensione, le ASL dovranno acquisire, direttamente presso i competenti Istituti, una qualsiasi certificazione che, nel caso del richiedente la pensione, attesti la presentazione della domanda e, nel caso del pensionato, la titolarità di una pensione contributiva.
Obblighi assistito – L’assistito, dal proprio canto, potrà presentare alla ASL un’autocertificazione di titolarità di sola pensione italiana contributiva, indicando comunque il numero, categoria e sede INPS competente (nel caso si tratti di un richiedente pensione, lo stesso dovrà indicare la sede INPS presso cui ha presentato la domanda). Sarà compito poi dell’ASL verificare quanto dichiarato, acquisendo eventualmente idonea certificazione dall’Istituto previdenziale soprattutto per accertare il carattere contributivo della pensione.
Chiarimenti INPS – Ciò detto, l’INPS conclude affermando che, in caso di richieste relative a formulari E120 ed E121, gli interessati dovranno rivolgersi alle ASL di ultima iscrizione o, se residenti all’estero prima del 1980, al citato Uff.06 del Ministero della Salute, a cui compete in via esclusiva la competenza in materia.
Re: Detassazione Pensione Itliana per residenti all'Estero
8 luglio 2013
-----------------------------------------------------------------------
Croazia. Le imposizioni fiscali pensionistiche
L’INPS spiega alcuni aspetti di natura fiscale legati alle pensioni pubbliche e private a seguito dell’entrata in UE della Croazia
Premessa – A seguito dell’entrata in vigore in Croazia della Convenzione internazionale contro la doppia imposizione fiscale (art. 18 e 19 della L. n. 75/2009), le pensioni di natura privata sono imponibili solo nello Stato di residenza. Al contrario le pensioni di natura pubblica sono imponibili, in via esclusiva, nello Stato di erogazione. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 10934 del 5 luglio 2013, a seguito dell’entrata in UE della Repubblica di Croazia a decorrere dal 1° luglio scorso.
Pensioni di natura privata – Le pensioni di natura privata e le altre remunerazioni analoghe, pagate in relazione a un cessato impiego, sono imponibili solo nello Stato di residenza (principio della tassazione esclusiva nel paese di residenza). Tuttavia, tale disposizione non si applica allorché il beneficiario non sia assoggettato a imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di residenza, in conformità alla legislazione fiscale ivi vigente. Infatti, in tali casi detti redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono (principio della tassazione nel paese di erogazione). Ne consegue che il pensionato al fine di richiedere la detassazione contro le doppie imposizioni, oltre alla consueta documentazione, presenti alla struttura territoriale INPS competente anche idonea documentazione comprovante l’avvenuta tassazione del reddito da pensione nel Paese di residenza.
Pensioni di natura pubblica – Per quanto concerne invece le pensioni corrisposte dallo Stato, da una suddivisione politica o amministrativa o da un suo Ente locale in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o Ente sono imponibili, in via esclusiva, nello Stato di erogazione. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario del reddito qualora quest’ultimo ne abbia la nazionalità, senza avere la nazionalità dello Stato del quale proviene la pensione. Ne consegue che i trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti potranno essere tassati in via esclusiva in Croazia se il titolare, oltre ad essere residente fiscale nella Repubblica Croata, possiede la sola nazionalità croata, senza possedere la nazionalità italiana. In tale ipotesi gli interessati dovranno far pervenire alla Sede territoriale INPS – Gestione Dipendenti Pubblici - Roma 4 - Ufficio Estero,- Largo Josemaria Escriva de Balaguer 11, 00142 Roma, la seguente documentazione: un certificato di residenza fiscale rilasciato dal locale Ufficio fiscale, un autocertificazione del possesso della nazionalità croata, nonché la mancanza di possesso della cittadinanza italiana.
Detrazioni per carichi di famiglia – Infine, per quel che riguarda le modalità di richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR), l’INPS precisa che, a decorrere dal 1° luglio 2013, i pensionati residenti in Croazia, qualora intervenga una variazione nel carico familiare, per la presentazione delle relative domande alle competenti strutture territoriali dell’Istituto dovranno utilizzare il modello “CI501” (modello dedicato ai residenti negli stati UE e Norvegia). Mentre i pensionati residenti negli stati membri dell’UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo per richiedere le detrazioni per carichi di famiglia dovranno presentare, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, i seguenti requisiti: il grado di parentela del familiare per cui si richiedono le detrazioni; il mancato godimento da parte di tale familiare di analogo beneficio in altro Paese; il possesso da parte del suddetto familiare di un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, anche al di fuori dello Stato di residenza riferito all’intero periodo d’imposta non superiore a € 2.840,51.
-----------------------------------------------------------------------
Croazia. Le imposizioni fiscali pensionistiche
L’INPS spiega alcuni aspetti di natura fiscale legati alle pensioni pubbliche e private a seguito dell’entrata in UE della Croazia
Premessa – A seguito dell’entrata in vigore in Croazia della Convenzione internazionale contro la doppia imposizione fiscale (art. 18 e 19 della L. n. 75/2009), le pensioni di natura privata sono imponibili solo nello Stato di residenza. Al contrario le pensioni di natura pubblica sono imponibili, in via esclusiva, nello Stato di erogazione. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 10934 del 5 luglio 2013, a seguito dell’entrata in UE della Repubblica di Croazia a decorrere dal 1° luglio scorso.
Pensioni di natura privata – Le pensioni di natura privata e le altre remunerazioni analoghe, pagate in relazione a un cessato impiego, sono imponibili solo nello Stato di residenza (principio della tassazione esclusiva nel paese di residenza). Tuttavia, tale disposizione non si applica allorché il beneficiario non sia assoggettato a imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di residenza, in conformità alla legislazione fiscale ivi vigente. Infatti, in tali casi detti redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono (principio della tassazione nel paese di erogazione). Ne consegue che il pensionato al fine di richiedere la detassazione contro le doppie imposizioni, oltre alla consueta documentazione, presenti alla struttura territoriale INPS competente anche idonea documentazione comprovante l’avvenuta tassazione del reddito da pensione nel Paese di residenza.
Pensioni di natura pubblica – Per quanto concerne invece le pensioni corrisposte dallo Stato, da una suddivisione politica o amministrativa o da un suo Ente locale in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o Ente sono imponibili, in via esclusiva, nello Stato di erogazione. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario del reddito qualora quest’ultimo ne abbia la nazionalità, senza avere la nazionalità dello Stato del quale proviene la pensione. Ne consegue che i trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti potranno essere tassati in via esclusiva in Croazia se il titolare, oltre ad essere residente fiscale nella Repubblica Croata, possiede la sola nazionalità croata, senza possedere la nazionalità italiana. In tale ipotesi gli interessati dovranno far pervenire alla Sede territoriale INPS – Gestione Dipendenti Pubblici - Roma 4 - Ufficio Estero,- Largo Josemaria Escriva de Balaguer 11, 00142 Roma, la seguente documentazione: un certificato di residenza fiscale rilasciato dal locale Ufficio fiscale, un autocertificazione del possesso della nazionalità croata, nonché la mancanza di possesso della cittadinanza italiana.
Detrazioni per carichi di famiglia – Infine, per quel che riguarda le modalità di richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR), l’INPS precisa che, a decorrere dal 1° luglio 2013, i pensionati residenti in Croazia, qualora intervenga una variazione nel carico familiare, per la presentazione delle relative domande alle competenti strutture territoriali dell’Istituto dovranno utilizzare il modello “CI501” (modello dedicato ai residenti negli stati UE e Norvegia). Mentre i pensionati residenti negli stati membri dell’UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo per richiedere le detrazioni per carichi di famiglia dovranno presentare, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, i seguenti requisiti: il grado di parentela del familiare per cui si richiedono le detrazioni; il mancato godimento da parte di tale familiare di analogo beneficio in altro Paese; il possesso da parte del suddetto familiare di un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, anche al di fuori dello Stato di residenza riferito all’intero periodo d’imposta non superiore a € 2.840,51.
Re: Detassazione Pensione Itliana per residenti all'Estero
Messaggio da Marco0064 »
ma Panorama che ancora non ho capito se fa parte del quotidiano.. e' aggiornatissimo sara' mica gia' all'estero..
Re: Detassazione Pensione Itliana per residenti all'Estero
Messaggio da Marco0064 »
grazie comu que mi hai aperto la mente..
Re: Detassazione Pensione Itliana per residenti all'Estero
Messaggio da Marco0064 »
ti seguiro' znche dall'estero promesso...
Re: Detassazione Pensione Itliana per residenti all'Estero
Messaggio da Marco0064 »
lu paisi miu e beddu' mi custa.. cu nesci arrinesci..
Re: Detassazione Pensione Itliana per residenti all'Estero
Messaggio da Marco0064 »
ma te vuoi fadmi parlare in dialetto? non so nemmeno il mio.. se vuoi farti qualche risata faccio un misto e improvviso..
Re: Detassazione Pensione Itliana per residenti all'Estero
Messaggio da Marco0064 »
pensa quanto e' bella l'italia che pensavo di girare da nord a sud fermarmi in ogni luogo ed ammirare le attrazioni culturali monumentali le persone.. inveve mi tocca prendere la nave..
Rispondi
486 messaggi
-
Pagina 4 di 33
- Vai alla pagina:
- Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- …
- 33
- Prossimo
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE