Buonasera Avv. Carta,
innanzitutto La ringrazio per la Sua cortese risposta al mio quesito del 12 giugno u.s.
Mi scusi se Le rubo ancora tempo ma la cosa che mi aveva dato una speranza è questo brano del Suo articolo del 18 novembre 2013 che qui riporto testualmente
""In realtà, l’art. 1, comma 388, della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), in combinato disposto con l’art. 1, comma 4, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, aveva prorogato, fino al 30 giugno 2013, l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003.
Da ultimo, però, con D.p.c.m. del 19 giugno 2013, in attuazione dell’art. 1, comma 394 della L. 228/2012, il termine di efficacia delle graduatorie concorsuali di cui all’art. 1, comma 4 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito in L. 24 febbraio 2012, n. 14 era stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013.""
Siccome la graduatoria che riguarda mio figlio è stata approvata dopo il 30 settembre 2003 pensavo che rientrasse nel decreto D'Alia.
La sarei grata se volesse chiarire ulteriormente questo mio dubbio.
Grazie e distinti saluti.
richiesta ulteriore chiarimento
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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