FURTO DI IDENTITA' FACEBOOK
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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FURTO DI IDENTITA' FACEBOOK
Buonasera,
vorrei avere info circa una vicenda triste che mi concerne.
Due anni fa un utente ha sporto denuncia verso ignoti alla polizia postale per furto di identità.
Il reo di tale atto sarei io.
Premetto che questo mio scherzo è successivo a minacce, insulti, falsi profili, da parte di alcuni ragazzi che scrivono in un sito dedicato ad una squadra di calcio, il tutto per divergenze calcistiche, appunto.
Bene, ho quindi creato questo falso profilo inserendo nome, cognome e foto dell'utente più esagitato e "scatenato" verso il sottoscritto. A suo nome, ho scritto su Facebook un commento, nulla di che, e poi ho cancellato il tutto 2/3 gg dopo.
L'utente in oggetto, avvisato da terzi, ha sporto denuncia verso ignoti alla polizia postale.
Ora, sono passati più di due anni e non ho ricevuto alcuna notifica, info.
Ho più volte richiesto il 335 e nulla è mai risultato a mio carico.
Che pensate mi possa accadere?
Rischio il carcere?
I tempi? Quando verrò trovato, portato in galera?
Vi ringrazio anticipatamente, rimarcando il mio terrore che vivo da più di due anni.
vorrei avere info circa una vicenda triste che mi concerne.
Due anni fa un utente ha sporto denuncia verso ignoti alla polizia postale per furto di identità.
Il reo di tale atto sarei io.
Premetto che questo mio scherzo è successivo a minacce, insulti, falsi profili, da parte di alcuni ragazzi che scrivono in un sito dedicato ad una squadra di calcio, il tutto per divergenze calcistiche, appunto.
Bene, ho quindi creato questo falso profilo inserendo nome, cognome e foto dell'utente più esagitato e "scatenato" verso il sottoscritto. A suo nome, ho scritto su Facebook un commento, nulla di che, e poi ho cancellato il tutto 2/3 gg dopo.
L'utente in oggetto, avvisato da terzi, ha sporto denuncia verso ignoti alla polizia postale.
Ora, sono passati più di due anni e non ho ricevuto alcuna notifica, info.
Ho più volte richiesto il 335 e nulla è mai risultato a mio carico.
Che pensate mi possa accadere?
Rischio il carcere?
I tempi? Quando verrò trovato, portato in galera?
Vi ringrazio anticipatamente, rimarcando il mio terrore che vivo da più di due anni.
Re: FURTO DI IDENTITA' FACEBOOK
Messaggio da ForzeArmate »
Buonasera Rutilante. Innanzitutto la tranquillizzo perchè lei non andrà in carcere mi sembra di capire che non stiamo parlando di un pregiudicato. Anche se lei ha cancellato il commento è già stato dimostrato all'atto della denuncia. Se contro ignoti le indagini della A.G. dovranno risalire a lei per mezzo dell'indirizzo IP del suo PC. Per la Postale quindi è un gioco da ragazzi. I tempi giudiziari sono molto lunghi. Naturalmente per lei tutto avrà un costo: difensore di fiducia e spese processuali. Io le do un consiglio. Porga le sue scuse al malcapitato e recatevi insieme in Procura e chiedete la "remissione della querela" che dovrete firmare entrambe. Tutto finirà con effetto immediato. Le sconsiglio per il futuro di commettere reati su Facebook o altro, costano molto molto caro.
In bocca al lupo
In bocca al lupo
Re: FURTO DI IDENTITA' FACEBOOK
Scusa rutilante ma tu appartieni ad una forza di Polizia? Se non lo sei, hai sbagliato forum, qui siamo tutti appartenenti alle Forze di Polizia. Per il tuo quesito, puoi cercare risposte in qualsiasi studio legale che ti difenderanno nei modi previsti dalla Legge per il tuo caso.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Re: FURTO DI IDENTITA' FACEBOOK
La ringrazio per la risposta.
Guardi, mi è stato detto che, trattandosi di reato penale, la procedura è d'ufficio e quindi non avrebbe alcun valore una eventuale remissione di querela.
Quando pensate verrò processato ed eventualmente arrestato?
Sono quasi due anni e mezzo che non dormo la notte, eppure non ho ricevuto nessun avviso di garanzia, informazione ecc...
Non so più che dire o fare.
Guardi, mi è stato detto che, trattandosi di reato penale, la procedura è d'ufficio e quindi non avrebbe alcun valore una eventuale remissione di querela.
Quando pensate verrò processato ed eventualmente arrestato?
Sono quasi due anni e mezzo che non dormo la notte, eppure non ho ricevuto nessun avviso di garanzia, informazione ecc...
Non so più che dire o fare.
Re: FURTO DI IDENTITA' FACEBOOK
Messaggio da ForzeArmate »
Reati procedibili d'ufficio
REATI PROCEDIBILI D’UFFICIO
I reati di seguito elencati possono essere commessi anche cumultivamente: per es. con il reato di violenza seeuale potrebbe essere di altri come per es.lesione personale, minaccia e ingiura ecc. In questi casi la pena da applicare al caso concreto viene stabilita secondo dei parametri previsti dalla legge e secondo l`apprezzamento del giudice ( non vengono sommate aritmeticamente tutte le pene di tutti i reati commessi e pertanto alla fine verrà applicata una pena globale minore).L`elenco sotto riportato consente di distinguere i reati perseguibili dùfficio dai reati a querela di parte, procedibili solo a querela
ART. 572 c.p.: MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA:
Se qualcuno viene maltrattato in famiglia, da intendersi famiglia in senso lato (anche convivenze, altri familiari) e si richiedono comportamenti ripetuti nel tempo; anche la violenza psicologica rientra nel reato di maltrattamenti.
PENA: reclusione da 1 a 5 anni.
DENUNCIA
ART. 612 c.p.: MINACCIA:
Se qualcuno viene minacciato in modo grave (p.e. di morte) o con armi.
PENA: reclusione fino a 1 anno
DENUNCIA
ART. 582 c.p.: LESIONE PERSONALE:
Lesione fisica e psichica con prognosi superiore a 20 giorni. .
PENA: reclusione da 3 mesi a 3 anni.
DENUNCIA
ART. 583 c.p.: CIRCOSTANZE AGGRAVANTI LESIONE PERSONALE:
Lesione fisica e psichica grave o gravissima.
PENA: reclusione da 3 a 7 anni se grave e da 6 a 12 anni se gravissima.
DENUNCIA
ART. 583 bis c.p.: PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI:
Lesione ai genitali femminili e varie pratiche di mutilazione genitale (clitoridectomia, escissione e infibulazione).
PENA: reclusione da 4 a 12 anni
DENUNCIA
ART. 610 c.p.: VIOLENZA PRIVATA:
Se una persona viene costretta con violenza o minaccia a fare o omettere qualcosa, ad es. dover andare con qualcuno, ovvero non poter uscire ecc.:
PENA: reclusione fino a 4 anni
DENUNCIA
ART. 629 c.p.: ESTORSIONE:
Se una persona viene costretta con violenza o minaccia a fare o omettere qualche cosa, procurando a sé un danno e l’autore del reato procura a se stesso un ingiusto profitto: ad es. firmare un contratto, donare qualcosa ecc.:
PENA: reclusione da 5 a10 anni e pena da € 516 a € 2.065
DENUNCIA
ART: 612 –bis StGB: “STALKING” (ATTI PERSECUTORI):
Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta un minore o una persona con disabilità in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
PENA: reclusione da 6 mesi a 4 anni aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore o di una persona con disabilità .
DENUNCIA
ART. 575 c.p.: OMICIDIO:
Se si cagiona la morte della persona in modo doloso.
PENA: reclusione non inferiore a 21 anni; nei casi ove sia preterintenzionale (art. 584 c.p) o colposo (art. 589) la pena è minore (reclusone da 10 a 18 anni , reclusione da 6 mesi a 5 anni).
REATI PROCEDIBILI D’UFFICIO
I reati di seguito elencati possono essere commessi anche cumultivamente: per es. con il reato di violenza seeuale potrebbe essere di altri come per es.lesione personale, minaccia e ingiura ecc. In questi casi la pena da applicare al caso concreto viene stabilita secondo dei parametri previsti dalla legge e secondo l`apprezzamento del giudice ( non vengono sommate aritmeticamente tutte le pene di tutti i reati commessi e pertanto alla fine verrà applicata una pena globale minore).L`elenco sotto riportato consente di distinguere i reati perseguibili dùfficio dai reati a querela di parte, procedibili solo a querela
ART. 572 c.p.: MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA:
Se qualcuno viene maltrattato in famiglia, da intendersi famiglia in senso lato (anche convivenze, altri familiari) e si richiedono comportamenti ripetuti nel tempo; anche la violenza psicologica rientra nel reato di maltrattamenti.
PENA: reclusione da 1 a 5 anni.
DENUNCIA
ART. 612 c.p.: MINACCIA:
Se qualcuno viene minacciato in modo grave (p.e. di morte) o con armi.
PENA: reclusione fino a 1 anno
DENUNCIA
ART. 582 c.p.: LESIONE PERSONALE:
Lesione fisica e psichica con prognosi superiore a 20 giorni. .
PENA: reclusione da 3 mesi a 3 anni.
DENUNCIA
ART. 583 c.p.: CIRCOSTANZE AGGRAVANTI LESIONE PERSONALE:
Lesione fisica e psichica grave o gravissima.
PENA: reclusione da 3 a 7 anni se grave e da 6 a 12 anni se gravissima.
DENUNCIA
ART. 583 bis c.p.: PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI:
Lesione ai genitali femminili e varie pratiche di mutilazione genitale (clitoridectomia, escissione e infibulazione).
PENA: reclusione da 4 a 12 anni
DENUNCIA
ART. 610 c.p.: VIOLENZA PRIVATA:
Se una persona viene costretta con violenza o minaccia a fare o omettere qualcosa, ad es. dover andare con qualcuno, ovvero non poter uscire ecc.:
PENA: reclusione fino a 4 anni
DENUNCIA
ART. 629 c.p.: ESTORSIONE:
Se una persona viene costretta con violenza o minaccia a fare o omettere qualche cosa, procurando a sé un danno e l’autore del reato procura a se stesso un ingiusto profitto: ad es. firmare un contratto, donare qualcosa ecc.:
PENA: reclusione da 5 a10 anni e pena da € 516 a € 2.065
DENUNCIA
ART: 612 –bis StGB: “STALKING” (ATTI PERSECUTORI):
Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta un minore o una persona con disabilità in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
PENA: reclusione da 6 mesi a 4 anni aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore o di una persona con disabilità .
DENUNCIA
ART. 575 c.p.: OMICIDIO:
Se si cagiona la morte della persona in modo doloso.
PENA: reclusione non inferiore a 21 anni; nei casi ove sia preterintenzionale (art. 584 c.p) o colposo (art. 589) la pena è minore (reclusone da 10 a 18 anni , reclusione da 6 mesi a 5 anni).
Re: FURTO DI IDENTITA' FACEBOOK
Messaggio da ForzeArmate »
Quindi il reato è molto più grave di quello che inizialmente lei aveva fatto intendere. Allora deve soltanto attendere e consultare un buon avvocato che la difenderà nelle sedi opportune.
Re: FURTO DI IDENTITA' FACEBOOK
No, il reato che ho commesso è proprio quello, e cioè ho creato un falso profilo Facebook inserendo nome, cognome, foto di un utente che mi aveva insultato in ogni modo, a suo nome ho scritto un commento calcistico e stop.
Mi è stato detto che si tratterebbe di sostituzione di persona, art. 494 c.p.p., reato procedibile d'ufficio e che rischio un anno di prigione.
Scrivo qui da voi perchè, il legale a cui ho esposto la situazione, mi ha chiesto centinaia di euro per avere solo un parere.
Mi è stato detto che si tratterebbe di sostituzione di persona, art. 494 c.p.p., reato procedibile d'ufficio e che rischio un anno di prigione.
Scrivo qui da voi perchè, il legale a cui ho esposto la situazione, mi ha chiesto centinaia di euro per avere solo un parere.
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Re: FURTO DI IDENTITA' FACEBOOK
Messaggio da miguelitaliano »
L’articolo 494 del codice penale così recita: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno“.
Ora, così come si evince dalla lettura dell’articolo, la condotta è penalmente rilevante allorquando il soggetto, sostituitosi ad altra persona, abbia taluno indotto in errore, allo scopo di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. In particolare, per integrare il reato di cui all’art. 494 c.p., è richiesta l’induzione in errore della “vittima” e, dal punto di vista soggettivo, il dolo specifico, ossia il fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.
Mancando tali elementi soggettivi-oggettivi, la condotta, qualora non costituisca altro delitto contro la fede pubblica, non è prevista dalla legge come reato.
Dunque, con riferimento al tuo caso, occorrerà verificare sia gli effetti della tua azione che la volontà che gli stessi potessero e/o dovessero verificarsi.
In altre parole, se hai, come dici, commentato un evento calcistico, non credo che la tua condotta sia penalmente rilevante, almeno sotto il profilo dell'applicabilità dell'art. 494 C.P.
P. S. Anche conteggiando la lentezza della macchina della giustizia, credo che, dopo 2 anni dalla denuncia, sia alquanto improbabile un' imputazione a tuo carico.
P.P.S. Pur essendo vero che il reato è procedibile d'ufficio, un'eventuale dichiarazione in tuo favore della persona offesa, conseguente a tue scuse, potrebbe configurare la tua condotta quale penalmente irrilevante o, quantomeno, valerti quale circostanza attenuante.
Ora, così come si evince dalla lettura dell’articolo, la condotta è penalmente rilevante allorquando il soggetto, sostituitosi ad altra persona, abbia taluno indotto in errore, allo scopo di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. In particolare, per integrare il reato di cui all’art. 494 c.p., è richiesta l’induzione in errore della “vittima” e, dal punto di vista soggettivo, il dolo specifico, ossia il fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.
Mancando tali elementi soggettivi-oggettivi, la condotta, qualora non costituisca altro delitto contro la fede pubblica, non è prevista dalla legge come reato.
Dunque, con riferimento al tuo caso, occorrerà verificare sia gli effetti della tua azione che la volontà che gli stessi potessero e/o dovessero verificarsi.
In altre parole, se hai, come dici, commentato un evento calcistico, non credo che la tua condotta sia penalmente rilevante, almeno sotto il profilo dell'applicabilità dell'art. 494 C.P.
P. S. Anche conteggiando la lentezza della macchina della giustizia, credo che, dopo 2 anni dalla denuncia, sia alquanto improbabile un' imputazione a tuo carico.
P.P.S. Pur essendo vero che il reato è procedibile d'ufficio, un'eventuale dichiarazione in tuo favore della persona offesa, conseguente a tue scuse, potrebbe configurare la tua condotta quale penalmente irrilevante o, quantomeno, valerti quale circostanza attenuante.
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Re: FURTO DI IDENTITA' FACEBOOK
Messaggio da miguelitaliano »
Scusami, Rutilante, ma tu e Ginastro siete la stessa persona?
Re: FURTO DI IDENTITA' FACEBOOK
Ok, grazie per la risposta.
Il discorso è che questa gente continua ad insultarmi, a paventare gravi conseguenze nei confronti del sottoscritto, per quella cosa, e quindi a spaventarmi, a parlare di carcere, di punizioni fisiche quando verrò rintracciato ecc...
Il discorso è che questa gente continua ad insultarmi, a paventare gravi conseguenze nei confronti del sottoscritto, per quella cosa, e quindi a spaventarmi, a parlare di carcere, di punizioni fisiche quando verrò rintracciato ecc...
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