Riammissione in servizio

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Riammissione in servizio

Messaggio da panorama »

Speriamo bene che la ricorrente rientri a far parte del Corpo.
Auguri di cuore.

Il Tar Lazio ha precisato:

il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall’orientamento già assunto dal Tribunale (cfr. sent. n. 3230/2012 e n. 7550/ 2012) e, pertanto, afferma che:

- il superamento del termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio ed il superamento del 40° anno di età, posti a fondamento del gravato diniego, non sono contemplati dalle prescrizioni di legge che disciplinano la materia (in particolare, art. 42 d.lgs. 443/92 e art. 132 D.P.R. n. 3/1957) e, comunque, sono inidonei a comprovare ex se la perdita della professionalità della ricorrente;

- la riammissione in servizio è sì oggetto di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione volta alla verifica del soddisfacimento dell’interesse pubblico con la copertura del posto vacante senza concorso ma l’insussistenza di tale interesse non può essere desunta automaticamente dalle circostanze ostative indicate nel provvedimento, bensì deve essere ricavata da una pluralità di elementi che connotano il caso concreto, quali, ad esempio, il periodo di tempo trascorso dalla cessazione del servizio, l’attività espletata medio tempore, la condotta del dipendente prima della cessazione o, ancora, l’idoneità fisica e/o psichica all’espletamento del servizio;

il resto potete leggerlo in sentenza.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

25/09/2012 201208073 Sentenza Breve 1Q


N. 08073/2012 REG.PROV.COLL.
N. 06919/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6919 del 2012, proposto da:
G. M., rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Gozzi, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Giovanni Bettolo n. 17;

contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento,

previa sospensione,
- del provvedimento prot. n. GDAP-0177201-2012 dell'8.5.2012, notificato il 12 giugno 2012, del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con cui veniva rigettata la richiesta di riammissione in servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria;
- del presupposto parere contrario alla riammissione in servizio della ricorrente reso dal Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia con nota prot. n. DGAP–0168644-2012 del 10 aprile 2012;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato, in fatto, che la ricorrente impugna il provvedimento dirigenziale prot. n. GDAP-0177201-2012 dell’8 maggio 2012, con cui il Ministero della Giustizia ha respinto l’istanza di riammissione in servizio avanzata dalla predetta;

Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato;

Ritenuto, in particolare, che il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall’orientamento già assunto dal Tribunale (cfr. sent. n. 3230/2012 e n. 7550/ 2012) e, pertanto, afferma che:

- il superamento del termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio ed il superamento del 40° anno di età, posti a fondamento del gravato diniego, non sono contemplati dalle prescrizioni di legge che disciplinano la materia (in particolare, art. 42 d.lgs. 443/92 e art. 132 D.P.R. n. 3/1957) e, comunque, sono inidonei a comprovare ex se la perdita della professionalità della ricorrente;

- la riammissione in servizio è sì oggetto di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione volta alla verifica del soddisfacimento dell’interesse pubblico con la copertura del posto vacante senza concorso ma l’insussistenza di tale interesse non può essere desunta automaticamente dalle circostanze ostative indicate nel provvedimento, bensì deve essere ricavata da una pluralità di elementi che connotano il caso concreto, quali, ad esempio, il periodo di tempo trascorso dalla cessazione del servizio, l’attività espletata medio tempore, la condotta del dipendente prima della cessazione o, ancora, l’idoneità fisica e/o psichica all’espletamento del servizio;

- ciò detto, l’iter motivazionale seguito dall’Amministrazione risulta illogico;

Ritenuto, in sintesi, che il ricorso va accolto, con salvezza degli ulteriori motivati provvedimenti che l’Amministrazione riterrà di adottare;

Ritenuto che – tenuto conto delle peculiarità giuridico-fattuali della vicenda oggetto di causa – sussistono valide ragioni per disporre, ai sensi degli artt. 26 d.lgs. 104/2010 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6919/2012, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato ed il presupposto parere del Consiglio di Amministrazione, facendo comunque salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012 con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2012


gino59
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Re: Riammissione in servizio

Messaggio da gino59 »

panorama ha scritto:Speriamo bene che la ricorrente rientri a far parte del Corpo.
Auguri di cuore.

Il Tar Lazio ha precisato:

il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall’orientamento già assunto dal Tribunale (cfr. sent. n. 3230/2012 e n. 7550/ 2012) e, pertanto, afferma che:

- il superamento del termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio ed il superamento del 40° anno di età, posti a fondamento del gravato diniego, non sono contemplati dalle prescrizioni di legge che disciplinano la materia (in particolare, art. 42 d.lgs. 443/92 e art. 132 D.P.R. n. 3/1957) e, comunque, sono inidonei a comprovare ex se la perdita della professionalità della ricorrente;

- la riammissione in servizio è sì oggetto di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione volta alla verifica del soddisfacimento dell’interesse pubblico con la copertura del posto vacante senza concorso ma l’insussistenza di tale interesse non può essere desunta automaticamente dalle circostanze ostative indicate nel provvedimento, bensì deve essere ricavata da una pluralità di elementi che connotano il caso concreto, quali, ad esempio, il periodo di tempo trascorso dalla cessazione del servizio, l’attività espletata medio tempore, la condotta del dipendente prima della cessazione o, ancora, l’idoneità fisica e/o psichica all’espletamento del servizio;

il resto potete leggerlo in sentenza.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

25/09/2012 201208073 Sentenza Breve 1Q


N. 08073/2012 REG.PROV.COLL.
N. 06919/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6919 del 2012, proposto da:
G. M., rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Gozzi, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Giovanni Bettolo n. 17;

contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento,

previa sospensione,
- del provvedimento prot. n. GDAP-0177201-2012 dell'8.5.2012, notificato il 12 giugno 2012, del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con cui veniva rigettata la richiesta di riammissione in servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria;
- del presupposto parere contrario alla riammissione in servizio della ricorrente reso dal Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia con nota prot. n. DGAP–0168644-2012 del 10 aprile 2012;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato, in fatto, che la ricorrente impugna il provvedimento dirigenziale prot. n. GDAP-0177201-2012 dell’8 maggio 2012, con cui il Ministero della Giustizia ha respinto l’istanza di riammissione in servizio avanzata dalla predetta;

Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato;

Ritenuto, in particolare, che il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall’orientamento già assunto dal Tribunale (cfr. sent. n. 3230/2012 e n. 7550/ 2012) e, pertanto, afferma che:

- il superamento del termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio ed il superamento del 40° anno di età, posti a fondamento del gravato diniego, non sono contemplati dalle prescrizioni di legge che disciplinano la materia (in particolare, art. 42 d.lgs. 443/92 e art. 132 D.P.R. n. 3/1957) e, comunque, sono inidonei a comprovare ex se la perdita della professionalità della ricorrente;

- la riammissione in servizio è sì oggetto di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione volta alla verifica del soddisfacimento dell’interesse pubblico con la copertura del posto vacante senza concorso ma l’insussistenza di tale interesse non può essere desunta automaticamente dalle circostanze ostative indicate nel provvedimento, bensì deve essere ricavata da una pluralità di elementi che connotano il caso concreto, quali, ad esempio, il periodo di tempo trascorso dalla cessazione del servizio, l’attività espletata medio tempore, la condotta del dipendente prima della cessazione o, ancora, l’idoneità fisica e/o psichica all’espletamento del servizio;

- ciò detto, l’iter motivazionale seguito dall’Amministrazione risulta illogico;

Ritenuto, in sintesi, che il ricorso va accolto, con salvezza degli ulteriori motivati provvedimenti che l’Amministrazione riterrà di adottare;

Ritenuto che – tenuto conto delle peculiarità giuridico-fattuali della vicenda oggetto di causa – sussistono valide ragioni per disporre, ai sensi degli artt. 26 d.lgs. 104/2010 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6919/2012, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato ed il presupposto parere del Consiglio di Amministrazione, facendo comunque salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012 con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2012

:arrow: Mi affianco anchio, auguri di cuore.-
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Re: Riammissione in servizio

Messaggio da panorama »

Gino, l'hai letta quella sulla Cassa sottufficiali messa anche sul forum CC.?
panorama
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Re: Riammissione in servizio

Messaggio da panorama »

1) - Diniego di riammissione in servizio nel Corpo della Polizia penitenziaria della ricorrente, precedentemente transitata nei ruoli civili dell’Amministrazione, per inidoneità al servizio di istituto:

2) - l’istanza di riammissione consegue a sopravvenuto giudizio di idoneità al servizio di istituto pronunciato dalla Commissione medica di II istanza del Comando logistico – Comando Sanità di Roma.

Il resto potete leggerlo in sentenza che ha accolto il ricorso dell'interessata.

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27/09/2012 201208158 Sentenza Breve 1Q


N. 08158/2012 REG.PROV.COLL.
N. 06915/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex artt. 60 e 74 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 6915 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Mauro Stella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Trionfale, 21;

contro
Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi studi in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del parere contrario alla riammissione in servizio nel Corpo della Polizia Penitenziaria, reso in data 13/06/2012, Segreteria prot. n. 152/011 e trasmesso per competenza al D.A.P.;
- del provvedimento di ratifica-diniego redatto in data 23 luglio 2012 GDAP 0273412-2012 e notificato in data 24 luglio 2012, unitamente al parere sfavorevole di cui sopra.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, proposta in via incidentale;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi i difensori di entrambe le parti, come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104, che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:
che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del d.lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del d.lgs. n. 104/2010;

Rilevato:
che con il presente ricorso sono stati gravato il provvedimento di diniego di riammissione in servizio nel Corpo della Polizia penitenziaria della ricorrente, precedentemente transitata nei ruoli civili dell’Amministrazione, per inidoneità al servizio di istituto, nonché il presupposto atto del Consiglio di Amministrazione, recante parere negativo rispetto a detta riammissione in servizio;

che l’istanza di riammissione consegue a sopravvenuto giudizio di idoneità al servizio di istituto pronunciato dalla Commissione medica di II istanza del Comando logistico – Comando Sanità di Roma;

che il diniego censurato è motivato alla luce dei criteri elaborati in via generale dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei quali soltanto risulterebbe “non adeguatamente tutelato l’interesse dell’Amministrazione rispetto alla conservazione da parte dell’istante, della professionalità della professionalità…”;

Tenuto conto:
che, pur ravvisandosi, in capo all’Amministrazione, un’ampia discrezionalità nel decidere sull’istanza di riammissione, va in primo luogo considerato che nella specie non emerge essere stata eseguita una valutazione in concreto delle proprie complessive esigenze, anche di organico, sussistenti al momento della presentazione della domanda;

che neppure risulta essere stata eseguita una verifica in concreto, riferita all’attuale istante, dell’esistenza dei presupposti soggettivi per valutarne l’idoneità sotto tutti i profili;

Ritenuto:
che ciò sia violativo del combinato disposto dell’art. 42 del D.Lgs. n. 443/1992 e dell’art. 132 del d.P.R. n. 3/1957, che, nel lasciare alla valutazione dell’Amministrazione la riammissione o meno in servizio del dipendente del Corpo di Polizia penitenziaria che ne faccia domanda, presuppone e richiede che effettivamente sia eseguita detta valutazione;

che il ricorso sia, pertanto, fondato e debba essere accolto;

che conseguentemente il provvedimento contestato debba essere annullato e l’Amministrazione debba rideterminarsi, alla luce delle suesposte considerazioni;

che, con riguardo alle spese, ai diritti ed agli onorari di difesa, in considerazione della peculiarità della questione disaminata, si ravvisino i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti;

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012, con l’intervento dei Magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Elena Stanizzi, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 27/09/2012
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Re: Riammissione in servizio

Messaggio da gino59 »

panorama ha scritto:Gino, l'hai letta quella sulla Cassa sottufficiali messa anche sul forum CC.?
:arrow: Superficialmente,ma l'ho letta.- ( io gia' da tempo che l'ho spesa ).-Ciaoooooooooo
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Re: Riammissione in servizio

Messaggio da panorama »

rigetto della richiesta di riammissione in servizio

1) - Il ricorrente, già agente ausiliario del Corpo di Polizia Penitenziaria cessato dal servizio con decorrenza 4 maggio 2005, impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale veniva rigettata la sua domanda di riammissione in servizio proposta in data 19 gennaio 2009 in ragione del tempo trascorso dal momento dell’estinzione del rapporto di impiego.

IL TAR LAZIO scrive:

2) - Con ordinanza n. 5124/2009 del 4 luglio 2009 è stata accolta la domanda di tutela cautelare e, per l’effetto, con provvedimento del 12 ottobre 2009 il ricorrente è stato riammesso in servizio con riserva.

3) - E’ stato infatti ritenuto illegittimo il diniego alla riammissione in servizio motivato, come nel caso di specie, esclusivamente sul tempo trascorso dalla cessazione dal servizio, considerato che il tempo trascorso non determina di per sé il venir meno della preparazione necessaria ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali con adeguata professionalità ( anche alla luce della possibilità di recupero delle lacune sopravvenute con un periodo di aggiornamento sicuramente più breve rispetto a quello necessario in caso di nuova assunzione: cfr., fra le altre, Cons. Stato VI, 9.2.2006 n. 505).

Ricorso Accolto.

Il resto leggetelo qui sotto.
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26/05/2014 201405576 Sentenza 1Q


N. 05576/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05124/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5124 del 2009, proposto da:
M. R., rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Gozzi, con domicilio eletto presso Riccardo Gozzi in Roma, via Giovanni Bettolo, 17;

contro
Ministero della Giustizia - D.A.P., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia, comunicato al ricorrente con nota prot. n. GDAP- 0151229-2009 del 24.04.2009, notificata il 5.05.2009, con cui si rigettava la richiesta di riammissione in servizio nel Corpo di Polizia penitenziaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - D.A.P.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2014 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, già agente ausiliario del Corpo di Polizia Penitenziaria cessato dal servizio con decorrenza 4 maggio 2005, impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale veniva rigettata la sua domanda di riammissione in servizio proposta in data 19 gennaio 2009 in ragione del tempo trascorso dal momento dell’estinzione del rapporto di impiego.

Deduce il ricorrente violazione degli artt. 132 d.p.r. 3/57 e 42 d.lgs. 443/92, eccesso di potere sotto le forme del travisamento dei fatti, della illogicità e contraddittorietà manifeste, difetto ed illogicità della motivazione.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata ed ha chiesto il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 5124/2009 del 4 luglio 2009 è stata accolta la domanda di tutela cautelare e, per l’effetto, con provvedimento del 12 ottobre 2009 il ricorrente è stato riammesso in servizio con riserva.
Alla pubblica udienza del giorno 6 marzo 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione nel merito.

Il ricorso è fondato alla stregua del costante orientamento giurisprudenziale anche del Consiglio di Stato che , in questa sede, può essere sinteticamente richiamato.

E’ stato infatti ritenuto illegittimo il diniego alla riammissione in servizio motivato, come nel caso di specie, esclusivamente sul tempo trascorso dalla cessazione dal servizio, considerato che il tempo trascorso non determina di per sé il venir meno della preparazione necessaria ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali con adeguata professionalità ( anche alla luce della possibilità di recupero delle lacune sopravvenute con un periodo di aggiornamento sicuramente più breve rispetto a quello necessario in caso di nuova assunzione: cfr., fra le altre, Cons. Stato VI, 9.2.2006 n. 505).

L’amministrazione intimata, dunque, non avrebbe potuto respingere la domanda di riammissione proposta dall’odierno ricorrente senza alcun accertamento concreto in ordine al sopravvenuto difetto dei requisiti di professionalità per lo svolgimento del servizio e sulla base di una mera presunzione connessa al mero decorso del tempo, peraltro nel caso di specie non particolarmente lungo.

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto con conseguente pronuncia di annullamento dell’atto impugnato.

Le spese di lite possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore
Maria Ada Russo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 26/05/2014
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Re: Riammissione in servizio

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diniego di riammissione nei ruoli della Polizia penitenziaria.

riammissione in servizio - risarcimento danni

Il Consiglio di Stato afferma:

L’appello è fondato e merita di essere accolto, perché la mancata riammissione in servizio, alla quale il privato sia stato riconosciuto avere diritto, rappresenta un evento intrinsecamente dannoso, la cui sussistenza non richiede alcun’altra dimostrazione.

Il resto leggetelo qui sotto.
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27/06/2014 201403237 Sentenza 4


N. 03237/2014REG.PROV.COLL.
N. 01982/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1982 del 2014, proposto da:
G. M., rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Immacolata Amoroso, Fernando Bonelli, con domicilio eletto presso Maria Immacolata Amoroso in Roma, piazzale Clodio, 56;

contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUATER n. 07406/2013, resa tra le parti, concernente esecuzione della sentenza T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I QUATER n. 1974/12 in tema di rigetto richiesta di riammissione in servizio - risarcimento danni

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 il Cons. Giuseppe Castiglia; per le parti nessuno è presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con sentenza 27 febbraio 2012, n. 1974, il T.A.R. per il Lazio, sez. I quater, ha accolto il ricorso presentato dal signor G. M. contro il diniego di riammissione nei ruoli della Polizia penitenziaria.

Nell’inerzia dell’Amministrazione, il signor M… ha agito in via di ottemperanza.

Con sentenza 19 luglio 2013, n. 7406, il medesimo T.A.R. ha accolto il ricorso, fissando all’Amministrazione della giustizia il termine di tre mesi per provvedere all’integrale esecuzione della precedente decisione.

Ha invece respinto la domanda di risarcimento del danno (proposta ex art. 112, comma 3, c.p.a.), ritenendo non provata l’entità e la stessa esistenza del pregiudizio da riparare.

Contro tale parte della sentenza – di reiezione della domanda risarcitoria – il ricorrente ha interposto appello.

Il signor M… riferisce di essere stato nel frattempo riammesso in servizio in data 4 dicembre 2013 e rinnova la richiesta risarcitoria. Questa sarebbe fondata sulla sua precedente condizione di disoccupazione, che gli avrebbe consentito l’accesso al gratuito patrocinio; il danno sarebbe in re ipsa, non potendosi, d’altronde, dare la prova di una circostanza negativa, quale il mancato percepimento di un reddito.

L’appellante, in conclusione, insiste nella richiesta di risarcimento del danno, determinato nella misura delle retribuzioni che avrebbe percepito se fosse stato riammesso tempestivamente (euro 1.400,00 al mese, come agente di Polizia penitenziaria, secondo quanto indicato nel ricorso di primo grado) o, in subordine, affidato a una valutazione equitativa.

L’Amministrazione della giustizia si è costituita in giudizio per resistere all’appello, senza svolgere difese.

Alla camera di consiglio del 27 maggio 2014, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 1974/2012, il signor M… ha visto riconosciuto il proprio diritto a essere riammesso nei ruoli della Polizia penitenziaria.

Peraltro, per ottenere la concreta realizzazione del proprio interesse, egli ha dovuto agire in via di ottemperanza.

Ottenuta in quella sede una nuova decisione favorevole (n. 7406/2013), è stato infine riammesso in servizio, sebbene con un ulteriore ritardo rispetto alla scadenza del termine di tre mesi che tale ultima sentenza aveva posto all’Amministrazione per l’integrale esecuzione della pronunzia di ottemperanza.

Il signor M… ha impugnato questa sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda proposta per il risarcimento del danno, ritenuto non provato nel quantum e, prima ancora, nell’an.

L’appello è fondato e merita di essere accolto, perché la mancata riammissione in servizio, alla quale il privato sia stato riconosciuto avere diritto, rappresenta un evento intrinsecamente dannoso, la cui sussistenza non richiede alcun’altra dimostrazione.

Quanto all’entità del danno risarcibile, questa non può però corrispondere all’intero ammontare delle retribuzioni non percepite a causa del tardivo adempimento da parte dell’Amministrazione: se questa non ha provveduto tempestivamente alla riassunzione, è mancata, d’altra parte, la prestazione lavorativa, alla quale sola può essere collegato il diritto a ricevere il compenso previsto.

In casi del genere, perciò, il danno risarcibile può essere quantificato solo equitativamente, in applicazione del combinato disposto degli atti artt. 2056 e 1226 c.c. In particolare - secondo l’orientamento ormai consolidato di questo Consiglio di Stato - esso va determinato in una somma pari all'50 % delle retribuzioni che avrebbero dovuto essere corrisposte all’appellante a partire dalla data della sentenza che ne ha riconosciuto il diritto (n. 1974/2012) sino all’effettivo ricollocamento in servizio, con esclusione della eventuale parte variabile della retribuzione relativa alle funzioni e con l'obbligo dell'Amministrazione di regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale nei limiti appena precisati (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. III, 30 luglio 2013, n. 4020, ove riferimenti ulteriori).

Le somme così determinate andranno incrementate per rivalutazione monetaria e interessi compensativi al tasso legale, questi ultimi nella misura eccedente il danno da svalutazione, da calcolarsi a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo la legge, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda di risarcimento del danno nei sensi meglio specificati in motivazione.

Condanna l’Amministrazione soccombente alle spese del doppio grado di giudizio, che liquida nell’importo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2014
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