Causa servizio Tabella A Categoria 6
Causa servizio Tabella A Categoria 6
Messaggio da Contareddu »
Buon giorno, ho una causa di servizio riconosciuta nella Tabella A categoria 6, con idoneità parziale. Qualcuno sa dirmi la a quanto equivale in percentuale l'invalidità? Questo lo richiedo e lo faccio presente perché per la patolgia riconosciuta ed eventualmente altre, l'ASL riconosce l'esenzione del Ticket. Grazie mille e buona giornata a tutti
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Re: Causa servizio Tabella A Categoria 6
Messaggio da aeronatica »
Un saluto.
Art. 1082 REGOLAMENTO DPR 90/10
Criteri per la determinazione dell'invalidita' permanente
1. Per l'accertamento delle percentuali di invalidita' si procede
secondo i seguenti criteri e modalita':
a) la percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla
capacita' lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore piu'
favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di
invalidita' e relative modalita' d'uso approvate, in conformita'
all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il
decreto del Ministro della salute 5 febbraio 1992 e successive
modificazioni, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E
ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui
alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le
fasce percentuali d'invalidita' permanente, riferite alla capacita'
lavorativa, secondo le seguenti corrispondenze:
1) tabella A prima categoria 100% - 91%;
2) tabella A seconda categoria 90% - 81%;
3) tabella A terza categoria 80% - 71%;
4) tabella A quarta categoria 70% - 61%;
5) tabella A quinta categoria 60% - 51%;
6) tabella A sesta categoria 50% - 41%;
7) tabella A settima categoria 40% - 31%;
8) tabella A ottava categoria 30% - 21%;
9) tabella B 20% - 11%.
Alle invalidita' o mutilazioni di prima categoria della Tabella A che
risultino contemplate anche nella Tabella E, corrisponde
un'invalidita' permanente non inferiore al cento per cento;
b) la percentuale del danno biologico (DB) e' determinata in base
alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui
agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene
effettuata, caso per caso, tenendo conto della entita' della
sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della
lesione alla dignita' della persona, connessi e in rapporto
all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del
valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale di invalidita' complessiva (IC), che in ogni caso
non puo' superare la misura del cento per cento, e' data dalla somma
delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore,
se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di
invalidita' riferita alla capacita' lavorativa e la percentuale del
danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).
2. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di
cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto
legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico e'
determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri
applicativi, approvata con decreto del Ministro della salute 12
luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. La
percentuale del danno biologico, cosi' determinata, puo' essere
aumentata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del
decreto legislativo n. 209 del 2005, da parte dei competenti
organismi sanitari.
Saluti ed auguri a tutti.
Art. 1082 REGOLAMENTO DPR 90/10
Criteri per la determinazione dell'invalidita' permanente
1. Per l'accertamento delle percentuali di invalidita' si procede
secondo i seguenti criteri e modalita':
a) la percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla
capacita' lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore piu'
favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di
invalidita' e relative modalita' d'uso approvate, in conformita'
all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il
decreto del Ministro della salute 5 febbraio 1992 e successive
modificazioni, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E
ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui
alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le
fasce percentuali d'invalidita' permanente, riferite alla capacita'
lavorativa, secondo le seguenti corrispondenze:
1) tabella A prima categoria 100% - 91%;
2) tabella A seconda categoria 90% - 81%;
3) tabella A terza categoria 80% - 71%;
4) tabella A quarta categoria 70% - 61%;
5) tabella A quinta categoria 60% - 51%;
6) tabella A sesta categoria 50% - 41%;
7) tabella A settima categoria 40% - 31%;
8) tabella A ottava categoria 30% - 21%;
9) tabella B 20% - 11%.
Alle invalidita' o mutilazioni di prima categoria della Tabella A che
risultino contemplate anche nella Tabella E, corrisponde
un'invalidita' permanente non inferiore al cento per cento;
b) la percentuale del danno biologico (DB) e' determinata in base
alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui
agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene
effettuata, caso per caso, tenendo conto della entita' della
sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della
lesione alla dignita' della persona, connessi e in rapporto
all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del
valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale di invalidita' complessiva (IC), che in ogni caso
non puo' superare la misura del cento per cento, e' data dalla somma
delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore,
se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di
invalidita' riferita alla capacita' lavorativa e la percentuale del
danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).
2. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di
cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto
legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico e'
determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri
applicativi, approvata con decreto del Ministro della salute 12
luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. La
percentuale del danno biologico, cosi' determinata, puo' essere
aumentata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del
decreto legislativo n. 209 del 2005, da parte dei competenti
organismi sanitari.
Saluti ed auguri a tutti.
- antoniomlg
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- Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am
Re: Causa servizio Tabella A Categoria 6
Messaggio da antoniomlg »
la invalidità ascritta alla 6^ categoria già essa è contemplata nei codici di esenzione ed esattamente::Contareddu ha scritto:Buon giorno, ho una causa di servizio riconosciuta nella Tabella A categoria 6, con idoneità parziale. Qualcuno sa dirmi la a quanto equivale in percentuale l'invalidità? Questo lo richiedo e lo faccio presente perché per la patolgia riconosciuta ed eventualmente altre, l'ASL riconosce l'esenzione del Ticket. Grazie mille e buona giornata a tutti
CODICE ESENZIONE S03
Invalidi per servizio dalla VI alla VIII categoria
Esenzione ticket limitata alle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e alle altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia.
ciao
Re: Causa servizio Tabella A Categoria 6
Messaggio da Contareddu »
Grazie a tutti per le informazioni preziose date. Vi chiedo ancora se eventualmente per l'asl può valere un'autocertificazione che dichiara la percentuale dell'invalidità? grazie ancora
- antoniomlg
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- Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am
Re: Causa servizio Tabella A Categoria 6
Messaggio da antoniomlg »
Assolutamente NO!Contareddu ha scritto:Grazie a tutti per le informazioni preziose date. Vi chiedo ancora se eventualmente per l'asl può valere un'autocertificazione che dichiara la percentuale dell'invalidità? grazie ancora
quando fai domanda presso la ASL locale,
se alleghi il verbale della CMO viene preso per buono e ti viene eseguita
una visita che in realtà è solo una pre forma (almeno nel mio caso)
altrimenti
se non alleghi niente, vieni sottoposto a visita molto fiscale.
in conclusione se hai il verbale ti conviene allegarlo.
ciao
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