GRAZIE POLIZIA MA VOGLIO ANDARE VIA
Re: GRAZIE POLIZIA MA VOGLIO ANDARE VIA
Messaggio da billyelliot1964 »
giusto 335/95, perchè per avere i benefici della 335, sul verbale deve essere specificamente indicato che il militare si trova nella permanete ed assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi lavoro che nel mio caso non è stato scritto . La seconda via è quella di presentare istanza per essere sottoposto a visita presso la CMO al fine di accertare la predetta inabilità . La cosa che mi è sembrata strana è che se non mi hanno fatto idoneo nemmeno per i ruoli civili avrebbero dovuto già al momento della riforma dichiararmi inabile essendo implicito nella non idoneità assoluta, ma questi medici militari valli a capire . Cmq mi sono informato ed all'INPDAP ma anche un collega all'ospedale militare, mi ha detto che la pensione privilegiata che mi hanno riconosciuto a vita per altre patologie C.S. và ad assorbire la pensione di inabilità che con una anzianità di servizio come la mia sarebbe stata meno remunerativa della privilegiata . Così mi è stato detto e così me la rivendo . Per la pensione ti dico l'importo lordo annuo 28.800 euro circa, più o meno 1.850 euro netti al mese con un figlio a carico, debbo dirti che speravo meglio .
Un saluto Billy
Un saluto Billy
Re: GRAZIE POLIZIA MA VOGLIO ANDARE VIA
Messaggio da paolo65 »
Forse c'entra la privilegiata in effetti..ma approfondire non costa nulla,anche perche' questi quando riformano in modo tombale mica lo fanno a cuor leggero,sperando che tu stia bene ovviamente...gia' per riformare cosi ti fanno sudare,sara' la cmo che hai trovato..Cmq vedi bene anche se con la tua anzianita' in effetti mancava poco ai 40..pero' l inabilita' mi pare porta altri vantaggi come l'assegno di incollocabilita'...sempre che tu sia stato riformato no dipendente..ora che ci penso.ciao.
Re: GRAZIE POLIZIA MA VOGLIO ANDARE VIA
Messaggio da billyelliot1964 »
Ho posto un quesito all'INPDAP di Roma se chi beneficia della privilegiata può altresì avvalersi dei benefici dell'inabilità a tutt'oggi non mi hanno risposto . Sempre all'INPDAP della mia città mi hanno detto che l'inabilità sarebbe andata a coprire i 4 anni che mi mancavano ai 40 massimi e solo per la eventuale quota eccedente la privilegiata che però come ti dicevo nel mio caso mi han detto essere più conveniente dell'inabilità . Cmq stanne certo che quando ci sono soldi e benefici di mezzo non mollo la presa .
Un saluto Billy
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Re: GRAZIE POLIZIA MA VOGLIO ANDARE VIA
Messaggio da Leoncvallo2 »
Per Roberto e per tutti quelli che son attivi su questo Forum, mi scusao per non aver ringraziato tutti, sicuramente non mancherà occasione per ringraziarvi per quello che fate su questo forum,
Cordialmente Leonardo CAVALLO
Cordialmente Leonardo CAVALLO
Re: GRAZIE POLIZIA MA VOGLIO ANDARE VIA
Messaggio da paolo65 »
Ecco bravo...se poi ci aggiungi un capocollo a Natale.... 

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Re: GRAZIE POLIZIA MA VOGLIO ANDARE VIA
Messaggio da Leoncvallo2 »
Capocollo no...... ma orechiette con le cime di rapa si





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Re: GRAZIE POLIZIA MA VOGLIO ANDARE VIA
Messaggio da Leoncvallo2 »
Certamente si, chi si accontenta...... come si dice .... gode





Re: GRAZIE POLIZIA MA VOGLIO ANDARE VIA
Per Billyellio,
anche nel mio prospetto TFS, cìè scritto: Causa cessazione - Dispensa da servizio per invalidità. Legge 335/95.
Cosa significa?
Poi vi è scritto. Legge benficio applicata 232/90.
Mi sapresti dire cosa vuol dire.
Un saluto a tutti.
Vining
anche nel mio prospetto TFS, cìè scritto: Causa cessazione - Dispensa da servizio per invalidità. Legge 335/95.
Cosa significa?
Poi vi è scritto. Legge benficio applicata 232/90.
Mi sapresti dire cosa vuol dire.
Un saluto a tutti.
Vining
Re: GRAZIE POLIZIA MA VOGLIO ANDARE VIA
Messaggio da paolo65 »
la 232 del 90 significa che hai preso i famosi sei scatti...circa 5mila..
Re: GRAZIE POLIZIA MA VOGLIO ANDARE VIA
Per lumeggiare meglio sulla legge 232/1990 posto questa sentenza nel 09/10/2002 che specifica:
(consistente nella liquidazione di sei scatti del 2,50% sull'ultimo stipendio), spettante a chi "(…) cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio (…)".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
- SEZIONE II^ -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. reg. gen. 9244-1999, proposto dal Brig. Capo P. B., rappresentato e difeso dall’Avv. (omissis), presso il cui studio, in Roma, Via Alfredo Serranti n….., è elettivamente domiciliato;
contro
il Ministero delle Finanze in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente alla liquidazione di sei scatti di anzianità sul trattamento pensionistico e di buonuscita di cui all'art.21 della L. 10.8.1990 n.232, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto a quella dell'effettivo soddisfo.
Visti gli atti depositati da ricorrente;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
visti gli atti tutti della causa;
designato relatore il Consigliere Avv. (omissis);
udito, alla pubblica udienza del 28.11.2001, l’Avv. (omissis) per il ricorrente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con ricorso notificato l'1.7.1999 e depositato il 9.7.1999, il ricorrente chiede che venga giudizialmente dichiarato, per le conseguenti statuizioni di condanna, il suo diritto ad aver liquidate le differenze retributive corrispondenti a sei scatti di anzianità sul trattamento pensionistico e di buonuscita di cui all'art.21 della L. 10.8.1990 n.232, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto a quella dell'effettivo soddisfo.
Espone al riguardo quanto segue.
Il ricorrente ha prestato servizio nel Corpo della Guardia di Finanza dal 1965.
Nel corso della carriera è stato sottoposto a disagi ambientali ed ha contratto varie infermità.
Con decreto n……. del 24.12.1987 il Ministero delle Finanze gli riconosceva l'equo indennizzo per l'infermità "sinusite mascellare sx cronica" contratta a causa di servizio.
Successivamente, con verbale n…… dell'8.7.1998 la Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale di Roma (d'ora innanzi: C.M.O.) gli diagnosticava le seguenti infermità: 1) "pregressa colica renale destra con ematuria"; 2) "sinusite mascellare sinistra cronica"; 3) "spondiloartrosi lombare con discopatia L5-L1"; 4) "note di duodenite bulbare"; 5) "ipertensione arteriosa in scarso controllo farmacologico"; 6) "spondilo cervico-dorsale".
Riconosciutane la dipendenza da causa di servizio, la predetta C.M.O. giudicava inoltre il ricorrente permanentemente inidoneo al servizio.
Il ricorrente chiedeva pertanto di essere collocato in congedo, e dal ….10.1997 cessava dal servizio su domanda, con diritto a trattamento di quiescenza e ad indennità di fine rapporto.
Senonchè, dal progetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita è emerso che l'Amministrazione non gli ha riconosciuto il beneficio previsto dall'art.21 della L.n.232/1990 (consistente nella liquidazione di sei scatti del 2,50% sull'ultimo stipendio), spettante a chi "(…) cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio (…)".
Adìto questo T.A.R.. lamenta pertanto la violazione, per mancata applicazione, della norma citata, deducendo di aver diritto al beneficio negatogli.
Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione resistente si è opposta alla domanda del ricorrente.
All’udienza del 28.11.2001, uditi i Procuratori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste, deduzioni ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.
D I R I T T O
1. Il ricorso è fondato nei sensi appresso indicati.
Con unico mezzo di gravame il ricorrente lamenta violazione, per mancata applicazione, dell'art.21 della L.n.232/1990, deducendo di aver diritto al beneficio previsto da detta norma (consistente nella liquidazione di sei scatti del 2,50% sull'ultimo stipendio), spettante a chi "(…) cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio (…)".
La doglianza merita accoglimento.
Con verbale n…… dell'8.7.1998 la Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale di Roma ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dal ricorrente, giudicandolo -a causa delle stesse- "non idoneo permanentemente" al servizio di ferma assoluta nella Guardia di Finanza, "e da collocare in congedo assoluto".
E poiché l'art.21, co I, riconosce il diritto alla corresponsione di sei scatti stipendiali del 2,50% sull'ultima retribuzione, in favore del personale delle forze armate che cessa dal servizio, tra l'altro, "perché divenuto permanentemente inabile al servizio", non v'è ragione per escludere il ricorrente da tale beneficio.
Né tale esclusione potrebbe legittimamente derivare dalla circostanza che il ricorrente è stato collocato in congedo su sua domanda (e dunque prima che l'Amministrazione prendesse formalmente atto del giudizio della C.M.O.), posto che la legge non fa alcuna distinzione al riguardo.
Sicchè, posto che il presupposto sostanziale richiesto dalla legge per la concessione del beneficio -consistente nella sopravvenuta inabilità al servizio- si è comunque realizzato (e, per di più, per causa di servizio), appare evidente che il comportamento omissivo dell'Amministrazione non resiste alla dedotta censura.
2. In considerazione delle superiori osservazioni, va giudizialmente dichiarato che il ricorrente ha diritto ad aver riconosciuto, per ogni utile effetto di legge, il beneficio di cui all'art.21, co I, della L.n.232/90, e che le differenze retributive spettantegli in forza della predetta norma vanno maggiorate delle somme accessorie dovute a titolo di interessi e rivalutazione, da calcolare secondo le vigenti disposizioni di legge, maturate e maturande dalla data di scadenza dei singoli ratei fino all'effettivo soddisfo.
Si ravvisano, infine, giuste ragioni per compensare le spese.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II^, accoglie il ricorso, dichiarando -per l'effetto- che il ricorrente ha diritto ad aver liquidato il beneficio stipendiale indicato in motivazione.
Condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme arretrate spettantegli con le maggiorazioni accessorie dovute a titolo di rivalutazione monetaria del credito maturato e degli interessi al tasso legale, fermo restando, a tal ultimo riguardo, che per i ratei maturati a decorrere dal 1° gennaio 1995 trova applicazione il divieto di cumulo già previsto dall'art.16, comma 6, della L. 30.12.1991 n.412 in materia previdenziale ed esteso, a decorrere dall'1.1.1995, a tutti gli emolumenti di natura retributiva dall'art.22, comma 36, periodo 2°, della L. 23.12.1994 n.724 (cfr., su tale linea interpretativa, Cass. SS.UU. n.5895 del 26.6.1996, n.9239 dell'1.9.1995, n.9498 dell'8.9.1995 e n.11534 del 6.11.1995 nonché C.d.S., Sez, VI^, n.1558 del 13.11.1996.
Compensa le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 28.11.2001, con l’intervento dei Signori Magistrati:
(OMISSIS), Presidente;
(OMISSIS), Consigliere;
(OMISSIS), Consigliere – estensore.
(consistente nella liquidazione di sei scatti del 2,50% sull'ultimo stipendio), spettante a chi "(…) cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio (…)".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
- SEZIONE II^ -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. reg. gen. 9244-1999, proposto dal Brig. Capo P. B., rappresentato e difeso dall’Avv. (omissis), presso il cui studio, in Roma, Via Alfredo Serranti n….., è elettivamente domiciliato;
contro
il Ministero delle Finanze in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente alla liquidazione di sei scatti di anzianità sul trattamento pensionistico e di buonuscita di cui all'art.21 della L. 10.8.1990 n.232, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto a quella dell'effettivo soddisfo.
Visti gli atti depositati da ricorrente;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
visti gli atti tutti della causa;
designato relatore il Consigliere Avv. (omissis);
udito, alla pubblica udienza del 28.11.2001, l’Avv. (omissis) per il ricorrente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con ricorso notificato l'1.7.1999 e depositato il 9.7.1999, il ricorrente chiede che venga giudizialmente dichiarato, per le conseguenti statuizioni di condanna, il suo diritto ad aver liquidate le differenze retributive corrispondenti a sei scatti di anzianità sul trattamento pensionistico e di buonuscita di cui all'art.21 della L. 10.8.1990 n.232, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto a quella dell'effettivo soddisfo.
Espone al riguardo quanto segue.
Il ricorrente ha prestato servizio nel Corpo della Guardia di Finanza dal 1965.
Nel corso della carriera è stato sottoposto a disagi ambientali ed ha contratto varie infermità.
Con decreto n……. del 24.12.1987 il Ministero delle Finanze gli riconosceva l'equo indennizzo per l'infermità "sinusite mascellare sx cronica" contratta a causa di servizio.
Successivamente, con verbale n…… dell'8.7.1998 la Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale di Roma (d'ora innanzi: C.M.O.) gli diagnosticava le seguenti infermità: 1) "pregressa colica renale destra con ematuria"; 2) "sinusite mascellare sinistra cronica"; 3) "spondiloartrosi lombare con discopatia L5-L1"; 4) "note di duodenite bulbare"; 5) "ipertensione arteriosa in scarso controllo farmacologico"; 6) "spondilo cervico-dorsale".
Riconosciutane la dipendenza da causa di servizio, la predetta C.M.O. giudicava inoltre il ricorrente permanentemente inidoneo al servizio.
Il ricorrente chiedeva pertanto di essere collocato in congedo, e dal ….10.1997 cessava dal servizio su domanda, con diritto a trattamento di quiescenza e ad indennità di fine rapporto.
Senonchè, dal progetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita è emerso che l'Amministrazione non gli ha riconosciuto il beneficio previsto dall'art.21 della L.n.232/1990 (consistente nella liquidazione di sei scatti del 2,50% sull'ultimo stipendio), spettante a chi "(…) cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio (…)".
Adìto questo T.A.R.. lamenta pertanto la violazione, per mancata applicazione, della norma citata, deducendo di aver diritto al beneficio negatogli.
Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione resistente si è opposta alla domanda del ricorrente.
All’udienza del 28.11.2001, uditi i Procuratori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste, deduzioni ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.
D I R I T T O
1. Il ricorso è fondato nei sensi appresso indicati.
Con unico mezzo di gravame il ricorrente lamenta violazione, per mancata applicazione, dell'art.21 della L.n.232/1990, deducendo di aver diritto al beneficio previsto da detta norma (consistente nella liquidazione di sei scatti del 2,50% sull'ultimo stipendio), spettante a chi "(…) cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio (…)".
La doglianza merita accoglimento.
Con verbale n…… dell'8.7.1998 la Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale di Roma ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dal ricorrente, giudicandolo -a causa delle stesse- "non idoneo permanentemente" al servizio di ferma assoluta nella Guardia di Finanza, "e da collocare in congedo assoluto".
E poiché l'art.21, co I, riconosce il diritto alla corresponsione di sei scatti stipendiali del 2,50% sull'ultima retribuzione, in favore del personale delle forze armate che cessa dal servizio, tra l'altro, "perché divenuto permanentemente inabile al servizio", non v'è ragione per escludere il ricorrente da tale beneficio.
Né tale esclusione potrebbe legittimamente derivare dalla circostanza che il ricorrente è stato collocato in congedo su sua domanda (e dunque prima che l'Amministrazione prendesse formalmente atto del giudizio della C.M.O.), posto che la legge non fa alcuna distinzione al riguardo.
Sicchè, posto che il presupposto sostanziale richiesto dalla legge per la concessione del beneficio -consistente nella sopravvenuta inabilità al servizio- si è comunque realizzato (e, per di più, per causa di servizio), appare evidente che il comportamento omissivo dell'Amministrazione non resiste alla dedotta censura.
2. In considerazione delle superiori osservazioni, va giudizialmente dichiarato che il ricorrente ha diritto ad aver riconosciuto, per ogni utile effetto di legge, il beneficio di cui all'art.21, co I, della L.n.232/90, e che le differenze retributive spettantegli in forza della predetta norma vanno maggiorate delle somme accessorie dovute a titolo di interessi e rivalutazione, da calcolare secondo le vigenti disposizioni di legge, maturate e maturande dalla data di scadenza dei singoli ratei fino all'effettivo soddisfo.
Si ravvisano, infine, giuste ragioni per compensare le spese.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II^, accoglie il ricorso, dichiarando -per l'effetto- che il ricorrente ha diritto ad aver liquidato il beneficio stipendiale indicato in motivazione.
Condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme arretrate spettantegli con le maggiorazioni accessorie dovute a titolo di rivalutazione monetaria del credito maturato e degli interessi al tasso legale, fermo restando, a tal ultimo riguardo, che per i ratei maturati a decorrere dal 1° gennaio 1995 trova applicazione il divieto di cumulo già previsto dall'art.16, comma 6, della L. 30.12.1991 n.412 in materia previdenziale ed esteso, a decorrere dall'1.1.1995, a tutti gli emolumenti di natura retributiva dall'art.22, comma 36, periodo 2°, della L. 23.12.1994 n.724 (cfr., su tale linea interpretativa, Cass. SS.UU. n.5895 del 26.6.1996, n.9239 dell'1.9.1995, n.9498 dell'8.9.1995 e n.11534 del 6.11.1995 nonché C.d.S., Sez, VI^, n.1558 del 13.11.1996.
Compensa le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 28.11.2001, con l’intervento dei Signori Magistrati:
(OMISSIS), Presidente;
(OMISSIS), Consigliere;
(OMISSIS), Consigliere – estensore.
Re: GRAZIE POLIZIA MA VOGLIO ANDARE VIA
Messaggio da paolo65 »
Un vero genio sto tizio...la cmo lo riforma e lui fa domanda di congedo.....
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