LEGGE 100 -URGENTE-
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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LEGGE 100 -URGENTE-
Messaggio da danielecbr »
Spett.le Avvocato,
Le chiedo aiuto perche non si capisce se effettivamente la legge è uguale per tutti o se vige la regola della folle interpretazione.
Sono un appartenente al Corpo della Gdf e nel luglio del 2005 mi sono sposato. Mia moglie ed i suoceri hanno una attività commerciale nella stessa circoscrizione del Reparto dove io lavoravo. A settembre dello stesso anno è stato disposto il mio trasferimento d'autorità presso un Reparto situato in un altro comune.
Nel mese di novembre 2005 è avvenuto il mio movimento. Successivamente mi è stata corrisposta una indennità di prima sistemazione negandomi, nel contempo, la corresponsione prevista dalla "Legge 100 - Trasferimento d'Autorita", giustificando che la mancata erogazione era scaturita in base ad una risposta ad un "quesito", dell'anno 2004, del Comando Generale, dove veniva espressamente specificata che la sussistenza del beneficio in parola era subordinta dalla distanza di almeno 10 km, tra le case comunali della vecchia e la nuova sede di servizio.
Rappresento che la distanza (calcolo A.C.I.) tra il Municipio di partenza e quello di arrivo è meno di 10 km ma che la distanza tra vecchia e nuova sede di servizio è più di 10 km.
Non capendo perchè la mia Amministrazione prendesse come punti di riferimento le Case Comunali e non la sede di
servizio, mestamente non richiesi più nulla ... ma, pochi giorni fa, incontrando dei colleghi della Polizia, loro mi riferivano che erano stati trasferiti d'autorità, ad altro Reparto e Comune (rappresento che erano nello stesso comune dove io lavoravo prima del trasferimento e sono andati a lavorare nello stesso comune dove sono io), insomma identiche condizioni alle mie, e che percepivano la corresponsione prevista per il trasferimento d'autorià (circa 300 euro in più al mese x due anni) a me negata, ma senza presentare o vincere alcun ricorso. Secondo l'Amministrazione della P.S. a loro spetta di diritto tale privilegio in quanto hanno cambiato comune, il trasferimento è avvenuto d'autorità ed il calcolo chilometrico è stato effettuato prendendo come punti di riferimento la vecchia e la nuova sede di servizio e non le case comunali.
Concludendo ... nonsono ancora passati 5 anni dal mio movimento ... secondo Lei ho diritto o no anch'io all'indennizzo in parola e se affermativo ... a cosa potrei appellarmi per avere ciò che mi spetta ?
Le chiedo aiuto perche non si capisce se effettivamente la legge è uguale per tutti o se vige la regola della folle interpretazione.
Sono un appartenente al Corpo della Gdf e nel luglio del 2005 mi sono sposato. Mia moglie ed i suoceri hanno una attività commerciale nella stessa circoscrizione del Reparto dove io lavoravo. A settembre dello stesso anno è stato disposto il mio trasferimento d'autorità presso un Reparto situato in un altro comune.
Nel mese di novembre 2005 è avvenuto il mio movimento. Successivamente mi è stata corrisposta una indennità di prima sistemazione negandomi, nel contempo, la corresponsione prevista dalla "Legge 100 - Trasferimento d'Autorita", giustificando che la mancata erogazione era scaturita in base ad una risposta ad un "quesito", dell'anno 2004, del Comando Generale, dove veniva espressamente specificata che la sussistenza del beneficio in parola era subordinta dalla distanza di almeno 10 km, tra le case comunali della vecchia e la nuova sede di servizio.
Rappresento che la distanza (calcolo A.C.I.) tra il Municipio di partenza e quello di arrivo è meno di 10 km ma che la distanza tra vecchia e nuova sede di servizio è più di 10 km.
Non capendo perchè la mia Amministrazione prendesse come punti di riferimento le Case Comunali e non la sede di
servizio, mestamente non richiesi più nulla ... ma, pochi giorni fa, incontrando dei colleghi della Polizia, loro mi riferivano che erano stati trasferiti d'autorità, ad altro Reparto e Comune (rappresento che erano nello stesso comune dove io lavoravo prima del trasferimento e sono andati a lavorare nello stesso comune dove sono io), insomma identiche condizioni alle mie, e che percepivano la corresponsione prevista per il trasferimento d'autorià (circa 300 euro in più al mese x due anni) a me negata, ma senza presentare o vincere alcun ricorso. Secondo l'Amministrazione della P.S. a loro spetta di diritto tale privilegio in quanto hanno cambiato comune, il trasferimento è avvenuto d'autorità ed il calcolo chilometrico è stato effettuato prendendo come punti di riferimento la vecchia e la nuova sede di servizio e non le case comunali.
Concludendo ... nonsono ancora passati 5 anni dal mio movimento ... secondo Lei ho diritto o no anch'io all'indennizzo in parola e se affermativo ... a cosa potrei appellarmi per avere ciò che mi spetta ?
- Avv. Giorgio Carta
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- Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am
Re: LEGGE 100 -URGENTE-
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
Effettivamente, la legge non chairisce come vada calcolata la distanza dei 10 km, onde le singole amministrazioni stabiliscono con criteri propri i criteri applicativi dell'istituto.
Ciò premesso, detti criteri non sono stabiliti da fonti normative primarie, onde ben potrebbero essere disattesi dai Giudici amministrativi.
Il tentativo andrebbe pertanto fatto rivolgendosi al TAR entro 5 anni dalla scadenza dei singoli ratei di pagamento dell'indennità in oggetto.
In bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
Ciò premesso, detti criteri non sono stabiliti da fonti normative primarie, onde ben potrebbero essere disattesi dai Giudici amministrativi.
Il tentativo andrebbe pertanto fatto rivolgendosi al TAR entro 5 anni dalla scadenza dei singoli ratei di pagamento dell'indennità in oggetto.
In bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
Re: LEGGE 100 -URGENTE-
Sono un CC e faccio presente che ci sono ancora oggi, nuove sentenze del Consiglio di Stato che affermano che l'indennità prevista spetta anche se la nuova sede di servizio non dista i 10 Km. Questo è quello che prevede la legge 86/2001 infatti questa è la motivazione:"La Sezione rileva come sia evidente ictu oculi che l’Amministrazione ha erroneamente interpretato le norme applicabili al caso di specie, invocando un requisito, qual’é quello della distanza chilometrica, che non è in alcun modo previsto dalla legge n. 86/2001 che disciplina la materia dei trasferimenti e il relativo trattamento economico ex novo a decorrere dal 1° gennaio 2001.....". Infatti l'Arma dei CC è anche coinvolta.
Saluti
Saluti
Re: LEGGE 100 -URGENTE-
Messaggio da erindeli68 »
la legge 100/87 non esiste piu' è stata sustituita dalla 86/2001 .......ma gli ALTI COMANDI fanno orecchie da mercante....
l’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, riconosceva al personale delle Forze Armate trasferito d’autorità «il trattamento economico previsto dall’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97»;
l’articolo 13 della legge n. 97/79 prevedeva che «la misura del trattamento era determinata ai sensi del primo comma dell’articolo 1 della legge 26 luglio 1979, n. 417»;
l’articolo 1 della legge n. 417/78, nel fissare le modalità di corresponsione «dell’indennità di trasferta», ne riconosceva il diritto al personale «comandato in missione fuori dalla ordinaria sede di servizio in località distante almeno 10 km»;
considerato che:
la materia concernente l’indennità di trasferimento spettante al personale militare è ora regolata dalla legge 29 marzo 2001, n. 86 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 2 aprile 2001);
l’articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, riconosce oggi al personale delle Forze Armate trasferito d’autorità «ad altra sede di servizio sita in comune diverso da quello di provenienza» un’indennità mensile «pari a trenta diarie di missione», in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi»;
l’articolo 1 della legge n. 86/2001 prevede pertanto, quale unico requisito per l’erogazione dell’indennità di trasferimento d’autorità, «l’essere la nuova sede di servizio sita in comune diversi da quello di provenienza»;
l’articolo 13 (disposizioni finali) della medesima legge n. 86/2001 prevede testualmente che:
comma 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1º gennaio 2001.
comma 2. La legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni continua a disciplinare i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2001.
Il ministero della difesa continua a giustificare la non corrisponsione del beneficio per trasferimenti sotto i 10 km citando un parere del consiglio di stato datato 1999...!!!!!!!!! DUE anni prima dell' entrata in vigore della 86/2001....
l’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, riconosceva al personale delle Forze Armate trasferito d’autorità «il trattamento economico previsto dall’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97»;
l’articolo 13 della legge n. 97/79 prevedeva che «la misura del trattamento era determinata ai sensi del primo comma dell’articolo 1 della legge 26 luglio 1979, n. 417»;
l’articolo 1 della legge n. 417/78, nel fissare le modalità di corresponsione «dell’indennità di trasferta», ne riconosceva il diritto al personale «comandato in missione fuori dalla ordinaria sede di servizio in località distante almeno 10 km»;
considerato che:
la materia concernente l’indennità di trasferimento spettante al personale militare è ora regolata dalla legge 29 marzo 2001, n. 86 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 2 aprile 2001);
l’articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, riconosce oggi al personale delle Forze Armate trasferito d’autorità «ad altra sede di servizio sita in comune diverso da quello di provenienza» un’indennità mensile «pari a trenta diarie di missione», in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi»;
l’articolo 1 della legge n. 86/2001 prevede pertanto, quale unico requisito per l’erogazione dell’indennità di trasferimento d’autorità, «l’essere la nuova sede di servizio sita in comune diversi da quello di provenienza»;
l’articolo 13 (disposizioni finali) della medesima legge n. 86/2001 prevede testualmente che:
comma 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1º gennaio 2001.
comma 2. La legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni continua a disciplinare i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2001.
Il ministero della difesa continua a giustificare la non corrisponsione del beneficio per trasferimenti sotto i 10 km citando un parere del consiglio di stato datato 1999...!!!!!!!!! DUE anni prima dell' entrata in vigore della 86/2001....
Re: LEGGE 100 -URGENTE-
Messaggio da erindeli68 »
la legge 100/87 non esiste piu' è stata sustituita dalla 86/2001 .......ma gli ALTI COMANDI fanno orecchie da mercante....
l’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, riconosceva al personale delle Forze Armate trasferito d’autorità «il trattamento economico previsto dall’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97»;
l’articolo 13 della legge n. 97/79 prevedeva che «la misura del trattamento era determinata ai sensi del primo comma dell’articolo 1 della legge 26 luglio 1979, n. 417»;
l’articolo 1 della legge n. 417/78, nel fissare le modalità di corresponsione «dell’indennità di trasferta», ne riconosceva il diritto al personale «comandato in missione fuori dalla ordinaria sede di servizio in località distante almeno 10 km»;
considerato che:
la materia concernente l’indennità di trasferimento spettante al personale militare è ora regolata dalla legge 29 marzo 2001, n. 86 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 2 aprile 2001);
l’articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, riconosce oggi al personale delle Forze Armate trasferito d’autorità «ad altra sede di servizio sita in comune diverso da quello di provenienza» un’indennità mensile «pari a trenta diarie di missione», in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi»;
l’articolo 1 della legge n. 86/2001 prevede pertanto, quale unico requisito per l’erogazione dell’indennità di trasferimento d’autorità, «l’essere la nuova sede di servizio sita in comune diversi da quello di provenienza»;
l’articolo 13 (disposizioni finali) della medesima legge n. 86/2001 prevede testualmente che:
comma 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1º gennaio 2001.
comma 2. La legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni continua a disciplinare i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2001.
Il ministero della difesa continua a giustificare la non corrisponsione del beneficio per trasferimenti sotto i 10 km citando un parere del consiglio di stato datato 1999...!!!!!!!!! DUE anni prima dell' entrata in vigore della 86/2001....
l’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, riconosceva al personale delle Forze Armate trasferito d’autorità «il trattamento economico previsto dall’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97»;
l’articolo 13 della legge n. 97/79 prevedeva che «la misura del trattamento era determinata ai sensi del primo comma dell’articolo 1 della legge 26 luglio 1979, n. 417»;
l’articolo 1 della legge n. 417/78, nel fissare le modalità di corresponsione «dell’indennità di trasferta», ne riconosceva il diritto al personale «comandato in missione fuori dalla ordinaria sede di servizio in località distante almeno 10 km»;
considerato che:
la materia concernente l’indennità di trasferimento spettante al personale militare è ora regolata dalla legge 29 marzo 2001, n. 86 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 2 aprile 2001);
l’articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, riconosce oggi al personale delle Forze Armate trasferito d’autorità «ad altra sede di servizio sita in comune diverso da quello di provenienza» un’indennità mensile «pari a trenta diarie di missione», in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi»;
l’articolo 1 della legge n. 86/2001 prevede pertanto, quale unico requisito per l’erogazione dell’indennità di trasferimento d’autorità, «l’essere la nuova sede di servizio sita in comune diversi da quello di provenienza»;
l’articolo 13 (disposizioni finali) della medesima legge n. 86/2001 prevede testualmente che:
comma 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1º gennaio 2001.
comma 2. La legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni continua a disciplinare i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2001.
Il ministero della difesa continua a giustificare la non corrisponsione del beneficio per trasferimenti sotto i 10 km citando un parere del consiglio di stato datato 1999...!!!!!!!!! DUE anni prima dell' entrata in vigore della 86/2001....
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Re: LEGGE 100 -URGENTE-
Messaggio da luigino2010 »
aggiungo che il beneficio non è di 300 euro al mese ma bensì di circa 600 euro al mese per i primi 12 mesi e ridotta del 30 % i successivi 12 mesi, almeno io ho preso così per due anni , dopo il trasferimento d'autorità.
ciao
ciao
Re: LEGGE 100 -URGENTE-
Messaggio da erindeli68 »
l’articolo 1 della legge n. 417/78,è stato abrogato conla legge 23 dicembre 2005, n° 266 (Legge Finanziaria 2006)e con lettera Prot.:M_D GMIL_05 IV 12 6 0004339 datata 23-01-2006 diramato dal ministero della difesa........boh non capisco dunque il problema al pagamento di quanto dovuto.
http://www.assodipro.org/Direttive/inde ... rogata.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
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Re: LEGGE 100 -URGENTE-
Messaggio da erindeli68 »
La legge 23 febbraio 2006, n. 51 reintegra l'art.1 della 417/78.....
Re: LEGGE 100 -URGENTE-
N. 00886/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01283/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1283 del 2008, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS nel cui studio in Milano via omissis è elettivamente domiciliato;
contro
Ministero della Difesa, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge nel suo ufficio in Milano via Freguglia, 1;
Comando Generale Arma dei Carabinieri, Comando Regione Carabinieri Lombardia;
per l'annullamento
del provvedimento in data …….2008 con il quale il Comando Regionale Carabinieri Lombardia ha rigettato l’istanza di corresponsione della indennità di trasferimento.
Nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente a percepire l’indennità di trasferimento
e per la condanna
dell’amministrazione al pagamento della predetta indennità nella misura di Euro 10.013,16 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2011 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. omissis, in servizio nell’Arma dei Carabinieri con il grado di ……., in data ……./2005 veniva trasferito dalla sua precedente sede di servizio di Milano al Comando di ………..
In data ……… 2007 egli presentava domanda per il riconoscimento della indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della L. 86 del 2001.
Con nota ……. 2008 il Comando Regione Lombardia rigettava l’istanza in quanto la sede presso la quale il ……….. era stato trasferito, pur trovandosi in un comune diverso dalla precedente sede di servizio, distava da essa meno di dieci chilometri misurati dalla casa municipale dei rispettivi comuni. Sicchè, ai sensi dell’art. 6 della L. 18/12/1973, relativa alla indennità di missione, applicabile a anche a quella di trasferimento in forza della circolare 6/166-6 del 16/10/2002, difettavano i requisiti per il riconoscimento del richiesto beneficio.
Avverso tale atto ha proposto ricorso l’interessato sulla base dei seguenti
MOTIVI
1) Eccesso di potere per sviamento ed assenza di potestà decisionale
La competenza a pronunciarsi sulla istanza presentata dal ricorrente non apparteneva al Comando regionale ma al Comandante generale dell’Arma.
2) Violazione dell’art. 1 della L. 86 del 2001 e dell’art. 6 della L. 18/12/1973
L’unico presupposto per il riconoscimento della indennità di trasferimento d’ufficio previsto dalla L. 86/01 è che la nuova sede di servizio sia ubicata in diverso comune rispetto a quella di provenienza. Il requisito della distanza chilometrica è, invece, richiesto solo dalla L. 18/12/1973 ai fini del riconoscimento del trattamento di missione.
3) Eccesso di potere della circolare n. 6/166/6 del 17/10/2002.
La richiamata circolare, di cui l’Amministrazione ha fatto applicazione, nella parte in cui prevede che la disciplina relativa alla indennità di missione si applichi anche al trattamento relativo al trasferimento si pone in contrasto con una fonte di rango legislativo.
4) Eccesso di potere per erroneità e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Nel corso dell’istruttoria l’Amministrazione ha acquisito una nota dell’ACI nella quale veniva specificato che la distanza chilometrica fra le due sedi di servizio doveva ritenersi pari a Km 12,36. Inspiegabilmente, però, il Comando della regione Lombardia nel provvedimento di diniego ha ritenuto che la distanza fosse, invece, di 9,73 Km.
Peraltro, anche applicando il sistema di calcolo Endroute, fatto proprio dall’Amministrazione con la circolare del 20/02/2007 la distanza fra la sede di provenienza e quella di servizio risulta essere pari a Km 12,7.
5) Disparità di trattamento; violazione dell’art. 97 Cost.
Il ricorrente è stato discriminato rispetto ai suoi colleghi nei confronti dei quali la L. 86 del 2001 è stata correttamente applicata.
Si è costituita l’Avvocatura distrettuale per resistere al ricorso.
All’Udienza del 2 marzo 2011, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, relatore Dr. Raffaello Gisondi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene fondato ed assorbente il secondo motivo di ricorso.
La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, mutando il suo precedente orientamento alla luce della disciplina contenuta nella L. 86 del 2001, ha ritenuto che per i trasferimenti successivi al 29 marzo 2000 la relativa indennità spetta allorchè il trasferimento sia avvenuto di autorità e il comune di destinazione sia diverso da quello di provenienza, indipendentemente dalla distanza delle due sedi.
La predetta legge, pur non avendo esplicitamente abrogato la precedente normativa, che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, richiedeva anche per l’erogazione della indennità di trasferimento la sussistenza di una distanza chilometrica minima fra la sede di provenienza e quella di destinazione, ha tuttavia autonomamente disciplinato la materia subordinando il predetto beneficio alla ricorrenza di requisiti tassativi fra i quali non compare più quello della distanza (Cons. Stato, VI, 24/11/2010 n. 8211).
Le predette considerazioni, comportando il riconoscimento in capo al ricorrente del diritto a percepire l’indennità richiesta assorbono tutti gli altri motivi.
L’Amministrazione resistente, sulla base dei criteri di cui all’art. 1 della L. 86 del 2001, è, quindi tenuta a pagare al ricorrente tutti gli emolumenti arretrati, maggiorati degli interessi legali per le somme non ancora corrisposte.
Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria in quanto l'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (non toccato dalla sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego) ha espressamente previsto il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi, già imposto per i crediti previdenziali, a decorrere dall'1 gennaio 1995.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,
a) annulla il provvedimento n. omissis ……/2008 del Comando della Regione Lombardia;
b) accerta il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della L. 86/01;
c) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento della predetta indennità da determinarsi secondo i criteri previsti dalla norma citata alla lettera precedente e con la maggiorazione degli interessi legali;
d) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario
Raffaello Gisondi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/04/2011
N. 01283/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1283 del 2008, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS nel cui studio in Milano via omissis è elettivamente domiciliato;
contro
Ministero della Difesa, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge nel suo ufficio in Milano via Freguglia, 1;
Comando Generale Arma dei Carabinieri, Comando Regione Carabinieri Lombardia;
per l'annullamento
del provvedimento in data …….2008 con il quale il Comando Regionale Carabinieri Lombardia ha rigettato l’istanza di corresponsione della indennità di trasferimento.
Nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente a percepire l’indennità di trasferimento
e per la condanna
dell’amministrazione al pagamento della predetta indennità nella misura di Euro 10.013,16 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2011 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. omissis, in servizio nell’Arma dei Carabinieri con il grado di ……., in data ……./2005 veniva trasferito dalla sua precedente sede di servizio di Milano al Comando di ………..
In data ……… 2007 egli presentava domanda per il riconoscimento della indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della L. 86 del 2001.
Con nota ……. 2008 il Comando Regione Lombardia rigettava l’istanza in quanto la sede presso la quale il ……….. era stato trasferito, pur trovandosi in un comune diverso dalla precedente sede di servizio, distava da essa meno di dieci chilometri misurati dalla casa municipale dei rispettivi comuni. Sicchè, ai sensi dell’art. 6 della L. 18/12/1973, relativa alla indennità di missione, applicabile a anche a quella di trasferimento in forza della circolare 6/166-6 del 16/10/2002, difettavano i requisiti per il riconoscimento del richiesto beneficio.
Avverso tale atto ha proposto ricorso l’interessato sulla base dei seguenti
MOTIVI
1) Eccesso di potere per sviamento ed assenza di potestà decisionale
La competenza a pronunciarsi sulla istanza presentata dal ricorrente non apparteneva al Comando regionale ma al Comandante generale dell’Arma.
2) Violazione dell’art. 1 della L. 86 del 2001 e dell’art. 6 della L. 18/12/1973
L’unico presupposto per il riconoscimento della indennità di trasferimento d’ufficio previsto dalla L. 86/01 è che la nuova sede di servizio sia ubicata in diverso comune rispetto a quella di provenienza. Il requisito della distanza chilometrica è, invece, richiesto solo dalla L. 18/12/1973 ai fini del riconoscimento del trattamento di missione.
3) Eccesso di potere della circolare n. 6/166/6 del 17/10/2002.
La richiamata circolare, di cui l’Amministrazione ha fatto applicazione, nella parte in cui prevede che la disciplina relativa alla indennità di missione si applichi anche al trattamento relativo al trasferimento si pone in contrasto con una fonte di rango legislativo.
4) Eccesso di potere per erroneità e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Nel corso dell’istruttoria l’Amministrazione ha acquisito una nota dell’ACI nella quale veniva specificato che la distanza chilometrica fra le due sedi di servizio doveva ritenersi pari a Km 12,36. Inspiegabilmente, però, il Comando della regione Lombardia nel provvedimento di diniego ha ritenuto che la distanza fosse, invece, di 9,73 Km.
Peraltro, anche applicando il sistema di calcolo Endroute, fatto proprio dall’Amministrazione con la circolare del 20/02/2007 la distanza fra la sede di provenienza e quella di servizio risulta essere pari a Km 12,7.
5) Disparità di trattamento; violazione dell’art. 97 Cost.
Il ricorrente è stato discriminato rispetto ai suoi colleghi nei confronti dei quali la L. 86 del 2001 è stata correttamente applicata.
Si è costituita l’Avvocatura distrettuale per resistere al ricorso.
All’Udienza del 2 marzo 2011, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, relatore Dr. Raffaello Gisondi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene fondato ed assorbente il secondo motivo di ricorso.
La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, mutando il suo precedente orientamento alla luce della disciplina contenuta nella L. 86 del 2001, ha ritenuto che per i trasferimenti successivi al 29 marzo 2000 la relativa indennità spetta allorchè il trasferimento sia avvenuto di autorità e il comune di destinazione sia diverso da quello di provenienza, indipendentemente dalla distanza delle due sedi.
La predetta legge, pur non avendo esplicitamente abrogato la precedente normativa, che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, richiedeva anche per l’erogazione della indennità di trasferimento la sussistenza di una distanza chilometrica minima fra la sede di provenienza e quella di destinazione, ha tuttavia autonomamente disciplinato la materia subordinando il predetto beneficio alla ricorrenza di requisiti tassativi fra i quali non compare più quello della distanza (Cons. Stato, VI, 24/11/2010 n. 8211).
Le predette considerazioni, comportando il riconoscimento in capo al ricorrente del diritto a percepire l’indennità richiesta assorbono tutti gli altri motivi.
L’Amministrazione resistente, sulla base dei criteri di cui all’art. 1 della L. 86 del 2001, è, quindi tenuta a pagare al ricorrente tutti gli emolumenti arretrati, maggiorati degli interessi legali per le somme non ancora corrisposte.
Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria in quanto l'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (non toccato dalla sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego) ha espressamente previsto il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi, già imposto per i crediti previdenziali, a decorrere dall'1 gennaio 1995.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,
a) annulla il provvedimento n. omissis ……/2008 del Comando della Regione Lombardia;
b) accerta il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della L. 86/01;
c) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento della predetta indennità da determinarsi secondo i criteri previsti dalla norma citata alla lettera precedente e con la maggiorazione degli interessi legali;
d) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario
Raffaello Gisondi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/04/2011
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