PRESTAZIONE EXTRA-PROFESSIONALE

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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LUOGOTENENTE61

PRESTAZIONE EXTRA-PROFESSIONALE

Messaggio da LUOGOTENENTE61 »

Egregio avvocato
per aiutare degli amici ho commesso una grossa ingenuità
consideri che sono un militare 35+5 già finiti nel novembre 2013 in attesa che si decidano a mandarmi in pensione

Nel luglio 2013 ho assunto la carica di amministratore condominiale in un condominio dove non risiedo e non ho interessi , premetto che sino ad adesso non ho percipito compensi (quelli spettanti nel 2013, 2500 euro non li ho ritirati quando ho saputo che il pensionamento sarebbe arrivato a maggio 2015), ma ho mantenuto la carica, in questi giorni ho ricevuto la lettera di un legale che mi chiede l'eventuale autorizzazione ricevuta dall'amministrazione e l'iscrizione all'anagrafe ( non ne sono in possesso) e minaccia denuncia, cosa vado incontro? scusi l'ignoranza, ho commesso un reato? rischio la pensione???????
Amministro da ottobre 2012 il condominio dove risiedo e solo quest'altro dove sono messo sotto accusa
Spero che possa darmi qualche delucidazione
la ringrazio anticipatamente
luogotente stolto


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angri62
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Re: PRESTAZIONE EXTRA-PROFESSIONALE

Messaggio da angri62 »

LUOGOTENENTE61 ha scritto:Egregio avvocato
per aiutare degli amici ho commesso una grossa ingenuità
consideri che sono un militare 35+5 già finiti nel novembre 2013 in attesa che si decidano a mandarmi in pensione

Nel luglio 2013 ho assunto la carica di amministratore condominiale in un condominio dove non risiedo e non ho interessi , premetto che sino ad adesso non ho percipito compensi (quelli spettanti nel 2013, 2500 euro non li ho ritirati quando ho saputo che il pensionamento sarebbe arrivato a maggio 2015), ma ho mantenuto la carica, in questi giorni ho ricevuto la lettera di un legale che mi chiede l'eventuale autorizzazione ricevuta dall'amministrazione e l'iscrizione all'anagrafe ( non ne sono in possesso) e minaccia denuncia, cosa vado incontro? scusi l'ignoranza, ho commesso un reato? rischio la pensione???????
Amministro da ottobre 2012 il condominio dove risiedo e solo quest'altro dove sono messo sotto accusa
Spero che possa darmi qualche delucidazione
la ringrazio anticipatamente
luogotente stolto
L'amministratore dura in carica 1 anno (si intende un anno solare a decorrere dal momento della nomina) e puo' essere revocato in qualsiasi momento. Per l'opera prestata l'amministratore ha diritto al compenso. Ad oggi non esiste alcuna normativa che disciplini i requisiti per l'esercizio della professione di amministratore. Si tratta di una grossa mancanza normativa che produce gravi danni nel settore. Non e' azzardato auspicare che, vista la complessita' e la multidisciplinarieta' della casistica trattata nello svolgimento della professione, si possa arrivare alla conclusione che l'amministrazione condominiale debba essere equiparata ad una professione intellettuale. Allo stato attuale chiunque puo' esercitare questa professione.


Estratto del testo della legge 11 dicembre 2012, n. 220, Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, art. 25, comma 1, in vigore dal 18 giugno 2013
"1. Dopo l'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:
«Art. 71-bis. - Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica".
LUOGOTENENTE61

Re: PRESTAZIONE EXTRA-PROFESSIONALE

Messaggio da LUOGOTENENTE61 »

GRAZIE PER la risposta partecipativa, conosco queste norme, la mia domanda è essendo in servizio cosa rischio una volta scoperto?
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antoniomlg
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Re: PRESTAZIONE EXTRA-PROFESSIONALE

Messaggio da antoniomlg »

sarebbe utile sapere di quale comparto fai parte.

Regolamento dei corpi. Com'era e com'è.
Attenzione: se vi capiterà di subire la dolce ebbrezza della contestazione degli addebiti in merito a presunte prestazioni lavorative extra o doppi lavori da voi esercitati, vi verranno sempre e comunque applicate le normative che andiamo a delucidare di seguito. Tutte le relative variazioni giurisprudenziali non le contempleranno... anche perchè probabilmente tanti non le conoscono.

Ma vediamo:

iniziamo dalla Polizia di Stato tralasciando le norme ante-riforma del 1981:
D.P.R. n. 335 dell’82, art. 50: "IL PERSONALE DI CUI AL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO NON PUÒ ESERCITARE IL COMMERCIO, L'INDUSTRIA NÉ ALCUNA PROFESSIONE O MESTIERE O ASSUMERE IMPIEGHI PUBBLICI O PRIVATI O ACCETTARE CARICHE IN SOCIETÀ COSTITUITE A FINE DI LUCRO, SALVO I CASI PREVISTI DA DISPOSIZIONI SPECIALI."
L'art. 51dello stesso decreto specifica che chi viene colto a svolgere prestazioni extra, viene diffidato a terminare la condizione di incompatibilità entro 15 giorni pena la decadenza dall'impiego.

e per Militari e Carabinieri? vediamone solo alcune:
“l’art. 16 della legge 113/1954, dispone che “Con la professione di Ufficiale è incompatibile l’esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. E’ altresì incompatibile l’esercizio di una industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altro consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro”
“l’art. 2, comma 3 della legge n.53 del 1.2.1989, enuncia che il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri “non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l’adempimento dei suoi doveri”;

e la nostra costituzione cosa dice?
"L’incompatibilità tra prestazione lavorativa del dipendente della pubblica amministrazione e attività lavorative concomitanti ed extraprofessionali deriva dal principio di esclusività stabilito dall’art. 98, 1° comma della costituzione secondo il quale “i pubblici dipendenti sono al servizio esclusivo della nazione, ne va del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione” (art. 97, 1° comma, Cost.)."

Apparirebbe chiaro che non si può esercitare alcuna attività extra...
Ma sono intercorse nel corso degli anni tante evoluzione, norme e sentenze.
tanto è cambiato.
Le amministrazioni hanno dovuto adeguare le normative, le quali erano state concepite in tempi dove la società navigava in acque diverse.
Adesso troppo spesso lo stipendio di un singolo dipendente non è sufficiente per garantire un medio tenore di vita ad un'intera famiglia.

Alla prossima puntata per il resto.
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antoniomlg
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Re: PRESTAZIONE EXTRA-PROFESSIONALE

Messaggio da antoniomlg »

elenco di attività da distinguere tra compatibili e incompatibili.
allora: Chiaramente non potrebbe mai esistere una lista completa comprendente centinaia di mestieri, sottomestieri, hobby, attività ricreative e quant'altro con le relative casistiche di ogni singolo soggetto e sapere su tutte se può essere compatibile o meno e relative delucidazioni e specifiche...
sarebbe da pazzi.
Ogni contesto va valutato in maniera specifica analizzando la casistica proposta dal dipendente interessato. Questo fanno le amministrazioni all'atto di rilasciare le relative autorizzazioni
ma forniamo un elenco indicativo per dare un'idea.

INCOMPATIBILI:
Attività libero professionali; attività durante l'anno sabbatico; attività industriali commerciali e professionali; professione di avvocato e procuratore; attività durante la sospensione cautelare dal servizio; consulente; amministratore di condominio (esclusa l'amministrazione del condominio di residenza).
Aggiungiamo poi in via generica qualsiasi attività che sia in contrasto con gli obblighi e doveri istituzionali oppure riferibili a settori coincidenti con quelli demandati per legge alla Polizia di Stato.

COMPATIBILI:
Socio e cariche in S.a.s. (da vedere apposite specifiche)
praticante procuratore
praticantato
praticantato per consulenze lavoro
iscrizione ad albo
attività extra solo se non continuativa o occasionale (presupporti citati nei post precedenti)
attività di volontariato nella protezione civile
attività saltuarie anche in agricoltura
tutte le attività a titolo gratuito
Amministratore di SRL (valutare alcune specifiche)
Consulenze saltuarie
attività di collaborazione
Tirocinio negli studi professionali
Giornalista - pubblicista
Gestione di un condominio o stabile in cui si abita
Consulente del tribunale
socio di capitali
cariche presso casse rurali
attività in società cooperative edilizie, ricreative culturali e sportive, servizio socio sanitario, tra consumatori non costituente attività commerciale

Per non contare le opere dell'ingegno

PS
non è farina del mio sacco ma qualche mese fà mi sono imbattuto su un forum e mi ero scaricato qualcosa
il regolamento del nostro forum mi permette di linkare ad altro forrum?
cosi appena lo trovo lo linko fatemi sapere per favore
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antoniomlg
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Re: PRESTAZIONE EXTRA-PROFESSIONALE

Messaggio da antoniomlg »

Parliamo adesso di un quesito che diversi colleghi hanno posto, o meglio:
AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINI.

[Risposta]
Allora, l'attività di amministrazione di UN SOLO condominio non assume i caratteri di lavoro autonomo o subordinato, bensì quelli della collaborazione coordinata e continuativa.
Questa attività pertanto, se prestata senza prevalenza e a fini non direttamente e adaguatamente retribuiti e lucrativi, deve ritenersi sempre compatibile non rientrando tra quelle autonome e subordinate sottoposte a particolari restrizioni dalla legge 662/96.
La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3 del 19 febbraio 1997, interpretando il testo della legge 662/96, ritiene necessaria la prescritta autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza anche per le attività lucrativa di collaborazione non professionale.

L'ATTIVITA' DI AMMINISTRATORE DEL SOLO STABILE IN CUI SI RISIEDE NON INTEGRA QUINDI GLI ESTREMI DI UN'ATTIVITA' INCOMPATIBILE.
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