Non mi sento di polemizzare e me ne guardo bene, ho anche scritto che non conosco i meccanismi del "gioco".
Io non sono appassionato e film ne guardo pochi, quanto ho scritto l'ho appurato personalmente.
Continuo sempre a ringraziare tutti quanti si prodigano nell'aiutare e nel consigliare, anche su questo sito.
Anzichè prendere spunto da un esempio (sbagliato?) che ho inserito parliamo di quanto scritto prima in neretto, cosa significa?
Riforma per aggravamento.
Re: Riforma per aggravamento.
=============================Kresura ha scritto:Non mi sento di polemizzare e me ne guardo bene, ho anche scritto che non conosco i meccanismi del "gioco".
Io non sono appassionato e film ne guardo pochi, quanto ho scritto l'ho appurato personalmente.
Continuo sempre a ringraziare tutti quanti si prodigano nell'aiutare e nel consigliare, anche su questo sito.
Anzichè prendere spunto da un esempio (sbagliato?) che ho inserito parliamo di quanto scritto prima in neretto, cosa significa?
...Non te la prendere....!!! N.B. la meraviglia è che non sei un VSP etc. etc. ma un Lgt.-
1) Inabilità assoluta e permanente alla mansione: è una prestazione limitata alle mansioni espletate. Si accede alla pensione solo nell’impossibilità di ricollocare il dipendente in mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica. Non si ha diritto a pensione se l’invalidità arriva dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Occorrono il riconoscimento da parte della competente commissione a non poter svolgere permanentemente alcuna mansione, 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio per i dipendenti dello Stato e 19 anni, 11 mesi e 16 giorni per i dipendenti degli Enti Locali e Sanità e la risoluzione del rapporto di lavoro con dispensa dal servizio per inabilità. La visita può essere richiesta dal dipendente o dal datore di lavoro. Quest’ultimo è tenuto a chiedere il parere sanitario alla competente commissione medica. Può proporre la ricollocazione del lavoratore anche in mansioni inferiori qualora non ci sia la possibilità di ricollocarlo in mansioni equivalenti. Qualora il lavoratore non accetti la proposta, il contratto di lavoro si intende risolto e tale ipotesi configura in automatico la dispensa dal servizio per inabilità. In questa fase il lavoratore deve presentare domanda di inabilità alla mansione sia all’INPDAP che al datore di lavoro.
2) Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro: è un tipo di inabilità non invalidante in assoluto ma tale da impedire la collocazione lavorativa continua e remunerativa del pubblico dipendente. Non si accede a tale prestazione se l’inabilità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro ma il dipendente ha la facoltà, in caso di dimissioni, di richiedere la visita medica per il riconoscimento dell’inabilità entro un anno dalla cessazione. Oltre al riconoscimento medico/legale di permanente inidoneità alla svolgimento della propria mansione da parte della competente commissione, servono anche 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di contributi e la risoluzione del rapporto di lavoro con formale dispensa dal servizio per inabilità.
3) Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa: prestazione assegnata in seguito a riconoscimento medico legale da parte delle competenti commissioni di permanente impossibilità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa a causa di difetto fisico o mentale. Occorre un’anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui 3 nei 5 anni precedenti la decorrenza della pensione di inabilità. Anche in questo caso è necessaria la risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio che comunque determina un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per la misura, così come avviene per la medesima prestazione INPS, si tiene presente il massimo contributivo pensionabile fino a un massimo di 40 anni di contributi (la pensione viene liquidata cioè calcolando il massimo dell’anzianità contributiva).
4) Inabilità per causa di servizio – pensione diretta privilegiata: è una prestazione che spetta al dipendente pubblico cessato dal servizio per inabilità assoluta e permanente derivante da infermità riconosciuta come dipendente da causa o da concausa di servizio. Per farne richiesta bisogna aver maturato almeno un giorno di lavoro. La domanda va presentata entro il termine perentorio di 5 anni (10 anni se affetti da patologia di Parkinson) dalla data di cessazione dal servizio. Mentre per i dipendenti degli Enti Locali e Sanità la concessione della pensione privilegiata è sempre subordinata alla richiesta da parte dell’interessato, per quelli dello Stato può essere concessa anche d’ufficio quando la dispensa dal servizio o la morte è dovuta a infermità già riconosciuta come dipendente da causa di servizio (art. 167 DPR 1092/73).
Re: Riforma per aggravamento.
===non significa assulutamente niente.Kresura ha scritto:Non mi sento di polemizzare e me ne guardo bene, ho anche scritto che non conosco i meccanismi del "gioco".
Io non sono appassionato e film ne guardo pochi, quanto ho scritto l'ho appurato personalmente.
Continuo sempre a ringraziare tutti quanti si prodigano nell'aiutare e nel consigliare, anche su questo sito.
Anzichè prendere spunto da un esempio (sbagliato?) che ho inserito parliamo di quanto scritto prima in neretto, cosa significa?
a carattere generale se uno venisse riformato e rientrando nell'articolo in questione, lo scarto della pensione della categoria classificata assegnatogli, cmq non può superare la pensione che gli spetta e non più dell'80% del massimo pensionabile. capisco che è complicato.
es; se ti spettano 500 euro di pensione ed hai una cat. al 40% è rapportato ai 500 euro=700€
questo e solo uno degli esempi.
e spero che non mi sia sbagliato.
Re: Riforma per aggravamento.
Gino59, non me la prendo di sicuro. Qui si tratta di chiedere e rispondere, chiede chi non conosce e risponde per cortesia chi conosce, il grado in questo caso mi pare c'entri poco.
Angri62, l'esempio è perfettamente comprensibile.
Grazie a tutti e due
Angri62, l'esempio è perfettamente comprensibile.
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