URGENTE AIUTO. NECROSI TESTA FEMORE DESTRO

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Re: URGENTE AIUTO. NECROSI TESTA FEMORE DESTRO

Messaggio da panorama »

collocamento in congedo categoria riserva per il superamento del periodo massimo di aspettativa di giorni 731 nel quinquennio.
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1) - Con motivi aggiunti notificati il 7/1/2014, il ricorrente, nel riferire che con decreto n. 2950 del 29/10/2009 veniva riconosciuta l’infermità dipendente da causa di servizio con esito -OMISSIS-, impugnava il sopravvenuto provvedimento con cui era annullato in sede di autotutela il precedente collocamento in congedo e adottato un nuovo provvedimento in merito con decorrenza 7/1/2008.

2) - il collocamento in congedo non terrebbe conto della pendenza dal 1999 di un procedimento finalizzato al riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio a seguito di un sinistro verificatosi a bordo di un automezzo militare;

IL TAR di Napoli scrive:

3) - Al riguardo va preliminarmente rilevato che, con decreto n. 456 del 7/11/2013, sono state annullate in autotutela le determinazioni in merito a vari periodi di aspettativa fruiti dal ricorrente (ivi compreso quello relativo al periodo dal 20/12/2007) nonché al collocamento in congedo, con contestuale rideterminazione dei periodi di aspettativa e della decorrenza della cessazione dal servizio.

4) - il collocamento in congedo non terrebbe conto del sopravvenuto riconoscimento della causa di servizio;

5) - a causa dell’incidente subito durante il servizio nel 1999, il ricorrente avrebbe patito continui aggravamenti che lo avrebbero costretto ad assentarsi dal servizio anche nelle annualità in contestazione;

Ricorso tutto Ok.

Il resto leggetelo qui sotto.
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28/05/2014 201402928 Sentenza 7


N. 02928/2014 REG.PROV.COLL.
N. 06004/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6004 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi De Pascale, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, viale A. Gramsci n. 19;

contro
- Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa domiciliato per legge in Napoli, via Diaz n. 11;
- Direzione Generale del Personale Militare, II Reparto, 7^ Divisione Stato Giuridico e Avanzamento truppa in servizio permanente ed in ferma o rafferma, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;

per l'annullamento
- quanto al ricorso introduttivo: del decreto dirigenziale n. 209/2008 del 1/7/2008 recante collocamento in congedo nella categoria della riserva; nonché degli atti connessi ivi compresi i provvedimenti prot. n. 0002278 e n. 10 del 18/2/2008 concernenti l’aspettativa dal 20/12/2007 all’11/2/2008; con declaratoria del diritto del ricorrente alla permanenza in servizio ed alla retribuzione e conseguente condanna dell’amministrazione alla ricostruzione della carriera computando anche il periodo di illegittimo collocamento in congedo, con corresponsione della retribuzione spettante maggiorata di interessi e rivalutazione;

- quanto ai motivi aggiunti: del provvedimento DGPM n. 456 del 7/11/2013, recante l’annullamento del precedente decreto n. 209 del 1/7/2008 e dei provvedimenti di aspettativa, con collocamento in congedo categoria riserva per il superamento del periodo massimo di aspettativa di giorni 731 nel quinquennio; nonché degli atti connessi;
con declaratoria del diritto del ricorrente alla permanenza in servizio ed alla retribuzione e conseguente condanna dell’amministrazione alla ricostruzione della carriera computando anche il periodo di illegittimo collocamento in congedo, con corresponsione della retribuzione spettante maggiorata di interessi e rivalutazione;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO

Con ricorso notificato il 29/10/2008, -OMISSIS-, già caporal maggiore scelto VSP in servizio presso il Reparto Comando e Supporti Tattici “Friuli” di Bologna, propone l’impugnativa in epigrafe contro gli atti relativi al collocamento in congedo categoria riserva per il superamento del periodo massimo di aspettativa nel quinquennio con decorrenza 11/2/2008.

Con motivi aggiunti notificati il 7/1/2014, il ricorrente, nel riferire che con decreto n. 2950 del 29/10/2009 veniva riconosciuta l’infermità dipendente da causa di servizio con esito -OMISSIS-, impugnava il sopravvenuto provvedimento con cui era annullato in sede di autotutela il precedente collocamento in congedo e adottato un nuovo provvedimento in merito con decorrenza 7/1/2008.

Il Ministero della difesa si costituiva in giudizio.

DIRITTO

1. Nel merito, con il ricorso introduttivo, si deduce che:

- nel calcolo del superamento del periodo massimo di aspettativa nel quinquennio, non risulterebbe scomputata dal periodo di aspettativa riferito al 2008, la licenza straordinaria di 45 giorni ex art. 15 della legge n. 599 del 1954 e art. 25 del d. lgs. n. 196 del 1995, nonché 4 giorni di licenza ordinaria;

- il collocamento in congedo non terrebbe conto della pendenza dal 1999 di un procedimento finalizzato al riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio a seguito di un sinistro verificatosi a bordo di un automezzo militare; i periodi di assenza del militare dovuti a ferite o lesioni riportate in servizio non andrebbero considerati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa; la pronuncia sull’istanza di riconoscimento della causa di servizio costituirebbe presupposto necessario per la determinazione sul collocamento in congedo;

- ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 163 del 2002, l’aspettativa conseguente al giudizio di non idoneità parziale al servizio in attesa della pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio non avrebbe limiti e non sarebbe quindi cumulabile con l’aspettativa ordinaria per infermità;

- mancherebbe la comunicazione di avvio del procedimento;
- mancherebbe una adeguata istruttoria;
- mancherebbe una congrua motivazione.

1.1. Al riguardo va preliminarmente rilevato che, con decreto n. 456 del 7/11/2013, sono state annullate in autotutela le determinazioni in merito a vari periodi di aspettativa fruiti dal ricorrente (ivi compreso quello relativo al periodo dal 20/12/2007) nonché al collocamento in congedo, con contestuale rideterminazione dei periodi di aspettativa e della decorrenza della cessazione dal servizio.

Ne consegue che le censure dedotte con il ricorso introduttivo risultano improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.

2. Con i motivi aggiunti il ricorrente deduce che:

- il collocamento in congedo non terrebbe conto del sopravvenuto riconoscimento della causa di servizio;
- a causa dell’incidente subito durante il servizio nel 1999, il ricorrente avrebbe patito continui aggravamenti che lo avrebbero costretto ad assentarsi dal servizio anche nelle annualità in contestazione;
- non potrebbero rientrare nel computo del limite massimo di aspettativa nel quinquennio 2003-2008 i periodi di aspettativa fruiti per il riconoscimento della causa di servizio: infatti, ai sensi dell’art. 30, co. 3, del d.P.R. n. 170 del 2007, l’aspettativa, fino al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità che ha causato la non idoneità, andrebbe disposta anche oltre il limite massimo previsto; ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 163 del 2002, l’aspettativa conseguente al giudizio di non idoneità parziale al servizio in attesa della pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio non sarebbe quindi cumulabile con l’aspettativa ordinaria per infermità;
- mancherebbe la comunicazione di avvio del procedimento;
- al ricorrente non sarebbe stato consentito l’eventuale transito nel personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 14, co. 5, della legge n. 266 del 1999.

2.1. Il ricorrente è cessato dal servizio permanente per non aver acquistato l’idoneità fisica al servizio allo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio, con collocamento in congedo nella riserva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 30 del d. lgs. n. 196 del 1995, dell’art. 29 della legge n. 599 del 1954 e dell’art. 2187 del d. lgs. n. 66 del 2010.

A sostegno della determinazione sono stati conteggiati i periodi di aspettativa fruiti dal ricorrente per complessivi giorni 731, contestualmente corretti in sede di autotutela, sulla base della documentazione relativa ai giudizi all’epoca formulati sulla non idoneità temporanea al servizio militare per infermità non dipendenti da causa di servizio nei periodi dal 4/2/2003 al 15/4/2005, dal 19/7/2004 al 23/1/2005, dal 9 al 25/4/2005, dal 27/4 al 12/6/2005, dal 18 al 22/7/2005, dal 17 al 29/11/2005, dal 8 al 11/2/2007, dal 7/6 al 4/12/2007 e dal 20/12/2007 al 6/1/2008.

Orbene, secondo quanto allegato e dedotto dal ricorrente, l’infermità relativa ad esiti di -OMISSIS--OMISSIS- è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto n. 2950 del 29/10/2009. Sennonché non risulta che il provvedimento impugnato abbia tenuto conto del sopravvenuto riconoscimento né risulta se e quali delle aspettative fruite dal ricorrente derivino da inidoneità al servizio dovuta ai postumi del pregresso trauma risalente al 1999.

La determinazione in esame si rivale pertanto illegittima sotto il profilo del difetto di motivazione che ne comporta l’annullamento, fatti salvi i conseguenti provvedimenti dell’autorità amministrativa.

2.2. La fondatezza della esaminata doglianza è assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte.

3. Va respinta ogni ulteriore pretesa avanzata dal ricorrente, la cui posizione resta ancora da definire all’esito delle nuove determinazioni da adottare.

4. Attese le peculiarità della vicenda e delle questioni sollevate, si ravvisano comunque giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) dichiara l’improcedibilità dell’impugnativa proposta con il ricorso introduttivo ed, in accoglimento per quanto di ragione dei motivi aggiunti, annulla il provvedimento DGPM n. 456 del 7/11/2013, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, ogni altra domanda reietta.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore
Diana Caminiti, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2014


lucaanti
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Re: URGENTE AIUTO. NECROSI TESTA FEMORE DESTRO

Messaggio da lucaanti »

Buon giorno a tutti. In data 6 luglio ho esaurito i 45 gg di licenza straordinaria. Sn quindi in aspettativa e ci rimarrò fino ai primi di ottobre. Entro quel periodo avrò finito la terapia in camera iperbarica sperando che la necrosi alla testa femorale sx sia guarita, chiederò di riprendere servizio. Vorrei sapere dai più esperti se i 45 gg di licenza sn computabili nei 732 gg di aspettativa nel quinquienno o non fanno cumulo. Grazie per l'aiuto. Luca
panorama
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Re: URGENTE AIUTO. NECROSI TESTA FEMORE DESTRO

Messaggio da panorama »

Come vengono considerati i giorni per terapie salvavita?

Ecco cosa prevede il Ministero dell'Interno con circolare del novembre 2011.

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panorama
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Re: URGENTE AIUTO. NECROSI TESTA FEMORE DESTRO

Messaggio da panorama »

Personale PolPen (ma riguarda tutti)

- ) - Qui sotto alcuni “brani” per far subito capire la problematica a cui si può andare incontro se gli uffici non conoscono bene la normativa.

- ) - Pertanto prego coloro i quali sono interessati direttamente ha leggere attentamente i fatti poiché altrimenti si subisce un danno con prescrizione.
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1) - il computo e l’indicazione delle proprie giornate di collocamento in malattia ..., nella parte in cui risultano inseriti nel novero dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità anche i giorni di assenza dal lavoro ..., ancorché, secondo la ricorrente, giustificati per terapie salvavita ed equiparabili quindi a tutti gli effetti al lavoro prestato nell’Amministrazione ex art. 17 del D.P.R. n. 51/2009.

2) - Con un unico e articolato motivo di censura la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 D.P.R. 16/04/2009, n. 51 – la violazione dei criteri applicativi di cui alla nota ministeriale del -OMISSIS- della Polizia di Stato

3) - Contestualmente la ricorrente chiede, ove occorra, l’accertamento del proprio diritto a vedersi equiparare il suddetto periodo di assenze al servizio prestato a tutti gli effetti nell’Amministrazione.

4) - Tuttavia, va soggiunto che, nella specie, risulta leso non un interesse legittimo, ma un vero e proprio diritto soggettivo perfetto che, in sede di giurisdizione esclusiva, può essere fatto valere nel più ampio termine di prescrizione.

5)- Nel caso in esame, questo Collegio ritiene, per l'appunto, che sussista un vero e proprio diritto soggettivo della ricorrente, in quanto il riconoscimento dell’esclusione dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità dei giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital e dei giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati, trova il proprio fondamento direttamente nell’art. 17 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

6) - La norma esclude dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità, non solo i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, ma anche i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, purché siano debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria.

7) - Tale interpretazione, risulta essere altresì la più rispondente al principio di solidarietà a cui si ispira tutta la nostra Carta Costituzionale.

8) - Non si deve, inoltre, dimenticare che negare agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria il riconoscimento dell’esclusione dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità dei giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati (anche se non coincidenti con il giorno di ricovero ospedaliero o di day-hospital) determinerebbe un’ingiustificata disparita di trattamento, con gli appartenenti alla Polizia di Stato e ciò in palese contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

N.B.: vedete bene il punto n. 8 di cui sopra.
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06/08/2014 201401000 Sentenza 2


N. 01000/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00429/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 429 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Faconda, con domicilio eletto presso lo Studio Caggiano in Bari, Piazza Diaz, n. 11;

contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia - Direzione Istituti Penali di OMISSIS, Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per la Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, n.97;

per l'annullamento

previa sospensione
- delle note provveditorali -OMISSIS- notificata il -OMISSIS- e del -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, recanti il computo e l’indicazione delle giornate di collocamento in malattia della ricorrente a far tempo dal -OMISSIS-, nella parte in cui risultano inseriti nel novero dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità anche i giorni di assenza dal lavoro dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, ancorché giustificati per terapie salvavita ed equiparabili quindi a tutti gli effetti al lavoro prestato nell’Amministrazione ex art. 17 del D.P.R. n. 51/2009;

- di ogni altro atto presupposto e/o connesso alle note indicate, ivi compresa l’ulteriore nota provveditoriale del -OMISSIS-, nonché la comunicazione del -OMISSIS-;

ed in ogni caso, per l’accertamento
del diritto della ricorrente a vedersi equiparato l’anzidetto periodo di sospensione dal lavoro dal -OMISSIS- al -OMISSIS- al servizio prestato nell’Amministrazione ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 51/2009 e quindi escluso dal computo delle giornate di congedo straordinario o di aspettativa per infermità, in quanto assenze dovute a ricoveri e terapie salvavita in dipendenza di grave patologia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’ Amministrazione Penitenziaria, del Provveditorato Regionale per la Puglia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e della Direzione Istituti Penali di OMISSIS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2014 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Isabella Tritta, su delega dell'avv. Antonio Faconda;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Sig.ra -OMISSIS- ha impugnato le note provveditorali recanti il computo e l’indicazione delle proprie giornate di collocamento in malattia a far tempo dal -OMISSIS-, nella parte in cui risultano inseriti nel novero dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità anche i giorni di assenza dal lavoro dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, ancorché, secondo la ricorrente, giustificati per terapie salvavita ed equiparabili quindi a tutti gli effetti al lavoro prestato nell’Amministrazione ex art. 17 del D.P.R. n. 51/2009.

Con un unico e articolato motivo di censura la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 D.P.R. 16/04/2009, n. 51 – la violazione dei criteri applicativi di cui alla nota ministeriale del -OMISSIS- della Polizia di Stato – l’eccesso di potere per carenza e/o insufficiente istruttoria – l’erronea presupposizione di fatto e l’ingiustizia manifesta.

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’ Amministrazione Penitenziaria, il Provveditorato Regionale per la Puglia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e la Direzione Istituti Penali di OMISSIS si sono costituiti in giudizio con atto depositato in data 12.4.2014 chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 23.4.2014 la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, le parti hanno rinunciato ai termini processuali a difesa ed è stato fissato il merito al 29.5.2014.

All’Udienza Pubblica del 29.5.2014 il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Con un unico motivo di ricorso la Sig.ra -OMISSIS- lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto, nel calcolo delle assenze dal lavoro per congedo straordinario o aspettative per malattia nell’ambito del quinquennio fino al -OMISSIS-, alla stessa sono stati computati a quel titolo anche i giorni di sospensione dal lavoro dal -OMISSIS-, nonostante che l’assenza dal lavoro in tale periodo fosse stata certificata dipendente da trattamenti salvavita e quindi non annoverabili nel computo delle assenze per malattia ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 51 del 2009. Contestualmente la ricorrente chiede, ove occorra, l’accertamento del proprio diritto a vedersi equiparare il suddetto periodo di assenze al servizio prestato a tutti gli effetti nell’Amministrazione.

L’Amministrazione evidenzia preliminarmente che i pretesi diritti vantati dalla ricorrente nel ricorso attengono a periodi di aspettativa per infermità, effettuati da quest’ultima negli anni -OMISSIS-, per i quali con provvedimento datato -OMISSIS-, notificato all’interessata in data -OMISSIS-, sono stati sottratti dal computo del periodo massimo di aspettativa consentito i giorni di assenza per effettiva sottoposizione alla terapia salvavita in applicazione della normativa vigente in materia.

L’Amministrazione eccepisce pertanto che dalla data di notifica del suddetto provvedimento (-OMISSIS-) decorrevano i termini di legge per eventuali impugnazioni relative al computo delle assenze per aspettativa, come sarebbe esplicitato anche nella parte finale dello stesso atto, nonché nella nota inviata dal Provveditorato all’Istituto di OMISSIS al fine di riscontrare l’istanza presentata dalla ricorrente in data -OMISSIS-

Dall’analisi degli atti di causa, in effetti, emerge che in data -OMISSIS- è stato notificato alla ricorrente un provvedimento indicante, per gli anni -OMISSIS-, i giorni sottratti dal computo del periodo massimo di aspettativa consentito, per effettiva sottoposizione alla terapia salvavita.

Tuttavia, va soggiunto che, nella specie, risulta leso non un interesse legittimo, ma un vero e proprio diritto soggettivo perfetto che, in sede di giurisdizione esclusiva, può essere fatto valere nel più ampio termine di prescrizione. Come ha osservato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato “la giurisprudenza nell'ammettere l'esistenza, accanto ai diritti soggettivi di carattere patrimoniale dell'impiegato, anche di diritti soggettivi non patrimoniali, ha ampliato il campo di indagine circa il discrimine fra diritti ed interessi in un settore, quale quello del pubblico impiego, che è stato riservato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo proprio in ragione delle frequenti interferenze di situazioni giuridiche soggettive di varia intensità e di vario rilievo. E questa indagine deve essere tanto più approfondita quando ci si trova di fronte a comportamenti amministrativi che pur non attenendo direttamente agli aspetti economici del rapporto, risultano completamente vincolati nell”an”, nel “quando” e nel “quomodo”, si da apparire meramente esecutivi della volontà del legislatore…” (Cons. Stato, ad. plen., 15 febbraio 1994, n. 3).

Nel caso in esame, questo Collegio ritiene, per l'appunto, che sussista un vero e proprio diritto soggettivo della ricorrente, in quanto il riconoscimento dell’esclusione dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità dei giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital e dei giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati, trova il proprio fondamento direttamente nell’art. 17 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

L’articolo 17, rubricato “Terapie salvavita”, al comma uno, recita “1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermita' i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni”.

La norma sopra riportata impone alle Amministrazioni di escludere dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria, senza lasciare alcuno spazio di discrezionalità in capo all’Amministrazione medesima circa l”an”, il “quando” e il “quomodo”.

Il dato letterale non desta dubbi in proposito: “sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermita' i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria”.

Il diritto all’esclusione dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità dei relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital e dei giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria è, pertanto, trova diretto e immediato fondamento nell’ art. 17 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51. Si tratta, dunque, di un diritto soggettivo perfetto della dipendente “…attivabile nei termini di prescrizione (come giudizio sul rapporto) e non di decadenza (con giudizio su un atto)” (Cons. Stato, ad. plen., 15 febbraio 1994, n. 3; Cons. Stato, Ad. Plen., 20 marzo 1989, n. 8), anche con azione di accertamento.

Infatti, secondo la giurisprudenza “nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in cui coesistono diritti soggettivi e interessi legittimi, sebbene non sia necessario scriminare i due tipi di situazioni giuridiche soggettive al fine di determinare la giurisdizione, occorre tuttavia distinguerle al fine di individuarne il diverso regime processuale” (Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2004, n. 1196; Cons. Stato, Ad. Plen., 26 marzo 2003, n. 4; Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2003, n. 426).

Più nello specifico, il Consiglio di Stato ha osservato che “Proprio nell’ambito della giurisdizione esclusiva sul pubblico impiego, il giudice amministrativo ha sempre distinto gli atti autoritativi dagli atti paritetici: i primi, lesivi di interessi legittimi e impugnabili entro termini di decadenza, i secondi, lesivi di diritti soggettivi, e contestabili entro termini di prescrizione, anche con azione di mero accertamento” (Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2004, n. 1196; Cons. Stato, ad. plen., 15 febbraio 1994, n. 3; Cons. Stato, Ad. Plen., 20 marzo 1989, n. 8).

Da ciò deriva l’ammissibile della domanda di accertamento del diritto a vedersi equiparare il periodo dal -OMISSIS- al -OMISSIS- al servizio prestato a tutti gli effetti nell’Amministrazione.

La norma esclude dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità, non solo i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, ma anche i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, purché siano debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria.

Il legislatore utilizzando la seguente formulazione “i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital e i giorni di assenza dovuti alle citate terapie” e, in particolare, utilizzando la congiunzione “e” lascia intendere che i giorni di assenza dovuti alle terapie sono qualcosa di diverso rispetto ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital. Avvalora tale interpretazione la circolare della Polizia di Stato che, sebbene non recepita dall’Amministrazione resistente, costituisce comunque elemento confermativo dell’interpretazione dell’art. 17 seguita dal Collegio. Tale circolare recita “si può affermare che anche i giorni consequenziali alla somministrazione delle citate terapie, occorrenti per la ripresa fisica, debbano essere equiparati al servizio effettivamente prestato, dovendosi interpretare la locuzione “giorni dovuti alle citate terapie” come esplicazione del rapporto di casualità intercorrente tra l’effettuazione della terapia ed i giorni di assenza collegati alle terapie medesime”.

Tale interpretazione, risulta essere altresì la più rispondente al principio di solidarietà a cui si ispira tutta la nostra Carta Costituzionale. Non si deve, inoltre, dimenticare che negare agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria il riconoscimento dell’esclusione dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità dei giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati (anche se non coincidenti con il giorno di ricovero ospedaliero o di day-hospital) determinerebbe un’ingiustificata disparita di trattamento, con gli appartenenti alla Polizia di Stato e ciò in palese contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

Passando al merito della questione, nel caso in esame la Sig.ra -OMISSIS- ha esibito all’Amministrazione un certificato sottoscritto dal Dirigente medico dell’unità Operativa di Medicina Legale dell’A.S.L. BAT del -OMISSIS- con cui è stato attestato che la ricorrente è risultata affetta da grave patologia con necessità di specifica terapia e controlli clinici e/o strumentali e che la patologia in parola “…rientra nei casi previsti dalla normativa contrattuale ai fini dell’esclusione del computo dei giorni di assenza per malattia dei relativi giorni di ricovero, day hospital, assenza dovuta alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata, dal -OMISSIS- al -OMISSIS-” ed ha depositato in atti un attestato datato -OMISSIS-, sottoscritto dal Dirigente medico dell’unità Operativa di Medicina Legale dell’A.S.L. BAT, con il quale quest’ultimo ribadisce quanto già attestato in data -OMISSIS- con riferimento al periodo che va dal -OMISSIS- al -OMISSIS-.

Tale periodo risulta quindi debitamente certificato e, pertanto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, deve essere escluso dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità.

La domanda di accertamento del diritto a vedersi equiparare il periodo dal -OMISSIS- al -OMISSIS- al servizio prestato a tutti gli effetti nell’Amministrazione è pertanto fondata e va accolta.

La complessità della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto della ricorrente di vedersi equiparare il periodo dal -OMISSIS- al -OMISSIS- al servizio prestato a tutti gli effetti nell’Amministrazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 29 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2014
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