cumulo tra la pensione privilegiata e un nuovo lavoro dipend
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cumulo tra la pensione privilegiata e un nuovo lavoro dipend
salve sono francesco, maresciallo dell'aeronautica in congedo per causa di servizio, tab.a 5^ categoria, idoneo alla riserva. chiedevo se ci sono motivi contrari al cumulo tra la pensione che percepisco, privilegiata, e il lavoro dipendente, e se ho limitazioni nelle mansioni da svolgere.
Re: cumulo tra la pensione privilegiata e un nuovo lavoro di
==============================================================================cico64 ha scritto:salve sono francesco, maresciallo dell'aeronautica in congedo per causa di servizio, tab.a 5^ categoria, idoneo alla riserva. chiedevo se ci sono motivi contrari al cumulo tra la pensione che percepisco, privilegiata, e il lavoro dipendente, e se ho limitazioni nelle mansioni da svolgere.
....P.S. Approfondisci...!!!
La norma di riferimento è l'art. 19 del d.l. 25.06.2008 n.112 convertito nella legge 6.8.2008 n. 133 che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la totale cumulabilità delle pensioni dirette di anzianità a carico
dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive con i redditi da lavoro autonomo
e dipendente. Tale articolo ha stabilito che, con la stessa decorrenza (1° gennaio 2009), le pensioni contributive sono interamente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro se (in sintesi) liquidate con anzianità contributiva di 40 anni. Ciò significa che chi è andato in pensione ad es con 35 effettivi + 5 e dopo svolgerà altra attività lavorativa non subirà alcuna decurtazione - trattenuta, salvo poi nel conguaglio pagare l'eventuale imposta sul reddito all'aliquota maggiore.
Per quanto ci riguarda l’INPDAP, con propria Nota Operativa n. 45/2008 ha stabilito, relativamente al caso di pensione per riforma al s.m.i. (attenzione invece non vale per chi è inabile a qualsiasi lavoro che non può svolgere nessun altro lavoro) "è cumulabile il 70% della pensione eccedente l’ammontare del trattamento minimo INPS"(per il lavoro autonomo). Ciò vuol dire che la pensione in virtù di questo ulteriore reddito subirà una decurtazione - trattenuta. "La trattenuta non può comunque superare il 30% dei redditi da lavoro autonomo.-
Re: cumulo tra la pensione privilegiata e un nuovo lavoro di
Con la privilegiata non si può fare cumulo- con lavordo dipendente si ha una decurtazione del 50 % della pensione.Il comma 3 dell’articolo 19 in commento ha ribadito che “restano ferme le disposizionicico64 ha scritto:salve sono francesco, maresciallo dell'aeronautica in congedo per causa di servizio, tab.a 5^ categoria, idoneo alla riserva. chiedevo se ci sono motivi contrari al cumulo tra la pensione che percepisco, privilegiata, e il lavoro dipendente, e se ho limitazioni nelle mansioni da svolgere.
di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758”,
le quali – come è noto – stabiliscono che i trattamenti di pensione di cui beneficiano i
dipendenti pubblici non sono cumulabili con la retribuzione derivante da impieghi
nell’ambito della Pubblica Amministrazione quando il nuovo servizio costituisca
derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro che ha dato
luogo alla pensione.
L’abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro non rileva nei confronti
dei titolari delle pensioni ai superstiti e delle pensioni di invalidità. Per gli iscritti a questo
Istituto nella locuzione “pensioni di invadilità” rientrano i trattamenti derivanti da
dispensa per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella
relativa alle mansioni (articolo 13 della legge n. 274/1991), le pensioni di infermità
(articolo 42 del DPR 1092/1973) nonché i trattamenti pensionistici di privilegio, fermo
restando quanto disposto dall’articolo 139 del DPR 1092/1973 applicabile nei casi di
attività svolta alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, in virtù del richiamo
espresso di detto articolo al “rapporto di servizio”. Per dette tipologie di trattamenti
pensionistici continuano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni in materia di
cumulo di cui all’articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000 (cumulabilità nella
misura del 70 per cento con i redditi da lavoro autonomo, 50 per cento con quelli
derivanti da lavoro dipendente ovvero intera cumulabilità per le pensioni liquidate con
anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni). Ciò anche alla luce di quanto
dispone l’art. 59, comma 4 della legge n. 449/1997 che estende alle forme
pensionistiche sostitutive ed esclusive le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni
pensionistiche e redditi da lavoro dipendente e autonomo previste dalla disciplina
dell’assicurazione generale obbligatoria
Per completezza di esposizione si precisa, altresì, che ai fini che qui interessano nella
locuzione “pensione di invalidità” non sono stati ricompresi i trattamenti derivanti da
inabilità di cui all’articolo 2, comma 12 della legge n. 335/1995 in quanto incompatibili
con qualsiasi attività lavorativa per esplicita disposizione legislativa (articolo 10 DM
187/1997).
Per le pensioni di invalidità, come sopra individuate, continuano a trovare applicazione
le vigenti disposizioni in materia di cumulo così come riepilogate nell’allegato 1) della
presente nota.
Ciò posto, al fine di dare attuazione alla norma in questione, gli interessati sono tenuti a
presentare alla sede provinciale/territoriale competente all’erogazione del trattamento
pensionistico, la specifica richiesta, avente carattere meramente dichiarativo, volta
all’applicazione della disposizione in esame. In tali casi le Sedi sono tenute a
provvedere, con la massima tempestività, alla relativa regolarizzazione. Per agevolare il
lavoro di individuazione dei potenziali aventi diritto, la struttura informatica della
Direzione Centrale Sviluppo Organizzativo e Formazione fornirà un tabulato, con
l’indicazione delle partite di pensione
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