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Nuova modalità accesso atti
Messaggio da Carminiello »
Ciao a tutti, la legge di stabilità 2013, entrata in vigore il 1 gennaio 2014, prevede agli art.593,594 che l'accesso e copia degli atti possa essere richiesta telematicamente pagando un forfettario di 16 euro anziché le "vecchie" marche da bollo da 26 centesimi x ogni pagina sulle copie cartacee.
Oggi ho richiesto al mio comando le relazioni allegate ad una vecchia domanda di causa di servizio, essendo quasi 200 pagine ho chiesto di pagare 16 euro (con le marche sarebbero 50 euro) e l invio alla mia pec. Panico, non sanno che rispondermi se non che "non hanno avuto indicazioni dai comandi superiori".
Quindi mi chiedono la vecchia procedura e 50 euro..possibile?
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Oggi ho richiesto al mio comando le relazioni allegate ad una vecchia domanda di causa di servizio, essendo quasi 200 pagine ho chiesto di pagare 16 euro (con le marche sarebbero 50 euro) e l invio alla mia pec. Panico, non sanno che rispondermi se non che "non hanno avuto indicazioni dai comandi superiori".
Quindi mi chiedono la vecchia procedura e 50 euro..possibile?
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Re: Nuova modalità accesso atti
Io rmài ci ho perso le speranze.. in quanto circa 1 anno fà ho mandato una missiva (Uff. pers) per prendere atto di una visita alla CMO di Padova ed ancora sono in attesa... l'Itaglia purtroppo è così...Carminiello ha scritto:Ciao a tutti, la legge di stabilità 2013, entrata in vigore il 1 gennaio 2014, prevede agli art.593,594 che l'accesso e copia degli atti possa essere richiesta telematicamente pagando un forfettario di 16 euro anziché le "vecchie" marche da bollo da 26 centesimi x ogni pagina sulle copie cartacee.
Oggi ho richiesto al mio comando le relazioni allegate ad una vecchia domanda di causa di servizio, essendo quasi 200 pagine ho chiesto di pagare 16 euro (con le marche sarebbero 50 euro) e l invio alla mia pec. Panico, non sanno che rispondermi se non che "non hanno avuto indicazioni dai comandi superiori".
Quindi mi chiedono la vecchia procedura e 50 euro..possibile?
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Occhio per occhio e.... il Mondo diventa cieco (Mohandas Karamchand Gandhi)
Re: Nuova modalità accesso atti
Le dò un consiglio: chiami il Nucleo Relazioni con il Pubblico del C.G.A., rappresenti loro, lamentandosi, il problema e dica che ulteriori omissioni potranno anche essere oggetto di denuncia alla competente A.G.. Lasci loro il suo numero di cellulare per essere ricontattato (non si muova Lei ma faccia scomodare loro!).
Vedrà che in un battibaleno le risolvono il problema!
Cordialmente
Vedrà che in un battibaleno le risolvono il problema!
Cordialmente
Re: Nuova modalità accesso atti
Questa notizia è tratta da un sito di un Comune del novembre 2013.
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Legge di stabilità 2014 – Introduzione del bollo forfettario sulle istanze trasmesse per via telematica
Pubblicata il 06/11/2013
Per le istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili, l’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.
Allo stesso modo, per gli atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta, l'imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 18, commi da 6 a 12).
Un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate d'intesa con il Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica saranno stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.
Con un ulteriore provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dovrà essere individuato un modello di dichiarazione degli atti e documenti per i quali l'imposta di bollo è assolta con modalità virtuali.
Nell'ambito di tale modello dovranno essere indicati il numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa ed altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta da parte degli uffici.
(N.B.: penso che adesso le cose si siano perfezionate su come pagare).
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Legge di stabilità 2014 – Introduzione del bollo forfettario sulle istanze trasmesse per via telematica
Pubblicata il 06/11/2013
Per le istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili, l’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.
Allo stesso modo, per gli atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta, l'imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 18, commi da 6 a 12).
Un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate d'intesa con il Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica saranno stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.
Con un ulteriore provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dovrà essere individuato un modello di dichiarazione degli atti e documenti per i quali l'imposta di bollo è assolta con modalità virtuali.
Nell'ambito di tale modello dovranno essere indicati il numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa ed altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta da parte degli uffici.
(N.B.: penso che adesso le cose si siano perfezionate su come pagare).
Re: Nuova modalità accesso atti
Io aggiungo anche questa bella notizia che non sapevo e che ho trovato oggi.
incidenti stradali / posta elettronica certificata
SCARICA CIRCOLARE IN PDF sotto
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Incidenti e multe: sì all'accesso gratuito tramite PEC agli atti della Polizia
Circolare Ministero Interno 02.09.2011 n° 7138
Sarà possibile chiedere agli organi di Polizia copia elettronica (in formato pdf) degli atti relativi agli incidenti stradali e agli illeciti amministrativi attraverso la posta elettronica certificata.
Lo chiarisce la circolare 2 settembre 2011, n. 7138 con la quale il Ministero dell'Interno segnala che per tale modalità non è prevista l'imposta di bollo.
Il provvedimento è emanato al fine di ottenere da entrambe le parti (cittadino e Uffici di Polizia) un notevole risparmio in termini di tempo, una riduzione dei costi senza compromettere la sicurezza e la garanzia di certificazione della spedizione, della consegna e del contenuto degli atti.
Gli Uffici e i Reparti dipendenti, ricevuta la richiesta tramite PEC, verificheranno la legittimazione del richiedente e che l'incidente non abbia assunto rilevanza penale (mortale o con lesioni per le quali è stata sporta querela), caso nel quale la richiesta dovrà essere corredata anche del nulla osta da parte dell' Autorità Giudiziaria. Se la richiesta proviene da soggetti terzi rispetto all'evento infortunistico (avvocati, investigatori privati, ecc.), la stessa dovrà essere corredata da delega rilasciata dall'interessato e dalla copia di un suo documento d'identità. Sussistendo le condizioni di legge per il rilascio della copia degli atti, l'ufficio che custodisce il fascicolo del sinistro provvederà ad elaborare un file in formato PDF contenente gli atti scannerizzati, per l'invio con PEC al soggetto richiedente.
incidenti stradali / posta elettronica certificata
SCARICA CIRCOLARE IN PDF sotto
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Incidenti e multe: sì all'accesso gratuito tramite PEC agli atti della Polizia
Circolare Ministero Interno 02.09.2011 n° 7138
Sarà possibile chiedere agli organi di Polizia copia elettronica (in formato pdf) degli atti relativi agli incidenti stradali e agli illeciti amministrativi attraverso la posta elettronica certificata.
Lo chiarisce la circolare 2 settembre 2011, n. 7138 con la quale il Ministero dell'Interno segnala che per tale modalità non è prevista l'imposta di bollo.
Il provvedimento è emanato al fine di ottenere da entrambe le parti (cittadino e Uffici di Polizia) un notevole risparmio in termini di tempo, una riduzione dei costi senza compromettere la sicurezza e la garanzia di certificazione della spedizione, della consegna e del contenuto degli atti.
Gli Uffici e i Reparti dipendenti, ricevuta la richiesta tramite PEC, verificheranno la legittimazione del richiedente e che l'incidente non abbia assunto rilevanza penale (mortale o con lesioni per le quali è stata sporta querela), caso nel quale la richiesta dovrà essere corredata anche del nulla osta da parte dell' Autorità Giudiziaria. Se la richiesta proviene da soggetti terzi rispetto all'evento infortunistico (avvocati, investigatori privati, ecc.), la stessa dovrà essere corredata da delega rilasciata dall'interessato e dalla copia di un suo documento d'identità. Sussistendo le condizioni di legge per il rilascio della copia degli atti, l'ufficio che custodisce il fascicolo del sinistro provvederà ad elaborare un file in formato PDF contenente gli atti scannerizzati, per l'invio con PEC al soggetto richiedente.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Nuova modalità accesso atti
leggi/vedi e scarica
ecco la nuova disposizione del Comando Generale dell'Arma dei CC. reperita in internet
indica anche i relativi costi
ecco la nuova disposizione del Comando Generale dell'Arma dei CC. reperita in internet
indica anche i relativi costi
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Re: Nuova modalità accesso atti
Messaggio da Carminiello »
Fatto...16 euro pagati con bonifico bancario su di un conto fornitomi dal comando...3 giorni di attesa...e tutto quello che avevo chiesto mi è stato scannerizzato e inviato via email :-)
Re: Nuova modalità accesso atti
In relazione al post è giusto che venga pubblicizzata anche qui.
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la circolare del C.G.A. CC. n. 403/7-1-2009 del 3 agosto 2013 da me postata sopra, è stata contestata dal Consiglio di Stato in un passaggio.
Quindi, chi vuole sapere di più, deve leggere qui sotto.
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ORDINANZA COLLEGIALE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201501900
-Public 2015-04-14-
N. 01900/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05966/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5966 del 2014, proposto da:
Filippo Mattia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Carta e Giovanni Carta, e presso il loro studio elettivamente domiciliati in Roma, al viale Parioli n. 55, per mandato a margine dell'appello;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
Corrado Pulisci, intimato non costituito;
per la riforma
dell'ordinanza collegiale del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, n. 5484 del 23 maggio 2014, resa tra le parti, recante il rigetto dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.a., con cui è stato chiesto l'accertamento del diritto di accesso, nella forma dell'esame e visione, ai documenti caratteristici relativi ai sottufficiali meglio graduati in giudizio di avanzamento a scelta al grado superiore relativa ad esaminare la documentazione richiesta, senza dover provvedere al preventivo pagamento dei «diritti di ricerca e visura», previo annullamento delle note con le quali è stato significata la richiesta medesima, nonché ove occorra della circolare n. 403/7-1-2009 del 3 agosto 2013, del Capo di Stato maggiore - V Reparto del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, per la parte in cui stabilisce che «l’interessato dovrà corrispondere il rimborso dei diritti di ricerca e visura, quantificati in relazione numero dei documenti resi disponibili», con compensazione delle spese
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 il Cons. Leonardo Spagnoletti e preso atto che nessuno è comparso;
Ritenuto che:
- Filippo Mattia, brigadiere capo dell'Arma dei Carabinieri ha partecipato alla procedura di avanzamento a scelta per il personale del ruolo degli ispettori e sovrintendenti, aliquota al 31 dicembre 2010, collocandosi come idoneo al 338° posto in graduatoria su n. 637 unità, con punti 19,50, in posizione non utile alla promozione al grado superiore;
- l'interessato ha proposto ricorso in primo grado dinanzi al T.A.R. per il Lazio, pendente con il n.r. 1081/2012, impugnando gli atti della procedura di avanzamento, con riserva di motivi aggiunti, chiedendo l'accesso agli atti del procedimento, consentito dapprima con riferimento ai soli verbali della commissione di avanzamento, e quindi riconosciuto, con sentenza di questa Sezione n. 428 del 24 gennaio 2013, di rigetto dell'appello proposto dall'Autorità Statale e di conferma della sentenza del T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, 19 luglio 2012, n. 6659, con riguardo a tutta la documentazione relativa ai candidati posti immediatamente prima del Mattia nella graduatoria;
- proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza da ultimo citata, con nota dell'8 agosto 2013 della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa è stato disposto di "...consentire l'accesso alla documentazione matricolare e caratteristica dei militari inclusi nell'aliquota del 31 dicembre 2010, 1^ valutazione, che precedono il Mattia in graduatoria";
- con distinte note del Nucleo relazioni con il pubblico dello Stato Maggiore del Comando Legione Carabinieri Sicilia, indirizzate all'interessato, dato atto della disponibilità ai fini dell'accesso dei libretti personali e dello stato di servizio dei sottufficiali collocati in posizione potiore di graduatoria, è stato significato che egli "dovrà corrispondere il rimborso dei 'diritti di ricerca e visura' quantificati in relazione al numero dei documenti resi disponibili e nella misura di € 0.50 (in ragione di € 0.50 ogni quattro pagine/facciate o frazione) in marche da bollo di corrispondente valore da consegnare all'atto dell'esercizio del diritto di accesso" (con indicazione del costo unitario complessivo per ciascuno dei sottufficiali nominativamente indicati);
- con istanza notificata, proposta ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.a. è stato chiesto l'accertamento del diritto di accesso, nella forma dell'esame e visione, ai predetti documenti senza dover provvedere al preventivo pagamento dei «diritti di ricerca e visura», previo annullamento delle note suindicate, e ove necessario della circolare n. 403/7-1-2009 del 3 agosto 2013, del Capo di Stato maggiore - V Reparto del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, per la parte in cui stabilisce che «l’interessato dovrà corrispondere il rimborso dei diritti di ricerca e visura, quantificati in relazione numero dei documenti resi disponibili»;
- con ordinanza collegiale n. 5484 del 23 maggio 2014, il T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis ha rigettato l'istanza sul rilievo che:
-- "...l’art. 25, comma 1, della legge n. 241/90 deve essere inteso nel senso che i diritti di ricerca e visura possono essere applicati sia nel caso di estrazioni di copie, sia nel caso di semplice esame della documentazione, comportando entrambe la medesima attività per l’amministrazione interessata (cfr. TAR Brescia, sez. II, n. 1187/2012)";
-- "...peraltro, che nel caso di specie tale attività di ostensione risulta particolarmente complessa in quanto riguardante 337 candidati, ciascuno con una copiosa documentazione di servizio";
- con appello notificato il 28-30 giugno 2014 e depositato l'11 luglio 2014, il Mattia ha impugnato la predetta ordinanza, deducendo in sintesi, senza rubricazione dei motivi, le seguenti censure:
I. erronea applicazione dell'art. 25 comma 1 della legge n. 241/1990, che consente di richiedere e esigere il pagamento dei diritti di ricerca e visura solo nell'ipotesi di accesso mediante estrazione di copia e non anche per la sola visione della documentazione, posto che è disposto in modo testuale che "l'esame dei documenti è gratuito";
II. violazione dell'art. 12 disp. prel. cod. civ. che enuncia quale canone ermeneutico fondamentale il criterio letterale, non potendo consentirsi che, a cospetto di un significato inequivoco di una disposizione, soccorra il criterio secondario e integrativo della supposta intentio legis;
III. esigibilità dei diritti di ricerca e visura per i soli documenti di cui sia richiesta l'estrazione di copia;
IV. illegittimità della circolare gravata per contrasto col chiaro disposto dell'art. 25 comma 1 della legge n. 241/1990;
V. erroneità del richiamo alla (sola) sentenza del T.A.R. Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sez. I, n. 1187/2012, laddove altra sentenza dello stesso T.A.R. 5 ottobre 2004, n. 1150 nonché una decisione del Consiglio di Stato (Sez. V, 25 ottobre 1999, n. 1709) ribadiscono la gratuità dell'esame.
VI contrasto della sentenza impugnata coi principi generali in materia di accesso poiché l'imposizione del pagamento di diritti di ricerca e visura anche per il solo esame dei documenti implica costi gravosi che incidono in senso negativo sull'esercizio del diritto di accesso, nella specie peraltro finalizzato alla tutela giurisdizionale nell'ambito del giudizio amministrativo pendente;
- costituitesi in giudizio, le Autorità statali appellate, con memoria difensiva depositata il 24 gennaio 2015 hanno dedotto, a loro volta, l'infondatezza dell'appello, rilevando, in sintesi, la correttezza dell'ordinanza gravata e della sentenza del T.A.R. Brescia in essa richiamata posto che l'attività propedeutica all'accesso, relativa alla ricerca, selezione e messa a disposizione della documentazione, comporta oneri per l'amministrazione, che deve dedicarvi personale e uffici, onde la richiesta di diritti di ricerca e visura, quale compartecipazione forfetizzata a tali costi, non contrasta con il principio di gratuità dell'esame dei documenti;
- nella camera di consiglio del 17 febbraio 2015 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione;
Considerato che:
- quanto alla forma del provvedimento giurisdizionale, correttamente il giudice amministrativo capitolino ha provveduto sull'istanza ex art. 116 comma 2 (accesso infragiurisdizionale) con ordinanza collegiale, non avendo ritenuto, a ragione, di poterla decide con sentenza definitoria del giudizio principale d'impugnazione degli atti relativi all'avanzamento; e nella stessa forma deve provvedere questo Collegio ai sensi dell'art. 116 comma 5;
- nel merito l'appello in epigrafe è fondato, onde, in riforma dell'ordinanza impugnata, deve essere accolta l'istanza, intesa a conseguire l'accesso nella forma della visione senza il pagamento dei diritti di ricerca e visura;
- com'è noto l'art. 25 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone testualmente che:
"Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura";
- la disposizione, pur non brillando sotto il profilo sintattico -posto l'inciso, in funzione della costruzione della frase ("Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, ") avrebbe richiesto l'uso della preposizione articolata "dei" (diritti di ricerca e visura) e non già dell'articolo determinativo "i"- è affatto chiara nel sancire l'assoluta gratuità dell'esame dei documenti, e d'altro canto l'inciso "nonché i diritti di ricerca e visura" è contenuto nella suddetta proposizione, separata dall'altra, relativa all'esame dei documenti, da un segno d'interpunzione, un punto, che non consente di riferirne all'altra il contenuto;
- a cospetto di un tenore letterale siffatto e privo di ogni equivocità non è consentito, con una operazione ermeneutica che si risolve in effetti in una vera e propria integrazione eterotestuale, tale da legare alla prima proposizione ("L'esame dei documenti è gratuito") una porzione della seconda ("...nonché i diritti di ricerca e di visura"), sostenere che sia legittima la richiesta, anche per il solo esame della documentazione, dei c.d. diritti di ricerca e visura; e ciò sia in relazione alle regole generali dell'interpretazione invocate dall'appellante di cui all'art. 12 delle disp.prel.cod.civ., dovendosi attribuire all'enunciato normativo anzitutto il senso "...fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse", e quindi potendo soccorrere l'intentio legis solo se e in quanto essa sia del tutto chiara e inequivoca e possa dunque convalidare l'interpretazione letterale, non anche quando, come nella specie, essa sia soltanto "supposta", e invero ricostruita in una chiave per così dire funzionalista che finisce per vanificare l'affermazione della gratuità dell'esame documentale, ponendo a carico del soggetto che esercita l'accesso un costo, quale che ne sia la modalità di determinazione;
- né può giovare il richiamo alla sentenza del giudice amministrativo lombardo (T.A.R. Brescia, 25 giugno 2012, n. 1187), cui pure rinvia l'ordinanza appellata, che si spinge alla determinazione di una misura forfetizzata dei diritti di ricerca e visura, e quindi oltre i limiti esterni della giurisdizione amministrativa;
- sotto altro profilo, peraltro, è evidente che l'Amministrazione deve comunque sostenere, quali costi generali, il cui finanziamento ricade sulla fiscalità generale, le spese relative alla predisposizione di uffici e personale dedicati, tra l'altro, al riscontro delle istanze di accesso -e infatti non casualmente le note gravate provengono dall'Ufficio relazioni col pubblico del Comando territoriale regionale dell'Arma-, e non può pretendere di ripartirli pro-quota, nemmeno in forma forfetizzata, sui soggetti che esercitano l'accesso nella sola forma della visione, potendo, al limite esigere i diritti di ricerca e visura per i soli documenti di cui sia richiesta l'estrazione di copia;
- una diversa opzione ermeneutica, in contrasto con la chiara lettera della disposizione, con i principi generali sull'interpretazione, con l'esigenza di non rendere gravoso l'esercizio del diritto di accesso nella forma della visione, di cui la legge stabilisce l'assoluta gratuità, finirebbe per comprimere in modo del tutto irragionevole e senza alcuna base normativa il diritto di accesso e in definitiva lo stesso esercizio di difesa giurisdizionale cui l'accesso sia finalizzato, onde non sarebbe comunque sostenibile in una chiave costituzionalmente orientata;
- peraltro la circolare impugnata in via tuzioristica ed eventuale, a sua volta, non contiene alcuna chiara indicazione nel senso che i diritti di ricerca e visura siano dovuti anche nel caso del semplice esame documentale, e ove interpretabile nondimeno in tal senso risulta illegittima per le ragioni testé enunciate;
- in definitiva i diritti di ricerca e visura potranno essere richiesti soltanto per i documenti per i quali sia richiesta, dopo il loro esame, l'estrazione di copia;
In conclusione, l'appello in epigrafe deve essere accolto, onde in riforma dell'ordinanza impugnata, deve essere accolta l'istanza, nel senso che i diritti di ricerca e visura non sono dovuti per l'esame dei documenti, sebbene soltanto per i documenti per i quali, dopo l'esame, sia richiesta l'estrazione di copia.
La novità della questione esegetica affrontata giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull'appello n.r. 5966 del 2014:
1) accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza collegiale del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, n. 5484 del 23 maggio 2014, accoglie l'istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. proposta in primo grado e dichiara che i diritti di ricerca e visura non sono dovuti per l'esame dei documenti;
2) dichiara compensate per intero tra le parti le spese del doppio grado del giudizio sull'istanza.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/04/2015
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la circolare del C.G.A. CC. n. 403/7-1-2009 del 3 agosto 2013 da me postata sopra, è stata contestata dal Consiglio di Stato in un passaggio.
Quindi, chi vuole sapere di più, deve leggere qui sotto.
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ORDINANZA COLLEGIALE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201501900
-Public 2015-04-14-
N. 01900/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05966/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5966 del 2014, proposto da:
Filippo Mattia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Carta e Giovanni Carta, e presso il loro studio elettivamente domiciliati in Roma, al viale Parioli n. 55, per mandato a margine dell'appello;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
Corrado Pulisci, intimato non costituito;
per la riforma
dell'ordinanza collegiale del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, n. 5484 del 23 maggio 2014, resa tra le parti, recante il rigetto dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.a., con cui è stato chiesto l'accertamento del diritto di accesso, nella forma dell'esame e visione, ai documenti caratteristici relativi ai sottufficiali meglio graduati in giudizio di avanzamento a scelta al grado superiore relativa ad esaminare la documentazione richiesta, senza dover provvedere al preventivo pagamento dei «diritti di ricerca e visura», previo annullamento delle note con le quali è stato significata la richiesta medesima, nonché ove occorra della circolare n. 403/7-1-2009 del 3 agosto 2013, del Capo di Stato maggiore - V Reparto del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, per la parte in cui stabilisce che «l’interessato dovrà corrispondere il rimborso dei diritti di ricerca e visura, quantificati in relazione numero dei documenti resi disponibili», con compensazione delle spese
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 il Cons. Leonardo Spagnoletti e preso atto che nessuno è comparso;
Ritenuto che:
- Filippo Mattia, brigadiere capo dell'Arma dei Carabinieri ha partecipato alla procedura di avanzamento a scelta per il personale del ruolo degli ispettori e sovrintendenti, aliquota al 31 dicembre 2010, collocandosi come idoneo al 338° posto in graduatoria su n. 637 unità, con punti 19,50, in posizione non utile alla promozione al grado superiore;
- l'interessato ha proposto ricorso in primo grado dinanzi al T.A.R. per il Lazio, pendente con il n.r. 1081/2012, impugnando gli atti della procedura di avanzamento, con riserva di motivi aggiunti, chiedendo l'accesso agli atti del procedimento, consentito dapprima con riferimento ai soli verbali della commissione di avanzamento, e quindi riconosciuto, con sentenza di questa Sezione n. 428 del 24 gennaio 2013, di rigetto dell'appello proposto dall'Autorità Statale e di conferma della sentenza del T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, 19 luglio 2012, n. 6659, con riguardo a tutta la documentazione relativa ai candidati posti immediatamente prima del Mattia nella graduatoria;
- proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza da ultimo citata, con nota dell'8 agosto 2013 della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa è stato disposto di "...consentire l'accesso alla documentazione matricolare e caratteristica dei militari inclusi nell'aliquota del 31 dicembre 2010, 1^ valutazione, che precedono il Mattia in graduatoria";
- con distinte note del Nucleo relazioni con il pubblico dello Stato Maggiore del Comando Legione Carabinieri Sicilia, indirizzate all'interessato, dato atto della disponibilità ai fini dell'accesso dei libretti personali e dello stato di servizio dei sottufficiali collocati in posizione potiore di graduatoria, è stato significato che egli "dovrà corrispondere il rimborso dei 'diritti di ricerca e visura' quantificati in relazione al numero dei documenti resi disponibili e nella misura di € 0.50 (in ragione di € 0.50 ogni quattro pagine/facciate o frazione) in marche da bollo di corrispondente valore da consegnare all'atto dell'esercizio del diritto di accesso" (con indicazione del costo unitario complessivo per ciascuno dei sottufficiali nominativamente indicati);
- con istanza notificata, proposta ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.a. è stato chiesto l'accertamento del diritto di accesso, nella forma dell'esame e visione, ai predetti documenti senza dover provvedere al preventivo pagamento dei «diritti di ricerca e visura», previo annullamento delle note suindicate, e ove necessario della circolare n. 403/7-1-2009 del 3 agosto 2013, del Capo di Stato maggiore - V Reparto del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, per la parte in cui stabilisce che «l’interessato dovrà corrispondere il rimborso dei diritti di ricerca e visura, quantificati in relazione numero dei documenti resi disponibili»;
- con ordinanza collegiale n. 5484 del 23 maggio 2014, il T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis ha rigettato l'istanza sul rilievo che:
-- "...l’art. 25, comma 1, della legge n. 241/90 deve essere inteso nel senso che i diritti di ricerca e visura possono essere applicati sia nel caso di estrazioni di copie, sia nel caso di semplice esame della documentazione, comportando entrambe la medesima attività per l’amministrazione interessata (cfr. TAR Brescia, sez. II, n. 1187/2012)";
-- "...peraltro, che nel caso di specie tale attività di ostensione risulta particolarmente complessa in quanto riguardante 337 candidati, ciascuno con una copiosa documentazione di servizio";
- con appello notificato il 28-30 giugno 2014 e depositato l'11 luglio 2014, il Mattia ha impugnato la predetta ordinanza, deducendo in sintesi, senza rubricazione dei motivi, le seguenti censure:
I. erronea applicazione dell'art. 25 comma 1 della legge n. 241/1990, che consente di richiedere e esigere il pagamento dei diritti di ricerca e visura solo nell'ipotesi di accesso mediante estrazione di copia e non anche per la sola visione della documentazione, posto che è disposto in modo testuale che "l'esame dei documenti è gratuito";
II. violazione dell'art. 12 disp. prel. cod. civ. che enuncia quale canone ermeneutico fondamentale il criterio letterale, non potendo consentirsi che, a cospetto di un significato inequivoco di una disposizione, soccorra il criterio secondario e integrativo della supposta intentio legis;
III. esigibilità dei diritti di ricerca e visura per i soli documenti di cui sia richiesta l'estrazione di copia;
IV. illegittimità della circolare gravata per contrasto col chiaro disposto dell'art. 25 comma 1 della legge n. 241/1990;
V. erroneità del richiamo alla (sola) sentenza del T.A.R. Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sez. I, n. 1187/2012, laddove altra sentenza dello stesso T.A.R. 5 ottobre 2004, n. 1150 nonché una decisione del Consiglio di Stato (Sez. V, 25 ottobre 1999, n. 1709) ribadiscono la gratuità dell'esame.
VI contrasto della sentenza impugnata coi principi generali in materia di accesso poiché l'imposizione del pagamento di diritti di ricerca e visura anche per il solo esame dei documenti implica costi gravosi che incidono in senso negativo sull'esercizio del diritto di accesso, nella specie peraltro finalizzato alla tutela giurisdizionale nell'ambito del giudizio amministrativo pendente;
- costituitesi in giudizio, le Autorità statali appellate, con memoria difensiva depositata il 24 gennaio 2015 hanno dedotto, a loro volta, l'infondatezza dell'appello, rilevando, in sintesi, la correttezza dell'ordinanza gravata e della sentenza del T.A.R. Brescia in essa richiamata posto che l'attività propedeutica all'accesso, relativa alla ricerca, selezione e messa a disposizione della documentazione, comporta oneri per l'amministrazione, che deve dedicarvi personale e uffici, onde la richiesta di diritti di ricerca e visura, quale compartecipazione forfetizzata a tali costi, non contrasta con il principio di gratuità dell'esame dei documenti;
- nella camera di consiglio del 17 febbraio 2015 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione;
Considerato che:
- quanto alla forma del provvedimento giurisdizionale, correttamente il giudice amministrativo capitolino ha provveduto sull'istanza ex art. 116 comma 2 (accesso infragiurisdizionale) con ordinanza collegiale, non avendo ritenuto, a ragione, di poterla decide con sentenza definitoria del giudizio principale d'impugnazione degli atti relativi all'avanzamento; e nella stessa forma deve provvedere questo Collegio ai sensi dell'art. 116 comma 5;
- nel merito l'appello in epigrafe è fondato, onde, in riforma dell'ordinanza impugnata, deve essere accolta l'istanza, intesa a conseguire l'accesso nella forma della visione senza il pagamento dei diritti di ricerca e visura;
- com'è noto l'art. 25 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone testualmente che:
"Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura";
- la disposizione, pur non brillando sotto il profilo sintattico -posto l'inciso, in funzione della costruzione della frase ("Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, ") avrebbe richiesto l'uso della preposizione articolata "dei" (diritti di ricerca e visura) e non già dell'articolo determinativo "i"- è affatto chiara nel sancire l'assoluta gratuità dell'esame dei documenti, e d'altro canto l'inciso "nonché i diritti di ricerca e visura" è contenuto nella suddetta proposizione, separata dall'altra, relativa all'esame dei documenti, da un segno d'interpunzione, un punto, che non consente di riferirne all'altra il contenuto;
- a cospetto di un tenore letterale siffatto e privo di ogni equivocità non è consentito, con una operazione ermeneutica che si risolve in effetti in una vera e propria integrazione eterotestuale, tale da legare alla prima proposizione ("L'esame dei documenti è gratuito") una porzione della seconda ("...nonché i diritti di ricerca e di visura"), sostenere che sia legittima la richiesta, anche per il solo esame della documentazione, dei c.d. diritti di ricerca e visura; e ciò sia in relazione alle regole generali dell'interpretazione invocate dall'appellante di cui all'art. 12 delle disp.prel.cod.civ., dovendosi attribuire all'enunciato normativo anzitutto il senso "...fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse", e quindi potendo soccorrere l'intentio legis solo se e in quanto essa sia del tutto chiara e inequivoca e possa dunque convalidare l'interpretazione letterale, non anche quando, come nella specie, essa sia soltanto "supposta", e invero ricostruita in una chiave per così dire funzionalista che finisce per vanificare l'affermazione della gratuità dell'esame documentale, ponendo a carico del soggetto che esercita l'accesso un costo, quale che ne sia la modalità di determinazione;
- né può giovare il richiamo alla sentenza del giudice amministrativo lombardo (T.A.R. Brescia, 25 giugno 2012, n. 1187), cui pure rinvia l'ordinanza appellata, che si spinge alla determinazione di una misura forfetizzata dei diritti di ricerca e visura, e quindi oltre i limiti esterni della giurisdizione amministrativa;
- sotto altro profilo, peraltro, è evidente che l'Amministrazione deve comunque sostenere, quali costi generali, il cui finanziamento ricade sulla fiscalità generale, le spese relative alla predisposizione di uffici e personale dedicati, tra l'altro, al riscontro delle istanze di accesso -e infatti non casualmente le note gravate provengono dall'Ufficio relazioni col pubblico del Comando territoriale regionale dell'Arma-, e non può pretendere di ripartirli pro-quota, nemmeno in forma forfetizzata, sui soggetti che esercitano l'accesso nella sola forma della visione, potendo, al limite esigere i diritti di ricerca e visura per i soli documenti di cui sia richiesta l'estrazione di copia;
- una diversa opzione ermeneutica, in contrasto con la chiara lettera della disposizione, con i principi generali sull'interpretazione, con l'esigenza di non rendere gravoso l'esercizio del diritto di accesso nella forma della visione, di cui la legge stabilisce l'assoluta gratuità, finirebbe per comprimere in modo del tutto irragionevole e senza alcuna base normativa il diritto di accesso e in definitiva lo stesso esercizio di difesa giurisdizionale cui l'accesso sia finalizzato, onde non sarebbe comunque sostenibile in una chiave costituzionalmente orientata;
- peraltro la circolare impugnata in via tuzioristica ed eventuale, a sua volta, non contiene alcuna chiara indicazione nel senso che i diritti di ricerca e visura siano dovuti anche nel caso del semplice esame documentale, e ove interpretabile nondimeno in tal senso risulta illegittima per le ragioni testé enunciate;
- in definitiva i diritti di ricerca e visura potranno essere richiesti soltanto per i documenti per i quali sia richiesta, dopo il loro esame, l'estrazione di copia;
In conclusione, l'appello in epigrafe deve essere accolto, onde in riforma dell'ordinanza impugnata, deve essere accolta l'istanza, nel senso che i diritti di ricerca e visura non sono dovuti per l'esame dei documenti, sebbene soltanto per i documenti per i quali, dopo l'esame, sia richiesta l'estrazione di copia.
La novità della questione esegetica affrontata giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull'appello n.r. 5966 del 2014:
1) accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza collegiale del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, n. 5484 del 23 maggio 2014, accoglie l'istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. proposta in primo grado e dichiara che i diritti di ricerca e visura non sono dovuti per l'esame dei documenti;
2) dichiara compensate per intero tra le parti le spese del doppio grado del giudizio sull'istanza.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/04/2015
Re: Nuova modalità accesso atti
Avviso per i colleghi CC.
------------------------------------
Il C.G.A. - Uff. Rapporti con la R.M. con f. n. 94/673-4 datato 03 agosto 2015 ha risposto alla delibera n. 673 del verbale n. 74/XI del COCER CC. dal titolo: "Esibizione e rilascio copie della documentazione caratteristica".
Con detto foglio il C.G.A. richiama:
- la circolare n. M_D GMIL 1207719 datata 16.10.2014 che ribadisce che la documentazione caratteristica redatta nei confronti del personale DEVE essere prontamente e integralmente consegnata in copia ai militari che ne facciano richiesta all'atto della FIRMA per presa conoscenza, senza preventiva autorizzazione ministeriale, PREVIO pagamento delle spese di riproduzione previste dalle norme in vigore;
- le vigenti disposizioni prescrivono già la possibilità per OGNI militare di richiedere, ANCHE verbalmente (in aderenza alle disposizioni in materia di ACCESSO informale: Circ. n. 403/7-1-2009 del 03.08.2013 dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico di questo C.G.), di visionare ed estrarre copia della propria documentazione caratteristica all'atto della firma del documento.
In tal senso è stata emanata in data 19 giugno 2015 la circ. n. 900005-31/41-3 dell'Ufficio Personale Marescialli.
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Il C.G.A. - Uff. Rapporti con la R.M. con f. n. 94/673-4 datato 03 agosto 2015 ha risposto alla delibera n. 673 del verbale n. 74/XI del COCER CC. dal titolo: "Esibizione e rilascio copie della documentazione caratteristica".
Con detto foglio il C.G.A. richiama:
- la circolare n. M_D GMIL 1207719 datata 16.10.2014 che ribadisce che la documentazione caratteristica redatta nei confronti del personale DEVE essere prontamente e integralmente consegnata in copia ai militari che ne facciano richiesta all'atto della FIRMA per presa conoscenza, senza preventiva autorizzazione ministeriale, PREVIO pagamento delle spese di riproduzione previste dalle norme in vigore;
- le vigenti disposizioni prescrivono già la possibilità per OGNI militare di richiedere, ANCHE verbalmente (in aderenza alle disposizioni in materia di ACCESSO informale: Circ. n. 403/7-1-2009 del 03.08.2013 dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico di questo C.G.), di visionare ed estrarre copia della propria documentazione caratteristica all'atto della firma del documento.
In tal senso è stata emanata in data 19 giugno 2015 la circ. n. 900005-31/41-3 dell'Ufficio Personale Marescialli.
Re: Nuova modalità accesso atti
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Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
La Commissione per l’accesso, attraverso la propria opera interpretativa delle regole in materia di accesso ai documenti e attraverso la decisione dei ricorsi amministrativi presentati dai cittadini ai sensi dell’articolo 25, comma 4 della legge n.241/’90 contro i dinieghi di accesso delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, promuove la diffusione negli uffici pubblici della cultura della trasparenza e della piena visibilità dei documenti amministrativi.
Sito web: www.commissioneaccesso.it
Front-office Commissione Accesso
tel:06/6779 6700
Fax: 06/6779 6684
PEC: commissione.accesso@mailbox.governo.it
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