Riformato e transito ruoli civili stessa Amm.ne

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Riformato e transito ruoli civili stessa Amm.ne

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1) - l’interessato, è stato dispensato dal servizio per infermità perché giudicato, “non idoneo permanentemente ed in modo assoluto” e successivamente transitato, ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nel profilo professionale di collaboratore B2 e “ritenuto che non sussistono i presupposti necessari per la riammissione in servizio richiesta in quanto l’interessato ha superato il limite di età (40 anni)”, nei confronti del ricorrente, il consiglio di amministrazione ha espresso “parere contrario alla riammissione in servizio nel Corpo di Polizia penitenziaria”.

Il resto potete leggerlo qui sotto.

Ricorso Straordinario al P.D.R. respinto.

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03/04/2013 201105256 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 06/03/2013


Numero 01629/2013 e data 03/04/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 6 marzo 2013


NUMERO AFFARE 05256/2011

OGGETTO:
Ministero della giustizia.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal signor D. L., nato il OMISSIS, per l’annullamento della nota ministeriale 4 aprile 2011 prot. n. GDAP-0135401-2011, con la quale il ministero della giustizia, direzione generale del personale e della formazione ha comunicato che il consiglio di amministrazione del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha espresso parere contrario all’istanza di riammissione in servizio.

LA SEZIONE
Vista la relazione del ministero della giustizia, dipartimento amministrazione penitenziaria, vistata dal ministro il 4 novembre 2011 e trasmessa con nota 7 dicembre 2011 GDAP-0463464-2011, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
visto il ricorso, proposto con atto del 29 luglio 2011;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo La Rosa.

Premesso.
Il signor OMISSIS, già in servizio presso la casa circondariale di Milano San Vittore, in qualità di assistente del Corpo di polizia penitenziaria, il 17 ottobre 2005, ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è stato riformato per motivi di salute e transitato, quale collaboratore B12, nei ruoli civili della stessa amministrazione.

Il 25 settembre 2010, il signor OMISSIS ha presentato istanza di reintegrazione in servizio, sostenendo di non aver più la patologia riscontrata al momento della riforma.

Con l’impugnato provvedimento 4 aprile 2011, prot. n. 0135395/2011, la direzione generale del personale e della formazione, area concorsi, ha comunicato al signor OMISSIS l’impossibilità di riammissione in servizio, atteso il parere negativo emesso, il 15 febbraio 2011, dal Consiglio di amministrazione del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

A fondamento del ricorso, il signor OMISSIS sostiene il proprio diritto alla riammissione in servizio, ai sensi della previsione della circolare 2 agosto 2011 n. GDAP- 0323068-2010, in quanto soggetto non ad “una malattia, ma a una patologia, monitorata, curata, e non in grado di progredire, grazie ai farmaci che ne regrediscono efficacemente gli effetti”.

L’amministrazione si esprime preliminarmente per l’irricevibilità del ricorso e, comunque, per il suo rigetto perché infondato.

Considerato
In disparte la considerazione che il ricorrente non solleva specifici vizi d’illegittimità del provvedimento impugnato, limitandosi piuttosto a formulare il ricorso come mera preghiera al Presidente della Repubblica, la Sezione ritiene di aderire alle considerazioni espresse nella relazione ministeriale rispetto al merito del ricorso, considerando infondate le lamentele mosse dal ricorrente.

Ritiene, peraltro, la Sezione di dover ulteriormente premettere che la richiamata circolare 2 agosto 2011 n. GDAP - 0323068 -2010, diramata dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale 13 novembre 2009, n. 294, si riferisce esplicitamente alla riammissione in servizio, dei dipendenti transitati in altri ruoli, “a seguito di intervenuta guarigione” e che, nel caso in specie, detta condizione non solo non è dimostrata, ma semmai contraddetta dalla stessa dichiarazione del ricorrente, testualmente riportata in ricorso dal medesimo.

Orbene, richiama l’amministrazione come l’esercizio del proprio potere discrezionale sia stato subordinato alla valutazione del rispetto dei criteri preventivamente stabiliti dal consiglio di amministrazione nella seduta del 10 novembre 1993 e modificati nella seduta dell’8 marzo 1995 e ancora modificati, a seguito della sentenza n. 294 del 13 novembre 2009 della Corte Costituzionale, nella seduta del 22 aprile 2010, per le domande di riammissione nel Corpo di polizia penitenziaria dei dipendenti cessati dal servizio.

Proprio in base a predetti criteri, considerato che l’interessato, è stato dispensato dal servizio per infermità perché giudicato, il 17 ottobre 2005, “non idoneo permanentemente ed in modo assoluto” e successivamente transitato, ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nel profilo professionale di collaboratore B2 e “ritenuto che non sussistono i presupposti necessari per la riammissione in servizio richiesta in quanto l’interessato ha superato il limite di età (40 anni)”, nei confronti del ricorrente, il consiglio di amministrazione ha espresso “parere contrario alla riammissione in servizio nel Corpo di Polizia penitenziaria”. Dall’esame dei predetti passaggi procedurali e dai relativi atti, l’istruttoria che ha portato all’emissione dell’atto impugnato è stata esaurientemente approfondita e non manifesta alcun profilo d’illegittimità. In particolare, l’operato del consiglio di amministrazione, così come previsto dall’articolo 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che disciplina, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la riammissione in servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria, risulta essere stato pienamente legittimo e rispettoso dei diritti e delle garanzie del ricorrente, avendone correttamente valutato la condizione. Né il ricorrente può lamentare presunte e non dimostrate irregolarità e/o illegittimità della procedura adottata: dall’analisi dei fatti e del merito emerge, infatti, chiaramente che l’amministrazione non ha fatto altro che attenersi alle disposizioni normative vigenti ed alle conformi regole autoimpostesi, ponendo in essere un’attività assolutamente legittima ed improntata a criteri di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa.

Invero, con il riscontro della documentazione agli atti, emerge che l’amministrazione ha, da un lato, legittimamente adempiuto al dovere istituzionale di emanare il relativo provvedimento di rigetto dell’istanza dell’interessato, sulla base della verifica della mancanza di un requisito in capo allo stesso, d’altro lato, ha compiutamente e congruamente adempiuto l’onere di fornire adeguata motivazione al proprio provvedimento, senza che siano ravvisabili profili d’irragionevolezza: il provvedimento, infatti, rinviando per relationem al presupposto parere del consiglio di amministrazione, adempie in maniera sostanziale all’onere della motivazione.

Conseguentemente la Sezione, avendo riscontrato che le riportate valutazioni dell’amministrazione non manifestano irragionevolezza, incongruità e carenza di esaustività, ritiene il provvedimento impugnato esente dai vizi dedotti dal ricorrente a sostegno del ricorso, il quale deve, pertanto, essere respinto.

P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Paolo La Rosa Roberto Garofoli




IL SEGRETARIO
Cristina Manuppelli


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Re: Riformato e transito ruoli civili stessa Amm.ne

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1) - A seguito di un controllo effettuato dai Carabinieri, veniva rinvenuto a bordo dell'autovettura del ricorrente un certo quantitativo di cocaina (0,25 g).

2) - Sottoposto a procedimento disciplinare, gli veniva comminata la sanzione della sospensione dal servizio per cinque mesi.

3) - In data 31 ottobre 2008, sottoposto ad accertamenti sanitari disposti dall'Amministrazione e riscontrato che il ricorrente faceva uso saltuario di sostanze stupefacenti, veniva giudicato non idoneo al servizio permanente. Veniva quindi posto in aspettativa personale con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di inidoneità.

4) - Con provvedimento del 27 aprile del 2009 transitava nei ruoli civili dell'amministrazione penitenziaria con qualifica di collaboratore - posizione economica Area II F2.

5) - Con istanza del 16 ottobre 2010 chiedeva di essere riammesso in servizio a titolo effettivo motivando la sua richiesta sulla base della decisione della Corte Costituzionale n. 294 del 13 novembre 2009, resa in relazione all’art. 80 del D.lgs. n. 443/1992.

6) - In data 21 luglio del 2011 veniva sottoposto nuovamente ad accertamenti medici presso la Commissione Medica Ospedaliera di Milano, che lo giudicava idoneo al servizio di agente di polizia penitenziaria.

7) - Tuttavia il Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia esprimeva parere contrario alla riammissione in servizio del dipendente, ritenendo che l'aver fatto uso di sostanze stupefacenti rappresenti un serio pericolo per l’ordine e la sicurezza all'interno dell'istituto, e ritenendo perciò non adeguatamente tutelato l'interesse dell'Amministrazione rispetto alla conservazione da parte dell'istante della professionalità acquisita durante il periodo di servizio prestato, avuto riguardo alla specificità e alla delicatezza dei compiti istituzionali assolti dal personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria.

8) - L’Amministrazione resistente controdeduce precisando che il Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia, organo competente ad esprimere il parere in ordine alla riammissione in servizio del dipendente, con circolare del 22 aprile del 2010 ha dettato i criteri per l’espressione del parere di cui all'articolo 132 TU n. 3/1957, prevedendo anche il caso della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per cinque mesi per aver fatto uso di sostanze stupefacenti, stabilendo che l'aver fatto uso di sostanze stupefacenti rappresenta un serio pericolo per l'ordine alla sicurezza all'interno dell'istituto. L’amministrazione quindi, con il provvedimento impugnato, non avrebbe fatto altro che applicare la regola sopra riportata cui si era autovincolata.

IL TAR precisa:

9) - l’Amministrazione non ha fatto corretta applicazione dell’art. 80 del D.lgs. 443/1992, letto alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 294/2009.

10) - La Corte ha infatti affermato che il divieto assoluto di riammissione nel posto di ruolo precedentemente occupato, prescindendo da qualsivoglia esame di merito circa le attuali condizioni di salute dell'interessato e le esigenze di organico, non può ragionevolmente giustificarsi in considerazione del fatto che la disciplina organizzativa del personale del Corpo di Polizia penitenziaria esige un rigoroso controllo del possesso e della conservazione dei requisiti di idoneità psico-fisici richiesti per l'assolvimento degli specifici compiti ad esso assegnati.

11) - Il Consiglio di Amministrazione ha omesso qualsiasi valutazione in ordine al nuovo accertamento – peraltro dalla stessa richiesto – sullo stato di salute del dipendente.

12) - L’operato dell’Amministrazione ha, di fatto, reso irreversibile il precedente accertamento sanitario negativo (e il conseguente transito nei ruoli civili), ponendosi in evidente contrasto con l’interpretazione della disposizione legislativa stabilita dalla Corte Costituzionale nella pronuncia additiva sopra richiamata.

Ricorso ACCOLTO. ( e conseguentemente va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato. Il Tribunale ritiene opportuno precisare che in sede di riesercizio del potere l’Amministrazione dovrà operare tenendo conto del parere espresso dalla CMO nella seduta del 21 luglio 2011).

Per completezza vi rimando alla lettura della sentenza qui sotto.

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13/06/2013 201301525 Sentenza 4


N. 01525/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03645/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3645 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Di Gaetano, con domicilio fissato ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia in Milano via Corridoni 39;

contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento
del provvedimento del Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia del 4 ottobre 2011 GDAP -0377291-2011 con il quale è stato dato parere negativo alla riammissione in servizio del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
I) Il ricorrente è stato assunto in data ....... come agente del Corpo di Polizia Penitenziaria.
A seguito di un controllo effettuato in data 8 aprile del 2007 dai Carabinieri di OMISSIS, veniva rinvenuto a bordo dell'autovettura del ricorrente un certo quantitativo di cocaina (0,25 g).
Sottoposto a procedimento disciplinare, gli veniva comminata la sanzione della sospensione dal servizio per cinque mesi.

In data 31 ottobre 2008, sottoposto ad accertamenti sanitari disposti dall'Amministrazione e riscontrato che il ricorrente faceva uso saltuario di sostanze stupefacenti, veniva giudicato non idoneo al servizio permanente. Veniva quindi posto in aspettativa personale con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di inidoneità.

Con provvedimento del 27 aprile del 2009 transitava nei ruoli civili dell'amministrazione penitenziaria con qualifica di collaboratore - posizione economica Area II F2.
Con istanza del 16 ottobre 2010 chiedeva di essere riammesso in servizio a titolo effettivo motivando la sua richiesta sulla base della decisione della Corte Costituzionale n. 294 del 13 novembre 2009, resa in relazione all’art. 80 del D.lgs. n. 443/1992.

In data 21 luglio del 2011 veniva sottoposto nuovamente ad accertamenti medici presso la Commissione Medica Ospedaliera di Milano, che lo giudicava idoneo al servizio di agente di polizia penitenziaria.

Tuttavia il Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia esprimeva parere contrario alla riammissione in servizio del dipendente, ritenendo che l'aver fatto uso di sostanze stupefacenti rappresenti un serio pericolo per l’ordine e la sicurezza all'interno dell'istituto, e ritenendo perciò non adeguatamente tutelato l'interesse dell'Amministrazione rispetto alla conservazione da parte dell'istante della professionalità acquisita durante il periodo di servizio prestato, avuto riguardo alla specificità e alla delicatezza dei compiti istituzionali assolti dal personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria.

Avverso tale provvedimento si dirige il ricorso indicato in epigrafe.
Si è costituito il Ministero della Giustizia, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che resiste al ricorso chiedendone il rigetto.

All’udienza pubblica del 18 aprile 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II) Il ricorso è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
- violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 443/1992 nonché violazione dell’art. 132 d.p.r. n. 3/1957: posto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 294 del 13 novembre 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80 del D.lgs. 443/1992 nella parte in cui non consente la riammissione nel ruolo di provenienza del dipendente transitato per motivi di salute in altri ruoli della medesima amministrazione, il diniego opposto dall’Amministrazione di appartenenza alla riammissione in servizio del ricorrente si porrebbe in contrasto con la citata disposizione, letta alla luce della sentenza della Corte Costituzionale;

2) illogicità e contraddittorietà manifeste del provvedimento nonché carenza di motivazione: l'episodio che ha determinato la sanzione disciplinare è stato isolato e non può essere elemento sufficiente a negare la riammissione in servizio. In assenza di ulteriori elementi sulle qualità morali del dipendente l'episodio occasionale, e risalente nel tempo, non può essere motivo di diniego. La motivazione del provvedimento impugnato secondo la quale "l'aver fatto uso di sostanze stupefacenti rappresenta un serio pericolo per ordine la sicurezza all'interno dell'istituto" sarebbe, ad avviso del ricorrente, illogica, contraddittoria e comunque oscura nel suo significato.
L’Amministrazione resistente controdeduce precisando che il Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia, organo competente ad esprimere il parere in ordine alla riammissione in servizio del dipendente, con circolare del 22 aprile del 2010 ha dettato i criteri per l’espressione del parere di cui all'articolo 132 TU n. 3/1957, prevedendo anche il caso della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per cinque mesi per aver fatto uso di sostanze stupefacenti, stabilendo che l'aver fatto uso di sostanze stupefacenti rappresenta un serio pericolo per l'ordine alla sicurezza all'interno dell'istituto. L’amministrazione quindi, con il provvedimento impugnato, non avrebbe fatto altro che applicare la regola sopra riportata cui si era autovincolata.

A prescindere dalla circostanza che tale circolare non è stata depositata in giudizio, restando così precluso al Collegio l’esame delle complessive disposizioni in ordine ai criteri per la valutazione circa le istanze di riammissione in servizio, ad avviso del Tribunale la tesi dell’Amministrazione non merita accoglimento.
L’autovincolo infatti non può trasformarsi in un’applicazione acritica dei criteri senza considerare la specificità del caso concreto.

Il provvedimento impugnato presenta un evidente vizio motivazionale, risultando affidato ad una locuzione argomentativa che fa sì riferimento ai criteri previamente determinati dal Consiglio di Amministrazione, ma omette di considerare ulteriori elementi acquisiti in sede istruttoria.
In particolare non viene fatto alcun riferimento al positivo parere della CMO del 21 luglio 2011 in ordine all’idoneità al servizio del ricorrente.

L’omessa valutazione di un elemento istruttorio – nel caso di specie di particolare rilievo - si riflette necessariamente sulla motivazione del provvedimento, che non può che considerarsi superficiale e carente sotto il profilo logico e giuridico. Costituendo la fase istruttoria il fulcro del procedimento, l’Amministrazione non può prescinderne.

V’è da aggiungere che, così operando, l’Amministrazione non ha fatto corretta applicazione dell’art. 80 del D.lgs. 443/1992, letto alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 294/2009.

La Corte ha infatti affermato che il divieto assoluto di riammissione nel posto di ruolo precedentemente occupato, prescindendo da qualsivoglia esame di merito circa le attuali condizioni di salute dell'interessato e le esigenze di organico, non può ragionevolmente giustificarsi in considerazione del fatto che la disciplina organizzativa del personale del Corpo di Polizia penitenziaria esige un rigoroso controllo del possesso e della conservazione dei requisiti di idoneità psico-fisici richiesti per l'assolvimento degli specifici compiti ad esso assegnati.

Il Consiglio di Amministrazione ha omesso qualsiasi valutazione in ordine al nuovo accertamento – peraltro dalla stessa richiesto – sullo stato di salute del dipendente.
L’operato dell’Amministrazione ha, di fatto, reso irreversibile il precedente accertamento sanitario negativo (e il conseguente transito nei ruoli civili), ponendosi in evidente contrasto con l’interpretazione della disposizione legislativa stabilita dalla Corte Costituzionale nella pronuncia additiva sopra richiamata.
In conclusione il ricorso va accolto e conseguentemente va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato. Il Tribunale ritiene opportuno precisare che in sede di riesercizio del potere l’Amministrazione dovrà operare tenendo conto del parere espresso dalla CMO nella seduta del 21 luglio 2011.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2013
barbapapà64
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Re: Riformato e transito ruoli civili stessa Amm.ne

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Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto ma seguo da tempo le gesta dei tanti afferrati che si prodigano a dare consigli e rassicurare quanti cadono nella rete del cosa faccio? che mi succederà? Io sono uno di questi e spero che mi rassicurino come a loro solito, veniamo all'enigma da qualche giorno la cmo mi ha ritenuto non idoneo al servizio d'istituto permanentamente al servizio d'istituto e nella polizia penitenziaria in modo parziale. idoneo al transito.........ecc.ecc. controindicata la stazione eretta e servizi esterni, questo e quanto scritto, sono stato posto in aspettativa speciale fino a quando non si pronuncia il C.di V. sulla mia richiesta di riconoscimento della causa di servizio, qualora si pronunci in modo positivo riconoscendomi la c.di.s. rientrerò in servizio con i compiti che potrò svolgere, sé invece non mi viene riconosciuta avrò 2 opzioni transitare nei ruoli civili ... o rinunciare ed andare in pensione (ho 30 anni e 6 mesi di servizio effettivo), ho scoperto che vi è una terza opzione cioè quella di rinunciare al riconoscimento della c.di s. facendo istanza di annullamento della stessa e rinunciando al transito andrei in pensione subito (con i tempi tecnici che conosciamo), cosa che io stamattina ho fatto formalizzando la rinuncia sia al riconoscimento della c.di s. che al transito. Ora mi chiedo e chiedo a quanti riescono a darmi notizie rassicuranti se la procedura adottata è esatta, a cosa vado incontro? Non vorrei trovarmi davanti a delle sorprese sgradite, quindi se c'è qualcuno che ha vissuto la stessa esperienza o come credo è al corrente delle giuste norme (gino59 senza nulla togliere agli altri) mi faccia sapere ed eventualmente i saranno i prossimi passi che dovrò fare.
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Re: Riformato e transito ruoli civili stessa Amm.ne

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barbapapà64 ha scritto:Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto ma seguo da tempo le gesta dei tanti afferrati che si prodigano a dare consigli e rassicurare quanti cadono nella rete del cosa faccio? che mi succederà? Io sono uno di questi e spero che mi rassicurino come a loro solito, veniamo all'enigma da qualche giorno la cmo mi ha ritenuto non idoneo al servizio d'istituto permanentamente al servizio d'istituto e nella polizia penitenziaria in modo parziale. idoneo al transito.........ecc.ecc. controindicata la stazione eretta e servizi esterni, questo e quanto scritto, sono stato posto in aspettativa speciale fino a quando non si pronuncia il C.di V. sulla mia richiesta di riconoscimento della causa di servizio, qualora si pronunci in modo positivo riconoscendomi la c.di.s. rientrerò in servizio con i compiti che potrò svolgere, sé invece non mi viene riconosciuta avrò 2 opzioni transitare nei ruoli civili ... o rinunciare ed andare in pensione (ho 30 anni e 6 mesi di servizio effettivo), ho scoperto che vi è una terza opzione cioè quella di rinunciare al riconoscimento della c.di s. facendo istanza di annullamento della stessa e rinunciando al transito andrei in pensione subito (con i tempi tecnici che conosciamo), cosa che io stamattina ho fatto formalizzando la rinuncia sia al riconoscimento della c.di s. che al transito. Ora mi chiedo e chiedo a quanti riescono a darmi notizie rassicuranti se la procedura adottata è esatta, a cosa vado incontro? Non vorrei trovarmi davanti a delle sorprese sgradite, quindi se c'è qualcuno che ha vissuto la stessa esperienza o come credo è al corrente delle giuste norme (gino59 senza nulla togliere agli altri) mi faccia sapere ed eventualmente i saranno i prossimi passi che dovrò fare.



Caro collega, ti ringrazio della fiducia.- P.S. Io ti posso aiutare a capire l'eventuale importo di pensione.- N.B. per altri quesiti, lascio la competenza dei vari Rambo e c............

Se fornisci questi dati: Arr. il.........Promosso effettivo in data.........servizi particolari dal a............
eventuale ricongiunzione....servizio militare o servizio in altri corpi....pametro etc. etc. .- Ciaooo
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Re: Riformato e transito ruoli civili stessa Amm.ne

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Caro gino59 grazie per la solerte risposta ti comunico i dati arruolato 12.1.83 nessun anno esterno parametro 113,50 detr. lav.dip.48,00 2 figli maggiorenni quindi solo detr. 52,00 totale 100,00 nessuno a carico, ti ringrazio per eventuali conteggi, ma la mia richiesta di aiuto era un'altra cioè ho fatto istanza di annullamento della richiesta della c.di s. rinunciando di fatto al riconoscimento della causa di servizio, l'idoneità parziale diventa assoluta? con conseguente scelta di transito o pensionamento così come mi è stato riferito?, perché io in questo senso mi sono mosso, per due motivi evitare l'agonia dell'attesa della risposta del C. di V. ed il rischio elevato, considerato che non riconoscono più niente (la mia trombosi venosa profonda vena poplitea gamba dx) di restituire quanto percepito visto che non transiterei ma sceglierei la pensione e poi andarmene prima possibile come si dice meglio un uovo adesso che....., a meno ché non sia uno dei pochi fortunati (sfigato in questo caso) a cui viene riconosciuta perché rientrerei con la parziale idoneità (correggetemi se sbaglio) e lavorare ancora parecchi anni. Volevo sapere se sono queste le norme e sé qualcuno si è trovato in una situazione simile alla mia
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Re: Riformato e transito ruoli civili stessa Amm.ne

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Dimenticavo assistente capo e percepisco il 2° assegno funzionale
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Re: Riformato e transito ruoli civili stessa Amm.ne

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barbapapà64 ha scritto:Dimenticavo assistente capo e percepisco il 2° assegno funzionale
dai vari post che ho letto, l'aspettativa speciale non fa cunulo, quindi non dovresti restituire nulla.
x l'importo pensionistico, un collega con i tuoi requisiti prende circa 1400/50.
saluti
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Re: Riformato e transito ruoli civili stessa Amm.ne

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angri62 ha scritto:
barbapapà64 ha scritto:Dimenticavo assistente capo e percepisco il 2° assegno funzionale
dai vari post che ho letto, l'aspettativa speciale non fa cunulo, quindi non dovresti restituire nulla.
x l'importo pensionistico, un collega con i tuoi requisiti prende circa 1400/50.
saluti
Gino ti darà delucidazione dettagliate.
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Re: Riformato e transito ruoli civili stessa Amm.ne

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barbapapà64 ha scritto:Caro gino59 grazie per la solerte risposta ti comunico i dati arruolato 12.1.83 nessun anno esterno parametro 113,50 detr. lav.dip.48,00 2 figli maggiorenni quindi solo detr. 52,00 totale 100,00 nessuno a carico, ti ringrazio per eventuali conteggi, ma la mia richiesta di aiuto era un'altra cioè ho fatto istanza di annullamento della richiesta della c.di s. rinunciando di fatto al riconoscimento della causa di servizio, l'idoneità parziale diventa assoluta? con conseguente scelta di transito o pensionamento così come mi è stato riferito?, perché io in questo senso mi sono mosso, per due motivi evitare l'agonia dell'attesa della risposta del C. di V. ed il rischio elevato, considerato che non riconoscono più niente (la mia trombosi venosa profonda vena poplitea gamba dx) di restituire quanto percepito visto che non transiterei ma sceglierei la pensione e poi andarmene prima possibile come si dice meglio un uovo adesso che....., a meno ché non sia uno dei pochi fortunati (sfigato in questo caso) a cui viene riconosciuta perché rientrerei con la parziale idoneità (correggetemi se sbaglio) e lavorare ancora parecchi anni. Volevo sapere se sono queste le norme e sé qualcuno si è trovato in una situazione simile alla mia


....Un saluto ad Angri62 (gentile e cordiale).-

....Riuscendo a completare i 31AA e cioe' sino gennaio 2014 andavi con circa €1.500 + fam a carico.-

.....Auguroni per tutto
panorama
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Re: Riformato e transito ruoli civili stessa Amm.ne

Messaggio da panorama »

Ricorso Accolto.
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ha chiesto di essere riammesso in servizio effettivo come appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria.

Il resto leggetelo qui sotto.
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07/05/2014 201401192 Sentenza 4


N. 01192/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03646/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3646 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Di Gaetano, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale, in Milano via Corridoni n. 39;

contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui Uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento
- del parere contrario alla riammissione in servizio nel corpo di polizia Penitenziaria adottato con Provvedimento Prot. 2000-7/10/2011-0376932 nella seduta del 29 luglio 2011.
- di ogni atto presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2014 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe deducendone la illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e ne chiede l’annullamento.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’infondatezza del ricorso avversario, di cui chiede il rigetto.

All’udienza del 5 marzo 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1) OMISSIS ha svolto funzioni di Agente del Corpo di Polizia Penitenziaria dal 1984, conseguendo la qualifica di Assistente Capo; in data 15 novembre 2005 la C.M.O. di Milano lo ha riconosciuto affetto da infermità per OMISSIS.

Successivamente OMISSIS è stato collocato in aspettativa e con provvedimento del 4 maggio 2009 è transitato nei ruoli civili dell’amministrazione penitenziaria con la qualifica di Collaboratore posizione economica Area II F2.

In data 20 novembre 2010, OMISSIS ha chiesto di essere riammesso in servizio effettivo come appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria.

Il Consiglio di amministrazione del Ministero della Giustizia, con nota del 4 ottobre 2011, ha espresso parere contrario alla riammissione in servizio, sulla base delle seguenti ragioni: 1) nell’ultimo biennio di servizio nel corpo di Polizia Penitenziaria, anni 2006 e 2007, ha riportato il giudizio di “OMISSIS”; 2) “non sussistono i presupposti necessari per la riammissione in servizio richiesta in quanto l’interessato ha superato il 40° anno di età”.

La valutazione negativa ora indicata è stata pedissequamente recepita dall’amministrazione con la nota del 13 ottobre 2011, trasmessa al ricorrente.

Avverso le determinazioni ora indicate OMISSIS ha proposto l’impugnazione in esame.

2) Le censure articolate nel ricorso sono strettamente connesse sul piano logico e giuridico e, pertanto, possono essere trattate congiuntamente.

Il ricorrente deduce, in termini di violazione di legge e di eccesso di potere, l’irrilevanza dei fatti valorizzati dall’amministrazione ai fini del rigetto dell’istanza di riammissione in servizio attivo, con conseguente difetto di motivazione, in considerazione, in particolare, delle previsioni dettate dal d.l.vo 1992 n. 443.

La riammissione in servizio degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria è regolata, in primo luogo, dall’art. 42 del d.l.vo 1992 n 443, che rinvia ai contenuti dell'articolo 132 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salvo precisare, al secondo comma, che “non può essere riammesso il personale dispensato dal servizio per infermità”.

L’art. 132 del D.P.R. n. 3/1957 prevede che: 1) l'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione; 2) può essere riammessa in servizio l'impiegata dichiarata decaduta ai sensi della lettera a) dell'art. 127, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e l'impiegata abbia riacquistata la cittadinanza per effetto dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio; 3) l'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione; 4) la riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Del resto, l’art. 80 del d.l.vo n. 443 ha introdotto un radicale divieto di riammissione in servizio per il personale della polizia penitenziaria che sia stato trasferito ad altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o ad altre amministrazioni dello Stato, qualora detto trasferimento sia dipeso da assoluta inidoneità per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto, ovvero che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, la quale non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto.

Nondimeno, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 294 del 2009, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 80 del d.l.vo n. 443 del 1992, nella parte in cui, in riferimento all'ipotesi di cui all'art. 75, comma 1, del d.lgs. n. 443 del 1992 - e cioè del dipendente transitato nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, perché giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche conseguenti a causa di servizio, all'assolvimento dei compiti di istituto - non prevede la possibilità, per il dipendente stesso che sia successivamente guarito, di presentare una istanza di riammissione nel ruolo di provenienza.

La disciplina ora richiamata evidenzia che, dopo l’intervento della Corte costituzionale, non sono configurabili situazioni di radicale divieto di riammissione in servizio, salva l’ipotesi della vacanza del posto, fermo restando che spetta al Consiglio di amministrazione del Ministero della giustizia di rendere un parere sull’istanza stessa, parere ampiamente discrezionale, che, pertanto, richiede una puntuale motivazione in ordine alle ragioni ritenute ostative al reinserimento del dipendente nei ruoli effettivi della polizia penitenziaria.

Nel caso di specie la determinazione negativa dell’amministrazione si fonda su due distinte ragioni, quali il superamento dei 40 anni di età del ricorrente, nonché il giudizio di OMISSIS riportato dal ricorrente nel 2006 e nel 2007, durante lo svolgimento delle mansioni di appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio effettivo.

Si tratta di motivazioni che, per la loro evidente laconicità, sono inidonee a supportare la determinazione negativa impugnata.

In primo luogo, non è dato comprendere per quale motivo il superamento dei 40 anni di età sia ostativo alla riammissione al servizio attivo, atteso che nessuna delle norme di riferimento pone un limite insuperabile alla riammissione in ruolo legato al raggiungimento di una determinata età.

Allo stesso modo, il mero richiamo ai giudizi riportati nel 2006 e nel 2007 non vale ad integrare una ragionevole causa ostativa alla riammissione in servizio effettivo, perché non si traduce nella evidenziazione di fatti concreti oggettivamente incompatibili con la ripresa del servizio.

Del resto, dalla semplice lettura del foglio matricolare emerge che il ricorrente nel 2006 e nel 2007 ha prestato servizio per periodi molto limitati, sino all’intervento della sua riforma parziale per motivi di salute, risalente al 14 agosto 2007, sicché non è neppure possibile comprendere quali siano i dati di fatto che hanno condotto alla valutazione di OMISSIS.

In definitiva, il provvedimento impugnato si fonda su ragioni del tutto generiche, che non trovano puntuale corrispondenza nel quadro normativo di riferimento e che, pertanto, non sono idonee a supportare la determinazione negativa assunta dall’amministrazione, con conseguente fondatezza delle censure articolate sul punto dal ricorrente.

4) In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato indicato in epigrafe.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.500 (millecinquecento), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2014
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