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angri62
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Messaggio da angri62 »

GLI SCATTI MAGGIORATIVI
===La non riconoscibilità discende dalla mancanza dei requisiti minimi generici , nulla viene affermato sulla non applicabilità in assoluto del trattamento ai fini della buonuscita.

La norma non incide sull'applicazione dei sei scatti aggiuntivi ai fini del TFS, ancorché, dall'attenta lettura dell'art. 4 Co.2 L. 165/97, si capisce che gli aumenti periodici di cui al comma 1 , che fanno esplicito riferimento alle modificazioni delle norme chiaramente assorbite dall'art. 11 della L. 231/1990, quindi all'applicazione dei sei scatti aggiuntivi anche sulla buonuscita, spettano oltre a chi viene dichiarato inabile al servizio anche a chi cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di eta' anagrafica.


La domanda finale quindi è:” dove sta scritto che i 6 scatti non sono applicabili anche alla buonuscita?


Orbene, ci si chiede quindi, perché le amministrazioni centrali propendono per una interpretazione restrittiva della norma? Dove scorgono la chiara volontà del legislatore nel non voler applicare i sei scatti anche sul TFS? credo che la risposta sia semplice, le amministrazioni centrali con proprie circolari hanno dato degli indirizzi precisi e, così facendo , lo Stato ha risparmiato un bel po di soldini. Il pensionato per veder riconoscere i sei scatti aggiuntivi sulla liquidazione dovrebbe fare ricorso al T.A.R e non alla Corte dei Conti, non trattandosi di materia pensionistica ma ai fini della buonuscita. Si può dire che per l'amministrazione il gioco è fatto. Sanno che la maggior parte dei pensionati non ricorrerà per i costi legali e il tempo necessario per avere giustizia, e , qualora ciò accadesse, la sentenza non sarebbe applicabile erga omnes.


Qualora in tanti si destassero e decidessero di ricorrere suddividendo i costi, avremmo la soddisfazione di leggere il dispositivo della sentenza sull'argomento.


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