GUIDO LANZO
Re: GUIDO LANZO
Messaggio da Marco0064 »
hehehehehe se non cominciano a tagliere gli stipendi etc etc quelli sostanziosi e combattere l'evasione con meno condoni.. non c'e' via di scampo per l'italia Signori.. la banana e' sempre girata dal lato giusto...
Re: GUIDO LANZO
Bisogna citare, per completezza, anche i ribassi, che sono stati moltissimi di più rispetto ai rialzi. Basta controllare i dati del Ministero dello Sviluppo economico.Marco0064 ha scritto:p.s. faccio presente che e' gia' il terzo aume to da marzo 2014.. non sono un contabi,e chissa quanto hanno gia' incassato..
Re: GUIDO LANZO
Messaggio da Marco0064 »
in quella tabella di marzo gia' c'e' un file corretto e non va bene.. peccato non riesco ad aprire il formato pdf.. ma se la benzina e' 'aumentata da febbraio 3 volte e lo dice la ''consob'' allora sono i distributori che fanno i prezzi a loro piacimento.. comunque se no aume tra' piu' vorra' dire che il governo sta facendo un buon lavoro, se nei prossimi mesi ci saranno aumenti gas lbenzina e luce che e' aumentata dello 0,74 nel mese di Febbraio.. vedremo :)
Re: GUIDO LANZO
Messaggio da Marco0064 »
con emma marcegaglia vedremo se non aumenta il gas e elettricita'.. dopo aver sentito il curriculum dei suoi famigliari.. su ervizio pubblico http://www.youtube.com/watch?v=k_8hS4JQbEQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: GUIDO LANZO
Volevo cortesemente chiedere delle delucidazioni al collega LANZO:
1) L’art. 3 del D.Lgs n. 165/1997 prevede che, per il personale che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età previsti dall'ordinamento di appartenenza, ai fini del calcolo della pensione, il montante individuale dei contributi debba essere incrementato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio applicando i coefficienti di trasformazione in base all'età del pensionamento;
2) Se un collega rientra nel sistema retributivo al 2011, poi passato con il sistema pro-rata dal 2012 contributivo, il calcolo della pensione deve essere effettuato con due sistemi (???) ovvero fino al 2011 con il calcolo sistema retributivo, dal 2012 con il calcolo sistema contributivo sino alla data del suo pensionamento ( è qui subentrano i coefficienti di trasformazione e incremento di importo pari a 5 volte la base pensionabile??). In linea di massima, mi puoi fare un esempio di calcolo.
Grazie e buona giornata.
1) L’art. 3 del D.Lgs n. 165/1997 prevede che, per il personale che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età previsti dall'ordinamento di appartenenza, ai fini del calcolo della pensione, il montante individuale dei contributi debba essere incrementato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio applicando i coefficienti di trasformazione in base all'età del pensionamento;
2) Se un collega rientra nel sistema retributivo al 2011, poi passato con il sistema pro-rata dal 2012 contributivo, il calcolo della pensione deve essere effettuato con due sistemi (???) ovvero fino al 2011 con il calcolo sistema retributivo, dal 2012 con il calcolo sistema contributivo sino alla data del suo pensionamento ( è qui subentrano i coefficienti di trasformazione e incremento di importo pari a 5 volte la base pensionabile??). In linea di massima, mi puoi fare un esempio di calcolo.
Grazie e buona giornata.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
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Re: GUIDO LANZO
Messaggio da Guido Lanzo »
Gentile utenteAntonioPE ha scritto:Volevo cortesemente chiedere delle delucidazioni al collega LANZO:
1) L’art. 3 del D.Lgs n. 165/1997 prevede che, per il personale che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età previsti dall'ordinamento di appartenenza, ai fini del calcolo della pensione, il montante individuale dei contributi debba essere incrementato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio applicando i coefficienti di trasformazione in base all'età del pensionamento;
2) Se un collega rientra nel sistema retributivo al 2011, poi passato con il sistema pro-rata dal 2012 contributivo, il calcolo della pensione deve essere effettuato con due sistemi (???) ovvero fino al 2011 con il calcolo sistema retributivo, dal 2012 con il calcolo sistema contributivo sino alla data del suo pensionamento ( è qui subentrano i coefficienti di trasformazione e incremento di importo pari a 5 volte la base pensionabile??). In linea di massima, mi puoi fare un esempio di calcolo.
Grazie e buona giornata.
Rientrando con il sistema retributivo al 2011 significa che la sua quota pensionabile raggiunge una percentuale tra il 76% ed il 78% ampliamente incrementata all’80% con i 3 anni restanti del sistema contributivo (2011/2014). Percentuale, quella dell’80%, che non potrà ovviamente superare. Pertanto ai fini meramente pensionistici, permanere in servizio non le accorderà alcun incremento.
Saluti
http://www.guidolanzo.blogspot.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: GUIDO LANZO
da Guido Lanzo » mar mag 06, 2014 9:55 am
AntonioPE ha scritto:Volevo cortesemente chiedere delle delucidazioni al collega LANZO:
1) L’art. 3 del D.Lgs n. 165/1997 prevede che, per il personale che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età previsti dall'ordinamento di appartenenza, ai fini del calcolo della pensione, il montante individuale dei contributi debba essere incrementato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio applicando i coefficienti di trasformazione in base all'età del pensionamento;
2) Se un collega rientra nel sistema retributivo al 2011, poi passato con il sistema pro-rata dal 2012 contributivo, il calcolo della pensione deve essere effettuato con due sistemi (???) ovvero fino al 2011 con il calcolo sistema retributivo, dal 2012 con il calcolo sistema contributivo sino alla data del suo pensionamento ( è qui subentrano i coefficienti di trasformazione e incremento di importo pari a 5 volte la base pensionabile??). In linea di massima, mi puoi fare un esempio di calcolo.
Grazie e buona giornata.
Gentile utente
Rientrando con il sistema retributivo al 2011 significa che la sua quota pensionabile raggiunge una percentuale tra il 76% ed il 78% ampliamente incrementata all’80% con i 3 anni restanti del sistema contributivo (2011/2014). Percentuale, quella dell’80%, che non potrà ovviamente superare. Pertanto ai fini meramente pensionistici, permanere in servizio non le accorderà alcun incremento.
Saluti
Guido, grazie della risposta ( possiamo darci del tu se non è un problema). Faccio presente che il quesito da me postato, non era diretto al sottoscritto ma ad un collega (Brig. Ca. della I° Repubblica) che non è registrato in questo forum. Lui voleva sapere se andava con i limiti di età (60 anni) il significato “ ai fini del calcolo della pensione, il montante individuale dei contributi debba essere incrementato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, come recita l’art. 3 del D.Lgs n. 165/1997, con un esempio di calcolo numerico e, se il calcolo parte dall’ 01/01/2012 con l’entrata del contributivo pro-rata visto che lui sino al 31/12/2011 rientrava nel sistema contributivo.
AntonioPE ha scritto:Volevo cortesemente chiedere delle delucidazioni al collega LANZO:
1) L’art. 3 del D.Lgs n. 165/1997 prevede che, per il personale che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età previsti dall'ordinamento di appartenenza, ai fini del calcolo della pensione, il montante individuale dei contributi debba essere incrementato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio applicando i coefficienti di trasformazione in base all'età del pensionamento;
2) Se un collega rientra nel sistema retributivo al 2011, poi passato con il sistema pro-rata dal 2012 contributivo, il calcolo della pensione deve essere effettuato con due sistemi (???) ovvero fino al 2011 con il calcolo sistema retributivo, dal 2012 con il calcolo sistema contributivo sino alla data del suo pensionamento ( è qui subentrano i coefficienti di trasformazione e incremento di importo pari a 5 volte la base pensionabile??). In linea di massima, mi puoi fare un esempio di calcolo.
Grazie e buona giornata.
Gentile utente
Rientrando con il sistema retributivo al 2011 significa che la sua quota pensionabile raggiunge una percentuale tra il 76% ed il 78% ampliamente incrementata all’80% con i 3 anni restanti del sistema contributivo (2011/2014). Percentuale, quella dell’80%, che non potrà ovviamente superare. Pertanto ai fini meramente pensionistici, permanere in servizio non le accorderà alcun incremento.
Saluti
Guido, grazie della risposta ( possiamo darci del tu se non è un problema). Faccio presente che il quesito da me postato, non era diretto al sottoscritto ma ad un collega (Brig. Ca. della I° Repubblica) che non è registrato in questo forum. Lui voleva sapere se andava con i limiti di età (60 anni) il significato “ ai fini del calcolo della pensione, il montante individuale dei contributi debba essere incrementato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, come recita l’art. 3 del D.Lgs n. 165/1997, con un esempio di calcolo numerico e, se il calcolo parte dall’ 01/01/2012 con l’entrata del contributivo pro-rata visto che lui sino al 31/12/2011 rientrava nel sistema contributivo.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
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LA CORTE COSTITUZIONALE RESPINGE IL RICORSO DEGLI UFFICIALI
Messaggio da Guido Lanzo »
La Corte Costituzionale, con la sentenza 154/2014, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) sollevata dal TAR Lazio ed in merito al ricorso proposto da 132 ufficiali della Guardia di Finanza.
http://guidolanzo.blogspot.it/2014/06/l ... ge-il.html
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Re: GUIDO LANZO
Messaggio da Antonio_1961 »
Messaggio INPS n.73 datato 5/6/2014 relativo ai nuovi chiarimenti per l'erogazione del TFS.
punto 3.4 del messaggio.
Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:
•con un’età di almeno 57 anni e tre mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) ed un’anzianità contributiva di 35 anni;
•con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.
Diversamente, nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.
Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l’iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013.
Si sottolinea, in proposito, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall’età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento.
Conseguentemente questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all’art 1, comma 23, del decreto legge n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013.
Domanda: chi matura i 53 anni nel 2014 o 2015 pur avendo maturato l'80% al 31/12/2011, non può andare più in pensione??? Ma si è sempre detto che chi aveva l'80% al 31/12/2011 e maturava i 53 anni negli anni 2013-14-15 maturava il diritto alla pensione. Quindi, il msg. 545 è superato o ancora valido???
GUIDO LANZO APPROFITTANDO DELLA SUA GENTILEZZA LE SIAMO MOLTO GRATI SE DAREBBE UNA RISPOSTA ESAUSTIVA A QUESTO QUESITO. GRAZIE MILLE
punto 3.4 del messaggio.
Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:
•con un’età di almeno 57 anni e tre mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) ed un’anzianità contributiva di 35 anni;
•con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.
Diversamente, nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.
Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l’iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013.
Si sottolinea, in proposito, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall’età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento.
Conseguentemente questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all’art 1, comma 23, del decreto legge n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013.
Domanda: chi matura i 53 anni nel 2014 o 2015 pur avendo maturato l'80% al 31/12/2011, non può andare più in pensione??? Ma si è sempre detto che chi aveva l'80% al 31/12/2011 e maturava i 53 anni negli anni 2013-14-15 maturava il diritto alla pensione. Quindi, il msg. 545 è superato o ancora valido???
GUIDO LANZO APPROFITTANDO DELLA SUA GENTILEZZA LE SIAMO MOLTO GRATI SE DAREBBE UNA RISPOSTA ESAUSTIVA A QUESTO QUESITO. GRAZIE MILLE
Re: GUIDO LANZO
Messaggio da Antonio_1961 »
Ecco il settimo senso di Marco.... Guido è sparitoMarco0064 ha scritto:secondo me sta due giorni e poi scappa..
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Re: GUIDO LANZO
Messaggio da AUTOVETTURA »
Benvenuto a GUIDO LANZO in questo stupendo forum, c'e' bisogno di persone cosi'.Per ottenere certe cose bisogna essere tosti AUGURI
Re: GUIDO LANZO
Messaggio da Antonio_1961 »
AUTOVETTURA ha scritto:Benvenuto a GUIDO LANZO in questo stupendo forum, c'e' bisogno di persone cosi'.Per ottenere certe cose bisogna essere tosti AUGURI
Dovè ?
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Re: GUIDO LANZO
Messaggio da Guido Lanzo »
No sono qui. Non sono sparito. Continuo sui blog e sui forum, da due anni ormai, ad informare continuamente il personale del Comparto Sicurezza e Difesa sul blocco contrattuale ed, in particolare, delle indennità.
Ecco il mio articolo di ieri:
BLOCCO STIPENDI COMPARTO SICUREZZA E DIFESA, ULTIMO ANNO DI SACRIFICI?
http://guidolanzo.blogspot.it/2014/07/b ... -e_21.html
Ecco il mio articolo di ieri:
BLOCCO STIPENDI COMPARTO SICUREZZA E DIFESA, ULTIMO ANNO DI SACRIFICI?
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