Malattie demielizzanti.

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ccnapoli
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Malattie demielizzanti.

Messaggio da ccnapoli »

Innanzi tutto volevo porgere i miei complimenti per l'apporto che fornite e le discussioni che spesso ho la fortuna di leggere su questo forum.Volevo chiedere se qualcuno ha avuto a che fare con l'argomento delle malattie demielizzanti (Sclerosi multipla). La presenza della malattia, che magari comporta dei piccoli problemi sensitivi di poco conto, ma che comunque c'è e lo sarà per sempre, può pregiudicare l'idonietà al servizio militare?Spesso si è parlato dell'argomento,ma non con casi pratici.Io so che di certo non potrei fare una pattuglia in sedia a rotelle,ma se si ha la fortuna di avere una forma benigna della malattia,si rischia qualcosa attualmente?La normativa che sono riuscito a recuperare sull'idonietà al smi è molto generica,e non si parla di sclerosi. Ho 12 anni di servizio attualmente.Qualsiasi suggerimento e/o consiglio è bene accetto.
Un grosso saluto di cuore e grazie a tutti :D :D


giuseppefrezza
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Re: Malattie demielizzanti.

Messaggio da giuseppefrezza »

Ciao, credo di poterti rispondere con sufficiente chiarezza:
Io sono affetto da Neuropatia Multifocale Motoria, si tratta di una malattia autoimmune demielinizzante, in pratica una malattia che appartiene alla specie della sclerosi multipla.
Mi è stata diagnosticata nel 2007 a seguito di due interventi chirurgici sbagliati e inutili perchè la malattia veniva confusa erroneamente con la sindrome del tunnel carpale !!
Nello specifico, ho il braccio sinistro scarsamente funzionale.
Avendo 30 anni di servizio, l'ho fatto presente e sono stato riformato, ora mi trovo felicemente in pensione.
Il punto è questo: se fai presente la tua malattia, credo che ti riformano, o quanto meno ti danno la riforma parziale.
Dipende da quello che vuoi fare..........vuoi lavorare??? taci finchè puoi.
Vuoi farti riformare??? basta presentarti in infermeria con i certificati. Visto i tuoi anni di servizio, ti conviene tacere, quando stai male fatti refertare altre diagnosi,
Ecco il mio consiglio. Ciao e buona fortuna.
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lino
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Re: Malattie demielizzanti.

Messaggio da lino »

Attenzione tali patologie non rientrano assolutamente per la riforma parziale e cioe per eventuale riconoscimento di causa di servizio....
Per quanto possa servire, concordo anch'io con giuseppefrezza, sicuramente verrai riformato e visto la poca anzianità saresti costretto a transitare nei ruoli civili.
ciao e auguri.
lino
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giuseppefrezza
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Re: Malattie demielizzanti.

Messaggio da giuseppefrezza »

Concordo pienamente con l'amico Lino che saluto, a migliore precisazione aggiungo che non mi è stata riconosciuta come cds, del resto trattasi di malattie che non hanno nulla a che fare con il lavoro.
Ti aggiungo però, se ti può servire, che io sono riuscito ad avere l'inabilità assoluta (art 2 comma 12 legge 335/95) anche se ogni persona e ogni malattia è un caso a se.
Ti saluto.
tre

Re: Malattie demielizzanti.

Messaggio da tre »

Per ccnapoli,sono un Appuntato in congedo del Corpo di Polizia Penitenziaria,anch'io ho avuto lo stesso problema, con la stortuna che non ho fatto ricorso nei termini di 10anni al TAR o al Tribunale ordinario perchè non ero tanto informato in materie del genere,anche perchè sia i colleghi i superiori o la C.M.O.non mi consigliavano cosa dovevo fare o a chi riviolgermi per consultarmi per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e fatti di servizio.
Anche a me mi hanno detto le stesse cose che non è stato il servizio gravoso a fare insorgere la patologia,pertanto, chiesi la la 2^ istanza risposta la stessa,ho accettato di essere trasferito ai ruoli civili stessa amministrazione con il riconoscimento di altre cause di servizio Militare.
Veniamo a noi,ti consiglio di fare ricorso al Tar>poichè un Maresciallo dell'Arma dei CARABINIERI gli è stata riconosciuta la Sclerosi Multipla come dipendenza da causa di servizio a seguito di ricorso con un avvocato,di cui ti riporto la testuale sentenza>TAR PER L'ABRUZZO SEZ.PESCARA,SENTENZA N° 287 DEL 22 FEBBRAIO 2002.
vai su internet e digita la sentenza cui sopra,leggila bene ti aguro tanti Auguri.
Francesco
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lino
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Re: Malattie demielizzanti.

Messaggio da lino »

giuseppefrezza ha scritto:Concordo pienamente con l'amico Lino che saluto, a migliore precisazione aggiungo che non mi è stata riconosciuta come cds, del resto trattasi di malattie che non hanno nulla a che fare con il lavoro.
Ti aggiungo però, se ti può servire, che io sono riuscito ad avere l'inabilità assoluta (art 2 comma 12 legge 335/95) anche se ogni persona e ogni malattia è un caso a se.
Ti saluto.
Scusami Giuseppe ma il tuo importo pensionistico era per inabilita' alla mansione oppure per l'art.2 della 335??
giusto per modificare eventualmente....
ciao e grazie.
Per Aspera ad Astra!!!!
panorama
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Re: Malattie demielizzanti.

Messaggio da panorama »

malattia demielizzante (sclerosi multipla)

IL TAR scrive:

1) - specie quando si tratta di patologie dalla eziologia incerta o addirittura tuttora sconosciuta dalla scienza medica in relazione alle quali occorre fare riferimento alle acquisizioni della scienza "del momento" .....

2) - Alla luce dei principi sopra enunciati, rispetto ai quali il Collegio non ha motivo per discostarsene, la motivazione adottata dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nei due pareri conformi è del tutto sufficiente per escludere il supposto nesso etiologico pur senza dar conto della valenza dei fattori esogeni ed endogeni riscontrabili.

3) - Infatti, risulta per tabulas che il predetto Comitato ha ritenuto – senza essere smentito da specifiche consulenze di parte – che la malattia denunciata non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio “trattandosi di malattia cronica progressiva del sistema nervoso centrale ad etiologia tuttora sconosciuta”.

Il resto x completezza leggetelo qui sotto.
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29/04/2014 201404520 Sentenza 1B


N. 04520/2014 REG.PROV.COLL.
N. 09294/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9294 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Emilia, 81;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento

Per l’annullamento,
-del decreto n. … del 3 settembre 2009, con cui la Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva ha respinto l’istanza dell’interessato tesa ad ottenere il riconoscimento della riconducibilità alle particolari condizioni ambientali e/o operative di missione della patologia “malattia demielizzante (sclerosi multipla);

- del parere n. , reso nell’adunanza /2009 del 1 aprile, con cui il Comitato di Verifica per le cause di servizio ha deliberato il rigetto dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia denunciata;

- del parere n. /2009, reso nell’adunanza del 10 giugno e del 2 luglio 2009, con cui è stato confermato il precedente giudizio negativo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2014 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso, notificato il 9 novembre 2009 e depositato il successivo 19 novembre, l’interessato, in qualità di …… dell’Esercito Italiano in congedo in servizio nel periodo 1994-1996 nell’operazione “Joint En Deavour Ifor Bosnia”, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso al riconoscimento del nesso etiologico fra la patologia accertata il 26 settembre 2003 (sclerosi multipla) ed il servizio prestato a Serajevo nel corso dell’anno 1996.

Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici, rilevando in particolare che la motivazione adottata dal Comitato di Verifica della dipendenza da causa di servizio sarebbe alquanto lapidaria e perciò insufficiente per dar conto della valutazione dei fattori esogeni ed ambientali che potrebbero aver determinato l’insorgere di una malattia invalidante, quali la sottoposizione ad emanazioni chimiche, a radioattività, nonché ad inalazione di polveri di uranio.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che ha eccepito l’infondatezza delle censure prospettate.

All’udienza del 2 aprile 2014 la causa è stata posta in decisione.

Prima di esaminare i motivi di doglianza prospettati è necessario e sufficiente richiamare con riguardo all’oggetto del contendere i principi giurisprudenziali già espressi da alcuni anni dai Tribunali Amministrativi e dal Consiglio di Stato.

Il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico finale, oppure esulino dai normali canoni di attendibilità in relazione alle conoscenze scientifiche applicate (Cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. II, 19 dicembre 2011 n. 5050).

Nelle controversie aventi per oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti − specie quando si tratta di patologie dalla eziologia incerta o addirittura tuttora sconosciuta dalla scienza medica in relazione alle quali occorre fare riferimento alle acquisizioni della scienza "del momento" − il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia de qua, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, trattandosi di limiti che perimetrano in termini chiari, puntuali e ineludibili l'ambito entro il quale il giudice amministrativo può svolgere il proprio compito che, riguardando la verifica della regolarità del procedimento, non gli consentono in alcun caso di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di una attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale di detto giudice. (Cfr. Tar Lazio, Sez. I/ter, 2 marzo 2011 n. 1936).

Alla luce dei principi sopra enunciati, rispetto ai quali il Collegio non ha motivo per discostarsene, la motivazione adottata dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nei due pareri conformi è del tutto sufficiente per escludere il supposto nesso etiologico pur senza dar conto della valenza dei fattori esogeni ed endogeni riscontrabili.

Infatti, risulta per tabulas che il predetto Comitato ha ritenuto – senza essere smentito da specifiche consulenze di parte – che la malattia denunciata non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio “trattandosi di malattia cronica progressiva del sistema nervoso centrale ad etiologia tuttora sconosciuta”.

Per gli argomenti sopra enunciati il Collegio respinge il ricorso perché infondato.

Sussistono, in ragione della natura dell’oggetto del contendere, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2014
panorama
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Re: Malattie demielizzanti.

Messaggio da panorama »

Questa, anche se è una sentenza del 2002 dice delle cose giuste.

N.B.: ho lasciato solo le cose che riguardano la sclerosi multipla.
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1) - censura il verbale della Commissione medica di II° istanza, che, confermando il parere della CMO, ha escluso, per la sclerosi multipla, la dipendenza dalla causa di servizio, e ritenuta la tardività della domanda.

IL TAR di PESCARA scrive (sentenza del 22/02/2002):

2) - La mancata analisi dell’attività di servizio del ricorrente, quale documentata in atti, ed il carattere lapidario del giudizio determinano notevoli perplessità in punto di attendibilità del parere, specie in presenza di malattie di origine incerta e/o multifattoriale (TAR Pescara n. 897/18.12.1999; C.S., IV, n. 606/1999), atteso che il principio di equivalenza causale (art. 41 cod. pen.) deve trovare applicazione in tutte le ipotesi concausali.

3) - La stessa Commissione, invero, in una successiva nota esplicativa del 18.2.2000, ricorda, a giustificazione postuma del diniego, come la etiopatogenesi della sclerosi multipla sia incerta ed addebitabile (forse) a risposte autoimmuni dell’organismo, senza che ciò escluda, anche se non se ne ha una conoscenza diretta, la rilevanza dello “stress” lavorativo, quale stimolo neurovegetativo, legato a prestazioni lavorative particolarmente logoranti, protrattasi per lungo tempo (C.Conti, III sez. pens. civ., n. 70551/5.4.1994).

4) - Sul piano medico, infine, nonostante la ritenuta incertezza sulle possibili origini della patologia, che, come relazionato dalla perizia di parte, può ben essere collegata ad uno stato biologico, su cui si sia innestata l’azione del sistema neuro-vegetativo, a sua volta soggetto a stimoli psico-sociali e/o stress, desta del pari notevoli perplessità l’assoluta ed aprioristica esclusione di una tale possibilità, resa verosimile dalla stessa attività di servizio.

5) - Sul punto, invero, il Tribunale deve riaffermare il consolidato indirizzo giurisprudenziale che, ai fini del riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio di una data infermità, non è necessario che risulti assolutamente certo, specie in presenza di “incertezza scientifica”, il nesso di causalità tra prestazione del servizio e infermità, essendo sufficiente che tale nesso sia desumibile con apprezzabile grado di probabilità (Tar Pescara n.523/25.7.1998 e n. 671/18.9.1998; C.S., VI, n. 159/17.2.1999 e IV, n. 5782/12.11.2001).

Il resto x completezza leggetelo qui sotto.
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22/02/2002 200200287 Sentenza 1

N.D..287/02..........
N.R.G.69/99,436/99,34/00,



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO
Sezione staccata di Pescara

composto dai magistrati:
-Michele ELIANTONIO presidente ff.
-Mario DI GIUSEPPE consigliere
-Dino NAZZARO cons. relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nei giudizi proposti con ric. n.n. 69/1999, 436/1999 e 34/2000 da F. M., costituito con l’avv. Marcello RUSSO, come in ricorsi;

CONTRO
IL MINISTRO P.T. DELLA DIFESA, in giudizio con l’Avvocatura dello Stato;
LA COMMISSIONE MEDICA DI II° ISTANZA;

PER L’ANNULLAMENTO
-ric. 69/99: della OMISSIS ;

-ric. 436/99: del verbale n. …..1998 e della nota 20.2.1999 prot. …./98/C.M. della Commissione medica di II° (conferma parere della CMO); i verbali della CMO del 18.8.1998;

-ric. n. 34/2000: del OMISSIS;

visti i ricorsi, gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura, le memorie ed i documenti depositati;
uditi all’udienza del 7 febbraio 2002 il consigliere Dino NAZZARO, gli avv. Manuel DE MONTE, per l’avv. M. Russo, e M. LUCCI;
ritenuta la causa per la decisione e considerato, quanto segue, in

FATTO e DIRITTO

I ricorsi vanno riuniti per connessione.

IL ricorrente, maresciallo ordinario dell’Arma dei Carabinieri, è stato sottoposto, per ordine del proprio Comando, a visita medica presso l’Ospedale militare di Chieti; la CMO ha riscontrato le seguenti infermità: sclerosi multipla, OMISSIS .

Tutte venivano riconosciute dipendenti da causa di servizio, con ascrizione alle varie tabelle (cat. 5 ed 8 della tab. A e tab. B.), escluso la sclerosi multipla, per la quale si è evidenziata anche la tardività della domanda; nel contempo il F… è stato ritenuto inidoneo permanentemente al servizio e da collocare in congedo assoluto “a decorrere dalla data del verbale” (l’atto formale sarà del settembre 1998, reiterato nel 1999).

Con il ric. n. 69/99 si censura OMISSIS .

Le doglianze attengono: 1) OMISSIS; 2) OMISSIS.

IL ric. n. 436/99, invece, censura il verbale della Commissione medica di II° istanza n. 1382/10.12.1998, che, confermando il parere della CMO, ha escluso, per la sclerosi multipla, la dipendenza dalla causa di servizio, e ritenuta la tardività della domanda.

I motivi, quali esposti in gravame, sono relativi alla natura della malattia e alla non valutazione delle particolari circostanze di lavoro, nonchè al problema della “conoscenza” della malattia, ai fini della decorrenza del semestre.

Con il ric. n. 34/2000, si contesta OMISSIS.

L’Avvocatura si oppone alle tesi avversarie e chiede il rigetto dei gravami.

In merito all’art. 3 della L. n. 241/90, trattandosi di norma di scopo, valutabile solo ai fini della concessione dell’errore scusabile, la stessa non incide sul piano della legittimità, anche perchè il ricorrente ha regolarmente esercitato la propria tutela giurisdizionale.

La questione principale è quella relativa al giorno “18.8.1998”, che è ad un tempo la data della visita medica, della dichiarazione di inidoneità al servizio e della presentazione della domanda per conseguire i benefici economici stipendiali, rilevanti ai fini della base pensionistica; nello stesso giorno, invero, si concentrano una pluralità di atti e di effetti.

IL tutto è stato determinato dalla previsione contenuta nel verbale della CMO che, riconoscendo la inidoneità permanente al servizio, ha aggiunto che il F. M. era da “collocare in congedo assoluto a fare dalla data del presente verbale”, ovvero con provvedimento da adottarsi con valore retroattivo, essendo stato il primo atto formale emesso in data 1.9.1998 prot. n. 1052/3.

Un’osservazione da fare è che il F… è stato sottoposto a visita medica, in data 18.8. 1998, perchè a tale data era ancora in servizio; l’interessato, poi, avendo conosciuto (ed accettato) la propria inidoneità, solo dopo la visita medica, non poteva essere più tempestivo di quanto è stato, presentando la domanda, ai sensi degli artt. 117/120 R.D. n. 3458/1928 e L. n. 539/1950, lo stesso giorno (18.8.1998) dell’accertata inidoneità.

La retroattività degli atti giuridici rappresenta, peraltro, sempre una “fictio iuris”, che non può mai ritorcersi a danno del dipendente, impedendogli l’acquisizione di un diritto; la stessa nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 2.8.1997 n. 6/15-B-77-10-4, che fa seguito ad analoga disposizione del Ministero della Difesa del 30.7.1997 n. 48000/A/8, afferma che il “beneficio in questione è corrisposto dalla data della domanda ... mentre il diritto sorge dalla data del processo verbale”, la cui redazione avviene in costanza di servizio.

Non è superfluo ricordare, infine, come nell’atto di collocamento in congedo si afferma che al F… “competono gli assegni in attività di servizio fino al 17 novembre 1998” e che il giudizio della CMO è stato confermato, anche in punto di “non idoneità” (e retroattivamente), dalla Commissione medica di II° istanza, con verbale n. 1382/10.12.1998.

In sintesi, alla data del 18.8.1998 il F… era da considerarsi in servizio, proprio perchè riconosciuto “inidoneo” solo in tale data, mentre la dichiarazione, pur con i suoi effetti retroattivi, è intervenuta successivamente; la retroattività giuridica, pertanto, non può impedire al medesimo di acquisire i diritti tempestivamente azionati.

Conclusivamente il ricorso n. 69/99 va accolto e con esso anche il gravame n. 34/2000, OMISSIS.

Va esaminato il ricorso n. 436/1999 col quale si contesta la dichiarata “non dipendenza” da causa di servizio della “sclerosi multipla” e la “non tempestività” della domanda, relativamente alla stessa.
IL verbale della Commissione medica di II° è, invero, totalmente confermativo di quello della CMO di Chieti, per cui, per il contenuto, va fatto riferimento a quanto esposto nel primo verbale.

Parte ricorrente lamenta che relativamente al parere medico di II°, che ha dato definitività al giudizio, non è stato messo in grado di partecipare al procedimento, con violazione degli artt. 7/10 L. 7.8.1990 n. 241.

La L. 11.3.1926 n. 416 (art. 5), invero, prevede che la Commissione esamina la pratica è può decidere “sugli atti” oppure procedere a “visita diretta”; trattasi di una facoltà discrezionale, che non si contesta, ma quel che va rilevato è che tale “facoltà” è distinta e successiva al rispetto dei cd. principi di “democrazia amministrativa”, di cui alla L. n. 241/1990, che stabilisce delle norme generali, in tema di partecipazione all’azione della P.A., valevoli per tutte le amministrazioni pubbliche, atteso che l’interessato può “in procedendo” esibire idonea documentazione (es. una perizia di parte), che potrebbe portare ad una diversa e/o più approfondita valutazione, tale da incidere sulle stesse determinazioni finali.
Trattasi di un vizio formale che, però, nella specie è superabile essendo il procedimento unitario, iniziatosi a domanda di parte, che conserva l’onere di diligenza per tutta la durata della procedura.

L’eccezione di “non tempestività” della domanda per la “sclerosi multipla”, viene fatta, circostanza già rilevata con ordinanza n. 282/99, senza il supporto di idonea documentazione circa la prova “certa e sicura” della “piena conoscenza” dell’infermità, prima della certificazione medica del 9.10.1997; il consulente neurologo della CMO, in data 12.8.1998, infatti, fa riferimento ad una sindrome demielizzante iniziata da poco più di un anno (ovvero tra aprile ed agosto 1997), ma è solo in tale ultima visita che si parla di una “diagnosi di sclerosi multipla certa” ed è questo il dato essenziale, dovendo il “dies” decorrere solo dalla data di piena conoscenza degli effetti invalidanti, derivanti dall’infermità stessa” (C. S., VI, n. 5848/20.11.2001); comunque, anche volendo considerare il periodo aprile/agosto 1997, la domanda presentata il 9.10.1997 sarebbe comunque tempestiva.

In merito alla negata dipendenza dalla causa di servizio, il giudizio medico è perentorio nello escludere che il servizio prestato possa avere avuto un ruolo causale e sarebbe stato “solo occasionale nel determinismo dell’infermità”.

La mancata analisi dell’attività di servizio del ricorrente, quale documentata in atti, ed il carattere lapidario del giudizio determinano notevoli perplessità in punto di attendibilità del parere, specie in presenza di malattie di origine incerta e/o multifattoriale (TAR Pescara n. 897/18.12.1999; C.S., IV, n. 606/1999), atteso che il principio di equivalenza causale (art. 41 cod. pen.) deve trovare applicazione in tutte le ipotesi concausali.

La stessa Commissione, invero, in una successiva nota esplicativa del 18.2.2000, ricorda, a giustificazione postuma del diniego, come la etiopatogenesi della sclerosi multipla sia incerta ed addebitabile (forse) a risposte autoimmuni dell’organismo, senza che ciò escluda, anche se non se ne ha una conoscenza diretta, la rilevanza dello “stress” lavorativo, quale stimolo neurovegetativo, legato a prestazioni lavorative particolarmente logoranti, protrattasi per lungo tempo (C.Conti, III sez. pens. civ., n. 70551/5.4.1994).

L’attività (dal 1981) di sottufficiale dell’Arma dei carabinieri, impegnato in compiti rilevanti e particolari (documentati dalle relazioni di servizio in atti), è da considerare senz’altro stressante e logorante; quel che emerge nella fattispecie, quale dato visibile, è che la reale situazione di servizio del militare non è stata affatto considerata, pur sussistendo, a corredo della pratica, la documentazione di una situazione particolarmente gravosa (vedasi relazione del 30.4.1998 del Comando Regione-Sez. Sanità, prot. n. …., che parla della presenza di fattori della massima importanza nel determinismo delle infermità in diagnosi, quali: strapazzi e disagi fisici notevoli, esposizione a perfrigerazioni continue, irregolarità di vita alimentare, continua tensione nervosa e frequenti “stresses” emotivi e psichici).

Sul piano medico, infine, nonostante la ritenuta incertezza sulle possibili origini della patologia, che, come relazionato dalla perizia di parte, può ben essere collegata ad uno stato biologico, su cui si sia innestata l’azione del sistema neuro-vegetativo, a sua volta soggetto a stimoli psico-sociali e/o stress, desta del pari notevoli perplessità l’assoluta ed aprioristica esclusione di una tale possibilità, resa verosimile dalla stessa attività di servizio.

Sul punto, invero, il Tribunale deve riaffermare il consolidato indirizzo giurisprudenziale che, ai fini del riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio di una data infermità, non è necessario che risulti assolutamente certo, specie in presenza di “incertezza scientifica”, il nesso di causalità tra prestazione del servizio e infermità, essendo sufficiente che tale nesso sia desumibile con apprezzabile grado di probabilità (Tar Pescara n.523/25.7.1998 e n. 671/18.9.1998; C.S., VI, n. 159/17.2.1999 e IV, n. 5782/12.11.2001).

Parte ricorrente censura, infine, le ascrizioni fatte dalla CMO e dalla Commissione medica di II°, in quanto non di competenza delle stesse e/o comunque, con riferimento alla OMISSIS, illogiche ed errate.

IL motivo è irrilevante, atteso che nella fattispecie viene in discussione, con valore prioritario, il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio e considerato che, dopo l’entrata in vigore dell'art. 5 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, conv. in l. 20 novembre 1987 n. 472, è venuto meno per l'amministrazione il vincolo di definitività delle stesse determinazioni, gia' sancito dall'art. 5 l. 11 marzo 1926 n. 416 e dall'art. 16 r.d. 15 aprile 1928 n. 1024 (Consiglio Stato sez. IV, 20 maggio 1996, n. 621); le ascrizioni delle commissioni mediche, ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo, non hanno, pertanto, alcun carattere provvedimentale.

Conclusivamente il ricorso va accolto, per quanto attiene la negata dipendenza dal servizio della sclerosi multipla, senza la necessità, per ragioni di economia processuale, di esperire la C.T.U. richiesta, stante la palese illegittimità del provvedimento, alla stregua delle argomentazioni svolte, cui l’amministrazione è tenuta ad uniformarsi.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.
il Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara,
-riunisce i ricorsi in epigrafe;
-accoglie i ric. n.n. 69/1999 e 34/2000 e per l’effetto annulla gli atti impugnati, per quanto attiene il diniego di concessione dei benefici stipendiali di cui al R.D. n. 3458/28 (artt. 117/120) e L. 539/50 (art. 3), essendo stata la relativa domanda del dipendente, presentata in “costanza di servizio”, come illustrato in motivazione;

-accoglie il ric. n. 436/1999 e per l’effetto annulla i provvedimenti di cui in epigrafe, nella parte in cui non ha riconosciuta la sclerosi multipla, come dipendente da causa di servizio.

-condanna l’Amministrazione convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di causa, che si liquidano, per onorario di avvocato, diritti di procuratore e spese vive in complessivi € =4000= (quattromila euro).

Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2002.
Michele ELIANTONIO presidente ff.

Dino NAZZARO cons. estensore
IL Segretario di udienza

Pubblicata mediante deposito in segreteria in data 22.02.2002

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Re: Malattie demielizzanti.

Messaggio da panorama »

Oltre al riconoscimento della pensione di cui all’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, si può chiedere - secondo le proprie condizioni fisiche - in determinati casi anche il riconosciuto dello stato di Handicap Grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 con riconoscimento dell’invalidità civile al 100% per “ Sclerosi multipla ”.
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