Transito civili, destituzione e Giudice competente

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panorama
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Transito civili, destituzione e Giudice competente

Messaggio da panorama »

Per notizia, sperando che nessuno faccia errori.

1) - il ricorrente, già appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, risulta essere transitato nel ruolo degli impiegati civili dello Stato a decorrere dal 14.09.2011 ed inquadrato, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 30.10.1992 n. 443, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo Area II – F, a decorrere dalla data del 10.10.2011.

2) - Considerato che i provvedimenti contestati concernono un procedimento disciplinare, ai sensi del D.Lgv. n. 449/92, avviato per fatti occorsi nel 2005, quando il ricorrente era inquadrato nel Corpo di Polizia Penitenziaria, a seguito della comunicazione delle sentenze penali del Tribunale di Milano del 21.05.2010, della Corte D'Appello di Milano n. 845 del 08.03.2011 e della Corte di Cassazione n. 37648 del 23.03.2013 (quest'ultima di declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di II grado);

3) - Visti i precedenti giurisprudenziali in materia – in base ai quali i provvedimenti riguardanti un militare o un agente di p.s. transitato nei ruoli civili ricadono nella sfera di disciplina dell'art. 63 del D. Lgv. 3.3.2001 n.165, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario, a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto di lavoro, (conf.: Cons. Stato, Sez. IV 5.8.2011 n. 4719) ;

4) - Ritenuto, pertanto, che, nella specie, la domanda del ricorrente debba essere ricondotta alla materia dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, le cui controversie, ai sensi e per gli effetti dell’art.63 del D. Lgv. 30.3.2001 n.165, sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro;

Ricorso dichiarato INAMMISSIBILE per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario.

Il resto leggetelo qui sotto.

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08/05/2013 201300523 Sentenza Breve 2


N. 00523/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00289/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso R.G. n. 289 del 2013, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. ti Achille Morcavallo ed Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;

contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministero pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. da Fiore, n. 34;

per l'annullamento
-del Decreto del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 14.01.2013 n. …….-2012/……/DS10, notificato in data 15.01.2013, con cui viene irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio;
-della Deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria datata 14 Novembre 2012- 10 Gennaio 2013, allegata al decreto suindicato;
- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, collegato, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi inclusi, ove occorrer possa, l'atto di contestazione ex artt. 12 e 15 D.Lgs. n. 449/1992 del 14-15 Maggio 2012 e la nota della Direzione Generale del Personale del 31.10.2012, prot. n. 444, non conosciuta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente, già appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di ……, risulta essere transitato nel ruolo degli impiegati civili dello Stato a decorrere dal 14.09.2011 ed inquadrato, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 30.10.1992 n. 443, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo Area II – F, a decorrere dalla data del 10.10.2011, di assegnazione presso la Casa Circondariale di ……..;

Considerato che i provvedimenti contestati concernono un procedimento disciplinare, ai sensi del D.Lgv. n. 449/92, avviato per fatti occorsi nel 2005, quando il ricorrente era inquadrato nel Corpo di Polizia Penitenziaria, a seguito della comunicazione delle sentenze penali del Tribunale di Milano del 21.05.2010, della Corte D'Appello di Milano n. ….. del 08.03.2011 e della Corte di Cassazione n. ….. del 23.03.2013 (quest'ultima di declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di II grado);

Visti i precedenti giurisprudenziali in materia – da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi- in base ai quali i provvedimenti riguardanti un militare o un agente di p.s. transitato nei ruoli civili ricadono nella sfera di disciplina dell'art. 63 del D. Lgv. 3.3.2001 n.165, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario, a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto di lavoro, (conf.: Cons. Stato, Sez. IV 5.8.2011 n. 4719) ;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, la domanda del ricorrente debba essere ricondotta alla materia dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, le cui controversie, ai sensi e per gli effetti dell’art.63 del D. Lgv. 30.3.2001 n.165, sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro;

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il presente ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, spettando essa al Giudice Ordinario, con conseguente conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice munito di giurisdizione, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma II, del D. L.gv. 2 luglio 2010 n.104;

Ritenuto che, in considerazione della particolare fattispecie, le spese di giudizio possano essere compensate ai sensi dell'art. 26 cpa e dell'art. 92 cpc;

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/05/2013


arturo660
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Iscritto il: mer apr 23, 2014 4:32 pm

Re: Transito civili, destituzione e Giudice competente

Messaggio da arturo660 »

buona sera avvocato, sono io la persona che sono stata destituita dopo 16 anni di servizio. ma secondo voi per una sentenza che mi condanna ad un anno di reclusione per fatti successi fuori servizio, quando all'epoca ero un agente di polizia penitenziaria, il ministero mi ha potuto sbattere fuori senza essere piu un agente, perche' transitato ai ruoli civili per infermita'. secondo voi e' normale aver perso il posto di lavoro dopo 16 anni e ci sono colleghi che hanno preso condanne e ancora indossano la divisa??? secondo voi adesso il 15/05/2013 cio la causa davanti al Giudice del Lavoro perche' il T.A.R. Calabria ha inviato il ricorso al Giudice del Lavoro, avro' possibilita' di rientrare al mio posto come Civile nell'Amministrazione???
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