sospensione cautelare dal servizio

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Re: sospensione cautelare dal servizio

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Questo mese.
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1) - Il ricorrente è stato precauzionalmente sospeso dal servizio a decorrere dal 3/7/2008 e al termine dei 5 anni, quest'anno 2013 è stato nuovamente sospeso.

2) - nel 2008 il ricorrente è stato precauzionalmente sospeso dal servizio perché sottoposto a procedimento penale, in base alla disciplina dettata dall’art. 9 della legge n. 1168/1961, all'epoca vigente e ora riprodotto nell’art. 916 del Codice dell'ordinamento militare;

3) - cessato il periodo massimo di sospensione, stabilito in cinque anni dall’art. 919 comma 1 del Codice, l'Amministrazione ha applicato il comma 3 del medesimo articolo a norma del quale: "Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l’amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti:

a) sospende l’imputato dal servizio o dall'impiego ai sensi dell’articolo 917;

b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 1393";

Ricorso respinto.

Il resto leggetelo qui sotto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale ….. del 2013, proposto dal sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso l’avv. OMISSIS in Firenze, via …….;

contro
Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento
avverso il "determino" reso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 25.9.2013 e notificato all'interessato in data 30.09.2013, con cui e' stata inflitta all'attuale ricorrente "la sospensione precauzionale dal servizio disposta con la determinazione in premessa", che risulta resa in data 3 luglio 2008 ed è stata già internamente scontata dal OMISSIS.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno …. .. 2013 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente è stato precauzionalmente sospeso dal servizio a decorrere dal 3/7/2008 - con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 9 della legge n. 1168/1961 (recante "Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri"), poi abrogata dal D.Lgs. n. 66/2010 ("Codice dell'ordinamento militare") - "in quanto sottoposto alla misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio per il reato di "concussione" ".

Con il provvedimento impugnato, datato 24/9/2013, il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri:

- ha preso atto che il dipendente è stato condannato dal Tribunale di ….. alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui sopra; e che la sentenza di condanna è oggetto di appello tuttora pendente davanti alla Corte d'Appello di …..;

- ha rilevato che il 3/7/2013 è scaduto il periodo massimo di sospensione precauzionale consentito dall’art. 919 comma 1 del Codice dell'ordinamento militare;

- ha esaminato la proposta di sospensione precauzionale facoltativa formulata nei confronti dell'interessato ai sensi del comma 3 del citato art. 919 e, ritenendone sussistenti i presupposti, ha disposto tale misura sospensiva a carico del predetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 919 comma 3 lett. a) e 917 comma 1 del Codice dell'ordinamento militare con decorrenza dal 3/7/2013.

Nel ricorso si censura, in sintesi:

- che il provvedimento impugnato determina un inammissibile superamento della durata massima della sospensione precauzionale, fissata in cinque anni (già scontati dal ricorrente);

- che nella fattispecie sono state illegittimamente applicate disposizioni di cui al D.Lgs. n. 66/2010 entrate in vigore successivamente al fatto contestato al ricorrente, con violazione del principio costituzionale di inapplicabilità retroattiva delle norme sanzionatorie (art. 25 comma 2 Cost.), nonché degli artt. 3 e 27 comma 2 Cost.

Le censure sono infondate. In proposito si osserva:

- nel 2008 il ricorrente è stato precauzionalmente sospeso dal servizio perché sottoposto a procedimento penale, in base alla disciplina dettata dall’art. 9 della legge n. 1168/1961, all'epoca vigente e ora riprodotto nell’art. 916 del Codice dell'ordinamento militare;

- cessato il periodo massimo di sospensione, stabilito in cinque anni dall’art. 919 comma 1 del Codice, l'Amministrazione ha applicato il comma 3 del medesimo articolo a norma del quale: "Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l’amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti:

a) sospende l’imputato dal servizio o dall'impiego ai sensi dell’articolo 917;

b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 1393";

- ed in effetti l'Amministrazione: prima ha avviato il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente con la contestazione degli addebiti datata 23/8/2013 e notificata il 26/8/2013, con la precisazione che tale procedimento sarebbe stato automaticamente sospeso in caso di sospensione precauzionale facoltativa; poi ha adottato il provvedimento impugnato ai sensi del citato art. 917 (recante "Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare"), che al primo comma prevede: "La sospensione precauzionale può essere disposta durante lo svolgimento del procedimento disciplinare di stato instaurato per fatti di notevole gravità da cui possa derivare la perdita del grado";

- il provvedimento impugnato risulta dunque conforme alle previsioni normative vigenti in materia e non costituisce duplicazione del provvedimento sospensivo del 2008, posto che il primo è connesso alla pendenza di un procedimento disciplinare, mentre il secondo era stato disposto per la pendenza di un procedimento penale; né può parlarsi di applicazione retroattiva di norme, atteso che il provvedimento impugnato è applicativo della disciplina in vigore al tempo della sua adozione (in base al principio tempus regit actum), mentre è inconferente il richiamo all’art. 25 comma 2 Cost., non vertendosi nel caso di specie in materia penale o comunque sanzionatoria;

- risultano manifestamente infondati i richiami, oltre che al citato art. 25, agli artt. 3 e 27 Cost.: nelle disposizioni relative all'istituto della sospensione precauzionale facoltativa applicate nella presente vicenda non si ravvisano, infatti, apprezzabili profili di incompatibilità con gli invocati principi costituzionali, a fronte di una sentenza di condanna di primo grado per un reato particolarmente grave commesso da un pubblico ufficiale e della preminente esigenza di tutelare il prestigio dell'Arma dei Carabinieri ed il conseguente rapporto di fiducia tra la stessa (e, più in generale, le istituzioni repubblicane) e i cittadini.

Per le ragioni illustrate il ricorso deve essere respinto.

La particolarità della vicenda e la almeno parziale novità della questione trattata giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno …… 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere, Estensore
Alessandro Cacciari, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: sospensione cautelare dal servizio

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Tar Lecce
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- ) - all’esito del procedimento disciplinare iniziato a suo carico, ha disposto nei propri confronti la sospensione dall’impiego per mesi due e, per il medesimo periodo, la detrazione di anzianità prevista dagli artt. 858, comma 1, lett. c) e 2115 del d.lgs. n. 66/2010.

- ) - Ciò in quanto al dipendente sono stati contestati specifici addebiti, risultati fondati all’esito dell’inchiesta disciplinare;

- ) - A seguito di tanto, a carico del militare si è aperto un procedimento penale, poi conclusosi con un provvedimento di archiviazione.

1) violazione del diritto di difesa ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta;
2) violazione del d.lgs. n. 66/2010;
3) violazione degli artt. 97 e 24 Cost., illogicità e contraddittorietà della motivazione;
4) violazione dell’art. 1370 del d.lgs. n. 66/2010;
5) violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili.

OMISSIS

IL TAR scrive:

1) - Ebbene, tenuto conto che il procedimento penale a carico del ricorrente per il reato di falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici (artt. 110 e 476 c.p.) si è concluso con il provvedimento di archiviazione acquisito dall’Amministrazione in data 31 agosto 2011, è da tale ultima data che decorre il termine per l’inizio del procedimento disciplinare.

OMISSIS

2) - Il ricorso, tuttavia, va accolto avuto riguardo alla fondatezza del motivo con cui parte ricorrente si duole della violazione del diritto di difesa sancito all’art. 1370, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010, per non avere, l’Amministrazione, garantito la presenza di un difensore che potesse assistere il militare inquisito nel corso del procedimento.

3) - Recita, infatti, la citata disposizione che “il militare inquisito è assistito da un difensore da lui scelto fra militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o Forza armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore designato d'ufficio non può rifiutarsi salvo sussista un legittimo impedimento. Un militare non può esercitare l'ufficio di difensore più di sei volte in dodici mesi”.

4) - Ebbene, nel caso in esame, non risulta dagli atti del procedimento disciplinare che tale garanzia sia stata attuata.

5) - Né, infatti, il militare è stato informato della possibilità di designare un difensore di fiducia, né, in mancanza di tale designazione da parte dell’interessato, l’Amministrazione ha provveduto a nominare un difensore di ufficio, come invece era doveroso, stante il disposto del citato art. 1370, comma 2.

6) - Non può invero essere condivisa la lettura che della norma offre la difesa erariale, secondo cui essa va intesa nel senso che solo se l’incolpato intende avvalersi di un difensore, ma non ne conosca alcuno, può chiedere all’Amministrazione di nominarne uno d’ufficio; in mancanza di tale richiesta, sarebbe consentito al militare di difendersi da solo.

7) - Ad avviso del collegio, invece, l’art. 1370, comma 2, non sembra lasciare spazi all’interpretazione, essendo chiaro che la nomina del difensore di ufficio, in assenza di quello di fiducia dell’interessato, non è una facoltà rimessa alla scelta delle parti, bensì un obbligo che incombe sull’Amministrazione imposto direttamente dalla norma, il cui mancato assolvimento non può che determinare l’illegittimità del provvedimento finale.

8) - Per la novità della questione da ultimo affrontata, si giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno ... ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il .../02/2014
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Re: sospensione cautelare dal servizio

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di diverso orientamento il Tar di Palermo
..................................................................................

1) - commutazione della "sospensione precauzionale dall’impiego disposta a titolo facoltativo ..., di cui al Decreto Ministeriale ... del 27.10.2008" in "sospensione dal servizio ai sensi degli articoli 922 lettera b) del decreto legislativo n. 6612010 e 4, comma primo, della legge 27/03/2001 n. 97".

2) - A seguito del rinvio a giudizio per i fatti contestatigli dalla Procura della Repubblica di ….., il OMISSIS è stato sospeso precauzionalmente, e facoltativamente, dal servizio, ai sensi dell’art. 20, co. 1, del DPR 599/54, a decorrere dal 27 ottobre 2008 (data del decreto di sospensione).

3) - Intervenuta la sentenza di condanna in primo grado, con il decreto ….. del 13 maggio 2013, la sospensione facoltativa è stata commutata in sospensione obbligatoria dal servizio, ai sensi dell’art. 4, co. 1 della l. 97/2001

IL TAR scrive:

4) - il giudice delle leggi ha dichiarato non conforme al principio di ragionevolezza espresso dall’art. 3 Cost. l’art. 4, comma 2 della legge n. 97 del 2001, prevedendo altresì, con una classica sentenza additiva, che per la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio in generale trovi applicazione il termine di cinque anni previsto in via generale dall’art. 9, comma 2 della legge n. 19 del 1990.

5) - Una volta decorso il termine della massima durata della sospensione cautelare, il pubblico dipendente matura un diritto soggettivo pieno ad essere immediatamente reintegrato nel posto di lavoro, non residuando alla pubblica amministrazione datrice di lavoro alcuna discrezionalità in materia.

6) - La giurisprudenza si è allineata all’insegnamento della Corte, stabilendo che il periodo massimo di cinque anni, decorso il quale, ai sensi dell’art. 9 comma 2 l. 7 febbraio 1990 n. 19, la sospensione cautelare dal servizio del dipendente pubblico è revocata di diritto, deve essere calcolato cumulando sia i periodi di sospensione obbligatoria sia quelli di sospensione facoltativa (Corte appello Genova, 06 maggio 2005; Tar Napoli, sez. I, 12 giugno 2003 n. 7530)

Per completezza leggete il tutto qui sotto al fine di capire il perché è stato Accolto il ricorso.
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14/02/2014 201400474 Sentenza Breve 1


N. 00474/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02870/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 2870 del 2013, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. A. M., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L. I. in Palermo, via M.Se di Villabianca 54,

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81,

per l'annullamento, previa sospensione
del Decreto n. …. del 13 maggio 2013, notificato al ricorrente in data 24 giugno 2013, con il quale il Vice Direttore Generale del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare ha disposto la commutazione della "sospensione precauzionale dall’impiego disposta a titolo facoltativo nei riguardi del Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza OMISSIS, di cui al Decreto Ministeriale n. …./2008 del 27.10.2008" in "sospensione dal servizio ai sensi degli articoli 922 lettera b) del decreto legislativo n. 6612010 e 4, comma primo, della legge 27/03/2001 n. 97".

Visti il ricorso in riassunzione e i relativi allegati;
OMISSIS;
sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

1. Il sig. OMISSIS è un Maresciallo dei Carabinieri che, con decreto n. …. del 27.10.2008 del Ministero della Difesa – Direzione per il personale militare III Reparto, era stato sospeso in via precauzionale dal servizio in quanto rinviato a giudizio dal GUP presso il Tribunale di …. per una serie di ….. commessi nel periodo in cui era in servizio ……

Sopravvenuta, nel gennaio 2013, la sentenza di condanna in primo grado a tre anni di reclusione, con successivo decreto n. …. del 13 maggio 2013 il Ministero della Difesa commutava la sospensione facoltativa dal servizio già disposta nel 2008, in sospensione obbligatoria ai sensi dell’art. 4, co. 1, della l. 97/2001.

Pertanto, il OMISSIS, che nel frattempo era stato trasferito a …., pur non prestandovi servizio perché sospeso, ha impugnato davanti al Tar …… il provvedimento da ultimo citato per violazione dell’art. 4, co. 1 della l. 97/01 (richiamata dall’art. 922 lett. B del d.lgs. 66/2010), eccesso di potere, difetto di istruttoria e violazione dell’art. 97 Cost., oltre che per una serie di altri motivi.

In sostanza, egli ritiene che la commutazione della sospensione cautelare (che si protraeva dal 2008) in sospensione obbligatoria a tempo indeterminato sia gravemente lesiva rispetto alla interpretazione che dell’art. 4 cit. ha fatto la Corte Costituzionale con la sentenza 145/2002, che ha fissato in cinque anni la durata massima della sospensione dall’impiego.

Nel caso di specie, pertanto, in pendenza dell’appello avverso la sentenza di primo grado, non sarebbe possibile la commutazione della misura della sospensione facoltativa in sospensione obbligatoria senza che venga fissato un termine e comunque non oltre i cinque anni dall’inizio della misura (che, in concreto, verrebbero superati con l’emissione del provvedimento impugnato, che consiste in una sospensione a tempo indeterminato).

In subordine ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma su richiamata.

1.1. Il Tar ……, rispetto al ricorso incardinato (RG 4594/13), si è dichiarato incompetente con ordinanza n. 5210 del 23.11.2013, in quanto, trattandosi dell’impugnativa di provvedimenti in materia di impiego e essendo la sede di servizio (anche se sospeso) del ricorrente quella di ….., questi avrebbero dovuto essere impugnati davanti al tribunale avente la relativa competenza territoriale.

Il sig. OMISSIS, pertanto, ha riassunto il ricorso nei termini, ex art. 15 c.p.a., riproponendo le medesime censure.

2. Costituitasi l’Avvocatura dello Stato, alla camera di consiglio del 10 gennaio 2014, previo avviso della possibilità di emettere sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., il collegio ha trattenuto la causa in decisione.

3. Il ricorso merita accoglimento.

A seguito del rinvio a giudizio per i fatti contestatigli dalla Procura della Repubblica di ….., il OMISSIS è stato sospeso precauzionalmente, e facoltativamente, dal servizio, ai sensi dell’art. 20, co. 1, del DPR 599/54, a decorrere dal 27 ottobre 2008 (data del decreto di sospensione).

Intervenuta la sentenza di condanna in primo grado, con il decreto ….. del 13 maggio 2013, la sospensione facoltativa è stata commutata in sospensione obbligatoria dal servizio, ai sensi dell’art. 4, co. 1 della l. 97/2001, in base al quale “nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio”.

Il comma 2 della medesima disposizione stabilisce altresì che “la sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.”

Quest’ultimo comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale, con la sentenza del 3 maggio 2002, n. 145, nella parte in cui dispone che la sospensione perde efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato, perché in contrasto con il principio di eguaglianza formale e sostanziale enunciato dall’art. 3 Cost., ed anche perché una misura cautelare, “proprio perché tale, e cioè tendente a proteggere un interesse nell’attesa di un successivo accertamento (nella specie giudiziale), deve per sua natura essere contenuta nei limiti di durata strettamente indispensabili per la protezione di quell’interesse, e non deve essere tale da gravare eccessivamente sui diritti che essa provvisoriamente comprime, in ossequio al criterio di proporzionalità della misura cautelare, riconducibile all’art. 3 della Costituzione”.

Proprio per questi motivi, il giudice delle leggi ha dichiarato non conforme al principio di ragionevolezza espresso dall’art. 3 Cost. l’art. 4, comma 2 della legge n. 97 del 2001, prevedendo altresì, con una classica sentenza additiva, che per la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio in generale trovi applicazione il termine di cinque anni previsto in via generale dall’art. 9, comma 2 della legge n. 19 del 1990.

Una volta decorso il termine della massima durata della sospensione cautelare, il pubblico dipendente matura un diritto soggettivo pieno ad essere immediatamente reintegrato nel posto di lavoro, non residuando alla pubblica amministrazione datrice di lavoro alcuna discrezionalità in materia.

Secondo la Corte, in conseguenza della declaratoria di illegittimità nei termini specificati, è possibile, comunque, rinvenire nel sistema una previsione di durata massima della misura sospensiva operante come clausola di garanzia generale - qual è quella indicata nella legge n. 19 del 1990 - in mancanza di diversa disciplina legislativa e sempreché il legislatore non intervenga nuovamente fissando termini massimi eventualmente differenti.

Tale clausola opera nell’ottica del superamento di qualsiasi automatismo nello statuto disciplinare del pubblico impiegato, così da impedire che la mera pendenza del procedimento penale comporti automaticamente la sospensione dal servizio oltre termini certi (Tar Campania Napoli, sez. VI, 27 marzo 2007, n. 2882).

3.1. La giurisprudenza si è allineata all’insegnamento della Corte, stabilendo che il periodo massimo di cinque anni, decorso il quale, ai sensi dell’art. 9 comma 2 l. 7 febbraio 1990 n. 19, la sospensione cautelare dal servizio del dipendente pubblico è revocata di diritto, deve essere calcolato cumulando sia i periodi di sospensione obbligatoria sia quelli di sospensione facoltativa (Corte appello Genova, 06 maggio 2005; Tar Napoli, sez. I, 12 giugno 2003 n. 7530)

Ed ancora, è stato affermato che il termine massimo della sospensione cautelare dal servizio del pubblico impiegato in caso di procedimento penale - originariamente disciplinata dagli art. 91 e 92 d.P.R. n. 3 del 1957 ed ora regolata, per l’impiego pubblico privatizzato, da norme contrattuali -, stabilito in cinque anni, deve ritenersi operante, alla luce dei principi di ragionevolezza, presunzione di innocenza e buon andamento della p.a., per ogni caso di sospensione cautelare determinata da procedimento penale, e cioè sia in caso di rinvio a giudizio non preceduto (o accompagnato) dalla emissione di una misura restrittiva della libertà personale (art. 27 comma 1), sia nel caso in cui la sospensione, nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 2, faccia seguito alla cessazione dello stato di restrizione della libertà personale (Cass. civ., Sez. lav., 23 maggio 2003, n. 8210).

Ciò detto, in relazione al caso concreto, posto che il quinquennio cui fa riferimento la Corte decorre, per il ricorrente, dall’ottobre 2008, e sarebbe quindi scaduto nell’ottobre 2013, ne discende che la censura del ricorrente coglie nel segno e va accolta, prescindendosi dalla natura della sospensione. Il principio enunciato dalla Corte, infatti, vale per ogni tipologia di sospensione dal servizio, misura che, di per sé, ha comunque carattere “ cautelare” in senso ampio, differenziandosi l’una o l’altra esclusivamente in ragione del tipo di discrezionalità che ne caratterizza l’applicazione da parte del datore di lavoro: discrezionalità che esiste nella fase di indagine e anche durante il processo, fino all’arrivo di una condanna anche non definitiva; discrezionalità che invece viene meno in caso di condanna, poiché a questo punto, in casi di commissione di determinati reati contro la pubblica amministrazione, la sospensione diventa “ obbligatoria”.

Ciò non toglie che la misura, di per sé considerata, sia sempre e comunque di natura “ cautelare” idonea a evitare che il dipendente, oggetto di indagini o di processo penale per fattispecie particolarmente lesive del decoro e degli interessi dell’amministrazione, possa continuare a lavorare, in attesa di un definitivo pronunciamento del giudice.

Ne discende che il principio di massima durata stabilito dalla Corte non può differenziare tra l’una e l’altra forma di sospensione.

3.2. Il collegio è consapevole che diversa interpretazione è stata proposta assai di recente da altro Giudice territoriale (Tar Lombardia, Milano n. 943/2013), secondo il quale il principio sancito dalla Corte Costituzionale con riferimento alla lettura ermeneutica dell’art. 4 (norma recante il titolo “sospensione a seguito di condanna non definitiva”) comporta l’individuazione del termine di inizio del quinquennio nella data di decorrenza della sospensione dal servizio disposta a norma del comma 1, quindi dalla data di inizio della sospensione obbligatoria anche se questa sia intervenuta a commutare una precedente sospensione facoltativa precauzionale

Si ritiene tuttavia di non poter seguire quella impostazione esegetica, basata sul dato letterale della rubrica del citato art. 4 , sul rilievo di quanto osservato dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 145/2002 nella quale si legge che “l'art. 4, comma 2, della legge 27 marzo 2001, n. 97, deve essere, dunque, letto - a seguito della presente declaratoria di illegittimità costituzionale - nel senso che la sospensione dal servizio disposta a norma del comma 1 perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsa una durata complessivamente non superiore a cinque anni della sospensione, facoltativa o obbligatoria, riferibile al medesimo procedimento penale.”.

4. Alla luce di quanto sopra esposto, il provvedimento di cui è stato oggetto il Maresciallo OMISSIS va annullato poiché la sospensione dal servizio è terminata con il passaggio dei cinque anni decorrenti dalla applicazione della sospensione facoltativa dal servizio.

L’esito definitivo del giudizio penale comporterà una decisione definitiva in ordine al suo trattenimento in servizio.

Resta il fatto che l’Amministrazione, nella sua discrezionalità, potrà applicare al dipendente ogni misura idonea a garantire il buon andamento dell’attività lavorativa tenuto conto della gravità dei fatti contestati e per i quali il Maresciallo è stato condannato in primo grado.

5. Considerata la peculiarità del caso e la natura del giudizio, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento indicato in epigrafe.
Compensa le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Federica Cabrini, Consigliere
Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: sospensione cautelare dal servizio

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Questa e diversa ma negativa.
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è stata disposta nei confronti del ricorrente la commutazione della sospensione precauzionale dall'impiego in sospensione obbligatoria a seguito di condanna penale ex artt. 922 lett-b) del d.lgs. n. 66/2010 e 4 della legge n. 97/2001.

Il resto leggetelo qui sotto.
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18/02/2014 201400478 Sentenza 2


N. 00478/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00705/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 705 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. V. P., elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, via ....;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi, 23;

per l'annullamento
del decreto n. … del 30 gennaio 2013 del Ministero della Difesa, notificato il 26 febbraio 2013, con cui è stata disposta nei confronti del ricorrente la commutazione della sospensione precauzionale dall'impiego in sospensione obbligatoria a seguito di condanna penale ex artt. 922 lett-b) del d.lgs. n. 66/2010 e 4 della legge n. 97/2001.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente, dipendente dell’Arma dei Carabinieri con il grado di maresciallo capo, in servizio presso ……, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Ministero della Difesa ha commutato la sospensione precauzionale dall’impiego disposta nei suoi confronti con decreto dirigenziale n. … del 7 maggio 2010 (a sua volta reiterativa della misura applicata con decreto dirigenziale del 23 settembre 2009, quest’ultimo annullato in sede giurisdizionale) in sospensione obbligatoria dal servizio a seguito di condanna penale ex artt. 922, lettera b), del d.lgs. n. 66/2010 e 4 della legge n. 97/2001, essendo stato il militare attinto da condanna penale con sentenza … del 28 novembre 2012 del Tribunale di …… per i reati di ……

A sostegno del gravame ha dedotto, con un unico motivo di ricorso, la violazione degli artt. 922, lettera b), del d.lgs. n. 66/2010 e 4 della legge n. 97/2001, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, la carenza di motivazione, l’erronea presupposizione, la violazione dei doveri di buona amministrazione, il difetto di istruttoria, l’eccesso di potere, lo sviamento, la contraddittorietà, l’irrazionalità e l’illogicità manifeste.

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’Amministrazione intimata.

Alla pubblica udienza del 14 novembre 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

II. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito illustrate.

Il presupposto sulla base del quale l’Amministrazione della Difesa ha disposto, nei confronti del ricorrente, la misura della sospensione precauzionale dall’impiego è la sussistenza di un pronuncia penale di condanna, non ancora divenuta irrevocabile, emessa a suo carico dal Tribunale di ….. (sentenza … del 28 novembre 2012).

Stabilisce l’art. 922 del d.lgs. n. 66/2010 che “al personale militare continuano ad applicarsi le ipotesi di sospensione dall'impiego previste dalle seguenti norme:
a) articolo 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17;
b) articolo 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97”.

Nel caso di specie, si è fatto applicazione dell’istituto contemplato dalla norma di cui alla lettera b) della citata disposizione, in base alla quale “nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.

La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato”.

Trattasi di una ipotesi di sospensione dal servizio obbligatoria, che viene disposta in presenza di una condanna (anche non definitiva e anche con sospensione della pena) per reati contro la P.A. (Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 2012, n. 6476; Cassazione penale, sez. I, 10 gennaio 2011, n. 3142).

La Corte costituzionale, con sentenza del 3 maggio 2002, n. 145, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2, nella parte in cui dispone che la sospensione perde efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.

Tuttavia, come ha precisato la stessa Corte Costituzionale nella pronuncia testè richiamata “la declaratoria di incostituzionalità, nei termini sopra specificati, non rende la sospensione obbligatoria dal servizio priva del necessario termine di durata e non ne comporta, pertanto, l'illegittimità costituzionale.

Come si afferma nella più volte citata sentenza n. 206 del 1999, è, infatti, possibile rinvenire nel sistema una previsione di durata massima della misura cautelare sospensiva - quella, di cinque anni, contenuta nell'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) - alla quale deve attribuirsi il carattere di una vera e propria clausola di garanzia, avente portata generale e dunque comprensiva - in difetto di diversa disciplina legislativa - di ogni e qualsiasi ipotesi di "sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale", sia facoltativa che obbligatoria.

L'art. 4, comma 2, della legge 27 marzo 2001, n. 97, deve essere, dunque, letto - a seguito della presente declaratoria di illegittimità costituzionale - nel senso che la sospensione dal servizio disposta a norma del comma 1 perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsa una durata complessivamente non superiore a cinque anni della sospensione, facoltativa o obbligatoria, riferibile al medesimo procedimento penale”.

Reputa il Collegio che il principio sancito dalla Corte Costituzionale debba essere inteso nel senso che il periodo massimo di sospensione a cui può essere sottoposto il dipendente è di cinque anni, computando sia il periodo di sospensione facoltativa eventualmente già scontato, sia il periodo di sospensione obbligatoria.

Ciò in quanto, diversamente, si frustrerebbe l’esigenza di garanzia evidenziata dalla Corte Costituzionale nella pronuncia innanzi richiamata, che è quella di contenere la misura cautelare, proprio perché tale, nei limiti di durata strettamente indispensabili per la protezione dell'interesse che essa mira a proteggere nell’attesa di un successivo accertamento, cosicchè non deve gravare eccessivamente sui diritti che essa provvisoriamente comprime, in ossequio al criterio di proporzionalità, riconducibile all'art. 3 della Costituzione (in termini, anche Corte Cost. n. 206/1999).

Ed invero, a parere del Collegio, così come il termine di prescrizione del reato - che può raggiungere anche una durata ultradecennale tenuto conto degli effetti interruttivi della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 160, ultimo comma, del codice penale - è stato ritenuto dalla Corte Costituzionale manifestamente eccessivo, comportando, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, una evidente quanto irragionevole compressione dei diritti del singolo, analogamente eccessivo potrebbe risultare il termine di sospensione dall’impiego se si consentisse di cumulare quello relativo alla sospensione precauzionale dall’impiego a quello previsto per la sospensione obbligatoria di cui all’art. 4 della legge n. 97/2001.

Ciò posto, osserva, tuttavia, il Collegio che erra il ricorrente nel ritenere che l’odierna misura cautelare disposta dal Ministero sia inutile e pretestuosa dal momento che egli è già in regime di sospensione precauzionale dall’impiego; come innanzi precisato, infatti, la sospensione di cui all’art. 4 della legge n. 97/2001 è obbligatoria e il presupposto per la sua applicazione (sentenza di condanna per taluni delitti contro la PA specificamente individuati) è determinato ex lege, non residuando spazio di valutazione in capo all’Amministrazione.

Né può dirsi che il provvedimento impugnato sia illegittimo perché omette l’indicazione del termine massimo di durata della misura, atteso che, alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, in difetto di indicazione espressa, detto termine (da ritenere comprensivo sia di quello scontato a titolo di sospensione precauzionale che di quello scontato a titolo di sospensione obbligatoria) non può che rimanere circoscritto al quinquennio, incombendo comunque sull’Amministrazione l’obbligo di dichiarare cessata la misura della sospensione obbligatoria, nel rispetto di detto limite massimo di durata, una volta venute meno le esigenze cautelari che ne hanno determinato la sua adozione (circostanza evidentemente non prevedibile a priori al momento dell’adozione della misura cautelare).

A tanto aggiungasi che neppure può sostenersi l’inapplicabilità dell’art. 922 del d.lgs. n. 66/2010 all’odierna fattispecie per essere stato, il fatto costituente reato, commesso prima della sua entrata in vigore; ciò in quanto tale ultima disposizione, nel rinviare all’articolo 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97, fa riferimento ad un istituto già contemplato dall’ordinamento all’epoca della commissione della condotta criminosa, quindi comunque applicabile, ratione temporis, al caso in esame.

Per tutto quanto precede, il ricorso è infondato e va respinto.

III. Per la natura della controversia e delle questioni poste al vaglio del Collegio, sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario
Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/02/2014
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Re: sospensione cautelare dal servizio

Messaggio da christian »

golfgss ha scritto:
Domenico61 ha scritto:Ciao scusa se te lo chiedo ma attualmente sei libero?? Sei solo sospeso dal servizio ? perché un mio collega pure lui indagato per concussione , prima fu arrestato , poi dopo circa un mese liberato e messo agli arresti domiciliari in attesa della prima udienza .- Lui glia hanno contestato concussione continuata .- Poi mi chiedeva se stando agli arresti domiciliari può chiedere l'aggravamento di alcune malattie da lui riconosciute dalla c.m.o. , attualmente mi ha detto che sta prendendo il 50 per cento dello stipendio a te risulta fammi sapere qualcosa.- Grazie e auguri.
ciao grazie per la risposta, comunque sono libero, ho avuto la sfortuna di trovare un giudice che non ha voluto saperne delle prove a mio favore, pensa che non sono neanche mai stato sentito da nessuno, volevo parlare a spontanee dichiarazioni al processo ma nulla da fare, ora percepisco metà stipendio, ma stavo leggendo qualcosa che parlava della reintegrazione dopo le misure cautelari
sono stato sospeso ..poi destituito poi reintegrato durato tutto 15 anni...sono ormai un professore..ma hai impugnato il decreto di sospensione? il tar si e' riunito almeno per la sospensiva del decreto al tempo emanato? fammi sapere in privato ciaooooo
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Re: sospensione cautelare dal servizio

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leonardo virdò ha scritto:
golfgss ha scritto:
Domenico61 ha scritto:Ciao scusa se te lo chiedo ma attualmente sei libero?? Sei solo sospeso dal servizio ? perché un mio collega pure lui indagato per concussione , prima fu arrestato , poi dopo circa un mese liberato e messo agli arresti domiciliari in attesa della prima udienza .- Lui glia hanno contestato concussione continuata .- Poi mi chiedeva se stando agli arresti domiciliari può chiedere l'aggravamento di alcune malattie da lui riconosciute dalla c.m.o. , attualmente mi ha detto che sta prendendo il 50 per cento dello stipendio a te risulta fammi sapere qualcosa.- Grazie e auguri.
ciao grazie per la risposta, comunque sono libero, ho avuto la sfortuna di trovare un giudice che non ha voluto saperne delle prove a mio favore, pensa che non sono neanche mai stato sentito da nessuno, volevo parlare a spontanee dichiarazioni al processo ma nulla da fare, ora percepisco metà stipendio, ma stavo leggendo qualcosa che parlava della reintegrazione dopo le misure cautelari
Dove è andato a finire il diritto di difesa????????????? Booh!!! A meno che, non hai patteggiato la pena.
Ti suggerisco di cambiare avvocato.
In bocca al lupo.
non voglio far propaganda per avvocati ..ma il mio merita davvero ...mi ha seguito per 15 anni...professore di diritto amministrativo..sta a roma svolge solo tar e consiglio di stato.....mi ha salvato contro il ministero...se vi serve saro' felicissimo di aiutarvi..(mi ha visto crescere hihihiihihi) ......
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Re: sospensione cautelare dal servizio

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leonardo virdò ha scritto:
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Domenico61 ha scritto:Ciao scusa se te lo chiedo ma attualmente sei libero?? Sei solo sospeso dal servizio ? perché un mio collega pure lui indagato per concussione , prima fu arrestato , poi dopo circa un mese liberato e messo agli arresti domiciliari in attesa della prima udienza .- Lui glia hanno contestato concussione continuata .- Poi mi chiedeva se stando agli arresti domiciliari può chiedere l'aggravamento di alcune malattie da lui riconosciute dalla c.m.o. , attualmente mi ha detto che sta prendendo il 50 per cento dello stipendio a te risulta fammi sapere qualcosa.- Grazie e auguri.
ciao grazie per la risposta, comunque sono libero, ho avuto la sfortuna di trovare un giudice che non ha voluto saperne delle prove a mio favore, pensa che non sono neanche mai stato sentito da nessuno, volevo parlare a spontanee dichiarazioni al processo ma nulla da fare, ora percepisco metà stipendio, ma stavo leggendo qualcosa che parlava della reintegrazione dopo le misure cautelari
Dove è andato a finire il diritto di difesa????????????? Booh!!! A meno che, non hai patteggiato la pena.
Ti suggerisco di cambiare avvocato.
In bocca al lupo.
non voglio far propaganda per avvocati ..ma il mio merita davvero ...mi ha seguito per 15 anni...professore di diritto amministrativo..sta a roma svolge solo tar e consiglio di stato.....mi ha salvato contro il ministero...se vi serve saro' felicissimo di aiutarvi..(mi ha visto crescere hihihiihihi) ......
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Re: sospensione cautelare dal servizio

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Giusto x notizia (26.03.2014)
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Ricorso al TAR LAZIO

per l'annullamento
- del provvedimento emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio personale Brigadieri Appuntati e Carabinieri del 7.11.2013 notificato al ricorrente in data 18.11.2013;

IL TAR scrive:


Rilevato che il ricorrente è stato sospeso precauzionalmente dal servizio il 18.11.2013 in ragione della intervenuta richiesta del suo rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di ...... del 13.5.3013;

Considerato che, a prescindere dall’esame degli ulteriori motivi di ricorso, risulta fondata la doglianza relativa alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e alla conseguente possibile partecipazione procedimentale (la sospensione precauzionale facoltativa è un procedimento amministrativo diverso da quello sanzionatorio e come tale soggetto alle regole generali della legge n. 241/90);

Ritenuto, pertanto di accogliere il ricorso, salva la facoltà dell’Amministrazione intimata di rideterminarsi sul caso, e di compensare le spese di giudizio;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Spese compensate.
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Re: sospensione cautelare dal servizio

Messaggio da panorama »

sospensione disciplinare dal servizio
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1) - parte ricorrente deduce che, nel caso di specie, non sarebbero stati rispettati i termini di cui al D. Lgs. n. 66/2010, né quelli previsti dalla Circolare n. 1/2006 del Comando Generale, né quelli previsti dal T.U. n. 3/1957, in quanto il procedimento disciplinare a carico del ricorrente sarebbe stato avviato dopo 2 anni e mezzo dal decreto di archiviazione ex art. 408-411 c.p.p.

IL TAR scrive:

2) - Ritenuto che detto termine non comincia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'Amministrazione, del decreto di archiviazione, trasmesso dalla competente Procura della Repubblica, ma dalla data di deposito del provvedimento giudiziale (ex plurimis: TAR Calabria- Catanzaro Sez. I n. 246 del 2.3.2010);

Ricorso Accolto.

Il resto leggetelo qui sotto.
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17/01/2014 201400102 Sentenza Breve 2


N. 00102/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01710/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso R.G. n. 1710 del 2013, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Russo e Giovanni Vecchio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nicola Cantafora, in Catanzaro, piazza Stocco, n. 5;

contro
Comando Interregionale dell'Italia Sud Occidentale della Guardia di Finanza, Comando Regionale Calabria, in persona dei rispettivi Comandanti pro-tempore;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. da Fiore, n. 34;

per l'annullamento
del provvedimento della Guardia di Finanza, Comandante Interregionale dell'Italia Sud-Occidentale, datato 09.10.2013, notificato il 21.10.2013, con il quale si determinava la sospensione disciplinare dal servizio dell’appuntato , per la durata di mesi 6 (sei) a decorrere dal 10 ottobre 2013 e fino al 09 aprile 2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Considerato che, nella specie, parte ricorrente deduce che, nel caso di specie, non sarebbero stati rispettati i termini di cui al D. Lgs. n. 66/2010, né quelli previsti dalla Circolare n. 1/2006 del Comando Generale, né quelli previsti dal T.U. n. 3/1957, in quanto il procedimento disciplinare a carico del ricorrente sarebbe stato avviato dopo 2 anni e mezzo dal decreto di archiviazione ex art. 408-411 c.p.p., del 27.01.2011, disposto dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta del Procuratore Distrettuale della Repubblica del 21.01.2011, depositata il 24.01.2011, per infondatezza della notizia di reato;

Ritenuto che, nelle ipotesi in cui il procedimento disciplinare prende avvio da una pronuncia in rito del giudice penale, che ha archiviato le indagini a carico del ricorrente, non viene in rilievo la legge n. 19/90 (come modificato dalla legge n. 97/2001), che riguarda i procedimenti attivati a seguito di condanna, ma trova applicazione l'articolo 97 del T.U. 19 gennaio 1957 n. 3, che (espressamente dettato per le sentenze di proscioglimento) prevede, al terzo comma, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare l'azione disciplinare entro il termine di 180 giorni dalla data di irrevocabilità del giudicato penale;

Ritenuto che il suddetto termine, sebbene non previsto espressamente dalla norma, deve ritenersi applicabile anche all'ipotesi in cui il procedimento disciplinare consegua alla archiviazione di quello penale (conf.: Cons. Stato, Sez. IV 14.2.2006 n. 589);

Ritenuto che detto termine non comincia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'Amministrazione, del decreto di archiviazione, trasmesso dalla competente Procura della Repubblica, ma dalla data di deposito del provvedimento giudiziale (ex plurimis: TAR Calabria- Catanzaro Sez. I n. 246 del 2.3.2010);

2. Considerato che, come risulta dal verbale del 2.09.2013, la Commissione di Disciplina ha espresso il giudizio secondo cui "l’Appuntato Scelto, è meritevole di conservare il grado";

Considerato che, con Determina del 09.10.2013 del Comandante Interregionale, notificata il 21.10.2013, è stata disposta la “sospensione disciplinare dal servizio dell'App. Sc. per la durata di mesi 6 (sei) a decorrere dal 10 ottobre 2013 e fino al 09 aprile 2014;

Ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, l’operato della P.A. si pone in contrasto con le previsioni di cui: 1) all’art. 46 della Legge 3 agosto 1961, n. 833 (mantenuto in vigore ai sensi dell'allegato I al comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179), il quale, al 3° comma, stabilisce che "il ministro o il comandante generale può discostarsi dal giudizio della commissione di disciplina a favore del militare" e di cui 2) all’art. 1389 del D.Lgs. n. 661/ 2010, che, alla lett. a), prevede che la P.A. "può discostarsi, per ragioni umanitarie, dal giudizio della commissione di disciplina a favore del militare", senza che possa essere consentita una valutazione "in malam partem" (conf.: Cons. Stato Sez. IV 19.3.2003 n. 1463), in coerenza con i principi stabiliti con sent Corte Costituzionale n. 62 del 25 febbraio 2009;

Ritenuto, pertanto, che il presente ricorso si appalesa fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento;

Ritenuto di dover disporre la condanna delle spese del presente giudizio a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.

Condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento del presente giudizio, che liquida, complessivamente e forfettariamente, nella somma di euro mille (€. 1000).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Schillaci, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: sospensione cautelare dal servizio

Messaggio da christian »

golfgss ha scritto:Cia a tutti, sono un app. cc, da circa due anni e mezzo sono sospeso dal servizio, sono stato condannato a due anni e 10 mesi in primo grado per concussione, in realtà al processo di primo grado, nonostante siano state mostrate le prove agli atti della mia innocenza, il giudice che tra l'altro da GIP mi ha privato della libertà, da Gup mi ha condannato, praticamente era scontata con quel giudice la mia condanna. La mia domanda è questa, essendo sospeso e di certo andro' in secondo grado, quindi un tribunale diverso con diversi giudici, posso essere reintegrato in servizio oppure no?
ciao.....io ho combattuto per 15 anni e piu' tra sospensio ne e destituzione scrivimi in privato
Gabry08
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Re: sospensione cautelare dal servizio

Messaggio da Gabry08 »

Scusami Christian, dato che sei ben informato e non ho ancora capito alcune cose ti chiedo:
Durante tutta la fase di sospensione a quanto ammonta lo stipendio, o come si definisce, o meglio quali voci stipendiali vengono retribuiti ed in quale misura?
Poi se uno è sospeso per 10 anni cosa gli viene retribuito?
infine, gentilmente ti chiedo, queste somme percepite possono mai essere oggetto di restituzione in quale modo, oppure, non si restituisce nulla all'amministrazione?
Grazia. Ciao fratello.
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Re: sospensione cautelare dal servizio

Messaggio da avt8 »

Gabry08 ha scritto:Scusami Christian, dato che sei ben informato e non ho ancora capito alcune cose ti chiedo:
Durante tutta la fase di sospensione a quanto ammonta lo stipendio, o come si definisce, o meglio quali voci stipendiali vengono retribuiti ed in quale misura?
Poi se uno è sospeso per 10 anni cosa gli viene retribuito?
infine, gentilmente ti chiedo, queste somme percepite possono mai essere oggetto di restituzione in quale modo, oppure, non si restituisce nulla all'amministrazione?
Grazia. Ciao fratello.
Ti rispondo io che in questa materia sono la Cassazione-
Durante il periodo di sospensione cautelare si percepisce lo stipendio pari al 50% oltre i carichi di famiglia-
tale stipendio si chiama assegno alimentare previsto dal D.P.R.3/57-
Le somme percepite a titolo di assegno alimentare in caso di destituzione ( licenziamento ) non sono ripetibili, per cui non bisogna restituire tali somme percepito come assegno alimentare-
La sospensione cautelare in base alla normativa vigente della legge 19/1990, stabilisce che il dipendente pubblico non puo rimanere sospeso più di cinque anni,- al termine di tale periodo di sospensione dovrà essere riammesso in servizio- Ma attenzione che vi sono alcuni casi particolari per reati gravissimi, l'amministrazione può revocare la sospensione dei 5 anni e fartene un'altra- Ed il Consiglio di Stato ha stabilito che quando il rientro del dipendente per reati gravissimi ,può creare turbamento all'Ufficiio ed alla Pubblica Amministrazione, questa può nuovamente fare altro provvedimento di sospensione che deve essere ben motivato-
Inoltre se durante la sospensione cautelare si commette altro reato differente da quello che ha determinato la sospensione cautelare,il Ministero al termine della prima, fa nascere altra sospensione per il reato commesso durante la sospensione cautelare ed a questo punto si e chiuso con l'amministrazione-

Per quanto riguarda quel collega che fa il plauso al suo legale che dopo 15 anni e riuscito ad avere ragione con il Ministero- Per me quell'avvocato deve andare ancora all'università,perchè ha fatto durare 15 anni un procedimento amministrativo, che poteve essere risolto subito in primo grado avanti al T.A.R..-Che sicuramente quel collega ha contestato un vizio di forma del procemineto disciplinare, e non un'assoluzione in sede penale-
Il Procedimento amministrativo e fatto di leggi e regole, per cui se vi sono state nel procediemento vilazione di legge, la destituzione sicuramente sarà annullata-
Ricordio il caso di un collega della Polizia condannato a 6 anni per rapina e l'interdizione dai P.U. per 5 anni- L'amministrazione ne fare il procedimento disciplinare ha violato le norme che lo regolano, ed sia il T.A.R. che il Consiglio di stato gli ha dato ragione- Il Ministero essendo il dipendente condannato alla interdizione dai pubblici uffici non l'ha riammesso in servizio perchè lo vieta la legge, e l'ha tenuto per 5 anni in sospensione dal servizio pagandogli l'intero stipendio-. Al termine dei 5 anni trascorsi per effetto della interdizione dai P:U e rietrato in servizio-
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Re: sospensione cautelare dal servizio

Messaggio da panorama »

occhio se capitano queste cose.
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1) - computo servizio agli effetti pensionistici;

2) - destituito dal servizio, per motivi disciplinari

3) - Il T.A.R., prima ne sospendeva l’esecuzione in via cautelare, e poi lo annullava con sentenza n. 512 del 1997.

4) - Per effetto della sentenza del Consiglio di Stato riacquistava piena efficacia l’originario provvedimento di destituzione.

5) - In pendenza del giudizio, peraltro, l’interessato aveva prestato servizio effettivo dal 12 agosto 1996 al 18 dicembre 1998, in virtù della misura cautelare del T.A.R., ed è poi cessato dal servizio per altra causa.

6) - Quanto ai diritti spettanti all’interessato in relazione al servizio reso dal 12 agosto 1996 al 18 dicembre 1998 l’ Amministrazione riconosceva de plano la spettanza dello stipendio e dei relativi accessori per l’intero periodo. Tuttavia, con decreto 5 giugno 2006 il Capo della Polizia dichiarava l’anzidetto periodo “non valido, sia ai fini giuridici che a quelli di quiescenza e di previdenza”.

7) - Il T.A.R., in particolare, riconosceva il collegamento fra il non contestato diritto alla retribuzione e l’obbligo a carico del datore di lavoro di copertura assicurativa e previdenziale.

IL CONSIGLIO DI STATO nel rigettare l'appello del Ministero dell'Interno scrive:

8) - E’ indubbio che dall’art. 2126 si enuclea la regola di ampia salvaguardia della prestazione resa in fatto dal lavoratore, a prescindere dalla validità e dalla stessa esistenza del titolo costitutivo.

9) - La guarentigia copre la prestazione nel sinallagma retributivo e si estende agli ulteriori effetti pensionistici e previdenziali, che nella retribuzione stessa e nel suo assoggettamento a contribuzione trovano il momento genetico e ad essa sono legati in rapporto di consequenzialità.

10) - Detto principio trova applicazione anche per i periodi in cui il rapporto di impiego si è svolto in virtù di provvedimento cautelare del giudice amministrativo, cui poi ha fatto seguito il rigetto del ricorso.

Il resto leggetelo qui sotto.
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02/05/2014 201402285 Sentenza 3


N. 02285/2014REG.PROV.COLL.
N. 06703/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6703 del 2010, proposto dal Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Segarelli, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via G.B. Morgagni, 2/A;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 00726/2009, resa tra le parti, concernente computo servizio agli effetti pensionistici;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OMISSIS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2014 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’avv. Segarelli e l’ avvocato dello Stato Marchini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. OMISSIS, già assistente capo della Polizia di Stato, con provvedimento del 10 luglio 1995 era destituito dal servizio, per motivi disciplinari,.

Il provvedimento era stato impugnato davanti al T.A.R. per l’ Umbria, il quale ne sospendeva prima l’esecuzione in via cautelare, e poi lo annullava con sentenza n. 512 del 1997.

Si è poi svolto il giudizio di secondo grado, che si concludeva con la sentenza 17 maggio 2005, n. 5929, di accoglimento dell’ appello ed di rigetto del ricorso proposto in primo grado dall’interessato.

Per effetto della sentenza del Consiglio di Stato riacquistava piena efficacia l’originario provvedimento di destituzione.

In pendenza del giudizio, peraltro, l’interessato aveva prestato servizio effettivo dal 12 agosto 1996 al 18 dicembre 1998, in virtù della misura cautelare del T.A.R., ed è poi cessato dal servizio per altra causa.

Quanto ai diritti spettanti all’interessato in relazione al servizio reso dal 12 agosto 1996 al 18 dicembre 1998 l’ Amministrazione riconosceva de plano la spettanza dello stipendio e dei relativi accessori per l’intero periodo. Tuttavia, con decreto 5 giugno 2006 il Capo della Polizia dichiarava l’anzidetto periodo “non valido, sia ai fini giuridici che a quelli di quiescenza e di previdenza”.

Avverso detta statuizione il sig. OMISSIS insorgeva avanti al T.A.R. per l’ Umbria, insistendo, con richiamo all’art. 2126 cod. civ., sulla validità del periodo di servizio in questione anche agli effetti pensionistici e previdenziali.

Con sentenza n. 726 del 2009 il T.A.R. adito accoglieva il ricorso.

Il T.A.R., in particolare, riconosceva il collegamento fra il non contestato diritto alla retribuzione e l’obbligo a carico del datore di lavoro di copertura assicurativa e previdenziale.

Appella il Ministero dell’ Interno che ha contraddetto le conclusioni del primo giudice, sottolineando la non assimilabilità della posizione di impiego del sig. OMISSIS ai casi in cui la prestazione lavorativa è avvenuta nel contesto di un rapporto di lavoro ab origine nullo o, in prosieguo, annullato. Nella specie, invece, l’attività lavorativa è stata resa in virtù di provvedimento cautelare, che non dà titolo al trattamento di quiescenza una volta venuti meno i suoi effetti per l’esito negativo del giudizio.

Il sig. OMISSIS si è costituito i resistenza ed ha chiesto il rigetto dell’appello.

2. L’appello è infondato.

2.1. E’ indubbio che dall’art. 2126 si enuclea la regola di ampia salvaguardia della prestazione resa in fatto dal lavoratore, a prescindere dalla validità e dalla stessa esistenza del titolo costitutivo.

La guarentigia copre la prestazione nel sinallagma retributivo e si estende agli ulteriori effetti pensionistici e previdenziali, che nella retribuzione stessa e nel suo assoggettamento a contribuzione trovano il momento genetico e ad essa sono legati in rapporto di consequenzialità.

Detto principio trova applicazione anche per i periodi in cui il rapporto di impiego si è svolto in virtù di provvedimento cautelare del giudice amministrativo, cui poi ha fatto seguito il rigetto del ricorso.

La situazione è del tutto speculare al caso della nullità del titolo costitutivo, cui va equiparata la sua inesistenza quando la costituzione o ripristino del rapporto di lavoro avviene in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale (nella specie ordinanza cautelare del T.A.R.).

Del resto nel rapporto di fatto il lavoratore matura de die in diem il diritto alla retribuzioni e, parimenti, ogni connesso diritto che si riflette sulla posizione contributiva e previdenziale.

Tale conclusione è avvalorata dal fatto che all’erogazione degli assegni di attività si collega l’assoggettamento alle trattenute contributive (art. 3 del d.P.R. n. 1092 del 1973). La circostanza che il servizio reso è poi cessato a causa del rigetto di ricorso non fa venir meno la qualità di dipendente statale che ha caratterizzato il rapporto, con ogni effetto sul computo dell’anzianità ai fini del trattamento di quiescenza (art. 8 del d.P.R. n. 1092 del 1975 cit.) (cfr. sul principio Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 10551 del 3 luglio 2003; Corte dei Conti Reg. (Campania) Seg. Giu. n. 31 del 7 gennaio 2004).

Spese ed onorari del giudizio possono essere compensati stante anche la costituzione solo formale della parte intimata.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Michele Corradino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2014
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Re: sospensione cautelare dal servizio

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per notizia
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vedi/leggi e scarica

Difensore di fiducia. Quesito su art. 1370.

Come potete leggere nel pdf, il M.D. ha risposto in data 23 febbraio 2011.

Quanto allegato fa parte della lettera del CGA del 28 febbraio 2011 reperibile nel nostro portale.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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Re: sospensione cautelare dal servizio

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Corpo Forestale

L'Amministrazione perde l'Appello a CdS.

Interessante sentenza che da giusti orientamenti/comportamenti in caso procedimenti penali
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IL CONSIGLIO DI STATO specifica

1) - In diritto la controversia all’esame concerne, innanzitutto, l’interpretazione che va data all’art 91, comma 1, primo periodo, del DPR n.3/1957, che disciplina la sospensione cautelare facoltativa dell’impiegato “sottoposto a procedimento penale”.

2) - Sul punto ( oggetto del primo motivo di ricorso) la sentenza appellata ha affermato che
“la semplice qualificazione di indagato in sede di indagini preliminari non legittima l’adozione della sospensione cautelare del dipendente dal servizio, ai sensi dell’art.91, t.u. imp. civ. St. (d PR .10 gennaio 1957, n. 3), occorrendo a tal fine un vero e proprio inizio dell’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio o la citazione a giudizio, in base al concetto di imputazione di reato di cui all’art. 60 c.p.p.”( assunzione della qualità di imputato).

3) - nel caso di specie, mancando (all’epoca del decreto di sospensione dal servizio impugnato) il decreto di rinvio a giudizio, non si può ritenere iniziato nei confronti del ricorrente/indagato il procedimento penale, non essendo stata promossa l’azione penale.

4) - In conseguenza appare evidente che, nel caso all’esame, l’Amministrazione non aveva titolo per applicare nei confronti dell’agente in questione né la sospensione facoltativa né tanto meno quella obbligatoria (ai sensi dell’art. 91, comma 1, secondo periodo, DPR n.3/1957), quest’ultima prevista solo in presenza di mandato di cattura emesso nei confronti del destinatario della misura della sospensione ( secondo profilo dell’unico motivo di appello).

Per completezza leggete il tutto qui sotto.

N.B.: posto anche:
- la sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 02253/2007;
- ordinanza cautelare n.4714 del 13 settembre 2007 il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza.
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01/10/2014 201404883 Sentenza 3


N. 04883/2014REG.PROV.COLL.
N. 06833/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6833 del 2007, proposto da:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Contaldi, Claudio Dal Piaz, Chiara Servetti, con domicilio eletto presso Mario Contaldi in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, 63;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 02253/2007, resa tra le parti, concernente, tra l’altro, la sospensione cautelare dal servizio disposta a carico dell’appellato dal Capo del Corpo delle Politiche Agricole e Forestali dello Stato con decreto 3 aprile 2007

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive dell’appellato;
Vista l’ordinanza cautelare n.4714/2007 che ha respinto la domanda di sospensione degli effetti della sentenza appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti l’Avvocato Lorenzelli su delega di Contaldi e l’Avvocato dello Stato Meloncelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con decreto 3 aprile 2007 il Capo del Corpo Forestale dello Stato, in dichiarata ottemperanza alla sentenza TAR Piemonte n. 3835/2006, annullava la sospensione cautelare dal servizio disposta nei confronti dell’agente C.F.S. OMISSIS, con precedente decreto 3 luglio 2006 ( fatto salvo l’esito dell’appello al Consiglio di Stato avverso la citata sentenza) ; in pari data, poi, riesaminata la situazione dell’agente, con altro distinto decreto gli comminava una nuova sospensione “cautelare” ai sensi del DPR n. 3/1957, art. 91, comma 1, primo periodo, ed in via “cautelare obbligatoria ”, ai sensi dell’art. 91, comma 1, secondo periodo, con decorrenza dalla data del decreto medesimo .

Accogliendo il primo motivo del ricorso proposto dall’agente ( R G n. 574/2007), assorbiti gli altri sei, il TAR Piemonte, con sentenza semplificata n.2263/2007, ha annullato il provvedimento impugnato, condannando, altresì, l’Amministrazione a corrispondere al ricorrente l’intero trattamento stipendiale trattenuto dal 3 luglio 2006 al 3 aprile 2007, compresi gli interessi e la rivalutazione.; spese compensate.

1.1. Avverso la sentenza ha proposto appello il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, che, con unico articolato motivo, ne ha chiesto la riforma, previa sospensione, contestando tutte le sette censure dedotte in primo grado.

In data 24 agosto 2007 si è costituito l’agente appellato, chiedendo il rigetto dell’appello stesso e con memoria depositata il 11 settembre 2007, riproposte le censure assorbite in primo grado, ha chiesto in primis la conferma della sentenza TAR ed, in subordine, l’accoglimento dei motivi del ricorso di primo grado dichiarati assorbiti dalla sentenza appellata.

Con ordinanza cautelare n.4714 del 13 settembre 2007 il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza, ritenendo opportuno che, a prescindere dalla nozione di procedimento penale, l’agente fosse mantenuto in servizio con assegnazione di compiti compatibili con il mancato possesso dell’arma sottoposta a sequestro dal giudice penale.

Con memoria ottobre 2007 la difesa dell’agente, in punto di fatto, ha rappresentato che, nelle more del giudizio, il Tribunale penale di Torino con sentenza 13.2.2008. aveva condannato l’agente per il reato p. e p. dall’art 660 c.p. alla ammenda di euro 50,00, mentre aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all’art.612 c.p. per mancanza di querela, disponendo il dissequestro e la restituzione della pistola di servizio; quindi ha puntualmente controdedotto alle avverse argomentazioni, insistendo per il rigetto dell’appello con la conferma della sentenza e, in subordine, per l’accoglimento dei motivi di ricorso proposti in primo grado ed assorbiti dalla sentenza appellata, con l’attribuzione delle spese per il doppio grado di giudizio.

Alla pubblica udienza del 7 novembre 2013, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.

2. In diritto la controversia all’esame concerne, innanzitutto, l’interpretazione che va data all’art 91, comma 1, primo periodo, del DPR n.3/1957, che disciplina la sospensione cautelare facoltativa dell’impiegato “sottoposto a procedimento penale”.

Sul punto ( oggetto del primo motivo di ricorso) la sentenza appellata ha affermato che
“la semplice qualificazione di indagato in sede di indagini preliminari non legittima l’adozione della sospensione cautelare del dipendente dal servizio, ai sensi dell’art.91, t.u. imp. civ. St. (d PR .10 gennaio 1957, n. 3), occorrendo a tal fine un vero e proprio inizio dell’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio o la citazione a giudizio, in base al concetto di imputazione di reato di cui all’art. 60 c.p.p.”( assunzione della qualità di imputato).

Ad avviso dell’appellante, invece, l’assunzione della qualità di imputato non potrebbe assumersi quale discrimen tra l’inizio o meno del procedimento penale; inoltre, nel caso di specie, poiché il GIP aveva disposto il sequestro preventivo dell’arma di servizio nei confronti dell’agente, questo, come soggetto passivo della misura, “non è più solo indagato, ma colui che ha commesso il reato e che probabilmente potrebbe commetterne altri”.

L’assunto del Ministero non è condivisibile e, pertanto, la sentenza merita conferma.

2.1. Come ha rappresentato l’appellato, nelle more di questo giudizio, sulla questione si è già espresso il Consiglio di Stato ( SEZ . V I ) che con decisione n.8690/2009 ha confermato la sentenza TAR Piemonte n 3835/2006 e, quindi, l’annullamento di una precedente sospensione dal servizio disposta a carico del medesimo agente con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato 3.7.2006) .

Infatti la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato ha ritenuto che, in conformità a quanto affermato dalla AP n.1/2009 ( circa l’individuazione dell’inizio della azione penale) la sospensione cautelare facoltativa del pubblico impiegato dal servizio (ai sensi dell’art. 91, comma 1, primo periodo, TU del 1957) non può essere comminata in presenza di sole indagini preliminari, posto che la pendenza del procedimento penale e l’assunzione della qualità di imputato sono connesse al rinvio a giudizio; quindi (prosegue la sentenza citata) nel caso di specie non sussistevano i presupposti per applicare l’art. 91, comma 1, primo periodo, in quanto – in incontestata assenza del rinvio a giudizio - nei confronti dell’agente ricorrente il GIP aveva adottato soltanto la misura cautelare di carattere reale del sequestro dell’arma, basata sulla valutazione di pericolosità della cosa sequestrata, e non una misura di carattere personale motivata con la probabilità che l’indagato potesse reiterare la condotta delittuosa .

2.2. Pertanto, nel caso di specie, mancando (all’epoca del decreto di sospensione dal servizio impugnato) il decreto di rinvio a giudizio, non si può ritenere iniziato nei confronti del ricorrente/indagato il procedimento penale, non essendo stata promossa l’azione penale.

In conseguenza appare evidente che, nel caso all’esame, l’Amministrazione non aveva titolo per applicare nei confronti dell’agente in questione né la sospensione facoltativa né tanto meno quella obbligatoria (ai sensi dell’art. 91, comma 1, secondo periodo, DPR n.3/1957), quest’ultima prevista solo in presenza di mandato di cattura emesso nei confronti del destinatario della misura della sospensione ( secondo profilo dell’unico motivo di appello).

2.3. Né tanto meno la mancata riammissione in servizio dell’agente ( reiterata di fatto con l’adozione del decreto del 3 aprile 2007in controversia) trova giustificazione nel fatto che, a seguito del sequestro preventivo della pistola di ordinanza disposto nei confronti dell’agente dal GIP del Tribunale di Torino all’epoca delle indagini (ed ancora efficace nel gennaio 2007), il ricorrente non potrebbe adempiere all’obbligo si servizio di portare sempre con sé, anche fuori servizio, l’arma al fine di svolgere in qualsiasi momento le funzioni di PG e di PS , imposte dalla legge n. 36/2004 ( Nuovo Ordinamento del Corpo Forestale dello Stato), art. 2.

Infatti, come ha rilevato questo Giudice di Appello nella ordinanza cautelare n. 948/2007, nelle more dell‘esito delle indagini penali, appare possibile l’utilizzazione dell’agente medesimo in funzioni amministrative non richiedenti il possesso della pistola di servizio; d’altra parte la difesa del ricorrente ha precisato che l’interessato per anni è stato utilizzato in mansioni amministrative per il cui espletamento non ha bisogno di portare la pistola con sé in ufficio.

Pertanto l’appello va respinto anche sotto questo profilo.

2.4. La fondatezza dei primi due motivi del ricorso di primo grado, con la conseguente conferma della sentenza appellata quanto al primo motivo, esonera il Collegio dall’esame degli altri motivi ( dal terzo al settimo) assorbiti dalla sentenza TAR e puntualmente riproposti dall’appellato con memoria del 11 settembre 2007, stante l’effetto devolutivo dell’appello ( ora art. 101, comma 2, cpa).

3 In conclusione l’appello va respinto e, per l’effetto, la sentenza TAR Piemonte in epigrafe va confermata con motivazione integrata in parte qua .

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e pertanto, liquidate in euro 2.500,00 oltre gli oneri accessori di legge, sono poste a carico del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, mentre la domanda, formulata nelle difese dell’appellato, di farsi attribuire anche le spese del primo grado non può essere esaminata, in quanto, in mancanza di appello incidentale sul punto, il relativo capo della sentenza TAR, che le compensa tra le parti, è divenuto inoppugnabile .

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l 'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza TAR con motivazione integrata in parte qua.

Pone le spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 2.500,00 oltre gli oneri accessori di legge, a carico del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/10/2014

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23/05/2007 200702253 Sentenza Breve 1

Sent. n. 2253/07
R.G. n. 574-07

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- I sezione -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso n. 574-07 proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Claudio Dal Piaz e Chiara Servetti, elettivamente domiciliato in Torino, via S. Agostino n. 12, presso lo studio del primo,

contro
il Ministero delle POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliato in Torino, corso Stati Uniti n. 45,

e con l’intervento
del Sindacato Autonomo Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Gallenca, elettivamente domiciliato in Torino, via XX Settembre n. 60, presso il suo studio,

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del decreto del 3.4.2007 del Capo del Corpo Forestale dello Stato, notificato in pari data, con il quale il ricorrente è stato “sospeso in via cautelare ai sensi dell’art. 91, primo comma, primo periodo ed in via cautelare obbligatoria ai sensi dell’art. 91, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. 10.01.57 n. 3, a decorrere dalla data del presente decreto”;

del decreto del 3.4.2007 del Capo del corpo Forestale dello Stato, notificato in pari data, con il quale “in ottemperanza alla sentenza del T.AR. per il Piemonte – 1^ Sezione – n. 3835/06 del 25.10.2006, la sospensione cautelare disposta con decreto del 3.7.2006 nei confronti dell’agente del C.F.S. OMISSIS, nato a OMISSIS, viene annullata, fatto salvo l’esito dell’appello al Consiglio di Stato proposto avverso la citata sentenza”, nella parte in cui non ha previsto, quale effetto necessitato dell’annullamento del provvedimento di sospensione, la corresponsione degli emolumenti arretrati, nonchè la ricostruzione della carriera del ricorrente;

e per l’annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento;

e per il riconoscimento
del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi sia patrimoniali, sia all’immagine ed alla carriera, conseguenti alla sospensione ed alla mancata riammissione in servizio del ricorrente, nonchè alla corresponsione del trattamento economico retributivo pieno a far data dal luglio 2006 e sino all’avvenuto annullamento del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio del 3.7.2006, con interessi legali e rivalutazione monetaria, quale conseguenza automatica e necessitata dell’intervenuto annullamento del primo provvedimento di sospensione cautelare.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, con documenti;
Visto l’atto di intervento adesivo del Sindacato Autonomo Forestali;
Vista l’ulteriore memoria difensiva di parte ricorrente con documenti;
Relatore il dott. Paolo Lotti;
Uditi, all’udienza camerale del 23 maggio 2007, per la parte ricorrente l’avv. Servetti, per l’Amministrazione, l’avv. Carotenuto e, per l’interveniente, l’avv. Gallenca;

Ritenuto di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034-71, nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, atteso che, come ha chiarito la giurisprudenza e come si evince dal tenore letterale della norma, la semplice qualificazione di indagato in sede di indagini preliminari non legittima l’adozione della sospensione cautelare del dipendente dal servizio, ai sensi dell’art. 91, t.u. imp. civ. St. (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), occorrendo a tal fine un vero e proprio inizio dell'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio o la citazione a giudizio, in base al concetto di imputazione di reato di cui all’art. 60, c.p.p. (cfr. Consiglio di Stato , sez. IV, 10 marzo 2004 , n. 1108 e TAR Piemonte, sez. I, 19 novembre 2003, n. 1665);

Rilevato, inoltre, che, come ha affermato già la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la sospensione cautelare dal servizio del dipendente pubblico in pendenza di procedimento penale a suo carico, prevista per tutti gli impiegati dello Stato, dall’art. 91, comma 1, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, può essere legittimamente disposta non soltanto quando l’interessato sia stato rinviato a giudizio al sensi dell’art. 60 c.p.p., ma anche quando nel suoi confronti sia stata adottata in sede di indagini preliminari una misura cautelare personale, anche se successivamente annullata o revocata (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 8 novembre 2005 , n. 6207) e rilevato, tuttavia, che il sequestro dell’arma rappresenta tipica misura cautelare reale e non personale;

Ritenuto, quanto alle richieste patrimoniali, che il ricorrente, per effetto dell’annullamento ex tunc della precedente sospensione facoltativa disposta con decreto 3 luglio 2006, ha diritto all’intero trattamento stipendiale trattenuto dall’Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. V, 16 settembre 2004 , n. 6053), dal 3 luglio 2006 al 3 aprile 2007, così come chiede parte ricorrente, oltre ad interessi e rivalutazione;

Ritenuto, quanto alla richiesta ricostruzione di carriera, che la stessa non può essere disposta, così come chiede parte ricorrente, poiché il titolo dell’annullamento non contiene elementi tali da rendere automatica l’iscrizione nel quadro superiore del dipendente;

Ritenuto non prospettabili altri danni, neppure quantificati o allegati da parte ricorrente;

Ritenuto, pertanto, fondato il ricorso per tale motivo, da considerarsi assorbente di ogni altro dedotto, e, per l’effetto, di dover annullare il provvedimento impugnato, oltre alla condanna dell’Amministrazione di corrispondere al ricorrente gli arretrati commisurati all’intero trattamento stipendiale trattenuto dall’Amministrazione dal 3 luglio 2006 al 3 aprile 2007, così come chiede parte ricorrente, oltre ad interessi e rivalutazione;

Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, sussistendo giusti motivi;

P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^ Sezione, pronunciandosi sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034-71 nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente alla corresponsione, al ricorrente, degli arretrati commisurati all’intero trattamento stipendiale trattenuto dall’Amministrazione dal 3 luglio 2006 al 3 aprile 2007, oltre ad interessi e rivalutazione.

Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2007, con l’intervento dei signori magistrati:
- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Roberta VIGOTTI - Consigliere
- Paolo LOTTI - 1° Referendario, estensore
IL PRESIDENTE L’ESTENSORE
f.to. A. Gomez de Ayala f.to P. Lotti
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave

Depositata in segreteria a sensi di legge il 24 maggio 2007

il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave

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17/09/2007 200704714 Ordinaria 3

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza:/ 4714/07
Registro Generale: 6833/2007

Sezione Sesta

composto dai Signori: Pres. Claudio Varrone
Cons. Carmine Volpe
Cons. Luciano Barra Caracciolo Est.
Cons. Domenico Cafini
Cons. Aldo Scola
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 13 Settembre 2007

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA GEN. STATO
con domicilio in Roma
VIA DEI PORTOGHESI 12

contro
OMISSIS

rappresentato e difeso da:
Avv. CHIARA SERVETTI
Avv. CLAUDIO DAL PIAZ
Avv. MARIO CONTALDI
con domicilio eletto in Roma
VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63
presso
MARIO CONTALDI



per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR PIEMONTE - TORINO :SEZIONE I 2253/2007 , resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO .

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
OMISSIS

Udito il relatore Cons. Luciano Barra Caracciolo e udito, altresì, per la parte ricorrente l’Avv.to Gianluca Contaldi per delega dell’Avv.to Mario Contaldi;

Ritenuto che, in disparte ogni questione relativa alla definizione del concetto legale di “procedimento penale”, appare opportuno mantenere l’originario ricorrente nell’esercizio della sua attività di lavoro, in compiti compatibili con il mancato possesso ed utilizzo dell’arma sottoposta a sequestro;

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6833/2007 ).

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 13 Settembre 2007

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO
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