==================================================l'iter formale:-gino59 ha scritto:============================marescià ha scritto:Gino scusami ancora ma la P.A.L. da dove si estrapola? sarebbe lo stipendio annuo lordo della mia ultima busta paga?
....P.A.L. = pensione annua lorda, nel tuo caso si compone cosi:-
1)-quota "A" sino al 31.12.1992 (la più retributiva);
2)-quota "B" sino al 31.12.1995;
3)-quota "C" sino alla cessazione più i 6 scatti (art.4 D.Lgs.165/97).-
....Tutto questo formano la P.A.L. .- Saluti
CRITERI DI CALCOLO DELLA PENSIONE
La legge di riforma del sistema pensionistico n.335 dell'08/08/1995 ha stabilito che il sistema di calcolo da utilizzare si differenzia a seconda dell'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995:
nei confronti dei lavoratori che possono contare su almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi figurativi, da riscatto e ricongiunzione), si applica il criterio retributivo
nei confronti di coloro che vantano meno di 18 anni si applicano entrambi, e cioè il retributivo per l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995, e il contributivo per i periodi di attività successivi al 1° gennaio 1996
per i lavoratori assunti per la prima volta dopo il 1° gennaio 1996, cioè che a quella data non avevano accreditata nessuna contribuzione utile in alcun Fondo previdenziale, la pensione viene calcolata completamente con le regole del sistema contributivo.
IL SISTEMA RETRIBUTIVO
Il sistema di calcolo della pensione, denominato "sistema retributivo", commisura l'importo del trattamento spettante all'anzianità posseduta all'atto della cessazione e alla retribuzione percepita nell'ultimo periodo lavorativo.
Attualmente, ai sensi dell'art.13 del D. Leg.vo n.503/92, l'importo della pensione risulta composta di due quote: la prima (quota A) commisurata ai servizi valutabili (servizio effettivo, periodi riscattati o ricongiunti, servizio militare) al 31 dicembre 1992 ed alla retribuzione percepita all'atto della cessazione, la seconda (quota B) commisurata agli ulteriori servizi valutabili dal 1° gennaio 1993 e alla media delle retribuzioni imponibili, indicizzate sulla base della variazione di appositi indici Istat, percepite nel corso del periodo di riferimento.
Se, però, il docente alla data del 31 dicembre 1992 ha già raggiunto l'anzianità massima speculabile ai fini di quiescenza, ossia 40 anni, si dovrà procedere alla liquidazione della sola quota A.
Quota A
La base pensionabile è formata dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennità pensionabili, previsti dalle norme vigenti, integralmente percepiti. Per integralmente percepito si intende maturato, cioè spettante, alla data del collocamento a riposo, anche se materialmente non riscosso. Gli importi costituenti l'ultimo stipendio nonché gli assegni o le indennità espressamente elencate all'art.43 del D.P.R. n.1092/73, come sostituito dall'art.15 della Legge n.177/76, concorrono a realizzare la base pensionabile da maggiorare del 18%. L'elencazione deve ritenersi tassativa; infatti, l'ultimo comma del citato articolo statuisce che, agli stessi effetti, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, può essere considerato, se la disposizione di legge che li contempla non ne preveda espressamente la maggiorazione.
Fra gli importi di retribuzione in godimento all'atto della cessazione non incrementabili del 18% vi sono: l'indennità ospedaliera prevista dall'art.31 del D.P.R. n.761/79 e l'indennità integrativa speciale.
Si precisa che per i docenti che, nel corso dell'ultima carriera, abbiano reso il servizio in parte con il regime di impegno a tempo pieno e in parte con il regime di impegno a tempo definito, la base pensionabile scaturisce dall'applicazione dell'art.40 del D.P.R. n.382/80.
Quota B
La base pensionabile è costituita dalla media delle retribuzioni percepite nel corso del periodo di riferimento. Quest'ultimo è dato dall'intervallo temporale svolgentesi tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, che va determinata sommando al 50% dei mesi dei primi tre anni (dal 01/01/1993 al 31/12/1995 = 36 mesi / 2 = 18) i due terzi (66,6%) di quelli successivi.
Le retribuzioni corrisposte nel corso del periodo di riferimento devono essere rivalutate conformemente al valore della variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo verificatasi tra l'anno solare al quale la retribuzione da indicizzare appartiene e quello antecedente la decorrenza della pensione, aumentato di un punto percentuale per ogni anno solare intercorrente tra il primo e il secondo.
Aliquota pensionabile
La misura della prestazione è condizionata, oltre che dall'ammontare della base pensionabile, anche dall'aliquota correlata all'anzianità utile maturata dall'interessato alla data di cessazione dal servizio. In caso di due quote di pensione, alla base pensionabile determinata ai fini della quota A, andrà applicato il coefficiente di rendimento corrispondente all'anzianità maturata al 31/12/1992, mentre sulla base retributiva media annua lorda calcolata ai fini della quota B andrà applicato il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata tra il 1° gennaio 1993 e la data di cessazione dal servizio.
IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Il sistema contributivo differisce notevolmente dal sistema retributivo; infatti, la prestazione pensionistica non è legata alla retribuzione ma è vincolata alla contribuzione accreditata a favore del dipendente nell'arco dell'intera sua vita lavorativa.
L'importo della pensione annua calcolata con i criteri del sistema contributivo si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del dipendente alla data di decorrenza della pensione (o alla data del decesso, nel caso di pensione indiretta).
Il montante
Il montante individuale rappresenta il capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni "attivi". Esso viene determinato attraverso la seguente procedura:
- individuata la base imponibile annua, l'importo accertato deve essere moltiplicato per l'aliquota di computo (33%); il prodotto ottenuto costituisce l'accantonamento relativo all'anno considerato;
- la massa contributiva accumulata viene rivalutata al tasso di capitalizzazione, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione concernente l'ultimo anno; in altri termini, anno dopo anno, alla contribuzione acquisita al 31 dicembre precedente deve essere aggiunto l'interesse prodotto dalla indicizzazione applicata al capitale già contabilizzato nonché, quale nuovo apporto il 33% della retribuzione imponibile corrisposta nel corso dell'anno considerato.
Il tasso di capitalizzazione è costituito dalla variazione media del prodotto interno lordo, appositamente calcolata dall'Istat assumendo a riferimento il quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
Il coefficiente di trasformazione
Il coefficiente di trasformazione è stabilito in relazione all'età del dipendente alla data di decorrenza della pensione.
L'accesso ai trattamenti per i destinatari del sistema contributivo è condizionato alla maturazione dell'età minima di 57 anni, fatte salve alcune eccezioni riguardanti le pensioni di inabilità, le pensioni ai superstiti e le pensioni ordinarie dirette spettanti ai lavoratori in possesso di 40 anni di contribuzione: in questi casi si prescinde dal requisito anagrafico e la misura della prestazione viene determinata utilizzando come coefficiente di trasformazione quello corrispondente all'età di 57 anni.
L'età non viene arrotondata ad anno intero; per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all'età del assicurato alla decorrenza della pensione (o del decesso), il coefficiente deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l'età immediatamente superiore a quella del dipendente e quello corrispondente all'età maturata, per quanti sono i mesi interi trascorsi dalla data dell'ultimo genetliaco.
La lavoratrice può fruire dell'aumento del coefficiente di trasformazione di 12 mesi previsto in presenza di 1 o 2 figli e di 24 mesi in caso di 3 o più figli; in alternativa può chiedere un anticipo di età pensionabile pari a quattro mesi per la nascita del figlio, entro il limite massimo di dodici mesi (pari alla nascita di tre figli).
I coefficienti di trasformazione non sono immutabili; ogni dieci anni se ne prevede la verifica e la possibilità di apportarvi gli aggiustamenti che, in considerazione delle variazioni del tasso di crescita del reddito nazionale e delle proiezioni demografiche, si rendessero necessari ad assicurare la tenuta finanziaria del sistema.
In conclusione, viene riportato uno schema riassuntivo sulla modalità di calcolo della pensione con le regole del sistema contributivo:
ogni anno viene accantonato un ammontare di contributi pari al 33% della retribuzione imponibile per i dipendenti
questo importo viene sommato e rivalutato ogni anno sulla base della variazione del PIL media del quinquennio precedente
i contributi annui rivalutati formano il montante contributivo individuale
al momento della pensione il montante va moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento
Coefficienti di trasformazione
ANNI
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
57
4,720
4,731
4,742
4,753
4,764
4,775
4,786
4,797
4,808
4,819
4,830
4,841
58
4,860
4,872
4,884
4,896
4,908
4,920
4,932
4,944
4,956
4,968
4,980
4,992
59
5,006
5,019
5,032
5,045
5,058
5,071
5,084
5,097
5,110
5,123
5,136
5,149
60
5,163
5,177
5,191
5,205
5,219
5,233
5,247
5,261
5,275
5,289
5,303
5,317
61
5,334
5,349
5,364
5,379
5,394
5,409
5,424
5,439
5,454
5,469
5,484
5,499
62
5,514
5,530
5,546
5,562
5,578
5,594
5,610
5,626
5,642
5,658
5,674
5,690
63
5,706
5,723
5,740
5,757
5,774
5,791
5,808
5,825
5,842
5,859
5,876
5,893
64
5,911
5,929
5,947
5,965
5,983
6,001
6,019
6,037
6,005
6,073
6,091
6,109
65
6,136
Il risultato corrisponde all'importo annuo lordo della nuova pensione ed è prevista solo una rivalutazione annua per l'inflazione.