Come deve essere interpretato quanto riportato sotto??
estratto dall'ultima circolare del ministero della difesa
la domanda nello specifico è la seguente:
in base alla circolare del 2014, se tizio è stato in missione all'estero nel 2012, causa di servizio riconosciuta, oggi in servizio con idoneità parziale, le assenze per malattie legate alla causa di servizio pregressa non fanno cumulo con per il computo dei 730 giorno di assenza nel quinquennio?????????????????dei chiarimenti /delucidazioni
se cosi fosse potrebbe starsene perennemente in aspetativa ????
grazie dei chiarimenti /delucidazioni
Aspettativa per infermità causa di servizo "ESTERO"
- antoniomlg
- Sostenitore
- Messaggi: 3641
- Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am
Aspettativa per infermità causa di servizo "ESTERO"
Messaggio da antoniomlg »
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Aspettativa per infermità causa di servizo "ESTERO"
collocamento in congedo categoria riserva per il superamento del periodo massimo di aspettativa di giorni 731 nel quinquennio.
----------------------------------------------------------------------------
1) - Con motivi aggiunti notificati il 7/1/2014, il ricorrente, nel riferire che con decreto n. 2950 del 29/10/2009 veniva riconosciuta l’infermità dipendente da causa di servizio con esito -OMISSIS-, impugnava il sopravvenuto provvedimento con cui era annullato in sede di autotutela il precedente collocamento in congedo e adottato un nuovo provvedimento in merito con decorrenza 7/1/2008.
2) - il collocamento in congedo non terrebbe conto della pendenza dal 1999 di un procedimento finalizzato al riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio a seguito di un sinistro verificatosi a bordo di un automezzo militare;
IL TAR di Napoli scrive:
3) - Al riguardo va preliminarmente rilevato che, con decreto n. 456 del 7/11/2013, sono state annullate in autotutela le determinazioni in merito a vari periodi di aspettativa fruiti dal ricorrente (ivi compreso quello relativo al periodo dal 20/12/2007) nonché al collocamento in congedo, con contestuale rideterminazione dei periodi di aspettativa e della decorrenza della cessazione dal servizio.
4) - il collocamento in congedo non terrebbe conto del sopravvenuto riconoscimento della causa di servizio;
5) - a causa dell’incidente subito durante il servizio nel 1999, il ricorrente avrebbe patito continui aggravamenti che lo avrebbero costretto ad assentarsi dal servizio anche nelle annualità in contestazione;
Ricorso tutto Ok.
Il resto leggetelo qui sotto.
----------------------------------------------------------------------------
28/05/2014 201402928 Sentenza 7
N. 02928/2014 REG.PROV.COLL.
N. 06004/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6004 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi De Pascale, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, viale A. Gramsci n. 19;
contro
- Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa domiciliato per legge in Napoli, via Diaz n. 11;
- Direzione Generale del Personale Militare, II Reparto, 7^ Divisione Stato Giuridico e Avanzamento truppa in servizio permanente ed in ferma o rafferma, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;
per l'annullamento
- quanto al ricorso introduttivo: del decreto dirigenziale n. 209/2008 del 1/7/2008 recante collocamento in congedo nella categoria della riserva; nonché degli atti connessi ivi compresi i provvedimenti prot. n. 0002278 e n. 10 del 18/2/2008 concernenti l’aspettativa dal 20/12/2007 all’11/2/2008; con declaratoria del diritto del ricorrente alla permanenza in servizio ed alla retribuzione e conseguente condanna dell’amministrazione alla ricostruzione della carriera computando anche il periodo di illegittimo collocamento in congedo, con corresponsione della retribuzione spettante maggiorata di interessi e rivalutazione;
- quanto ai motivi aggiunti: del provvedimento DGPM n. 456 del 7/11/2013, recante l’annullamento del precedente decreto n. 209 del 1/7/2008 e dei provvedimenti di aspettativa, con collocamento in congedo categoria riserva per il superamento del periodo massimo di aspettativa di giorni 731 nel quinquennio; nonché degli atti connessi;
con declaratoria del diritto del ricorrente alla permanenza in servizio ed alla retribuzione e conseguente condanna dell’amministrazione alla ricostruzione della carriera computando anche il periodo di illegittimo collocamento in congedo, con corresponsione della retribuzione spettante maggiorata di interessi e rivalutazione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
Con ricorso notificato il 29/10/2008, -OMISSIS-, già caporal maggiore scelto VSP in servizio presso il Reparto Comando e Supporti Tattici “Friuli” di Bologna, propone l’impugnativa in epigrafe contro gli atti relativi al collocamento in congedo categoria riserva per il superamento del periodo massimo di aspettativa nel quinquennio con decorrenza 11/2/2008.
Con motivi aggiunti notificati il 7/1/2014, il ricorrente, nel riferire che con decreto n. 2950 del 29/10/2009 veniva riconosciuta l’infermità dipendente da causa di servizio con esito -OMISSIS-, impugnava il sopravvenuto provvedimento con cui era annullato in sede di autotutela il precedente collocamento in congedo e adottato un nuovo provvedimento in merito con decorrenza 7/1/2008.
Il Ministero della difesa si costituiva in giudizio.
DIRITTO
1. Nel merito, con il ricorso introduttivo, si deduce che:
- nel calcolo del superamento del periodo massimo di aspettativa nel quinquennio, non risulterebbe scomputata dal periodo di aspettativa riferito al 2008, la licenza straordinaria di 45 giorni ex art. 15 della legge n. 599 del 1954 e art. 25 del d. lgs. n. 196 del 1995, nonché 4 giorni di licenza ordinaria;
- il collocamento in congedo non terrebbe conto della pendenza dal 1999 di un procedimento finalizzato al riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio a seguito di un sinistro verificatosi a bordo di un automezzo militare; i periodi di assenza del militare dovuti a ferite o lesioni riportate in servizio non andrebbero considerati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa; la pronuncia sull’istanza di riconoscimento della causa di servizio costituirebbe presupposto necessario per la determinazione sul collocamento in congedo;
- ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 163 del 2002, l’aspettativa conseguente al giudizio di non idoneità parziale al servizio in attesa della pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio non avrebbe limiti e non sarebbe quindi cumulabile con l’aspettativa ordinaria per infermità;
- mancherebbe la comunicazione di avvio del procedimento;
- mancherebbe una adeguata istruttoria;
- mancherebbe una congrua motivazione.
1.1. Al riguardo va preliminarmente rilevato che, con decreto n. 456 del 7/11/2013, sono state annullate in autotutela le determinazioni in merito a vari periodi di aspettativa fruiti dal ricorrente (ivi compreso quello relativo al periodo dal 20/12/2007) nonché al collocamento in congedo, con contestuale rideterminazione dei periodi di aspettativa e della decorrenza della cessazione dal servizio.
Ne consegue che le censure dedotte con il ricorso introduttivo risultano improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.
2. Con i motivi aggiunti il ricorrente deduce che:
- il collocamento in congedo non terrebbe conto del sopravvenuto riconoscimento della causa di servizio;
- a causa dell’incidente subito durante il servizio nel 1999, il ricorrente avrebbe patito continui aggravamenti che lo avrebbero costretto ad assentarsi dal servizio anche nelle annualità in contestazione;
- non potrebbero rientrare nel computo del limite massimo di aspettativa nel quinquennio 2003-2008 i periodi di aspettativa fruiti per il riconoscimento della causa di servizio: infatti, ai sensi dell’art. 30, co. 3, del d.P.R. n. 170 del 2007, l’aspettativa, fino al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità che ha causato la non idoneità, andrebbe disposta anche oltre il limite massimo previsto; ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 163 del 2002, l’aspettativa conseguente al giudizio di non idoneità parziale al servizio in attesa della pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio non sarebbe quindi cumulabile con l’aspettativa ordinaria per infermità;
- mancherebbe la comunicazione di avvio del procedimento;
- al ricorrente non sarebbe stato consentito l’eventuale transito nel personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 14, co. 5, della legge n. 266 del 1999.
2.1. Il ricorrente è cessato dal servizio permanente per non aver acquistato l’idoneità fisica al servizio allo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio, con collocamento in congedo nella riserva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 30 del d. lgs. n. 196 del 1995, dell’art. 29 della legge n. 599 del 1954 e dell’art. 2187 del d. lgs. n. 66 del 2010.
A sostegno della determinazione sono stati conteggiati i periodi di aspettativa fruiti dal ricorrente per complessivi giorni 731, contestualmente corretti in sede di autotutela, sulla base della documentazione relativa ai giudizi all’epoca formulati sulla non idoneità temporanea al servizio militare per infermità non dipendenti da causa di servizio nei periodi dal 4/2/2003 al 15/4/2005, dal 19/7/2004 al 23/1/2005, dal 9 al 25/4/2005, dal 27/4 al 12/6/2005, dal 18 al 22/7/2005, dal 17 al 29/11/2005, dal 8 al 11/2/2007, dal 7/6 al 4/12/2007 e dal 20/12/2007 al 6/1/2008.
Orbene, secondo quanto allegato e dedotto dal ricorrente, l’infermità relativa ad esiti di -OMISSIS--OMISSIS- è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto n. 2950 del 29/10/2009. Sennonché non risulta che il provvedimento impugnato abbia tenuto conto del sopravvenuto riconoscimento né risulta se e quali delle aspettative fruite dal ricorrente derivino da inidoneità al servizio dovuta ai postumi del pregresso trauma risalente al 1999.
La determinazione in esame si rivale pertanto illegittima sotto il profilo del difetto di motivazione che ne comporta l’annullamento, fatti salvi i conseguenti provvedimenti dell’autorità amministrativa.
2.2. La fondatezza della esaminata doglianza è assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte.
3. Va respinta ogni ulteriore pretesa avanzata dal ricorrente, la cui posizione resta ancora da definire all’esito delle nuove determinazioni da adottare.
4. Attese le peculiarità della vicenda e delle questioni sollevate, si ravvisano comunque giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) dichiara l’improcedibilità dell’impugnativa proposta con il ricorso introduttivo ed, in accoglimento per quanto di ragione dei motivi aggiunti, annulla il provvedimento DGPM n. 456 del 7/11/2013, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, ogni altra domanda reietta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore
Diana Caminiti, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2014
----------------------------------------------------------------------------
1) - Con motivi aggiunti notificati il 7/1/2014, il ricorrente, nel riferire che con decreto n. 2950 del 29/10/2009 veniva riconosciuta l’infermità dipendente da causa di servizio con esito -OMISSIS-, impugnava il sopravvenuto provvedimento con cui era annullato in sede di autotutela il precedente collocamento in congedo e adottato un nuovo provvedimento in merito con decorrenza 7/1/2008.
2) - il collocamento in congedo non terrebbe conto della pendenza dal 1999 di un procedimento finalizzato al riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio a seguito di un sinistro verificatosi a bordo di un automezzo militare;
IL TAR di Napoli scrive:
3) - Al riguardo va preliminarmente rilevato che, con decreto n. 456 del 7/11/2013, sono state annullate in autotutela le determinazioni in merito a vari periodi di aspettativa fruiti dal ricorrente (ivi compreso quello relativo al periodo dal 20/12/2007) nonché al collocamento in congedo, con contestuale rideterminazione dei periodi di aspettativa e della decorrenza della cessazione dal servizio.
4) - il collocamento in congedo non terrebbe conto del sopravvenuto riconoscimento della causa di servizio;
5) - a causa dell’incidente subito durante il servizio nel 1999, il ricorrente avrebbe patito continui aggravamenti che lo avrebbero costretto ad assentarsi dal servizio anche nelle annualità in contestazione;
Ricorso tutto Ok.
Il resto leggetelo qui sotto.
----------------------------------------------------------------------------
28/05/2014 201402928 Sentenza 7
N. 02928/2014 REG.PROV.COLL.
N. 06004/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6004 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi De Pascale, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, viale A. Gramsci n. 19;
contro
- Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa domiciliato per legge in Napoli, via Diaz n. 11;
- Direzione Generale del Personale Militare, II Reparto, 7^ Divisione Stato Giuridico e Avanzamento truppa in servizio permanente ed in ferma o rafferma, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;
per l'annullamento
- quanto al ricorso introduttivo: del decreto dirigenziale n. 209/2008 del 1/7/2008 recante collocamento in congedo nella categoria della riserva; nonché degli atti connessi ivi compresi i provvedimenti prot. n. 0002278 e n. 10 del 18/2/2008 concernenti l’aspettativa dal 20/12/2007 all’11/2/2008; con declaratoria del diritto del ricorrente alla permanenza in servizio ed alla retribuzione e conseguente condanna dell’amministrazione alla ricostruzione della carriera computando anche il periodo di illegittimo collocamento in congedo, con corresponsione della retribuzione spettante maggiorata di interessi e rivalutazione;
- quanto ai motivi aggiunti: del provvedimento DGPM n. 456 del 7/11/2013, recante l’annullamento del precedente decreto n. 209 del 1/7/2008 e dei provvedimenti di aspettativa, con collocamento in congedo categoria riserva per il superamento del periodo massimo di aspettativa di giorni 731 nel quinquennio; nonché degli atti connessi;
con declaratoria del diritto del ricorrente alla permanenza in servizio ed alla retribuzione e conseguente condanna dell’amministrazione alla ricostruzione della carriera computando anche il periodo di illegittimo collocamento in congedo, con corresponsione della retribuzione spettante maggiorata di interessi e rivalutazione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
Con ricorso notificato il 29/10/2008, -OMISSIS-, già caporal maggiore scelto VSP in servizio presso il Reparto Comando e Supporti Tattici “Friuli” di Bologna, propone l’impugnativa in epigrafe contro gli atti relativi al collocamento in congedo categoria riserva per il superamento del periodo massimo di aspettativa nel quinquennio con decorrenza 11/2/2008.
Con motivi aggiunti notificati il 7/1/2014, il ricorrente, nel riferire che con decreto n. 2950 del 29/10/2009 veniva riconosciuta l’infermità dipendente da causa di servizio con esito -OMISSIS-, impugnava il sopravvenuto provvedimento con cui era annullato in sede di autotutela il precedente collocamento in congedo e adottato un nuovo provvedimento in merito con decorrenza 7/1/2008.
Il Ministero della difesa si costituiva in giudizio.
DIRITTO
1. Nel merito, con il ricorso introduttivo, si deduce che:
- nel calcolo del superamento del periodo massimo di aspettativa nel quinquennio, non risulterebbe scomputata dal periodo di aspettativa riferito al 2008, la licenza straordinaria di 45 giorni ex art. 15 della legge n. 599 del 1954 e art. 25 del d. lgs. n. 196 del 1995, nonché 4 giorni di licenza ordinaria;
- il collocamento in congedo non terrebbe conto della pendenza dal 1999 di un procedimento finalizzato al riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio a seguito di un sinistro verificatosi a bordo di un automezzo militare; i periodi di assenza del militare dovuti a ferite o lesioni riportate in servizio non andrebbero considerati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa; la pronuncia sull’istanza di riconoscimento della causa di servizio costituirebbe presupposto necessario per la determinazione sul collocamento in congedo;
- ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 163 del 2002, l’aspettativa conseguente al giudizio di non idoneità parziale al servizio in attesa della pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio non avrebbe limiti e non sarebbe quindi cumulabile con l’aspettativa ordinaria per infermità;
- mancherebbe la comunicazione di avvio del procedimento;
- mancherebbe una adeguata istruttoria;
- mancherebbe una congrua motivazione.
1.1. Al riguardo va preliminarmente rilevato che, con decreto n. 456 del 7/11/2013, sono state annullate in autotutela le determinazioni in merito a vari periodi di aspettativa fruiti dal ricorrente (ivi compreso quello relativo al periodo dal 20/12/2007) nonché al collocamento in congedo, con contestuale rideterminazione dei periodi di aspettativa e della decorrenza della cessazione dal servizio.
Ne consegue che le censure dedotte con il ricorso introduttivo risultano improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.
2. Con i motivi aggiunti il ricorrente deduce che:
- il collocamento in congedo non terrebbe conto del sopravvenuto riconoscimento della causa di servizio;
- a causa dell’incidente subito durante il servizio nel 1999, il ricorrente avrebbe patito continui aggravamenti che lo avrebbero costretto ad assentarsi dal servizio anche nelle annualità in contestazione;
- non potrebbero rientrare nel computo del limite massimo di aspettativa nel quinquennio 2003-2008 i periodi di aspettativa fruiti per il riconoscimento della causa di servizio: infatti, ai sensi dell’art. 30, co. 3, del d.P.R. n. 170 del 2007, l’aspettativa, fino al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità che ha causato la non idoneità, andrebbe disposta anche oltre il limite massimo previsto; ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 163 del 2002, l’aspettativa conseguente al giudizio di non idoneità parziale al servizio in attesa della pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio non sarebbe quindi cumulabile con l’aspettativa ordinaria per infermità;
- mancherebbe la comunicazione di avvio del procedimento;
- al ricorrente non sarebbe stato consentito l’eventuale transito nel personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 14, co. 5, della legge n. 266 del 1999.
2.1. Il ricorrente è cessato dal servizio permanente per non aver acquistato l’idoneità fisica al servizio allo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio, con collocamento in congedo nella riserva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 30 del d. lgs. n. 196 del 1995, dell’art. 29 della legge n. 599 del 1954 e dell’art. 2187 del d. lgs. n. 66 del 2010.
A sostegno della determinazione sono stati conteggiati i periodi di aspettativa fruiti dal ricorrente per complessivi giorni 731, contestualmente corretti in sede di autotutela, sulla base della documentazione relativa ai giudizi all’epoca formulati sulla non idoneità temporanea al servizio militare per infermità non dipendenti da causa di servizio nei periodi dal 4/2/2003 al 15/4/2005, dal 19/7/2004 al 23/1/2005, dal 9 al 25/4/2005, dal 27/4 al 12/6/2005, dal 18 al 22/7/2005, dal 17 al 29/11/2005, dal 8 al 11/2/2007, dal 7/6 al 4/12/2007 e dal 20/12/2007 al 6/1/2008.
Orbene, secondo quanto allegato e dedotto dal ricorrente, l’infermità relativa ad esiti di -OMISSIS--OMISSIS- è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto n. 2950 del 29/10/2009. Sennonché non risulta che il provvedimento impugnato abbia tenuto conto del sopravvenuto riconoscimento né risulta se e quali delle aspettative fruite dal ricorrente derivino da inidoneità al servizio dovuta ai postumi del pregresso trauma risalente al 1999.
La determinazione in esame si rivale pertanto illegittima sotto il profilo del difetto di motivazione che ne comporta l’annullamento, fatti salvi i conseguenti provvedimenti dell’autorità amministrativa.
2.2. La fondatezza della esaminata doglianza è assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte.
3. Va respinta ogni ulteriore pretesa avanzata dal ricorrente, la cui posizione resta ancora da definire all’esito delle nuove determinazioni da adottare.
4. Attese le peculiarità della vicenda e delle questioni sollevate, si ravvisano comunque giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) dichiara l’improcedibilità dell’impugnativa proposta con il ricorso introduttivo ed, in accoglimento per quanto di ragione dei motivi aggiunti, annulla il provvedimento DGPM n. 456 del 7/11/2013, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, ogni altra domanda reietta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore
Diana Caminiti, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2014
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE