Dubbio su monetizzazione C.O.
Dubbio su monetizzazione C.O.
Da marzo di questo anno sono in convalescenza e a novembre sarò riformato x inabilità assoluta. Certamente chiederò la monetizzazione del C.O. non fruito nell'anno 2013 ma mi chiedevo se mi spettasse anche quello relativo al 2012 sebbene abbia avuto la possibilità di fruirlo. Grazie
Re: Dubbio su monetizzazione C.O.
certo, puoi chiedere il pagamento di tutti i congedi e riposi non fruiti.brunello ha scritto:Da marzo di questo anno sono in convalescenza e a novembre sarò riformato x inabilità assoluta. Certamente chiederò la monetizzazione del C.O. non fruito nell'anno 2013 ma mi chiedevo se mi spettasse anche quello relativo al 2012 sebbene abbia avuto la possibilità di fruirlo. Grazie
ciao
Re: Dubbio su monetizzazione C.O.
pietro anche i giorni di riposo non fruiti dovrebbero essere pagati, ma non li pagano, nessuno dice niente perchè sono pagati pochissimo.pietro17 ha scritto:Se non erro solo i giorni di congedo possono essere monetizzati e non anche i giorni di riposo.
Saluti.
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ciao
Re: Dubbio su monetizzazione C.O.
http://forum.grnet.it/carabinieri-f43/r ... t9843.html" onclick="window.open(this.href);return false;pietro17 ha scritto:Ops.......questa non la sapevo. Perché vengono pagati pochissimo?
Saluti
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Re: Dubbio su monetizzazione C.O.
Messaggio da occhialino »
La norma prevede la sola monetizzazione dei giorni di congedo ordinario maturati e non fruiti e non parla di riposi settimanali, per quanto concerne la monetizzazione dei giorni di C/O maturati nell'anno 2012, potrebbero sorgere problemi per la liquidazione se agli atti del tuo Ufficio non risulta che gli stessi non sono stati fruiti nell'anno di maturazione (2012) per motivi di servizio o per motivi di carattere personale. Questo è quanto riportato nelle ultime Circolari che ho letto.
Re: Dubbio su monetizzazione C.O.
Grazie per la cortese risposta.
occhialino ha scritto:La norma prevede la sola monetizzazione dei giorni di congedo ordinario maturati e non fruiti e non parla di riposi settimanali, per quanto concerne la monetizzazione dei giorni di C/O maturati nell'anno 2012, potrebbero sorgere problemi per la liquidazione se agli atti del tuo Ufficio non risulta che gli stessi non sono stati fruiti nell'anno di maturazione (2012) per motivi di servizio o per motivi di carattere personale. Questo è quanto riportato nelle ultime Circolari che ho letto.
Re: Dubbio su monetizzazione C.O.
occhialino ha scritto: per quanto concerne la monetizzazione dei giorni di C/O maturati nell'anno 2012, potrebbero sorgere problemi per la liquidazione se agli atti del tuo Ufficio non risulta che gli stessi non sono stati fruiti nell'anno di maturazione (2012) per motivi di servizio o per motivi di carattere personale. Questo è quanto riportato nelle ultime Circolari che ho letto.
Infatti questo è il vero cruccio a cui nessuno sa dare risposte certe.
Angri questo è anche il tuo caso e dell'utente CC Rickiconte!
Re: Dubbio su monetizzazione C.O.
ho già prodotto giustificazioni di carattere personale, facendo una raccomandata A/R - EPC all'istituto dove prestavo servizio.ZioSam ha scritto:occhialino ha scritto: per quanto concerne la monetizzazione dei giorni di C/O maturati nell'anno 2012, potrebbero sorgere problemi per la liquidazione se agli atti del tuo Ufficio non risulta che gli stessi non sono stati fruiti nell'anno di maturazione (2012) per motivi di servizio o per motivi di carattere personale. Questo è quanto riportato nelle ultime Circolari che ho letto.
Infatti questo è il vero cruccio a cui nessuno sa dare risposte certe.
Angri questo è anche il tuo caso e dell'utente CC Rickiconte!
speriamo bene.
ciao
Re: Dubbio su monetizzazione C.O.
NEGATIVA
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1) - monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito ma che tale istanza era stata respinta dal Questore, in ragione della circostanza che l’interessato non aveva “chiesto ed ottenuto la revoca delle proprie dimissioni volontarie o la posticipazione della relativa decorrenza di un numero di giorni pari ai giorni di congedo ordinario maturati e non goduti”.
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N.B.: a mio avviso tale giustificazione, si può controbattere, poiché nell'Amministrazione non è consentito fare la revoca di pensionamento proprio sotto la fine dell'aspettativa e giusto per il breve periodo, poiché altrimenti sarebbe un aggravio di lavoro burocratico per l'Amministrazione e per gli uffici senza sapere in tempo utile se, la domanda di revoca e quindi procrastinata verrebbe accettata.
Inoltre, se per esempio: io qualche giorno prima della prestabilita data di pensionamento faccio istanza in virtù di poter usufruire di tutti i giorni di congedo ordinario spettante e la risposta del Ministero arriva dopo 10-15 giorni, come vengo considerato in questo periodo di attesa di una risposta di accoglimento o meno dell'istanza di proroga di data di pensionamento? Vengo già considerato in congedo ordinario?
E se la risposta del Ministero è negativa ossia che lo spostamento della data di pensionamento non viene accettata allora significa che pagheranno tutti i giorni che uno avanza, ma rimane sempre il dubbio di come vengo considerato in quest'arco di tempo".
Quindi speriamo che il Ministero dell'Interno dia disposizioni in tal senso e chiarisca una volta per tutte (se già non fatto) come si deve comportare un dipendente che alla data del pensionamento si trova ancora in aspettativa/convalescenza e se è propenso ad accettare il proseguo del servizio attivo anche oltre tale data, poiché così dovrebbe essere considerato il personale che prolunga il servizio, per essere messo nelle giuste possibilità di fruire di tutto il congedo ordinario.
Ciò in considerazione che loro scrivono e si giustificano che il tizio e caio non aveva “chiesto ed ottenuto la revoca delle proprie dimissioni volontarie o la posticipazione della relativa decorrenza di un numero di giorni pari ai giorni di congedo ordinario maturati e non goduti”.
PREVEDO NUMEROSE ISTANZA IN TAL SENSO IN AUTOTUTELA.
Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
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01/04/2014 201400137 Sentenza 1
N. 00137/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00258/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2012, proposto da:
E. D. G., rappresentato e difeso dall'avv. P. A., con domicilio eletto presso P. A. in Pescara, via Mazzarino, 8;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo c/ S. Domenico;
per ottenere
- l’annullamento del provvedimento 14 marzo 2012, n. …, con il quale il Questore di Pescara ha respinto l’istanza del ricorrente volta ad ottenere la monetizzazione del congedo ordinario; nonchè degli atti presupposti e connessi;
- l’accertamento del diritto del ricorrente al compenso sostitutivo del congedo ordinario non fruito;
- la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle relative somme.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2014 il dott. Michele Eliantonio e uditi l'avv. P. A. per la parte ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Domenico Pardi per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’attuale ricorrente, …… della Polizia di Stato, cessato dal servizio a domanda a decorrere dal 1° dicembre 2011, riferisce di aver chiesto con istanza del 10 dicembre 2011 la monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito, ma che tale istanza era stata respinta dal Questore di Pescara con provvedimento 14 marzo 2012, n. .., in ragione della circostanza che l’interessato non aveva “chiesto ed ottenuto la revoca delle proprie dimissioni volontarie o la posticipazione della relativa decorrenza di un numero di giorni pari ai giorni di congedo ordinario maturati e non goduti”.
Con il ricorso in esame ha impugnato tale atto, chiedendo, inoltre, l’accertamento del suo diritto al compenso sostitutivo del congedo ordinario non fruito e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme.
Ha dedotto la violazione dell’art. 36 della Costituzione, dell’art. 2109 del codice civile e degli artt. 14 del D.P.R. n. 395/1995 e 18 del D.P.R. n. 254/1999 e l’inosservanza delle circolari, in quanto le norme in questione prevedono tale monetizzazione nel caso in cui il congedo non sia stato fruito “per documentate esigenze di servizio” (art. 14) o “per cessazione dal servizio per malattia o per dispensa intervenuta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”. Ed ha al riguardo precisato di essersi trovato nell’assoluta impossibilità di godere del periodo delle ferie a causa di malattia, in quanto, pur avendo presentato domanda di usufruire del periodo di ferie, non aveva potuto usufruire del congedo ordinario dato che era rimasto ininterrottamente assente dal servizio per malattia dal 7 giugno 2001 alla data del collocamento a riposo, per temporanea inidoneità al servizio riconosciuta dalla C.M.O. di Chieti, dapprima fino al 24 ottobre 2011 e poi fino al 15 dicembre 2011.
Tali doglianze sono state ulteriormente illustrate con memoria depositata il 18 febbraio 2014 e con memoria di replica depositata il 27 febbraio 2014.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, depositando, oltre a tutti gli atti del procedimento, anche una analitica relazione dell’Amministrazione. Con memoria depositata il 24 gennaio 2014 ha, inoltre, diffusamente contestato il fondamento delle censure dedotte.
Alla pubblica udienza del 20 marzo 2014 la causa è stata trattenuta a decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame - come sopra esposto - il ricorrente, ….. della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda a decorrere dal 1° dicembre 2011, rivendica il suo diritto ad ottenere la monetizzazione del congedo ordinario, di cui non aveva potuto usufruire.
Era, invero, accaduto che:
- nell’aprile e nel maggio 2011 aveva presentato due domande di congedo ordinario da usufruire nei successivi mesi di agosto e di settembre;
- nel giugno 2011 aveva visto accolta la sua domanda di cessazione dal servizio a decorrere dal 1° dicembre 2011;
- dal 7 giugno 2001 alla data del collocamento a riposo era stato ininterrottamente assente dal servizio per malattia per temporanea inidoneità al servizio riconosciuta dalla C.M.O. di Chieti, dapprima fino al 24 ottobre 2011 e poi fino al 15 dicembre 2011;
- il 10 dicembre 2011 aveva chiesto la monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito;
- con l’impugnato provvedimento 14 marzo 2012, n. …, del Questore di Pescara è stata respinta tale richiesta, in ragione della circostanza che l’interessato non aveva “chiesto ed ottenuto la revoca delle proprie dimissioni volontarie o la posticipazione della relativa decorrenza di un numero di giorni pari ai giorni di congedo ordinario maturati e non goduti”.
Con il gravame rivendica il diritto a tale emolumento in quanto, a suo dire, si era trovato nell’assoluta impossibilità di godere del periodo delle ferie a causa della predetta malattia.
Il ricorso, va subito precisato, è privo di pregio.
Va, invero, al riguardo ricordato che il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia relativo al quadriennio normativo 1998-2001, nel disciplinare all’art. 18 il congedo ordinario, dispone testualmente che “al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.
Tale art. 14 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, di recepimento del precedente accordo sindacale del 20 luglio 1995, oltre a precisare che il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile (n. 7) e che il congedo ordinario può essere autorizzato “compatibilmente con le esigenze di servizio”, dispone a sua volta al n. 14, che “all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso”.
In estrema sintesi, tale normativa, della quale con il gravame è stata denunciata la violazione, dispone che possa procedersi alla monetizzazione in parola nei seguenti casi:
a) ove il congedo ordinario non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio (art. 14 del D.P.R. 395/1995);
b) ove il congedo non sia stato fruito “per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità” (art. 18 del D.P.R. n. 254/1999).
Va ulteriormente aggiunto che, in ordine all’interpretazione di tale normativa, il Ministero dell’Interno con circolare 17 gennaio 2011, n. 333-G/1/sett. II/mco/n. 12/10, recependo il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2010, n. 2188/2010, ha fornito l’indicazione che vada riconosciuto il diritto dei dipendenti alla monetizzabilità del congedo ordinario non goduto durante il periodo di aspettativa per motivi di salute, alla quale sia seguita “senza soluzione di continuità” la dispensa dal servizio, “trattandosi di ipotesi qualitativamente del tutto assimilabili alle documentate esigenze di servizio”.
Ciò posto, va anche ricordato che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente chiarito che al pubblico dipendente spetta un compenso sostitutivo delle ferie non godute nelle ipotesi di mancato godimento (indipendentemente da una normativa espressa che preveda un’indennità) allorché sia certo che detta mancanza non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore, bensì da esigenze di servizio;
ciò in quanto il carattere indisponibile del diritto alle ferie non esclude l’obbligo del datore di lavoro, anche pubblico, di corrispondere un compenso sostitutivo per le prestazioni effettivamente rese dal dipendente, non essendo logico far derivare da una violazione dell’art. 36 della Carta costituzionale imputabile alla Pubblica Amministrazione il venir meno del diritto all’equivalente pecuniario di una prestazione.
La stessa giurisprudenza, pronunciandosi in ordine a vicende analoghe a quella ora all’esame, ha inoltre già chiarito (cfr., da ultimo, Cons. St, sez. VI, 9 maggio 2011, n. 2736, 18 novembre 2010, n. 8100, e 7 maggio 2010, n. 2663) che il dipendente ha diritto alla retribuzione del congedo ordinario - oltre che nei casi di cui all’art. 14 d.p.r. n. 395 del 1995 (da adeguatamente documentare, Cons. St., sez. III, 28 febbraio 2014, n. 941) - anche in caso di mancata fruizione di tale congedo per dispensa del dipendente dal servizio per motivi di salute disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità, “ma non per il caso di congedo ordinario non fruito durante il periodo di collocamento in aspettativa per infermità”.
In tali sentenze si è, in definitiva, riconosciuta la monetizzazione delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa per motivi di salute solo ove tale aspettativa sia “culminata con la dispensa dal servizio per inabilità” (così, anche, Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2009, n. 1084).
Da tale indirizzo il Collegio non rinviene motivi per discostarsi, per cui deve escludersi che nel caso di specie il diritto al congedo ordinario non sia monetizzabile, dato che la mancata sua fruizione non è stata determinata da cause non dipendenti dalla volontà del dipendente.
Il ricorrente, invero, non può nella specie vantare il diritto alla retribuzione per le ferie non godute mancandone i presupposti, dato che risulta dagli atti di causa che la richiesta di retribuzione di ferie non godute è stata avanzata dopo il suo collocamento a riposo, che era stato disposto “a domanda”, per cui legittimamente la sua richiesta è stata respinta con l’atto impugnato, in quanto l’interessato non aveva “chiesto ed ottenuto la revoca delle proprie dimissioni volontarie o la posticipazione della relativa decorrenza di un numero di giorni pari ai giorni di congedo ordinario maturati e non goduti”.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.
Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2014
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1) - monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito ma che tale istanza era stata respinta dal Questore, in ragione della circostanza che l’interessato non aveva “chiesto ed ottenuto la revoca delle proprie dimissioni volontarie o la posticipazione della relativa decorrenza di un numero di giorni pari ai giorni di congedo ordinario maturati e non goduti”.
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N.B.: a mio avviso tale giustificazione, si può controbattere, poiché nell'Amministrazione non è consentito fare la revoca di pensionamento proprio sotto la fine dell'aspettativa e giusto per il breve periodo, poiché altrimenti sarebbe un aggravio di lavoro burocratico per l'Amministrazione e per gli uffici senza sapere in tempo utile se, la domanda di revoca e quindi procrastinata verrebbe accettata.
Inoltre, se per esempio: io qualche giorno prima della prestabilita data di pensionamento faccio istanza in virtù di poter usufruire di tutti i giorni di congedo ordinario spettante e la risposta del Ministero arriva dopo 10-15 giorni, come vengo considerato in questo periodo di attesa di una risposta di accoglimento o meno dell'istanza di proroga di data di pensionamento? Vengo già considerato in congedo ordinario?
E se la risposta del Ministero è negativa ossia che lo spostamento della data di pensionamento non viene accettata allora significa che pagheranno tutti i giorni che uno avanza, ma rimane sempre il dubbio di come vengo considerato in quest'arco di tempo".
Quindi speriamo che il Ministero dell'Interno dia disposizioni in tal senso e chiarisca una volta per tutte (se già non fatto) come si deve comportare un dipendente che alla data del pensionamento si trova ancora in aspettativa/convalescenza e se è propenso ad accettare il proseguo del servizio attivo anche oltre tale data, poiché così dovrebbe essere considerato il personale che prolunga il servizio, per essere messo nelle giuste possibilità di fruire di tutto il congedo ordinario.
Ciò in considerazione che loro scrivono e si giustificano che il tizio e caio non aveva “chiesto ed ottenuto la revoca delle proprie dimissioni volontarie o la posticipazione della relativa decorrenza di un numero di giorni pari ai giorni di congedo ordinario maturati e non goduti”.
PREVEDO NUMEROSE ISTANZA IN TAL SENSO IN AUTOTUTELA.
Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
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01/04/2014 201400137 Sentenza 1
N. 00137/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00258/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2012, proposto da:
E. D. G., rappresentato e difeso dall'avv. P. A., con domicilio eletto presso P. A. in Pescara, via Mazzarino, 8;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo c/ S. Domenico;
per ottenere
- l’annullamento del provvedimento 14 marzo 2012, n. …, con il quale il Questore di Pescara ha respinto l’istanza del ricorrente volta ad ottenere la monetizzazione del congedo ordinario; nonchè degli atti presupposti e connessi;
- l’accertamento del diritto del ricorrente al compenso sostitutivo del congedo ordinario non fruito;
- la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle relative somme.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2014 il dott. Michele Eliantonio e uditi l'avv. P. A. per la parte ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Domenico Pardi per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’attuale ricorrente, …… della Polizia di Stato, cessato dal servizio a domanda a decorrere dal 1° dicembre 2011, riferisce di aver chiesto con istanza del 10 dicembre 2011 la monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito, ma che tale istanza era stata respinta dal Questore di Pescara con provvedimento 14 marzo 2012, n. .., in ragione della circostanza che l’interessato non aveva “chiesto ed ottenuto la revoca delle proprie dimissioni volontarie o la posticipazione della relativa decorrenza di un numero di giorni pari ai giorni di congedo ordinario maturati e non goduti”.
Con il ricorso in esame ha impugnato tale atto, chiedendo, inoltre, l’accertamento del suo diritto al compenso sostitutivo del congedo ordinario non fruito e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme.
Ha dedotto la violazione dell’art. 36 della Costituzione, dell’art. 2109 del codice civile e degli artt. 14 del D.P.R. n. 395/1995 e 18 del D.P.R. n. 254/1999 e l’inosservanza delle circolari, in quanto le norme in questione prevedono tale monetizzazione nel caso in cui il congedo non sia stato fruito “per documentate esigenze di servizio” (art. 14) o “per cessazione dal servizio per malattia o per dispensa intervenuta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”. Ed ha al riguardo precisato di essersi trovato nell’assoluta impossibilità di godere del periodo delle ferie a causa di malattia, in quanto, pur avendo presentato domanda di usufruire del periodo di ferie, non aveva potuto usufruire del congedo ordinario dato che era rimasto ininterrottamente assente dal servizio per malattia dal 7 giugno 2001 alla data del collocamento a riposo, per temporanea inidoneità al servizio riconosciuta dalla C.M.O. di Chieti, dapprima fino al 24 ottobre 2011 e poi fino al 15 dicembre 2011.
Tali doglianze sono state ulteriormente illustrate con memoria depositata il 18 febbraio 2014 e con memoria di replica depositata il 27 febbraio 2014.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, depositando, oltre a tutti gli atti del procedimento, anche una analitica relazione dell’Amministrazione. Con memoria depositata il 24 gennaio 2014 ha, inoltre, diffusamente contestato il fondamento delle censure dedotte.
Alla pubblica udienza del 20 marzo 2014 la causa è stata trattenuta a decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame - come sopra esposto - il ricorrente, ….. della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda a decorrere dal 1° dicembre 2011, rivendica il suo diritto ad ottenere la monetizzazione del congedo ordinario, di cui non aveva potuto usufruire.
Era, invero, accaduto che:
- nell’aprile e nel maggio 2011 aveva presentato due domande di congedo ordinario da usufruire nei successivi mesi di agosto e di settembre;
- nel giugno 2011 aveva visto accolta la sua domanda di cessazione dal servizio a decorrere dal 1° dicembre 2011;
- dal 7 giugno 2001 alla data del collocamento a riposo era stato ininterrottamente assente dal servizio per malattia per temporanea inidoneità al servizio riconosciuta dalla C.M.O. di Chieti, dapprima fino al 24 ottobre 2011 e poi fino al 15 dicembre 2011;
- il 10 dicembre 2011 aveva chiesto la monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito;
- con l’impugnato provvedimento 14 marzo 2012, n. …, del Questore di Pescara è stata respinta tale richiesta, in ragione della circostanza che l’interessato non aveva “chiesto ed ottenuto la revoca delle proprie dimissioni volontarie o la posticipazione della relativa decorrenza di un numero di giorni pari ai giorni di congedo ordinario maturati e non goduti”.
Con il gravame rivendica il diritto a tale emolumento in quanto, a suo dire, si era trovato nell’assoluta impossibilità di godere del periodo delle ferie a causa della predetta malattia.
Il ricorso, va subito precisato, è privo di pregio.
Va, invero, al riguardo ricordato che il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia relativo al quadriennio normativo 1998-2001, nel disciplinare all’art. 18 il congedo ordinario, dispone testualmente che “al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.
Tale art. 14 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, di recepimento del precedente accordo sindacale del 20 luglio 1995, oltre a precisare che il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile (n. 7) e che il congedo ordinario può essere autorizzato “compatibilmente con le esigenze di servizio”, dispone a sua volta al n. 14, che “all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso”.
In estrema sintesi, tale normativa, della quale con il gravame è stata denunciata la violazione, dispone che possa procedersi alla monetizzazione in parola nei seguenti casi:
a) ove il congedo ordinario non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio (art. 14 del D.P.R. 395/1995);
b) ove il congedo non sia stato fruito “per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità” (art. 18 del D.P.R. n. 254/1999).
Va ulteriormente aggiunto che, in ordine all’interpretazione di tale normativa, il Ministero dell’Interno con circolare 17 gennaio 2011, n. 333-G/1/sett. II/mco/n. 12/10, recependo il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2010, n. 2188/2010, ha fornito l’indicazione che vada riconosciuto il diritto dei dipendenti alla monetizzabilità del congedo ordinario non goduto durante il periodo di aspettativa per motivi di salute, alla quale sia seguita “senza soluzione di continuità” la dispensa dal servizio, “trattandosi di ipotesi qualitativamente del tutto assimilabili alle documentate esigenze di servizio”.
Ciò posto, va anche ricordato che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente chiarito che al pubblico dipendente spetta un compenso sostitutivo delle ferie non godute nelle ipotesi di mancato godimento (indipendentemente da una normativa espressa che preveda un’indennità) allorché sia certo che detta mancanza non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore, bensì da esigenze di servizio;
ciò in quanto il carattere indisponibile del diritto alle ferie non esclude l’obbligo del datore di lavoro, anche pubblico, di corrispondere un compenso sostitutivo per le prestazioni effettivamente rese dal dipendente, non essendo logico far derivare da una violazione dell’art. 36 della Carta costituzionale imputabile alla Pubblica Amministrazione il venir meno del diritto all’equivalente pecuniario di una prestazione.
La stessa giurisprudenza, pronunciandosi in ordine a vicende analoghe a quella ora all’esame, ha inoltre già chiarito (cfr., da ultimo, Cons. St, sez. VI, 9 maggio 2011, n. 2736, 18 novembre 2010, n. 8100, e 7 maggio 2010, n. 2663) che il dipendente ha diritto alla retribuzione del congedo ordinario - oltre che nei casi di cui all’art. 14 d.p.r. n. 395 del 1995 (da adeguatamente documentare, Cons. St., sez. III, 28 febbraio 2014, n. 941) - anche in caso di mancata fruizione di tale congedo per dispensa del dipendente dal servizio per motivi di salute disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità, “ma non per il caso di congedo ordinario non fruito durante il periodo di collocamento in aspettativa per infermità”.
In tali sentenze si è, in definitiva, riconosciuta la monetizzazione delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa per motivi di salute solo ove tale aspettativa sia “culminata con la dispensa dal servizio per inabilità” (così, anche, Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2009, n. 1084).
Da tale indirizzo il Collegio non rinviene motivi per discostarsi, per cui deve escludersi che nel caso di specie il diritto al congedo ordinario non sia monetizzabile, dato che la mancata sua fruizione non è stata determinata da cause non dipendenti dalla volontà del dipendente.
Il ricorrente, invero, non può nella specie vantare il diritto alla retribuzione per le ferie non godute mancandone i presupposti, dato che risulta dagli atti di causa che la richiesta di retribuzione di ferie non godute è stata avanzata dopo il suo collocamento a riposo, che era stato disposto “a domanda”, per cui legittimamente la sua richiesta è stata respinta con l’atto impugnato, in quanto l’interessato non aveva “chiesto ed ottenuto la revoca delle proprie dimissioni volontarie o la posticipazione della relativa decorrenza di un numero di giorni pari ai giorni di congedo ordinario maturati e non goduti”.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.
Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2014
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