SISMA, beneficio sosp. vers. contrib. assist. e prev

Feed - CARABINIERI

Rispondi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13194
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

SISMA, beneficio sosp. vers. contrib. assist. e prev

Messaggio da panorama »

Buono a sapersi, metto qui il Parere espresso dal Consiglio di Stato a seguito di un ricorso straordinario al PDR che è stato accolto.
Tante cose se non vengono pubblicate non si sapranna mai.
I terremoti ci sono quasi ogni giorno, deboli o forti che sono.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


22/07/2011 200902593 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 22/06/2011


Numero 02949/2011 e data 22/07/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 22 giugno 2011

NUMERO AFFARE 02593/2009
OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Personale Militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con contestuale istanza di sospensione cautelare, proposto dal sig. OMISSIS, avverso l’atto dispositivo n. …… del 31 luglio 2008 della Direzione di Commissariato della Marina Militare di Ancona e relativo dispaccio allegato prot. n. M_DGMIL/12/4/……… dell’11 aprile 2008 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. M-D GMIL IV 12 4 ……….. in data 15 giugno 2009, con cui il Ministero della Difesa (Direzione Generale per il personale militare) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto e sull’istanza di sospensiva;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Nicolò Pollari;
ritenuto quanto riferito dall’Amministrazione nella menzionata relazione;

PREMESSO:
Il sig. OMISSIS (Capo di 1^ Classe in servizio presso la Capitaneria di Porto di ……….) insorge avverso l’atto dispositivo n. …….. del 31 luglio 2008 della Direzione di Commissariato della Marina Militare di Ancona e relativo dispaccio allegato prot. n. M_DGMIL/12/4/……… dell’11 aprile 2008 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare.
La vicenda può essere riassunta nei termini che seguono.
In attuazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29/11/2002 (emanata in esito al sisma del 31/10/2002 verificatosi in Molise ed in Puglia) e successive proroghe, il personale residente nei comuni delle provincie di Campobasso e Foggia (tra cui anche il ricorrente) veniva ammesso, per il triennio 2003-2005, al beneficio della sospensione del versamento dei contributi assistenziale e previdenziali.
Le modalità per il recupero dei contributi non versati sono indicate nella medesima ordinanza che così dispone (art. 7): “…mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione…”.
In applicazione di questo criterio, la Direzione di Commissariato della Marina Militare di Ancona ha emanato, per il personale interessato (tra cui anche il sig. OMISSIS) l’atto dispositivo n. …. in data 19 aprile 2006, volto al recupero degli importi dovuti, ripartendoli in 288 trattenute mensili (288= 8 X 36, ossia i mesi relativi al triennio 2003-2005), a decorrere dal mese di marzo 2006 con termine nel mese di febbraio 2030.
Nel mese di luglio, la Direzione di Commissariato acquisiva il foglio n. I/1/…….datato 6 giugno 2008 dell’Ufficio generale centro di responsabilità amministrativa della Marina Militare con l’annesso dispaccio prot. n. M_DGMIL/12/4/……… dell’11 aprile 2008 della Direzione Generale per il personale militare. Tale dispaccio conteneva nuove direttive inerenti alle modalità di recupero dei contributi sospesi a seguito degli eventi sismici dell’anno 2002 richiamando, in particolare, la nota INPDAP n. 1463 del 16 aprile 2007 che prevedeva il recupero dei crediti contributivi sospesi, per le provincie di Campobasso e Foggia, mediante rateizzazione “fino ad un massimo di 60 mesi”.
In applicazione delle nuove direttive, la Direzione di Commissariato della Marina Militare di Ancona emanava il provvedimento n. ……. del 31 luglio 2008, disponendo il recupero dei crediti rimasti all’attualità ancora da rimborsare in 30 rate di importo pari ad euro 303,87, a decorrere dal mese di agosto 2008 sino al mese di gennaio 2011 e n. 1 rata di euro 303,73 da pagare nel mese di febbraio 2011.
Siffatta rideterminazione è derivata dall’applicazione dell’art. 6, comma 1 bis, della legge 6/12/2006, n. 290, di conversione del D.L. 9/10/2006, n. 263, che avrebbe introdotto una rettifica al campo applicativo delle ordinanze (emesse ai sensi della legge 24/2/1992) in merito ai destinatari della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi, limitandola ai datori di lavoro privati.
Il sig. OMISSIS insorge quindi avverso le determinazioni indicate in oggetto, rilevando sostanzialmente un’erronea applicazione della normativa da ultima richiamata.
In particolare, il citato art. 6 bis così recita: “la legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile”.
Nonostante il dato testuale della norma richiamata, essa non integrerebbe un caso di interpretazione autentica, bensì una previsione innovativa rispetto alla pregressa disciplina e, dunque, non si applicherebbe al caso del ricorrente.
In subordine, qualora si volesse qualificare la norma come norma interpretativa, essa (secondo la prospettazione attorea) sarebbe incostituzionale.
Il concreto agire dell’Amministrazione procedente violerebbe, comunque, il principio di “tutela dell’affidamento del cittadino nella legittimità degli atti della P.A.. Infatti, la modalità di recupero della somma non può essere assolutamente più gravosa di quella prospettata dall’Amministrazione all’atto della concessione del beneficio in questione, senza che ciò si traduca nella lesione del predetto principio”.
Il Ministero riferente reputa il ricorso inammissibile e, comunque, infondato.
Parimenti inammissibili, in sede di ricorso straordinario, sarebbero le censure di incostituzionalità.
Il ricorrente ha poi prodotto un corposo documento intitolato “proposizione motivi aggiunti al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”, contenente le sue controdeduzioni a quanto esposto dall’Amministrazione nella relazione ministeriale.
Pertanto, con parere in data 22 dicembre 2009, sono stati disposti i seguenti adempimenti: <<è necessario che il Ministero della Difesa integri la predetta relazione esprimendosi in modo compiuto anche sulle considerazioni svolte dal ricorrente con i “motivi aggiuntivi”, previa esauriente analisi delle relative censure e delle interconnessioni tra il ricorso ed il successivo documento dell’istante, in modo da fornire alla Sezione un quadro completo ai fini del richiesto parere>>.
Contestualmente, il Collegio ha chiesto al Ministero di rendere edotto il ricorrente della redigenda relazione integrativa e di provvedere ad assegnargli un congruo periodo per ulteriormente replicare, facendo pervenire alla Sezione eventuali considerazioni addizionali da lui approntate (corredate dalle valutazioni di propria competenza) o, in caso negativo, riferendo in proposito.
Con atto pervenuto al Consiglio di Stato in data 22 aprile 2010, anche in considerazione del lasso di tempo intervenuto dall’adozione del parere interlocutorio, il ricorrente ha chiesto al Collegio di voler esaminare l’opportunità di decidere la sola sospensiva in attesa dell’adempimento.
Il Collegio, dunque, in data 8 giugno 2010, ha espresso il parere che l’istanza di sospensiva dovesse essere accolta, reiterando contestualmente gli incombenti disposti con il proprio precedente pronunciamento.
Il Ministero ha infine prodotto la richiesta relazione integrativa (inoltrata anche al ricorrente), contestando in toto le argomentazioni attoree.
Il Ministero ha comunque precisato che altri ricorrenti hanno proposto, avverso il medesimo provvedimento, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Molise, che ha accolto le richieste di sospensione cautelare dell’atto impugnato, motivando tale decisione con l’assunto che “…le modalità di recupero delle somme, non essendo l’affidamento imputabile in alcun modo ai ricorrenti, non possono essere più gravose di quelle loro prospettate dall’amministrazione all’atto della concessione del beneficio in esame…”.
Il ricorrente, a sua volta, ha replicato alla nuova relazione, producendo ulteriori motivi aggiunti con cui ha inteso porre in evidenza, tra l’altro, in che termini il pronunciamento della Corte Costituzionale n. 325/2008 abbia finito per far trasparire il carattere innovativo, e non meramente confermativo, della disposizione di cui all’art. 6, comma 1 bis, del D.L. 9/10/2006, n. 263.
Il ricorrente ha altresì insistito nel denunziare la violazione del legittimo affidamento.
Con un nuovo parere interlocutorio, datato 16 marzo 2011, in relazione al fatto che sulla questione risulta essersi espresso recentemente il T.A.R. Molise, con sentenza del 3 novembre 2010, n. 1555 (che ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, profilato da altri ricorrenti sulla medesima questione, incentrato sul legittimo affidamento ingenerato nel percettore del beneficio), la Sezione ha chiesto al Ministero una relazione integrativa, con cui il Ministero “analizzi il pronunciamento del T.A.R. Molise 3 novembre 2010, comunicando se sia stato esperito appello al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, specificando altresì se ed in che termini sia stata data ottemperanza alla predetta sentenza del T.A.R.”.
L’amministrazione, con propria nota pervenuta al Collegio in data 10 giugno 2011, ha specificato che, oltre alla richiamata sentenza, anche “il T.A.R. delle Marche, con la sentenza n. 861 del 2009, non appellata dall’amministrazione della difesa, ha già risolto analogo contenzioso in senso favorevole per altri ricorrenti, disponendo il riesame della situazione e la rimodulazione della rateizzazione in forza delle motivazioni che sottendono alla decisione espressa. Per quanto sopra espresso, ha ritenuto di non proporre appello al Consiglio di Stato contro la decisione del T.A.R. Molise”.
CONSIDERATO:
Venendo adesso alla disamina del contenuto del ricorso, va innanzitutto chiarita, in via prodromica rispetto ad ogni ulteriore considerazione, la natura del D.L. 263/06 se cioè si tratta di norma interpretativa o di norma innovativa; la soluzione di tale questione è fondamentale per conoscere se quanto in essa prevista sia applicabile al rapporto controverso di cui al presente ricorso.
Orbene, ad un attento esame del dato testuale, sembra potersi ragionevolmente desumere che la natura di tale norma sia interpretativa e come tale applicabile alla vicenda che ci occupa (in tal senso si è recentemente espresso il T.A.R. Molise, 3 novembre 2010, n. 1555).
La norma controversa, infatti, così dispone: “La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile”.
Dal tenore letterale della disposizione è dato evincere che si tratta di una norma interpretativa che voleva superare i dubbi e le difformità applicative che si erano create in relazione alle varie ordinanze con cui si affrontavano le emergenze derivanti da calamità naturali.
Lo spirito delle deroghe contenute nelle ordinanze della Presidenza del Consiglio era quello di agevolare i privati titolari di attività attraverso società di capitali, di persone, ditte individuali o libero professionali evitandogli per un certo periodo di versare i contributi previdenziali onde diminuire il costo del lavoro in un momento di prevedibile crisi per le loro attività.
Lo Stato, invece, non deve sopportare questo tipo di problemi in presenza di una calamità e pertanto non ha senso estendere anche a lui l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Lo scopo non era aumentare il salario ai dipendenti che infatti, nel settore privato, non hanno ottenuto il pagamento degli oneri previdenziali non versati.
Per le necessità dei lavoratori che non fruivano della cassa integrazione guadagni era stata prevista, al terzo comma del medesimo art. 7 dell’ordinanza, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione d'orario, nonché l'assegno per il nucleo familiare ove spettante.
Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
Quanto alla questione di costituzionalità prospettata ed all’eccezione di inammissibilità della stessa formulata dal Ministero in ragione del fatto che simili questioni non sarebbero profilabili in sede di ricorso straordinario sulla base dell’orientamento reso in merito dalla Consulta, si ritiene di dover puntualizzare che il legislatore è intervenuto, in subiecta materia, con l’art. 69 della legge n. 69 del 2009, il quale ha previsto, per quanto attiene al ricorso straordinario al Capo dello Stato, alcune modificazioni, soppressioni ed abrogazioni. Il detto articolo (rubricato “Rimedi giustiziali contro la Pubblica Amministrazione”), stabilisce appunto che: “All’articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l’espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati»”.
Fatta questa necessitata premessa, il Collegio ritiene comunque l’eccezione sollevata dalla parte ricorrente manifestamente infondata, essendo peraltro già stata affrontata dalla Corte Costituzionale che nella sentenza 325/08 ha affermato sul punto che “la limitazione del beneficio ai soli datori di lavoro non è incoerente con la disciplina in materia assistenziale e previdenziale che pone a carico del datore di lavoro l'onere del versamento contributivo anche per la quota a carico del lavoratore”.
Per altro verso, “corrisponde ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro del settore privato. Questi ultimi, infatti, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato emergenze come quelle originate dall'evento sismico”.
Sempre con riferimento alla sollevata censura di disparità di trattamento, la Consulta così argomentava: “è opportuno sottolineare che nell'ordinanza si sostiene la tesi che la norma sospettata di incostituzionalità verrebbe a determinare una «violazione del principio di uguaglianza» non in quanto discriminerebbe i lavoratori privati rispetto a quelli pubblici, come invece si sosteneva in una delle due letture della disposizione impugnata nel gruppo di ordinanze di cui al precedente punto 2, ma in quanto la discriminazione si verificherebbe tra i datori di lavoro ed i lavoratori dipendenti. Anche tralasciando la circostanza che è improprio ravvisare (né l'ordinanza fornisce adeguati argomenti) una disparità di trattamento in materia previdenziale tra datori di lavoro e lavoratori dipendenti, qualunque sia la natura dei primi, perché la disciplina riferisce ai soli datori di lavoro le obbligazioni relative ai versamenti contributivi, cosicché il lavoratore ne è destinatario soltanto di riflesso, è tuttavia evidente che la trasparente disomogeneità delle situazioni poste a confronto determina l'infondatezza della questione. I termini di raffronto non presentano, infatti, aspetti di tale conformità che impongano al legislatore, pena la violazione dell'art. 3 della Costituzione, di adottare identica disciplina”.
Pertanto, concludeva il Giudice delle leggi che “l'asserita ingiustificata disparità di trattamento non sussiste, perché eventuali agevolazioni previste per i datori di lavoro privati ben possono, non irragionevolmente, non essere estese anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, stante la non omogeneità dei due termini che vengono presi a paragone”.
Si appalesa, invece, fondato il motivo di ricorso a mezzo del quale il ricorrente si duole del fatto che non si sia tenuto in alcun conto il principio di legittimo affidamento ingenerato nel percettore del beneficio.
Non va dimenticato che l’indebita erogazione al sig. OMISSIS dei contributi, che dovevano, invece, essere versati agli enti previdenziali, è stata la conseguenza di una scelta erronea dell’amministrazione seppur giustificata da una equivocità del testo normativo che ha reso persino necessaria l’adozione di una disposizione interpretativa.
Orbene, se non vi è dubbio che debba procedersi alla ripetizione dell’indebito, poiché in materia di emolumenti ricevuti dal pubblico dipendente senza titolo la buona fede non incide mai sulla loro irripetibilità, il principio del legittimo affidamento riemerge in tutta la sua portata laddove si devono stabilire le modalità con cui procedere al recupero delle somme in questione.
Nella sua circolare l’INPDAP ha previsto il recupero dei contributi in un’unica soluzione o al massimo con una rateizzazione fino ad un massimo di sessanta mesi.
Tale tipo di rateizzazione deriverebbe dall’art. 116,comma 17, L. 388/2000 che lo ha stabilito come termine per il recupero di contributi previdenziali “nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria”.
La comunicazione dell’INPDAP, cui l’ente che amministra i ricorrenti si è attenuto, non tiene però conto delle disposizione di carattere speciale che caratterizzava la restituzione degli oneri previdenziali e assistenziali nell’ordinanza 3253/02.
L’art. 7, comma 2, nella prima parte così dispone: “La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione”.
Tale norma di favore deve essere applicata anche al ricorrente, ancorché quest’ultimo non avrebbe avuto titolo al mancato versamento degli oneri previdenziali ed addirittura alla corresponsione degli stessi come fossero degli emolumenti aggiuntivi.
Anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale che va stratificandosi in rapporto alla questione posta all’esame del Collegio, va invero rilevato che si tratta di denari utilizzati in buona fede e la cui restituzione non può avvenire secondo modalità che porrebbero in seria difficoltà l’affronto delle spese che ogni nucleo familiare si trova a sopportare, tenuto conto degli oneri finanziari che potrebbe aver assunto, sapendo di poter contare sulla sicura entità dello stipendio (così, da ultimo, T.A.R. Molise, 3 novembre 2010, n. 1555).
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, nei termini di cui in motivazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Alessandro Pajno




IL SEGRETARIO


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13194
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: SISMA, beneficio sosp. vers. contrib. assist. e prev

Messaggio da panorama »

Trattamento retributivo durante il periodo di emergenza connesso agli eventi eruttivi e sismici verificatesi nell'area etnea tra il 2001 ed il 2002 (O.P.C.M. 3254/2002).


Ricorso al Tar di Catania contro Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Accolto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 00929/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01509/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

in forma semplificata ex art. 74 cod. proc. amm., resa
su opposizione a decreto ingiuntivo emesso
nel ricorso numero di registro generale 1509 del 2005, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Dino Caudullo, con domicilio eletto presso lo stesso difensore, in Catania, via O. Scammacca, 23/C;

contro

Dipartim.Amministrazione Penitenziaria - Ministero Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. dello Stato di Catania, domiciliataria per legge, in Catania, via Vecchia Ognina, 149; - opponente -

per la restituzione

mediante decreto ingiuntivo, delle ritenute previdenziali ed assistenziali praticate dall'Amministrazione sul trattamento retributivo del ricorrente durante il periodo di emergenza connesso agli eventi eruttivi e sismici verificatesi nell'area etnea tra il 2001 ed il 2002 (O.P.C.M. 3254/2002).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2012 il dott. Calogero Ferlisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1) Premesso che il ricorso in epigrafe è stato accolto e che con decreto presidenziale n. 207 del 14.7.2005 è stato ingiunto alla P.A. intimata di restituire i contributi trattenuti nel periodo di emergenza connessa agli eventi eruttivi e sismici verificatesi nell'area etnea tra il 2001 ed il 2002 come da Ordinanza di protezione civile n. 3254/2002 emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- che con atto ritualmente notificato e depositato, il Ministero della Giustizia ha proposto formale opposizione chiedendo la revoca di detto decreto;
2) Ritenuto che, non essendo impugnati atti emergenziali emessi dall'Autorità commissariale, sussiste la competenza di questo T.A.R. Sicilia, Sez. staccata di Catania, tenuto conto della sede di servizio del ricorrente e quindi del cd. "foro speciale" del pubblico impiego ex art. 13, comma 2, cod. proc. amm. (non trovando applicazione, quindi, la speciale competenza funzionale del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, prevista dall'art. 135 comma 1 lett. "e", cod. proc. amm., per i soli ricorsi rivolti contro "le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225");
3) Considerato, nel merito, che l'opposizione è fondata, in quanto (come già rilevato da questa Sezione con varie decisioni, tra cui la sent. n. 3110/2011):
A) La materia di che trattasi, dopo varie incertezze, di natura amministrativa e giurisprudenziale (cfr. ex multis Tar Sicilia, Sez. staccata di Catania, sent. 26/1/2006, n. 95), è stata compiutamente definita dell’art. 6, comma 1 bis, del D.L. n. 263/2006, a tenore del quale le disposizioni delle ordinanze di protezione civile, che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi, si applicano "esclusivamente ai datori di lavoro privati";
B) Tale norma, in un primo tempo ritenuta irretroattiva dalla giurisprudenza di 1° e 2° grado (cfr. C.g.a. sent. n. 1050/2008 di conferma della sentenza del T.A.R. Catania n. 1229/2007), è stata oggetto della sentenza 1 agosto 2008, n. 325, della Corte costituzionale che ha espresso opposto avviso, rilevando tra l'altro:
- in riferimento all'art. 3 Cost., ed al fatto che la norma esclude dal beneficio della sospensione del versamento dei contributi previdenziali i lavoratori pubblici e privati, che ciò corrisponde ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore circa la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro del settore privato, in quanto questi ultimi, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato emergenze come quelle originate dall'evento sismico;
- in riferimento alla " .. lamentata disparità di trattamento tra i datori di lavoro ed i lavoratori dipendenti", che "le situazioni poste a raffronto non presentano aspetti di tale conformità che impongono al legislatore l'adozione di un'identica disciplina, sicché eventuali agevolazioni previste per i datori di lavoro privati ben possono, non irragionevolmente, non essere estese anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni";
- relativamente alle sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, d.l. 9.10.2006 n. 263, cit., che l'ordinanza di rimessione, a prescindere da ogni altra valutazione, "… è volta ad ottenere un intervento implicante un bilanciamento di interessi rimesso alla discrezionalità del legislatore, mentre l'art. 24 Cost. è parametro inconferente, atteso il carattere sostanziale della norma denunciata, che si limita ad interpretare autenticamente l'ambito di applicazione della temporanea sospensione dell'obbligo contributivo (sentt. nn. 274 del 2006, 234 del 2007, 74 del 2008; ord. n. 393 del 2007) ";
C) La ritenuta natura interpretativa dell'art. 6, comma 1-bis del D.L. n. 263/2006 non appare impropria (o puramente nominalistica), dato che l'art. 5 della L. 24.2.1992, n. 225, non conteneva alcuna specifica ed espressa disposizione relativa alla sospensione contributiva per cui è causa, tanto meno con riferimento alle categorie dei soggetti destinatari della stessa (lavoratori privati e\o pubblici); e lo stesso è a dirsi per il comma 5 ter (introdotto nel'art. 5 cit. dall'art. 17, comma 2-quater, D.L. n. 195/2009), secondo cui "in relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all’evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali".
Il che conclama l'esistenza di ragioni oggettive tali da giustificare (sia in relazione ai principi costituzionali nazionali, sia in relazione ai principi desumibili dalla giurisprudenza della C.E.D.U.) l'intervento chiarificatore del Legislatore; il quale si è, correttamente, limitato a dare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (da ultimo vedasi, in materia, Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2011).
Del resto il fatto stesso che il ricorrente abbia instaurato il procedimento monitorio in epigrafe e l'Amministrazione abbia proposto motivata opposizione con specifici argomenti difensivi, denota la opinabilità delle soluzioni ermeneutiche offerte dalla originaria normativa emergenziale di cui all'O.P.C.M. del 2002, la quale, si ripete, nel silenzio dell'art. 5 L. 225/1992 (anche nel testo integrato dal comma "5 ter" introdotto nel 2009), ha trovato base giuridica di livello primario solo con l'art. 6, comma 1 bis, del D.L. n. 263/2006;
D) Ancora dopo, la Corte costituzionale, con ord.za n. 302/2009, si è pronunciata negativamente anche sulle questioni di costituzionalità sollevate, in materia, da questo T.A.R. ed ha dichiarato:
- - a) "la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 …. sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 32, 35, 36, 77, comma secondo, 97, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza r.o. n. 346 del 2008";
- - b) "la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge n. 263 del 2006, sollevata, in riferimento artt. 2, 3, 4, 32, 35, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza r.o. n. 54 del 2009";
E) Nella motivazione della citata ord.za n. 302/2009 della Corte costituzionale risulta richiamata espressamente la citata precedente sent. n. 305/2008, con le seguenti ulteriori considerazioni:
- - corrisponde "…. ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro privati";
- - non sono rilevanti "… i richiami alla tutela del lavoro, di cui agli artt. 4, 35 e 36 della Costituzione, la cui adeguatezza va, comunque, valutata nel complesso della disciplina e non in relazione ad uno specifico beneficio temporalmente ridotto e contrassegnato fin dal suo inizio dall'obbligo della restituzione, ovvero quelli afferenti alla possibile interferenza dell'attività legislativa sui provvedimenti giurisdizionali (con conseguente «straripamento» della funzione legislativa in quella giurisdizionale, come lamentato dal TAR di Catania) ";
- - va escluso infine "… che all'adozione di una determinata disciplina con norme di legge sia di ostacolo la circostanza che, in sede giurisdizionale, sia stata ritenuta illegittima quella, di contenuto analogo o identico, contenuta in una fonte normativa secondaria o in un atto amministrativo, poiché, anche in tal caso, ferma restando l'intangibilità del giudicato, è escluso che sia compromessa la funzione giurisdizionale, muovendosi il legislatore e il giudice su piani diversi, in quanto il primo fornisce regole di carattere generale e astratto, il secondo applica il diritto oggettivo ad una singola fattispecie (sentenza n. 94 del 2009; ordinanze n. 32 del 2008 e n. 352 del 2006) ".
4) Ritenuto, in definitiva che, alla stregua de principi sopra enunciati e dei connessi canoni normativi ed interpretativi (segnati, da ultimo, dalle citate decisioni della Corte costituzionale), l'opposizione merita accoglimento, con conseguente revoca, ex art. 653 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso sulla base di norma non estensibile ("ab origine") al pubblico impiego, secondo quanto sopra precisato;
- che sussistono giusti motivi, in relazione ai contrasti giurisprudenziali di cui prima si è fatto cenno ed alla complessità del quadro normativo determinatosi nella materia de qua, per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in opposizione di cui in narrativa e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Diego Spampinato, Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/04/2012
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13194
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: SISMA, beneficio sosp. vers. contrib. assist. e prev

Messaggio da panorama »

in seguito ai gravi danni causati dal sisma che interessò il Molise nel 2002, il governo adottò, tra gli altri provvedimenti, l'ordinanza 3253 del 29 novembre 2002 che, all'articolo sette, così disponeva:
- ) - "nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale ed operativa, alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002, nel territorio di cui al DPCM 31 ottobre 2002 ed al DPCM 8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra."

Questa sentenza da ragione al ricorrente.

Il resto dei motivi potete leggerli qui sotto:

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

07/12/2012 201200741 Sentenza 1


N. 00741/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00791/2006 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 791 del 2006, proposto da:
S. L., rappresentato e difeso dall'avv. Amelia Chiantese, con domicilio eletto presso Amelia Chiantese Avv. in Campobasso, p.zza V. Emanuele, 9 c/o Fiorda;

contro
Ministero della Difesa, Comando Gen Arma Carabin.Centro Amm.Vo Chieti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;

per l'ingiunzione
al pagamento delle somme dovute a titolo di R.A.P.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con il ricorso introduttivo, il carabiniere ricorrente, assumendo di essere creditore del Ministero della Difesa per una somma a titolo di ritenute assistenziali e previdenziali di cui doveva essere sospeso il versamento, ai sensi dell'articolo sette, comma uno, del D. P. C. M. 3253 del 29 novembre 2002, ha chiesto al presidente di questo tribunale l'ingiunzione al ministero della difesa di pagare in suo favore la somma di cui alla suddetta causale.

Con il decreto ingiuntivo opposto, il presidente del Tar ha ingiunto all'amministrazione il pagamento delle somme richieste.

Con ricorso in opposizione, il Ministero della Difesa chiede la revoca del decreto e il rigetto, nel merito, della pretesa avversa.

Con successiva memoria, la difesa statale, allegando il pregresso pagamento delle somme richieste, deduce carenza di interesse al ricorso introduttivo e chiede condanna alle spese aggravata, per lite temeraria.

DIRITTO
Dalla complessa documentazione allegata dall’Avvocatura dello Stato si rileva che, effettivamente, l’Amministrazione, sia pure operando con modalità incerte e contraddittorie, corrispondendo prima al ricorrente le ritenute fiscali, successivamente, avvedutasi dell’errore, recuperandole, ha provveduto alla corresponsione delle ritenute previdenziali e assistenziali controverse.

Peraltro, non può desumersi da tale fatto l’inammissibilità del ricorso introduttivo, residuando l’interesse del dipendente all’accertamento della fondatezza della pretesa dedotta, posto che, in caso di accertata infondatezza della stessa, l’amministrazione sarà legittimata a disporre il recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Ritiene il Collegio che, nel merito, l’opposizione al decreto ingiuntivo sia fondata.

In seguito ai gravi danni causati dal sisma che interessò il Molise nel 2002, il governo adottò, tra gli altri provvedimenti, l'ordinanza 3253 del 29 novembre 2002 che, all'articolo sette, così disponeva: "nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale ed operativa, alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002, nel territorio di cui al DPCM 31 ottobre 2002 ed al DPCM 8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra."

Tale agevolazione è stata prorogata, con successivi provvedimenti, fino al dicembre 2005. Sulla base di questa disposizione, il carabiniere ricorrente, assumendo la titolarità del diritto soggettivo a percepire direttamente in busta paga la retribuzione al lordo delle trattenute previdenziali ed assistenziali, ha adito questo tribunale per la condanna dell'amministrazione al pagamento in suo favore delle somme corrispondenti. Secondo il ricorrente, la norma avrebbe avuto la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti una retribuzione più elevata, in quanto maggiorata con i contributi previdenziali, di quella ordinariamente percepita.

L'amministrazione opponente sostiene la diversa tesi secondo cui i datori di lavoro pubblici non sarebbero ricompresi nell'ambito di applicabilità del beneficio ed inoltre l'articolo sette dell'ordinanza sospenderebbe esclusivamente l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali, ma non già l'obbligo imposto ai datori di lavoro di effettuare la trattenuta. Secondo la difesa statale, scopo della norma non sarebbe quello di creare condizioni individuali di temporaneo arricchimento a vantaggio dei lavoratori, bensì di alleviare gli oneri sociali gravanti sugli operatori economici, in particolare i privati datori di lavoro, per consentire, mediante tale agevolazione indiretta, l'abbreviazione dei tempi di ripresa della produzione.

La questione interpretativa dibattuta è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione che, con sentenza della sezione lavoro del 24 febbraio 2011, n. 4526, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, ha ritenuto che l'art. 7, comma 1, O.P.C.M. 29 novembre 2002 n. 3253, che prevede la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002, vada interpretato alla stregua del disposto dell'art. 6, comma 1 bis, del D.L. 9 ottobre 2006 n. 263, convertito in L. 6 dicembre 2006 n. 290 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, essendo finalizzata la disciplina alla liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali e non anche all'incremento delle retribuzioni dei pubblici dipendenti (nello stesso senso si è recentemente pronunciato anche il Consiglio di Stato, con sentenza della IV sezione, n. 1893 del 2012).

Deve ritenersi, infatti, aderendo all’orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato, che il D.L. n. 263 del 2006, all’art. 6, comma 1 bis, ha stabilito che "la L. 24 febbraio 1992, n. 225 (che, a fondamento dell’ordinanza di cui si tratta, prevede che "Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, deliberazione dello stato di emergenza, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico") si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile".

La richiamata O.P.C.M. n. 3253 del 2002 fa espresso e prioritario riferimento alla L. n. 225 del 1992; nel preambolo viene altresì richiamato anche il D.L. n. 245 del 2002, con significativo riferimento, "in particolare" all'art. 2, comma 2, "con il quale si rinvia la disciplina e la definizione delle modalità degli interventi di emergenza ad ordinanze di protezione civile". Pertanto, deve convenirsi che anche l'O.P.C.M. n. 3253 del 2002 rientra fra le ordinanze di protezione civile contemplate dal D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis. Ne discende la sua applicabilità anche alla disposizione di cui al ricordato art. 7 di tale Ordinanza.

Il predetto D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, è norma di interpretazione autentica, secondo quanto esplicitato dal dato testuale e, come tale, di portata retroattiva. Deve al contempo escludersi una sua efficacia soltanto innovativa rispetto al contenuto precettivo dell'art. 7, poiché l'interpretazione autenticamente affermata rientra fra quelle possibili della norma in esame, alla luce in particolare del riferimento testuale ai "versamenti" - ossia agli adempimenti dell'obbligo previdenziale riservati alla parte datoriale e successivi alla trattenuta delle quote a carico dei lavoratori - e alla ratio della disposizione, individuabile nell'intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali. La norma di interpretazione autentica è stata inoltre ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., sentenza n. 325/2008), la quale ha rilevato che corrisponde ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro del settore privato, posto che questi ultimi, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato emergenze come quelle originate dall'evento sismico, e che neppure sussiste un'ingiustificata disparità di trattamento, perché eventuali agevolazioni previste per i datori di lavoro privati ben possono, non irragionevolmente, non essere estese anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, stante la non omogeneità dei due termini che vengono presi a paragone.

Atteso, pertanto che l’O.P.C.M. n. 3253 del 2002, art. 7, comma 1, va interpretata alla stregua del disposto del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, deve riconoscersi la fondatezza dell’opposizione al decreto ingiuntivo che va, pertanto, revocato, per l’infondatezza della pretesa dedotta con il ricorso introduttivo.

Il ricorso in opposizione, in conclusione, deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Le difficoltà interpretative e le oscillazioni applicative di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte (INPS e Ministero Difesa) non solo escludono la temerarietà della lite, attesa anche la complessità e la contraddittorietà delle operazioni compiute nel pagamento delle competenze retributive all’interessato, dalle quali non era agevole comprendere l’avvenuto soddisfacimento della pretesa dedotta con il ricorso introduttivo, ma, altresì, giustificano la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere
Antonio Andolfi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2012
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13194
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: SISMA, beneficio sosp. vers. contrib. assist. e prev

Messaggio da panorama »

Per notizia.

Sisma in Emilia, Enel manda bollette con tariffe da “non residenti” e costi di voltura


Se chiedi il trasferimento dell’utenza elettrica in un’abitazione diversa da quella in cui hai la residenza, la bolletta arriva con un importo più alto poiché le tariffe applicate sono quelle per i “non residenti”. Fin qui, il discorso non fa una piega. Ma se questo succede anche in casi di emergenza, come quello del sisma che ha colpito l’Emilia lo scorso maggio, costringendo migliaia di cittadini a trasferirsi in un altro alloggio (poiché il loro era diventata inagibile), diventa un’ingiustizia.

E’ quello che sta capitando proprio a molti cittadini emiliani, cui l’Enel continua a richiedere il pagamento della voltura per un costo di oltre 85 euro e calcola le fatture in questione con le tariffe da non residenti. Ma la non residenza, in questo caso, non dipende dalla volontà dell’utente, ma da una situazione di emergenza. Federconsumatori Modena torna a denunciare questa assurdità, già emersa nell’autunno scorso. Nonostante l’Associazione abbia portato avanti diverse iniziative presso l’Enel e presso l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, affinché si arrivasse ad una soluzione, ad oggi la situazione resta immutata. Federconsumatori continua a chiedere una regolamentazione della materia, così come previsto dal decreto legislativo 74. Purtroppo ancora oggi manca una normativa di riferimento che stabilisca tariffe, modalità e tempi da applicare alle bollette per gli utenti colpiti da terremoti o altre emergenze.

L’Associazione invita gli utenti che abbiano ricevuto una bolletta con i costi di voltura (“oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica soggetti ad Iva”) a non pagarla finché non sarà emanata la delibera dell’AEEG. Purtroppo per quanto riguarda le bollette con i consumi calcolati sulle tariffe per i “non residenti” non si può fare nulla visto che il rischio è quello di rimanere senza elettricità, con ulteriori disagi. Federconsumatori è comunque a disposizione per assistere gli utenti presso i suoi sportelli.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13194
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: SISMA, beneficio sosp. vers. contrib. assist. e prev

Messaggio da panorama »

eventi eruttivi e sismici.

Ricorso Accolto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

13/02/2013 201300426 Sentenza 3


N. 00426/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00277/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 277 del 2005, proposto da V. S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosa Viviana Sidoti e Riccardo Di Bella, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Catania, via Teatro Greco, 76;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliataria, in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

I.N.P.D.A.P. Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Danilo Curcio, con domicilio eletto presso lo stesso difensore in Catania, via Gabriele D'Annunzio 35;

I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Angela Marchese, con domicilio eletto presso Gestione Ex Inpdap, Inps, in Catania, piazza della Repubblica, 26;

per la restituzione
mediante decreto ingiuntivo dei contributi previdenziali ed assistenziali, pari all’importo di Euro 12.942,44, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 429 c.p.c. III comma, con decorrenza dalle singole date di corresponsione di detti contributi al soddisfo (in quanto trattenuti in violazione dell'O.P.C.M. 3254/2002 emessa per la situazione di emergenza connessa agli eventi eruttivi e sismici verificatesi nell'area etnea tra il 2001 ed il 2002).

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di I.N.P.D.A.P. Catania e di Inps - Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2013 il dott. Calogero Ferlisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa a verbale d'udienza dalla difesa del ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1) Premesso che il ricorso in epigrafe è stato accolto e che con decreto presidenziale n. 148 del 7.7.2005 è stato ingiunto alla P.A. intimata di restituire i contributi trattenuti nel periodo di emergenza connessa agli eventi eruttivi e sismici verificatesi nell'area etnea tra il 2001 ed il 2002, come da Ordinanza di protezione civile n. 3254/2002 emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- che con atto ritualmente notificato e depositato, il Ministero della Difesa e l'INPDAP hanno proposto formale opposizione chiedendo la revoca di detto decreto (adducendo, sia l'inesistenza delle condizioni di ammissibilità del procedimento monitorio, sia, tra l'altro, la non spettanza del beneficio di legge, siccome limitato ai soli lavoratori del settore privato);

2) Rilevato che il presente giudizio è stato sospeso:

- una prima volta con ordinanza collegiale ordinanza collegiale 21/05/2009 n. 252, per la pendenza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate da questa Sezione (con svariate ordinanze, tra le quali le n.188/08 e n.104/08) avverso le norme sottese alla questione da decidere (art.6, comma 1 bis, D.L. n. 263/06, convertito in L. n. 290/06.);

- una seconda volta con ordinanza collegiale 05/04/2012 n. 931, a seguito della sopravvenuta soppressione dell'INPDAP e successione a questo dell'INPS ex art. 21, co. 1, del D.L. n. 201/2011 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, L. n. 214/2011);

3) Osservato che le questioni di costituzionalità di cui sopra sono state decise dalla Corte costituzionale con ordinanza d'inammissibilità delle stesse (per manifesta infondatezza) con ordinanza n. 302/2009 e che il giudizio è stato ritualmente riassunto dall'INPDAP con atto depositato il 19.5.2010 (mentre il Ministero della difesa ha sostanzialmente chiesto la prosecuzione del giudizio con domanda di fissazione d'udienza depositata il 2/11/2010);

- che dopo la seconda interruzione, il giudizio è stato proseguito dall'INPS, come da atto di costituzione depositato l'1.6.2012 (e domanda di fissazione di udienza depositata il 18.6.2012), nonché dal Ministero della Difesa con atto depositato il 28.06.2012;

4) Considerato, in rito, che l'eccezione di incompetenza territoriale-funzionale sollevata dal'Avv. dello Stato con memoria depositata il 12.3.2009, in cui si assume la competenza del T.A.R. del Lazio, è palesemente infondata, in quanto, non essendo impugnati atti emergenziali emessi dall'Autorità commissariale, sussiste la competenza di questo T.A.R. Sicilia, Sez. staccata di Catania, tenuto conto della sede di servizio del ricorrente e quindi del cd. "foro speciale" del pubblico impiego ex art. 13, comma 2, cod. proc. amm. (non trovando applicazione, quindi, la speciale competenza funzionale del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, prevista dall'art. 135, comma 1, lett. "e", cod. proc. amm., per i soli ricorsi rivolti contro "le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225");

5) Considerato, altresì, che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa nel verbale d'udienza dalla difesa del ricorrente è irrilevante e non può portare alla chiesta declaratoria di improcedibilità del ricorso, in quanto, trattandosi di vertenza relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo, la causa è nell'esclusiva disponibilità dell'opponente:

- che, nel caso in esame, le norme proprie del processo amministrativo debbono essere adeguatamente integrate con le correlative norme processual-civilistiche, sicché la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla parte che abbia chiesto l'emissione del decreto monitorio, non può esimere il Collegio dal giudicare, in doverosa applicazione dell'art. 653 c.p.c., l'opposizione proposta e così confermare o meno il decreto ingiuntivo (a meno che non sia l'opponente a dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio, accettando in tal modo, per conseguenza, la consolidazione del decreto opposto, che all'esito del giudizio dovrà essere, in siffatta ipotesi, confermato);

6) Considerato, nel merito, che l'opposizione (a prescinde da ogni ulteriore questione di rito relativa al ricorso monitorio in epigrafe) è fondata, in quanto, come già rilevato da questa Sezione in varie decisioni (tra cui, da ultimo, con sent. n. 212 del 30.1.2013):

6/A) La materia di che trattasi, dopo varie incertezze, di natura amministrativa e giurisprudenziale (cfr. ex multis Tar Sicilia, Sez. staccata di Catania, sent. 26/1/2006, n. 95), è stata compiutamente definita dell’art. 6, comma 1 bis, del D.L. n. 263/2006, a tenore del quale le disposizioni delle ordinanze di protezione civile, che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi, si applicano "esclusivamente ai datori di lavoro privati";

6/B) Tale norma, in un primo tempo ritenuta irretroattiva dalla giurisprudenza di 1° e 2° grado (cfr. C.g.a. sent. n. 1050/2008 di conferma della sentenza del T.A.R. Catania n. 1229/2007), è stata oggetto della sentenza 1 agosto 2008, n. 325, della Corte costituzionale che (su ordinanza di rimessione del T.A.R. Molise) ha espresso opposto avviso, rilevando tra l'altro:

- in riferimento all'art. 3 Cost., ed al fatto che la norma esclude dal beneficio della sospensione del versamento dei contributi previdenziali i lavoratori pubblici e privati, che ciò corrisponde ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore circa la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro del settore privato, in quanto questi ultimi, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato emergenze come quelle originate dall'evento sismico;

- in riferimento alla " .. lamentata disparità di trattamento tra i datori di lavoro ed i lavoratori dipendenti", che "le situazioni poste a raffronto non presentano aspetti di tale conformità che impongono al legislatore l'adozione di un'identica disciplina, sicché eventuali agevolazioni previste per i datori di lavoro privati ben possono, non irragionevolmente, non essere estese anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni";

- relativamente alle sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, d.l. 9.10.2006 n. 263, cit., che l'ordinanza di rimessione, a prescindere da ogni altra valutazione, "… è volta ad ottenere un intervento implicante un bilanciamento di interessi rimesso alla discrezionalità del legislatore, mentre l'art. 24 Cost. è parametro inconferente, atteso il carattere sostanziale della norma denunciata, che si limita ad interpretare autenticamente l'ambito di applicazione della temporanea sospensione dell'obbligo contributivo (sentt. nn. 274 del 2006, 234 del 2007, 74 del 2008; ord. n. 393 del 2007) ";

6/C) La ritenuta natura interpretativa dell'art. 6, comma 1-bis del D.L. n. 263/2006 non appare impropria (o puramente nominalistica), dato che l'art. 5 della L. 24.2.1992, n. 225, non conteneva alcuna specifica ed espressa disposizione relativa alla sospensione contributiva per cui è causa, tanto meno con riferimento alle categorie dei soggetti destinatari della stessa (lavoratori privati e\o pubblici); e lo stesso è a dirsi per il comma "5 ter" (introdotto nel'art. 5 cit. dall'art. 17, comma 2-quater, D.L. n. 195/2009), secondo cui "in relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all’evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali".

Il che conclama l'esistenza di ragioni oggettive tali da giustificare (sia in relazione ai principi costituzionali nazionali, sia in relazione ai principi desumibili dalla giurisprudenza della C.E.D.U.) l'intervento chiarificatore del Legislatore; il quale si è, correttamente, limitato a dare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (da ultimo vedasi, in materia, Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2011).

Del resto il fatto stesso che il ricorrente abbia instaurato il procedimento monitorio in epigrafe e l'Amministrazione abbia, a suo tempo, emesso la sopra ricordata O.P.C.M. n. 3442/2005 (espressamente riferita ai datori di lavoro privati) ed ora avversi il decreto ingiuntivo con ulteriori articolati argomenti difensivi, denota l'opinabilità delle soluzioni ermeneutiche offerte dall'originaria normativa emergenziale di cui all'O.P.C.M. del 2002, la quale, si ripete, nel silenzio dell'art. 5 L. 225/1992 (anche nel testo integrato dal comma "5 ter" introdotto nel 2009), ha finito col trovare base giuridica di livello primario solo con l'art. 6, comma 1 bis, del D.L. n. 263/2006;

6/D) Ancora dopo, la Corte costituzionale, con la già ricordata ord.za n. 302/2009, si è pronunciata negativamente anche sulle questioni di costituzionalità sollevate, in materia, da questo T.A.R. ed ha dichiarato:

- - a) "la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 …. sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 32, 35, 36, 77, comma secondo, 97, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza r.o. n. 346 del 2008";

- - b) "la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge n. 263 del 2006, sollevata, in riferimento artt. 2, 3, 4, 32, 35, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza r.o. n. 54 del 2009";

6/E) Nella motivazione della citata ord.za n. 302/2009 della Corte costituzionale risulta richiamata espressamente la citata precedente sent. n. 305/2008, con le seguenti ulteriori considerazioni:

- - corrisponde "…. ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro privati";

- - non sono rilevanti "… i richiami alla tutela del lavoro, di cui agli artt. 4, 35 e 36 della Costituzione, la cui adeguatezza va, comunque, valutata nel complesso della disciplina e non in relazione ad uno specifico beneficio temporalmente ridotto e contrassegnato fin dal suo inizio dall'obbligo della restituzione, ovvero quelli afferenti alla possibile interferenza dell'attività legislativa sui provvedimenti giurisdizionali (con conseguente «straripamento» della funzione legislativa in quella giurisdizionale, come lamentato dal TAR di Catania) ";

- - va escluso infine "… che all'adozione di una determinata disciplina con norme di legge sia di ostacolo la circostanza che, in sede giurisdizionale, sia stata ritenuta illegittima quella, di contenuto analogo o identico, contenuta in una fonte normativa secondaria o in un atto amministrativo, poiché, anche in tal caso, ferma restando l'intangibilità del giudicato, è escluso che sia compromessa la funzione giurisdizionale, muovendosi il legislatore e il giudice su piani diversi, in quanto il primo fornisce regole di carattere generale e astratto, il secondo applica il diritto oggettivo ad una singola fattispecie (sentenza n. 94 del 2009; ordinanze n. 32 del 2008 e n. 352 del 2006) ";

7) Ritenuto, in definitiva, che, alla stregua de principi sopra enunciati e dei connessi canoni normativi ed interpretativi (segnati, da ultimo, dalle citate decisioni della Corte costituzionale), l'opposizione merita accoglimento, con conseguente revoca, ex art. 653 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso sulla base di norma non estensibile ("ab origine") al pubblico impiego, secondo quanto sopra precisato;

- che sussistono giusti motivi, in relazione ai contrasti giurisprudenziali di cui prima si è fatto cenno ed alla complessità del quadro normativo determinatosi nella materia de qua, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in opposizione di cui in narrativa e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente, Estensore
Daniele Burzichelli, Consigliere
Diego Spampinato, Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2013
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13194
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: SISMA, beneficio sosp. vers. contrib. assist. e prev

Messaggio da panorama »

Di queste ne ho trovate altre e tutte della stessa conclussione.

Appello del Comando Generale Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo di Chieti per la revoca
del decreto ingiuntivo n. 29 del 2006 emesso dal Presidente del TAR Molise con il quale veniva intimato al Ministero della Difesa di corrispondere al dipendente le somme trattenute in busta paga a titolo di contributi previdenziali, oltre interessi legali, rivalutazione monetarie e spese del procedimento monitorio.

Appello accolto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
15/02/2013 201300117 Sentenza 1


N. 00117/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00797/2006 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 797 del 2006, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro p. t., Comando Generale Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, sono legalmente domiciliati.

contro
M. A., rappresentato e difeso dall'avv. Amelia Chiantese, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Domenico Fiorda in Campobasso, P.zza V. Emanuele II, 9;

per la revoca
del decreto ingiuntivo n. 29 del 2006 emesso dal Presidente del TAR Molise con il quale veniva intimato al Ministero della Difesa di corrispondere al dipendente le somme trattenute in busta paga a titolo di contributi previdenziali, oltre interessi legali, rivalutazione monetarie e spese del procedimento monitorio.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di M. A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato il Ministero della Difesa – Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 29 del 2006 con il quale il Presidente del TAR Molise ha ingiunto al suddetto Comando di corrispondere in favore di M. A. somme a dire dell’esponente indebitamente trattenute in busta paga a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali, per il periodo da novembre 2002 a dicembre 2005.

A fondamento dell’opposizione la difesa erariale deduce la non applicabilità ai dipendenti pubblici dei benefici previdenziali previsti a seguito del sisma molisano dell’ottobre 2002 (stante la O.P.C.M. 10.6.2005).

All’udienza dell’8 novembre 2012, la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso in opposizione è fondato.

Dalla complessa documentazione depositata dall’Avvocatura dello Stato si rileva che, effettivamente, l’Amministrazione ha provveduto, sia pure operando con modalità incerte e contraddittorie - corrispondendo prima al ricorrente le ritenute fiscali, successivamente, avvedutasi dell’errore, recuperandole - alla corresponsione delle ritenute previdenziali e assistenziali controverse.

Peraltro, non può desumersi da tale fatto l’inammissibilità del ricorso introduttivo, residuando l’interesse del dipendente all’accertamento della fondatezza della pretesa dedotta, posto che, in caso di accertata infondatezza della stessa, l’Amministrazione sarà legittimata a disporre il recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Ritiene il Collegio che, nel merito, l’opposizione al decreto ingiuntivo sia fondata. In seguito ai gravi danni causati dal sisma che interessò il Molise nel 2002, il Governo nazionale adottò, tra gli altri provvedimenti, l'Ordinanza (O.P.C.M.) n. 3253 del 29 novembre 2002 che, all'art. 7, così disponeva: <<nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale ed operativa, alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002, nel territorio di cui al DPCM 31 ottobre 2002 ed al DPCM 8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra>>. Tale agevolazione è stata prorogata, con successivi provvedimenti, fino al dicembre 2005. Sulla base di questa disposizione, il carabiniere ricorrente, assumendo la titolarità del diritto soggettivo a percepire direttamente in busta paga la retribuzione al lordo delle trattenute previdenziali e assistenziali, ha adito questo Tribunale per la condanna dell'Amministrazione al pagamento in suo favore delle somme corrispondenti. Secondo il ricorrente, la norma avrebbe avuto la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti una retribuzione più elevata, in quanto maggiorata con i contributi previdenziali, di quella ordinariamente percepita. L'Amministrazione opponente sostiene la diversa tesi secondo cui i datori di lavoro pubblici non sarebbero ricompresi nell'ambito di applicabilità del beneficio e inoltre che l'art. 7 dell'O.P.C.M. sospenderebbe esclusivamente l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali, non già l'obbligo imposto ai datori di lavoro di effettuare la trattenuta. Secondo la difesa erariale, scopo della norma non sarebbe quello di creare condizioni individuali di temporaneo arricchimento a vantaggio dei lavoratori, bensì di alleviare gli oneri sociali gravanti sugli operatori economici, in particolare i privati datori di lavoro, per consentire, mediante tale agevolazione indiretta, l'abbreviazione dei tempi di ripresa della produzione.

La questione interpretativa dibattuta è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione che, con sentenza della Sezione lavoro del 24 febbraio 2011, n. 4526, dal cui orientamento non v’è ragione per discostarsi, ha ritenuto che l'art. 7, comma 1, O.P.C.M. 29 novembre 2002 n. 3253, che prevede la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002, vada interpretato alla stregua del disposto dell'art. 6, comma 1 bis, d.l. 9 ottobre 2006 n. 263, convertito in legge 6 dicembre 2006 n. 290 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, essendo finalizzata la disciplina alla liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali e non anche all'incremento delle retribuzioni dei pubblici dipendenti (nello stesso senso si è recentemente pronunciato anche il Consiglio di Stato, con sentenza della IV Sezione, n. 1893 del 2012).

Deve ritenersi, invero, aderendo all’orientamento della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, che il D.L. n. 263 del 2006, all’art. 6, comma 1 bis, convertito in legge n. 290 del 2006, ha stabilito che <<la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (che, a fondamento dell’Ordinanza di cui si tratta, prevede che "Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1 deliberazione dello stato di emergenza, si provvede ... anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico") si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile>>.

La richiamata O.P.C.M. n. 3253 del 2002 fa espresso e prioritario riferimento alla legge n. 225 del 1992; nel preambolo viene altresì richiamato anche il D.L. n. 245 del 2002, con significativo riferimento, "in particolare" all'art. 2, comma 2, <<con il quale si rinvia la disciplina e la definizione delle modalità degli interventi di emergenza a ordinanze di protezione civile>>. Pertanto, deve convenirsi che anche l'O.P.C.M. n. 3253 del 2002 rientri fra le ordinanze di protezione civile contemplate dal D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in legge n. 290 del 2006. Ne discende la sua applicabilità anche alla disposizione di cui al ricordato art. 7 di tale Ordinanza.

Il predetto D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in legge n. 290 del 2006, è norma di interpretazione autentica, secondo quanto esplicitato dal dato testuale e, come tale, di portata retroattiva. Deve, al contempo, escludersi una sua efficacia soltanto innovativa rispetto al contenuto precettivo dell'art. 7, poiché l'interpretazione autenticamente affermata rientra fra quelle possibili della norma in esame, alla luce in particolare del riferimento testuale ai "versamenti" - ossia agli adempimenti dell'obbligo previdenziale riservati alla parte datoriale e successivi alla trattenuta delle quote a carico dei lavoratori - e alla “ratio” della disposizione, individuabile nell'intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali.

La norma di interpretazione autentica è stata inoltre ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., sentenza n. 325/2008), la quale ha rilevato che corrisponde a un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro del settore privato, posto che questi ultimi, a differenza delle Amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato emergenze come quelle originate dall'evento sismico, e che neppure sussiste un'ingiustificata disparità di trattamento, perché eventuali agevolazioni previste per i datori di lavoro privati ben possono, non irragionevolmente, non essere estese anche ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, stante la non omogeneità dei due termini che vengono presi a paragone.

Atteso che l’O.P.C.M. n. 3253 del 2002, art. 7, comma 1, va interpretata alla stregua del disposto del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in legge n. 290 del 2006 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, deve riconoscersi la fondatezza dell’opposizione al decreto ingiuntivo in esame che va, quindi, revocato, stante l’infondatezza della pretesa introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo.

Il ricorso in opposizione, in conclusione, deve essere accolto e, per l’effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Le difficoltà interpretative e le oscillazioni applicative di tutte le pubbliche Amministrazioni coinvolte (INPS e Ministero difesa) non solo escludono la temerarietà della lite, attesa anche la complessità e la contraddittorietà delle operazioni compiute nel pagamento delle competenze retributive all’interessato, dalle quali non era agevole comprendere l’avvenuto soddisfacimento della pretesa dedotta con il ricorso introduttivo, ma, altresì, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto. Compensa tra le parti le spese giudiziali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/02/2013
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13194
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: SISMA, beneficio sosp. vers. contrib. assist. e prev

Messaggio da panorama »

Polizza contro i terremoti, Consumatori: ulteriore balzello a danno dei consumatori


Imprese e famiglie dovranno assicurarsi per coprire i rischi di terremoto. E’ quanto prevede la riforma della Protezione Civile che introduce la polizza obbligatoria per coprire i danni da calamità naturali. La previsione ha sollevato uno stuolo di critiche. “Il Governo dovrebbe pensare con attenzione alle conseguenze dell’introduzione di una copertura obbligatoria contro le calamità naturali, che oltre a rendere insostenibile l’aggravio a carico delle famiglie per i rischi catastrofali, offrirebbe su un piatto d’argento alle Compagnie l’ulteriore business della RC Fabbricati come è già accaduto con l’assicurazione obbligatoria RC Auto, con l’aggravante di esentare le pubbliche amministrazioni dalla doverosa prevenzione e salvaguardia dell’ambiente e del territorio” affermano Adusbef e Federconsumatori ricordando che il nostro Paese già vanta il record delle polizze auto obbligatorie tra le più care del mondo (+80% rispetto a Francia, Spagna e Germania).

“Pensare – come sta facendo il Governo- di aggiungere ulteriori balzelli sulle spalle degli italiani, con l’imposizione dell’ennesima assicurazione obbligatoria gestita dai privati, per addossare a consumatori, imprese e famiglie l’obbligo di tutelarsi dagli eventi catastrofali, il dovere di assicurarsi privatamente per coprire gli oneri di alluvioni, terremoti ed altre calamità naturali, sussidiando in tal modo l’incapacità degli enti locali e dello Stato nelle attività di prevenzione dell’ambiente e territorio, sarebbe l’ennesima malefatta di un Governo cinico, che storna alle compagnie gli utili, socializzando le perdite” aggiungono le Associazioni.

Facendo due conti, la copertura da disastri naturali costerebbe tra i 500-600 euro ogni milione assicurato, con la polizza raddoppiata da 100 a circa 200 euro l’anno a famiglia.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13194
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: SISMA, beneficio sosp. vers. contrib. assist. e prev

Messaggio da panorama »

Quello che si può anche fare in casi simili, e quindi, da sapere posto qui sotto la sentenza del Consiglio di Stato che ha rigettato il ricorso proposto da: - Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Commissario Delegato Per L'Emergenza Terremoto in Abruzzo, Commissario Delegato per la Ricostruzione dei Territori Colpiti dal Sisma.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

censimento post-sisma del 06.04.09

1) - l’ing. G. D. B., premesso di essere proprietario di abitazione, ha impugnato il provvedimento di censimento post-sisma del 6 aprile 2009 adottato a seguito della richiesta di sopralluogo ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3753/2009, e recante la collocazione di tale abitazione nell’ambito della categoria di agibilità di tipo A.

2) - Con detta ordinanza, adottata a seguito del sisma che ha colpito il territorio aquilano il 6 aprile 2009, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha, tra l’altro, disposto la costituzione di gruppi di rilevamento per il censimento e la successiva classificazione degli edifici risultati totalmente o parzialmente inagibili, da effettuare mediante utilizzazione della scheda di rilevazione mod. AEDES, allegata alla stessa ordinanza.

3) - Il ricorrente ha contestato la classificazione dell’edificio di proprietà nella categoria A (edifici immediatamente agibili),
assumendo che
l’immobile avrebbe dovuto essere, piuttosto, inserito nella categoria B (edifici temporaneamente inagibili, che possono diventare agibili con provvedimenti di primo intervento).

4) - Nell’osservare come la diversa classificazione all’interno delle due categorie sopra indicate abbia riflessi sulla riconoscibilità del previsto contributo per interventi di riparazione di parti strutturali degli edifici, ha dedotto altresì l’interessato che nella fattispecie l’Amministrazione non abbia fatto corretto uso della discrezionalità tecnica.

Il resto x completezza potete leggerlo direttamente qui sotto.

Questa sentenza potrebbe tornare utile un giorno, visto che i terremoti accadono spesso.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28/10/2013 201305198 Sentenza 4


N. 05198/2013REG.PROV.COLL.
N. 03433/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3433 del 2012, proposto da:
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Commissario Delegato Per L'Emergenza Terremoto in Abruzzo, Commissario Delegato per la Ricostruzione dei Territori Colpiti dal Sisma del 6 Aprile 2009, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
G. D. B., non costituito in giudizio;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 01113/2012, resa tra le parti, concernente provvedimento di censimento post-sisma del 06.04.09

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2013 il Cons. Raffaele Potenza e udito per le parti l’Avvocato dello Stato Marina Russo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso al TAR dell’Abruzzo l’ing. G. D. B., premesso di essere proprietario di abitazione sita in OMISSIS (AQ), via OMISSIS (distinta nel catasto fabbricati al foglio …, part. n. …, sub. …, cat A/3), ha impugnato il provvedimento di censimento post-sisma del 6 aprile 2009 adottato a seguito della richiesta di sopralluogo n. OMISSIS ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3753/2009, e recante la collocazione di tale abitazione nell’ambito della categoria di agibilità di tipo A.

Con detta ordinanza n. 3753 del 2009, adottata a seguito del sisma che ha colpito il territorio aquilano il 6 aprile 2009, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha, tra l’altro, disposto la costituzione di gruppi di rilevamento per il censimento e la successiva classificazione degli edifici risultati totalmente o parzialmente inagibili, da effettuare mediante utilizzazione della scheda di rilevazione mod. AEDES, allegata alla stessa ordinanza.

Il ricorrente ha contestato la classificazione dell’edificio di proprietà nella categoria A (edifici immediatamente agibili), assumendo che l’immobile avrebbe dovuto essere, piuttosto, inserito nella categoria B (edifici temporaneamente inagibili, che possono diventare agibili con provvedimenti di primo intervento).

Nell’osservare come la diversa classificazione all’interno delle due categorie sopra indicate abbia riflessi sulla riconoscibilità del previsto contributo per interventi di riparazione di parti strutturali degli edifici, ha dedotto altresì l’interessato che nella fattispecie l’Amministrazione non abbia fatto corretto uso della discrezionalità tecnica.

Questi i dedotti argomenti di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti dell’O.P.C.M. 3778/2009 e degli artt. 1 e seguenti dell’O.P.C.M. 3779/2009. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dell’O.P.C.M. n. 3753/2009, nonché del contenuto normativo desumibile dalla scheda AEDES in essa richiamata e delle connesse note esplicative. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Difetto ed irragionevolezza della motivazione. Eccesso di potere per sviamento di potere, per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per illogicità e contraddittorietà manifeste, per ingiustizia manifesta.

Nell’osservare come nella sezione 4 della scheda AEDES il danno eventualmente rilevato possa essere classificato come “leggero”, “medio-grave” e “gravissimo” (con riferimento, rispettivamente, all’integrità dell’elemento minore di 1/3, compreso fra 1/3 e 2/3, ovvero maggiore di 2/3), viene precisato come l’esplicazione contenutistica delle diverse tipologie di danno sia contenuta nelle note in calce al suindicato modello di scheda.

Alla stregua delle indicazioni di cui sopra, l’accertamento della presenza di lesioni strutturali esclude che la classificazione dell’immobile possa avvenire con riguardo alla presenza di danni “leggeri”, piuttosto rientrando nella categoria dei danni “medio-gravi”.

Viene, dunque, contestata la classificazione operata con riferimento alla categoria A, intervenuta, secondo la prospettazione di parte ricorrente, in violazione delle prescrizioni disciplinanti la redazione della scheda AEDES ed a fronte di danni la cui consistenza sarebbe stata accertata di livello “medio-grave”.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Difetto ed irragionevolezza della motivazione. Eccesso di potere per sviamento di potere, per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per illogicità a contraddittorietà manifeste, per ingiustizia manifesta.

Richiama il ricorrente le considerazioni svolte a seguito dello svolgimento di una perizia di parte, i cui esiti avrebbero evidenziato la presenza di danni a parti strutturali portanti dell’edificio di proprietà; ed assume la contraddittorietà della classificazione di tipo A, atteso che nella Sezione 4 della scheda di pertinenza sarebbero stati accertati danni di tipo medio-grave agli elementi strutturali sui parametri murari e sui solai.

- Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il vizio di insufficiente accertamento dei presupposti e quindi di motivazione a sostegno del provvedimento di classificazione adottato.

- Di qui l’appello interposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, innanzi a questo Consesso ed affidato ai motivi trattati nel prosieguo della presente pronunzia.

- Non si è costituito nel giudizio l’ing. D. B..

- Alla pubblica udienza del 4 giugno 2013 l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
1.- La controversia sottoposta alla Sezione dall’appello in esame verte sulla legittimità di un provvedimento di classificazione in tema di agibilità di abitazione privata, emesso nel quadro della normativa e degli adempimenti previsti a seguito del sisma che ha colpito la città di L’Aquila.

1.1. Con la decisione impugnata il TAR, dopo una dettagliata ricostruzione della normativa in materia ed un’ampia serie di adempimenti istruttori, ha ritenuto di accogliere il ricorso proposto dal proprietario dell’abitazione e quindi di annullare il provvedimento impugnato, per motivi che possono essere sintetizzati come segue:

- “La parziale inesecuzione di due provvedimenti istruttori adottati dalla Sezione non consente di validare il percorso motivazionale che ha condotto alla classificazione dell’immobile di proprietà del ricorrente nella categoria A, con riveniente formulazione di un giudizio di immediata agibilità dello stesso.”;

- “Nello stigmatizzare la reiterata condotta lacunosamente adempiente che ha contraddistinto l’inadeguato livello di collaborazione dalla resistente Amministrazione fornito a fronte degli ordini istruttori impartiti dal Giudice amministrativo, non può esimersi la Sezione dal dare atto – sulla base della documentazione versata in atti del giudizio – della contraddittorietà appalesata dalla scheda di rilevazione relativa all’immobile di proprietà del ricorrente; e, conseguentemente, della carenza motivazionale che, sulla base di tale presupposto, inficia il conclusivo giudizio di agibilità dell’immobile stesso in rapporto ai danni riportati dal medesimo”.

- “se alla stregua di quanto in precedenza posto in luce, la non puntuale sovrapponibilità delle lesioni riscontrate sull’immobile di che trattasi rispetto alla classificazione del medesimo nella categoria A (agibile) impone di dare atto della presenza dei profili inficianti sopra evidenziati, non può allora esimersi il Collegio – in tali limiti – dal pronunziare l’illegittimità dell’atto gravato, che deve conseguentemente essere annullato”. La decisione ha fatto salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione da emanarsi allo scopo di colmare le lacune motivazionali ravvisate.

2.- L’appellante Presidenza del Consiglio avversa la sentenza gravata con deduzioni di vizi di illogicità della motivazione ed erroneità dei presupposti di fatto, che però non possono trovare accoglimento, per le ragioni che seguono.

2.1.- Viene anzitutto sostenuta la violazione del noto principio insindacabilità delle operazioni tecniche da parte del giudice amministrativo. Il riferimento, corretto nel senso dell’esistenza del principio, non è però conferente alla fattispecie, nella quale il provvedimento di classificazione è stato ritenuto illegittimo nella sua motivazione in quanto suffragato da operazioni ed elementi tecnici che sono stati ritenuti dal primo giudice, nonostante le sue ordinanze istruttorie, insufficienti od in contraddizione fra loro, in sostanza inidonei a giustificare la contestata classificazione sismica dell’immobile. Ed è noto che l’insindacabilità del c.d. “merito tecnico” non esclude che possano essere verificati profili di illogicità nell’applicazione di normative che disciplinano il diverso e sindacabile ambito della “discrezionalità tecnica” dell’amministrazione (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, n.601/1999), la quale deve porsi e si caratterizza non come esercizio di un potere avulso da parametri ma, alla luce dei criteri normativi che la regolano, come ragionato potere di scelta tra diverse soluzioni provvedimentali offerte dall’ordinamento.

Quanto da ultimo evidenziato introduce la trattazione del secondo aspetto sollevato dall’appello.

2.2.- Il gravame critica la sentenza ove afferma che nella scheda predetta non risulterebbe esplicitato (né chiarito o reso comprensibile a mezzo nelle reiterate sedi istruttorie) il processo motivazionale che ha condotto alla discussa classificazione. Il TAR sarebbe incorso in errore non solo perché avrebbe esteso il proprio sindacato giurisdizionale alla attendibilità di operazioni tecniche, ma perché queste hanno fatto applicazione di criteri predeterminati e di origine scientifica, che in quanto tali risulterebbero per tale ragione già implicitamente provvisti di adeguata motivazione.

La tesi è però errata in punto di fatto, poiché il primo giudice ha ricavato il difetto di motivazione non a carico delle operazioni poi trasfuse nella predisposta scheda di rilevamento, ma (ed è evidentemente questione diversa) raffrontando la classificazione terminale individuata ed i parametri per la valutazione della gravità del danno previsti dalla normativa; in particolare il TAR ha ritenuto non sufficientemente motivato il provvedimento “de quo” che, una volta emersi e raccolti dalla scheda di rilevamento danni di natura medio-grave, ha ritenuto di disporre, senza fornire idonea motivazione, la individuazione di una classe di rischio comportante un giudizio di agibilità dell’immobile sinistrato, anziché di inagibilità, seppur temporanea, del medesimo. Su tale questione centrale, che investe non il contenuto tecnico delle operazioni ma la corretta applicazione della normativa a fronte dei danni rilevati, (e che non sembra sia stata colta dall’appellante), il Collegio condivide l’orientamento del TAR, considerato che:

- detta disciplina, contenuta nell’ordinanza PCM n.3753/2009 descrive classificabili in classe A (edifici agibili) le costruzioni la cui riparazione “non è elemento necessario per il mantenimento dell’esercizio in tutto l’edificio”;

- la normativa stessa inserisce nella classe B, riservata agli edifici temporaneamente inagibili (in tutto in parte) che possono recuperare l’agibilità medianti provvedimenti di pronto intervento per recuperarne l’utilizzabilità in tutte le sue parti;

- dai documenti esibiti risulta incontestato che l’edificio in questione ha riportato danni parziali, medio gravi e di natura strutturale (come dimostra il riferimento sia alle strutture orizzontali che verticali);

- conseguentemente, dal confronto tra i danni riportati e la normativa, emerge che l’opzione per la contestata classificazione nella categoria dell’agibilità anzicchè in quella di inagibilità temporanea, richiedeva accertamenti e motivazione più approfonditi.

Pertanto, in assenza dei predetti elementi, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto incongrua la classificazione impugnata, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti da adottarsi sul punto da parte dell’Amministrazione.

3.- Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, fermi restando gli ulteriori provvedimenti da adottarsi da parte dell’Amministrazione.

3.1- Resta assorbita ogni altra eventuale questione od eccezione, che il Collegio non ritiene rilevante ai fini della decisione.

4.- In ordine alle spese del giudizio, nulla si dispone attesa la mancata costituzione dell’appellato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe,

Respinge l’appello.

Nulla per le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
Francesca Quadri, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/10/2013
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13194
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: SISMA, beneficio sosp. vers. contrib. assist. e prev

Messaggio da panorama »

Questa sentenza riguarda l'aspetto economico sotto 2 argomentazioni di cui uno relativo a:
- contributi previdenziali e assistenziali, i cui versamenti erano sospesi in quel periodo in forza della normativa emergenziale legata al sisma che aveva colpito la Regione Molise, nell’ottobre 2002.

Per questo motivo posto qui questa sentenza, relative alle problematiche del sisma.

Per completezza leggete il tutto qui sotto, per l'avvenire.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08/11/2013 201300638 Sentenza 1


N. 00638/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00205/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2007, proposto da A. L., rappresentato e difeso dagli avv. Ilenia Guadagno e Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso Giuliano Di Pardo, in Campobasso, via Garibaldi, n. 33,

contro
Ministero dell'Interno e Questura di Campobasso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, n. 124,

per l'accertamento
del diritto del ricorrente all'ottenimento della revisione dell'entità del debito vantato dall'Amministrazione in relazione alle ritenute assistenziali e previdenziali relative al periodo stipendiale giugno - novembre 2004, nonché alla revisione del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo stipendiale relativo ai mesi di giugno - ottobre 2006;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Campobasso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2013 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, appartenente al corpo della Polizia di Stato dal 1990 e in servizio presso la Questura di Campobasso, a causa di una grave patologia è stato assente dal servizio per un lungo periodo compreso tra il 2002 ed il 2003; successivamente l’Amministrazione lo ha posto in convalescenza, per circa due anni.

Con riferimento a tale ultimo periodo, per il primo anno il ricorrente, secondo le disposizioni normative vigenti, ha percepito la retribuzione per intero; invece per il secondo anno, nonostante spettasse la retribuzione ridotta al 50 per cento, l’Amministrazione l’ha corrisposta per intero nel periodo dal giugno 2004 al novembre 2004, sicché l’esponente, avvedutosi dell’errore, lo ha comunicato all’ufficio competente, che ha quantificato l’indebito in euro 3.373,51, dal ricorrente poi prontamente restituito.

La somma veniva, tuttavia, restituita al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, i cui versamenti erano sospesi in quel periodo in forza della normativa emergenziale legata al sisma che aveva colpito la Regione Molise, nell’ottobre 2002.

Peraltro, l’Amministrazione ometteva di computare la somma restituita ai fini della predisposizione del CUD 2005, sicché l’esponente si vedeva costretto ripetutamente a chiederne la rettifica, per evitare di dover pagare le imposte anche sulla quota parte di retribuzione formalmente percepita, ma successivamente restituita, in quanto indebita.

Peraltro, nelle more veniva a cessare il periodo di sospensione dei versamenti contributivi e l’Amministrazione provvedeva a quantificare la somma che il ricorrente era tenuto a restituire per la quota parte di contributi non versati.

Tale importo, tuttavia , anziché essere quantificato nella somma di euro 1.870,76, correttamente indicata nel CUD rettificato relativo all’anno di imposta 2005, veniva quantificata in euro 2.494,10 nel foglio notizie.

Accadeva infatti che le ritenute previdenziali e assistenziali, anziché essere calcolate, ai fini della restituzione, sulla retribuzione dimezzata effettivamente percepita, venivano calcolate sull’intero.

Il ricorrente ha conseguentemente adito l’intestato T.a.r., per veder accertare il proprio diritto a restituire gli importi previdenziali e assistenziali dovuti e non versati, nella misura calcolata sulla retribuzione dimezzata effettivamente percepita (euro 887,43) e non su quella intera, indicata invece nelle buste paga relative al periodo stipendiale, compreso tra il 22 giugno 2004 ed il 30 novembre 2004 (pari ad euro 1774,84 mensili), con la conseguenza di veder quantificare il dovuto in euro 1866,66 anziché in euro 2.494,10.

Analogo errore il ricorrente ha denunciato, con riferimento alle ritenute dovute per il periodo dal giugno 2006 al mese di ottobre 2006, chiedendo la restituzione della somma di euro 498,05 indebitamente versata e, in realtà, non dovuta.

Tale ultima richiesta veniva peraltro riscontrata dall’Amministrazione, con messaggio di posta elettronica del 18 ottobre 2006, con il quale si ammetteva l’errore e si impegnava a porvi rimedio, restituendo l’indebito oggettivo, senza tuttavia dare seguito alle rassicurazioni fornite.

Il ricorrente ha, pertanto, chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata alla restituzione di siffatta somma.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, contestando la fondatezza della domanda di accertamento negativo e aderendo alla richiesta di restituzione dell’indebito oggettivo vantato dal ricorrente, con la precisazione che tale somma è stata già restituita.

Alla pubblica udienza del 31 ottobre 2013, la causa è trattenuta in decisione.

Quanto alla domanda di restituzione della somma di euro 498,05, versata ma non dovuta a titolo di contributi previdenziali e assistenziali relativamente al periodo giugno – ottobre 2006, essa è fondata, in quanto l’indebito è riconosciuto dalla stessa Amministrazione intimata che riferisce di aver provveduto alla sua restituzione.

Poiché tale circostanza è stata contestata dal ricorrente, la contestazione è stata poi ribadita, a domanda del Collegio, anche in sede di pubblica discussione e non v’è, comunque prova in atti del pagamento, il Ministero dell’Interno dev’essere condannato alla detta restituzione, con il favore degli interessi legali dal giorno in cui la domanda di restituzione è stata formalizzata.

Quanto alla domanda di accertamento negativo circa la non debenza della somma di euro 623,34, quale differenza contributiva, calcolata sulle mensilità intere, per il periodo dal giugno 2004 al novembre 2004, anziché sulle mensilità ridotte del 50%, effettivamente percepite dal ricorrente, essa è infondata.

Vige infatti, in materia, il criterio della c.d. retribuzione “virtuale”, nel senso che la base di computo dei contributi previdenziali e assistenziali è rappresentata non dalla retribuzione in concreto effettivamente percepita, ma da quella dovuta in astratto.

Si tratta di principio desumibile dall’art. 24 del RDL n. 680 del 3 marzo 1938, in materia di dipendenti degli enti locali (e in generale di dipendenti iscritti alle ex Casse pensioni gestite dalla Direzione generale degli istituti di previdenza dell’allora ministero del Tesoro - Cpdel, Cps, Cpi, Cpug -) secondo cui <<…per gli impiegati in aspettativa per motivi di salute e per quelli in disponibilità, i contributi degli enti e quelli personali sono liquidati sulla retribuzione cui l’iscritto avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo, ma l’ente ha diritto di rivalsa verso l’iscritto stesso soltanto per il contributo personale proporzionale all’assegno effettivamente corrisposto durante l’interruzione di servizio>>.

Tale principio è poi stato ribadito per gli impiegati civili dello Stato dall’art. 68, comma 6, del TU n. 3 del 1957 a mente del quale <<Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza>>, dove peraltro non è previsto analogo regime di favore in tema di limitazione del diritto di rivalsa dell’ente di appartenenza per il contributo personale, da commisurare all’assegno effettivamente corrisposto durante la sospensione del rapporto.

Infine, anche di recente l’INPDAP, con circolare n. 13 del 28 maggio 2009, nell’interpretare la nuova disciplina dell’indennità di malattia introdotta dall’articolo 71, comma 1, del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 (che prevede sin dal primo giorno di assenza e comunque per i primi dieci giorni una riduzione dello stipendio), ha precisato che in caso di malattia il dipendente pubblico viene garantito sotto l’aspetto del trattamento pensionistico e dei trattamenti di fine servizio nel senso che la relativa contribuzione viene versata sulla base retribuiva, come se l’interessato fosse presente in servizio.

Tale “modus procedendi” trova conferma anche nel disposto di cui all’art. 6 del d. lgs. n. 314 del 2 settembre 1997, che disciplina i criteri per la determinazione del reddito da lavoro dipendente rilevante a fini contributivi e che fa riferimento ai redditi <<maturati nel periodo di riferimento>> e non a quelli percepiti. In tale contesto normativo, risultano inoltre tassativamente indicati gli elementi della retribuzione esclusi dalla base imponibile rilevante per la quantificazione dei contributi previdenziali, ma tra questi non v’è alcuna menzione delle ritenute stipendiali dovute ad assenza dal servizio per malattia.

Il ricorso deve pertanto, <<in parte qua>>, essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; peraltro, l’accoglimento solo parziale del ricorso induce a ritenere sussistenti giusti motivi per disporne una compensazione parziale in ragione della metà.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, in parte, e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Interno al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 498,05 oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in euro 750,00 così compensato per la metà l’originario importo di euro 1500,00 oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
Antonio Andolfi, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2013
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13194
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: SISMA, beneficio sosp. vers. contrib. assist. e prev

Messaggio da panorama »

1) - Il ricorrente espone di svolgere nel tempo libero attività di volontariato con associazione accreditata presso l’albo della protezione civile della regione Abruzzo.

2) - il Comandante ha statuito di non concedere le licenze straordinarie richieste dal ricorrente per preminenti motivi di organico e di servizio, per svolgere attività di assistenza e supporto alla popolazione colpita dagli eventi sismici del 2012.

3) - Il ricorrente riferisce ulteriormente di avere quindi chiesto, ed ottenuto -per i medesimi periodi per i quali era stata chiesta la licenza straordinaria- di fruire della licenza ordinaria specificando che la stessa sarebbe stata utilizzata nelle operazioni di soccorso presso il campo “Abruzzo 2”.

4) - Con il ricorso in esame si censurano i predetti dinieghi e se ne chiede l’annullamento con conseguente condanna dell’amministrazione al reintegro del periodo di licenza ordinaria utilizzato in sostituzione di quella straordinaria.

IL TAR DI PESCARA scrive:

5) - Il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

6) - In accoglimento della ulteriore domanda, va altresì disposto che l’amministrazione reintegri il ricorrente nel godimento della licenza ordinaria per complessivi dieci giorni.

Giusto x completezza vi rimando alla lettura qui sotto per meglio comprendere i vari passaggi dei fatti.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

03/04/2014 201400148 Sentenza 1


N. 00148/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00493/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 493 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. G. S., con domicilio eletto presso lo G. S. in Pescara, via Marco Polo 3;

contro
Ministero della Difesa (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo di Chieti), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la sede della stessa domiciliato in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;

per l'annullamento
delle Determinazioni n. … del 18 luglio 2012 e n. …. del 30 agosto 2012 con le quali il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo di Chieti ha statuito di non concedere le licenze straordinarie richieste dal ricorrente per preminenti motivi di organico e di servizio; nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2014 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori l'avv. G. S. per la parte ricorrente, l'avv. distrettuale dello Stato Domenico Pardi per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente espone di essere Maresciallo capo in servizio permanente nell’Arma dei Carabinieri ed attualmente presso l’Ufficio …. del Centro nazionale amministrativo in Chieti e di svolgere nel tempo libero attività di volontariato con associazione accreditata presso l’albo della protezione civile della regione Abruzzo. Deduce di aver presentato due successive istanze di concessione di periodi di licenza straordinaria per svolgere attività di assistenza e supporto alla popolazione colpita dagli eventi sismici verificatisi nel territorio emiliano tra il 20 e il 29 maggio 2012, che -benché corredate da parere favorevole del Capo Sezione e, la prima, anche del Capo Ufficio- erano tuttavia respinte dal Comandante del Centro “per preminenti motivi di organico e di servizio” nella considerazione che l’assenza veniva a verificarsi “in concomitanza con una maggiore riduzione della forza effettiva del Reparto di appartenenza, a causa delle assenze per la fruizione delle licenze di altri militari, che non consente un ulteriore depauperamento delle risorse disponibili”.

Il ricorrente riferisce ulteriormente di avere quindi chiesto, ed ottenuto -per i medesimi periodi per i quali era stata chiesta la licenza straordinaria- di fruire della licenza ordinaria specificando che la stessa sarebbe stata utilizzata nelle operazioni di soccorso presso il campo “Abruzzo 2” nel comune di …… (MO).

Con il ricorso in esame si censurano i predetti dinieghi e se ne chiede l’annullamento con conseguente condanna dell’amministrazione al reintegro del periodo di licenza ordinaria utilizzato in sostituzione di quella straordinaria.

Il ricorrente premette che la regolamentazione della materia si rinviene nel “compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi” approvato il 25 giugno 2004 dal Comandante generale dell’Arma che stabilisce che “la licenza straordinaria a) ha lo scopo di permettere al personale di assentarsi dal servizio in presenza di specifiche situazioni legittimanti … b) è subordinata alle esigenze di servizio” ed è concessa dal Comandante del Corpo. L’ipotesi di “soccorso a popolazioni colpite da calamità naturali” è disciplinata da apposito paragrafo in cui sono stabiliti i limiti temporali (90 giorni annui, di cui massimo trenta continuativi, elevabili a 180 e 60), i presupposti legittimanti (tra cui la richiesta di intervento alle operazioni di soccorso effettuata dal Dipartimento della Protezione civile all’organizzazione di volontariato cui il militare è iscritto) ed i parametri di giudizio che ne regolamentano la concessione (“il beneficio può essere concesso solo se le eventuali e prioritarie esigenze di servizio, valutabili di volta in volta dal Comandante del Corpo, non siano impeditive al suo rilascio”).

Il ricorrente evidenzia quindi che le disposizioni interne che regolamentano l’istituto manifestano il particolare favore dell’Arma verso l’impegno volontario del personale in attività di soccorso, deducendone conseguenze invalidanti nei confronti della motivazione del diniego, che invece presupporrebbe il carattere recessivo della licenza straordinaria rispetto alla licenza ordinaria. Se la licenza straordinaria non è infatti concedibile ogni qualvolta vi siano militari in licenza ordinaria, ciò vuol dire, sostiene il ricorrente, che l’utilizzo dell’istituto viene ad essere precluso nei periodi tradizionalmente feriali così stabilendosi una incongrua “recessività della licenza straordinaria”.

L’erronea logica seguita si manifesterebbe ulteriormente nella contraddittorietà del comportamento complessivo dell’amministrazione, che ha reiteratamente negato la licenza straordinaria salvo consentire al militare di fruire nei medesimi giorni della licenza ordinaria: “a rigore, se il problema era di non potere fare a meno dell’unità lavorativa in relazione a gravi quanto irrimediabili carenze d’organico nel frangente temporale considerato, allora non avrebbe dovuto essere concessa, o comunque avrebbe dovuto essere differita, anche la licenza ordinaria” (pagg. 12 e 13 del ricorso, concetto ribadito a pag. 16).

La motivazione sarebbe peraltro inidonea a sostenere il diniego in quanto fondata su esigenze di servizio eventuali e non in atto, come dimostrano i pareri favorevoli degli immediati superiori gerarchici che avrebbero dovuto imporre una specifica confutazione delle valutazioni in essi espresse.

Il riferimento successivo, espresso dal Capo Ufficio che così si adeguava al precedente diniego, allo stravolgimento organizzativo conseguente all’ipotesi di generalizzato ricorso a tale tipo di licenza, manifesterebbe peraltro una motivazione sottesa che svilisce l’istituto in manifesto contrasto con lo spirito delle disposizioni regolamentari.

La difesa dell’amministrazione è affidata al “rapporto circostanziato” del Comando del Centro Nazionale Amministrativo, allegato alle produzioni della difesa statale.

Richiamate le disposizioni in materia, evidenziato il potere organizzativo del datore di lavoro di fissare il periodo di godimento dei permessi spettanti al dipendente, l’amministrazione segnala la situazione di carenza organica nella Sezione in questione nonché il consistente aumento dei carichi di lavoro in conseguenza di nuove funzioni attribuite dalla legislazione recente (si cita l’obbligo di rilascio, a richiesta dell’interessato, della certificazione del ……. introdotto dall’art. 24 d.l. 201/2011, la cui elaborazione fa capo proprio all’ufficio cui è addetto il ricorrente), circostanze tali da evidenziare il legittimo esercizio della discrezionalità attribuita al Comandante del CNA. L’amministrazione esclude quindi che via sia una contraddizione nel diverso esito delle richieste di licenze straordinarie ed ordinarie, essendo il diniego delle prime e l’accoglimento delle seconde determinato dalla diversità di competenze, facendo capo la concessione della licenza straordinaria ad organo “la cui valutazione … si basa su aspetti, condizioni e motivazioni di più generale respiro” rispetto a quella effettuata dal diretto superiore che ha concesso la licenza ordinaria, con la finalità di “garantire l’indispensabile continuità ed efficienza del servizio istituzionale che il Centro Nazionale Amministrativo garantisce nel delicato comparto di cui è competente”.

Il collegio ritiene essere evidente che la concessione della licenza straordinaria dipende da una valutazione discrezionale dell’autorità competente e che il riferimento ad una particolare carenza di organico riscontrata nella situazione organizzativa in cui si colloca l’ufficio del ricorrente è astrattamente in grado di sostenere il diniego. Appaiono infatti infondate le censure del ricorrente che contestano all’amministrazione di avere svalutato l’istituto e privilegiato la licenza ordinaria, ritenendo il collegio che l’insufficienza di personale rispetto alla necessità di garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali sia da annoverare tra le situazioni astrattamente idonee a precludere la concessione della licenza straordinaria . Visto che il ricorrente non sostiene che il favor regolamentare verso lo svolgimento delle attività di soccorso imponesse il richiamo in servizio del personale in licenza o la revisione della programmazione delle ferie, non si vede infatti che altro modo –se non negando l’assenso ad ulteriori richieste- l’amministrazione poteva garantirsi la presenza in servizio di un contingente di personale adeguato al corretto espletamento delle funzioni istituzionali.

E tuttavia, se è infondato ritenere che il diniego rappresenti l’espressione di una sottostante avversione verso l’istituto, va constatato che la valutazione delle concrete esigenze di servizio è invece caratterizzata dalla contraddittorietà censurata in ricorso.

L’amministrazione evidenzia che il Comandante aveva dettato in precedenza i criteri da adottare per il rilascio delle licenze, disponendo che non potesse essere superato “un terzo della forza in assenza”, e che nel periodo in questione “l’intero CNA era al limite del terzo della forza in assenza”, situazione tale da escludere persino la concessione di licenze ordinarie, a maggior ragione di quelle non programmate. E tuttavia l’esistenza di una situazione preclusiva è esclusa dal comportamento complessivo dell’amministrazione, i cui provvedimenti non sono coerentemente preordinati a garantire la presenza del ricorrente così da evitare di lasciare sguarnito l’ufficio, essendo stato allo stesso consentito di allontanarsi comunque dal servizio, sia pure ad un titolo diverso da quello richiesto in via principale. E’ in tale prospettiva manifestamente contraddittorio che il medesimo giorno (29 agosto 2012) il Capo Ufficio, anche “in relazione alla oggettiva situazione organica della …. sezione dell’Ufficio …..”, da un lato propendeva “per la contrarietà alla concessione” della licenza straordinaria mentre dall’altro concedeva al ricorrente la licenza ordinaria “per recarsi a …… (MO)”, così evidenziando l’assenza di esigenze di servizio “preminenti” sull’opposto interesse manifestato attraverso le istanze.

Per quanto la concessione della licenza ordinaria ed il diniego di quella straordinaria siano il risultato di valutazioni finali effettuate da organi diversi, resta il fatto che alla base di entrambe vi è lo stesso presupposto, ossia l’aderenza ai “criteri da adottare per il rilascio delle licenze” e quindi la necessità che i provvedimenti in materia non determinino il superamento del limite del terzo di forza assente. La concessione della licenza ordinaria evidenzia che la situazione delle assenze “era al limite del terzo” senza che tale tetto fosse stato tuttavia raggiunto, dovendosi ritenere la conformità del provvedimento del Capo Ufficio ai predetti “criteri” dettati con lettera del 23 novembre 2011.

E’ perciò insufficiente la motivazione fornita riguardo alle “preminenti esigenze di servizio”, tenuto conto della situazione concreta (“di volta in volta”) anche alla luce dei pareri favorevoli degli immediati superiori gerarchici e del fatto che l’esistenza di un simile obiettivo impedimento sembra manifestamente esclusa dalla concessione della licenza ordinaria.

Avendo la stessa amministrazione escluso la necessità della presenza in servizio del ricorrente, sembra arbitrario consentire l’assenza a titolo di licenza ordinaria ma non straordinaria: una volta riscontrati i presupposti previsti dalla norma regolamentare e verificata la presenza di un margine di licenze concedibili rispetto al limite del terzo e comunque l’insussistenza di altre preclusive preminenti esigenze di servizio, non sembra cioè ammissibile che l’amministrazione possa accogliere un tipo di istanze e respingerne altre.

Il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

In accoglimento della ulteriore domanda, va altresì disposto che l’amministrazione reintegri il ricorrente nel godimento della licenza ordinaria per complessivi dieci giorni.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi Euro 1.500(millecinquecento) oltre accessori di legge.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie con gli effetti indicati in motivazione. Spese a carico dell’amministrazione soccombente liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente
Dino Nazzaro, Consigliere
Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/04/2014
Rispondi