PASSAGGIO RUOLI CIVILI

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UNICO
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PASSAGGIO RUOLI CIVILI

Messaggio da UNICO »

BUONASERA,
QUALCUNO PER CORTESIA PUO DARMI DELLE DELUCIDAZIONI:
SONO UN APPARTENENTE ALLA G.D.F. SONO STATO CONDANNATO IN PRIMO GRADO A 4 ANNI E SEI MESI SENZA AVERE L'INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI, LA MIA DOMANDA E' LA SEGUENTE, SE RIESCO A FARMI RIFORMARE C'E' LA POSSIBILITA' DI FARMI TRANSITARE AI ROULI CIVILI, SICURAMENTE NEL FRATTEMPO FARO' APPELLO E SE IL CASO ANCHE CASSAZIONE.
E SE IN CASSAZIONE CI SARA' LA CONFERMA DELLA CONDANNA COSA SUCCEDE. SE NEL FRATTEMPO SONO TRANSITATO NEI RUOLI CIVILI.


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angri62
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Re: PASSAGGIO RUOLI CIVILI

Messaggio da angri62 »

UNICO ha scritto:BUONASERA,
QUALCUNO PER CORTESIA PUO DARMI DELLE DELUCIDAZIONI:
SONO UN APPARTENENTE ALLA G.D.F. SONO STATO CONDANNATO IN PRIMO GRADO A 4 ANNI E SEI MESI SENZA AVERE L'INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI, LA MIA DOMANDA E' LA SEGUENTE, SE RIESCO A FARMI RIFORMARE C'E' LA POSSIBILITA' DI FARMI TRANSITARE AI ROULI CIVILI, SICURAMENTE NEL FRATTEMPO FARO' APPELLO E SE IL CASO ANCHE CASSAZIONE.
E SE IN CASSAZIONE CI SARA' LA CONFERMA DELLA CONDANNA COSA SUCCEDE. SE NEL FRATTEMPO SONO TRANSITATO NEI RUOLI CIVILI.
===ci sarà una sanzione regolamentare
se ti destituscono non serve a nulla
panorama
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Re: PASSAGGIO RUOLI CIVILI

Messaggio da panorama »

28/07/2014 201401216 Sentenza 2
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N. 01216/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00655/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 655 del 2014, proposto dal maresciallo della guardia di finanza -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Sommovigo e Renato Giannelli, con domicilio eletto presso la prima a Genova in via Malta 4A/14;

contro
Ministero dell’economia e delle finanze in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliato presso l’ufficio;

per l'annullamento
del provvedimento 25.2.2014, n. 19795 del ministero dell’economia e delle finanze

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2014 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il maresciallo della gdf -OMISSIS- si ritiene leso dal provvedimento 25.2.2014, n. 19795 del ministero dell’economia e delle finanze, ed ha notificato l’atto 9.6.2014, depositato il 2.7.2014, affidato a censure in fatto e diritto, con cui è chiesta l’adozione di una misura cautelare. L’amministrazione statale si è costituita in giudizio con memoria, con cui ha chiesto respingersi la domanda.

Il collegio può decidere con sentenza brevemente motivata, vista la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sufficienza degli elementi di prova, resa nota alle parti la presente determinazione.

E’ impugnato un atto con cui l’amministrazione delle finanze ha sospeso il procedimento apertosi a seguito della dichiarazione di inidoneità del sottufficiale alla permanenza nei ruoli militari dell’amministrazione delle finanze; infatti, dopo la pronuncia del collegio medico, l’interessato ha fatto richiamo alla legge 28.7.1999, n. 266 per conseguire il transito nei ruoli civili della medesima branca statale.

La p.a. ha disposto l’arresto procedimentale, rilevando che pende a carico del sottufficiale un procedimento penale avanti all’autorità giudiziaria militare, cosa che sarebbe ostativa al richiesto tramutamento del ruolo, dal che l’atto gravato.

Il collegio condivide l’assunto del ricorrente secondo cui la p.a. non ha discrezionalità nell’ammettere nei ruoli civili i militari della gdf che fanno richiesta in tal senso; l’eventuale situazione ostativa potrà del resto essere apprezzata allorché essa si sarà palesata, così come potranno essere disposte le misure cautelari per allontanare l’impiegato, una volta che il rapporto sarà stato costituito.

Il ricorso va pertanto accolto e le spese di causa seguono la soccombenza e sono equamente liquidate in dispositivo, tenendo della natura e del valore della lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
Accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato, condannando l’amministrazione statale al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente FF
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
Richard Goso, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/07/2014
panorama
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Re: PASSAGGIO RUOLI CIVILI

Messaggio da panorama »

Personale della GdF,
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Sentenza d'Appello emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) n. 671 resa pubblica il 19.08.2024 in Rif. alla sentenza del Tar Palermo n. 61/2022 che rigetta l'appello proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

>> il ricorrente è stato congedato, come appuntato scelto, per infermità con il giudizio di non idoneità al servizio militare incondizionato È si ulteriormente reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile e in data 31 luglio 2020 presentava la richiesta di transito verso un ruolo istituzionale civile all’interno del Ministero delle finanze.

>> La richiesta veniva “archiviata”, 8 mesi dopo l’istanza, dal competente Direttore generale del MEF, con il provvedimento impugnato, datato 11 marzo 2021 pertanto, è stata disposta l’archiviazione della richiesta di transito del qui ricorrente dai ranghi militari della Guardia di Finanza a quelli civili del MEF con la seguente motivazione:
si rappresenta che l'orientamento di questa Amministrazione, nell'Ipotesi in cui i procedimenti penali a carico del personale della guardia di Finanza giudicato non idoneo al servizio militare si concludano con una sentenza di condanna ovvero con altri provvedimenti che definiscano il procedimento, ma non escludano la commissione del reato da parte dell'agente, è che le predette procedure di transito siano archiviate d'ufficio.
Per quanto sopra, considerato che i provvedimenti di condanna in capo all'-OMISSIS- valgono ad escludere la sussistenza in capo al medesimo dei requisiti di condotta richiesti per l'esercizio di funzioni pubbliche, così come definiti anche ai sensi dei Codici etici e di comportamento applicabili al Ministero dell'economia e delle finanze, si ritiene che, allo stato, non si configurino le condizioni per il transito previste dalla legge n. 266/1999 e pertanto si comunica che la richiesta di transito avanzata dall'-OMISSIS- viene conseguentemente archiviata.”

>> Afferma la difesa erariale che il termine dei centocinquanta giorni non decorre dalla data di presentazione dell’istanza da parte del richiedente (31 luglio 2020) ma dalla data in cui il Comando generale della Guardia di finanza ha trasmesso la richiesta alla Direzione generale degli affari generali e del personale (28 ottobre 2020).

IL GIUDICE D'APPELLO precisa: (quì alcuni brani)

1) - L’appello deve essere respinto e i due profili di doglianza possono essere trattati congiuntamente, perché in disparte il tema del silenzio-assenso (sul quale dovrebbero essere tendenzialmente irrilevanti i trasferimenti di pratiche interni agli uffici, cui la parte istante è estranea) il Collegio non reputa fondate, nel merito, le argomentazioni della difesa erariale prospettate a sostegno della legittimità del provvedimento impugnato.

2) - Osserva il Collegio che le “modalità delle procedure di transito” per il personale della Guardia di finanza sono rimesse dalla legge (l’art. 14 della legge n. 266/1999) a un decreto interministeriale non ancora emanato.
Il decreto dovrebbe prevedere modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 (polizia di Stato).

3) - Il d.P.R. n. 339/82 cui dovrebbe uniformarsi il futuro decreto interministeriale, non prevede clausole ostative basate sulle condanne eventualmente riportate, né sembra strutturare il transito come una “nuova assunzione”, bensì piuttosto come una prosecuzione dello stesso rapporto con diverse modalità.

4) - Dal quadro normativo appena descritto deriva l’assoluta irrilevanza del “Codice di comportamento del MEF” (atto provvedimentale correttamente considerato dal TAR alla stregua di “prassi interne”) e la relativa previsione escludente applicata all’appellato.

N.B.: Per completezza vi rimando alla lettura della sentenza allegata.
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