Indennità speciale una tantun d.p.r. 738/81

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italiauno61

Re: Indennità speciale una tantun d.p.r. 738/81

Messaggio da italiauno61 »

PINO99 ha scritto:
italiauno61 ha scritto:Senza alcun dubbio. L'importante è che la riforma parziale, oltre a discendere da infermità giudicate dipendenti da causa di servizio dal Comitato di Verifica, comporti una classifica maggiore rispetto quella già liquidata ai fini dell'equo indennizzo. Dall'importo dell'Una Tantum, che ricordo corrisponde a quello dovuto a titolo di equo indennizzo maggiorato del 20 per cento, sarà detratto l'equo indennizzo in precedenza corrisposto...
Ho avuto la riforma parziale però nessuno mi ha modificato alcuna cateroria (tab.A/8^ massima)

Qyuindi??

Ai dettagli normativi in merito. Grazie Ciao!
Mi scuso innanzitutto per non averti risposto prima ma sono stato assente dal forum in questo fine settimana...
Il dettaglio normativo che chiedi, è ricavabile dal combinato disposto dall'articolo 7 del DPR 738/1981, che prevede che nei procedimenti relativi all'indennità speciale "una tantum" si applichino le norme dell'equo indennizzo (ad esclusione della detrazione per età prevista dall'articolo 49 del DPR 686/1957) e dall'articolo 57 del dpr 686/1957 che prevede che nel caso in cui il dipendente riporti per causa di servizio altra menomazione si procede alla liquidazione di un nuovo indennizzo soltanto se la menomazione complessiva rientra in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il precedente indennizzo. Nel tuo caso, a mio parere, restando la menomazione alla Categoria 8^, NON avrai alcun beneficio economico. Infatti, la tua menomazione complessiva NON è modificata rispetto alla categoria precedentemente indennizzata...sempre che abbia capito bene la tua situazione...


christian71
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Re: Indennità speciale una tantun d.p.r. 738/81

Messaggio da christian71 »

Salve a tutti....ma come è possibile che lo stato di salute di un militare si aggravino tanto da passare da una condizione di idoneità assoluta ad una di idoneità parziale e rimanere nella medesima categoria??? Non credevo che fosse possibile......

Saluti
Christian

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italiauno61

Re: Indennità speciale una tantun d.p.r. 738/81

Messaggio da italiauno61 »

christian71 ha scritto:Salve a tutti....ma come è possibile che lo stato di salute di un militare si aggravino tanto da passare da una condizione di idoneità assoluta ad una di idoneità parziale e rimanere nella medesima categoria??? Non credevo che fosse possibile......

Saluti
Christian

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E' possibile, anche se non troppo frequente...dipende dal tipo di infermità.
christian71
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Re: Indennità speciale una tantun d.p.r. 738/81

Messaggio da christian71 »

Grazie italiauno61....per fortuna non capita spesso....

Saluti

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PINO99
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Re: Indennità speciale una tantun d.p.r. 738/81

Messaggio da PINO99 »

grazie a tutti per le risposte.

Ancora una precisazione:
-riformato parziale (rimasto nella stessa categoria tab. A 8^);
-ricevuto equo-indennizzo per tale categoria prima della riforma parziale;

posso fare richiesta di "una tantum" speciale entro 6 mesi dalla riforma parziale??

E' vero che chi riceve "una tantum" speciale in teoria chiude la pratica sanitaria e quindi non gli danno la pensione privilegiata???

grazie!!! ciao buona giornata.....
christian71
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Re: Indennità speciale una tantun d.p.r. 738/81

Messaggio da christian71 »

PINO99 ha scritto:grazie a tutti per le risposte.

Ancora una precisazione:
-riformato parziale (rimasto nella stessa categoria tab. A 8^);
-ricevuto equo-indennizzo per tale categoria prima della riforma parziale;

posso fare richiesta di "una tantum" speciale entro 6 mesi dalla riforma parziale??

E' vero che chi riceve "una tantum" speciale in teoria chiude la pratica sanitaria e quindi non gli danno la pensione privilegiata???

grazie!!! ciao buona giornata.....
Salve PINO99, questo è un argomento che sto seguendo anche io con interesse perchè spero di ottenere a breve una riforma parziale.....comunque da quello che sto imparando in questo periodo e come già detto da "italiauno", temo che non avendo avuto almeno una 7^ Cat. rispetto all'8^ che già ti era stata assegnata non potrà esserti corrisposta una ulteriore quota di Equo Indennizzo e di conseguenza neanche di Una Tantum che sarebbe un'alternativa dell'E.I. qualora spettasse....
Per quanto riguarda invece la perdita del diritto alla Pensione Privilegiata non credo che sia vero....so che se durante la vita lavorativa hai percepito, per esempio, 10.000 Euro di Equo Indennizzo o Una Tantum, quando ti verrà corrisposta la Pensione Privilegiata dovrai restituire 5000 Euro, cioè il 50% dell'E.I. o U.T. che avevi percepito durante il servizio......
Attendiamo comunque una conferma dagli esperti in materia così potrò constatare se ho veramente capito anche io come stanno le cose.....

Saluti
Christian
italiauno61

Re: Indennità speciale una tantun d.p.r. 738/81

Messaggio da italiauno61 »

christian71 ha scritto:
PINO99 ha scritto:grazie a tutti per le risposte.

Ancora una precisazione:
-riformato parziale (rimasto nella stessa categoria tab. A 8^);
-ricevuto equo-indennizzo per tale categoria prima della riforma parziale;

posso fare richiesta di "una tantum" speciale entro 6 mesi dalla riforma parziale??

E' vero che chi riceve "una tantum" speciale in teoria chiude la pratica sanitaria e quindi non gli danno la pensione privilegiata???

grazie!!! ciao buona giornata.....
Salve PINO99, questo è un argomento che sto seguendo anche io con interesse perchè spero di ottenere a breve una riforma parziale.....comunque da quello che sto imparando in questo periodo e come già detto da "italiauno", temo che non avendo avuto almeno una 7^ Cat. rispetto all'8^ che già ti era stata assegnata non potrà esserti corrisposta una ulteriore quota di Equo Indennizzo e di conseguenza neanche di Una Tantum che sarebbe un'alternativa dell'E.I. qualora spettasse....
Per quanto riguarda invece la perdita del diritto alla Pensione Privilegiata non credo che sia vero....so che se durante la vita lavorativa hai percepito, per esempio, 10.000 Euro di Equo Indennizzo o Una Tantum, quando ti verrà corrisposta la Pensione Privilegiata dovrai restituire 5000 Euro, cioè il 50% dell'E.I. o U.T. che avevi percepito durante il servizio......
Attendiamo comunque una conferma dagli esperti in materia così potrò constatare se ho veramente capito anche io come stanno le cose.....

Saluti
Christian
@Christian71
OK per tutto quello che hai detto, compresa la precisazione inerente la concessione della Pensione Privilegiata Ordinaria ed il recupero del 50 per cento di quanto percepito a titolo di equo indennizzo/una tantum...
Saluti
christian71
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Re: Indennità speciale una tantun d.p.r. 738/81

Messaggio da christian71 »

Grazie italiauno per le conferme che mi hai dato e per la consueta paziente cortesia che dimostri......

Saluti
Christian
roberto48
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Re: Indennità speciale una tantun d.p.r. 738/81

Messaggio da roberto48 »

Buonasera a tutti voi, volevo inserirmi nel merito del quesito, io sono stato riformato in forma parziale nel gennaio 2014, nel mese di febbraio il Comitato di verifica riconosceva la causa di servizio come si dipendente da servizio, essendo la malattia non stabilizzata non e' stata iscritta ancora a nessuna tabella da parte dell'Ospedale Militare. Spetta lo stesso l'una tantum e come si fa per chiedere di riconoscere l'iscrizione a tabella?
Grazie Roberto
italiauno61

Re: Indennità speciale una tantun d.p.r. 738/81

Messaggio da italiauno61 »

roberto48 ha scritto:Buonasera a tutti voi, volevo inserirmi nel merito del quesito, io sono stato riformato in forma parziale nel gennaio 2014, nel mese di febbraio il Comitato di verifica riconosceva la causa di servizio come si dipendente da servizio, essendo la malattia non stabilizzata non e' stata iscritta ancora a nessuna tabella da parte dell'Ospedale Militare. Spetta lo stesso l'una tantum e come si fa per chiedere di riconoscere l'iscrizione a tabella?
Grazie Roberto
Buongiorno, quando l'infermità sarà dalla CMO giudicata stabilizzata, la stessa procederà alla sua classificazione. Sino a che non sarà classificata a categoria, naturalmente non potrai ottenere la definizione della pratica di una tantum.
La mia domanda per te è la seguente: hai fatto richiesta di concessione dell'indennità speciale "una tantum"? se non lo hai ancora fatto, ti consiglio di recarti al tuo comando di riferimento e di presentarla, comunque, anche se l'infermità non è ancora stabilizzata.
Auguri sinceri, di questi tempi ottenere la dipendenza dal comitato di verifica è veramente un terno al lotto...
PINO99
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Re: Indennità speciale una tantun d.p.r. 738/81

Messaggio da PINO99 »

italiauno61 ha scritto:
PINO99 ha scritto:
italiauno61 ha scritto:Senza alcun dubbio. L'importante è che la riforma parziale, oltre a discendere da infermità giudicate dipendenti da causa di servizio dal Comitato di Verifica, comporti una classifica maggiore rispetto quella già liquidata ai fini dell'equo indennizzo. Dall'importo dell'Una Tantum, che ricordo corrisponde a quello dovuto a titolo di equo indennizzo maggiorato del 20 per cento, sarà detratto l'equo indennizzo in precedenza corrisposto...
Ho avuto la riforma parziale però nessuno mi ha modificato alcuna cateroria (tab.A/8^ massima)

Qyuindi??

Ai dettagli normativi in merito. Grazie Ciao!
Mi scuso innanzitutto per non averti risposto prima ma sono stato assente dal forum in questo fine settimana...
Il dettaglio normativo che chiedi, è ricavabile dal combinato disposto dall'articolo 7 del DPR 738/1981, che prevede che nei procedimenti relativi all'indennità speciale "una tantum" si applichino le norme dell'equo indennizzo (ad esclusione della detrazione per età prevista dall'articolo 49 del DPR 686/1957) e dall'articolo 57 del dpr 686/1957 che prevede che nel caso in cui il dipendente riporti per causa di servizio altra menomazione si procede alla liquidazione di un nuovo indennizzo soltanto se la menomazione complessiva rientra in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il precedente indennizzo. Nel tuo caso, a mio parere, restando la menomazione alla Categoria 8^, NON avrai alcun beneficio economico. Infatti, la tua menomazione complessiva NON è modificata rispetto alla categoria precedentemente indennizzata...sempre che abbia capito bene la tua situazione...
ciao e scusa l'insistenza:

ma anche se è rimasta la stessa categoria e subentrata la riforma parziale quindi mi spetta il 20% dell'importo dell'equo-indennizzo che già ho ricevuto???

grazie
roberto48
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Re: Indennità speciale una tantun d.p.r. 738/81

Messaggio da roberto48 »

Grazie per la risposta Italiauno, non ho ancora fatto nessuna domanda per ottenere l'unatantum. Volevo anche segnalarti che non mi è stato concesso l'equo indennizzo perchè la domanda l'ho presentata dopo i sei mesi. Faccio come hai detto tu, presento la richiesta. In attesa che la patologia mi venga ascritta a tabella. Grazie Roberto
italiauno61

Re: Indennità speciale una tantun d.p.r. 738/81

Messaggio da italiauno61 »

ciao e scusa l'insistenza:

ma anche se è rimasta la stessa categoria e subentrata la riforma parziale quindi mi spetta il 20% dell'importo dell'equo-indennizzo che già ho ricevuto???

grazie
No. Purtroppo no. Questo è l'orientamento del CG e della Direzione Generale negli ultimi tempi.
panorama
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Re: Indennità speciale una tantun d.p.r. 738/81

Messaggio da panorama »

PROMEMORIA
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D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738
Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio.

Riformato parziale

Art. 8. Trasferimento del personale invalido.

Le autorità competenti secondo i vigenti ordinamenti, in relazione anche alla qualifica o grado rivestito dall'interessato, possono disporre, a domanda e sentita la commissione di cui all'art. 4, il trasferimento ad altra sede del personale invalido per accertate esigenze di assistenza e di cura.

Il trasferimento può essere disposto in sede diversa da quella richiesta, purché la località soddisfi ugualmente le esigenze di assistenza e di cure di cui al comma precedente.

Ove esigenze di servizio impediscano il trasferimento richiesto, l'accertata invalidità costituisce comunque titolo preferenziale per dar luogo successivamente al trasferimento stesso.
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18/09/2008 200802567 Sentenza 3


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

TERZA SEZIONE

Registro Ordinanze: 2567/2008

Registro Generale: 1407/2006

nelle persone dei Signori:

ANTONIO CAVALLARI Presidente
SILVIO LOMAZZI Ref.
SILVIA CATTANEO Ref., relatore

ha pronunciato la seguente


ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Visto il ricorso n. 1407/2006 proposto da C. C.

contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t., non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. ….. del Ministero della difesa, datato 22.05.2006, notificato il 28.06.2006, limitatamente alla parte in cui non riconosce il diritto del ricorrente all’indennità speciale una tantum di cui all’art. 7, d.P.R. n. 738/1981 nonché per la declaratoria del diritto del Cap. C. al riconoscimento della suddetta indennità speciale una tantum così come prevista dall’art. 7 del d.P.R. n. 738/81;
Visto il ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2008, il relatore Ref. Silvia Cattaneo e udito, altresì, l’avv. Lorenzo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

FATTO

Il ricorrente - capitano pilota di elicotteri dell’Esercito Italiano

OMISSIS

Con provvedimento prot. n. …… del 22.5.2006, il Ministero della difesa ha comunicato all’odierno ricorrente la concessione, con decreto n. …. del 22.5.2006, dell’equo indennizzo ed il rigetto dell’istanza – presentata con raccomandata del 27.4.2006 – volta ad ottenere la corresponsione dell’indennità speciale una tantum di cui all’art. 7, d.P.R. 738/1981.

Avverso tale determinazione insorge, con il presente ricorso, il capitano C., deducendone l’illegittimità, nella parte in cui non riconosce il diritto alla speciale indennità una tantum, per il seguente motivo: illegittimità costituzionale dell’art. 7, d.P.R. n. 738/1981 per violazione dell’art. 3 Cost.

OMISSIS

DIRITTO

Il ricorso è incentrato unicamente sul denunciato contrasto tra la previsione normativa di cui all’art. 7 del d.P.R. 25.10.1981 n. 738 - in base alla quale “Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico previsti per le carriere di appartenenza. L'interessato che abbia ottenuto il riconoscimento dell'invalidità a norma degli articoli precedenti ha diritto alla corresponsione, su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento stesso, di una indennità speciale "una tantum", proporzionata al grado di invalidità accertato, non cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo, il cui importo è pari a quello dell'equo indennizzo previsto dalle vigenti disposizioni maggiorato del venti per cento. Si applicano le disposizioni relative all'equo indennizzo, ad eccezione dell'art. 49, secondo e terzo comma, del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686. La maggiorazione del venti per cento viene corrisposta a titolo di anticipo dopo il riconoscimento dell'invalidità da parte delle commissioni mediche di cui al precedente art. 2.” - e l’art.3 della Costituzione.

La norma in questione riconosce agli appartenenti alle forze di polizia che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’invalidità una speciale indennità una tantum, proporzionata al grado di invalidità accertato, di importo pari all’equo indennizzo maggiorato del 20%.

Con il provvedimento impugnato, il Ministero della difesa ha negato al ricorrente la corresponsione dell’indennità speciale una tantum di cui all’art. 7, d.P.R. 738/1981 in quanto tale emolumento è previsto unicamente a favore del personale non idoneo in modo parziale appartenente alle forze di polizia: in forza dell’art. 4, c. 5, l. 12 marzo 1999, n. 68, difatti, solamente le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.

Ad avviso del ricorrente la norma di cui all’art. 7, d.P.R. n. 738/1981, viola il principio di cui all’art. 3 Cost., per ingiustificata disparità di trattamento degli appartenenti alle forze armate rispetto agli appartenenti alle forze di polizia, a fronte di una medesima situazione di fatto, rappresentata dal riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità tali da determinare un comprovato stato di invalidità.

Il Collegio ritiene che la questione di costituzionalità prospettata sia rilevante e non manifestamente infondata.

OMISSIS

Per quanto concerne invece la non manifesta infondatezza, si osserva quanto segue.

Il Collegio conosce l’orientamento della Corte Costituzionale secondo cui tra il personale delle "forze di polizia", come individuato dall'art. 16 della legge n. 121 del 1981, da una parte, ed il personale delle forze armate, dall'altra, sussistono differenziati regimi retributivi e normativi per cui non è possibile operare una comparazione alla stregua del principio di eguaglianza trattandosi di situazioni tra loro non omogenee e che quindi non sono confrontabili (ord. 15 marzo 1993, n. 91; sent. n. 191 del 1990 e ord. n. 583 del 1988).

Si ritiene, tuttavia, che tale conclusione non si attagli al caso di specie in quanto:

- secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale l’istituto dell’equo indennizzo, e di conseguenza anche l’indennità speciale in questione, non hanno natura retributiva ma indennitaria (Cons. Stato, sez. IV, 21 giugno 2007, n. 3391; Consiglio Stato , sez. IV, 26 luglio 2008 , n. 3692);

- la concessione dell’equo indennizzo trova identica disciplina nel d.P.R. n. 686/1957 (in forza della disposizione di cui all’art. 3, l. 23 dicembre 1970, n. 1094) per quanto concerne sia il personale militare che per il personale della polizia di Stato, e ciò in virtù del rinvio operato dall’art. 77, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335;

- non pare sussistere, pertanto, una disomogeneità di situazioni tale da rendere impossibile una valutazione comparativa alla luce del principio costituzionale di uguaglianza.

A fronte di un identico presupposto di fatto - dato dalla sussistenza di uno stato di invalidità dovuto a una causa di servizio - la limitazione del beneficio di cui all’art. 7 d.P.R. n. 738/1981 alle sole forze di polizia, pare essere una discriminazione ingiustificata ed irrazionale, nei confronti dei militari.

La denunciata difformità della disciplina prevista per le forze di polizia, rispetto a quella propria del personale delle forze armate pare, difatti, configurare una scelta arbitraria del legislatore, né pare giustificarsi in considerazione della diversità delle funzioni svolte dalle due categorie di personale (si consideri, al contrario, che oggi le forze di polizia sono un corpo smilitarizzato).

Né sembra possibile, al Collegio, accedere ad una interpretazione della norma in esame che valga a fugare i dubbi di legittimità costituzionale prospettati. Nono risulta che la questione non sia stata in precedenza sollevata dinanzi alla Corte Costituzionale

In conclusione il giudizio deve essere sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte Costituzionale, apparendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 d.P.R. n. 738/1981, nella parte in cui non prevede la corresponsione agli appartenenti alle forze armate dell’indennità speciale una tantum, in relazione all’art. 3 della Costituzione.

Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese resta riservata alla decisione definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Lecce, Sezione Terza, non definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1407/2006 indicato in epigrafe, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 d.P.R. n. 738/1981, nella parte in cui non prevede la corresponsione agli appartenenti alle forze armate dell’indennità speciale una tantum, in relazione all’art. 3 della Costituzione.

Dispone la sospensione del presente giudizio.

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente Ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.

Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 23.04.2008.

PRESIDENTE DOTT. ANTONIO CAVALLARI

RELATORE DOTT. SILVIA CATTANEO

Pubblicato mediante deposito

in Segreteria il 18.09.2008

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Invalidità per causa di servizio: sul diverso trattamento fra polizia e forze armate
Corte Costituzionale , sentenza 19.05.2009 n° 152
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Non è costituzionalmente illegittima la previsione di un diverso trattamento del personale militare rispetto al personale di polizia relativamente alla corresponsione dell'indennità speciale una tantum contemplata solo per questi ultimi a seguito del riconoscimento dell’invalidità per causa di servizio.

Così ha deciso la Corte Costituzionale nella sentenza 19 maggio 2009, n. 152.

Il TAR della Puglia, sezione di Lecce, (con ordinanza relativa al ricorso avente n. 1407/2006) aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738 (Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio) che contempla la corresponsione di un'indennità al personale di polizia invalido per causa di servizio, nella parte in cui non prevede la corresponsione della stessa indennità anche al personale delle forze armate.

La Corte pur ammettendo che la norma in questione determina indubbiamente una diversità tra il trattamento del personale di polizia e quello del personale militare, ha ritenuto, comunque, che tale diversità non produce una violazione del principio di eguaglianza per due ordini di motivi.

Il primo, in quanto – come affermato in altre occasioni (Corte Cost. n. 442/2005 e n. 451/2000) – vige una piena autonomia dell'ordinamento delle forze di polizia e di quello delle forze armate, che esclude che la Costituzione richieda un'identità di trattamento.

Secondariamente, la Corte ritiene che la disposizione impugnata detta una disciplina speciale, che si differenzia da quella relativa alla generalità dei dipendenti pubblici, compresi i militari, che è diretta a regolare una particolare ipotesi, propria del personale di polizia, che non può essere paragonata con il trattamento che la legge riserva al personale militare.

Per tali motivi, la Corte ha ritenuto di escludere la violazione del principio di eguaglianza e, quindi, la fondatezza della questione di legittimità costituzionale.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corte Costituzionale, Sentenza 19 maggio 2009, n. 152

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Francesco AMIRANTE Presidente
Ugo DE SIERVO Giudice
Paolo MADDALENA "
Alfio FINOCCHIARO "
Alfonso QUARANTA "
Franco GALLO "
Luigi MAZZELLA "
Gaetano SILVESTRI "
Sabino CASSESE "
Maria Rita SAULLE "
Giuseppe TESAURO "
Paolo Maria NAPOLITANO "
Giuseppe FRIGO "
Alessandro CRISCUOLO "
Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 (Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, nel procedimento vertente tra C. C. e il Ministero della Difesa, con ordinanza del 18 settembre 2008, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 2008.

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 2009 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 (Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio) nella parte in cui non prevede la corresponsione agli appartenenti alle forze armate dell'indennità speciale una tantum contemplata dalla disposizione medesima in favore del personale di polizia invalido per causa di servizio.

Il Tribunale amministrativo rimettente riferisce che dinanzi a esso pende il ricorso proposto da un ufficiale dell'Esercito italiano, al quale sono state diagnosticate alcune infermità giudicate dipendenti da causa di servizio, per l'annullamento del provvedimento con il quale il Ministero della difesa, pur concedendo l'equo indennizzo, ha rigettato la domanda di corresponsione dell'indennità speciale prevista dalla disposizione impugnata. La disposizione in questione riconosce agli appartenenti alle forze di polizia, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'invalidità, una speciale indennità una tantum, proporzionata al grado di invalidità accertato, di importo pari all'equo indennizzo maggiorato del venti per cento. L'unico motivo di ricorso, prosegue il Tribunale amministrativo, è l'asserito contrasto tra la disposizione e l'art. 3 Cost.

2. – In ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, il Collegio rimettente osserva che la pretesa del ricorrente, relativa alla spettanza della differenza tra l'ammontare dell'equo indennizzo e il maggior importo dell'indennità prevista dalla disposizione impugnata, è preclusa dalla disposizione stessa e che, dunque, la verifica della legittimità costituzionale di essa è decisiva ai fini della definizione della controversia.

3. – In ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente è consapevole dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo il quale tra il personale delle forze di polizia e quello delle forze armate esistono regimi retributivi e normativi differenziati, che impediscono di operare una comparazione alla stregua del principio di eguaglianza (sentenza n. 191 del 1990; ordinanze n. 91 del 1993 e n. 582 del 1988). Il Collegio ritiene tuttavia che questo orientamento non si attagli al caso in esame in quanto l'istituto dell'equo indennizzo ha natura indennitaria e non retributiva, e in quanto esso ha identica natura per il personale militare e per quello della Polizia di Stato.

Secondo il Tribunale amministrativo, la difformità tra la disciplina relativa alle forze di polizia e quella relativa alle forze armate determina una discriminazione ingiustificata e irrazionale, che non può essere giustificata in base alla diversità delle rispettive funzioni, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost..

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato, con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 (Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio), che contempla la corresponsione di un'indennità al personale di polizia invalido per causa di servizio, nella parte in cui non prevede la corresponsione della stessa indennità anche al personale delle forze armate. Secondo il Tribunale rimettente, la difformità tra la disciplina dettata per le forze di polizia e quella relativa alle forze armate determina una discriminazione ingiustificata e irrazionale e, quindi, la violazione del principio di eguaglianza.

2. – La questione non è fondata.

Il d.P.R. n. 738 del 1981, nel quale è contenuta la disposizione impugnata, disciplina l'utilizzazione del personale delle forze di polizia divenuto invalido in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti di istituto: esso stabilisce che il personale in questione è utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa e disciplina l'accertamento dell'invalidità e le misure che vengono conseguentemente adottate. Tra queste misure rientra la corresponsione di un'indennità speciale una tantum, proporzionata al grado di invalidità accertato. L'indennità sostituisce l'equo indennizzo previsto dalle leggi vigenti per l'invalidità per causa di servizio dei dipendenti pubblici. Il suo importo è pari a quello dell'equo indennizzo, maggiorato del venti per cento. Si tratta di una disciplina derogatoria rispetto a quella dell'invalidità per causa di servizio dettata per la generalità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché di ambito limitato, in quanto circoscritta al caso in cui l'invalidità derivi da specifici eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto. E' un'ipotesi peculiare, la cui specialità è giustificabile in virtù delle particolari funzioni delle forze di polizia e dei rischi a esse connessi.

Per questa ipotesi, sono previste l'utilizzazione del dipendente invalido in servizi d'istituto compatibili con l'invalidità, senza trasferimento ad altra amministrazione, e la maggiorazione dell'indennizzo, nella misura del venti per cento.

Si aggiunga che il rinvio all'art. 1 del D.P.R. n. 738 del 1981, operato dall'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), comporta l'applicazione al personale militare della norma relativa all'utilizzazione del dipendente invalido, ma non di quella relativa all'indennità.

La disposizione determina indubbiamente una diversità tra il trattamento del personale di polizia e quello del personale militare. Ma questa diversità non produce una violazione del principio di eguaglianza. A questa conclusione si giunge considerando, da un lato, la giurisprudenza costituzionale relativa al trattamento normativo e retributivo del personale delle forze di polizia e di quello delle forze armate, dall'altro, le peculiarità dell'ipotesi regolata dalla disposizione impugnata.

In ordine al primo aspetto, questa Corte ha affermato l'autonomia dell'ordinamento delle forze di polizia e di quello delle forze armate, ha escluso che la Costituzione richieda un'identità di trattamento (sentenze n. 442 del 2005 e n. 451 del 2000) e ha stabilito che la diversità dei rispettivi regimi retributivi e normativi impedisce una comparazione alla stregua del principio di eguaglianza (sentenze n. 91 del 1993 e n. 583 del 1988).

In ordine al secondo aspetto, la disposizione impugnata detta una disciplina speciale, che si differenzia da quella relativa alla generalità dei dipendenti pubblici, compresi i militari, per diversi aspetti (in particolare, per il collegamento tra l'invalidità e uno specifico evento e per la destinazione del dipendente invalido). Essa, quindi, in quanto volta a regolare una particolare ipotesi, propria del personale di polizia, non può essere paragonata con il trattamento che la legge riserva al personale militare.

Quanto precede induce a escludere la violazione del principio di eguaglianza e, quindi, la fondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 (Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2009.

F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA
Emanuela27

Re: Indennità speciale una tantun d.p.r. 738/81

Messaggio da Emanuela27 »

PINO99 ha scritto:
italiauno61 ha scritto:Senza alcun dubbio. L'importante è che la riforma parziale, oltre a discendere da infermità giudicate dipendenti da causa di servizio dal Comitato di Verifica, comporti una classifica maggiore rispetto quella già liquidata ai fini dell'equo indennizzo. Dall'importo dell'Una Tantum, che ricordo corrisponde a quello dovuto a titolo di equo indennizzo maggiorato del 20 per cento, sarà detratto l'equo indennizzo in precedenza corrisposto...
Ho avuto la riforma parziale però nessuno mi ha modificato alcuna cateroria (tab.A/8^ massima)

Qyuindi??

Ai dettagli normativi in merito. Grazie Ciao!
Per christian
(Pino99 ). Ricordi per caso di che patologia si trattava?
Credo che il problema sta nel fatto che il decreto 2012 e l'aggravamento 2013 erano troppo vicini. Giusto?
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