LICENZA ORDINARIA RICORSO ALLA COMM.TRIBUTARIA
Re: LICENZA ORDINARIA RICORSO ALLA COMM.TRIBUTARIA
Cari ex colleghi, con mia sorpresa oggi, dopo una anno e 6 giorni dalla mia riforma e dalla mia domanda, sono arrivati i soldi delle ferie non fruite (97 gg.) per la bella cifra di 5.640 eurozzi, sono contento, domani parto per una settimana di mare, quando torno inizio a rompere a destra ed a manca per avere i conteggi tanto non ho niente da fare, che ne pensate faccio bene a fare un pò di casino? (sorriso) un salutone a tutti, Nino.
Re: LICENZA ORDINARIA RICORSO ALLA COMM.TRIBUTARIA
juriromeo ha scritto:Cari ex colleghi, con mia sorpresa oggi, dopo una anno e 6 giorni dalla mia riforma e dalla mia domanda, sono arrivati i soldi delle ferie non fruite (97 gg.) per la bella cifra di 5.640 eurozzi, sono contento, domani parto per una settimana di mare, quando torno inizio a rompere a destra ed a manca per avere i conteggi tanto non ho niente da fare, che ne pensate faccio bene a fare un pò di casino? (sorriso) un salutone a tutti, Nino.
.....Mareeeeeeeeeee, in crocieraaaaaaaaaaaaaaaa..........?????.....€€€€€€€€€€€€€€... Divertiti
Re: LICENZA ORDINARIA RICORSO ALLA COMM.TRIBUTARIA
Caro Gino vedremo......non è escluso che gli tocchi una corociera, il problema è mia moglie con il lavoro......vedremo cosa posso combinare, un salutone e buone vacanze a te ed a tutti quelli che possono farle, ciaoooooooooo (sorriso), Nino.
Re: LICENZA ORDINARIA RICORSO ALLA COMM.TRIBUTARIA
In merito alla tua richiesta, ti faccio sapere che fino all'anno scorso, epoca in cui ho ricevuto il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria, il prospetto dei conteggi lo inviavano e me lo hanno inviato solo a seguito di specifica istanza inoltrata al C.N.A. con R.R.. Per quanto mi riguarda hanno trattenuto una aliquota Irpef pari al 26,96% oltre a trattenuta RAP. Ho provato a farmi restituire la citata trattenuta R.A.P. inviando specifica istanza con R.R. sempre al C.N.A. nella quale chiedevo testualmente:""juriromeo ha scritto:Buongiorno a tutti, da accertamenti svolti, (scrivo come se fossi al lavoro) ho saputo che alla fine di agosto, inizio settembre mi pagheranno 97gg. di ferie, la mia domanda (per quelli che hanno già ottenuto il rimborso) è la seguente: il prospetto dei conteggi di queste ferie non godute, vi è arrivato? se si, ve l'hanno mandato o l'avete richiesto? e che aliquota irpef hanno applicato? io sono prontissimo a fare richiesta all'agenzia delle entrate ma dovrò sapere quanto richiedere, non credete? un saluto Nino.
Che dallo specchio di conguaglio che allego in copia, risulta sia stata operata la trattenuta R.A.P. di € 1.340,14, ad avviso dello scrivente non dovuta come indicato Pag. 5 dell’allegata circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE – SERVIZIO T.E.P. E SPESE VARIE nr. 333-G/II/Sett 2°/mco/N°12/10 DEL 17 GENNAIO 2011 avente per oggetto: Monetizzazione congedo ordinario durante il periodo di aspettativa per infermità a cui consegue la cessazione dal servizio: modalità di corresponsione a seguito del Parere del Consiglio di Stato – Commissione Speciale del 04/10/2010."" Il C.N.A. naturalmente mi ha risposto picche. nel senso che a loro dire si sono attenuti alle disposizioni di legge in vigore. Per quanto riguarda l'Irpef analogo diniego di rimborso mi è stato questa volta espresso dall'ufficio delle entrate cui io ho presentato specifica istanza. Naturalmente non sono andato oltre tipo ricorso avanti alla Commissione Tributaria per una mia serie di valutazioni. Questo è quanto. Nella speranza di esserti stato di aiuto invio cordiali saluti
Re: LICENZA ORDINARIA RICORSO ALLA COMM.TRIBUTARIA
Riprendo questa discussione per un nuovo aggiornamento sulla richiesta per il rimborso dell' IRPEF trattenuto sulla licenza dovuta e non goduta e per cui monetizzata .... circa un anno fà a seguito della sentenza del CTR Lazio del 06/02/2013 riproponevo la questione direttamente a Roma la quale non mi diede una risposta ma rigirò la patata all'ufficio che mi aveva risposto alla prima richiesta ......... orbene con tutta calma dopo circa 1 anno mi hanno risposto ........ come potete leggere la risposta è molto articolata ma il succo è sempre quello questi non ci vogliono sentire e per loro è sempre valida il famoso parere del 92 ....... per cui mi sà che con questi cè poco da fare .......
MalcomX
MalcomX
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: LICENZA ORDINARIA RICORSO ALLA COMM.TRIBUTARIA
Giustamente per sbloccare il tutto adesso ci vorrebbe un ricorso in Cassazione che potrebbe ribaltare il diniego della Commissione Tributaria.
Se sentenze sono personali e non estensibile ad altri ma si potrebbe chiedere anche un giudizio a sezioni riunite oppure una decisione di incostituzionalità della Corte Costituzionale una volta per tutte.
Se sentenze sono personali e non estensibile ad altri ma si potrebbe chiedere anche un giudizio a sezioni riunite oppure una decisione di incostituzionalità della Corte Costituzionale una volta per tutte.
Re: LICENZA ORDINARIA RICORSO ALLA COMM.TRIBUTARIA
Ciao a tutti, io il ricorso all'agenzia delle entrate l'ho fatto 15 giorni fa, vediamo come va a finire, se negano il tutto passerò la palla alla comm tributaria poi vediamo, un saluto, Nino.panorama ha scritto:Giustamente per sbloccare il tutto adesso ci vorrebbe un ricorso in Cassazione che potrebbe ribaltare il diniego della Commissione Tributaria.
Se sentenze sono personali e non estensibile ad altri ma si potrebbe chiedere anche un giudizio a sezioni riunite oppure una decisione di incostituzionalità della Corte Costituzionale una volta per tutte.
Re: LICENZA ORDINARIA RICORSO ALLA COMM.TRIBUTARIA
L'Indennità per ferie non godute ha natura di risarcimento.
------------------------------------------------------------------------
E pertanto non va tassata in busta paga.
In una recente sentenza della CTP di Avellino – la n. 1232 del 29 dicembre 2014 - , riconfermando un principio sancito dalla Cassazione – sentenze n. 10341/11 e n. 11462/12 -, si è rimarcato il fatto secondo cui l’indennità sostitutiva di ferie non godute ha natura risarcitoria e non retributiva.
Essendo questa collegata a un inadempimento del datore di lavoro, che obbliga quest’ultimo al risarcimento del danno fisico e psichico subito dal lavoratore per la mancata fruizione del riposo di cui ha diritto, detto risarcimento deve comprende la retribuzione dovuta per il lavoro prestato nei giorni destinati alle ferie.
Pertanto tale indennità sostitutiva va esclusa dall’obbligo della contribuzione fiscale.
------------------------------------------------------------------------
E pertanto non va tassata in busta paga.
In una recente sentenza della CTP di Avellino – la n. 1232 del 29 dicembre 2014 - , riconfermando un principio sancito dalla Cassazione – sentenze n. 10341/11 e n. 11462/12 -, si è rimarcato il fatto secondo cui l’indennità sostitutiva di ferie non godute ha natura risarcitoria e non retributiva.
Essendo questa collegata a un inadempimento del datore di lavoro, che obbliga quest’ultimo al risarcimento del danno fisico e psichico subito dal lavoratore per la mancata fruizione del riposo di cui ha diritto, detto risarcimento deve comprende la retribuzione dovuta per il lavoro prestato nei giorni destinati alle ferie.
Pertanto tale indennità sostitutiva va esclusa dall’obbligo della contribuzione fiscale.
Re: LICENZA ORDINARIA RICORSO ALLA COMM.TRIBUTARIA
SENTENZA - CASSAZIONE 11 MAGGIO 2011: FERIE E RIPOSI NON GODUTI - PRESCRIZIONE
La sentenza ribadisce che l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali ha natura risarcitoria e non retributiva e quindi è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, decorrente anche in costanza di rapporto di lavoro.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 8 marzo – 11 maggio 2011, n. 10341
(Presidente Foglia – Relatore Filabozzi)
Svolgimento del processo
P.E.B., dipendente della Rai Radiotelevisione Italiana spa con la qualifica di capo redattore, inviato a Londra dal 22 novembre 1990 al 7 giugno 1994 - data di cessazione del rapporto di lavoro - per sostituire un collega di lavoro corrispondente all'estero, ha chiesto il riconoscimento del suo diritto al computo delle somme percepite nello stesso periodo a titolo di rimborso spese dell'albergo, dell'affitto dell'appartamento e di altre spese sostenute all'estero ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, nonché il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Il Tribunale di Roma ha accolto entrambe le domande, mentre la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 26.1.2007, ritenuta la prescrizione quinquennale del diritto alla corresponsione del compenso sostitutivo per ferie non godute, ha rigettato la seconda domanda.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione B.P.E. affidandosi a tre motivi cui resiste con controricorso la Rai, che ha proposto anche ricorso incidentale fondato su due motivi.
Il B. ha depositato controricorso al ricorso incidentale e memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1.- Preliminarmente, deve essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ex art. 335 c.p.c..
2.- Con il primo motivo del ricorso principale si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 1218, 2058 e 2109 c.c., con riferimento alla statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto la natura retribuiva della indennità sostitutiva delle ferie non godute, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., anziché del termine decennale che dovrebbe ritenersi applicabile in virtù della natura risarcitoria di detta indennità.
3.- Con il secondo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2705, 2719, 2697 c.c., 214 e 215 c.p.c., 112 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, relativamente alla statuizione con la quale il giudice d'appello ha negato efficacia interruttiva della prescrizione alla lettera a firma del Consigliere Segretario dell'Associazione Stampa Romana in quanto non sottoscritta né dal B. né dal Consigliere Segretario, non essendo stata prodotta, peraltro, neppure la ricevuta della lettera raccomandata in questione.
4.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 1193 c.c., nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nella parte in cui il giudice d'appello non ha considerato che la prescrizione del diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie poteva iniziare a decorrere solo dal momento in cui non poteva più essere fatto valere il diritto al godimento delle ferie, ovvero dalla data della cessazione del rapporto di lavoro, verificatasi il 7.6.1994.
5.- Con il primo motivo di ricorso incidentale la Rai lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 e 2120, comma 2, c.c., in relazione all'art. 36 Cost., degli artt 1362 e ss. c.c., anche in relazione agli artt. 11, 22 e 28 c.c.n.l. 1991-1994, dell'art. 116 c.p.c., nonché insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento al capo della sentenza impugnata con la quale, confermando la decisione del Tribunale, la Corte d'appello ha ritenuto l'esistenza del diritto del lavoratore alla richiesta integrazione del trattamento di fine rapporto con l'inclusione nella base di calcolo dei compensi percepiti dal B. durante la sua permanenza all'estero. Secondo la Rai, la Corte territoriale, così giudicando, non avrebbe considerato che il B. era stato inviato a Londra in qualità di "inviato speciale", con l'applicazione di un trattamento economico riconducibile al regime di "trasferta", che gli aveva garantito la fruizione di rimborsi a pie di lista, sulla base di espresse autorizzazioni di viaggio, con la conseguenza che le somme di cui si discute, aventi tutte funzione restitutoria o risarcitoria della maggiori spese sostenute dal giornalista nell'interesse del datore di lavoro, non potevano essere ricomprese nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo anche a quanto previsto dall'art. 28 del contratto collettivo.
6.- Con il secondo motivo di ricorso incidentale la società denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione al capo della decisione con il quale la Corte d'appello ha ritenuto che non fosse affetta da vizio di ultrapetizione la sentenza del Tribunale che, riconoscendo la computabilità ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto dei compensi percepiti dal B. per il lavoro svolto all'estero, aveva di fatto attribuito al lavoratore una posizione professionale - quella di "corrispondente" - non richiesta dal giornalista con il ricorso introduttivo.
7.- Il primo motivo è fondato. Come più volte affermato da questa Corte, "l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro" (Cass. n. 9999/2009, Cass. n. 3298/2002, Cass. n. 13039/97, Cass. n. 8212/97, Cass. n. 2231/97, Cass. n. 8627/92).
La sentenza impugnata si è adeguata alla giurisprudenza talvolta recepita da questa Corte (cfr. Cass. n. 12554/2003, Cass. n. 12311/2003, Cass. n. 15776/2002 e, più recentemente, Cass. n. 6607/2004, Cass. n. 11262/2010), secondo la quale, essendo l'indennità in parola in rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa che avrebbe dovuto essere effettuata nel periodo dedicato al riposo, essa ha carattere retributivo e sarebbe, dunque, assoggettabile a contribuzione previdenziale, anche perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non escluderebbe la sua riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969.
Questa Corte ritiene però di adeguarsi al diverso orientamento espresso dalle sentenze sopra citate - cui adde Cass. n. 12580/2003, Cass. n. 13980/2000, Cass. n. 5624/2000 - che riconosce all'indennità sostitutiva delle ferie non godute natura risarcitoria, e ciò in quanto essa è pur sempre correlata ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, che obbliga quest'ultimo (quando l'adempimento in forma specifica sia divenuto impossibile) al risarcimento del danno, che comprende, in primo luogo, la retribuzione dovuta per il lavoro prestato nei giorni destinati alle ferie o al riposo (nonché la riparazione di eventuali ulteriori danni subiti dal lavoratore a seguito del mancato ristoro delle energie psicofisiche) e che soggiace alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c., e non già a quella quinquennale ex art. 2947 c.c. (concernente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per responsabilità aquiliana; cfr. anche Cass. n. 12334/97, Cass. n. 5045/97, Cass. n. 5015/92).
Ne segue l'accoglimento del primo motivo di ricorso con la cassazione sul punto della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (non vi è, infatti, contestazione sul quantum), la cassazione di tale sentenza per violazione di norme di diritto comporta la decisione nel merito della causa (art. 384, comma 2, c.p.c.), con la conferma della statuizione resa dal Tribunale in ordine alla domanda concernente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
8.- L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe l'esame delle altre censure proposte con il ricorso principale.
9.- 11 primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile, il secondo è in parte inammissibile in parte infondato.
10.- Ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006, e quindi anche al ricorso in esame, nei casi previsti dall'art. 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) c.p.c., l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d'inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, che deve essere idoneo a far comprendere alla S.C., dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (Cass. n. 8463/2009).
Per la realizzazione di tale finalità, il quesito deve contenere la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice a qua e la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuto applicare alla fattispecie.
Nel suo contenuto, inoltre, il quesito deve essere caratterizzato da un sufficienza dell'esposizione riassuntiva degli elementi di fatto ad apprezzare la sua necessaria specificità e pertinenza e da una enunciazione in termini idonei a consentire che la risposta ad esso comporti univocamente l'accoglimento o il rigetto del motivo al quale attiene (Cass. n. 5779/2010, Cass. n. 5208/2010). Ne consegue che è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo in conferente rispetto alla illustrazione dei motivi d'impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito o in modo tale da richiedere alla S.C. un inammissibile accertamento di fatto o, infine, sia formulato in modo del tutto generico (Cass. sez. unite n. 20360/2007). Anche nel caso in cui venga dedotto un vizio di motivazione (art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.), l'illustrazione del motivo deve contenere, a pena d'inammissibilità, la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione". Ciò comporta, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Al riguardo, inoltre, non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente dedicata (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8555/2010, Cass. sez. unite n. 4908/2010, Cass. n. 16528/2008, Cass. n. 8897/2008, Cass. n. 16002/2007).
11.- Nella specie, il quesito formulato dalla Rai a chiusura del primo motivo, oltre a non individuare chiaramente il principio di diritto posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato, non specifica le regole di ermeneutica contrattuale che sarebbero state in concreto violate dal giudice d'appello nell'interpretazione delle norme del contratto collettivo che vengono richiamate - e che si assumono rilevanti ai fini del trattamento di fine rapporto nel caso di giornalista inviato all'estero - e fa riferimento ad accertamenti e a valutazioni di fatto (quali sono quelli riguardanti la stabilità o meno dell'incarico svolto dal giornalista all'estero) che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge in quanto esterni all'esatta interpretazione della legge ed integranti una tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, esclusivamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 9908/2010; Cass. n. 8730/2010, Cass. n. 11094/2009); e tutto ciò a prescindere dalla pur di per sé assorbente considerazione che il contratto collettivo cui si fa riferimento nel ricorso per cassazione, e che è stato oggetto di esame da parte del giudice d'appello, non risulta essere stato ritualmente allegato, ovvero allegato in veste integrale, al ricorso per cassazione a norma dell'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. (sull'onere di produzione del testo integrale dei contratti collettivi sui quali il ricorso si fonda, cfr. ex multis Cass. sez. unite n. 20075/2010, Cass. n. 4373/2010, Cass. n. 219/2010, Cass. n. 27876/2009, Cass. n. 16619/2009, Cass. n. 15495/2009, Cass. n. 2855/2009, Cass. n. 21080/2008, Cass. n. 6432/2008, cui adde Cass. n. 21366/2010 e Cass. n. 21358/2010). Va ribadito, al riguardo, che l'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. pone a carico del ricorrente un vero e proprio onere di produzione, che ha per oggetto il contratto collettivo nel suo testo integrale e non già solo nella parte su cui si è svolto il contraddittorio o che viene invocata nell'impugnazione di legittimità - ciò perché la Cassazione, nell'esercizio della funzione nomofilattica, ben può cercare all'interno del contratto collettivo ciascuna clausola, anche non oggetto dell'esame delle parti o del giudice di merito, che comunque ritenga utile all'interpretazione - e che l'onere di depositare il testo integrale dei contratti collettivi di diritto privato previsto dalla citata norma non è limitato al procedimento di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'art. 429 bis c.p.c., ma si estende al ricorso ordinario ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., avuto riguardo alla necessità che la S.C. sia messa in condizione di valutare la portata delle singole clausole contrattuali alla luce della complessiva pattuizione, e dovendosi ritenere pregiudicata la funzione nomofilattica della S.C. ove l'interpretazione delle norme collettive dovesse essere limitata alle sole clausole contrattuali esaminate nei gradi di merito (Cass. sez. unite n. 20075/2010 cit. nonché Cass. n. 27876/2009 cit.).
12.- Anche le dedotte carenze motivazionali (e cioè quelle alle quali si fa cenno nel corso dell'esposizione delle censure espresse con il primo motivo del ricorso incidentale), del resto, non appaiono sufficientemente individuate e precisate nel senso che si è sopra indicato, ovvero mediante la necessaria indicazione del fatto controverso in una parte del motivo che costituisca un momento di sintesi del complesso degli argomenti critici sviluppati nell'illustrazione dello stesso motivo e delle ragioni per le quali tali carenze dovrebbero rendere la motivazione inidonea a giustificare la decisione; dovendo rimarcarsi, peraltro, che, come questa Corte ha costantemente ribadito, il controllo sulla motivazione non può risolversi in una duplicazione del giudizio di merito e che alla cassazione della sentenza impugnata può giungersi non per un semplice dissenso dalle conclusioni del giudice di merito - poiché in questo caso il motivo di ricorso si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento dello stesso giudice di merito, che tenderebbe all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione - ma solo in caso di motivazione contraddittoria o talmente lacunosa da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione (cfr. ex plurimis Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 18885/2008, Cass. n. 6064/2008).
Di qui l'inammissibilità del primo motivo del ricorso incidentale.
13.- Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile nella parte in cui attribuisce al giudice d'appello una violazione dell'art. 112 c.p.c., che avrebbe dovuto essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e non sotto il profilo della violazione di norme di diritto, riconducibile al n. 3 del citato art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. n. 1196/2007). In ogni caso, la violazione è insussistente giacché, come correttamente rilevato dai giudici d'appello, il giudice di primo grado, nella valutazione della stabilità o meno dell'incarico svolto dal giornalista all'estero (nel che consiste, in definitiva, la differenza tra la qualifica di corrispondente e di inviato speciale, alla quale ha fatto più volte riferimento la Rai nei propri scritti difensivi), ha legittimamente esercitato il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate dalle parti in corso di causa, attenendosi, dunque, nel pronunciare su di essa, ai limiti della domanda come interpretata (cfr. ex plurimis Cass. n. 19331/2007, Cass. n. 27285/2006, Cass. n. 27428/2005).
14.- Il ricorso incidentale deve essere pertanto respinto.
Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, conferma la statuizione di primo grado relativa all'indennità ferie non godute nonché quella relativa alle spese; condanna la controricorrente alla rifusione in favore di controparte delle spese del secondo grado, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari, nonché alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 86,00, oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.
La sentenza ribadisce che l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali ha natura risarcitoria e non retributiva e quindi è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, decorrente anche in costanza di rapporto di lavoro.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 8 marzo – 11 maggio 2011, n. 10341
(Presidente Foglia – Relatore Filabozzi)
Svolgimento del processo
P.E.B., dipendente della Rai Radiotelevisione Italiana spa con la qualifica di capo redattore, inviato a Londra dal 22 novembre 1990 al 7 giugno 1994 - data di cessazione del rapporto di lavoro - per sostituire un collega di lavoro corrispondente all'estero, ha chiesto il riconoscimento del suo diritto al computo delle somme percepite nello stesso periodo a titolo di rimborso spese dell'albergo, dell'affitto dell'appartamento e di altre spese sostenute all'estero ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, nonché il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Il Tribunale di Roma ha accolto entrambe le domande, mentre la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 26.1.2007, ritenuta la prescrizione quinquennale del diritto alla corresponsione del compenso sostitutivo per ferie non godute, ha rigettato la seconda domanda.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione B.P.E. affidandosi a tre motivi cui resiste con controricorso la Rai, che ha proposto anche ricorso incidentale fondato su due motivi.
Il B. ha depositato controricorso al ricorso incidentale e memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1.- Preliminarmente, deve essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ex art. 335 c.p.c..
2.- Con il primo motivo del ricorso principale si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 1218, 2058 e 2109 c.c., con riferimento alla statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto la natura retribuiva della indennità sostitutiva delle ferie non godute, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., anziché del termine decennale che dovrebbe ritenersi applicabile in virtù della natura risarcitoria di detta indennità.
3.- Con il secondo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2705, 2719, 2697 c.c., 214 e 215 c.p.c., 112 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, relativamente alla statuizione con la quale il giudice d'appello ha negato efficacia interruttiva della prescrizione alla lettera a firma del Consigliere Segretario dell'Associazione Stampa Romana in quanto non sottoscritta né dal B. né dal Consigliere Segretario, non essendo stata prodotta, peraltro, neppure la ricevuta della lettera raccomandata in questione.
4.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 1193 c.c., nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nella parte in cui il giudice d'appello non ha considerato che la prescrizione del diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie poteva iniziare a decorrere solo dal momento in cui non poteva più essere fatto valere il diritto al godimento delle ferie, ovvero dalla data della cessazione del rapporto di lavoro, verificatasi il 7.6.1994.
5.- Con il primo motivo di ricorso incidentale la Rai lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 e 2120, comma 2, c.c., in relazione all'art. 36 Cost., degli artt 1362 e ss. c.c., anche in relazione agli artt. 11, 22 e 28 c.c.n.l. 1991-1994, dell'art. 116 c.p.c., nonché insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento al capo della sentenza impugnata con la quale, confermando la decisione del Tribunale, la Corte d'appello ha ritenuto l'esistenza del diritto del lavoratore alla richiesta integrazione del trattamento di fine rapporto con l'inclusione nella base di calcolo dei compensi percepiti dal B. durante la sua permanenza all'estero. Secondo la Rai, la Corte territoriale, così giudicando, non avrebbe considerato che il B. era stato inviato a Londra in qualità di "inviato speciale", con l'applicazione di un trattamento economico riconducibile al regime di "trasferta", che gli aveva garantito la fruizione di rimborsi a pie di lista, sulla base di espresse autorizzazioni di viaggio, con la conseguenza che le somme di cui si discute, aventi tutte funzione restitutoria o risarcitoria della maggiori spese sostenute dal giornalista nell'interesse del datore di lavoro, non potevano essere ricomprese nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo anche a quanto previsto dall'art. 28 del contratto collettivo.
6.- Con il secondo motivo di ricorso incidentale la società denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione al capo della decisione con il quale la Corte d'appello ha ritenuto che non fosse affetta da vizio di ultrapetizione la sentenza del Tribunale che, riconoscendo la computabilità ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto dei compensi percepiti dal B. per il lavoro svolto all'estero, aveva di fatto attribuito al lavoratore una posizione professionale - quella di "corrispondente" - non richiesta dal giornalista con il ricorso introduttivo.
7.- Il primo motivo è fondato. Come più volte affermato da questa Corte, "l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro" (Cass. n. 9999/2009, Cass. n. 3298/2002, Cass. n. 13039/97, Cass. n. 8212/97, Cass. n. 2231/97, Cass. n. 8627/92).
La sentenza impugnata si è adeguata alla giurisprudenza talvolta recepita da questa Corte (cfr. Cass. n. 12554/2003, Cass. n. 12311/2003, Cass. n. 15776/2002 e, più recentemente, Cass. n. 6607/2004, Cass. n. 11262/2010), secondo la quale, essendo l'indennità in parola in rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa che avrebbe dovuto essere effettuata nel periodo dedicato al riposo, essa ha carattere retributivo e sarebbe, dunque, assoggettabile a contribuzione previdenziale, anche perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non escluderebbe la sua riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969.
Questa Corte ritiene però di adeguarsi al diverso orientamento espresso dalle sentenze sopra citate - cui adde Cass. n. 12580/2003, Cass. n. 13980/2000, Cass. n. 5624/2000 - che riconosce all'indennità sostitutiva delle ferie non godute natura risarcitoria, e ciò in quanto essa è pur sempre correlata ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, che obbliga quest'ultimo (quando l'adempimento in forma specifica sia divenuto impossibile) al risarcimento del danno, che comprende, in primo luogo, la retribuzione dovuta per il lavoro prestato nei giorni destinati alle ferie o al riposo (nonché la riparazione di eventuali ulteriori danni subiti dal lavoratore a seguito del mancato ristoro delle energie psicofisiche) e che soggiace alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c., e non già a quella quinquennale ex art. 2947 c.c. (concernente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per responsabilità aquiliana; cfr. anche Cass. n. 12334/97, Cass. n. 5045/97, Cass. n. 5015/92).
Ne segue l'accoglimento del primo motivo di ricorso con la cassazione sul punto della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (non vi è, infatti, contestazione sul quantum), la cassazione di tale sentenza per violazione di norme di diritto comporta la decisione nel merito della causa (art. 384, comma 2, c.p.c.), con la conferma della statuizione resa dal Tribunale in ordine alla domanda concernente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
8.- L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe l'esame delle altre censure proposte con il ricorso principale.
9.- 11 primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile, il secondo è in parte inammissibile in parte infondato.
10.- Ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006, e quindi anche al ricorso in esame, nei casi previsti dall'art. 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) c.p.c., l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d'inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, che deve essere idoneo a far comprendere alla S.C., dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (Cass. n. 8463/2009).
Per la realizzazione di tale finalità, il quesito deve contenere la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice a qua e la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuto applicare alla fattispecie.
Nel suo contenuto, inoltre, il quesito deve essere caratterizzato da un sufficienza dell'esposizione riassuntiva degli elementi di fatto ad apprezzare la sua necessaria specificità e pertinenza e da una enunciazione in termini idonei a consentire che la risposta ad esso comporti univocamente l'accoglimento o il rigetto del motivo al quale attiene (Cass. n. 5779/2010, Cass. n. 5208/2010). Ne consegue che è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo in conferente rispetto alla illustrazione dei motivi d'impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito o in modo tale da richiedere alla S.C. un inammissibile accertamento di fatto o, infine, sia formulato in modo del tutto generico (Cass. sez. unite n. 20360/2007). Anche nel caso in cui venga dedotto un vizio di motivazione (art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.), l'illustrazione del motivo deve contenere, a pena d'inammissibilità, la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione". Ciò comporta, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Al riguardo, inoltre, non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente dedicata (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8555/2010, Cass. sez. unite n. 4908/2010, Cass. n. 16528/2008, Cass. n. 8897/2008, Cass. n. 16002/2007).
11.- Nella specie, il quesito formulato dalla Rai a chiusura del primo motivo, oltre a non individuare chiaramente il principio di diritto posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato, non specifica le regole di ermeneutica contrattuale che sarebbero state in concreto violate dal giudice d'appello nell'interpretazione delle norme del contratto collettivo che vengono richiamate - e che si assumono rilevanti ai fini del trattamento di fine rapporto nel caso di giornalista inviato all'estero - e fa riferimento ad accertamenti e a valutazioni di fatto (quali sono quelli riguardanti la stabilità o meno dell'incarico svolto dal giornalista all'estero) che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge in quanto esterni all'esatta interpretazione della legge ed integranti una tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, esclusivamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 9908/2010; Cass. n. 8730/2010, Cass. n. 11094/2009); e tutto ciò a prescindere dalla pur di per sé assorbente considerazione che il contratto collettivo cui si fa riferimento nel ricorso per cassazione, e che è stato oggetto di esame da parte del giudice d'appello, non risulta essere stato ritualmente allegato, ovvero allegato in veste integrale, al ricorso per cassazione a norma dell'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. (sull'onere di produzione del testo integrale dei contratti collettivi sui quali il ricorso si fonda, cfr. ex multis Cass. sez. unite n. 20075/2010, Cass. n. 4373/2010, Cass. n. 219/2010, Cass. n. 27876/2009, Cass. n. 16619/2009, Cass. n. 15495/2009, Cass. n. 2855/2009, Cass. n. 21080/2008, Cass. n. 6432/2008, cui adde Cass. n. 21366/2010 e Cass. n. 21358/2010). Va ribadito, al riguardo, che l'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. pone a carico del ricorrente un vero e proprio onere di produzione, che ha per oggetto il contratto collettivo nel suo testo integrale e non già solo nella parte su cui si è svolto il contraddittorio o che viene invocata nell'impugnazione di legittimità - ciò perché la Cassazione, nell'esercizio della funzione nomofilattica, ben può cercare all'interno del contratto collettivo ciascuna clausola, anche non oggetto dell'esame delle parti o del giudice di merito, che comunque ritenga utile all'interpretazione - e che l'onere di depositare il testo integrale dei contratti collettivi di diritto privato previsto dalla citata norma non è limitato al procedimento di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'art. 429 bis c.p.c., ma si estende al ricorso ordinario ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., avuto riguardo alla necessità che la S.C. sia messa in condizione di valutare la portata delle singole clausole contrattuali alla luce della complessiva pattuizione, e dovendosi ritenere pregiudicata la funzione nomofilattica della S.C. ove l'interpretazione delle norme collettive dovesse essere limitata alle sole clausole contrattuali esaminate nei gradi di merito (Cass. sez. unite n. 20075/2010 cit. nonché Cass. n. 27876/2009 cit.).
12.- Anche le dedotte carenze motivazionali (e cioè quelle alle quali si fa cenno nel corso dell'esposizione delle censure espresse con il primo motivo del ricorso incidentale), del resto, non appaiono sufficientemente individuate e precisate nel senso che si è sopra indicato, ovvero mediante la necessaria indicazione del fatto controverso in una parte del motivo che costituisca un momento di sintesi del complesso degli argomenti critici sviluppati nell'illustrazione dello stesso motivo e delle ragioni per le quali tali carenze dovrebbero rendere la motivazione inidonea a giustificare la decisione; dovendo rimarcarsi, peraltro, che, come questa Corte ha costantemente ribadito, il controllo sulla motivazione non può risolversi in una duplicazione del giudizio di merito e che alla cassazione della sentenza impugnata può giungersi non per un semplice dissenso dalle conclusioni del giudice di merito - poiché in questo caso il motivo di ricorso si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento dello stesso giudice di merito, che tenderebbe all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione - ma solo in caso di motivazione contraddittoria o talmente lacunosa da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione (cfr. ex plurimis Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 18885/2008, Cass. n. 6064/2008).
Di qui l'inammissibilità del primo motivo del ricorso incidentale.
13.- Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile nella parte in cui attribuisce al giudice d'appello una violazione dell'art. 112 c.p.c., che avrebbe dovuto essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e non sotto il profilo della violazione di norme di diritto, riconducibile al n. 3 del citato art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. n. 1196/2007). In ogni caso, la violazione è insussistente giacché, come correttamente rilevato dai giudici d'appello, il giudice di primo grado, nella valutazione della stabilità o meno dell'incarico svolto dal giornalista all'estero (nel che consiste, in definitiva, la differenza tra la qualifica di corrispondente e di inviato speciale, alla quale ha fatto più volte riferimento la Rai nei propri scritti difensivi), ha legittimamente esercitato il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate dalle parti in corso di causa, attenendosi, dunque, nel pronunciare su di essa, ai limiti della domanda come interpretata (cfr. ex plurimis Cass. n. 19331/2007, Cass. n. 27285/2006, Cass. n. 27428/2005).
14.- Il ricorso incidentale deve essere pertanto respinto.
Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, conferma la statuizione di primo grado relativa all'indennità ferie non godute nonché quella relativa alle spese; condanna la controricorrente alla rifusione in favore di controparte delle spese del secondo grado, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari, nonché alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 86,00, oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.
Re: LICENZA ORDINARIA RICORSO ALLA COMM.TRIBUTARIA
Tfr, ferie non godute e mancato preavviso non si contano
------------------------------------------------------------------------------
Né l’indennità di mancato preavviso, né l’indennità di mancato godimento delle ferie rientrano nella base di computo del TFR.
Per quanto riguarda le ferie non godute può ben essere il Ccnl a prevederlo; quanto, invece, all’indennità di mancato preavviso quest’ultima non dipende più dal rapporto di lavoro oggetto del Tfr.
Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza [1].
Non passa dunque la tesi secondo cui tali emolumenti sono da considerare come aventi la loro causa (e non la mera occasione) nel rapporto di lavoro.
Secondo infatti la Suprema Corte, le indennità di mancato preavviso non rientrano nella base di computo del Tfr perché non dipendenti dal rapporto di lavoro, data la loro riferibilità a un periodo non lavorato, una volta ormai avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro stesso”.
Stessa sorte, anche se per motivi differenti, per il computo delle ferie non godute.
Ad avviso della Corte, infatti, “l’indennità di mancato godimento delle ferie deve essere esclusa dal calcolo del Tfr in quanto essa stessa è esclusa, non in modo indiretto, ma chiaro e univoco alla luce di una diversa e autonoma nozione di retribuzione contenuta nel Ccnl di riferimento (nel caso di specie si trattava del personale delle Ferrovie dello Stato).
[1] Cass. sent. n. 17248/2015.
-----------------------------------------------------------------------------
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 4 giugno – 27 agosto 2015, n. 17248 Presidente Macioce – Relatore Patti
Svolgimento del processo
Con sentenza 7 marzo 2009, la Corte d’appello di Brescia respingeva l’appello di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannata al pagamento in favore dei dipendenti A.G., M.A., G.L., Gi.Di. e S.A. al pagamento di differenze sul T.f.r., per omesso conteggio, nella sua liquidazione, dell’indennità sostitutiva del preavviso e per ferie non godute.
Preliminarmente disattesa l’eccezione datoriale di prescrizione per inammissibilità del relativo mezzo, non confutativo dell’analitica argomentazione della sentenza del Tribunale sugli atti interruttivi compiuti dai lavoratori e comunque per infondatezza in quanto neppure tempestivamente contestati, la Corte territoriale riteneva il corretto computo delle suddette indennità nella liquidazione del T.f.r., in quanto emolumenti aventi loro causa e non mera occasione nel rapporto di lavoro, pertanto rientranti nella previsione dell’art. 2120 c.c.: nell’inconferenza degli accordi collettivi richiamati, riguardanti i vari elementi della retribuzione.
Con atto notificato il 26 – 28 maggio 2009, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ricorre per cassazione con unico motivo, cui resistono G.L. e S.A. con controricorso; restano intimati A.G., M.A. e Gi.Di.; le parti costituite hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. in riferimento agli artt. 117 CCNL 1998 e 2120 c.c. e degli accordi collettivi nazionali sul T.f.r. 1 febbraio 1996 e 24 settembre 1996, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erronea inclusione nella base di computo del T.f.r. delle indennità di mancato preavviso e mancato godimento delle ferie, in quanto espressamente escluse dalla tassativa previsione delle voci da conteggiare, secondo la chiara volontà manifestata dalle parti sociali, in continuità con la precedente regolamentazione dell’indennità di buonuscita ai sensi della L. 829/1973 e degli artt. 76 CCNL 1987/89 e 96 CCNL 1990/92, in cui tali voci non sono state mai comprese.
In via preliminare, deve essere esclusa l’improcedibilità del ricorso, a norma dell’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c. come modificato dall’art. 7 d.lg. 40/2006, per la soddisfazione dell’onere del ricorrente di produzione degli atti processuali, dei documenti, dei contratti o degli accordi collettivi sui quali il ricorso si fondi, sulla base del principio di strumentante delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369, terzo comma c.p.c.: ferma in ogni caso l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, primo comma n. 6 c.p.c., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (Cass. s.u. 3 novembre 2011, n. 22726; Cass. s.u. 7 novembre 2013, n. 25038).
A tali oneri, a fini di procedibilità e di ammissibilità del ricorso sotto il profilo di autosufficienza, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha, infatti, adempiuto con la produzione nel proprio fascicolo di primo grado e la specifica indicazione della sede di produzione, nonché debita trascrizione degli accordi collettivi nazionali 1 febbraio 1996 e 24 settembre 1996, di specifica disciplina del T.f.r. (e con rilevanza dell’art. 117 CCNL 1996/98 solo per loro richiamo), sui quali ha imperniato l’unico motivo in esame.
Premesso ancora il potere di interpretazione diretta delle norme contrattuali collettive dalla Corte di Cassazione per effetto del novellato art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. senza più il veicolo indiretto della violazione del canone interpretativo denunciato degli artt. 1362 ss. c.c. (Cass. 19 marzo 2014, n. 6335), il mezzo è fondato.
Quanto all’indennità di mancato preavviso, essa non rientra nella base di computo del T.f.r., siccome non dipendente dal rapporto di lavoro, per la sua riferibilità ad un periodo non lavorato, una volta avvenuta la cessazione del predetto rapporto (Cass. 29 novembre 2012, n. 21270; Cass. 5 ottobre 2009, n. 21216): e ciò per effetto della natura obbligatoria del preavviso, comportante (al contrario di una non ravvisabile efficacia reale produttiva, in mancanza di accordo tra le parti sulla cessazione immediata del rapporto, del diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine) la risoluzione immediata del rapporto, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell’esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l’efficacia sino al termine del periodo di preavviso (Cass. 4 novembre 2010, n. 22443; Cass. 11 giugno 2008, n. 15495; Cass. 21 maggio 2007, n. 11740).
Più delicato è invece il discorso in relazione all’indennità di mancato godimento delle ferie.
Occorre innanzi tutto evidenziare come tutti i lavoratori siano stati collocati in quiescenza nel dicembre 1998 (A.G. A. e Gr.Li. dal 1 dicembre 1998, Gi.Di. e S.A. dal 31 dicembre 1998: così a pg. 2 del ricorso, senza avversaria contestazione), sicché essi hanno ricevuto, in quanto dipendenti delle Ferrovie dello Stato, fino a 31 dicembre 1995 l’indennità di buonuscita in base alla L. 829/1973 e dal 1 gennaio 1996 alla fine del rapporto il T.f.r. in base alla l. 297/1982, in virtù dell’art. 13 d.l. 98/1995 conv. in L. 204/1995 (Cass. 20 marzo 2013, n. 6977).
Ora, per il primo periodo la questione neppure si pone, nella vigenza dell’art. 14 L. 829/1973 e dell’art. 76 CCNL 1987 (trascritto a pg. 4 del ricorso), di rimando alle disposizioni della prima, individuanti il tassativo elenco delle voci incluse nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita erogata dall’O.p.a.f.s., tra le quali non è compresa l’indennità di mancato godimento delle ferie.
Ma essa nemmeno può essere inclusa nel T.f.r., ancorché dipendente dal rapporto di lavoro e tuttavia non indicata nell’elenco di voci della base di computo del T.f.r. dagli accordi collettivi nazionali 1 febbraio 1996 e 24 settembre 1996 sopra citati.
Il primo, dopo avere in particolare previsto l’applicabilità dal 1 gennaio 1996 al personale delle Ferrovie dello Stato del T.f.r. così come previsto dall’art. 2120 c.c., nel testo sostituito dall’art. 1 L. 297/1982, stabilisce al p.to 2): “A far tempo dal 1.1.1996 agli effetti del primo comma, secondo periodo e del secondo comma dell’art. 2120 c.c. si considera la retribuzione dovuta e corrisposta in ciascun anno in base all’ordinamento contabile della società.
Tale retribuzione, ai sensi del secondo comma dell’art. 2120 c.c. ed in base alle norme del CCNL 1990/1992 e del successivo CCNL, è composta dagli elementi retributivi riportati nell’allegato 1) scaturenti dagli accordi vigenti“.
E tale allegato, integralmente trascritto (a pgg. 7 e 8 del ricorso), non annovera, nel pur analitico elenco delle “Competenze per TFR“, l’indennità di mancato godimento delle ferie.
E parimenti il successivo accordo 24 settembre 1996 (come illustrato a pg. 9 del ricorso).
E la circostanza è apertamente ammessa dai controricorrenti (a pg. 3 del controricorso), anche se diversamente interpretata.
Come noto, l’art. 2120, secondo comma c.c. disciplina il T.f.r. secondo il principio di omnicomprensività della retribuzione, nel senso della computabilità in esso di ogni compenso di natura retributiva della prestazione di lavoro, salvo che avvenga a titolo occasionale o di rimborso spese.
La previsione è tuttavia derogabile, secondo l’incipit della disposizione: “Salvo diversa previsione dei contratti collettivi“.
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’intendere la possibilità di deroga in modo chiaro ed univoco e non indiretto (Cass. 15 marzo 2010, n. 6204; Cass. 6 febbraio 2008, n. 2781).
E tale requisito si esplicita ulteriormente nella doverosa formulazione della norma collettiva in termini appunto chiari ed univoci, tenuto conto che “anche le relazioni sindacali, come i rapporti negoziali, devono ispirarsi a buona fede”: sicché, atteso che la deroga al criterio dell’onnicomprensività rappresenta un condizionamento del diritto del lavoratore che cessa dal rapporto di lavoro, “questa limitazione non può essere introdotta in modo indiretto e quasi surrettizio, ma richiede… che la deroga sia dichiarata espressamente o sia comunque desumibile in modo chiaro ed univoco” (così, in motivazione: Cass. 18 settembre 2007 n. 19350).
Ora, una tale deroga non deve necessariamente esprimersi in una specifica esclusione di alcuni emolumenti dal calcolo del T.f.r., ben potendo la contrattazione collettiva dettare in via più generale un’autonoma e diversa nozione di retribuzione ai detti fini (Cass. 15 marzo 2010, n. 6204).
Ed è appunto ciò che nel caso di specie le parti sociali hanno operato con l’accordo 1 febbraio 1996 sopra citato, secondo il quale “A far tempo dal 1.1.1996 agli effetti del primo comma, secondo periodo e del secondo comma dell’art. 2120 c.c. si considera la retribuzione dovuta e corrisposta in ciascun anno… composta dagli elementi retributivi riportati nell’allegato 1) scaturenti dagli accordi vigenti“: da cui ben ricavabile, in modo non indiretto ma chiaro ed univoco, l’esclusione dell’indennità di mancato godimento delle ferie in questione.
Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: “Né l’indennità di mancato preavviso, né l’indennità di mancato godimento delle ferie rientrano nella base di computo del T.f.r. del personale delle Ferrovie dello Stato, ora Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.
Non la prima, siccome non dipendente dal rapporto di lavoro, per la sua riferibilità ad un periodo non lavorato, una volta avvenuta la cessazione del predetto rapporto, per la natura obbligatoria del preavviso, comportante la risoluzione immediata del rapporto.
Non la seconda, in quanto esclusa dal calcolo del T.f.r. in modo non indiretto ma chiaro ed univoco, non già per espressa menzione e tuttavia ben ricavabile dalla disciplina, in via più generale, di un’autonoma e diversa nozione di retribuzione ai detti fini, contenuta negli accordi collettivi nazionali 1 febbraio 1996 e 24 settembre 1996“.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.
------------------------------------------------------------------------------
Né l’indennità di mancato preavviso, né l’indennità di mancato godimento delle ferie rientrano nella base di computo del TFR.
Per quanto riguarda le ferie non godute può ben essere il Ccnl a prevederlo; quanto, invece, all’indennità di mancato preavviso quest’ultima non dipende più dal rapporto di lavoro oggetto del Tfr.
Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza [1].
Non passa dunque la tesi secondo cui tali emolumenti sono da considerare come aventi la loro causa (e non la mera occasione) nel rapporto di lavoro.
Secondo infatti la Suprema Corte, le indennità di mancato preavviso non rientrano nella base di computo del Tfr perché non dipendenti dal rapporto di lavoro, data la loro riferibilità a un periodo non lavorato, una volta ormai avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro stesso”.
Stessa sorte, anche se per motivi differenti, per il computo delle ferie non godute.
Ad avviso della Corte, infatti, “l’indennità di mancato godimento delle ferie deve essere esclusa dal calcolo del Tfr in quanto essa stessa è esclusa, non in modo indiretto, ma chiaro e univoco alla luce di una diversa e autonoma nozione di retribuzione contenuta nel Ccnl di riferimento (nel caso di specie si trattava del personale delle Ferrovie dello Stato).
[1] Cass. sent. n. 17248/2015.
-----------------------------------------------------------------------------
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 4 giugno – 27 agosto 2015, n. 17248 Presidente Macioce – Relatore Patti
Svolgimento del processo
Con sentenza 7 marzo 2009, la Corte d’appello di Brescia respingeva l’appello di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannata al pagamento in favore dei dipendenti A.G., M.A., G.L., Gi.Di. e S.A. al pagamento di differenze sul T.f.r., per omesso conteggio, nella sua liquidazione, dell’indennità sostitutiva del preavviso e per ferie non godute.
Preliminarmente disattesa l’eccezione datoriale di prescrizione per inammissibilità del relativo mezzo, non confutativo dell’analitica argomentazione della sentenza del Tribunale sugli atti interruttivi compiuti dai lavoratori e comunque per infondatezza in quanto neppure tempestivamente contestati, la Corte territoriale riteneva il corretto computo delle suddette indennità nella liquidazione del T.f.r., in quanto emolumenti aventi loro causa e non mera occasione nel rapporto di lavoro, pertanto rientranti nella previsione dell’art. 2120 c.c.: nell’inconferenza degli accordi collettivi richiamati, riguardanti i vari elementi della retribuzione.
Con atto notificato il 26 – 28 maggio 2009, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ricorre per cassazione con unico motivo, cui resistono G.L. e S.A. con controricorso; restano intimati A.G., M.A. e Gi.Di.; le parti costituite hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. in riferimento agli artt. 117 CCNL 1998 e 2120 c.c. e degli accordi collettivi nazionali sul T.f.r. 1 febbraio 1996 e 24 settembre 1996, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erronea inclusione nella base di computo del T.f.r. delle indennità di mancato preavviso e mancato godimento delle ferie, in quanto espressamente escluse dalla tassativa previsione delle voci da conteggiare, secondo la chiara volontà manifestata dalle parti sociali, in continuità con la precedente regolamentazione dell’indennità di buonuscita ai sensi della L. 829/1973 e degli artt. 76 CCNL 1987/89 e 96 CCNL 1990/92, in cui tali voci non sono state mai comprese.
In via preliminare, deve essere esclusa l’improcedibilità del ricorso, a norma dell’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c. come modificato dall’art. 7 d.lg. 40/2006, per la soddisfazione dell’onere del ricorrente di produzione degli atti processuali, dei documenti, dei contratti o degli accordi collettivi sui quali il ricorso si fondi, sulla base del principio di strumentante delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369, terzo comma c.p.c.: ferma in ogni caso l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, primo comma n. 6 c.p.c., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (Cass. s.u. 3 novembre 2011, n. 22726; Cass. s.u. 7 novembre 2013, n. 25038).
A tali oneri, a fini di procedibilità e di ammissibilità del ricorso sotto il profilo di autosufficienza, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha, infatti, adempiuto con la produzione nel proprio fascicolo di primo grado e la specifica indicazione della sede di produzione, nonché debita trascrizione degli accordi collettivi nazionali 1 febbraio 1996 e 24 settembre 1996, di specifica disciplina del T.f.r. (e con rilevanza dell’art. 117 CCNL 1996/98 solo per loro richiamo), sui quali ha imperniato l’unico motivo in esame.
Premesso ancora il potere di interpretazione diretta delle norme contrattuali collettive dalla Corte di Cassazione per effetto del novellato art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. senza più il veicolo indiretto della violazione del canone interpretativo denunciato degli artt. 1362 ss. c.c. (Cass. 19 marzo 2014, n. 6335), il mezzo è fondato.
Quanto all’indennità di mancato preavviso, essa non rientra nella base di computo del T.f.r., siccome non dipendente dal rapporto di lavoro, per la sua riferibilità ad un periodo non lavorato, una volta avvenuta la cessazione del predetto rapporto (Cass. 29 novembre 2012, n. 21270; Cass. 5 ottobre 2009, n. 21216): e ciò per effetto della natura obbligatoria del preavviso, comportante (al contrario di una non ravvisabile efficacia reale produttiva, in mancanza di accordo tra le parti sulla cessazione immediata del rapporto, del diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine) la risoluzione immediata del rapporto, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell’esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l’efficacia sino al termine del periodo di preavviso (Cass. 4 novembre 2010, n. 22443; Cass. 11 giugno 2008, n. 15495; Cass. 21 maggio 2007, n. 11740).
Più delicato è invece il discorso in relazione all’indennità di mancato godimento delle ferie.
Occorre innanzi tutto evidenziare come tutti i lavoratori siano stati collocati in quiescenza nel dicembre 1998 (A.G. A. e Gr.Li. dal 1 dicembre 1998, Gi.Di. e S.A. dal 31 dicembre 1998: così a pg. 2 del ricorso, senza avversaria contestazione), sicché essi hanno ricevuto, in quanto dipendenti delle Ferrovie dello Stato, fino a 31 dicembre 1995 l’indennità di buonuscita in base alla L. 829/1973 e dal 1 gennaio 1996 alla fine del rapporto il T.f.r. in base alla l. 297/1982, in virtù dell’art. 13 d.l. 98/1995 conv. in L. 204/1995 (Cass. 20 marzo 2013, n. 6977).
Ora, per il primo periodo la questione neppure si pone, nella vigenza dell’art. 14 L. 829/1973 e dell’art. 76 CCNL 1987 (trascritto a pg. 4 del ricorso), di rimando alle disposizioni della prima, individuanti il tassativo elenco delle voci incluse nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita erogata dall’O.p.a.f.s., tra le quali non è compresa l’indennità di mancato godimento delle ferie.
Ma essa nemmeno può essere inclusa nel T.f.r., ancorché dipendente dal rapporto di lavoro e tuttavia non indicata nell’elenco di voci della base di computo del T.f.r. dagli accordi collettivi nazionali 1 febbraio 1996 e 24 settembre 1996 sopra citati.
Il primo, dopo avere in particolare previsto l’applicabilità dal 1 gennaio 1996 al personale delle Ferrovie dello Stato del T.f.r. così come previsto dall’art. 2120 c.c., nel testo sostituito dall’art. 1 L. 297/1982, stabilisce al p.to 2): “A far tempo dal 1.1.1996 agli effetti del primo comma, secondo periodo e del secondo comma dell’art. 2120 c.c. si considera la retribuzione dovuta e corrisposta in ciascun anno in base all’ordinamento contabile della società.
Tale retribuzione, ai sensi del secondo comma dell’art. 2120 c.c. ed in base alle norme del CCNL 1990/1992 e del successivo CCNL, è composta dagli elementi retributivi riportati nell’allegato 1) scaturenti dagli accordi vigenti“.
E tale allegato, integralmente trascritto (a pgg. 7 e 8 del ricorso), non annovera, nel pur analitico elenco delle “Competenze per TFR“, l’indennità di mancato godimento delle ferie.
E parimenti il successivo accordo 24 settembre 1996 (come illustrato a pg. 9 del ricorso).
E la circostanza è apertamente ammessa dai controricorrenti (a pg. 3 del controricorso), anche se diversamente interpretata.
Come noto, l’art. 2120, secondo comma c.c. disciplina il T.f.r. secondo il principio di omnicomprensività della retribuzione, nel senso della computabilità in esso di ogni compenso di natura retributiva della prestazione di lavoro, salvo che avvenga a titolo occasionale o di rimborso spese.
La previsione è tuttavia derogabile, secondo l’incipit della disposizione: “Salvo diversa previsione dei contratti collettivi“.
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’intendere la possibilità di deroga in modo chiaro ed univoco e non indiretto (Cass. 15 marzo 2010, n. 6204; Cass. 6 febbraio 2008, n. 2781).
E tale requisito si esplicita ulteriormente nella doverosa formulazione della norma collettiva in termini appunto chiari ed univoci, tenuto conto che “anche le relazioni sindacali, come i rapporti negoziali, devono ispirarsi a buona fede”: sicché, atteso che la deroga al criterio dell’onnicomprensività rappresenta un condizionamento del diritto del lavoratore che cessa dal rapporto di lavoro, “questa limitazione non può essere introdotta in modo indiretto e quasi surrettizio, ma richiede… che la deroga sia dichiarata espressamente o sia comunque desumibile in modo chiaro ed univoco” (così, in motivazione: Cass. 18 settembre 2007 n. 19350).
Ora, una tale deroga non deve necessariamente esprimersi in una specifica esclusione di alcuni emolumenti dal calcolo del T.f.r., ben potendo la contrattazione collettiva dettare in via più generale un’autonoma e diversa nozione di retribuzione ai detti fini (Cass. 15 marzo 2010, n. 6204).
Ed è appunto ciò che nel caso di specie le parti sociali hanno operato con l’accordo 1 febbraio 1996 sopra citato, secondo il quale “A far tempo dal 1.1.1996 agli effetti del primo comma, secondo periodo e del secondo comma dell’art. 2120 c.c. si considera la retribuzione dovuta e corrisposta in ciascun anno… composta dagli elementi retributivi riportati nell’allegato 1) scaturenti dagli accordi vigenti“: da cui ben ricavabile, in modo non indiretto ma chiaro ed univoco, l’esclusione dell’indennità di mancato godimento delle ferie in questione.
Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: “Né l’indennità di mancato preavviso, né l’indennità di mancato godimento delle ferie rientrano nella base di computo del T.f.r. del personale delle Ferrovie dello Stato, ora Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.
Non la prima, siccome non dipendente dal rapporto di lavoro, per la sua riferibilità ad un periodo non lavorato, una volta avvenuta la cessazione del predetto rapporto, per la natura obbligatoria del preavviso, comportante la risoluzione immediata del rapporto.
Non la seconda, in quanto esclusa dal calcolo del T.f.r. in modo non indiretto ma chiaro ed univoco, non già per espressa menzione e tuttavia ben ricavabile dalla disciplina, in via più generale, di un’autonoma e diversa nozione di retribuzione ai detti fini, contenuta negli accordi collettivi nazionali 1 febbraio 1996 e 24 settembre 1996“.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE