Superamento dei 730 giorni

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angel 61
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Re: Superamento dei 730 giorni

Messaggio da angel 61 »

SCUSAMI ANTONIO NON RIESCO A VEDERE GLI ALLEGATI. UN SALUTO


Antonio_1961

Re: Superamento dei 730 giorni

Messaggio da Antonio_1961 »

angel 61 ha scritto:Un grazie a tutti voi che mi avete risposto. Per un chiarimento sono in convalescenza per malattia non riconosciuta da causa di servizio. Quindi se non ho capito male se verrò fatto idoneo dalla cmo e subito mi rimetto in malattia e supero i 730 giorni decado dal servizio con diritto a pensione. UN SALUTO A TUTTI
NON è PROPRIO COSI ANGEL.

dammi il tuo contatto della posta elettronica in privato e ti spedisco l allegato
angel 61
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Re: Superamento dei 730 giorni

Messaggio da angel 61 »

Un saluto a tutti, oggi 11.03.2014 la cmo dopo 682 giorni di aspettativa nel quinquennio mi ha giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare con la possibilità del transito nei ruoli civili, che io ho rinunciato, quando mi arriverà la pensione vi aggiornerò della somma, sono stato riformato con 31 anni effetivi più 5 riscattati.

Una buona serata a tutti voi.
gino59
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Re: Superamento dei 730 giorni

Messaggio da gino59 »

angel 61 ha scritto:Un saluto a tutti, oggi 11.03.2014 la cmo dopo 682 giorni di aspettativa nel quinquennio mi ha giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare con la possibilità del transito nei ruoli civili, che io ho rinunciato, quando mi arriverà la pensione vi aggiornerò della somma, sono stato riformato con 31 anni effetivi più 5 riscattati.

Una buona serata a tutti voi.
=================================

...In bocca a lupo.-
Antonio_1961

Re: Superamento dei 730 giorni

Messaggio da Antonio_1961 »

angel 61 ha scritto:Un saluto a tutti, oggi 11.03.2014 la cmo dopo 682 giorni di aspettativa nel quinquennio mi ha giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare con la possibilità del transito nei ruoli civili, che io ho rinunciato, quando mi arriverà la pensione vi aggiornerò della somma, sono stato riformato con 31 anni effetivi più 5 riscattati.

Una buona serata a tutti voi.
Auguri Angelo, finalmente sei sereno adesso :)
angel 61
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Re: Superamento dei 730 giorni

Messaggio da angel 61 »

Grazie per gli auguri. Non appena mi comunicano altre notizie che posso essere utile a chi si troma nella mia situazione, sarà mia premura comunicarvele.

Un saluto a tutti.
panorama
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Re: Superamento dei 730 giorni

Messaggio da panorama »

Visto che questo post parla di Aspettativa, è giusto inserire per l'informazione questa notizia per non perderla di mente.

Per opportuna notizia ai colleghi CC.
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Ritiro della tessera personale di riconoscimento e della carta multiservizi (CMCC) ai militari in “Aspettativa per infermità/malattia”.

Il C.G.A. – Uff. Rapporti con la Rappresentanza Militare con f. 109/347-5 del 23 giugno 2014 in riferimento ad una delibera del COCER CC. del 19 marzo 2014 sulla questione ha rappresentato quanto segue:

- Il militare in aspettativa è “esonerato temporaneamente dal servizio”, con conseguente sospensione del rapporto di impiego/servizio. L’esercizio delle qualifiche di U./Ag. di P.G./P.S. è altresì connesso con il servizio effettivamente prestato.

Per chi vuole sapere nel dettaglio le motivazioni della “spinta delibera” invito ha leggere dai P.C. dell’ufficio la Delibera del COBAR Lazio n. 171 (allegata al verbale n. 76 del 28.10.2013).
panorama
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Re: Superamento dei 730 giorni

Messaggio da panorama »

Per i colleghi CC.
---------------------------
In occasione di collocamento in aspettativa per infermità/malattia:

Il capitolo IV, paragrafo 3, sottoparagrafo a.) ai n. ( 7 ) e ( 8 ) dell'attuale pubblicazione C-14 pag. 24 prevedono, rispettivamente, che:

- "Durante il periodo in cui il militare è temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, per ricovero in infermeria o in luogo di cura, nonché per licenza di convalescenza, il superiore diretto deve
procedere al ritiro ed al deposito, nell’armeria del Reparto, dell’armamento, del munizionamento individuale e delle buffetterie in dotazione al militare" (Nota n. 82). Ma NON PREVEDE il ritiro della tessera personale di riconoscimento.

- "Al militare in licenza di convalescenza, per motivi di salute conseguenti ad infermità neuropsichiche, deve essere ritirata la tessera personale di riconoscimento" (Nota n. 83).
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"Nota 82": Pubbl. N. A-8 “Armi e munizioni” del C.G.A..

"Nota 83": Vedasi circolare n. 1239/9-1-2001 in data 3 giugno 2002 del C.G.A. - II Reparto - SM - Ufficio Operazioni.
Contareddu

Re: Superamento dei 730 giorni

Messaggio da Contareddu »

Per quel poco che credo di aver capito fatti accaduti a me sono a casa da sett. 2012 al mese di Ott. 2013 a disposizione cmo Milano in attesa riconoscimento c.s. altrimenti mi avrebbero riformato. Marzo 2014 c.s. riconosciuta t. A cat. 6 "idonita parziale" rientro in servizio. Non accetto a faccio ricorso a Roma che confermano quanto detto a Milano. Attualmente sono in lic. anno 2013. Vengo al nocciolo ho 34 anni effettivi più 7 anni riscattati compreso il confine. Tot. 41anni contributivi. Se mi avessero riformato per superamento dei 730 gg. senza avermi riconosciuto la c.s. avrei vissuto senza stipendio fino al raggiungimento degli anni previsti ovvero i 42 e 3 mesi. Quindi se uno viene riformato senza c,s, con 20 anni di servizio non percepisce un bel nulla. Spero di essere stato chiaro altrimenti più di così non so come spiegare. Ciao
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pietro17
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Re: Superamento dei 730 giorni

Messaggio da pietro17 »

???????????

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panorama
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Re: Superamento dei 730 giorni

Messaggio da panorama »

Il CGA Siciliana ha rigettato l'Appello del M.D..
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1) - Il punto centrale della controversia risede, piuttosto, come detto, nella valutazione di una condotta della stessa amministrazione (C.M.C.), la quale, in ragione della tempistica adottata per esprimere la possibilità o meno del transito nei ruoli civili, per proprie ragioni organizzative, è stata causa del decorso del termine successivamente invocato per annullare gli esiti da essa stessa prodotti.

2) - Nella vicenda in esame, il militare odierno appellato, è stato messo nelle condizioni di poter presentare l’istanza di transito soltanto dopo gli esiti della visita, svolta in una data discrezionalmente determinata dall’Amministrazione.

3) - Ne consegue, quindi, l’illegittimità delle determinazioni impugnate in primo grado, le quali finiscono per riversare sul dipendente i ritardi cagionati dalla stessa amministrazione.

Leggete tutto il resto qui sotto.
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24/10/2014 201400573 Sentenza 1


N. 00573/2014REG.PROV.COLL.
N. 00939/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso n. 939/ 2013 R.G. proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui è per legge domiciliato,, in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;

contro
M. A., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Bernarda Bondì, in Palermo, via Sammartino n. 55;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA – PALERMO (Sez. I n. 01448/2013) resa tra le parti, concernente: Lavoro – Rigetto istanza di transito di militare della Guardia di Finanza nei ruoli civili

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A. M.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 10 aprile 2014 il Cons. Giuseppe Mineo e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Ciani e l’Avvocato A. F. Tartaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza impugnata, il TAR ha accolto il ricorso, integrato con motivi aggiunti, proposto da M. A., tenente della Guardia di Finanza, per l’annullamento dei provvedimenti con i quali era stato espresso il diniego di transito nei ruoli civili dell’Amministrazione ed era stata disposta la cessazione dal servizio permanente, per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio, con decorrenza dal 2 ottobre 2011.

Nel giudizio di appello si è costituto con memoria il Ten. M…, il quale, con ulteriore memoria, depositata il 5 marzo 2014, ha riaffermato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado e dei successivi motivi aggiunti, insistendo per il rigetto dell’appello.

Nell’udienza del 10 marzo 2014 l’appello è stato trattenuto per la decisone.

DIRITTO

La decisione resa in prime cure merita di essere confermata, per le ragioni che qui di seguito si precisano.
Ai fini della soluzione della presente controversia, è utile evidenziare i seguenti fatti:

a) il Ten. M… ha superato il periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio in data 2.10.2011;

b) in data 18.10.2011, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Caserta, con atto prot. n. MDE2428D/CMO TLC (versato in atti), ha precisato che il Ten. M… “rimarrà nella posizione di temporanea non idoneità in attesa di P.M.L. con visita collegiale (C. M. O.) … fino alla visita collegiale che sin d’ora si indica per il giorno 3.11.2011 alle ore 8,30”;

c) in data 15.11.2011, lo stesso militare è stato giudicato dalla C. M. O. “non idoneo temporaneamente al S.M.I. ( Servizio Militare Incondizionata), idoneo alla riserva e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione”;

d) il successivo 22.11.2010, a seguito degli esiti della visita medica, il ricorrente di primo grado ha presentato istanza di transito nei ruoli civili dell’Amministrazione Militare;

e) in data 22.03.2012 la competente D.G. del Ministero della Difesa ha disposto la cessazione del servizio permanente per superamento del limite massimo di aspettativa nel quinquennio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 905, comma 5, e 929, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 66/2010;

f) quindi, con nota del 18.04.2012, l’amministrazione ha respinto l’istanza di transito nei ruoli civili dell’Amministrazione Militare.

Dalla superiore narrazione emerge, dunque, come esattamente evidenziato dal TAR, che il superamento del termine massimo di aspettativa debba essere imputato, esclusivamente, alla tempistica adottata dall’Amministrazione, in particolare, per come la C.M.C. ha proceduto ad accertare la inidoneità temporanea al S.M.I. del ten. M… e, al contempo, la sua idoneità alla riserva e reimpiego nei corrispondenti ruoli civili dell’Amministrazione Militare.

Nelle more del procedimento valutativo svolto dalla C.M.C., il Ten. M… non ha avuto la possibilità materiale e giuridica di esercitare il proprio diritto al transito nei ruoli civili, così come ritenuto dalla stessa Commissione con atto del 15.11.2011, all’esito degli accertamenti medici.

Tutto quanto sopra evidenziato, appare già sufficiente, a giudizio di questo Consiglio, per confermare la pronuncia del TAR, che ha accertato l’illegittimità dei successivi provvedimenti adottati dall’amministrazione.

Nella condotta dell’amministrazione, infatti, si evidenziano i tratti tipici del divieto di “venire contra factum proprium” che costituisce principio generale di valutazione, idoneo a paralizzare ogni tipo di pretesa alla cui base si manifesta un uso capzioso e irrituale del potere giuridico esercitato dal soggetto che ne è il titolare.

In questo senso, la questione non riguarda tanto la natura costitutiva o meramente accertativa dell’atto di congedo, ovvero la sua efficacia retroattiva al verificarsi del ‘fatto’ ( decorso temporale al 2 ottobre 2011 del periodo massimo di aspettativa) che ne costituisce il presupposto materiale., così come insiste nell’eccepire anche in questa sede la Difesa Erariale per censurare la decisione resa in prime cure. Il punto centrale della controversia risede, piuttosto, come detto, nella valutazione di una condotta della stessa amministrazione (C.M.C.), la quale, in ragione della tempistica adottata per esprimere la possibilità o meno del transito nei ruoli civili, per proprie ragioni organizzative, è stata causa del decorso del termine successivamente invocato per annullare gli esiti da essa stessa prodotti.

Sotto questo profilo, d’altra parte, i provvedimenti impugnati in prime cure risultano in palese contraddizione con il cit. atto del 18. 10. 2011, prodotto dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Caserta, laddove si aveva cura di precisare che il ten. M… “rimarrà nella posizione di Temporanea Non Idoneità in attesa di P.M.L. con visita collegiale (C. M. O.) … fino alla visita collegiale che sin d’ora si indica per il giorno 3.11.2011 alle ore 8,30 ”.

Tale precisazione va reputata superflua, se intesa nel senso sostenuto in questa sede dalla Difesa Erariale.

Essa è però significativa di un riconoscimento, da parte della stessa Amministrazione, di vicende organizzative che, non facciano ricadere sul militare soggetto alla visita di controllo gli svolgimenti temporali della propria azione di accertamento.

In tal modo, l’amministrazione si premurava, correttamente, di mantenere nello stato di aspettativa il ricorrente, consentendogli così di poter esercitare, se del caso, il diritto al transito altrimenti riconosciutogli dalla normativa di appartenenza. Al riguardo, va evidenziato che l’ordinamento già conosce altre disposizioni per le quali la presentazione dell’istanza di transito nei ruoli civili “da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di status” (art. 2, comma 3, D.M. 18 aprile 2002”. Detta norma per un verso impedisce, o comunque rende inefficace, un successivo provvedimento di congedo (come viceversa accaduto nella fattispecie de qua), per altro verso presuppone e rafforza il principio secondo il quale fatti che impediscono la presentazione della istanza di transito, non altrimenti imputabili allo stesso interessato, non possono giustificare un mutamento di status.

Nella vicenda in esame, il militare odierno appellato, è stato messo nelle condizioni di poter presentare l’istanza di transito soltanto dopo gli esiti della visita, svolta in una data discrezionalmente determinata dall’Amministrazione. Ne consegue, quindi, l’illegittimità delle determinazioni impugnate in primo grado, le quali finiscono per riversare sul dipendente i ritardi cagionati dalla stessa amministrazione.

Per questi motivi, pertanto, l’appello deve essere respinto.

Le spese del grado, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Condanna l’Amministrazione appellante al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 (= duemila//00), oltre oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del giorno 10 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Ermanno de Francisco, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere
Giuseppe Mineo, Consigliere, Estensore
Giuseppe Barone, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 24/10/2014
panorama
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Re: Superamento dei 730 giorni

Messaggio da panorama »

Riguardo alla Carta Multiservizi per l’Arma dei Carabinieri (“CMCC”) faccio presente che il C.G.A. III Reparto – SM – Ufficio Informatica e Telecomunicazioni con foglio Nr. 185/PRG/59-2007 datato 15 marzo 2010 nell’allegato “D” – sospensione, revoca e ritiro – nel secondo foglio punto 5 prevede espressamente, i casi in cui deve essere ritirata e tra essi è prevista nei seguenti casi:
- in caso di revoca;
- all’atto del collocamento in congedo del titolare della carta;
- in caso di sospensione dall’impiego o dal servizio per motivi precauzionali, disciplinari o penali;
- per collocamento in aspettativa per motivi Vari;
- per assenza dal servizio o in licenza di convalescenza per motivi di salute conseguenti per INFERMITA’ “NEUROPSICHICHE”;
- in caso di transito nella consistenza organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
panorama
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Re: Superamento dei 730 giorni

Messaggio da panorama »

Ricorso ACCOLTO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1) - superato il periodo massimo di -OMISSIS- fruibile in un quinquennio

IL TAR VENETO scrive:

2) - come evidenziato dal ricorrente nell’unico motivo di ricorso, l’art. 49, comma 3, del d.P.R. 31 luglio 1995 – recante “Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza).”- dispone espressamente che “-OMISSIS- -OMISSIS-. “.

3) - La suddetta previsione, dunque, contempla un’ipotesi particolare in forza della quale, in considerazione della -OMISSIS-, il periodo di -OMISSIS- ad essa relativo non va computato ai fini della determinazione del periodo massimo di -OMISSIS- fruibile dall’interessato.

N.B.: dalla sentenza non si evincono altri elementi utili all'informazione.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di VENEZIA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201401475 2014-12-04


N. 01475/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00645/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 645 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Carta, Giuseppe Piscitelli e Giovanni Carta, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppina Grofcich in Venezia-Mestre, via Pepe, 142;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento
nel ricorso principale: della -OMISSIS-; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

nei motivi aggiunti: della -OMISSIS-; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2014 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, -OMISSIS-, esponeva di aver -OMISSIS- e, conseguentemente, di aver usufruito di un -OMISSIS-.
Aggiungeva il ricorrente che a causa della -OMISSIS-.

Il ricorrente precisava, però, che tale ultima -OMISSIS-, a differenza di quelle fruite in passato, avrebbe dovuto essere soggetta alla previsione dell’art. -OMISSIS-; nonostante ciò, con -OMISSIS-.

Tanto premesso in fatto, ritenendo illegittimo il detto provvedimento, il ricorrente evidenziava, in diritto, l’erroneità del -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-; in particolare, ricordato -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-, il ricorrente denunciava la violazione dell’art. -OMISSIS- di -OMISSIS-. Pertanto, ove l’Amministrazione, come avrebbe dovuto fare, non avesse computato anche il periodo di -OMISSIS- conseguente al -OMISSIS-, non sarebbe stato superato il limite massimo quinquennale di -OMISSIS-, atteso che il ricorrente aveva beneficiato complessivamente di 317 giorni nel quinquennio 2009-2013.

Resisteva in giudizio il Ministero della Difesa, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale, contestando gli argomenti avversari, chiedeva il rigetto del ricorso.

Con atto per motivi aggiunti, munito di istanza di sospensione cautelare, il ricorrente impugnava la determinazione n. -OMISSIS--OMISSIS-.

Parte ricorrente, ribadiva, anche con riferimento al nuovo provvedimento, le censure già formulate nel ricorso introduttivo.

Con ordinanza n. -OMISSIS-, è stata concessa la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

Alla Pubblica Udienza del 15 ottobre 2014, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va, dunque, accolto.

Giova ricordare che, con i provvedimenti impugnati, il ricorrente è stato dapprima -OMISSIS- dal -OMISSIS- a decorrere -OMISSIS- per aver superato il periodo massimo di -OMISSIS- fruibile in un quinquennio (provvedimento n. -OMISSIS-) e, successivamente, è stata disposta la -OMISSIS- di -OMISSIS- (-OMISSIS-).

Come sopra ricordato, il ricorrente, oltre a periodi di -OMISSIS- fruiti nel corso degli anni 2009, 2010 e 2011, fruiva di un ulteriore periodo di -OMISSIS-, dal 25.12.2011 al 10.2.2013, per un totale di 414 giorni, a -OMISSIS-

L’Amministrazione, conteggiando anche detto ultimo periodo di -OMISSIS- unitamente ai precedenti, ha rilevato il superamento del periodo massimo di -OMISSIS- fruibile in un quinquennio ed ha, quindi, disposto la -OMISSIS-

Peraltro, come evidenziato dal ricorrente nell’unico motivo di ricorso, l’art. 49, comma 3, del d.P.R. 31 luglio 1995 – recante “Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza).”- dispone espressamente che “-OMISSIS- -OMISSIS-. “.

La suddetta previsione, dunque, contempla un’ipotesi particolare in forza della quale, in considerazione della -OMISSIS-, il periodo di -OMISSIS- ad essa relativo non va computato ai fini della determinazione del periodo massimo di -OMISSIS- fruibile dall’interessato.

E’ stato osservato che, affinché il periodo di -OMISSIS- non venga computato ai fini del raggiungimento del limite massimo fruibile, è necessario “-OMISSIS-”; pertanto, è stato rilevato come vi debba essere un doppio legame funzionale: “il primo tra -OMISSIS-” (TAR Lombardia, Milano, sez. III, -OMISSIS-). A tal proposito, è stato fatto l’esempio di -OMISSIS-.

In buona sostanza, dunque, se-OMISSIS- -OMISSIS- fruibile.

Orbene, alla luce della disciplina esposta e considerato che il ricorrente ha -OMISSIS- per le quali ha fruito del periodo di -OMISSIS- dal 25.12.2011 al 10.2.2013 e che hanno determinato il -OMISSIS-- circostanza che non è oggetto di espressa contestazione da parte dell’Amministrazione resistente -, non pare dubbio che, in forza della disposizione ricordata, detto periodo di -OMISSIS-, pari a giorni 414, non poteva essere computato –unitamente ai periodi in precedenza fruiti – ai fini del calcolo del periodo massimo di -OMISSIS- fruibile dal ricorrente, atteso che le-OMISSIS-.

Per le esposte ragioni, dunque, le censure di parte ricorrente sono fondate e il ricorso, conseguentemente, va accolto.

Le spese di causa seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimento impugnati.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA e oneri come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore
Roberto Vitanza, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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ariete17
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Re: Superamento dei 730 giorni

Messaggio da ariete17 »

per panorama ti allego la circolare della g.di f. del 2011 in cui dice al p.5 lett.c che il tesserino va ritirato per aspettativa per infermità, secondo te è corretto?
mentre la vecchia circolare specificava che per causa di servizio non andava ritirato.
grazie per la risposta che vorrai darmi.
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
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La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
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Re: Superamento dei 730 giorni

Messaggio da panorama »

Come si sa, ogni Amministrazione/Corpo emana proprie disposizioni/circolare che si differenziano (tra CC. PolStato e GdiF), nel caso degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza è proprio previsto al punto n. 14 pag. 11 della circolare allegata che lo specifica proprio, che al personale (tutto) venga ritirata la tessera di riconoscimento in caso di aspettativa per infermità senza esclusione alcuna.
Quindi possiamo confrontarci ma non posiamo cambiare le cose. Ti consiglio però di parlarne con il tuo Cobar per far fare una delibera in tal senso da portare al Cocer affinché la norma venga rivalutata specificando che va bene per alcune cose ma non per qualsiasi tipo di infermità.
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