Articolo 494 Codice Penale
Articolo 494. Sostituzione di persona. Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sè o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.
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Cass. sent. n. 18826/2013 del 29.04.13
Sostituzione di persona nel web: risponde del reato di cui all’art. 494 c.p. chi crea un falso profilo in chat, associandolo all’altrui recapito telefonico – Cass. Pen. 18826/2013
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CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, 29 APRILE 2013, N. 18826
PRESIDENTE ZECCA, RELATORE GUARDIANO
Con la sentenza numero 18826 depositata il 29 aprile scorso la Suprema Corte si è pronunciata in ordine alla rilevanza del reato di cui all’art. 494 cod. pen.
La sentenza prende le mosse da una condanna in primo grado pronunciata nei confronti di una donna che, sostituendosi ad altra, aveva divulgato su una chat il suo numero di telefono cellulare.
La Suprema Corte, dopo aver ribadito come i profondi cambiamenti che l’evoluzione tecnologica ha prodotto (diffusione di internet) consentano una diffusione di informazioni tra gli utenti pressochè illimitata – dispiegando i loro effetti sempre più anche in materia penale – ha sottolineato che il problema riguarda la possibilità di una interpretazione estensiva della norma in questione (art. 494 c.p.) che – in assenza di organici interventi legislativi – consenta di adeguare l’ambito di operatività alle nuove forme di aggressione per via telematica dei beni giuridici oggetto di protezione, senza violare i principi della tassatività della fattispecie legale e del divieto di interpretazione analogica delle norme penali.
Detta in altri termini, ciò su cui ci si deve interrogare è se si possa, senza con ciò violare il principio di tassatività e il divieto di interpretazione analogica, interpretare estensivamente la norma di cui all’art. 494 c.p. sì da farvi rientrare anche le ipotesi di sostituzione di persone perpetrate via internet.
Proseguono i giudici di legittimità sottolineando come l’attività di interpretazione estensiva della norma penale, lungi dall’essere vietata, è invece lecita e doverosa, quando sia dato stabilire – attraverso un corretto uso della logica e della tecnica giuridica – che il precetto legislativo abbia un contenuto più ampio di quello che appare dalle espressioni letterali adottate dal legislatore.
In tal caso, non si da luogo ad alcuna violazione dell’art. 14 disp. gen. (che vieta, invece, l’applicazione analogica di una norma al di fuori dell’area di operatività che le è propria), in quanto non ne risulta ampliato il contenuto effettivo della disposizione, ma si impedisce che fattispecie a essa soggette si sottraggano alla sua disciplina per un ingiustificato rispetto di manchevoli espressioni letterali, che non potevano essere previste dal Legislatore nel momento storico in cui la disposizione venne emanata (cfr. Cass., sez. 5, 22/02/2012, n. 15048)
In base a tali premesse, può quindi affermarsi che, attraverso una interpretazione estensiva della disposizione contenuta nell’art. 494 c.p., sia possibile far ricadere la condotta dell’imputata nell’ambito di applicazione del delitto di sostituzione di persona.
Il collegio si sofferma in conclusione sulla natura giuridica di tale delitto, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, essendo ricompreso nel Titolo 7^, del Libro 2^ del codice penale, dedicato ai delitti contro la fede pubblica, ha natura plurioffensiva, in quanto preordinato non solo alla tutela di interessi pubblici, ma anche di quelli del soggetto privato nella cui sfera giuridica l’atto sia destinato ad incidere concretamente, con la conseguenza che quest’ultimo riveste la qualità di persona offesa dal reato, con la possibilità di esercitare tutti i diritti riconosciutigli dall’ordinamento, come, ad esempio, quello di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 5, 27/03/2009, n. 21574, rv. 243884; Cass., sez. 5, 09/12/2008, n. 7187, rv. 243154; Cass., sez. un., 25/10/2007, n. 237855, Pasquini).
In conclusione, il reato di sostituzione di persona ricorre non solo quando si sostituisce illegittimamente la propria all’altrui persona, ma anche quando si attribuisce ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, dovendosi intendere per ‘nome’ non solo il nome di battesimo ma anche tutti i contrassegni di identità.
Creare falso profilo web è reato
Re: Creare falso profilo web è reato
Sostituzione di persona l’uso del nickname con generalità fittizie per molestare in chat il vicino di casa
Commette reato di sostituzione di persona chi, utilizzando un nickname che rimanda al nominativo di una persona inesistente, occulta la sua identità per molestare, tramite messaggi in chat, alcuni destinatari inseriti nella sua “black list”.
Con la pronuncia il giudice di legittimità respinge il ricorso di un’imputata condannata dalla Corte d’appello di Palermo per il reato ex articolo 494 Cp, per avere, al fine di commettere reato di molestia e disturbo alle persone, indotto in errore una persona, sotto mentite spoglie.
Il nickname utilizzato, spiega la Corte territoriale, era intestato a una società di intrattenimento telefonico presso cui aveva lavorato l’imputata nel periodo contestato e rinviava a generalità fittizie.
Nessun dubbio, per il giudice di secondo grado, sul fatto che l’autrice dei messaggi e degli annunci molesti sia stata l’imputata, non avendo alcun rilievo l’assenza di qualsiasi motivo di risentimento nei confronti della famiglia molestata dedotta dalla difesa, come dimostrato dal memoriale in atti a firma della ricorrente «da cui si rileva come fosse legata da rapporti tutt’altro che amichevoli con la famiglia da molestare, vicini di casa destinatari e vittime della condotta criminosa, inseriti al primo posto in un elenco di nemici».
Piazza Cavour si allinea alle motivazioni della Corte territoriale.
Corte di Cassazione Sez. V Penale Sentenza n. 9391 del 26 febbraio 2014
Commette reato di sostituzione di persona chi, utilizzando un nickname che rimanda al nominativo di una persona inesistente, occulta la sua identità per molestare, tramite messaggi in chat, alcuni destinatari inseriti nella sua “black list”.
Con la pronuncia il giudice di legittimità respinge il ricorso di un’imputata condannata dalla Corte d’appello di Palermo per il reato ex articolo 494 Cp, per avere, al fine di commettere reato di molestia e disturbo alle persone, indotto in errore una persona, sotto mentite spoglie.
Il nickname utilizzato, spiega la Corte territoriale, era intestato a una società di intrattenimento telefonico presso cui aveva lavorato l’imputata nel periodo contestato e rinviava a generalità fittizie.
Nessun dubbio, per il giudice di secondo grado, sul fatto che l’autrice dei messaggi e degli annunci molesti sia stata l’imputata, non avendo alcun rilievo l’assenza di qualsiasi motivo di risentimento nei confronti della famiglia molestata dedotta dalla difesa, come dimostrato dal memoriale in atti a firma della ricorrente «da cui si rileva come fosse legata da rapporti tutt’altro che amichevoli con la famiglia da molestare, vicini di casa destinatari e vittime della condotta criminosa, inseriti al primo posto in un elenco di nemici».
Piazza Cavour si allinea alle motivazioni della Corte territoriale.
Corte di Cassazione Sez. V Penale Sentenza n. 9391 del 26 febbraio 2014
Re: Creare falso profilo web è reato
Messaggio da Antonio_1961 »
E' reato anche chi si registra su facebook con false generalità.
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