Egregi Signori, un saluto a tutti i partecipanti.
Ritengo utile per tutti coloro i quali si possono trovare in situazioni analoghe a quelle di seguito trattate pubblicare l'Ordinanza sospensiva cautelare emessa dal T.A.R., Prima Sezione, di Torino a tutela del ricorrente.
Il contenzioso insorto a causa di divergenza documentale tra diagnosi formulate da Strutture sanitarie pubbliche e giudizi diagnostici emessi da C.M.O. è stato affrontato dal Collegio giudicante ed affidato a consulente tecnico esterno all'Amministrazione avendo riscontrato come fondati ed evidenti i vizi e le eccezioni prospettate.
In ogni caso, per opportuna conoscenza, buona lettura a tutti.
N. 00299/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00037/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2014, proposto da:
Luigi Albano, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
- la comunicazione relativa al giudizio sull'idoneità del dipendente protocollo n. CL-CM2MI/2676 datata 13 novembre 2013, notificata in data 13 novembre 2013, promanata dalla Commissione Medica di 2^ Istanza di Milano ed afferente al processo verbale n. 323/13 (non notificato al ricorrente);
- il processo verbale n. 162/13;
- tutti gli atti afferenti ai relativi procedimenti noti e non, ancorchè essi siano prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che sussista un principio di prova connesso alla presentazione di certificati medici di provenienza pubblica, che attestano una incompatibilità della salute del ricorrente rispetto alle mansioni svolte e che pertanto la documentazione medica in atti prospetti soluzioni divergenti;
ritenuto opportuno disporre una verificazione, affinchè il verificatore accerti, presa visione della documentazione medica in atti ed esperite le indagini sanitarie ritenute necessarie, se la patologia da cui è affetto il ricorrente ne comporti l’incompatibilità parziale o totale allo svolgimento delle mansioni;
alla verificazione provvederà l’ASL TO 3 di Collegno e Pinerolo: a tal fine, il Direttore Sanitario della predetta ASL provvederà entro 5 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a designare uno specialista cardiologo e un medico legale in servizio presso la struttura per l’espletamento congiunto dell’incarico;
gli incaricati verificheranno la documentazione in atti e le condizioni di salute del ricorrente ai fini di cui in motivazione;
c) entro 15 giorni dalla designazione da parte del Direttore Sanitario, i medici verificatori convocheranno il ricorrente presso la competente struttura dell’ASL TO 3 per sottoporlo ad esame anamnestico;
d) della predetta convocazione sarà dato avviso ai legali di entrambe le parti, anche a mezzo fax;
e) entrambe le parti potranno designare propri consulenti tecnici di parte mediante nomina espressa depositata presso la Segreteria di questo Tribunale entro il giorno precedente l’inizio delle operazioni peritali di cui sub c);
f) all’esame del ricorrente potranno presenziare, oltre ai medici verificatori, solo gli eventuali consulenti tecnici di parte;
g) entro 30 giorni dall’esame del ricorrente, i verificatori trasmetteranno uno schema della propria relazione alle parti, ovvero, se nominati, ai consulenti tecnici di parte;
h) entro 20 giorni dalla ricezione dello schema di relazione, le parti o i rispettivi consulenti trasmetteranno all’ente verificatore le proprie eventuali osservazioni e conclusioni;
i) entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sub h), i medici verificatori depositeranno presso la Segreteria della 1^ Sezione di questo TAR la propria relazione finale, nella quale dovranno dare conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prendere specificamente posizione su di esse, formulando conclusioni chiare e possibilmente sintetiche su ciascuno dei quesiti formulati.
m) per eventuali richieste di proroga dei termini e di chiarimenti provenienti dall’ente o dai medici verificatori è delegato il magistrato relatore dott. Paola Malanetto, la quale provvederà con atto monocratico;
n) a richiesta dell’ente verificatore, le spese della verificazione saranno determinate e liquidate con la sentenza che definirà il giudizio;
o) la segreteria metterà a disposizione del verificatore, a sua richiesta ed ai fini di consultazione, il fascicolo di causa con facoltà di estrarre copia degli atti.
ritenuto che non sussistano allo stato i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, ferma la fissazione nel merito per i disposti incombenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima),
respinge allo stato l’istanza cautelare;
dispone una verificazione tecnica nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
rinvia per l’ulteriore trattazione all’udienza pubblica del 10 luglio 2014.
Delega per eventuali richieste di proroga dei termini e di chiarimenti provenienti dall’ente o dai medici verificatori il magistrato relatore dott. Paola Malanetto, la quale provvederà con atto monocratico.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza alle parti e al Direttore Sanitario dell’ASL TO3 di Collegno e Pinerolo.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Paola Malanetto, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Pescatore, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Un saluto a tutti.
ORDINANZA T.A.R. NOMINA C.T.U.
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