monetizzazione congedo ordinario
monetizzazione congedo ordinario
Messaggio da maximo »
Ciao a tutti , vorrei sapere gentilmente con che criterio vengono monetizzati i giorni di congedo ordinario non fruiti quando si va in pensione riformati.
Premetto che ho chiesto alla mia amministrazione e mi ha risposto che pagano solo i giorni di congedo ma non le festività , quindi dei miei 50 giorni ne restano 44 ,un collega mi ha detto che non vi è alcuna circolare che impone tale taglio potrei sapere anche l'importo per ogni giorno di congedo non fruito ?
grazie
Premetto che ho chiesto alla mia amministrazione e mi ha risposto che pagano solo i giorni di congedo ma non le festività , quindi dei miei 50 giorni ne restano 44 ,un collega mi ha detto che non vi è alcuna circolare che impone tale taglio potrei sapere anche l'importo per ogni giorno di congedo non fruito ?
grazie
Re: monetizzazione congedo ordinario
Messaggio da serraciro »
Pagamento ferie-
Collega devi prendere lo stipendio lordo diviso per 30 ed hai il risultato per ogni giorno moltiplicato per i giorni di ferie che sono soggetti a IRPEF-
In pratica puoi fare il calclo sullo stipendio netto che percepisce diviso 30 X i giorni di ferie il totale e quello che ti compete-
ciapo
Collega devi prendere lo stipendio lordo diviso per 30 ed hai il risultato per ogni giorno moltiplicato per i giorni di ferie che sono soggetti a IRPEF-
In pratica puoi fare il calclo sullo stipendio netto che percepisce diviso 30 X i giorni di ferie il totale e quello che ti compete-
ciapo
Re: monetizzazione congedo ordinario
Carissimo collega,maximo ha scritto:Ciao a tutti , vorrei sapere gentilmente con che criterio vengono monetizzati i giorni di congedo ordinario non fruiti quando si va in pensione riformati.
Premetto che ho chiesto alla mia amministrazione e mi ha risposto che pagano solo i giorni di congedo ma non le festività , quindi dei miei 50 giorni ne restano 44 ,un collega mi ha detto che non vi è alcuna circolare che impone tale taglio potrei sapere anche l'importo per ogni giorno di congedo non fruito ?
grazie
non comprendo perchè secondo i tuoi calcoli ti vengono decurtati 6 giorni dal totale di 50 giorni, e non 4 giorni di festività (ex Legge 937/1977 4 giorni di riposo). E' opportuno che ti rappresento che 2 giornate della citata Legge vanno e sono in aggiunta al congedo ordinario, che a seconda dell'anzianità di servizio si ha diritto, es. 26+2=28 (anzianità di servizio da 0a. a 3a.) e così via. Quindi come detto le festività soppresse eventualmente da decurtare dal totale di 50 giorni, sono solo 4 e non 6, pertanto in pagamento vanno 46 giorni.
Ma ce da dire un'altra cosa che la Legge 937/1977, all'art. 2 ( Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'articolo i, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfetario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio.
L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfetario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta.
Sicuro di averti dato un aiuto, ti saluto.
Nico59
Re: monetizzazione congedo ordinario
Carissimi amici del forum,nico59 ha scritto:Carissimo collega,maximo ha scritto:Ciao a tutti , vorrei sapere gentilmente con che criterio vengono monetizzati i giorni di congedo ordinario non fruiti quando si va in pensione riformati.
Premetto che ho chiesto alla mia amministrazione e mi ha risposto che pagano solo i giorni di congedo ma non le festività , quindi dei miei 50 giorni ne restano 44 ,un collega mi ha detto che non vi è alcuna circolare che impone tale taglio potrei sapere anche l'importo per ogni giorno di congedo non fruito ?
grazie
non comprendo perchè secondo i tuoi calcoli ti vengono decurtati 6 giorni dal totale di 50 giorni, e non 4 giorni di festività (ex Legge 937/1977 4 giorni di riposo). E' opportuno che ti rappresento che 2 giornate della citata Legge vanno e sono in aggiunta al congedo ordinario, che a seconda dell'anzianità di servizio si ha diritto, es. 26+2=28 (anzianità di servizio da 0a. a 3a.) e così via. Quindi come detto le festività soppresse eventualmente da decurtare dal totale di 50 giorni, sono solo 4 e non 6, pertanto in pagamento vanno 46 giorni.
Ma ce da dire un'altra cosa che la Legge 937/1977, all'art. 2 ( Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'articolo i, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfetario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio.
L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfetario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta.
Sicuro di averti dato un aiuto, ti saluto.
Nico59
essendone venuto a conoscenza proprio ieri, di questa notizia mi sento di informare tutti coloro che hanno percepito la liquitazione del congedo non fruito e monetizzato, mettendovi a disposizione per quanti di voi ne vorranno utilizzare detta comunicazione e notizia che seguirà in allegato alla presente.
Cordialmente saluto.
Nico59
Vedesi allegato:
Il pagamento delle ferie non godute è esente dalla tassazione Irpef: C.T.P. Lecce n. 361/1/10 dep. 28.7.2010 ( Presidente Dr. Pellegrino Vincenzo; Relatore dr. Di Mattina Domenico) Difensore Avv. Gurrado Giuseppe di Gravina
RITENUTO IN FATTO
Il Dr…… rappresentato e difeso dall' Avv. Gurrado Giuseppe, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate di Lecce 1 avverso il silenzio rifiuto all'istanza di rimborso della somma di Euro 4.612,05 per IRPEF a suo parere indebitamente trattenuta, oltre gli interessi maturati.
Tale pretesa riviene dalla sentenza n. 188/06 del 17/01/2006 del Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce che ha condannato il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali a risarcire al ……..il danno causato dalla mancata fruizione delle ferie in ragione della somma di Euro 20.942,97 a titolo di indennità per 89 giorni di ferie non godute negli anni dal 1997 al 2001.
A seguito del Decreto Direttoriale del 5/6/2006 viene accreditata al …….la somma di Euro 14.658,61 e, successivamente in data 12/10/2007, la somma di Euro 782,32 per interessi legali.
Il ricorrente contesta ora le trattenute fiscali operategli sull'importo liquidatogli per ferie non godute, così come riconosciutogli dal Giudice del Lavoro, complessivamente pari ad Euro 4.612,05, ritenendo il danno liquidato avente natura di vero e proprio risarcimento e, come tale, intassabile ai fini dell'IRPEF. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate/Ufficio di Lecce 1 con memorie prot. n. 68972/08 del 22/12/2008, chiedendo il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della pretesa erariale in discussione.
LA COMMISSIONE OSSERVA
L'indennità è riconducibile allo schema del pagamento dell'indebito (art. 2037 c.c.) ovvero a quello sussidiario dell'arricchimento senza giusta causa del datore di lavoro (art. 2041 c.c.) e tanto fa sì che l'attività di fatto prestata dal lavoratore si pone al di fuori di qualunque rapporto di tipo sinallagmatico; di conseguenza, qualunque somma corrisposta non può mai essere intesa come retribuzione, in quanto la retribuzione deve sempre trovare una sua giustificazione in un contratto di scambio.
Tale somma, nell'evitare un ingiustificato arricchimento del datore di lavoro, si pone a carico di questo come un'obbligazione risarcitoria del tipo di quella disciplinata dall'art.2041 c.c.: detto obbligo risarcitorio sorgerebbe ex lege e non ex contractu.
In conformità a consolidata giurisprudenza di merito anche questa Commissione si pronuncia a favore della non tassabilità dell'indennità, precisando che il pagamento delle ferie non godute è esente dalla tassazione Irpef, così come sostenuto anche dalla Sez. Trib. della Cassazione, "in quanto considerato come risarcimento danno emergente, cioè un risarcimento danno fisico e psichico subito dal lavoratore per la mancata fruizione del riposo di cui aveva diritto, nonché un danno alla vita di relazione e non già una retribuzione, in quanto questa l'ha già percepita a suo tempo per la prestazione lavorativa effettuata."
P.Q.M.
La Commissione, in accoglimento del ricorso, ordina il rimborso della somma di Euro 4.612,05 maggiorata degli interessi legali. Spese compensate
Così deciso in Lecce il 24/06/2010
Re: monetizzazione congedo ordinario
nico59 ha scritto:Carissimi amici del forum,nico59 ha scritto:Carissimo collega,maximo ha scritto:Ciao a tutti , vorrei sapere gentilmente con che criterio vengono monetizzati i giorni di congedo ordinario non fruiti quando si va in pensione riformati.
Premetto che ho chiesto alla mia amministrazione e mi ha risposto che pagano solo i giorni di congedo ma non le festività , quindi dei miei 50 giorni ne restano 44 ,un collega mi ha detto che non vi è alcuna circolare che impone tale taglio potrei sapere anche l'importo per ogni giorno di congedo non fruito ?
grazie
non comprendo perchè secondo i tuoi calcoli ti vengono decurtati 6 giorni dal totale di 50 giorni, e non 4 giorni di festività (ex Legge 937/1977 4 giorni di riposo). E' opportuno che ti rappresento che 2 giornate della citata Legge vanno e sono in aggiunta al congedo ordinario, che a seconda dell'anzianità di servizio si ha diritto, es. 26+2=28 (anzianità di servizio da 0a. a 3a.) e così via. Quindi come detto le festività soppresse eventualmente da decurtare dal totale di 50 giorni, sono solo 4 e non 6, pertanto in pagamento vanno 46 giorni.
Ma ce da dire un'altra cosa che la Legge 937/1977, all'art. 2 ( Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'articolo i, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfetario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio.
L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfetario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta.
Sicuro di averti dato un aiuto, ti saluto.
Nico59
essendone venuto a conoscenza proprio ieri, di questa notizia mi sento di informare tutti coloro che hanno percepito la liquitazione del congedo non fruito e monetizzato, mettendovi a disposizione per quanti di voi ne vorranno utilizzare detta comunicazione e notizia che seguirà in allegato alla presente.
Cordialmente saluto.
Nico59
Vedesi allegato:
Il pagamento delle ferie non godute è esente dalla tassazione Irpef: C.T.P. Lecce n. 361/1/10 dep. 28.7.2010 ( Presidente Dr. Pellegrino Vincenzo; Relatore dr. Di Mattina Domenico) Difensore Avv. Gurrado Giuseppe di Gravina
RITENUTO IN FATTO
Il Dr…… rappresentato e difeso dall' Avv. Gurrado Giuseppe, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate di Lecce 1 avverso il silenzio rifiuto all'istanza di rimborso della somma di Euro 4.612,05 per IRPEF a suo parere indebitamente trattenuta, oltre gli interessi maturati.
Tale pretesa riviene dalla sentenza n. 188/06 del 17/01/2006 del Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce che ha condannato il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali a risarcire al ……..il danno causato dalla mancata fruizione delle ferie in ragione della somma di Euro 20.942,97 a titolo di indennità per 89 giorni di ferie non godute negli anni dal 1997 al 2001.
A seguito del Decreto Direttoriale del 5/6/2006 viene accreditata al …….la somma di Euro 14.658,61 e, successivamente in data 12/10/2007, la somma di Euro 782,32 per interessi legali.
Il ricorrente contesta ora le trattenute fiscali operategli sull'importo liquidatogli per ferie non godute, così come riconosciutogli dal Giudice del Lavoro, complessivamente pari ad Euro 4.612,05, ritenendo il danno liquidato avente natura di vero e proprio risarcimento e, come tale, intassabile ai fini dell'IRPEF. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate/Ufficio di Lecce 1 con memorie prot. n. 68972/08 del 22/12/2008, chiedendo il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della pretesa erariale in discussione.
LA COMMISSIONE OSSERVA
L'indennità è riconducibile allo schema del pagamento dell'indebito (art. 2037 c.c.) ovvero a quello sussidiario dell'arricchimento senza giusta causa del datore di lavoro (art. 2041 c.c.) e tanto fa sì che l'attività di fatto prestata dal lavoratore si pone al di fuori di qualunque rapporto di tipo sinallagmatico; di conseguenza, qualunque somma corrisposta non può mai essere intesa come retribuzione, in quanto la retribuzione deve sempre trovare una sua giustificazione in un contratto di scambio.
Tale somma, nell'evitare un ingiustificato arricchimento del datore di lavoro, si pone a carico di questo come un'obbligazione risarcitoria del tipo di quella disciplinata dall'art.2041 c.c.: detto obbligo risarcitorio sorgerebbe ex lege e non ex contractu.
In conformità a consolidata giurisprudenza di merito anche questa Commissione si pronuncia a favore della non tassabilità dell'indennità, precisando che il pagamento delle ferie non godute è esente dalla tassazione Irpef, così come sostenuto anche dalla Sez. Trib. della Cassazione, "in quanto considerato come risarcimento danno emergente, cioè un risarcimento danno fisico e psichico subito dal lavoratore per la mancata fruizione del riposo di cui aveva diritto, nonché un danno alla vita di relazione e non già una retribuzione, in quanto questa l'ha già percepita a suo tempo per la prestazione lavorativa effettuata."
P.Q.M.
La Commissione, in accoglimento del ricorso, ordina il rimborso della somma di Euro 4.612,05 maggiorata degli interessi legali. Spese compensate
Così deciso in Lecce il 24/06/2010
...........


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Re: monetizzazione congedo ordinario
Messaggio da franco 3382 »
Cari colleghi;Io congedato per riforma ad Agosto 2011,non ho
preso ancora un euro della monetizzazione congedo ordinario.
Comunque ho delegato un Avvocato a procedere.
Un saluto a tutti,ed in particolare al grande GINO. Ciao.
preso ancora un euro della monetizzazione congedo ordinario.
Comunque ho delegato un Avvocato a procedere.
Un saluto a tutti,ed in particolare al grande GINO. Ciao.
Re: monetizzazione congedo ordinario
franco 3382 ha scritto:Cari colleghi;Io congedato per riforma ad Agosto 2011,non ho
preso ancora un euro della monetizzazione congedo ordinario.
Comunque ho delegato un Avvocato a procedere.
Un saluto a tutti,ed in particolare al grande GINO. Ciao.
.........Ciao




entro marzo pagano, nel mio caso



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Re: monetizzazione congedo ordinario
Messaggio da franco 3382 »
A me non hanno neanche iniziato a saldarmi.
Ho tutto il 2009/2010 e rimanente 2011.
Comunque l'Avvocato stà preparando anche
una causa per stress lavorativo.
Ciao Gino.
Ho tutto il 2009/2010 e rimanente 2011.
Comunque l'Avvocato stà preparando anche
una causa per stress lavorativo.
Ciao Gino.
Re: monetizzazione congedo ordinario
franco 3382 ha scritto:A me non hanno neanche iniziato a saldarmi.
Ho tutto il 2009/2010 e rimanente 2011.
Comunque l'Avvocato stà preparando anche
una causa per stress lavorativo.
Ciao Gino.
............



Re: monetizzazione congedo ordinario
Per i colleghi della PolPen ( - Occhio se avete ferie prima di andare in aspettativa prolungata poiché rischiate di perdervi il pagamento di tutti i giorni arretrati di ferie, come nel caso di specie. Se volete cautelarvi, invece, dovete chiedere tutti i giorni residui di congedo lasciando che sia la vostra Amm.ne a scrivervi ( nero su bianco ) che per esigenze di servizio e di organico non è possibile usufruirle. In tal caso se avete poi voglia di mettervi in aspettativa prolungata con possibilità di riforma, allora è un altro paio di mani )
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corresponsione del trattamento economico sostitutivo del congedo ordinario maturato e non fruito, pari a giorni 45 (N.B.: - tutte pagate dall'Amm.ne)
1) - Il ricorrente è un ex assistente del -OMISSIS- che, prima della cessazione dal servizio (è stato dispensato per -OMISSIS-), aveva chiesto la monetizzazione del periodo di congedo ordinario maturato e non fruito.
2) - L’istanza comprendeva sia le ferie non godute durante il prolungato periodo di malattia che aveva preceduto il collocamento a riposo sia le giornate di congedo maturate prima di tale periodo.
N.B: il punto 2 sopra indicato è stato quello penalizzante per il collega.
Per completezza leggete "attentamente" qui sotto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale ... del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A. F., domiciliato ex lege presso la segreteria del T.A.R. Liguria in Genova, via dei Mille, 9;
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del decreto del Ministero della giustizia, -OMISSIS-, Provveditorato regionale per la Liguria, Ufficio dell’organizzazione, delle relazioni, del personale e della formazione, Sezione del personale di polizia penitenziaria prot. n. XXX – Sgr del 15/3/2013, notificato al ricorrente in data 19/3/2013, con il quale veniva decretata “-OMISSIS-
FATTO
Il ricorrente è un ex assistente del -OMISSIS- che, prima della cessazione dal servizio (è stato dispensato per -OMISSIS-), aveva chiesto la monetizzazione del periodo di congedo ordinario maturato e non fruito.
L’istanza comprendeva sia le ferie non godute durante il prolungato periodo di malattia che aveva preceduto il collocamento a riposo sia le giornate di congedo maturate prima di tale periodo.
Per quanto concerne le giornate di congedo ordinario maturate in precedenza, l’Amministrazione ha ritenuto che non sussistesse alcuna delle circostanze atte a consentirne la monetizzazione, non risultando, in particolare, che la mancata fruizione delle ferie fosse imputabile a documentate esigenze di servizio.
Con ricorso giurisdizionale notificato il 14 maggio 2013 e depositato il 7 giugno 2013, l’interessato ha impugnato il provvedimento su indicato, nella parte in cui nega il pagamento del compenso sostitutivo delle giornate di congedo ordinario maturate prima del periodo di assenza per infermità, e chiede che venga accertato il suo diritto a conseguire la monetizzazione delle ferie in questione.
OMISSIS
Il nuovo provvedimento conferma il diniego di monetizzazione delle ferie maturate prima del periodo di malattia, non risultando che fossero stati adottati provvedimenti di rigetto o differimento delle richieste di congedo ordinario presentate dal dipendente.
OMISSIS
DIRITTO
1) Si controverte in ordine alla sussistenza del diritto del ricorrente, ex assistente del -OMISSIS- dispensato dal servizio per infermità, di conseguire la monetizzazione delle ferie non godute, con specifico riferimento alle giornate di congedo ordinario maturate alla data di collocamento in aspettativa per motivi di salute.
L’Amministrazione di appartenenza, infatti, ha provveduto alla liquidazione del compenso spettante per le sole ferie maturate durante il periodo di aspettativa (45 giorni), ritenendo che i precedenti giorni di congedo non potessero essere fatti oggetto di monetizzazione in quanto la mancata fruizione dei medesimi non era stata determinata da documentate esigenze di servizio.
Come si evince dalla documentazione in atti, si tratta di complessive 69 giornate di congedo ordinario maturate dal ricorrente prima del 13 dicembre 2011, data di collocamento in aspettativa.
2) La difesa erariale eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in quanto, al momento della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, il provvedimento impugnato non poteva ancora considerarsi efficace, non avendo ricevuto il visto della Ragioneria dello Stato che completa la fase di controllo preventivo.
L’eccezione va disattesa, poiché la posizione giuridica del lavoratore subordinato pubblico che aspira a conseguire il pagamento delle ferie maturate e non godute ha consistenza di diritto soggettivo perfetto, direttamente discendente dalle disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali che regolano il rapporto di lavoro, e comporta un accertamento giudiziale che può prescindere, in conseguenza, dall’impugnazione di atti specifici.
3) Nel merito, la pretesa di parte ricorrente è destituita di giuridico fondamento.
La materia cui afferisce la pretesa azionata in giudizio è pacificamente governata dal principio secondo cui l’omessa fruizione del congedo ordinario è compensabile con un’indennità sostituiva qualora l’interessato dimostri che il mancato godimento dei periodi di riposo sia incolpevole, ossia non dipendente dalla volontà del lavoratore.
Per quanto concerne il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, tale principio è stato recepito dall’art. 18, comma 1, del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, che consente il pagamento sostitutivo del congedo ordinario “quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.
A tali ipotesi, va aggiunta quella prevista dall’art. 14, comma 14, del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, che prevede il pagamento sostitutivo delle ferie qualora, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, “il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio”.
Ha precisato la giurisprudenza amministrativa, con riguardo a quest’ultima ipotesi, che la mancata fruizione del congedo ordinario deve ritenersi, in mancanza di prova certa circa la sussistenza di una causa non imputabile al lavoratore, conseguenza di una scelta dell’interessato che impedisce il riconoscimento della sostituzione con la relativa indennità (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. III, 12 febbraio 2013, n. 838).
Non è sufficiente, cioè, che il lavoratore alleghi di non aver potuto fruire dei periodi di congedo, richiedendosi invece che, in assenza di altra causa esonerativa dall’effettività del servizio, egli comprovi di aver regolarmente richiesto di fruire dei periodi di riposo nei tempi previsti e di aver ricevuto conseguenti dinieghi motivati con riferimento ad esigenze di servizio.
Nel presente giudizio, l’interessato non ha neppure provato di aver formulato tempestive istanze per godere dei giorni di congedo maturati durante il periodo di servizio effettivo e, tantomeno, risulta che l’Amministrazione di appartenenza si fosse in alcun modo opposta alla fruizione dei periodi di riposo già maturati.
Anzi, l’Amministrazione dimostra di aver diramato puntuali avvisi al personale dipendente ai fini della puntuale programmazione dei periodi di ferie, inviti che, tuttavia, non erano stati ottemperati dall’odierno ricorrente, come comprova anche la dichiarazione di un superiore gerarchico (cfr. doc. n. 10 Avvocatura).
La mancata fruizione delle ferie pregresse costituiva, in definitiva, il risultato di una scelta consapevole del ricorrente che preclude ex se il riconoscimento del diritto alla percezione del compenso sostitutivo.
4) Le ulteriori censure intese a dimostrare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati sono palesemente prive di pregio giuridico.
La motivazione del diniego può essere desunta con sufficiente chiarezza, infatti, dal tenore letterale dei provvedimenti medesimi, fermo restando che il vizio cagionato dall’eventuale inadeguatezza del supporto motivazionale non varrebbe comunque, giusta il carattere vincolato delle decisioni in esame, a consentirne la caducazione in sede giurisdizionale.
La correttezza della soluzione applicata nel caso di specie, in materia connotata da ambiti di apprezzamento vincolato, rende inammissibile, infine, la censura fondata sulla pretesa disparità di trattamento rispetto a casi analoghi.
5) Per tali ragioni, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Considerando la natura della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno ... gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il ...../.../2014
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corresponsione del trattamento economico sostitutivo del congedo ordinario maturato e non fruito, pari a giorni 45 (N.B.: - tutte pagate dall'Amm.ne)
1) - Il ricorrente è un ex assistente del -OMISSIS- che, prima della cessazione dal servizio (è stato dispensato per -OMISSIS-), aveva chiesto la monetizzazione del periodo di congedo ordinario maturato e non fruito.
2) - L’istanza comprendeva sia le ferie non godute durante il prolungato periodo di malattia che aveva preceduto il collocamento a riposo sia le giornate di congedo maturate prima di tale periodo.
N.B: il punto 2 sopra indicato è stato quello penalizzante per il collega.
Per completezza leggete "attentamente" qui sotto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale ... del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A. F., domiciliato ex lege presso la segreteria del T.A.R. Liguria in Genova, via dei Mille, 9;
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del decreto del Ministero della giustizia, -OMISSIS-, Provveditorato regionale per la Liguria, Ufficio dell’organizzazione, delle relazioni, del personale e della formazione, Sezione del personale di polizia penitenziaria prot. n. XXX – Sgr del 15/3/2013, notificato al ricorrente in data 19/3/2013, con il quale veniva decretata “-OMISSIS-
FATTO
Il ricorrente è un ex assistente del -OMISSIS- che, prima della cessazione dal servizio (è stato dispensato per -OMISSIS-), aveva chiesto la monetizzazione del periodo di congedo ordinario maturato e non fruito.
L’istanza comprendeva sia le ferie non godute durante il prolungato periodo di malattia che aveva preceduto il collocamento a riposo sia le giornate di congedo maturate prima di tale periodo.
Per quanto concerne le giornate di congedo ordinario maturate in precedenza, l’Amministrazione ha ritenuto che non sussistesse alcuna delle circostanze atte a consentirne la monetizzazione, non risultando, in particolare, che la mancata fruizione delle ferie fosse imputabile a documentate esigenze di servizio.
Con ricorso giurisdizionale notificato il 14 maggio 2013 e depositato il 7 giugno 2013, l’interessato ha impugnato il provvedimento su indicato, nella parte in cui nega il pagamento del compenso sostitutivo delle giornate di congedo ordinario maturate prima del periodo di assenza per infermità, e chiede che venga accertato il suo diritto a conseguire la monetizzazione delle ferie in questione.
OMISSIS
Il nuovo provvedimento conferma il diniego di monetizzazione delle ferie maturate prima del periodo di malattia, non risultando che fossero stati adottati provvedimenti di rigetto o differimento delle richieste di congedo ordinario presentate dal dipendente.
OMISSIS
DIRITTO
1) Si controverte in ordine alla sussistenza del diritto del ricorrente, ex assistente del -OMISSIS- dispensato dal servizio per infermità, di conseguire la monetizzazione delle ferie non godute, con specifico riferimento alle giornate di congedo ordinario maturate alla data di collocamento in aspettativa per motivi di salute.
L’Amministrazione di appartenenza, infatti, ha provveduto alla liquidazione del compenso spettante per le sole ferie maturate durante il periodo di aspettativa (45 giorni), ritenendo che i precedenti giorni di congedo non potessero essere fatti oggetto di monetizzazione in quanto la mancata fruizione dei medesimi non era stata determinata da documentate esigenze di servizio.
Come si evince dalla documentazione in atti, si tratta di complessive 69 giornate di congedo ordinario maturate dal ricorrente prima del 13 dicembre 2011, data di collocamento in aspettativa.
2) La difesa erariale eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in quanto, al momento della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, il provvedimento impugnato non poteva ancora considerarsi efficace, non avendo ricevuto il visto della Ragioneria dello Stato che completa la fase di controllo preventivo.
L’eccezione va disattesa, poiché la posizione giuridica del lavoratore subordinato pubblico che aspira a conseguire il pagamento delle ferie maturate e non godute ha consistenza di diritto soggettivo perfetto, direttamente discendente dalle disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali che regolano il rapporto di lavoro, e comporta un accertamento giudiziale che può prescindere, in conseguenza, dall’impugnazione di atti specifici.
3) Nel merito, la pretesa di parte ricorrente è destituita di giuridico fondamento.
La materia cui afferisce la pretesa azionata in giudizio è pacificamente governata dal principio secondo cui l’omessa fruizione del congedo ordinario è compensabile con un’indennità sostituiva qualora l’interessato dimostri che il mancato godimento dei periodi di riposo sia incolpevole, ossia non dipendente dalla volontà del lavoratore.
Per quanto concerne il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, tale principio è stato recepito dall’art. 18, comma 1, del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, che consente il pagamento sostitutivo del congedo ordinario “quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.
A tali ipotesi, va aggiunta quella prevista dall’art. 14, comma 14, del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, che prevede il pagamento sostitutivo delle ferie qualora, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, “il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio”.
Ha precisato la giurisprudenza amministrativa, con riguardo a quest’ultima ipotesi, che la mancata fruizione del congedo ordinario deve ritenersi, in mancanza di prova certa circa la sussistenza di una causa non imputabile al lavoratore, conseguenza di una scelta dell’interessato che impedisce il riconoscimento della sostituzione con la relativa indennità (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. III, 12 febbraio 2013, n. 838).
Non è sufficiente, cioè, che il lavoratore alleghi di non aver potuto fruire dei periodi di congedo, richiedendosi invece che, in assenza di altra causa esonerativa dall’effettività del servizio, egli comprovi di aver regolarmente richiesto di fruire dei periodi di riposo nei tempi previsti e di aver ricevuto conseguenti dinieghi motivati con riferimento ad esigenze di servizio.
Nel presente giudizio, l’interessato non ha neppure provato di aver formulato tempestive istanze per godere dei giorni di congedo maturati durante il periodo di servizio effettivo e, tantomeno, risulta che l’Amministrazione di appartenenza si fosse in alcun modo opposta alla fruizione dei periodi di riposo già maturati.
Anzi, l’Amministrazione dimostra di aver diramato puntuali avvisi al personale dipendente ai fini della puntuale programmazione dei periodi di ferie, inviti che, tuttavia, non erano stati ottemperati dall’odierno ricorrente, come comprova anche la dichiarazione di un superiore gerarchico (cfr. doc. n. 10 Avvocatura).
La mancata fruizione delle ferie pregresse costituiva, in definitiva, il risultato di una scelta consapevole del ricorrente che preclude ex se il riconoscimento del diritto alla percezione del compenso sostitutivo.
4) Le ulteriori censure intese a dimostrare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati sono palesemente prive di pregio giuridico.
La motivazione del diniego può essere desunta con sufficiente chiarezza, infatti, dal tenore letterale dei provvedimenti medesimi, fermo restando che il vizio cagionato dall’eventuale inadeguatezza del supporto motivazionale non varrebbe comunque, giusta il carattere vincolato delle decisioni in esame, a consentirne la caducazione in sede giurisdizionale.
La correttezza della soluzione applicata nel caso di specie, in materia connotata da ambiti di apprezzamento vincolato, rende inammissibile, infine, la censura fondata sulla pretesa disparità di trattamento rispetto a casi analoghi.
5) Per tali ragioni, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Considerando la natura della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno ... gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il ...../.../2014
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