Fax simile domanda vittime del dovere

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avt8
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Re: R: Fax simile domanda vittime del dovere

Messaggio da avt8 »

christian71 ha scritto:
avt8 ha scritto:
christian71 ha scritto:Per quanto riguarda l'eventuale aggravamento, forse non serve in quanto, leggendo nell'altro argomento mi è sembrato di capire che era stato già riformato parzialmente con una 5^ Cat. a causa delle ferite riportate in quell'evento...e poi, se non erro, è stato riformato con una 4^ Cat. per cumulo con altra patologia.... sicuramente comunque sarebbe opportuno ripetere alcuni accertamenti sanitari in modo da dimostrare che non è affatto migliorata la sua situazione....

Saluti
Christian

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Ma nessuno ha detto che nel caso di riconoscimento di vittime del dovere,con concausa di incidente stradale,se l'interessato ha percepito il risarcimento del danno da parte dell'assicurazione questo viene detratto dalla speciale elaegizione- e nel caso avesse preso di più di quello spettante per la categoria invalidante nulla spetterebbe di speciale elargizione( normalmente il risarcimento del danno da parte dekll'assicurazione e superiore ai punti di percentuale del ministero dell'Interno ) e sottinteso che avrebbe diritto ai vitalizi se supera il 25%-
Salve avt8, sinceramente questa cosa mi è nuova e non ricordo di averla mai letta su nessuna delle leggi e dpr che disciplinano i benefici spettanti alle vittime del dovere.....se non erro ad un certo punto della pratica e questo magari potrebbe confermarlo chi ci è già passato, il Ministero chiederà se si sono già percepiti dei risarcimenti per quella patologia daparte dello Stato e non da enti privati come secondo me è l'assicurazione di un'auto coinvolta in un sinistro, tanto che, se non erro, neanche l'E.I. percepito per quella patologia viene detratto....spero che non sia come dici perchè io sono stato risarcito dall'assicurazione dell'auto che ci ha speronato.....

Saluti
Christian

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IO ci sono già passato, e ad un certo punto quanto si sta per essere riconosciuti vittima del dovere il Ministero chiede una dichiarazione ove deve essere specificato se per tale episodio si e avuto risarcimento da terzi o da enti pubblici per terzi si intende assicurazioni-


christian71
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Re: Fax simile domanda vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

Speriamo di no, una dichiarazione del genere la feci anche quando dovevano pagarmi l'E.I., io dissi che ero stato risarcito da un'assicurazione ma nulla mi fu decurtato.....

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avt8
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Re: Fax simile domanda vittime del dovere

Messaggio da avt8 »

christian71 ha scritto:Speriamo di no, una dichiarazione del genere la feci anche quando dovevano pagarmi l'E.I., io dissi che ero stato risarcito da un'assicurazione ma nulla mi fu decurtato.....

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L'equo indennizzo non ha niente a che vedere con il risarcimento del danno assicurativi.mentre per le vittime del dovere si- Infatti e logico che il risarcimento del danno nel caso di specie la speciale elargizione equivalente al danno morale biologico ed invalidità permanente- Non si può prendere per due volte per lo stesso motivo- Mentre per i vitalizi nulla cambia- anche ad un collega fu detratto quanto percepito dall'assicurazione-ad altro invece essendo rimasto invalido,percependo un miliardo di vecchie lire ed un vitalizio infortunistico di 600 mila lire al mese , non gli fu dato niente, -ma solo l'attestato di vittima del dovere- so che stava facemdo causa per avere la differenza del vitalizio-
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antoniomlg
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Re: Fax simile domanda vittime del dovere

Messaggio da antoniomlg »

posso darvi il mio apporto personale.
per un caso conosciuto e seguito passo passo personalmente

>l'assicurazione stipulata da COMMISERVIZI del Ministero Difesa per il personale
impiegato nelle missioni all'estero, ha risarcito il danno subito dal collega ribaltatosi
con un mezzo militare, nel mentre si recavano ad effettuare una bonifica di (I.E.D).

>successivamente ha fatto richiesta di equo indennizzo;
>e contestualmente chiedeva risarcimento alla assicurazione del mezzo;

>>>>L'equo indennizzo, gli è stato negato con la motivazione che aveva ricevuto già un indennizzo per assicurazioni a carico dello stato. (a mio avviso con un ricorso e un avvocato con le P@@le avrebbe vinto) in quanto trattasi di due distinti istituti.

>>> L'assicurazione del veicolo ha risarcito senza battere ciglio un indennizzo, in rapporto alla percentuale della categoria militare a cui è stata ascritta l'invalidità subita nell'incidente.

poi a distanza di oltre 10 anni
è stato decretato "vittima del dovere" senza che sia stato decurtato alcuno degli indennizzi già percepiti.
cordiali saluti
avt8
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Re: Fax simile domanda vittime del dovere

Messaggio da avt8 »

antoniomlg ha scritto:posso darvi il mio apporto personale.
per un caso conosciuto e seguito passo passo personalmente

>l'assicurazione stipulata da COMMISERVIZI del Ministero Difesa per il personale
impiegato nelle missioni all'estero, ha risarcito il danno subito dal collega ribaltatosi
con un mezzo militare, nel mentre si recavano ad effettuare una bonifica di (I.E.D).

>successivamente ha fatto richiesta di equo indennizzo;
>e contestualmente chiedeva risarcimento alla assicurazione del mezzo;

>>>>L'equo indennizzo, gli è stato negato con la motivazione che aveva ricevuto già un indennizzo per assicurazioni a carico dello stato. (a mio avviso con un ricorso e un avvocato con le P@@le avrebbe vinto) in quanto trattasi di due distinti istituti.

>>> L'assicurazione del veicolo ha risarcito senza battere ciglio un indennizzo, in rapporto alla percentuale della categoria militare a cui è stata ascritta l'invalidità subita nell'incidente.

poi a distanza di oltre 10 anni
è stato decretato "vittima del dovere" senza che sia stato decurtato alcuno degli indennizzi già percepiti.
cordiali saluti
Concordo in tutt tranne l'ultima parte- Allora mi spieghi il perchè il Ministero dell'Interno chiede la dichiarazione di non aver percpeito risarcimento del danno da enti pubblici o privati, in applicazione dell'art. 46 del d.p.r. 445/2000- sulle dichiarazioni mendaci- Se fosse come dici tu,non vi e senso che il Ministero chiede tale autocertificazione-
Ti faccio un'esempio-se ad un militare a causa di incidente stradale viene rioconosciuta una causa di servizio ascritta a tab.B. 8^ categoria e percepisce dall'assicurazione 150 mila euro- Mentre per la speciale lelargizione gli spetterebbe in base alla categoria intorno ai 60 mila euro- inferiore a quanto preso dall'assicurazione- Avendo avuto di più dall'assicurazione nulla concede della speciale elargizione-tranne che i vitalizi previsti che esulano dal risarcimento del danno.-
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antoniomlg
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Re: Fax simile domanda vittime del dovere

Messaggio da antoniomlg »

oltre a quanto scritto sopra non sò.
cercherò di documentarmi in merito e se ci sarà da dare altre informazioni
con dati certi lo farò senz'altro.
ciao
avt8
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Re: Fax simile domanda vittime del dovere

Messaggio da avt8 »

antoniomlg ha scritto:oltre a quanto scritto sopra non sò.
cercherò di documentarmi in merito e se ci sarà da dare altre informazioni
con dati certi lo farò senz'altro.
ciao
Comunque le mie informazioni vengono da fonte ministeriale e fonte legale che tratta questa materia-
Ho scritto ciò solo allo scopo di preparare psicologicamente alcuni colleghi che si trovano nella situazione del post descritto,al solo scopo di non farli rimaere male nel caso si verificasse quanto da me scritto-E da preventivarlo- Poi sai al Ministero quelli che trattano le pratiche non tutti sono delle cime giuridiche,ma ci anche molte cime di rape,che non conoscono affatto la normativa bene, e la giurisprudenza formatosi in materia-,tanto da costringere gli interessati a ricorsi e controricorsi che vengono ultimamente sempre accolti con pagamento delle spese legali a carico del Ministero, provocando ulteriore danno erariale-
Per me la discussione in questga materia e chiusa-
franruggi
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Re: Fax simile domanda vittime del dovere

Messaggio da franruggi »

Pure questa mi è nuova....


Saluti
Francesco
christian71
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Re: Fax simile domanda vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

franruggi ha scritto:Pure questa mi è nuova....


Saluti
Francesco
Scusami Francesco, non ricordo bene, nel tuo evento l'auto investitrice fu bloccata e quindi eri stato risarcito dall'assicurazione???.....nel mio evento fui risarcito grazie all'intervento del Legale a cui mi affidai in quanto l'assicurazione in prima battuta, trattandosi di azione dolosa dei malviventi in fuga non voleva pagare....

Saluti
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antoniomlg
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Re: Fax simile domanda vittime del dovere

Messaggio da antoniomlg »

TRANQUILLI.

non è esatto o è incompleto quanto scritto

mi sono documentato.
tutti i risarcimenti avuto in seguito ad infortuni (esempio assicurazione militari all'estero, assicurazione r.c. auto mezzi militari, ecc. ecc. sono essi cumulabili tra loro.
TRANNE
quelli erogati direttamente dalla pubblica Amministrazione (esempio equo indennizzo)

cordiali saluti
christian71
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Re: Fax simile domanda vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

Grazie antonio e quindi non influiscono sulla speciale elargizione??? Perchè non sono riuscito a trovare nulla in merito....ho trovato solo che quando devono pagarti l'E.I. vengono detratte le somme percepire da assicurazioni a carico dallo Stato (o cosa del genere)....

Saluti
Christian

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antoniomlg
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Re: Fax simile domanda vittime del dovere

Messaggio da antoniomlg »

christian71 ha scritto:Grazie antonio e quindi non influiscono sulla speciale elargizione??? Perchè non sono riuscito a trovare nulla in merito....ho trovato solo che quando devono pagarti l'E.I. vengono detratte le somme percepire da assicurazioni a carico dallo Stato (o cosa del genere)....

Saluti
Christian

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Tranquillo
Vedere dpr 510/99, spiega tutto! nello specifico art.4
Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 (in Gazz. Uff., 7 gennaio, n. 4)
Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata.
Vedere dpr 510/99, spiega tutto!

è lungo altrimenti avrei inserito una sintesi

ciao
avt8
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Re: Fax simile domanda vittime del dovere

Messaggio da avt8 »

antoniomlg ha scritto:
christian71 ha scritto:Grazie antonio e quindi non influiscono sulla speciale elargizione??? Perchè non sono riuscito a trovare nulla in merito....ho trovato solo che quando devono pagarti l'E.I. vengono detratte le somme percepire da assicurazioni a carico dallo Stato (o cosa del genere)....

Saluti
Christian

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Tranquillo
Vedere dpr 510/99, spiega tutto! nello specifico art.4
Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 (in Gazz. Uff., 7 gennaio, n. 4)
Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata.
Vedere dpr 510/99, spiega tutto!

è lungo altrimenti avrei inserito una sintesi

ciao
Questo sotto e l'art 4. se tale normativa vale per le provvidenze risarcitorie pubbliche ,a maggior ragione come dicevo io in precedenza vale per gli indennizzi privati-
Per quanto riguarda gli incidenti militari all'estero fatti con automezzi,lo prevede la la legge per l'assicurazione obbligatoria per i trasportati in servizio-su veicolo militari anche in Italia-
Il problema e se un'agente della stradale mentre fa viabilità e viene investito da un camion condotto da un privato citadino, l'assicurazione deve risarcire il danno causato all'agente, ed al Ministero dell'Interno del pagamento di tutti i giorni di aspettativa fatti dalla persona investita ed altro- E se questo successivamente viene per detto fatto riconosciuto anche vittima del dovere,-se la speciale elargizione spettante e inferiore a quella che ha corrisposto l'assicurazione,ha diritto alla differenza- Se invece il risarcimento dell'assicurazione e superiore alla speciale elargiozione non compete nulla-
vale lo stesso principio per il risarcimento del danno da parte della pubblica amministrazione-
NON BISOGNA DARE PER CERTO ,certe situazioni, ascoltate uno con i capelli bianchi , che frequenta studi legali-che trattano questa materia- Poi per carità gli iscritti del forum sono tutti maggiorenni e vaccinati,e trarre loro le conclusioni- Ma non si devono poi dispiacere se nell'uovo trovano una sorpresa a loro non gradita-

Art. 4.
Documenti ed atti richiesti
1. Con la domanda o quando l'amministrazione competente o il
prefetto ne fa espressa richiesta, prima della corresponsione delle
elargizioni previste dalla normativa vigente, gli interessati devono
espressamente dichiarare:
a) le provvidenze pubbliche eventualmente gia' percepite, anche
in parte, attribuite in ragione delle medesime circostanze, indicando
se le stesse abbiano carattere continuativo ovvero siano state
corrisposte in un'unica soluzione;
b) se intendano optare, quando si tratti di provvidenze non
ancora percepite e non cumulabili, per la corresponsione di tali
provvidenze ovvero dei benefici previsti dalle leggi 13 agosto 1980,
n. 466 e 20 ottobre 1990, n. 302;
c) se, fatto salvo il caso di non cumulabilita' dei benefici,
intendano optare per la elargizione in unica soluzione o per
l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 3 della legge 20 ottobre
1990, n. 302;
d) se abbiano richiesto o abbiano gia' ottenuto, anche in parte,
il risarcimento del danno, esibendo la relativa documentazione.
2. La scelta di uno dei predetti benefici deve essere corredata da
espressa rinuncia degli interessati ad altre provvidenze non
cumulabili.
3. Si considerano pubbliche le provvidenze corrisposte direttamente
da una pubblica amministazione.
4. Il divieto di cumulo non opera fra l'assegno vitalizio previsto
dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e le altre provvidenze pubbliche
non continuative ancorche' corrisposte in piu' soluzioni, ne' fra le
elargizioni previste dalla predetta legge e le altre provvidenze
pubbliche di carattere continuativo. Non rientrano nel divieto di
cumulo il beneficio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, i trattamenti di quiescenza, ancorche' privilegiati o
di riversibilita', nonche' i benefici di cui agli articoli 9, 14 e 15
della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e ogni altro beneficio o diritto
non rinunciabile o a carattere generale. Il divieto di cumulo non
opera, altresi', per le vittime del dovere destinatarie dei benefici
previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.
5. Qualora al momento della domanda o successivamente fino
all'emanazione del provvedimento finale, risulta che e' stata
corrisposta una provvidenza non cumulabile e, tuttavia, di importo
inferiore alle provvidenze disciplinate dalla legge 20 ottobre 1990,
n. 302, queste ultime sono corrisposte sottraendo al relativo
ammontare quanto e' stato riconosciuto in favore del richiedente.
6. La sottoscrizione dell'interessato alle dichiarazioni ed alle
opzioni di cui ai commi precedenti deve essere resa a norma
dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni.
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Re: Fax simile domanda vittime del dovere

Messaggio da antoniomlg »

SCUSA MA TU
lo hai letto da qualche parte quello che sostieni?
circa gli indennizzi privati?
se cosi fosse indicaci la fonte. ALTRIMENTI

IL dpr 510/99, nello specifico art.4, (al rigo che ho scritto in rosso) è chiaro

Documenti ed atti richiesti
1. Con la domanda o quando l'amministrazione competente o il prefetto ne fa espressa richiesta, prima della corresponsione delle elargizioni previste dalla normativa vigente, gli interessati devono
espressamente dichiarare:
a) le provvidenze pubbliche eventualmente gia' percepite, anche in parte, attribuite in ragione delle medesime circostanze, indicando se le stesse abbiano carattere continuativo ovvero siano state
corrisposte in un'unica soluzione;
b) se intendano optare, quando si tratti di provvidenze non ancora percepite e non cumulabili, per la corresponsione di tali provvidenze ovvero dei benefici previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 20 ottobre 1990, n. 302;
c) se, fatto salvo il caso di non cumulabilita' dei benefici, intendano optare per la elargizione in unica soluzione o per l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;
d) se abbiano richiesto o abbiano gia' ottenuto, anche in parte, il risarcimento del danno, esibendo la relativa documentazione.
2. La scelta di uno dei predetti benefici deve essere corredata da espressa rinuncia degli interessati ad altre provvidenze non cumulabili.
3. Si considerano pubbliche le provvidenze corrisposte direttamente da una pubblica amministrazione.
4. Il divieto di cumulo non opera fra l'assegno vitalizio previsto dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e le altre provvidenze pubbliche non continuative ancorche' corrisposte in piu' soluzioni, ne' fra le
elargizioni previste dalla predetta legge e le altre provvidenze pubbliche di carattere continuativo. Non rientrano nel divieto di cumulo il beneficio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, i trattamenti di quiescenza, ancorche' privilegiati o di riversibilita', nonche' i benefici di cui agli articoli 9, 14 e 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e ogni altro beneficio o diritto
non rinunciabile o a carattere generale. Il divieto di cumulo non opera, altresi', per le vittime del dovere destinatarie dei benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.
5. Qualora al momento della domanda o successivamente fino all'emanazione del provvedimento finale, risulta che e' stata corrisposta una provvidenza non cumulabile e, tuttavia, di importo
inferiore alle provvidenze disciplinate dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, queste ultime sono corrisposte sottraendo al relativo ammontare quanto e' stato riconosciuto in favore del richiedente.
6. La sottoscrizione dell'interessato alle dichiarazioni ed alle opzioni di cui ai commi precedenti deve essere resa a norma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

poi ognuno è libero di scegliere
>>farsi fregare i soldi dalla propria amministrazione.
>>farsi dare quello che gli spetta facendo applicare e rispettare le leggi

ciao
avt8
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Re: Fax simile domanda vittime del dovere

Messaggio da avt8 »

[quote="antoniomlg"]SCUSA MA TU
lo hai letto da qualche parte quello che sostieni?
circa gli indennizzi privati?
se cosi fosse indicaci la fonte. ALTRIMENTI

IL dpr 510/99, nello specifico art.4, (al rigo che ho scritto in rosso) è chiaro

Documenti ed atti richiesti
1. Con la domanda o quando l'amministrazione competente o il prefetto ne fa espressa richiesta, prima della corresponsione delle elargizioni previste dalla normativa vigente, gli interessati devono
espressamente dichiarare:
a) le provvidenze pubbliche eventualmente gia' percepite, anche in parte, attribuite in ragione delle medesime circostanze, indicando se le stesse abbiano carattere continuativo ovvero siano state
corrisposte in un'unica soluzione;
b) se intendano optare, quando si tratti di provvidenze non ancora percepite e non cumulabili, per la corresponsione di tali provvidenze ovvero dei benefici previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 20 ottobre 1990, n. 302;
c) se, fatto salvo il caso di non cumulabilita' dei benefici, intendano optare per la elargizione in unica soluzione o per l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;
d) se abbiano richiesto o abbiano gia' ottenuto, anche in parte, il risarcimento del danno, esibendo la relativa documentazione.
2. La scelta di uno dei predetti benefici deve essere corredata da espressa rinuncia degli interessati ad altre provvidenze non cumulabili.
3. Si considerano pubbliche le provvidenze corrisposte direttamente da una pubblica amministrazione.
4. Il divieto di cumulo non opera fra l'assegno vitalizio previsto dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e le altre provvidenze pubbliche non continuative ancorche' corrisposte in piu' soluzioni, ne' fra le
elargizioni previste dalla predetta legge e le altre provvidenze pubbliche di carattere continuativo. Non rientrano nel divieto di cumulo il beneficio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, i trattamenti di quiescenza, ancorche' privilegiati o di riversibilita', nonche' i benefici di cui agli articoli 9, 14 e 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e ogni altro beneficio o diritto
non rinunciabile o a carattere generale. Il divieto di cumulo non opera, altresi', per le vittime del dovere destinatarie dei benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.
5. Qualora al momento della domanda o successivamente fino all'emanazione del provvedimento finale, risulta che e' stata corrisposta una provvidenza non cumulabile e, tuttavia, di importo
inferiore alle provvidenze disciplinate dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, queste ultime sono corrisposte sottraendo al relativo ammontare quanto e' stato riconosciuto in favore del richiedente.
6. La sottoscrizione dell'interessato alle dichiarazioni ed alle opzioni di cui ai commi precedenti deve essere resa a norma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

poi ognuno è libero di scegliere
>>farsi fregare i soldi dalla propria amministrazione.
>>farsi dare quello che gli spetta facendo applicare e rispettare le leggi

La fonte e legale che per ovvi motivi non posso citare- L'importante e il proprio convincimento - Chiedetelo all'Avv.del forum-magari lui ha la risposta più appropriata per gli interessati-
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