Per opportuna notizia
1) - il comando ligure dell’esercito ha negato all’interessato, dipendente civile del ministero, il richiesto accesso ai documenti amministrativi contenuti nel fascicolo personale.
2) - i fascicoli personali di ciascun dipendente sono suddivisi in tre sezioni, dal che la necessità che l’interessato chiarisca a quale tipologia egli intende accedere;
Ricorso ACCOLTO
Cmq. potete leggere il tutto qui sotto.
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06/02/2014 201400205 Sentenza 2
N. 00205/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01128/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1128 del 2013, proposto dal signor O. R. rappresentato e difeso dall’avvocato Ernesto Rognoni, presso il quale ha eletto domicilio a Genova in via Fieschi 3/18;
contro
Ministero della Difesa in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliato presso l’ufficio;
Per l’accesso
ai documenti facenti parte del fascicolo d’ufficio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
rilevato che:
il signor O. R. espone di essere un dipendente civile del comando militare dell’esercito per la Liguria, e si duole del diniego opposto alla sua domanda proposta per essere ammesso all’accesso ai documenti contenuti nel fascicolo personale;
per ciò egli ha notificato l’atto 25.10.2013, depositato il 8.11.2013, con cui denuncia censure in fatto e diritto;
l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria ed ha depositato dei documenti;
il ricorso impugna la determinazione con cui il comando ligure dell’esercito ha negato all’interessato, dipendente civile del ministero, il richiesto accesso ai documenti amministrativi contenuti nel fascicolo personale;
l’amministrazione contesta la possibilità di dar corso alla domanda della parte, in quanto non è stata specificata la ragione dell’interesse che spinge il dipendente alla consultazione richiesta;
il tribunale rileva che l’interesse di un impiegato a prendere visione del proprio fascicolo personale è da considerare connaturato alla domanda, posto che si tratta di atti di pertinenza di un soggetto che la p.a. deve conservare anche e non solo nel proprio interesse al buon andamento dell’attività del comando;
si tratta infatti di una situazione che prelude alla tutela di un interesse giuridico che l’impiegato non necessariamente deve rappresentare, trattandosi di atti che riguardano la propria vita personale e lavorativa (art. 29 del dpr 686 del 1957); .
ne consegue che avrebbe dovuto essere la p.a. a rappresentare gli eventuali motivi che ostavano all’accoglimento della domanda (ad esempio istanza emulativa, reiterata senza ragione) sì che il motivo va accolto in quanto fondato;
a diversa conclusione non può indurre l’argomentazione spesa dalla difesa resistente, a tenore della quale i fascicoli personali di ciascun dipendente sono suddivisi in tre sezioni, dal che la necessità che l’interessato chiarisca a quale tipologia egli intende accedere;
l’organizzazione burocratica può infatti organizzarsi con le modalità meglio viste, ma tale discrezionalità non può costituire un ostacolo alla legittima domanda di un dipendente;
la p.a. non si è poi soffermata sulle modalità inusuali con cui il dipendente ha redatto l’istanza, sì che tale profilo non può venire in considerazione in questa sede giudiziale;
il ricorso merita pertanto condivisione, mentre le spese vanno opportunamente compensate, attesa la natura informale con cui venne redatta l’istanza poi disattesa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato, dichiarando il titolo dell’interessato ad accedere agli atti del proprio fascicolo personale
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/02/2014
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