aspettativa massima nel quinquennio:730 giorni??

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toto60
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aspettativa massima nel quinquennio:730 giorni??

Messaggio da toto60 »

Salve, più volte sono passato x questo forum e ho appreso molte notizie nuove e interessanti sui nostri diritti. svariati argomenti trattano in merito ai giorni totali dell'aspettativa massima nell'ultimo quinquennio e tutti quelli che ho letto attentamente, specificano che superati i 730 giorni di aspettativa si raggiunge automaticamente o la riforma o la pensione senza i benefici della riforma. Ora nel mio caso, ho maturato sempre nell'ultimo quinquennio 700 giorni ma il CMO mi ha concesso ulteriori 83giorni, superando così il limite dei 730. Sorpreso mi sono recato in ufficio a chiedere delucidazioni, dove mi hanno riferito (senza appellarsi a nessuna normativa o fonte ufficiale) che addirittura il limite massimo sia di 913giorni. il mio dubbio sorge proprio qui: l'aspettativa massima nell'ultimo quinquennio dura 730 o 913giorni???
vi ringrazio dell'attenzione.
distinti saluti.Pino


vincent62

Re: aspettativa massima nel quinquennio:730 giorni??

Messaggio da vincent62 »

Le Forze Armate e la Polizia Militare, ha 730 gg. sia continuativi che nel quinquennio. La Polizia di Stato ha l'aspettativa applicata al pubblico impiego cioè 540 se consecutivi, altrimenti se c'è stato un periodo ininterrotto lavorativo di tre mesi, restano 913 gg. nel quinquennio.
toto60
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Re: aspettativa massima nel quinquennio:730 giorni??

Messaggio da toto60 »

vincent62, ti ringrazio sei stato molto chiaro, non mi aspettavo vi fossero delle differenze in Polizia essendo comunque un corpo appartenente alle forze armate. distinti saluti.
vincent62

Re: aspettativa massima nel quinquennio:730 giorni??

Messaggio da vincent62 »

Infatti, fino a qualche mese fa,non sapevo neanche io che ci fosse differenza, poi grazie al forum,ne ho avuto contezza.
Siamo un corpo ibrito nel senso che, hanno la possibilità di applicarci Il regolamento militare o civile a seconda della convenienza.Ciao
iosonoquì
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Re: aspettativa massima nel quinquennio:730 giorni??

Messaggio da iosonoquì »

...questo è l'obbiettivo del forum: aiutarci l'un l'altro per non trovarci impreparati!

Damoje sotto!!
toto60
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Re: aspettativa massima nel quinquennio:730 giorni??

Messaggio da toto60 »

infatti, grazie a vincent62 sto cercando di limitare i danni.
Gentilmente qualcuno puo mandarmi il fac simile per il ricorso in 2 istanza.
grazie
Beppe L.
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Re: aspettativa massima nel quinquennio:730 giorni??

Messaggio da Beppe L. »

toto60 ha scritto:Salve, più volte sono passato x questo forum e ho appreso molte notizie nuove e interessanti sui nostri diritti. svariati argomenti trattano in merito ai giorni totali dell'aspettativa massima nell'ultimo quinquennio e tutti quelli che ho letto attentamente, specificano che superati i 730 giorni di aspettativa si raggiunge automaticamente o la riforma o la pensione senza i benefici della riforma. Ora nel mio caso, ho maturato sempre nell'ultimo quinquennio 700 giorni ma il CMO mi ha concesso ulteriori 83giorni, superando così il limite dei 730. Sorpreso mi sono recato in ufficio a chiedere delucidazioni, dove mi hanno riferito (senza appellarsi a nessuna normativa o fonte ufficiale) che addirittura il limite massimo sia di 913giorni. il mio dubbio sorge proprio qui: l'aspettativa massima nell'ultimo quinquennio dura 730 o 913giorni???
vi ringrazio dell'attenzione.
distinti saluti.Pino
Ma come può essere vero quanto sopra?????
Io non lo trovo da nessuna parte??
Aiuto Vincent!!!
toto60
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Re: aspettativa massima nel quinquennio:730 giorni??

Messaggio da toto60 »

per beppe.l
dopo la risposta di vincent ,ho accertato che effettivamente i giorni di aspettativa a disposizione nel quinquennio sono 913 e non 730. OCCHIO.......
Beppe L.
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Re: aspettativa massima nel quinquennio:730 giorni??

Messaggio da Beppe L. »

grazie toto, io mi sono attenuto anche al vecchio manuale dei regolamenti del corso di polizia e trovo 730 gg., in tutti i casi vedrò di non arrivarci.
Beppe L.
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Re: aspettativa massima nel quinquennio:730 giorni??

Messaggio da Beppe L. »

pare che dovreste aver ragione, ho letto bene e parla di 30 mesi!!!
panorama
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Re: aspettativa massima nel quinquennio:730 giorni??

Messaggio da panorama »

-) - è stato sospeso, a decorrere dal 16/02/2011, il trattamento economico, per il presunto superamento, nell’ultimo quinquennio, del periodo massimo di aspettativa;

-) - è stato dispensato dal servizio, ai sensi dell’art. 71 DPR n. 3/1957, a decorrere dal 17/08/2011, per aver superato il periodo massimo di aspettativa;

1) - il ricorrente, impugna con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti i provvedimenti con i quali è stata disposta nei suoi confronti la sospensione dapprima e la dispensa poi dal servizio, per aver superato il periodo massimo di aspettativa.

2) - Espone in fatto che, affetto da gravi patologie che lo rendevano non idoneo al servizio in modo parziale, presentava in data 22/10/2009, 24/10/2009 e 16/06/2011 n. 3 istanze volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche e delle documentate patologie da cui era affetto, venendo collocato in aspettativa per infermità ai sensi dell’art. 68 del T.U. approvato con DPR 10/01/1957 n. 3.

3) - Le istanze risulterebbero ancora pendenti in istruttoria, in attesa del giudizio da parte della competente Commissione Medico – Ospedaliera e, successivamente, del Comitato di Verifica delle cause di servizio.

4) - Espone inoltre che, prima dell’adozione degli atti impugnati, non sarebbe mai stato sottoposto a visita medica al fine di valutare la sua idoneità all’assolvimento dei compiti di Istituto, né tantomeno lo stesso sarebbe stato giudicato non idoneo per altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.

IL TAR di REGGIO CALABRIA così scrive:

5) - Con ordinanza nr. 59/2012 è stata concessa la misura cautelare della sospensione degli effetti degli atti impugnati.

6) - La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che a norma dell’art. 71 del DPR n. 3/1957 (ai sensi del quale “scaduto il periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità dall’art. 68 e dall’art. 70, l’impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica”) non è sufficiente la scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, ma occorre, come ulteriore requisito, che l'impiegato risulti non idoneo a riprendere il servizio (Cassazione civile sez. lav., 7 settembre 2009, n. 19263), con la conseguenza che “ai sensi degli art. 71, 129 e 130 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, ai fini della dispensa dal servizio di un proprio dipendente per motivi di salute, l'amministrazione deve attenersi ai seguenti principi: a) l'intervenuta scadenza del termine massimo di aspettativa non opera la cessazione del rapporto d'impiego; b) all'impiegato deve essere assegnato un congruo termine per presentare, ove lo creda, le proprie osservazioni; c) l'impiegato deve essere successivamente sottoposto a visita medica collegiale, con lo scopo specifico dell'accertamento della sua inidoneità fisica ai fini della dispensa” (TAR Campania, Napoli, 7 settembre 2006, n. 7968).

7) - Correttamente, dunque, parte ricorrente richiama, per quel che concerne la possibilità di essere utilizzato in altri compiti del personale della Polizia di Stato, il DPR n. 339/1982, il cui art. 1 stabilisce che: “Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento dei compiti di istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego. La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio di inidoneità assoluta”, con applicazione del procedimento di cui agli artt. 129 e 130 del testo unico approvato con DPR 3/1957 (ai sensi dell’art. 9 del medesimo DPR 339/1982 cit.).

8) - Nell’odierna fattispecie non risulta che, prima dell’adozione del provvedimento di dispensa, l’Agente OMISSIS sia stato sottoposto a visita medica e dichiarato assolutamente inidoneo all’assolvimento dei compiti di Istituto, né tantomeno che lo stesso sia stato giudicato non idoneo negli altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.

9) - Né può prospettarsi che la dispensa possa essere disposta ai sensi dell’art. 71 cit. in casi diversi da quelli di un accertamento definitivo dell’inidoneità del dipendente, ovvero come mera conseguenza di un superamento del periodo di comporto per una somma di inidoneità temporanee: al momento del superamento dei termini massimi di aspettativa, spetta all’Amministrazione accertare le specifiche condizioni di cui all’art. 71 in ordine alla impossibilità di riprendere servizio ed alla possibilità di utilizzare il dipendente in altre mansioni o farlo transitare presso altre PA (e ciò presuppone l’avvenuto accertamento delle condizioni di salute, la comunicazione di tale esito all’interessato, con il conseguente decorso dei termini per domandare il trasferimento, nonché il rispetto delle altre condizioni procedurali di cui agli artt.129 e 130 del TU 3/1957).

10) - Nel caso in esame, la premessa dalla quale muove la motivazione del decreto di dispensa impugnato è esclusivamente quella dell’avvenuto superamento del periodo di comporto, senza altre considerazioni.

RICORSO ACCOLTO.

Per il resto leggete la sentenza completa.

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04/06/2013 201300356 Sentenza 1


N. 00356/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00076/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 76 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Puliafito e Massimo Romano, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B;

contro
U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, Ministero dell'Interno, Questura di Reggio Calabria, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento
(con il ricorso) del Decreto prot. n. 6621 emesso dal Prefetto della Provincia di Reggio Calabria in data 14/07/2011 e notificato in data 30/11/2011 con il quale nei confronti del ricorrente, Agente della Polizia di Stato, è stato sospeso, a decorrere dal 16/02/2011, il trattamento economico, per il presunto superamento, nell’ultimo quinquennio, del periodo massimo di aspettativa;

(con i motivi aggiunti) del Decreto del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 333-D/70291/DIS, datato 23/11/2011 e notificato in data 12/07/2012, con il quale l’Agente della Polizia di Stato OMISSIS è stato dispensato dal servizio, ai sensi dell’art. 71 DPR n. 3/1957, a decorrere dal 17/08/2011, per aver superato il periodo massimo di aspettativa; nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale rispetto a quello impugnato anche se non espressamente citato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, del Ministero dell'Interno e della Questura di Reggio Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2013 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1) Nell’odierno giudizio il sig. OMISSIS, Agente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Reggio Calabria, impugna con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti i provvedimenti con i quali è stata disposta nei suoi confronti la sospensione dapprima e la dispensa poi dal servizio, per aver superato il periodo massimo di aspettativa.

Espone in fatto che, affetto da gravi patologie che lo rendevano non idoneo al servizio in modo parziale, presentava in data 22/10/2009, 24/10/2009 e 16/06/2011 n. 3 istanze volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche e delle documentate patologie da cui era affetto, venendo collocato in aspettativa per infermità ai sensi dell’art. 68 del T.U. approvato con DPR 10/01/1957 n. 3.

Le istanze risulterebbero ancora pendenti in istruttoria, in attesa del giudizio da parte della competente Commissione Medico – Ospedaliera e, successivamente, del Comitato di Verifica delle cause di servizio.

Espone inoltre che, prima dell’adozione degli atti impugnati, non sarebbe mai stato sottoposto a visita medica al fine di valutare la sua idoneità all’assolvimento dei compiti di Istituto, né tantomeno lo stesso sarebbe stato giudicato non idoneo per altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.

Deduce articolati motivi di censura contro i provvedimenti impugnati, con i quali fa valere l’eccesso di potere e la violazione di legge sotto diversi profili.

Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato che resiste al ricorso ed ai motivi aggiunti di cui chiede il rigetto.

Con ordinanza nr. 59/2012 è stata concessa la misura cautelare della sospensione degli effetti degli atti impugnati.

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha effettuato in data 7 marzo 2013 il deposito di documenti, che la difesa di parte ricorrente chiede dichiararsi inammissibile per violazione dei termini di cui all’art. 73 c.p.a.
Alla pubblica udienza del 10 aprile 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

2) Preliminarmente va dichiarata la tardività della produzione documentale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, depositata il 7 marzo 2013, per violazione dei termini di cui all’art. 73 c.p.a. rispetto all’udienza pubblica del 10 aprile 2013, onde il Collegio non ne tiene conto ai fini della decisione.

Nel merito, il gravame è fondato e si presta ad essere accolto nei seguenti termini.

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che a norma dell’art. 71 del DPR n. 3/1957 (ai sensi del quale “scaduto il periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità dall’art. 68 e dall’art. 70, l’impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica”) non è sufficiente la scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, ma occorre, come ulteriore requisito, che l'impiegato risulti non idoneo a riprendere il servizio (Cassazione civile sez. lav., 7 settembre 2009, n. 19263), con la conseguenza che “ai sensi degli art. 71, 129 e 130 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, ai fini della dispensa dal servizio di un proprio dipendente per motivi di salute, l'amministrazione deve attenersi ai seguenti principi: a) l'intervenuta scadenza del termine massimo di aspettativa non opera la cessazione del rapporto d'impiego; b) all'impiegato deve essere assegnato un congruo termine per presentare, ove lo creda, le proprie osservazioni; c) l'impiegato deve essere successivamente sottoposto a visita medica collegiale, con lo scopo specifico dell'accertamento della sua inidoneità fisica ai fini della dispensa” (TAR Campania, Napoli, 7 settembre 2006, n. 7968).

Correttamente, dunque, parte ricorrente richiama, per quel che concerne la possibilità di essere utilizzato in altri compiti del personale della Polizia di Stato, il DPR n. 339/1982, il cui art. 1 stabilisce che: “Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento dei compiti di istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego. La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio di inidoneità assoluta”, con applicazione del procedimento di cui agli artt. 129 e 130 del testo unico approvato con DPR 3/1957 (ai sensi dell’art. 9 del medesimo DPR 339/1982 cit.).

Nell’odierna fattispecie non risulta che, prima dell’adozione del provvedimento di dispensa, l’Agente OMISSIS sia stato sottoposto a visita medica e dichiarato assolutamente inidoneo all’assolvimento dei compiti di Istituto, né tantomeno che lo stesso sia stato giudicato non idoneo negli altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.

Né può prospettarsi che la dispensa possa essere disposta ai sensi dell’art. 71 cit. in casi diversi da quelli di un accertamento definitivo dell’inidoneità del dipendente, ovvero come mera conseguenza di un superamento del periodo di comporto per una somma di inidoneità temporanee: al momento del superamento dei termini massimi di aspettativa, spetta all’Amministrazione accertare le specifiche condizioni di cui all’art. 71 in ordine alla impossibilità di riprendere servizio ed alla possibilità di utilizzare il dipendente in altre mansioni o farlo transitare presso altre PA (e ciò presuppone l’avvenuto accertamento delle condizioni di salute, la comunicazione di tale esito all’interessato, con il conseguente decorso dei termini per domandare il trasferimento, nonché il rispetto delle altre condizioni procedurali di cui agli artt.129 e 130 del TU 3/1957).

Nel caso in esame, la premessa dalla quale muove la motivazione del decreto di dispensa impugnato è esclusivamente quella dell’avvenuto superamento del periodo di comporto, senza altre considerazioni.
Per queste ragioni, il ricorso è fondato e come tale va accolto, conseguendone l’annullamento degli atti impugnati, con espressa salvezza delle ulteriori motivate determinazioni dell’Amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Caterina Criscenti, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2013
panorama
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Re: aspettativa massima nel quinquennio:730 giorni??

Messaggio da panorama »

Per il personale PolStato.
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dispensa dal servizio dell'Agente scelto di Polizia di Stato, per il superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità;
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1) - Il ricorrente, ha replicato evidenziando l’onere, a carico dell’Amministrazione, di verificare la possibilità di un’utilizzazione alternativa del dipendente, ed ha quindi chiesto l’archiviazione del procedimento, o di essere ascoltato personalmente in base all’art. 129 del d.p.r. n. 3/1957 ed essere utilizzato in altri compiti attinenti alla propria qualifica ex art. 71 del d.p.r. n. 3/1957.

2) - Il Ministero dell’Interno, ..... (con la quale l’interessato è stato invitato a presentarsi presso -OMISSIS- ai fini della visita presso la locale Commissione medico ospedaliera), ....., lo ha dispensato dal servizio ..., ed ha respinto la richiesta di essere utilizzato in altre mansioni attinenti alla qualifica posseduta ritenendo che l’invocato art. 71 del d.p.r. n. 3/1957 non fosse applicabile al personale della Polizia di Stato.

IL TAR di Firenze precisa:

3) - in virtù dell’art. 71 del d.p.r. n. 3/1957 ai fini della dispensa dal servizio non è sufficiente la scadenza del periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità, ma occorre anche che il dipendente risulti concretamente non idoneo a riprendere il lavoro (TAR Calabria, Reggio Calabria, I, 4.6.2013, n. 356), mentre gli artt. 6 e 15 del d.p.r. n. 461/2001 impongono la sottoposizione alla visita medica della competente Commissione, ai fini dell’accertamento delle condizioni di idoneità al servizio. Non depone diversamente l’intervenuta abrogazione degli artt. 129 e 130 del d.p.r. n. 3/1957, in quanto l’art. 6, comma 5, del d.p.r. n. 461/2001 continua a prevedere l’assistenza del medico di fiducia alla visita medica di verifica di idoneità al servizio (Cons. Stato, III, 30.5.2013, n. 2936).

4) - Pertanto, alla luce del d.p.r. n. 461/2001 e dell’art. 71 del d.p.r. n. 3/1957 (........), non può ritenersi che la dispensa possa prescindere da un accertamento definitivo dell’inidoneità del dipendente ovvero conseguire al mero superamento del periodo massimo di aspettativa, spettando all’Amministrazione accertare le specifiche condizioni di cui all’art. 71 del d.p.r. n. 3/1957 in ordine all’impossibilità di riprendere servizio e di essere adibito ad altre mansioni (TAR Calabria, Reggio Calabria, I, 4.6.2013, n. 356).

Il resto per completezza dell'argomento, leggetelo qui sotto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 18.. del 2008, proposto dal signor -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F. P. e V. P., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via L.S. Cherubini n. ..;

contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliato per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

per l'annullamento
-del decreto del Direttore Centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. ….. del 1° agosto 2008, recante la dispensa dal servizio dell'Agente scelto di Polizia di Stato -OMISSIS--OMISSIS- a decorrere dal 27 dicembre 2007, per il superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità;

e per il riconoscimento
del diritto del ricorrente ad essere reintegrato in servizio, ovvero di essere adibito ad altri compiti attinenti alla sua qualifica;

nonché per la condanna
al pagamento delle retribuzioni eventualmente non corrisposte a seguito del provvedimento impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato presso -OMISSIS-, ha ottenuto un periodo di aspettativa per infermità, ai sensi dell’art. 68 del d.p.r. n. 3/1957, a seguito di una -OMISSIS-.

In data 7.7.2008 egli si è visto notificare, tramite l’Autorità consolare italiana di -OMISSIS-, la nota datata 27.5.2008, con la quale il Ministero dell’Interno, Servizio Sovrintendenti, assistenti e agenti, lo ha informato della facoltà di presentare osservazioni in merito al procedimento di dispensa dal servizio avviato nei suoi confronti per superamento del periodo massimo di aspettativa.

L’esponente, con missiva del 15.7.2008, ha replicato evidenziando l’onere, a carico dell’Amministrazione, di verificare la possibilità di un’utilizzazione alternativa del dipendente con -OMISSIS-, ed ha quindi chiesto l’archiviazione del procedimento, o di essere ascoltato personalmente in base all’art. 129 del d.p.r. n. 3/1957 ed essere utilizzato in altri compiti attinenti alla propria qualifica ex art. 71 del d.p.r. n. 3/1957.

Il Ministero dell’Interno, con decreto datato 24.7.2008, richiamate la nota del 22.4.2008 (con la quale l’interessato è stato invitato a presentarsi presso -OMISSIS- ai fini della visita presso la locale Commissione medico ospedaliera), la citata lettera del 27.5.2008 e le osservazioni presentate dal ricorrente, lo ha dispensato dal servizio a decorrere dal 27.12.2007, ed ha respinto la richiesta di essere utilizzato in altre mansioni attinenti alla qualifica posseduta ritenendo che l’invocato art. 71 del d.p.r. n. 3/1957 non fosse applicabile al personale della Polizia di Stato.

Avverso il predetto decreto ministeriale l’esponente è insorto per i seguenti motivi:
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 71 del d.p.r. n. 3/1957; eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.
Con ordinanza n. -OMISSIS- sono stati disposti incombenti istruttori.
Ad esito di tale pronuncia l’Amministrazione ha depositato in giudizio documenti.
Con ordinanza n. …. del 28.1.2009 è stata respinta l’istanza cautelare.
All’udienza del ….. dicembre 2013 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente, precisato che “solo alcuni degli atti richiamati nella parte motivata del provvedimento impugnato sono stati ritualmente notificati” e che, in particolare, l’invito a presentarsi presso la sala medica della Questura non gli è mai pervenuto, lamenta che il Ministero ha disposto la dispensa senza la verifica delle sue condizioni fisiche, in violazione dell’art. 71 del d.p.r. n. 3/1957, prescindendo dalle garanzie sancite dall’art. 6 del d.p.r. n. 461/2001 e disattendendo illegittimamente la richiesta di essere adibito a compiti diversi inerenti la qualifica attribuita.

I rilievi sono fondati.

Il Collegio rileva innanzitutto che non risulta dimostrata l’avvenuta notificazione della nota con cui il Ministero ha invitato il deducente a presentarsi presso l’Ufficio sanitario della Questura; al riguardo, infatti, l’Amministrazione ha depositato in giudizio la copia quasi del tutto illeggibile di un documento, dalla quale non sono riconoscibili gli estremi propri della relata di notifica.

Inoltre il Ministero, pur chiamando il ricorrente, con nota del 27.5.2008, a presentare osservazioni, e pur ricevendo dal medesimo la richiesta di essere ascoltato personalmente con l’assistenza di un medico di fiducia e di valutare l’assegnabilità di compiti alternativi attinenti alla qualifica, ha respinto l’istanza sulla base soltanto dell’assunto che “l’art. 20, lettera c, del d.p.r. n. 461/2001 ha abrogato i commi quarto e quinto degli artt. 129 e 130 del d.p.r. n. 3/1957” e che “la richiesta di poter essere utilizzato in altri compiti…ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. n. 3/1957 non può essere accolta atteso che la norma invocata non è applicabile al personale della Polizia di Stato”, ed ha quindi decretato la dispensa sul mero presupposto dell’avvenuta ultimazione del periodo massimo di aspettativa.

Al contrario, in virtù dell’art. 71 del d.p.r. n. 3/1957 ai fini della dispensa dal servizio non è sufficiente la scadenza del periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità, ma occorre anche che il dipendente risulti concretamente non idoneo a riprendere il lavoro (TAR Calabria, Reggio Calabria, I, 4.6.2013, n. 356), mentre gli artt. 6 e 15 del d.p.r. n. 461/2001 impongono la sottoposizione alla visita medica della competente Commissione, ai fini dell’accertamento delle condizioni di idoneità al servizio. Non depone diversamente l’intervenuta abrogazione degli artt. 129 e 130 del d.p.r. n. 3/1957, in quanto l’art. 6, comma 5, del d.p.r. n. 461/2001 continua a prevedere l’assistenza del medico di fiducia alla visita medica di verifica di idoneità al servizio (Cons. Stato, III, 30.5.2013, n. 2936).

Pertanto, alla luce del d.p.r. n. 461/2001 e dell’art. 71 del d.p.r. n. 3/1957 (il quale pone a presupposto della cessazione dal servizio per infermità l’inidoneità a riprendere servizio e l’impossibilità di utilizzo, su domanda, in altri compiti), non può ritenersi che la dispensa possa prescindere da un accertamento definitivo dell’inidoneità del dipendente ovvero conseguire al mero superamento del periodo massimo di aspettativa, spettando all’Amministrazione accertare le specifiche condizioni di cui all’art. 71 del d.p.r. n. 3/1957 in ordine all’impossibilità di riprendere servizio e di essere adibito ad altre mansioni (TAR Calabria, Reggio Calabria, I, 4.6.2013, n. 356).

I presupposti della dispensa sanciti dal citato art. 71 non sono stati soppressi dalle disposizioni speciali riguardanti il personale di Polizia: gli artt. 1 e 9 del d.p.r. n. 339/1982 non derogano alla suddetta norma, ma introducono una disciplina di dettaglio in virtù della quale la dispensa dal servizio dell’appartenente alla Polizia di Stato continua a presupporre la valutazione di assoluta inidoneità al servizio d’istituto ed il riconoscimento dell’inidoneità all’assolvimento delle mansioni nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato. Invero, “dal combinato disposto delle norme sopra richiamate emerge con chiarezza che, per applicare la dispensa dal servizio ad un appartenente alla Polizia di Stato, è necessario che lo stesso, giudicato assolutamente inidoneo al servizio d’istituto, venga poi riconosciuto anche non idoneo all’assolvimento dei compiti in altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato” (Cons. Giust. Amm. Sic., 9.8.2010, n. 1064).

In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’impugnato decreto, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di sottoporre a visita medica il ricorrente e di valutare la sua idoneità ad altre mansioni attinenti alla qualifica posseduta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell’Interno a corrispondere al ricorrente la somma di euro 2.000 (duemila) oltre ad accessori di legge, a titolo di spese di giudizio inclusive di onorari difensivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
OMISSIS.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno … dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
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