conteggio della pensione

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agostinodon

conteggio della pensione

Messaggio da agostinodon »

Riformato causa servizio e Privilegiata a vita con 7 Cat.Tab.A in data 30.01.1997, il Comando Regione CC.
Veneto Padova, ha liquidato la pensione in base alla Legge 335/95 e non in base all'art.67 del DPR 1092/73.
Come stanno realmente le cose?. C'è qualche collega esperto che mi consiglia?


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pietro17
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Re: conteggio della pensione

Messaggio da pietro17 »

Forse dico un'enorme caxxata ma la legge 335 non si applica solo per le patologie NO dipendenti?

Saluti


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agostinodon

Re: conteggio della pensione

Messaggio da agostinodon »

Non ci sono colleghi esperti che possano consigliarmi? Adesso...
gino59
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Re: conteggio della pensione

Messaggio da gino59 »

agostinodon ha scritto:Riformato causa servizio e Privilegiata a vita con 7 Cat.Tab.A in data 30.01.1997, il Comando Regione CC.
Veneto Padova, ha liquidato la pensione in base alla Legge 335/95 e non in base all'art.67 del DPR 1092/73.
Come stanno realmente le cose?. C'è qualche collega esperto che mi consiglia?
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.....l.335/95...???





LA PENSIONE DI INABILITA’ (LEGGE 335/95) PER IL PERSONALE MILITARE


LA PENSIONE DI INABILITA’ (LEGGE 335/95) PER IL PERSONALE MILITARE

Esaminiamo le linee fondamentali di questo tipo di pensione, facendo attenzione che potrebbero essere intervenuti mutamenti normativi recenti nel dettaglio.



L'Ordinamento previdenziale dell'INPDAP prevede tre categorie di pensioni di inabilità:

• inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (art. 2, comma 12,Legge 335/95)

• inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro (artt. 35 RDL 680/1938, 7 L. 11.4.1955, n. 379 e 13 L. 274/91);

. inabilità alle mansioni o inabilità relativa (artt. 32 e 33 RDL 680/1938 e 13 L.274/91).



Requisiti contributivi

Per aver diritto alla pensione di inabilità a carico dell'INPDAP, il lavoratore dispensato dal Servizio a seguito di inabilità accertata con visita medica da parte della Commissione medica dell'Ospedale militare, deve aver maturato la seguente anzianità contributiva a prescindere dall'età:



- almeno 5 anni completi di.anzianità contributiva dei quali almeno 3 versati nell'ultimo quinquennio antecedente la cessazione dal servizio, per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (art. 2,c. 12, L. 335/95);

- almeno 15 anni di anzianità contributiva (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;

- almeno 20 anni di anzianità contributiva (19 anni, 11 mesi e 16 giorni) per inabilità alle mansioni o inabilità relativa.



L'inabilità'assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa prevista dalla legge 335/95 é accertata dalla Commissione medica presso l'Ospedale militare e dà diritto ad una pensione pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo con le seguenti limitazioni:
•non può superare i 40 anni di anzianità contributiva
•non può superare l'80% della retribuzione pensionabile
•non può essere superiore all'ammontare del trattamento privilegiato (66 %).



La pensione di inabilità prevista dall'art 2 L. 335/95 é totalmente incumulabile con qualsiasi altro reddito di lavoro sia autonomo che dipendente. Per aver diritto a pensione il lavoratore dichiarato inabile, deve possedere almeno 5 anni completi di contribuzione dei quali almeno 3 versati nell'ultimo quinquennio antecedente la cessazione dal servizio. La visita medica può essere richiesta:
• dal lavoratore in attività di servizio e comunque non oltre il 18° mese di assenza per malattia;
• dal datore di lavoro, scaduto il complessivo periodo di aspettativa per malattia di 18 mesi usufruito dal lavoratore, sempreché lo stesso abbia chiesto l'ulteriore periodo di aspettativa per malattia; in caso contrario l'Ente, procede al licenziamento del dipendente.



Nel caso in cui sia il lavoratore a chiedere la pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 della legge 335/95, lo stesso é tenuto ad inoltrare al datore di lavoro la domanda di pensione di inabilità corredata con il certificato medico redatti entrambi sulla modulìstica predisposta dall’INPDAP secondo le modalità indicate nella Circolare n. 57 del 24/10/1097.





Il datore di lavoro, ricevuta lo domanda, procede a far sottoporre il lavoratore a visita medica presso l'Ospedale militare. Ricevuto il verbale il datore di lavoro procederà al suo immediato inoltro alla locale sede INPDAP la quale è competente ad accogliere o a rigettare la domanda di pensione di inabilità. In caso di accoglimento la sede provvede con precedenza assoluta a liquidare il trattamento di pensione nella misura prevista dall'art. 2
della legge 335/1995.





L'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro é accertata dalla Commissione medica presso l'Azienda Sanitaria Provinciale. Dal 1° gennaio 1998 per avere diritto a pensione il lavoratore dispensato deve possedere un'anzianità contributiva pari almeno a 14 anni, 11 mesi e 16 giorni a prescindere dall'età. La pensione é cumulabile con altri redditi nelle stesse misure previste per la pensione di anzianità.





L'inabilità alle mansioni o relativa può essere accertata dalla Commissione medica presso l'Azienda Sanitaria Provinciale o da quella dell'Ospedale militare. Dal 1° gennaio 1998 per aver diritto a pensione il lavoratore dispensato deve possedere una anzianità contributiva pari almeno a 19 anni, 11 mesi e 16 giorni a prescindere dall'età. La pensione é cumulabile con altri redditi nelle stesse misure previste per la pensione di anzianità.



La pensione di inabilità decorre dal giorno successivo a quello della dispensa dal servizio del lavoratore.





Attenzione

La Commissione medica presso l'Ospedale militare oltre all'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa richiesta dalla legge 335/95, è competente ad accertare anche l'inabilità alle mansioni. Diversamente la Commissione medica presso l'Azienda Sanitaria Provinciale é competente ad accertare solo l'inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro o quella alle mansioni, ma non l'inabilità a qualsiasi attività lavorativa che per legge é di competenza della Commissione medica militare in quanto dà diritto ad un trattamento privilegiato rispetto a quello riconosciuto alle altre due categorie di inabilità.

I requisiti contributivi per il diritto alla pensione di inabilità sono fìssati dal 1° gennaio 1998, a prescindere dall'età, in 5 anni per l'inabilità a qualsiasi attività lavorativa, 15 anni (14 anni. 11 mesi e 16 giorni) per l'inabilità a proficuo lavoro e 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni) per l'inabilità alle mansioni.

Quindi poiché la Commissione medica presso l'ospedale militare è competente ad accertare anche l'inabilità alle mansioni, il lavoratore intenzionato a chiedere la pensione di inabilità di cui alla legge 335/95 che ha un'anzianità contributiva inferiore ai 20 anni, non deve escludere il rischio di vedersi eventualmente riconosciuta l'inabilità alle mansioni anziché quella a qualsiasi attività, e quindi potrebbe ritrovarsi involontariamente dispensato dal servizio senza diritto a pensione non avendo maturato il requisito contributivo dei 20 anni previsto per il rispettivo trattamento.
agostinodon

Re: conteggio della pensione

Messaggio da agostinodon »

Salve gino59, che significa quello che hai postato? Non ho capito nulla.
agostinodon

Re: conteggio della pensione

Messaggio da agostinodon »

Anni 15, mesi 3 di contribuzione, poi a seguito di Decreto di P.O. nel 2004 e notificato nel 2012 con benefici stipendiali R.D. 1928 n. 3458, artt. 117 e 120, alla data 29.01.1997, sono stati contabilizzati anni 18, mesi 1.
Spero che qualcuno mi possa aiutare a capire meglio la situazione.
Antonio_1961

Re: conteggio della pensione

Messaggio da Antonio_1961 »

agostinodon ha scritto:Salve gino59, che significa quello che hai postato? Non ho capito nulla.
IL Comando cc Legione non liquida nulla. rivolgiti direttamente allo sportello dell Inps di competenza.
agostinodon

Re: conteggio della pensione

Messaggio da agostinodon »

Volevo dire conteggiare
gino59
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Re: conteggio della pensione

Messaggio da gino59 »

agostinodon ha scritto:Anni 15, mesi 3 di contribuzione, poi a seguito di Decreto di P.O. nel 2004 e notificato nel 2012 con benefici stipendiali R.D. 1928 n. 3458, artt. 117 e 120, alla data 29.01.1997, sono stati contabilizzati anni 18, mesi 1.
Spero che qualcuno mi possa aiutare a capire meglio la situazione.
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Per capire meglio la situazione..??? lo dovresti spiegare tu in merito ai verbali oppure, in base all'art. di legge che c'è scritto nel congedo assoluto.-


...P.S. Una curiosità: Grado all'atto del congedo e P.A.L. iniziale e nuova...!!! a presto
papalima
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Re: conteggio della pensione

Messaggio da papalima »

agostinodon ha scritto:Riformato causa servizio e Privilegiata a vita con 7 Cat.Tab.A in data 30.01.1997, il Comando Regione CC.
Veneto Padova, ha liquidato la pensione in base alla Legge 335/95 e non in base all'art.67 del DPR 1092/73.
Come stanno realmente le cose?. C'è qualche collega esperto che mi consiglia?
.................

Caro collega se ti hanno riformato per una patologia riconosciuta causa di servizio anteriormente al primo gennaio 1995 ma non ascritta a nessuna categoria di invalidità fino alla data della riforma...come nel mio caso...puoi fare leva anche con un ricorso alla corte dei conti per la corretta applicazione della Indennità Integrativa Speciale per intero...puoi eventualmente consultare sulla banca dati della corte dei conti. sezione marche...sentenza 76/2008
saluti
agostinodon

Re: conteggio della pensione

Messaggio da agostinodon »

Per gino59 . Il grado l'ho già detto all'inizio: C.re sc., p.a.l. attuale 12.500, art. 13 L. 18.10.1961, n. 1168.
gino59
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Re: conteggio della pensione

Messaggio da gino59 »

agostinodon ha scritto:Per gino59 . Il grado l'ho già detto all'inizio: C.re sc., p.a.l. attuale 12.500, art. 13 L. 18.10.1961, n. 1168.
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......Avevo chiesto la vecchia P.A.L. e la nuova.- La vecchia P.A.L. ....???


....Perfetto come intuivo, eri/sei destinatario di P.P..- Ciaooooooooooooo
agostinodon

Re: conteggio della pensione

Messaggio da agostinodon »

Salve Gino, ti chiedo gentilmente se puoi di essere più chiaro. Nel Decreto di P.O. del Comando Regione CC.
si legge testualmente:" che il C.re scelto omissis, nato a omissis, dal 30.01.1997 è cessato dal servizio permanente per infermità ". Non cita nessun articolo di Legge. Vecchia P.A.L. ( quota A-B-C ) 8.083.
Mi spieghi se c'è qualcosa che non va?
gino59
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Re: conteggio della pensione

Messaggio da gino59 »

agostinodon ha scritto:Salve Gino, ti chiedo gentilmente se puoi di essere più chiaro. Nel Decreto di P.O. del Comando Regione CC.
si legge testualmente:" che il C.re scelto omissis, nato a omissis, dal 30.01.1997 è cessato dal servizio permanente per infermità ". Non cita nessun articolo di Legge. Vecchia P.A.L. ( quota A-B-C ) 8.083.
Mi spieghi se c'è qualcosa che non va?
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.....E' stato scritto da te:-
agostinodon ha scritto:
Per gino59 . Il grado l'ho già detto all'inizio: C.re sc., p.a.l. attuale 12.500, art. 13 L. 18.10.1961, n. 1168.


Questo art.13 significa che eri e sei destinatario di P.P....di fatti con i tuoi 15AA effettivi ti avevano
accreditato una Pensiona Annua Lorda di €8.083 con una base pens. sotto il 40% la quale il minimo è del 44% e da come hai detto tu che sei stato riformato con una 7^ cat. + l'art 117 e a suo tempo sarai
rientrato in un contratto e quindi destinatario di adeguamento pensionistico + perequazione aut. istat,
adesso ti ritrovi con una P.A.L. di 12.500.

Ciò posto la tua pensione è di inabilità ma non all'art.2 c.12 ma è una pensione diretta di privilegio.-

.....Ciaooooooooooooooooooooooooooooooo
agostinodon

Re: conteggio della pensione

Messaggio da agostinodon »

Ciao Gino, confermo l'art. 13 della Legge 1961/1168, quale motivazione del congedo.
Quindi, se tu parli di inabilità, qual è la Legge di riferimento che il Comando ha applicato nel fare il calcolo
della mia pensione?
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