BUON GIORNO AVVOCATO, SO PER CERTO CHE QUESTO NON E'UN ARGOMENTO NUOVO E CHE AVETE TRATTATO GIA' TANTE VOLTE MA OGNI CASO E' UNO A SE.
SONO UN CMCS DELL'ESERCITO ARRUOLATO IL 18/05/1994 E CON 21 ANNI CONTRIBUTIVI, PER UN SUSSEGUIRSI DI EVENTI E MI TROVO ALLA FATIDICA SOGLIA DEI 730 GIORNI PER LA PRECISIONE 700 IL GIORNO 20 MI DEVO RECARE PRESSO LA CMO DI CASERTA PER SAPERE SE MI FANNO IDONEO NEL CASO CONTRARIO MI TROVERO A SUPERARE I 730GG.
TUTTI QUESTI GIORNI SONO STATI ACCUMULATI PER UN SOMMARSI DI GIORNI DI MALATTIA DOVUTE E TANTE PICCOLE PATOLOGIE PER NESSUNA DI ESSE E' IN CORSO UN RICONOSCIMENTO DI UNA CAUSA DI SERVIZIO E NESSUNA DI ESSE MI DA UNA INABILITA' AL LAVORO PERMANENTE,
LA MIA DOMANDA E' QUESTA NEL CASO IN CUI NON SARO IDONEO E SUPERERO I GIORNI COSA MI ACCADRA?
MI SPETTERA UNA PENSIONE E UN TFR SE SI A QUANDO POTREBBE AMMONTARE?
POTREI FARE DOMANDA PER IL RUOLO CIVILI E SE SI VALE SOLO PER IL MINISTERO DIFESA O QUALUNQUE AMMINISTRAZIONE?
MI SONO SOLO RESO CONTO CHE IN GIRO REGNA TANTA IGNORANZA DA PARTE CHE DOVREBBE SAPERE QUESTE COSE E NON METTERCI NELLA POSSIBILITA DI AFFRONTARE SEMPRE UN SALTO NEL BUOI SPERANDO CHE TUTTO VADA BENE....
CERTO DI UNA SUA RISPOSTA LA RINGRAZIO ANTICIPATEMENTE.
P.S. DIMANTICAVO NELLE VARIE RISPOSTE CHE AVETE DATO AVETE SEMPRE PARTLATO DI 15 ANNI PER UNA PENSIONE MINIMA AL MIO COMANDO PARLANO DI 20... BHOOOO I MISTERI DELLA BUROCRAZIA..
superamento 730 giorni.
Re: superamento 730 giorni.
Egr. Sig. Marpie, le rispondo in base alla mia personale esperienza.
Le spetterà comunque il trattamento di quiescenza che all'incirca corrisponderà a 1000 euro mensili sia nel caso la riformini in data 20 sia che le diano ulteriori giorni di inidoneità.
tenga presente che secondo il mio vissuto in ogni caso il conteggio dell'aspettativa che le hanno fatto è errato perchè fino ad ora ho sempre visto sbagliare il conteggio per violazione di norme di legge e quindi nella data nella quale verrà asserito il suo superamento (731 esimo giorno) lei molto probabilmente non avrà in realtà superato il limite massimo previsto nel quinquennio dal c.o.m..
Ciò le permetterebbe di impugnare il decreto dinanzi al tar.
Poi, se invece la riformeranno avrà la possibilità entro 30 giorni dal verbale della cmo di fare istanza di transito ai ruoli civili, cosa che le consiglio caldamente.
Molti le diranno che in caso di non riforma ma semplice superamento lei non ha diritto a fare istanza di transito........sono lieto di poter contraddire i molti dicendole che NON E' COSI', LEI HA DIRITTO A POTER FARE ISTANZA ANCHE SE NON VIENE RIFORMATO E VIENE FATTO DECADERE PER TRAMITE DEL SUPERAMENTO DEL PERIODO MASSIMO DI ASPETTATIVA FRUIBILE NEL QUINQUENNIO.
MI CREDA HO LE PROVE DI QUANTO SCRITTO DATO CHE TAR IN SENTENZE SOSTENGONO CIO'.
IL TRANSITO è NEL MINISTERO DELLA DIFESA PER IL PRIMO ANNO DOPO DI CHE POTRA' AVERE LA MOBILITA' verso altre amministrazioni.
I 12 o 15 anni dipendono dal grado, ma lei in ogni caso ha diritto al trattamento di pensione compreso del calcolo dei 6 scatti aggiuntivi in ogni caso.
Le potrò dettagliare meglio alcuni aspetti con MP.
Cordialità
Le spetterà comunque il trattamento di quiescenza che all'incirca corrisponderà a 1000 euro mensili sia nel caso la riformini in data 20 sia che le diano ulteriori giorni di inidoneità.
tenga presente che secondo il mio vissuto in ogni caso il conteggio dell'aspettativa che le hanno fatto è errato perchè fino ad ora ho sempre visto sbagliare il conteggio per violazione di norme di legge e quindi nella data nella quale verrà asserito il suo superamento (731 esimo giorno) lei molto probabilmente non avrà in realtà superato il limite massimo previsto nel quinquennio dal c.o.m..
Ciò le permetterebbe di impugnare il decreto dinanzi al tar.
Poi, se invece la riformeranno avrà la possibilità entro 30 giorni dal verbale della cmo di fare istanza di transito ai ruoli civili, cosa che le consiglio caldamente.
Molti le diranno che in caso di non riforma ma semplice superamento lei non ha diritto a fare istanza di transito........sono lieto di poter contraddire i molti dicendole che NON E' COSI', LEI HA DIRITTO A POTER FARE ISTANZA ANCHE SE NON VIENE RIFORMATO E VIENE FATTO DECADERE PER TRAMITE DEL SUPERAMENTO DEL PERIODO MASSIMO DI ASPETTATIVA FRUIBILE NEL QUINQUENNIO.
MI CREDA HO LE PROVE DI QUANTO SCRITTO DATO CHE TAR IN SENTENZE SOSTENGONO CIO'.
IL TRANSITO è NEL MINISTERO DELLA DIFESA PER IL PRIMO ANNO DOPO DI CHE POTRA' AVERE LA MOBILITA' verso altre amministrazioni.
I 12 o 15 anni dipendono dal grado, ma lei in ogni caso ha diritto al trattamento di pensione compreso del calcolo dei 6 scatti aggiuntivi in ogni caso.
Le potrò dettagliare meglio alcuni aspetti con MP.
Cordialità
Re: superamento 730 giorni.
Attenzione con 21 anni contributivi e con tale grado si raggiunge al massimo una pensioncina di 700-750 euro mensili.
Per il resto e' gia' stato trattato centinaia di volte .
auguri .
Per il resto e' gia' stato trattato centinaia di volte .
auguri .
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: superamento 730 giorni.
Cmq i miei dubbi restano perche nessuno riesce a darmi dati certi ma solo per sentito dire.
Ma nessuno mi ha detto se mi spetta il TFR e a quando potrebbe ammontare.
grazie
Ma nessuno mi ha detto se mi spetta il TFR e a quando potrebbe ammontare.
grazie
Re: superamento 730 giorni.
Un'altra sentenza POSITIVA che si aggiunge in coda in favore del personale militare.
1) - è stata rigettata l'istanza di transito nei ruoli civili
2) - è stato disposto:
"articolo 1 - collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio dal 7 dicembre 2010 all'1.10.2011 per un totale di 299 giorni;
articolo 2 - cessazione dal servizio permanente per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio a decorrere dal 2 ottobre 2011 ed il collocamento sotto la stessa data nella riserva ai sensi del combinato disposto degli articoli 905, comma 5, e 929, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 ...";
3) - è stato disposto il congedo dal Ministero della Difesa.
4) - il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, con cui il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza presentata dal predetto, ai sensi dell’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010, per il transito nei ruoli civili del Ministero;
nonché,
5) - il connesso provvedimento del 22 marzo 2012 di cessazione dal servizio permanente, con decorrenza dal 2 ottobre 2011, per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.
6) - La peculiarità del caso di specie è data dalla circostanza che il ricorrente è stato sottoposto a visita medica quando lo stesso aveva già superato il limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio: sicché, il punto centrale della controversia attiene alla natura – meramente dichiarativa o, viceversa, anche con effetti costitutivi – del provvedimento di cessazione dal servizio per tale causa.
7) - Si tratta, in particolare, di stabilire se, alla data in cui il ricorrente è stato sottoposto a visita, era ancora da considerarsi in servizio, in quanto in aspettativa per infermità.
8) - Ritiene il Collegio, nel confermare la delibazione assunta in fase cautelare, che il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato.
9) - la scadenza del periodo massimo di aspettativa è superata tenendo conto, per un verso, dell’inerzia tenuta dall’Amministrazione in ordine all’accertamento del superamento di detto periodo massimo, intervenuta solo dopo circa sei mesi dalla data di scadenza, e con attivazione, medio tempore, dell’iter per la sottoposizione del ricorrente a visita medica; per altro verso, dei fatti sopravvenuti durante questa fase, consistenti nell’accertamento medico effettuato e nella presentazione dell’istanza di transito.
Cmq. per i motivi di cui in sentenza il ricorso è stato ACCOLTO. ( leggere il punto n. 9 di cui sopra ).
Per completezza di rimando alla lettura qui sotto.
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08/07/2013 201301448 Sentenza 1
N. 01448/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00942/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 942 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bernarda Bondì in Palermo, via Sammartino n. 55;
contro
il Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo
- del provvedimento prot. M_D GCIV …. 18-04-2012 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Civile - 1° reparto - 1^ divisione - 1^ sezione, con il quale è stata rigettata l'istanza di transito nei ruoli civili presentata dal ricorrente in data 22.11.2011;
- del decreto dirigenziale del Ministero della Difesa del 22 marzo 2012 (comunicato il 26/03/2012) con il quale è stato disposto: "articolo 1 - collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio dal 7 dicembre 2010 all'1.10.2011 per un totale di 299 giorni; articolo 2 - cessazione dal servizio permanente per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio a decorrere dal 2 ottobre 2011 ed il collocamento sotto la stessa data nella riserva ai sensi del combinato disposto degli articoli 905, comma 5, e 929, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 ...";
-del provvedimento prot. nr. MD GMILO II 4 1 …… del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, l'e-message di PERSOMIL II/4 ROMA datato 23.03.2012, il provvedimento di congedo disposto dal Ministero della Difesa nei confronti del ricorrente;
- ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente e connesso, ed avente ad oggetto
il riconoscimento del diritto del ricorrente a transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. n. 66/2010 e degli artt. 1 e 2 del decreto del ministero della difesa 18.04.2002;
quanto al ricorso per motivi aggiunti
- del provvedimento prot. n. M_D GCIV ….. in data 27/12/2012 emesso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Civile - 10 Reparto - 1'' Divisione - 1'" Sezione, con il quale, in merito all'Ordinanza n. 384/2012 del T.A.R. per la Sicilia, si comunica allo stesso Tribunale che "l’Amministrazione non può riesaminare gli atti impugnati alla luce del giudizio positivo di "idoneità al transito ", giudizio in questo caso ininfluente, tenuto conto della mancanza dei requisiti per ottenere il transito stesso";
- di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale intimata;
Vista l’ordinanza cautelare n. 384 del 19 giugno 2012;
Visti il rapporto informativo e gli atti depositati in data 11 gennaio 2013 dalla resistente amministrazione;
Visto il ricorso per motivi aggiunti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il primo referendario Maria Cappellano;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 6 giugno 2013 i difensori delle parti, presenti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente – tenente dell’Esercito assegnato al reggimento Genio Guastatori di Caserta (NA) – ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, con cui il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza presentata dal predetto, ai sensi dell’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010, per il transito nei ruoli civili del Ministero; nonché, il connesso provvedimento del 22 marzo 2012 di cessazione dal servizio permanente, con decorrenza dal 2 ottobre 2011, per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.
Si duole di detti atti, affidando il ricorso alle censure di:
1) 1.1. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e dell’art. 1 e dell’art. 2, comma 3, del Decreto del Ministero della Difesa 18 aprile 2002. eccesso di potere per errore sul presupposto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, illogicità, incongruità, manifesta ingiustizia, sviamento.
1.2. Illegittimità per violazione dell’art. 21 bis della l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, errore sui presupposti; 2) eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà ed illogicità. Illegittimità per violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei connessi principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione e delle scelte amministrative. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta.
Ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati e il riconoscimento del diritto a transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
B. – Si è costituita in giudizio l’amministrazione statale intimata, senza spiegare difese scritte.
C. – Con ordinanza cautelare n. 384 del 19 giugno 2012 l’istanza cautelare è stata accolta ai fini del riesame, e fissata l’udienza di discussione del ricorso nel merito.
D. – Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato la relazione depositata dal Ministero della Difesa in riscontro all’ordinanza citata, riproponendo sostanzialmente le medesime censure articolate con il gravame introduttivo.
E. – Alla camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 la causa è stata rinviata al merito.
F. – Con memoria conclusiva la resistente amministrazione si è riportata alle argomentazioni contenute nella relazione già depositata, insistendo per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
G. – Alla pubblica udienza del giorno 6 giugno 2013 il ricorso, su conforme richiesta dei difensori delle parti, i quali hanno discusso la causa, è stato posto in decisione.
DIRITTO
A. – Viene in decisione il ricorso promosso dall’odierno istante – tenente dell’Esercito assegnato al reggimento Genio Guastatori di Caserta (NA) – avverso il diniego di transito nei ruoli civili dell’amministrazione militare; nonché, avverso il connesso provvedimento del 22.03.2012 di cessazione dal servizio permanente per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio, con decorrenza dal 2 ottobre 2011.
La peculiarità del caso di specie è data dalla circostanza che il ricorrente è stato sottoposto a visita medica quando lo stesso aveva già superato il limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio: sicché, il punto centrale della controversia attiene alla natura – meramente dichiarativa o, viceversa, anche con effetti costitutivi – del provvedimento di cessazione dal servizio per tale causa.
Si tratta, in particolare, di stabilire se, alla data in cui il ricorrente è stato sottoposto a visita, era ancora da considerarsi in servizio, in quanto in aspettativa per infermità.
Ritiene il Collegio, nel confermare la delibazione assunta in fase cautelare, che il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato.
A.1. – Prima di approfondire il punto centrale della controversia, va esaminata la censura – riproposta nel gravame aggiuntivo e, in tesi, di carattere assorbente - con cui il ricorrente si duole dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di transito, per asserito superamento del periodo di 150 giorni dal ricevimento della domanda.
La censura non merita accoglimento.
L’art. 2, co. 4, del D.M. 18 aprile 2002 stabilisce che “L'amministrazione e' tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta”.
Risulta dagli atti di causa che la p.a. ha pronunciato il diniego di transito in data 18.04.2012, rispetto all’istanza pervenuta al Centro Documentale di Caserta in data 25.11.2011 (v. avviso ricevimento allegato al ricorso) e, pertanto, entro il prescritto termine.
A.2. – Ciò premesso, può ora procedersi all’esame della censura nodale, con cui si denuncia la violazione dell’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010, e degli artt. 1 e 2, co. 3, del Decreto del Ministero della Difesa 18 aprile 2002, articolata in entrambi i gravami.
La censura merita accoglimento.
L’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010 (Transito nell’impiego civile) stabilisce che:
1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.
Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 18.04.2002: 1. Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. Il giudizio di inidoneita' e' espresso dalla commissione medico-ospedaliera competente che deve fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermita' accertata
Vanno sinteticamente riepilogati i fatti di causa.
Rispetto a tale tessuto normativo, e venendo ai fatti di causa, è accaduto che:
- il ricorrente ha superato il periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio a far data dal 02.10.2011;
- il 15.11.2011 (cioè circa un mese e mezzo dopo quella data) è stato giudicato dalla Commissione Medica Ospedaliera come non idoneo temporaneamente al SMI(servizio militare incondizionato), idoneo alla riserva e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione;
- a seguito di tale visita medica, il predetto ha presentato istanza per il transito nei ruoli civili il successivo 22.11.2011;
- in data 22.03.2012 la Direzione Generale ha disposto la cessazione dal servizio permanente per superamento del limite massimo, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 905, co. 5, e 929, co. 1, lett. b), del d. lgs. n. 66/2010;
- quindi, con nota del 18.4.2012 è stata respinta l’istanza di transito.
Risulta, così, per tabulas che, alla data di presentazione, da parte del ricorrente, dell’istanza di transito nei ruoli civili, l’amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento di congedo, del quale il predetto ha ricevuto notizia solo quattro mesi dopo.
In ragione di tale provvedimento, è stata anche rigettata l’istanza di transito nei ruoli civili.
Ritiene il Collegio che l’effetto retroattivo del provvedimento di risoluzione non incide sugli accadimenti medio tempore verificatisi, i quali denotano la persistenza del rapporto di servizio in interesse, durante il quale non può, invero, dubitarsi che in capo al militare gravino i doveri, le prerogative e i privilegi anche negativi propri del pubblico dipendente (tra i quali quello di non poter assumere alcun impiego), e che lo stesso possa essere eventualmente assoggettato anche al potere disciplinare della linea gerarchica.
Ne consegue, quindi, che, sino alla data di adozione del provvedimento di congedo, il rapporto di pubblico impiego, pur con le attenuazioni proprie della peculiare situazione, sussisteva. Prima che il congedo venisse adottato e comunicato all’esponente lo stesso non aveva titolo ad alcuna autonoma liberatoria degli impegni connessi al proprio status di militare e alla piena sottoposizione alla relativa disciplina. Il che non sarebbe neppure ipotizzabile se gli effetti risolutivi operassero indipendentemente da ogni atto dell’Amministrazione e perfino retroattivamente. Se ciò fosse vero si determinerebbe una anomala e perfino grave compressione dei diritti del soggetto in carenza di qualsivoglia effetto riequilibrativo e di una qualsivoglia ragione di pubblico interesse.
Infatti: a ragionare diversamente – nel senso della natura sic et simpliciter dichiarativa del provvedimento di risoluzione – per un verso, non si comprenderebbe in base a quale tipo di rapporto giuridico l’Amministrazione della Difesa abbia potuto sottoporre a visita medica il ricorrente alla data nella quale il rapporto non sarebbe dovuto sussistere alla stregua di quanto asserito dalla stessa p.a.; per altro verso, dovrebbe concludersi per la assoluta superfluità dello stesso provvedimento di congedo impugnato, stante la asserita operatività ex lege dei relativi effetti risolutivi, travolgenti, in tesi, ogni fatto nel frattempo verificatosi per effetto di specifiche condotte della stessa amministrazione.
In altre parole, se la p.a. permette consente, sia pure per forza inerziale, al rapporto di servizio di continuare – anche se in forma attenuata – ciò significa che per la stessa sono operativi e significativi i fatti intervenuti medio tempore in quanto riferibili ad una rapporto non esaurito.
Sicché, la scadenza del periodo massimo di aspettativa è superata tenendo conto, per un verso, dell’inerzia tenuta dall’Amministrazione in ordine all’accertamento del superamento di detto periodo massimo, intervenuta solo dopo circa sei mesi dalla data di scadenza, e con attivazione, medio tempore, dell’iter per la sottoposizione del ricorrente a visita medica; per altro verso, dei fatti sopravvenuti durante questa fase, consistenti nell’accertamento medico effettuato e nella presentazione dell’istanza di transito.
Va, peraltro, evidenziato che il suddetto accertamento medico, nel confermare la non idoneità del ricorrente al servizio militare incondizionato, ha attestato la reimpiegabilità nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile (v. verbale della Commissione medica del 15.11.2011).
Quanto finora rilevato appare anche sintomatico della contraddittorietà – pure dedotta dal ricorrente - con cui l’amministrazione ha condotto detto iter procedimentale.
Va anche considerato, quanto alle modalità di presentazione della domanda di transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, che la stessa, in applicazione dell’art. 1 del D.M. 18.04.2002, può essere presentata dal personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato (per lesioni dipendenti o non da causa di servizio), solo a seguito del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione Medico Ospedaliera competente, la quale è tenuta a fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata.
Nel caso di specie, il ricorrente è stato sottoposto a visita medica solo in data 15.11.2011 e, quindi, ha potuto presentare la domanda di transito solo dopo tale indispensabile passaggio, secondo quanto previsto dall’art. 2, co. 2, del citato D.M., il quale commina espressamente la decadenza in caso di mancata presentazione della domanda entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità.
La presentazione della domanda – avvenuta necessariamente in un momento successivo alla visita medica – avrebbe dovuto produrre l’effetto, favorevole al ricorrente, di sospendere l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato (v. art. 2, co. 3, D.M.); e, durante tale fase, l’amministrazione avrebbe dovuto considerare il militare in aspettativa (art. 2, co. 7, cit.).
E’ stato osservato da parte della giurisprudenza amministrativa che quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O., unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile, evidenziando come “…il principio di mantenimento ove più possibile del rapporto di servizio connaturale a un ordinamento democratico "fondato sul lavoro" (art. 1 cost.) già era stato scritto nelle norme precostituzionali, per evidente finalità di riconoscimento dei meriti acquisiti dal personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri (v. Consiglio di Stato, IV, 31 luglio 2009, n. 4854; v. anche Consiglio di Stato, IV, 18 marzo 2009, n. 1598).
E’ giocoforza concludere che il ricorrente, alla data di presentazione della domanda di transito, era in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010.
B. – Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso merita accoglimento e, di conseguenza, vanno annullati i contestati atti di cessazione dal servizio permanente e di diniego di transito nei ruoli civili.
C. – La peculiarità del caso di specie induce il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto annulla, per quanto di ragione, gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Aurora Lento, Consigliere
Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2013
1) - è stata rigettata l'istanza di transito nei ruoli civili
2) - è stato disposto:
"articolo 1 - collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio dal 7 dicembre 2010 all'1.10.2011 per un totale di 299 giorni;
articolo 2 - cessazione dal servizio permanente per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio a decorrere dal 2 ottobre 2011 ed il collocamento sotto la stessa data nella riserva ai sensi del combinato disposto degli articoli 905, comma 5, e 929, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 ...";
3) - è stato disposto il congedo dal Ministero della Difesa.
4) - il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, con cui il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza presentata dal predetto, ai sensi dell’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010, per il transito nei ruoli civili del Ministero;
nonché,
5) - il connesso provvedimento del 22 marzo 2012 di cessazione dal servizio permanente, con decorrenza dal 2 ottobre 2011, per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.
6) - La peculiarità del caso di specie è data dalla circostanza che il ricorrente è stato sottoposto a visita medica quando lo stesso aveva già superato il limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio: sicché, il punto centrale della controversia attiene alla natura – meramente dichiarativa o, viceversa, anche con effetti costitutivi – del provvedimento di cessazione dal servizio per tale causa.
7) - Si tratta, in particolare, di stabilire se, alla data in cui il ricorrente è stato sottoposto a visita, era ancora da considerarsi in servizio, in quanto in aspettativa per infermità.
8) - Ritiene il Collegio, nel confermare la delibazione assunta in fase cautelare, che il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato.
9) - la scadenza del periodo massimo di aspettativa è superata tenendo conto, per un verso, dell’inerzia tenuta dall’Amministrazione in ordine all’accertamento del superamento di detto periodo massimo, intervenuta solo dopo circa sei mesi dalla data di scadenza, e con attivazione, medio tempore, dell’iter per la sottoposizione del ricorrente a visita medica; per altro verso, dei fatti sopravvenuti durante questa fase, consistenti nell’accertamento medico effettuato e nella presentazione dell’istanza di transito.
Cmq. per i motivi di cui in sentenza il ricorso è stato ACCOLTO. ( leggere il punto n. 9 di cui sopra ).
Per completezza di rimando alla lettura qui sotto.
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08/07/2013 201301448 Sentenza 1
N. 01448/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00942/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 942 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bernarda Bondì in Palermo, via Sammartino n. 55;
contro
il Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo
- del provvedimento prot. M_D GCIV …. 18-04-2012 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Civile - 1° reparto - 1^ divisione - 1^ sezione, con il quale è stata rigettata l'istanza di transito nei ruoli civili presentata dal ricorrente in data 22.11.2011;
- del decreto dirigenziale del Ministero della Difesa del 22 marzo 2012 (comunicato il 26/03/2012) con il quale è stato disposto: "articolo 1 - collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio dal 7 dicembre 2010 all'1.10.2011 per un totale di 299 giorni; articolo 2 - cessazione dal servizio permanente per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio a decorrere dal 2 ottobre 2011 ed il collocamento sotto la stessa data nella riserva ai sensi del combinato disposto degli articoli 905, comma 5, e 929, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 ...";
-del provvedimento prot. nr. MD GMILO II 4 1 …… del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, l'e-message di PERSOMIL II/4 ROMA datato 23.03.2012, il provvedimento di congedo disposto dal Ministero della Difesa nei confronti del ricorrente;
- ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente e connesso, ed avente ad oggetto
il riconoscimento del diritto del ricorrente a transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. n. 66/2010 e degli artt. 1 e 2 del decreto del ministero della difesa 18.04.2002;
quanto al ricorso per motivi aggiunti
- del provvedimento prot. n. M_D GCIV ….. in data 27/12/2012 emesso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Civile - 10 Reparto - 1'' Divisione - 1'" Sezione, con il quale, in merito all'Ordinanza n. 384/2012 del T.A.R. per la Sicilia, si comunica allo stesso Tribunale che "l’Amministrazione non può riesaminare gli atti impugnati alla luce del giudizio positivo di "idoneità al transito ", giudizio in questo caso ininfluente, tenuto conto della mancanza dei requisiti per ottenere il transito stesso";
- di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale intimata;
Vista l’ordinanza cautelare n. 384 del 19 giugno 2012;
Visti il rapporto informativo e gli atti depositati in data 11 gennaio 2013 dalla resistente amministrazione;
Visto il ricorso per motivi aggiunti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il primo referendario Maria Cappellano;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 6 giugno 2013 i difensori delle parti, presenti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente – tenente dell’Esercito assegnato al reggimento Genio Guastatori di Caserta (NA) – ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, con cui il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza presentata dal predetto, ai sensi dell’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010, per il transito nei ruoli civili del Ministero; nonché, il connesso provvedimento del 22 marzo 2012 di cessazione dal servizio permanente, con decorrenza dal 2 ottobre 2011, per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.
Si duole di detti atti, affidando il ricorso alle censure di:
1) 1.1. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e dell’art. 1 e dell’art. 2, comma 3, del Decreto del Ministero della Difesa 18 aprile 2002. eccesso di potere per errore sul presupposto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, illogicità, incongruità, manifesta ingiustizia, sviamento.
1.2. Illegittimità per violazione dell’art. 21 bis della l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, errore sui presupposti; 2) eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà ed illogicità. Illegittimità per violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei connessi principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione e delle scelte amministrative. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta.
Ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati e il riconoscimento del diritto a transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
B. – Si è costituita in giudizio l’amministrazione statale intimata, senza spiegare difese scritte.
C. – Con ordinanza cautelare n. 384 del 19 giugno 2012 l’istanza cautelare è stata accolta ai fini del riesame, e fissata l’udienza di discussione del ricorso nel merito.
D. – Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato la relazione depositata dal Ministero della Difesa in riscontro all’ordinanza citata, riproponendo sostanzialmente le medesime censure articolate con il gravame introduttivo.
E. – Alla camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 la causa è stata rinviata al merito.
F. – Con memoria conclusiva la resistente amministrazione si è riportata alle argomentazioni contenute nella relazione già depositata, insistendo per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
G. – Alla pubblica udienza del giorno 6 giugno 2013 il ricorso, su conforme richiesta dei difensori delle parti, i quali hanno discusso la causa, è stato posto in decisione.
DIRITTO
A. – Viene in decisione il ricorso promosso dall’odierno istante – tenente dell’Esercito assegnato al reggimento Genio Guastatori di Caserta (NA) – avverso il diniego di transito nei ruoli civili dell’amministrazione militare; nonché, avverso il connesso provvedimento del 22.03.2012 di cessazione dal servizio permanente per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio, con decorrenza dal 2 ottobre 2011.
La peculiarità del caso di specie è data dalla circostanza che il ricorrente è stato sottoposto a visita medica quando lo stesso aveva già superato il limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio: sicché, il punto centrale della controversia attiene alla natura – meramente dichiarativa o, viceversa, anche con effetti costitutivi – del provvedimento di cessazione dal servizio per tale causa.
Si tratta, in particolare, di stabilire se, alla data in cui il ricorrente è stato sottoposto a visita, era ancora da considerarsi in servizio, in quanto in aspettativa per infermità.
Ritiene il Collegio, nel confermare la delibazione assunta in fase cautelare, che il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato.
A.1. – Prima di approfondire il punto centrale della controversia, va esaminata la censura – riproposta nel gravame aggiuntivo e, in tesi, di carattere assorbente - con cui il ricorrente si duole dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di transito, per asserito superamento del periodo di 150 giorni dal ricevimento della domanda.
La censura non merita accoglimento.
L’art. 2, co. 4, del D.M. 18 aprile 2002 stabilisce che “L'amministrazione e' tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta”.
Risulta dagli atti di causa che la p.a. ha pronunciato il diniego di transito in data 18.04.2012, rispetto all’istanza pervenuta al Centro Documentale di Caserta in data 25.11.2011 (v. avviso ricevimento allegato al ricorso) e, pertanto, entro il prescritto termine.
A.2. – Ciò premesso, può ora procedersi all’esame della censura nodale, con cui si denuncia la violazione dell’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010, e degli artt. 1 e 2, co. 3, del Decreto del Ministero della Difesa 18 aprile 2002, articolata in entrambi i gravami.
La censura merita accoglimento.
L’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010 (Transito nell’impiego civile) stabilisce che:
1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.
Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 18.04.2002: 1. Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. Il giudizio di inidoneita' e' espresso dalla commissione medico-ospedaliera competente che deve fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermita' accertata
Vanno sinteticamente riepilogati i fatti di causa.
Rispetto a tale tessuto normativo, e venendo ai fatti di causa, è accaduto che:
- il ricorrente ha superato il periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio a far data dal 02.10.2011;
- il 15.11.2011 (cioè circa un mese e mezzo dopo quella data) è stato giudicato dalla Commissione Medica Ospedaliera come non idoneo temporaneamente al SMI(servizio militare incondizionato), idoneo alla riserva e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione;
- a seguito di tale visita medica, il predetto ha presentato istanza per il transito nei ruoli civili il successivo 22.11.2011;
- in data 22.03.2012 la Direzione Generale ha disposto la cessazione dal servizio permanente per superamento del limite massimo, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 905, co. 5, e 929, co. 1, lett. b), del d. lgs. n. 66/2010;
- quindi, con nota del 18.4.2012 è stata respinta l’istanza di transito.
Risulta, così, per tabulas che, alla data di presentazione, da parte del ricorrente, dell’istanza di transito nei ruoli civili, l’amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento di congedo, del quale il predetto ha ricevuto notizia solo quattro mesi dopo.
In ragione di tale provvedimento, è stata anche rigettata l’istanza di transito nei ruoli civili.
Ritiene il Collegio che l’effetto retroattivo del provvedimento di risoluzione non incide sugli accadimenti medio tempore verificatisi, i quali denotano la persistenza del rapporto di servizio in interesse, durante il quale non può, invero, dubitarsi che in capo al militare gravino i doveri, le prerogative e i privilegi anche negativi propri del pubblico dipendente (tra i quali quello di non poter assumere alcun impiego), e che lo stesso possa essere eventualmente assoggettato anche al potere disciplinare della linea gerarchica.
Ne consegue, quindi, che, sino alla data di adozione del provvedimento di congedo, il rapporto di pubblico impiego, pur con le attenuazioni proprie della peculiare situazione, sussisteva. Prima che il congedo venisse adottato e comunicato all’esponente lo stesso non aveva titolo ad alcuna autonoma liberatoria degli impegni connessi al proprio status di militare e alla piena sottoposizione alla relativa disciplina. Il che non sarebbe neppure ipotizzabile se gli effetti risolutivi operassero indipendentemente da ogni atto dell’Amministrazione e perfino retroattivamente. Se ciò fosse vero si determinerebbe una anomala e perfino grave compressione dei diritti del soggetto in carenza di qualsivoglia effetto riequilibrativo e di una qualsivoglia ragione di pubblico interesse.
Infatti: a ragionare diversamente – nel senso della natura sic et simpliciter dichiarativa del provvedimento di risoluzione – per un verso, non si comprenderebbe in base a quale tipo di rapporto giuridico l’Amministrazione della Difesa abbia potuto sottoporre a visita medica il ricorrente alla data nella quale il rapporto non sarebbe dovuto sussistere alla stregua di quanto asserito dalla stessa p.a.; per altro verso, dovrebbe concludersi per la assoluta superfluità dello stesso provvedimento di congedo impugnato, stante la asserita operatività ex lege dei relativi effetti risolutivi, travolgenti, in tesi, ogni fatto nel frattempo verificatosi per effetto di specifiche condotte della stessa amministrazione.
In altre parole, se la p.a. permette consente, sia pure per forza inerziale, al rapporto di servizio di continuare – anche se in forma attenuata – ciò significa che per la stessa sono operativi e significativi i fatti intervenuti medio tempore in quanto riferibili ad una rapporto non esaurito.
Sicché, la scadenza del periodo massimo di aspettativa è superata tenendo conto, per un verso, dell’inerzia tenuta dall’Amministrazione in ordine all’accertamento del superamento di detto periodo massimo, intervenuta solo dopo circa sei mesi dalla data di scadenza, e con attivazione, medio tempore, dell’iter per la sottoposizione del ricorrente a visita medica; per altro verso, dei fatti sopravvenuti durante questa fase, consistenti nell’accertamento medico effettuato e nella presentazione dell’istanza di transito.
Va, peraltro, evidenziato che il suddetto accertamento medico, nel confermare la non idoneità del ricorrente al servizio militare incondizionato, ha attestato la reimpiegabilità nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile (v. verbale della Commissione medica del 15.11.2011).
Quanto finora rilevato appare anche sintomatico della contraddittorietà – pure dedotta dal ricorrente - con cui l’amministrazione ha condotto detto iter procedimentale.
Va anche considerato, quanto alle modalità di presentazione della domanda di transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, che la stessa, in applicazione dell’art. 1 del D.M. 18.04.2002, può essere presentata dal personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato (per lesioni dipendenti o non da causa di servizio), solo a seguito del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione Medico Ospedaliera competente, la quale è tenuta a fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata.
Nel caso di specie, il ricorrente è stato sottoposto a visita medica solo in data 15.11.2011 e, quindi, ha potuto presentare la domanda di transito solo dopo tale indispensabile passaggio, secondo quanto previsto dall’art. 2, co. 2, del citato D.M., il quale commina espressamente la decadenza in caso di mancata presentazione della domanda entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità.
La presentazione della domanda – avvenuta necessariamente in un momento successivo alla visita medica – avrebbe dovuto produrre l’effetto, favorevole al ricorrente, di sospendere l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato (v. art. 2, co. 3, D.M.); e, durante tale fase, l’amministrazione avrebbe dovuto considerare il militare in aspettativa (art. 2, co. 7, cit.).
E’ stato osservato da parte della giurisprudenza amministrativa che quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O., unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile, evidenziando come “…il principio di mantenimento ove più possibile del rapporto di servizio connaturale a un ordinamento democratico "fondato sul lavoro" (art. 1 cost.) già era stato scritto nelle norme precostituzionali, per evidente finalità di riconoscimento dei meriti acquisiti dal personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri (v. Consiglio di Stato, IV, 31 luglio 2009, n. 4854; v. anche Consiglio di Stato, IV, 18 marzo 2009, n. 1598).
E’ giocoforza concludere che il ricorrente, alla data di presentazione della domanda di transito, era in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010.
B. – Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso merita accoglimento e, di conseguenza, vanno annullati i contestati atti di cessazione dal servizio permanente e di diniego di transito nei ruoli civili.
C. – La peculiarità del caso di specie induce il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto annulla, per quanto di ragione, gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Aurora Lento, Consigliere
Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2013
Re: superamento 730 giorni.
Se qualcuno si trova nelle stesse condizioni.
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circolare ministeriale n. 806 del 26.10.2000
Ricorso accolto per alcuni motivi:
1) - il ricorrente lamenta la mancata notifica del provvedimento di aspettativa del 29.8.2012
IL TAR TOSCANA scrive:
La doglianza è fondata.
( Il punto 6 della citata circolare vincola l’Amministrazione a comunicare tempestivamente all’interessato i giorni di aspettativa fruiti - IL RESTO leggetelo direttamente in sentenza).
2) - il ricorrente deduce la violazione dell’art. 7 della circolare n. 806/2000, laddove impone di dare avviso all’interessato dei giorni di aspettativa fruiti, almeno 60 giorni prima dello scadere del 730° giorno di aspettativa.
IL TAR TOSCANA scrive:
La censura è condivisibile.
- ) - Il punto 7 della circolare obbliga l’Amministratore ad informare il personale interessato del totale dei giorni di aspettativa fruiti, onde renderlo preventivamente edotto che lo scadere del periodo massimo fruibile nel quinquennio comporta il collocamento in congedo, o che una volta decorso il tempo di aspettativa previsto dal legislatore sarà adottato il provvedimento di riduzione o sospensione dello stipendio (TAR Campania, Napoli, VII, 7.5.2008, n. 3515).
Trattasi di norma finalizzata a consentire all’interessato di valutare tempestivamente la possibilità di presentare domanda di transito ai ruoli del personale civile, ovvero di adoprarsi per evitare, per quanto possibile, la drastica conseguenza dell’estinzione del rapporto di lavoro.
3) - il ricorrente deduce la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990; aggiunge che con la presentazione dell’istanza di transito egli era da considerare in aspettativa, ex art. 1 (rectius: art. 2), comma 7, del d.m. 18.4.2002, e che depone in tal senso anche il fatto che ad esito del giudizio d’inidoneità del 4.10.2012 l’Amministrazione ha proposto il transito nelle qualifiche dell’impiego civile dell’Amministrazione della Difesa.
IL TAR TOSCANA scrive:
Il rilievo va accolto, nei sensi appresso indicati.
(IL RESTO leggetelo direttamente in sentenza)
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23/09/2013 201301285 Sentenza 1
N. 01285/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00525/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 525 del 2013, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Strampelli, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40;
contro
Ministero della Difesa Stato, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliato per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
per l'annullamento
- del decreto DGPM/II/6/1 068 dell'8.3.2013, notificato in data 22.3.2013, con cui il Direttore di Divisione del Ministero della Difesa ha disposto il collocamento in aspettativa per 59 giorni e la cessazione dal servizio decorrente dal 29.5.2011;
- del decreto MDGCIV0012192 dell'8.3.2013, notificato in data 14.3.2013, con cui il Direttore di Divisione ha respinto l’istanza di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa;
- dell’atto prot. n. 1813 del 18.1.2013 (rectius: 28.1.2013), notificato in data 1.2.2013, con cui il Capo Servizio amministrativo ha comunicato la sospensione del trattamento economico stipendiale decorrente dal 1.2.2013, con riserva di comunicare l’importo da recuperare nel periodo intercorrente tra il 29.5.2011 e il 31.1.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2013 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Direttore della settima Divisione, 2° reparto, della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa, con provvedimento del 13.11.2008, richiamata la documentazione sanitaria con la quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo al servizio militare dall’8.6.2006 al 17.9.2007, lo ha collocato in aspettativa per infermità per 422 giorni, dal 23.7.2006 al 17.9.2007, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 196/1995; tale arco di tempo, sommato ai precedenti periodi di aspettativa (88 giorni al 29.12.2003), ha dato luogo ad una complessiva aspettativa protratta per 510 giorni nel quinquennio (allegato C dell’Amministrazione intimata).
In data 9.9.2011 il Dipartimento militare di medicina legale di -OMISSIS- ha ritenuto il deducente temporaneamente non idoneo al servizio militare per un anno, disponendo la sottoposizione a revisione l’anno successivo (documento n. 5).
Il Comando del -OMISSIS-, con atto del 29.8.2012, ha collocato in aspettativa l’istante per 249 giorni, dal 4.6.2009 al 7.2.2010, dando atto della pregressa fruizione di 422 giorni di aspettativa (allegato D alla relazione del Ministero della Difesa).
Il Comando medesimo, con missiva datata 2.10.2012, ha fatto presente all’interessato che l’avvenuto superamento, in data 29.5.2011, del 730° giorno di aspettativa per motivi sanitari nel quinquennio avrebbe potuto comportare l’avvio della pratica di congedo d’ufficio, secondo quanto statuito dalla circolare n. 806 del 26.10.2010, e lo ha invitato a presentarsi presso la Commissione medica ospedaliera di -OMISSIS-il giorno 4.10.2012, onde effettuare la visita di idoneità al servizio militare (documento n. 6 depositato in giudizio).
La Commissione medica ospedaliera presso il Dipartimento militare di -OMISSIS-, in data 4.10.2012, ha ritenuto l’interessato permanentemente non idoneo al servizio militare e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile (documento n. 20).
L’esponente, con lettera del 10.10.2012, ha chiesto al Ministero della Difesa di attivare la procedura di transito al personale civile del Ministero stesso (documento n. 8).
Il Direttore di Divisione, con nota del 24.1.2013, ha comunicato l’avvio del procedimento di collocamento in congedo per superamento, alla data del 29.5.2011, del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio (documento n. 4).
Il Capo servizio amministrativo del -OMISSIS-, con missiva del 28.1.2013 (documento n. 3), ha preannunciato la sospensione, a decorrere dal 1.2.2013, del trattamento stipendiale per superamento del periodo massimo di aspettativa, con riserva di comunicare l’importo da recuperare per il periodo intercorrente tra il 29.5.2011 ed il 31.1.2013.
Il Direttore di Divisione, con decreto dell’8.3.2013 notificato il 22.3.2013, ha collocato il ricorrente in aspettativa per 59 giorni, dal 31.3.2011 al 28.5.2011, dando atto del raggiungimento del periodo massimo di aspettativa, pari a 730 giorni, nel quinquennio, ed ha quindi disposto la cessazione dal servizio permanente a decorrere dal 29.5.2011, sull’assunto che in tale data è stato superato il tempo massimo di aspettativa e che l’interessato stesso ha documentato, con certificazioni del medico di fiducia, la persistente inidoneità al servizio oltre il limite massimo consentito (documento n. 1).
Con decreto dell’8.3.2013, notificato il 14.3.2013, è stata respinta la domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, sull’assunto che l’avvenuta cessazione del servizio preclude di per sé il passaggio richiesto (documento n. 2).
Avverso i citati provvedimenti di congedo, di rigetto della domanda di transito nei ruoli del personale civile e di sospensione dal trattamento economico il ricorrente è insorto deducendo:
1) Illegittimità del provvedimento di aspettativa datato 29.8.2012; incompetenza; violazione dell’art. 913 del d.lgs. n. 66/2010; violazione del principio del giusto procedimento e dell’obbligo di notifica ex art. 21 bis della legge n. 241/1990; violazione della circolare n. 806 del 2000; eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità dell’azione amministrativa; illegittimità del provvedimento di sospensione stipendiale per invalidità derivata e carenza dei presupposti di fatto.
Il provvedimento di aspettativa, emanato in data 29.8.2012 dal Comando del -OMISSIS-(allegato D), doveva essere emanato dal Ministero della Difesa e non dall’organo periferico, in quanto i giorni di aspettativa ivi riconosciuti (249), aggiunti a quelli (422 giorni dal 23.7.2006 al 17.9.2007) di cui al precedente provvedimento del 13.11.2008, portavano al superamento del periodo di 18 mesi, decorsi i quali vale la regola della sospensione del trattamento stipendiale, con conseguente competenza dell’organo centrale ai sensi dell’art. 12, comma 5, del d.p.r. n. 255/1999 e dell’art. 913 del d.lgs. n. 66/2010.
La circolare del Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, n. 806 del 26.10.2000 stabilisce che il provvedimento di aspettativa d’ufficio debba essere tempestivamente comunicato all’interessato; al contrario, ad esito della domanda di accesso quest’ultimo non ha rinvenuto la prova della notifica del citato provvedimento del 29.8.2012, con conseguente violazione dell’art. 21 bis della legge n. 241/1990.
Il provvedimento è stato adottato oltre il termine di 30 giorni previsto per la conclusione del procedimento ex legge n. 241/1990.
Il militare, in attesa della decisione sull’istanza di transito nei ruoli civili, conserva il trattamento economico goduto al momento del giudizio di inidoneità, in virtù dell’art. 26, comma 1, della legge n. 187/1976, dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266/1999 e dell’art. 2, comma 7, del d.m. 18.4.2002.
L’impugnata nota con cui è stata comunicata la cessazione dello stipendio è illegittima in quanto presuppone un’interruzione del rapporto d’impiego non avvenuta.
2) Violazione dell’art. 905 del d.lgs. n. 66/2010 e dell’obbligo di provvedere tempestivamente agli accertamenti sanitari; violazione della circolare ministeriale n. 806 del 2000 circa il dovere di dare preavviso circa l’imminente scadenza del 730° giorno di aspettativa; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità manifesta; eccesso di potere per contraddittorietà.
Il ricorrente è stato avvertito solo in via successiva, e cioè dopo il 29.5.2011, del decorso (ormai avvenuto) del periodo massimo di aspettativa, in contrasto con l’art. 7 della circolare n. 806/2000, secondo cui la comunicazione del totale dei giorni di aspettativa fruiti va effettuata almeno 60 giorni prima della scadenza del periodo massimo fruibile nel quinquennio.
3) Illegittimità del diniego di transito nelle qualifiche del personale civile; violazione della legge n. 266/1999 e dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010; violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990; eccesso di potere per erronea interpretazione del fatto e dei presupposti di legge; eccesso di potere per difetto o insufficienza di istruttoria.
L’Amministrazione non ha preannunciato le ragioni ostative all’accoglimento della domanda di transito nei ruoli civili; il ricorrente, per il fatto stesso della presentazione della domanda di trasferimento, era da considerare in aspettativa, in quanto la sola inidoneità non implica l’automatica cessazione dal rapporto d’impiego, occorrendo la previa comunicazione dell’atto di congedo; al momento del diniego di trasferimento, notificato in data 14.3.2013, il rapporto di servizio era ancora in vita (la determinazione di congedo è stata notificata il 22.3.2013).
4) Silenzio assenso perfezionatosi sulla domanda di transito nelle aree dell’impiego civile del Ministero della Difesa; violazione dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266/1999 e del d.m. 18.4.2002; eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità.
Sulla domanda di transito, presentata in data 11.10.2012, si è formato il silenzio assenso per decorso del termine di 150 giorni, ex art. 2 del D.M. 18.4.2002, in quanto la notifica del diniego è avvenuta solo il 14.3.2013.
5) Illegittimità del decreto di concessione dell’aspettativa e di congedo assoluto datato 8.3.2013; violazione del principio di irretroattività dell’atto amministrativo; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà; invalidità derivata.
Il provvedimento di collocamento in congedo assoluto, retrodatando l’estinzione del rapporto d’impiego, viola il principio di irretroattività degli atti amministrativi; se il rapporto fosse davvero cessato il 29.5.2011, sarebbe incomprensibile la ragione della sottoposizione alla visita medica del 4.10.2012; poiché il ricorrente è stato giudicato parzialmente idoneo al servizio militare in data 29.9.2011 (rectius: 9.9.2011 –si veda il documento n. 5 annesso al gravame-), non risulta integrata la fattispecie richiesta dalla norma ai fini della configurabilità della cessazione del rapporto di servizio.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa.
All’udienza del 10 luglio 2013 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Con la prima parte del primo motivo il ricorrente deduce che l’atto di collocamento in aspettativa datato 29.8.2012 doveva essere adottato dal Ministero della Difesa, anziché dal Comando di appartenenza, in quanto il periodo di aspettativa concesso con il medesimo, sommato al precedente, portava a superare i 18 mesi, con conseguente sospensione del trattamento stipendiale.
Il rilievo è infondato.
La circolare ministeriale n. 806 del 26.10.2000 demanda all’organo periferico la gestione del collocamento in aspettativa per tutti i periodi frazionati nel tempo qualora tra un periodo e l’altro intercorra un arco temporale di servizio attivo superiore a tre mesi.
Nel caso in esame il pregresso provvedimento datato 13.11.2008 concedeva l’aspettativa sino al 17.9.2007, mentre il censurato provvedimento datato 29.8.2012 disponeva l’aspettativa a decorrere dal 4.6.2009. Infatti l’interessato è stato presente in servizio dal 18.9.2007 al 19.4.2009 ed ha usufruito di nuova licenza straordinaria per convalescenza dal 20.4.2009 al 3.6.2009 (documento n. 10 depositato in giudizio il 12.4.2013). Né risulta che egli abbia subito la sospensione del trattamento stipendiale con riferimento ai suddetti giorni di aspettativa: solo in relazione al periodo successivo al 29 maggio 2011 l’Amministrazione ha disposto, ex post, la sospensione del trattamento economico (in tal senso si pone la nota del 28.1.2013, costituente il documento n. 3 depositato in giudizio).
Pertanto, stante l’interruzione di ben oltre tre mesi intercorrente tra i due periodi di aspettativa, appare sussistere la competenza dell’organo periferico.
Con ulteriore censura dedotta nell’ambito del primo motivo di gravame il ricorrente lamenta la mancata notifica del provvedimento di aspettativa del 29.8.2012; aggiunge che in forza della circolare n. 806 del 26.10.2000 il provvedimento che dispone l’aspettativa deve essere portato a conoscenza dell’interessato; secondo l’esponente, inoltre, il militare, in attesa della decisione sull’istanza di transito nei ruoli civili, conserva il trattamento economico goduto al momento del giudizio di inidoneità, in virtù dell’art. 26, comma 1, della legge n. 187/1976, dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266/1999 e dell’art. 2, comma 7, del d.m. 18.4.2002, e nel caso di specie non v’è stata interruzione del rapporto d’impiego.
La doglianza è fondata.
Il punto 6 della citata circolare vincola l’Amministrazione a comunicare tempestivamente all’interessato i giorni di aspettativa fruiti, così da metterlo in condizione di avere preventiva contezza degli effetti derivanti dal cumulo dei giorni di assenza dal servizio, sotto il profilo della possibile maturazione della scadenza prevista ai fini della sospensione del trattamento economico o ai fini della cessazione dal servizio.
Inoltre la permanenza dell’aspettativa dal momento della presentazione dell’istanza sino a quello della determinazione finale è sancita dall’art. 2, comma 7, del d.m. 18.4.2002, mentre l’estinzione del rapporto è esclusa dall’art. 2, comma 3, del medesimo d.m., secondo cui la presentazione della domanda sospende l’applicazione delle norme riguardanti modifiche di posizioni di stato.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 7 della circolare n. 806/2000, laddove impone di dare avviso all’interessato dei giorni di aspettativa fruiti, almeno 60 giorni prima dello scadere del 730° giorno di aspettativa.
La censura è condivisibile.
Il punto 7 della circolare obbliga l’Amministratore ad informare il personale interessato del totale dei giorni di aspettativa fruiti, onde renderlo preventivamente edotto che lo scadere del periodo massimo fruibile nel quinquennio comporta il collocamento in congedo, o che una volta decorso il tempo di aspettativa previsto dal legislatore sarà adottato il provvedimento di riduzione o sospensione dello stipendio (TAR Campania, Napoli, VII, 7.5.2008, n. 3515).
Trattasi di norma finalizzata a consentire all’interessato di valutare tempestivamente la possibilità di presentare domanda di transito ai ruoli del personale civile, ovvero di adoprarsi per evitare, per quanto possibile, la drastica conseguenza dell’estinzione del rapporto di lavoro.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990; aggiunge che con la presentazione dell’istanza di transito egli era da considerare in aspettativa, ex art. 1 (rectius: art. 2), comma 7, del d.m. 18.4.2002, e che depone in tal senso anche il fatto che ad esito del giudizio d’inidoneità del 4.10.2012 l’Amministrazione ha proposto il transito nelle qualifiche dell’impiego civile dell’Amministrazione della Difesa.
Il rilievo va accolto, nei sensi appresso indicati.
Ai sensi della circolare n. 806/2000 l’interessato, come visto nella trattazione della precedente censura, deve essere tempestivamente informato dei giorni di aspettativa fruiti e preventivamente avvertito degli effetti della scadenza del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.
Orbene, la visita medica presso la Commissione medica ospedaliera di -OMISSIS- in data 4.10.2012 si è svolta senza la consapevolezza dell’avvenuta cessazione dal servizio a decorrere dal 29.5.2011, come dimostra la circostanza che il verbale della suddetta visita attesta la non idoneità permanente al servizio militare e la acclarata possibilità di reimpiegare il deducente nelle aree funzionali del personale civile (documento n. 20 depositato in giudizio).
E’ a seguito di tale valutazione, con la quale si è riconosciuta la possibilità di accedere al ruolo del personale civile, che l’esponente ha chiesto, con missiva presentata al Ministero della Difesa l’11.10.2012, il transito nelle aree funzionali del personale civile (documento n. 8 depositato in giudizio il 12.4.2013).
Pertanto nessuna tempestiva comunicazione al ricorrente è stata effettuata in ordine all’approssimarsi della scadenza del periodo di aspettativa prevista dall’ordinamento ai fini del collocamento in congedo, in violazione del citato disposto della circolare.
Inoltre, la possibilità di chiedere di transitare nei ruoli del personale civile scaturisce dal giudizio positivo della Commissione medica ospedaliera (unico organo abilitato a valutare l’idoneità al servizio civile), in quanto l’art. 2, comma 2, del d.m. 18.4.2002 prevede come termine di presentazione della domanda trenta giorni decorrenti dalla notifica del giudizio definitivo di inidoneità (Cons. Stato, IV, 6.11.2009, n. 6951; TAR Puglia, Lecce, III, 28.9.2012, n. 1620).
Sotto altro profilo, come visto, la permanenza dell’aspettativa dal momento della presentazione dell’istanza sino a quello della determinazione finale è sancita dall’art. 2, comma 7, del d.m. 18.4.2002, mentre l’estinzione del rapporto è esclusa dall’art. 2, comma 3, del medesimo d.m., secondo cui la presentazione della domanda sospende l’applicazione delle norme riguardanti modifiche di posizioni di stato.
In definitiva, prima di decidere il collocamento in congedo il Ministero deve sempre accertare l’idoneità allo svolgimento delle mansioni del personale civile (TAR Sicilia, Catania, III, 6.7.2012, n. 1710), con la conseguenza che nel caso di specie da un lato non poteva disporsi la cessazione dal servizio a decorrere dal 29.5.2011, cioè ancor prima dell’accertamento definitivo dell’inidoneità al servizio militare e dell’idoneità al passaggio alle aree del personale civile (invero, prima della visita medica effettuata presso la Commissione medica ospedaliera il giorno 4.10.2012 l’interessato è sempre stato giudicato solo temporaneamente non idoneo al servizio, come risulta dai documenti n. 15, 16, 17, 18 e 19 depositati in giudizio), dall’altro lato non poteva essere disposto il diniego di transito adducendo a presupposto l’insussistenza del rapporto di pubblico impiego al momento del giudizio della Commissione medica ospedaliera.
Il quarto motivo è incentrato sull’avvenuto perfezionamento del silenzio assenso sull’istanza di transito presentata dal ricorrente, con la conseguenza che l’Amministrazione, prima dell’adozione degli atti impugnati, avrebbe dovuto annullare in autotutela il provvedimento, favorevole al ricorrente, tacitamente formatosi.
L’assunto è infondato.
Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del d.m. 18.4.2002 l’Ente deve pronunciarsi sulla domanda di transito entro 150 giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali in assenza di determinazione espressa l’istanza si intende accolta.
Nel caso in esame la domanda è stata spedita in data 10.10.2012 (documento n. 8) e ricevuta l’11.10.2012 (come risulta dal testo dell’impugnato diniego); orbene, da tale momento alla data di adozione dell’impugnato diniego (8.3.2013) non sono trascorsi i 150 giorni previsti dalla norma.
Né rileva, ai fini della formazione del silenzio assenso, il giorno di notifica del diniego stesso, giacchè l’art. 2, comma 4, del d.m. 18.4.2002 identifica il dies ad quem entro cui può essere preclusa la formazione del silenzio significativo nel giorno entro cui l’Amministrazione si pronuncia, ovvero viene adottata la decisione sull’istanza.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei sensi sopra indicati, restando assorbite le censure non esaminate. Per l’effetto, l’Amministrazione dovrà riesaminare l’istanza di transito presentata dal ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente l’importo di euro 2.000 (duemila), oltre ad accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato, a titolo di spese di giudizio inclusive di onorari difensivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Alessandro Cacciari, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2013
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circolare ministeriale n. 806 del 26.10.2000
Ricorso accolto per alcuni motivi:
1) - il ricorrente lamenta la mancata notifica del provvedimento di aspettativa del 29.8.2012
IL TAR TOSCANA scrive:
La doglianza è fondata.
( Il punto 6 della citata circolare vincola l’Amministrazione a comunicare tempestivamente all’interessato i giorni di aspettativa fruiti - IL RESTO leggetelo direttamente in sentenza).
2) - il ricorrente deduce la violazione dell’art. 7 della circolare n. 806/2000, laddove impone di dare avviso all’interessato dei giorni di aspettativa fruiti, almeno 60 giorni prima dello scadere del 730° giorno di aspettativa.
IL TAR TOSCANA scrive:
La censura è condivisibile.
- ) - Il punto 7 della circolare obbliga l’Amministratore ad informare il personale interessato del totale dei giorni di aspettativa fruiti, onde renderlo preventivamente edotto che lo scadere del periodo massimo fruibile nel quinquennio comporta il collocamento in congedo, o che una volta decorso il tempo di aspettativa previsto dal legislatore sarà adottato il provvedimento di riduzione o sospensione dello stipendio (TAR Campania, Napoli, VII, 7.5.2008, n. 3515).
Trattasi di norma finalizzata a consentire all’interessato di valutare tempestivamente la possibilità di presentare domanda di transito ai ruoli del personale civile, ovvero di adoprarsi per evitare, per quanto possibile, la drastica conseguenza dell’estinzione del rapporto di lavoro.
3) - il ricorrente deduce la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990; aggiunge che con la presentazione dell’istanza di transito egli era da considerare in aspettativa, ex art. 1 (rectius: art. 2), comma 7, del d.m. 18.4.2002, e che depone in tal senso anche il fatto che ad esito del giudizio d’inidoneità del 4.10.2012 l’Amministrazione ha proposto il transito nelle qualifiche dell’impiego civile dell’Amministrazione della Difesa.
IL TAR TOSCANA scrive:
Il rilievo va accolto, nei sensi appresso indicati.
(IL RESTO leggetelo direttamente in sentenza)
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23/09/2013 201301285 Sentenza 1
N. 01285/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00525/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 525 del 2013, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Strampelli, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40;
contro
Ministero della Difesa Stato, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliato per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
per l'annullamento
- del decreto DGPM/II/6/1 068 dell'8.3.2013, notificato in data 22.3.2013, con cui il Direttore di Divisione del Ministero della Difesa ha disposto il collocamento in aspettativa per 59 giorni e la cessazione dal servizio decorrente dal 29.5.2011;
- del decreto MDGCIV0012192 dell'8.3.2013, notificato in data 14.3.2013, con cui il Direttore di Divisione ha respinto l’istanza di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa;
- dell’atto prot. n. 1813 del 18.1.2013 (rectius: 28.1.2013), notificato in data 1.2.2013, con cui il Capo Servizio amministrativo ha comunicato la sospensione del trattamento economico stipendiale decorrente dal 1.2.2013, con riserva di comunicare l’importo da recuperare nel periodo intercorrente tra il 29.5.2011 e il 31.1.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2013 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Direttore della settima Divisione, 2° reparto, della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa, con provvedimento del 13.11.2008, richiamata la documentazione sanitaria con la quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo al servizio militare dall’8.6.2006 al 17.9.2007, lo ha collocato in aspettativa per infermità per 422 giorni, dal 23.7.2006 al 17.9.2007, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 196/1995; tale arco di tempo, sommato ai precedenti periodi di aspettativa (88 giorni al 29.12.2003), ha dato luogo ad una complessiva aspettativa protratta per 510 giorni nel quinquennio (allegato C dell’Amministrazione intimata).
In data 9.9.2011 il Dipartimento militare di medicina legale di -OMISSIS- ha ritenuto il deducente temporaneamente non idoneo al servizio militare per un anno, disponendo la sottoposizione a revisione l’anno successivo (documento n. 5).
Il Comando del -OMISSIS-, con atto del 29.8.2012, ha collocato in aspettativa l’istante per 249 giorni, dal 4.6.2009 al 7.2.2010, dando atto della pregressa fruizione di 422 giorni di aspettativa (allegato D alla relazione del Ministero della Difesa).
Il Comando medesimo, con missiva datata 2.10.2012, ha fatto presente all’interessato che l’avvenuto superamento, in data 29.5.2011, del 730° giorno di aspettativa per motivi sanitari nel quinquennio avrebbe potuto comportare l’avvio della pratica di congedo d’ufficio, secondo quanto statuito dalla circolare n. 806 del 26.10.2010, e lo ha invitato a presentarsi presso la Commissione medica ospedaliera di -OMISSIS-il giorno 4.10.2012, onde effettuare la visita di idoneità al servizio militare (documento n. 6 depositato in giudizio).
La Commissione medica ospedaliera presso il Dipartimento militare di -OMISSIS-, in data 4.10.2012, ha ritenuto l’interessato permanentemente non idoneo al servizio militare e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile (documento n. 20).
L’esponente, con lettera del 10.10.2012, ha chiesto al Ministero della Difesa di attivare la procedura di transito al personale civile del Ministero stesso (documento n. 8).
Il Direttore di Divisione, con nota del 24.1.2013, ha comunicato l’avvio del procedimento di collocamento in congedo per superamento, alla data del 29.5.2011, del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio (documento n. 4).
Il Capo servizio amministrativo del -OMISSIS-, con missiva del 28.1.2013 (documento n. 3), ha preannunciato la sospensione, a decorrere dal 1.2.2013, del trattamento stipendiale per superamento del periodo massimo di aspettativa, con riserva di comunicare l’importo da recuperare per il periodo intercorrente tra il 29.5.2011 ed il 31.1.2013.
Il Direttore di Divisione, con decreto dell’8.3.2013 notificato il 22.3.2013, ha collocato il ricorrente in aspettativa per 59 giorni, dal 31.3.2011 al 28.5.2011, dando atto del raggiungimento del periodo massimo di aspettativa, pari a 730 giorni, nel quinquennio, ed ha quindi disposto la cessazione dal servizio permanente a decorrere dal 29.5.2011, sull’assunto che in tale data è stato superato il tempo massimo di aspettativa e che l’interessato stesso ha documentato, con certificazioni del medico di fiducia, la persistente inidoneità al servizio oltre il limite massimo consentito (documento n. 1).
Con decreto dell’8.3.2013, notificato il 14.3.2013, è stata respinta la domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, sull’assunto che l’avvenuta cessazione del servizio preclude di per sé il passaggio richiesto (documento n. 2).
Avverso i citati provvedimenti di congedo, di rigetto della domanda di transito nei ruoli del personale civile e di sospensione dal trattamento economico il ricorrente è insorto deducendo:
1) Illegittimità del provvedimento di aspettativa datato 29.8.2012; incompetenza; violazione dell’art. 913 del d.lgs. n. 66/2010; violazione del principio del giusto procedimento e dell’obbligo di notifica ex art. 21 bis della legge n. 241/1990; violazione della circolare n. 806 del 2000; eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità dell’azione amministrativa; illegittimità del provvedimento di sospensione stipendiale per invalidità derivata e carenza dei presupposti di fatto.
Il provvedimento di aspettativa, emanato in data 29.8.2012 dal Comando del -OMISSIS-(allegato D), doveva essere emanato dal Ministero della Difesa e non dall’organo periferico, in quanto i giorni di aspettativa ivi riconosciuti (249), aggiunti a quelli (422 giorni dal 23.7.2006 al 17.9.2007) di cui al precedente provvedimento del 13.11.2008, portavano al superamento del periodo di 18 mesi, decorsi i quali vale la regola della sospensione del trattamento stipendiale, con conseguente competenza dell’organo centrale ai sensi dell’art. 12, comma 5, del d.p.r. n. 255/1999 e dell’art. 913 del d.lgs. n. 66/2010.
La circolare del Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, n. 806 del 26.10.2000 stabilisce che il provvedimento di aspettativa d’ufficio debba essere tempestivamente comunicato all’interessato; al contrario, ad esito della domanda di accesso quest’ultimo non ha rinvenuto la prova della notifica del citato provvedimento del 29.8.2012, con conseguente violazione dell’art. 21 bis della legge n. 241/1990.
Il provvedimento è stato adottato oltre il termine di 30 giorni previsto per la conclusione del procedimento ex legge n. 241/1990.
Il militare, in attesa della decisione sull’istanza di transito nei ruoli civili, conserva il trattamento economico goduto al momento del giudizio di inidoneità, in virtù dell’art. 26, comma 1, della legge n. 187/1976, dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266/1999 e dell’art. 2, comma 7, del d.m. 18.4.2002.
L’impugnata nota con cui è stata comunicata la cessazione dello stipendio è illegittima in quanto presuppone un’interruzione del rapporto d’impiego non avvenuta.
2) Violazione dell’art. 905 del d.lgs. n. 66/2010 e dell’obbligo di provvedere tempestivamente agli accertamenti sanitari; violazione della circolare ministeriale n. 806 del 2000 circa il dovere di dare preavviso circa l’imminente scadenza del 730° giorno di aspettativa; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità manifesta; eccesso di potere per contraddittorietà.
Il ricorrente è stato avvertito solo in via successiva, e cioè dopo il 29.5.2011, del decorso (ormai avvenuto) del periodo massimo di aspettativa, in contrasto con l’art. 7 della circolare n. 806/2000, secondo cui la comunicazione del totale dei giorni di aspettativa fruiti va effettuata almeno 60 giorni prima della scadenza del periodo massimo fruibile nel quinquennio.
3) Illegittimità del diniego di transito nelle qualifiche del personale civile; violazione della legge n. 266/1999 e dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010; violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990; eccesso di potere per erronea interpretazione del fatto e dei presupposti di legge; eccesso di potere per difetto o insufficienza di istruttoria.
L’Amministrazione non ha preannunciato le ragioni ostative all’accoglimento della domanda di transito nei ruoli civili; il ricorrente, per il fatto stesso della presentazione della domanda di trasferimento, era da considerare in aspettativa, in quanto la sola inidoneità non implica l’automatica cessazione dal rapporto d’impiego, occorrendo la previa comunicazione dell’atto di congedo; al momento del diniego di trasferimento, notificato in data 14.3.2013, il rapporto di servizio era ancora in vita (la determinazione di congedo è stata notificata il 22.3.2013).
4) Silenzio assenso perfezionatosi sulla domanda di transito nelle aree dell’impiego civile del Ministero della Difesa; violazione dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266/1999 e del d.m. 18.4.2002; eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità.
Sulla domanda di transito, presentata in data 11.10.2012, si è formato il silenzio assenso per decorso del termine di 150 giorni, ex art. 2 del D.M. 18.4.2002, in quanto la notifica del diniego è avvenuta solo il 14.3.2013.
5) Illegittimità del decreto di concessione dell’aspettativa e di congedo assoluto datato 8.3.2013; violazione del principio di irretroattività dell’atto amministrativo; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà; invalidità derivata.
Il provvedimento di collocamento in congedo assoluto, retrodatando l’estinzione del rapporto d’impiego, viola il principio di irretroattività degli atti amministrativi; se il rapporto fosse davvero cessato il 29.5.2011, sarebbe incomprensibile la ragione della sottoposizione alla visita medica del 4.10.2012; poiché il ricorrente è stato giudicato parzialmente idoneo al servizio militare in data 29.9.2011 (rectius: 9.9.2011 –si veda il documento n. 5 annesso al gravame-), non risulta integrata la fattispecie richiesta dalla norma ai fini della configurabilità della cessazione del rapporto di servizio.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa.
All’udienza del 10 luglio 2013 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Con la prima parte del primo motivo il ricorrente deduce che l’atto di collocamento in aspettativa datato 29.8.2012 doveva essere adottato dal Ministero della Difesa, anziché dal Comando di appartenenza, in quanto il periodo di aspettativa concesso con il medesimo, sommato al precedente, portava a superare i 18 mesi, con conseguente sospensione del trattamento stipendiale.
Il rilievo è infondato.
La circolare ministeriale n. 806 del 26.10.2000 demanda all’organo periferico la gestione del collocamento in aspettativa per tutti i periodi frazionati nel tempo qualora tra un periodo e l’altro intercorra un arco temporale di servizio attivo superiore a tre mesi.
Nel caso in esame il pregresso provvedimento datato 13.11.2008 concedeva l’aspettativa sino al 17.9.2007, mentre il censurato provvedimento datato 29.8.2012 disponeva l’aspettativa a decorrere dal 4.6.2009. Infatti l’interessato è stato presente in servizio dal 18.9.2007 al 19.4.2009 ed ha usufruito di nuova licenza straordinaria per convalescenza dal 20.4.2009 al 3.6.2009 (documento n. 10 depositato in giudizio il 12.4.2013). Né risulta che egli abbia subito la sospensione del trattamento stipendiale con riferimento ai suddetti giorni di aspettativa: solo in relazione al periodo successivo al 29 maggio 2011 l’Amministrazione ha disposto, ex post, la sospensione del trattamento economico (in tal senso si pone la nota del 28.1.2013, costituente il documento n. 3 depositato in giudizio).
Pertanto, stante l’interruzione di ben oltre tre mesi intercorrente tra i due periodi di aspettativa, appare sussistere la competenza dell’organo periferico.
Con ulteriore censura dedotta nell’ambito del primo motivo di gravame il ricorrente lamenta la mancata notifica del provvedimento di aspettativa del 29.8.2012; aggiunge che in forza della circolare n. 806 del 26.10.2000 il provvedimento che dispone l’aspettativa deve essere portato a conoscenza dell’interessato; secondo l’esponente, inoltre, il militare, in attesa della decisione sull’istanza di transito nei ruoli civili, conserva il trattamento economico goduto al momento del giudizio di inidoneità, in virtù dell’art. 26, comma 1, della legge n. 187/1976, dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266/1999 e dell’art. 2, comma 7, del d.m. 18.4.2002, e nel caso di specie non v’è stata interruzione del rapporto d’impiego.
La doglianza è fondata.
Il punto 6 della citata circolare vincola l’Amministrazione a comunicare tempestivamente all’interessato i giorni di aspettativa fruiti, così da metterlo in condizione di avere preventiva contezza degli effetti derivanti dal cumulo dei giorni di assenza dal servizio, sotto il profilo della possibile maturazione della scadenza prevista ai fini della sospensione del trattamento economico o ai fini della cessazione dal servizio.
Inoltre la permanenza dell’aspettativa dal momento della presentazione dell’istanza sino a quello della determinazione finale è sancita dall’art. 2, comma 7, del d.m. 18.4.2002, mentre l’estinzione del rapporto è esclusa dall’art. 2, comma 3, del medesimo d.m., secondo cui la presentazione della domanda sospende l’applicazione delle norme riguardanti modifiche di posizioni di stato.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 7 della circolare n. 806/2000, laddove impone di dare avviso all’interessato dei giorni di aspettativa fruiti, almeno 60 giorni prima dello scadere del 730° giorno di aspettativa.
La censura è condivisibile.
Il punto 7 della circolare obbliga l’Amministratore ad informare il personale interessato del totale dei giorni di aspettativa fruiti, onde renderlo preventivamente edotto che lo scadere del periodo massimo fruibile nel quinquennio comporta il collocamento in congedo, o che una volta decorso il tempo di aspettativa previsto dal legislatore sarà adottato il provvedimento di riduzione o sospensione dello stipendio (TAR Campania, Napoli, VII, 7.5.2008, n. 3515).
Trattasi di norma finalizzata a consentire all’interessato di valutare tempestivamente la possibilità di presentare domanda di transito ai ruoli del personale civile, ovvero di adoprarsi per evitare, per quanto possibile, la drastica conseguenza dell’estinzione del rapporto di lavoro.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990; aggiunge che con la presentazione dell’istanza di transito egli era da considerare in aspettativa, ex art. 1 (rectius: art. 2), comma 7, del d.m. 18.4.2002, e che depone in tal senso anche il fatto che ad esito del giudizio d’inidoneità del 4.10.2012 l’Amministrazione ha proposto il transito nelle qualifiche dell’impiego civile dell’Amministrazione della Difesa.
Il rilievo va accolto, nei sensi appresso indicati.
Ai sensi della circolare n. 806/2000 l’interessato, come visto nella trattazione della precedente censura, deve essere tempestivamente informato dei giorni di aspettativa fruiti e preventivamente avvertito degli effetti della scadenza del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.
Orbene, la visita medica presso la Commissione medica ospedaliera di -OMISSIS- in data 4.10.2012 si è svolta senza la consapevolezza dell’avvenuta cessazione dal servizio a decorrere dal 29.5.2011, come dimostra la circostanza che il verbale della suddetta visita attesta la non idoneità permanente al servizio militare e la acclarata possibilità di reimpiegare il deducente nelle aree funzionali del personale civile (documento n. 20 depositato in giudizio).
E’ a seguito di tale valutazione, con la quale si è riconosciuta la possibilità di accedere al ruolo del personale civile, che l’esponente ha chiesto, con missiva presentata al Ministero della Difesa l’11.10.2012, il transito nelle aree funzionali del personale civile (documento n. 8 depositato in giudizio il 12.4.2013).
Pertanto nessuna tempestiva comunicazione al ricorrente è stata effettuata in ordine all’approssimarsi della scadenza del periodo di aspettativa prevista dall’ordinamento ai fini del collocamento in congedo, in violazione del citato disposto della circolare.
Inoltre, la possibilità di chiedere di transitare nei ruoli del personale civile scaturisce dal giudizio positivo della Commissione medica ospedaliera (unico organo abilitato a valutare l’idoneità al servizio civile), in quanto l’art. 2, comma 2, del d.m. 18.4.2002 prevede come termine di presentazione della domanda trenta giorni decorrenti dalla notifica del giudizio definitivo di inidoneità (Cons. Stato, IV, 6.11.2009, n. 6951; TAR Puglia, Lecce, III, 28.9.2012, n. 1620).
Sotto altro profilo, come visto, la permanenza dell’aspettativa dal momento della presentazione dell’istanza sino a quello della determinazione finale è sancita dall’art. 2, comma 7, del d.m. 18.4.2002, mentre l’estinzione del rapporto è esclusa dall’art. 2, comma 3, del medesimo d.m., secondo cui la presentazione della domanda sospende l’applicazione delle norme riguardanti modifiche di posizioni di stato.
In definitiva, prima di decidere il collocamento in congedo il Ministero deve sempre accertare l’idoneità allo svolgimento delle mansioni del personale civile (TAR Sicilia, Catania, III, 6.7.2012, n. 1710), con la conseguenza che nel caso di specie da un lato non poteva disporsi la cessazione dal servizio a decorrere dal 29.5.2011, cioè ancor prima dell’accertamento definitivo dell’inidoneità al servizio militare e dell’idoneità al passaggio alle aree del personale civile (invero, prima della visita medica effettuata presso la Commissione medica ospedaliera il giorno 4.10.2012 l’interessato è sempre stato giudicato solo temporaneamente non idoneo al servizio, come risulta dai documenti n. 15, 16, 17, 18 e 19 depositati in giudizio), dall’altro lato non poteva essere disposto il diniego di transito adducendo a presupposto l’insussistenza del rapporto di pubblico impiego al momento del giudizio della Commissione medica ospedaliera.
Il quarto motivo è incentrato sull’avvenuto perfezionamento del silenzio assenso sull’istanza di transito presentata dal ricorrente, con la conseguenza che l’Amministrazione, prima dell’adozione degli atti impugnati, avrebbe dovuto annullare in autotutela il provvedimento, favorevole al ricorrente, tacitamente formatosi.
L’assunto è infondato.
Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del d.m. 18.4.2002 l’Ente deve pronunciarsi sulla domanda di transito entro 150 giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali in assenza di determinazione espressa l’istanza si intende accolta.
Nel caso in esame la domanda è stata spedita in data 10.10.2012 (documento n. 8) e ricevuta l’11.10.2012 (come risulta dal testo dell’impugnato diniego); orbene, da tale momento alla data di adozione dell’impugnato diniego (8.3.2013) non sono trascorsi i 150 giorni previsti dalla norma.
Né rileva, ai fini della formazione del silenzio assenso, il giorno di notifica del diniego stesso, giacchè l’art. 2, comma 4, del d.m. 18.4.2002 identifica il dies ad quem entro cui può essere preclusa la formazione del silenzio significativo nel giorno entro cui l’Amministrazione si pronuncia, ovvero viene adottata la decisione sull’istanza.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei sensi sopra indicati, restando assorbite le censure non esaminate. Per l’effetto, l’Amministrazione dovrà riesaminare l’istanza di transito presentata dal ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente l’importo di euro 2.000 (duemila), oltre ad accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato, a titolo di spese di giudizio inclusive di onorari difensivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Alessandro Cacciari, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2013
Re: superamento 730 giorni.
- ) collocamento in congedo per superamento del periodo di aspettativa fruita nel quinquennio e, contestualmente, in congedo nella categoria della riserva.
- ) superando, alla data del 28 giugno 2011, il limite massimo di 730 giorni consentiti dagli artt.923 e 929 del d.lgs. 15 marzo 2019 n.66 (codice del’Ordinamento militare),
Con il presente Parere il CdS osserva:
1) - il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, in effetti, non è ancora intervenuto ancorché richiesto; anzi, come si ricava dalla relazione ministeriale, la relativa domanda di riconoscimento è stata presentata dal ricorrente quando già erano maturati i 730 giorni per poter dar luogo al congedo in contestazione.
2) - Sul piano più strettamente giuridico deve poi essere rilevato che l’interdipendenza che il ricorrente stabilisce tra l’infermità dipendente da causa di servizio ed il termine massimo dei giorni di aspettativa consentiti, con l’obiettivo di escludere dal computo di quest’ultimo i periodi di assenza dal servizio a causa di detta infermità, non ha alcuna base giuridica, poiché i due istituti in esame sono reciprocamente indipendenti e totalmente differenti; sia per presupposti di applicazione che per finalità.
Il resto leggetelo qui sotto.
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20/01/2014 201303205 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 06/11/2013
Numero 00160/2014 e data 20/01/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 6 novembre 2013
NUMERO AFFARE 03205/2013
OGGETTO:
Ministero della Difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da E. S., contro Ministero della Difesa, Direzione Generale del Personale Militare, avverso collocamento in congedo per superamento del periodo di aspettativa fruita nel quinquennio;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 238448 del 22/07/2013, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Aureli;
Premesso e considerato:
La Direzione Generale del Ministero della Difesa con decreto n. DGPMlII/6/1/304/ASP del 3 settembre 2012, ha disposto, collocandolo, contestualmente, in congedo nella categoria della riserva, la cessazione dal servizio permanente del Caporal Maggiore Scelto dell'Esercito in servizio permanente S. M., attuale ricorrente, poiché nel periodo intercorrente dal 24 agosto 2007 al 14 settembre 2011 ha fruito di numerosi periodi di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, superando, alla data del 28 giugno 2011, il limite massimo di 730 giorni consentiti dagli artt.923 e 929 del d.lgs. 15 marzo 2019 n.66 (codice del’Ordinamento militare), quale aspettativa fruibile nell'arco di un quinquennio.
Avverso il suddetto provvedimento il nominato sottufficiale ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica deducendo l'illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere sotto il profilo dell'errore nei presupposti, del difetto di istruttoria e della motivazione, nonché per violazione del principio di ragionevolezza ed economicità dell'azione amministrativa.
Il ricorso è infondato.
Come attentamente osservato nella relazione d’accompagnamento qui fatta pervenire dall’Amministrazione il ricorrente affida le proprie ragioni, in sostanza, alla considerazione dell’origine dell’infermità patita (cervicobrachialgia bilaterale cronica), nel senso che avendo quest’ultima avuto causa da fatti di servizio, ne doveva conseguire che i periodi di assenza che ne sono derivati non dovevano essere considerati come computabili ai fini del detto periodo massimo di aspettativa fruibile e quindi ai fini dell’adozione del provvedimento di congedo dal servizio per il superamento di tale periodo.
Al riguardo la Sezione osserva che il ricorrente non contesta d’essere stato assente dal servizio per più di 730 giorni nel quinquennio, e che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, in effetti, non è ancora intervenuto ancorché richiesto; anzi, come si ricava dalla relazione ministeriale, la relativa domanda di riconoscimento è stata presentata dal ricorrente quando già erano maturati i 730 giorni per poter dar luogo al congedo in contestazione.
Sul piano più strettamente giuridico deve poi essere rilevato che l’interdipendenza che il ricorrente stabilisce tra l’infermità dipendente da causa di servizio ed il termine massimo dei giorni di aspettativa consentiti, con l’obiettivo di escludere dal computo di quest’ultimo i periodi di assenza dal servizio a causa di detta infermità, non ha alcuna base giuridica, poiché i due istituti in esame sono reciprocamente indipendenti e totalmente differenti; sia per presupposti di applicazione che per finalità.
Il congedo dal servizio per esaurimento del periodo di aspettativa è invero un provvedimento ad emanazione vincolata al verificarsi dei presupposti di legge e sulla cui presenza non ha quindi alcuna influenza l’eventuale causa di servizio all’origine dell’infermità che ha determinato la concessione dell’aspettativa, che potrà dare origine, sussistendone i presupposti, ad altre forme di tutela nei confronti dell’istante.
Sulla base di quest’ultima rilevazione è poi possibile aggiungere che il congedo è la conseguenza necessitata nei riguardi del dipendente delle cui ordinarie prestazioni lavorative l’Amministrazione d’appartenenza non può più avvalersi, derivante dall’ applicazione di un parametro di tipo deduttivo-temporale che il legislatore ha ritenuto non irragionevolmente indice di ridotta capacità di lavoro.
Le considerazioni che precedono compendiano le ragioni per le quali nessuno degli argomenti spesi dal ricorrente può essere condiviso, con la conseguenza che il ricorso non può essere accolto, fatte salve le determinazioni dell’Amministrazione in ordine al riconoscimento della causa di servizio e le relative ulteriori forme di tutela.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Sandro Aureli Gerardo Mastrandrea
IL SEGRETARIO
Manuppelli
- ) superando, alla data del 28 giugno 2011, il limite massimo di 730 giorni consentiti dagli artt.923 e 929 del d.lgs. 15 marzo 2019 n.66 (codice del’Ordinamento militare),
Con il presente Parere il CdS osserva:
1) - il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, in effetti, non è ancora intervenuto ancorché richiesto; anzi, come si ricava dalla relazione ministeriale, la relativa domanda di riconoscimento è stata presentata dal ricorrente quando già erano maturati i 730 giorni per poter dar luogo al congedo in contestazione.
2) - Sul piano più strettamente giuridico deve poi essere rilevato che l’interdipendenza che il ricorrente stabilisce tra l’infermità dipendente da causa di servizio ed il termine massimo dei giorni di aspettativa consentiti, con l’obiettivo di escludere dal computo di quest’ultimo i periodi di assenza dal servizio a causa di detta infermità, non ha alcuna base giuridica, poiché i due istituti in esame sono reciprocamente indipendenti e totalmente differenti; sia per presupposti di applicazione che per finalità.
Il resto leggetelo qui sotto.
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20/01/2014 201303205 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 06/11/2013
Numero 00160/2014 e data 20/01/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 6 novembre 2013
NUMERO AFFARE 03205/2013
OGGETTO:
Ministero della Difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da E. S., contro Ministero della Difesa, Direzione Generale del Personale Militare, avverso collocamento in congedo per superamento del periodo di aspettativa fruita nel quinquennio;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 238448 del 22/07/2013, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Aureli;
Premesso e considerato:
La Direzione Generale del Ministero della Difesa con decreto n. DGPMlII/6/1/304/ASP del 3 settembre 2012, ha disposto, collocandolo, contestualmente, in congedo nella categoria della riserva, la cessazione dal servizio permanente del Caporal Maggiore Scelto dell'Esercito in servizio permanente S. M., attuale ricorrente, poiché nel periodo intercorrente dal 24 agosto 2007 al 14 settembre 2011 ha fruito di numerosi periodi di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, superando, alla data del 28 giugno 2011, il limite massimo di 730 giorni consentiti dagli artt.923 e 929 del d.lgs. 15 marzo 2019 n.66 (codice del’Ordinamento militare), quale aspettativa fruibile nell'arco di un quinquennio.
Avverso il suddetto provvedimento il nominato sottufficiale ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica deducendo l'illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere sotto il profilo dell'errore nei presupposti, del difetto di istruttoria e della motivazione, nonché per violazione del principio di ragionevolezza ed economicità dell'azione amministrativa.
Il ricorso è infondato.
Come attentamente osservato nella relazione d’accompagnamento qui fatta pervenire dall’Amministrazione il ricorrente affida le proprie ragioni, in sostanza, alla considerazione dell’origine dell’infermità patita (cervicobrachialgia bilaterale cronica), nel senso che avendo quest’ultima avuto causa da fatti di servizio, ne doveva conseguire che i periodi di assenza che ne sono derivati non dovevano essere considerati come computabili ai fini del detto periodo massimo di aspettativa fruibile e quindi ai fini dell’adozione del provvedimento di congedo dal servizio per il superamento di tale periodo.
Al riguardo la Sezione osserva che il ricorrente non contesta d’essere stato assente dal servizio per più di 730 giorni nel quinquennio, e che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, in effetti, non è ancora intervenuto ancorché richiesto; anzi, come si ricava dalla relazione ministeriale, la relativa domanda di riconoscimento è stata presentata dal ricorrente quando già erano maturati i 730 giorni per poter dar luogo al congedo in contestazione.
Sul piano più strettamente giuridico deve poi essere rilevato che l’interdipendenza che il ricorrente stabilisce tra l’infermità dipendente da causa di servizio ed il termine massimo dei giorni di aspettativa consentiti, con l’obiettivo di escludere dal computo di quest’ultimo i periodi di assenza dal servizio a causa di detta infermità, non ha alcuna base giuridica, poiché i due istituti in esame sono reciprocamente indipendenti e totalmente differenti; sia per presupposti di applicazione che per finalità.
Il congedo dal servizio per esaurimento del periodo di aspettativa è invero un provvedimento ad emanazione vincolata al verificarsi dei presupposti di legge e sulla cui presenza non ha quindi alcuna influenza l’eventuale causa di servizio all’origine dell’infermità che ha determinato la concessione dell’aspettativa, che potrà dare origine, sussistendone i presupposti, ad altre forme di tutela nei confronti dell’istante.
Sulla base di quest’ultima rilevazione è poi possibile aggiungere che il congedo è la conseguenza necessitata nei riguardi del dipendente delle cui ordinarie prestazioni lavorative l’Amministrazione d’appartenenza non può più avvalersi, derivante dall’ applicazione di un parametro di tipo deduttivo-temporale che il legislatore ha ritenuto non irragionevolmente indice di ridotta capacità di lavoro.
Le considerazioni che precedono compendiano le ragioni per le quali nessuno degli argomenti spesi dal ricorrente può essere condiviso, con la conseguenza che il ricorso non può essere accolto, fatte salve le determinazioni dell’Amministrazione in ordine al riconoscimento della causa di servizio e le relative ulteriori forme di tutela.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Sandro Aureli Gerardo Mastrandrea
IL SEGRETARIO
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