VITTIME DOVERE - QUESITO-

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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-

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Pensomche per la valutazione del dannosotto il rpofilo medico- legale debba fare una relazione specifica con una adeguata valutazione percentualistica
Lucia Astore


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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-

Messaggio da Dott.ssa Astore »

[googlevideo][/googlevideo]Penso che per la valutazione del danno sotto il profilo medico- legale debba fare una relazione specifica con una adeguata valutazione percentualistica
Lucia Astore
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-

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denegato riconoscimento dello status di "vittima del dovere" a seguito di incidente stradale occorso in servizio.

Per effetto di tale sinistro il ricorrente ha riportato le lesioni

IL TAR DI LECCE precisa:

1) - Nello specifico, è pacifico che il ricorrente si è procurato le lesioni durante il turno di servizio.
Nondimeno, trattasi di lesioni da sinistro stradale verificatosi in maniera del tutto occasionale, e in alcun modo collegato rispetto alle specifiche attività di polizia preventiva, repressiva, di soccorso, ovvero di controlli specifici, cui un militare può essere assegnato.

2) - In sostanza, trattasi di lesioni determinate da un incidente stradale che – in quanto connotato non già dalla specifica volontà del danneggiante di offendere un appartenente alle forze dell’ordine, ma da semplice negligenza e/o superficialità nella condotta di guida – avrebbe potuto attingere chiunque, e che in via soltanto casuale ha attinto un militare dell’Arma mentre questi era in normale turno di servizio.

3) - Per tali ragioni, possono dirsi sussistere gli estremi per il riconoscimento di invalidità per causa di servizio, ma certamente non ricorrono quelli idonei a configurare la diversa ipotesi di vittima del dovere.

Il resto leggetelo qui sotto.
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12/12/2013 201302446 Sentenza 1


N. 02446/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00678/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 678 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
F. C., rappresentato e difeso dall'avv. D. L., con domicilio eletto presso D. L. in Lecce, via 95° Rgt Fanteria, 157;

contro
Ministero dell'Interno, Prefetto di Lecce, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;

per l'annullamento
del provvedimento prot. …./C/3/E/8/CC/541 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - datato 23 gennaio 2009 e notificato il 10 febbraio 2009 avente ad oggetto il denegato riconoscimento dello status di vittima del dovere, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale, nonchè, del provvedimento del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - prot. n. …/C/3/E/8/CC/541 datato 30 aprile 2010, notificato il 6.07.2010 avente ad oggetto il denegato riconoscimento dello status di vittima del dovere nonchè di ogni atto allo stesso preordinato, connesso e/o consequenziale nonchè per la declaratoria del diritto al riconoscimento della Speciale Elargizione, dell'Assegno Vitalizio e dello Speciale Assegno Vitalizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Prefetto di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori D. L., A. T.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È impugnata la nota in epigrafe, con cui il Ministero dell’Interno ha comunicato al ricorrente il preavviso di diniego della domanda da lui proposta, volta al riconoscimento dello status di vittima del dovere.

A sostegno del ricorso, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 1, 2, 3 l. n. 466/1980, nonché dell’art. 1 comma 563 l. n. 266/05; 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà manifesta.

Nella camera di consiglio del 20.5.2009 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti del 20.10.2010 il ricorrente ha esteso l’impugnazione al provvedimento definitivo di diniego, censurato sulla base delle medesime motivazioni poste a fondamento del ricorso originario.

All’udienza del 21.11.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Con i vari motivi di ricorso originario e per motivi aggiunti, che possono essere trattati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, deduce il ricorrente l’illegittimità degli atti impugnati, in quanto emessi in violazione della normativa dettata in tema di “vittime del dovere”.

Le censure sono infondate.

2.1. Si legge nel rapporto CC del 9.7.2001 che in data ….. 2001, ore …. circa, G. G., conducente del motociclo…., mentre percorreva la …. con direzione S. Cesarea Terme, dopo avere impegnato una curva sinistrorsa, perdeva il controllo del motociclo, invadendo l’opposta corsia di marcia e collidendo con l’appuntato CC e odierno ricorrente, alla guida della Moto Guzzi in dotazione all’Arma, e in servizio di controllo della circolazione stradale.

Per effetto di tale sinistro il ricorrente ha riportato le lesioni descritte in atti, chiedendo conseguentemente il riconoscimento, ad ogni effetto di legge, dello status di vittima del dovere.

Così sommariamente descritta la dinamica del sinistro, occorre ora stabilire se il ricorrente possa o meno rientrare nell’ambito della predetta qualifica soggettiva.

2.2. Sul punto, dispone l’art. 1 l. n. 466/80 che: “Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'art. 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”.

Ai sensi del successivo art. 3, “… ai militari dell’Arma dei carabinieri … in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze e alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all’80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto di impiego, è concessa un’elargizione nella misura di euro 200.000”.

Dispone infine l’art. 1 comma 563 l. n. 266/05, “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità' permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.

2.3. Così definite le coordinate normative di riferimento, occorre ora indagarne la portata.

Sul punto, osserva il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “i benefici concessi alle vittime del dovere sono erogabili ai pubblici dipendenti solo quando la lesione dagli stessi sofferta avvenga improvvisamente e per un fatto del tutto eccezionale rispetto a quanto può accadere nel corso di un servizio normale” (C.d.S, III, 9.4.2013, n. 1960. In termini confermativi, cfr. altresì Tar Lecce, III, 26.4.2013, n. 973).

Pertanto, per vittime del dovere s'intendono non già, genericamente, gli appartenenti alle forze dell’ordine che subiscano una qualche lesione nel corso del normale svolgimento del servizio, ma soltanto coloro che abbiano subito lesioni in attività di servizio per diretto effetto di ferite riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto, e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva, ovvero all'espletamento di attività di soccorso, con la conseguenza che per il sorgere del diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere non è sufficiente che l'evento legale sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, occorrendo invece che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario conseguente all’espletamento della ordinaria attività di servizio.

2.4. Nello specifico, è pacifico che il ricorrente si è procurato le lesioni durante il turno di servizio.

Nondimeno, trattasi di lesioni da sinistro stradale verificatosi in maniera del tutto occasionale, e in alcun modo collegato rispetto alle specifiche attività di polizia preventiva, repressiva, di soccorso, ovvero di controlli specifici, cui un militare può essere assegnato.

In sostanza, trattasi di lesioni determinate da un incidente stradale che – in quanto connotato non già dalla specifica volontà del danneggiante di offendere un appartenente alle forze dell’ordine, ma da semplice negligenza e/o superficialità nella condotta di guida – avrebbe potuto attingere chiunque, e che in via soltanto casuale ha attinto un militare dell’Arma mentre questi era in normale turno di servizio.

Per tali ragioni, possono dirsi sussistere gli estremi per il riconoscimento di invalidità per causa di servizio, ma certamente non ricorrono quelli idonei a configurare la diversa ipotesi di vittima del dovere.

2.5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.

Ne consegue il loro rigetto.

3. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Claudia Lattanzi, Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2013
antoniope
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-

Messaggio da antoniope »

Per chi è interessato alla materia, allego ulteriori precisazioni con gli articoli di Legge:
Vittime del dovere e delle azioni terroristiche.
Legge 13 agosto 1980 n. 466.
E’ la prima tra le leggi che individua un soggetto portatore di interessi personali tutelati dallo Stato in riconoscimento dell’alto valore etico della propria funzione o della propria azione civile.
Con tale Legge s’individuano cittadini deceduti e superstiti[1] , per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche e dipendenti pubblici e superstiti(familiari, eredi[2] ) deceduti, anche in attività di servizio, a seguito di ferite e lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all’espletamento di funzioni d’istituto e dipendenti da rischi specificatamente attinenti a operazioni di polizia preventiva e repressiva o di soccorso, nonché tutti i soggetti innanzi indicati che abbiano riportato un grado d’invalidità non inferiore all’80% della capacità lavorativa.
I benefici spettanti, in forza di detta Legge, alle vittime del dovere e delle azioni terroristiche sono:
1. Speciale elargizione di una somma in denaro una tantum di Euro 77.468,53 (ex Lire 150.000.000)[3] , somma esente da Irpef e soggetta a rivalutazione ISTAT;
2. Assunzione per chiamata diretta per coniuge superstite ed i figli[4] ;
3. Contributo per eventuali spese funerarie pari a Euro 516,4571 (un milione delle vecchie lire) per il solo personale della Polizia di Stato.
Legge 20 ottobre 1990 n. 302.
Questa Legge interessa tutti i cittadini, compresi gli appartenenti alle FF. PP., che abbiano subito un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza :
1. dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico , a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi;
2. dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all’art. 416-bis del codice penale;
3. dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2 , a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime;
4. dell’assistenza prestata , e legalmente richiesta per iscritto, ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso , ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.
i benefici spettanti in forza della predetta Legge sono:
1. Speciale elargizione[5] , concessa ai feriti in relazione alla percentuale di invalidità riscontrata dalle Commissioni Mediche Ospedaliere competenti della somma di Euro 774,69(ex Lire 1.500.000) per punto percentuale per eventi fino al 31.12.2002 e Euro 2.000 per eventi successivi al 1° gennaio 2003[6] ;
2. Assunzione diretta per chiamata per il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi invalidi in misura non inferiore all’80% della capacità lavorativa e che hanno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private, con precedenza su ogni altra categoria;
3. Esenzione del pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria.
Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Legge 23 novembre 1998 n. 407.
Questa Legge apporta un’ulteriore ampliamento dei benefici alle medesime persone e per i medesimi fatti previsti dalla Legge precedente, con l’aggiunta dell’ipotesi di azioni criminose semplici a decorrere dal 1° gennaio 1990 e solo per le persone di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 1980, n. 466[7] .
I benefici spettanti sono:
1. Assegno vitalizio :
1. non è reversibile;
2. ha natura d’indennizzo;
3. è esente da trattenute Irpef;
4. è soggetto a perequazione annuale;
5. è di Euro 258,00 dall‘11.12.1998 al 31.12.2003 e 500,00 dal 1° gennaio 2004[8] ;
2. Riliquidazione degli emolumenti già concessi a titolo di speciale elargizione di cui alla Legge 13 agosto 1980 n. 466 più rivalutazione ISTAT;
3. Benefici pensionistici :
1. una tantum di due annualità del trattamento di pensione di reversibilità a favore dei famigliari superstiti, limitatamente al coniuge, ai figli minori ai figli maggiorenni abili, ai genitori ed ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico;
2. esenzione Irpef sul trattamento speciale di reversibilità;
3. corresponsione dell’indennità integrativa speciale, con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento, anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo;
4. esenzione Irpef delle pensioni privilegiate dirette di prima categoria per coloro che siano anche titolari di super invalidità di cui all’art. 100 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 (Grandi Invalidi);
4. Borse di studio alle vittime ed ai figli e agli orfani delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
5. Assunzione per chiamata diretta, con precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria, con estensione dei beneficiari, oltre al coniuge ed ai figli, anche ai fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti[9] ;
6. Assunzione per chiamata diretta per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’8° livello retributivo. Le assunzioni dal 6° all’8° livello retributivo si effettuano previa prova di idoneità e possono superare l’aliquota del 10% del massimo di vacanza d’organico.
Vittime della cosiddetta “banda della Uno bianca”
Legge 31 marzo 1998, n. 70.
Con questa Legge si equiparano alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata anche quelle del fenomeno criminale denominato della “banda della Uno bianca”.
Alle loro vittime si applicano gli stessi benefici previsti ai sensi degli artt. 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13 e 16 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302, ad eccezione dell’importo della speciale elargizione che viene concesso in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata ed è pari ad Euro 774,68 per ogni punto percentuale.
Vittime del terrorismo internazionale all’estero.
Legge 24 dicembre 2003 n. 369.
E la Legge con cui vengono equiparati le vittime di atti di terrorismo perpetrati all’estero a quelli nazionali [10] .
Con questa normativa si introduce inoltre l’equiparazione delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati avvenuti a Nassirya, il 12 novembre 2003 e ad Istanbul il 15 novembre 2003 a quelle individuate per fatti analoghi occorsi in Patria e sono attribuite la speciale elargizione di cui all’articolo 4 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302 e l’assegno vitalizio previsto dall’articolo 2 della Legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, da corrispondere a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell’evento.
Peraltro con la stessa Legge, la misura di ogni punto percentuale di invalidità , accertata ai sensi del citato articolo 1 della Legge 302 del 1990, in relazione alla diminuita capacità lavorativa, è elevata a 2.000 Euro , per un importo massimo erogabile di 200.000 Euro e per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni, di cui agli articoli 1, 4 e 8 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, all’articolo 3 della Legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, all’articolo 3 della Legge 13 agosto 1980, n. 466, all’articolo 5 della Legge 3 giugno 1981, n. 308, sono elevate ad Euro 200.000,00 .
Vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, sia sul territorio nazionale o extra-nazionale.
Legge 3 agosto 2004 n. 206.
Con questa Legge si riconoscono benefici supplementari e nuovi, sia per le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, che per il loro nucleo famigliare e precisamente:
1. Speciale elargizione di 200.000,00 Euro una tantum ;
2. Speciale assegno vitalizio di 1.033,00 Euro mensili dal 26 agosto 2004, per coloro che hanno riportato un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonchè ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni;
3. Aumento figurativo , per i famigliari superstiti dei deceduti e per i feriti con qualsiasi invalidità inferiore all’80%, di dieci anni di versamenti contributivi utili per aumentare l’anzianità pensionistica maturata;
4. Equiparazione a grande invalido di guerra per i feriti con un’invalidità pari o superiore all’80%;
5. Rivalutazione delle percentuali di invalidità tenendo conto dell’intervenuto aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico;
6. Assistenza psicologica per le vittime ed i famigliari;
7. Patrocinio nei procedimenti penali, civili e amministrativi e contabili a carico dello Stato;
8. Esenzione del pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria estesa ai famigliari sia dei feriti che dei deceduti.
La normativa è retroattiva per cui i benefici di cui alla presente Legge si applicano anche agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961.
Vittime del Dovere individuate ai commi 563 e 564 della Legge finanziaria 23 dicembre 2005 n. 266.
Con questa Legge si inquadra giuridicamente e definitivamente l’istituto delle “Vittime del dovere”, richiamando quei soggetti di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 1980, n. 466 (la prima Legge in favore delle “Vittime del dovere”) e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente (non indicando la percentuale minima che deve necessariamente essere almeno all’1%) in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità ;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico ;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari ;
d) in operazioni di soccorso ;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità ;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità .
Ed ancora, si ritengono, ai sensi del c. 564 della predetta Legge, equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative .
Le norme attuative di tale Legge sono state rinviate al regolamento di cui al DPR 7 luglio 2006 n. 243 con cui si definiscono i principi generali delle provvidenze per coloro che sono stati feriti o sono deceduti in conseguenze di eventi connessi all’espletamento delle funzioni d’istituto e dipendenti da rischi specificatamente attinenti ad attività di soccorso, ordine pubblico e contrasto della criminalità comune e pertanto[11] :
in relazione alla Legge 302/1990:
1. Speciale elargizione , nella misura (ex 1,5 Mln di lire) di Euro 774,69 per punti percentuale;
2. Esenzione del pagamento di ticket per prestazione sanitaria per i soli eventi di cui all’art. 1 della Legge 302/1990;
in relazione alla Legge 23 novembre 1998 n. 407:
1. Assegno vitalizio nella misura di (ex 500 mila lire) Euro 258,23; );
2. Assunzione diretta con le prerogative e le modalità di cui all’art. 1 c. 2 come modificato dall’art. 2 della Legge 17 agosto 1999 n. 288 (precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria);
3. Borse di studio;
in relazione alla Legge 3 agosto 2004 n. 206:
1. Possibilità di rivalutazione delle percentuali d’invalidità ;
2. Assistenza psicologia;
3. Beneficio dell’esenzione dell’imposta di bollo relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell’esenzione dell’erogazione delle indennità da ogni tipo d’imposta, di cui all’art. 8 della medesima Legge.
Nel tempo poi sono intervenute diverse normative che hanno tentato di contemperare quei disallineamenti tra i diversi soggetti destinatari delle specifiche normative tutorie e che è bene qui meglio riportare:
- la Legge 24 dicembre 2003 n. 369 che ha convertito in Legge il D.L. 28 novembre n. 337 recante ” Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all’estero ” e che ha consentito di estendere i benefici previsti dalle leggi 302/90 e 407/98 anche gli eventi occorsi sia a civili che alle FF. AA. e FF. PP. fuori dal territorio nazionale;
- l’art. 1 c. 1270 della Legge 23 dicembre 2006 n. 296 con cui si dispone che i benefici economici e pensionistici previsti dalla Legge 206/2004 si applicano anche ai famigliari ed ai superstiti della cosiddetta “banda della Uno bianca”;
- art. 34 del D.L. 159/2007 convertito dalla Legge 29 novembre 2007 n. 222 con cui si stabilisce la progressiva estensione dei benefici già previsti, in favore delle vittime del terrorismo dalla Legge 206 del 3 agosto 2004, anche in favore delle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro famigliari superstiti.
E’ d’importanza formale e sostanziale questa normativa in quanto introduce la riliquidazione della speciale elargizione di cui all’art. 5 comma 1 e 5 della Legge 3 agosto 2004 n. 206 fino alla concorrenza di 200.000,00 Euro nonchè l’istituzione e la concessione dell’onorificenza di “Vittima del terrorismo” da parte del Presidente della Repubblica (una medaglia d’oro).
Con l’art. 2 cc. 105, 106 e 123 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 è stato previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la concessione del beneficio di cui all’art. 5 comma 3 della Legge 3 agosto 2004 n. 206 anche alle vittime della criminalità organizzata, alle vittime del dovere ed ai loro famigliari, lo speciale assegno vitalizio di Euro 1.033,00 mensili, l’assegno vitalizio di 500,00 Euro mensili dal 26 agosto 2004 non reversibile di cui all’art. 2 della Legge 407/1998 ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell’evento terroristico e l’estensione del diritto al collocamento obbligatorio, di cui all’art. 1 della Legge 407/1998, agli orfani o in alternativa al coniuge superstite di coloro che sono deceduti per fatti di lavoro o a causa dell’aggravarsi della mutilazione.
Per finire con l’art. 1 c. 494 della Legge 147/2013 al coniuge ed ai figli delle vittime del terrorismo portatore di invalidità non inferiore al 50% è concesso lo speciale assegno vitalizio di Euro 1.033,00 mensili e l’assegno vitalizio di 500,00 Euro mensili dal 1 gennaio 2014.
=======================================================================================
[1] Art. 5: “Ai cittadini che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano un’invalidità permanente non inferiore all’80 per cento della capacità lavorativa, o che comunque comporti la cessazione dell’attività lavorativa e’ concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.
La stessa elargizione è concessa alle famiglie dei cittadini che perdono la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche.”.
[2] Art. 6: ” La speciale elargizione di cui alla presente Legge, ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:
1) coniuge superstite e figli se conviventi a carico;
2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
Fermo restando l’ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell’ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile”.
[3] Somma rivalutata dalla precedente di Euro 51.645,69(ex Lire 100.000.000) dalla Legge 20 ottobre 1990 n. 302.
[4] Art. 12: ” Il coniuge superstite ed i figli dei soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11 della presente Legge hanno, ciascuno, diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della Legge 2 aprile 1968, n. 482, e della Legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi.”.
[5] Art. 4 c. 2: ” L’elargizione di cui al comma 1 e’ corrisposta altresì a soggetti non parenti ne’ affini, ne’ legati da rapporto di anni precedenti l’evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all’uopo posti, nell’ordine stabilito dal citato art. 6 della Legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.”.
[6] Art. 5 c. 1 Legge 3 agosto 2004 n. 206.
[7] Art. 3: “Ai magistrati ordinari, ai militari dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente Legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all’80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d’impiego, e’ concessa un’elargizione nella misura di lire 100 milioni.”.
[8] Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4 c. 238. “Con effetto dal 1º gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2 della Legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.”.
[9] Art. 34 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.
[10] Art. 1-bis: “Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al comma 1 abbiano riportato un’invalidità permanente, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni. Qualora l’invalidità permanente risulti non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa si applicano, altresì, le disposizioni di cui al citato articolo 2 della Legge n. 407 del 1998.”.
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-

Messaggio da antoniomlg »

AntonioPE
praticamente con la disamina di cui sopra non hai fatto altro
che ribadire, l'esistenza di "Vittime " di serie "A" e "vittime " di serie "B"
in quanto sembrerebbe che non ci sia ancora la totale equiparazione.

anche con la legge di stabilità, si crea enorme disparità di trattamenti tra i familiari di chi ha subito una invalidità del 50%.
(esempio)
>Tizio ha perso un occhio in afghanistan, invalidità 50% ( i familiari vengono tutelati dalla legge )
>Caio ha contratto un tumore da uranio , invalidità 50% ( i familiari sono figli di delinquente disconosciuti dalla legge).....

ma fatemi il piacere.
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-

Messaggio da Dott.ssa Astore »

anche io ritengo che non si possa fare niente.La materia e' complessa ma i margini sono minimali.Cordialmente
Lucia Astore
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-

Messaggio da franruggi »

Che vuol dire


Saluti
Francesco
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-

Messaggio da antoniomlg »

franruggi ha scritto:Che vuol dire


Saluti
Francesco
non farci caso ........
la Dottoressa è solita ad uscite di questo genere.
ciao
franruggi
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-

Messaggio da franruggi »

Magari il suo contributo servisse a schiarirci le idee.....


Saluti
Francesco
panorama
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-

Messaggio da panorama »

Giusto x notizia

Assunzione per chiamata diretta nei ruoli tecnici della Polizia di Stato.

La ricorrente, figlia dell’ispettore della Polizia di Stato, OMISSIS, riconosciuto vittima del dovere a seguito delle lesioni riportate durante un incidente in servizio verificatosi in data 4 novembre 1996 come da decreti del Capo della Polizia datati 12 novembre 2007, 23 novembre 2008 e 28 aprile 2009, con una prima istanza in data 4 marzo 2008 chiedeva l’assunzione diretta nei ruoli della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 24 aprile 1982 n. 337.

Riferisce il Ministero che tale richiesta veniva respinta ..., per carenza del requisito di invalidità, atteso che il genitore dell'istante, pur se riconosciuto "vittima del dovere", in conseguenza dell'evento che lo aveva visto coinvolto, aveva riportato una percentuale di invalidità della capacità lavorativa pari al 40%, inferiore a quella dell'80% richiesta dalla normativa vigente.

Con una successiva istanza, pervenuta in data 24.01.2012, la ricorrente chiedeva la "riapertura dell'istruttoria" finalizzata all'assunzione diretta nei predetti ruoli della Polizia di Stato, atteso che la Commissione Medica Ospedaliera di Roma ha riscontrato l'aggravamento delle patologie da cui è gravato il proprio genitore (…..) ed ha ascritto le ridette infermità alla terza categoria.

La Commissione Medica Ospedaliera di Roma al fine di rivalutare l'intera pratica medico-legale con particolare riferimento alla percentuale di invalidità attribuibile al medesimo come conseguenza diretta delle infermità derivate dall'incidente accertava, ...., una invalidità in misura pari al 40%. Risulta in atti che il fatto, che gli veniva attestata una invalidità permanente in misura pari al 80% e che ha comportato la cessazione dall’attività lavorativa rispettivamente del rapporto di lavoro, è riconducibile unicamente al complesso delle altre infermità riconosciute ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, prevista dall’art. 67 del d.p.r. n. 1092/1973.

Quindi, l’Amministrazione ha negato l’assunzione diretta, perché il genitore della richiedente aveva riportato quale conseguenza dell’evento traumatico subito da attribuire a “vittima del dovere” un’invalidità del 40% della capacità lavorativa, non essendo possibile cumulare le altre infermità al fine di raggiungere il limite minimo di cui all’art. 5 del d.p.r. 24 aprile 1982 n. 337.

Con il presente Parere il CdS specifica:

Nel caso di specie l’invalidità riportata dal dipendente quale conseguenza dell’evento traumatico subito è stata valutata in ragione del 40% della capacità lavorativa mentre l’accertamento dell’invalidità permanente in misura pari al 80%, che ha comportato la cessazione dall’attività lavorativa rispettivamente del rapporto di lavoro, è riconducibile unicamente al complesso delle altre infermità riconosciute ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, prevista dall’art. 67 del d.p.r. n. 1092/1973 che, quindi non sono riferibili ad eventi che hanno causata la dichiarazione di “vittima del dovere” (per il quale veniva riconosciuta una invalidità in ragione del 40% della capacità lavorativa come conseguenza diretta dell’incidente in cui era coinvolto).

Il resto leggetelo qui sotto.
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13/01/2014 201302880 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 13/11/2013


Numero 00077/2014 e data 13/01/2014


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 13 novembre 2013

NUMERO AFFARE 02880/2013

OGGETTO:
Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora OMISSIS e domiciliata a Viterbo, per l’annullamento del provvedimento ministeriale 5 novembre 2012 di rigetto dell’istanza all’assunzione diretta nei ruoli del personale della Polizia di Stato.

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 333-A/U.C./2634/C in data 10 luglio 2013 con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

visto il ricorso 29 gennaio 2013;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.

Premesso:

È impugnato il provvedimento ministeriale 5 novembre 2012 prot. 2969, notificato alla signora OMISSIS il 21 novembre 2012, con il quale è stata respinta l’istanza finalizzata all’assunzione per chiamata diretta nei ruoli tecnici della Polizia di Stato.

La ricorrente, figlia dell’ispettore della Polizia di Stato, OMISSIS, riconosciuto vittima del dovere a seguito delle lesioni riportate durante un incidente in servizio verificatosi in data 4 novembre 1996 come da decreti del Capo della Polizia datati 12 novembre 2007, 23 novembre 2008 e 28 aprile 2009, con una prima istanza in data 4 marzo 2008 chiedeva l’assunzione diretta nei ruoli della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 24 aprile 1982 n. 337.

Riferisce il Ministero che tale richiesta veniva respinta con provvedimento del 28.01.2009, notificato il 21.02.2009, per carenza del requisito di invalidità, atteso che il genitore dell'istante, pur se riconosciuto "vittima del dovere", in conseguenza dell'evento che lo aveva visto coinvolto, aveva riportato una percentuale di invalidità della capacità lavorativa pari al 40%, inferiore a quella dell'80% richiesta dalla normativa vigente.

Con una successiva istanza, pervenuta in data 24.01.2012, la ricorrente chiedeva la "riapertura dell'istruttoria" finalizzata all'assunzione diretta nei predetti ruoli della Polizia di Stato, atteso che la Commissione Medica Ospedaliera di Roma ha riscontrato l'aggravamento delle patologie da cui è gravato il proprio genitore (…..) ed ha ascritto le ridette infermità alla terza categoria.

La Commissione Medica Ospedaliera di Roma al fine di rivalutare l'intera pratica medico-legale con particolare riferimento alla percentuale di invalidità attribuibile al medesimo come conseguenza diretta delle infermità derivate dall'incidente accertava, con verbale in data 2 luglio 2012, una invalidità in misura pari al 40%. Risulta in atti che il fatto, che gli veniva attestata una invalidità permanente in misura pari al 80% e che ha comportato la cessazione dall’attività lavorativa rispettivamente del rapporto di lavoro, è riconducibile unicamente al complesso delle altre infermità riconosciute ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, prevista dall’art. 67 del d.p.r. n. 1092/1973.

Quindi, l’Amministrazione ha negato l’assunzione diretta, perché il genitore della richiedente aveva riportato quale conseguenza dell’evento traumatico subito da attribuire a “vittima del dovere” un’invalidità del 40% della capacità lavorativa, non essendo possibile cumulare le altre infermità al fine di raggiungere il limite minimo di cui all’art. 5 del d.p.r. 24 aprile 1982 n. 337.

La ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 4, del d.p.r. 24 aprile 1982 n, 337, così come modificato dall’art. 4 del d. lgs. 28 febbraio 2001 n. 53 ed art. 37 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. Deduce anche violazione dell’art. 3 della legge 8 agosto 1990 n. 241 per omessa motivazione, eccesso di potere, erronea valutazione dei fatti, illogicità e carenza della motivazione, difetto di istruttoria e presupposto erroneo.

La ricorrente sostiene che "seppur vero che la Commissione Medica Ospedaliera di Roma ai fini del riconoscimento dell'ispettore Cioccolini quale vittima del dovere, ha valutato l'invalidità permanente del medesimo in misura pari al 40%, ne ha di fatto decretato la cessazione dal servizio. Tale circostanza si ritiene determinante non solo ai fini della concessione della speciale elargizione normativamente prevista per le vittime del dovere, ma, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione, anche per il riconoscimento degli ulteriori benefici da corrispondersi al medesimo o ai loro familiari superstiti".

Lamenta, altresì, la mancata applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, secondo il quale "l'invalidità permanente che comporti la cessazione, dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata, all’ invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa”.

Deduce, infine, che dalla lettura del giudizio diagnostico indicato nei verbali della Commissione Medica Ospedaliera attestanti l'aggravamento delle patologie riscontrate al proprio genitore, appare chiaro che, la percentuale d’invalidità della sua capacità lavorativa è pari all’80%.

Il Ministero sostiene che appare evidente che la particolare forma di assunzione prévista dalla legge è subordinata alla sussistenza di due requisiti: il riconoscimento dello status di . "vittima del dovere" e la percentuale d’invalidità al 80% che ha determinato la cessazione dal servizio dell'appartenente alle Forze di Polizia.

Nel caso in esame era stato accertato dalla Commissione medica ospedaliera che, in riferimento all’evento traumatico del 4 novembre 1996 per il quale il genitore era stato riconosciuto “vittima del dovere” le infermità riportate, già valutate in misura complessiva pari al 40%, non risultavano aggravate e, quindi, erano da considerarsi in misura inferiore al 80%.

Considerato:

Rileva la Sezione che la disposizione di cui all'art. 5 ,comma 4 del d.p .r. n. 337/1982 cosi recita: "Possono essere nominati allievi operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili ... il coniuge ed i figli superstiti ... degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all’art. 82, comma 1, della legge 388/2000, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di servizi di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2".

Quindi, l’ex dipendente (genitore della richiedente l’assunzione) deve aver subito ferite o lesioni nel corso di un singolo evento traumatico riconducibile all’espletamento dell’attività istituzionale svolta in un dato momento e, le ferite o lesioni subìte devono essere state tali da determinare, quale conseguenza, il decesso (o la permanente inabilità) del congiunto dei richiedenti l’assunzione.

Nel caso di specie l’invalidità riportata dal dipendente quale conseguenza dell’evento traumatico subito è stata valutata in ragione del 40% della capacità lavorativa mentre l’accertamento dell’invalidità permanente in misura pari al 80%, che ha comportato la cessazione dall’attività lavorativa rispettivamente del rapporto di lavoro, è riconducibile unicamente al complesso delle altre infermità riconosciute ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, prevista dall’art. 67 del d.p.r. n. 1092/1973 che, quindi non sono riferibili ad eventi che hanno causata la dichiarazione di “vittima del dovere” (per il quale veniva riconosciuta una invalidità in ragione del 40% della capacità lavorativa come conseguenza diretta dell’incidente in cui era coinvolto).

Va poi considerato che il beneficio previsto dall'art. 5, comma 4, d.p.r. n. 337 del 24 aprile 1982, costituisce una previsione normativa che, in quanto di carattere eccezionale, deve essere suscettibile di un'interpretazione restrittiva, nel senso della necessità per la concessione del beneficio, anche a seguito delle modifiche apportate alla versione originaria (in particolare, dall'art. 37, l. n. 3 del 2003), di una stretta connessione tra l'evento che ha procurato l'invalidità e le conseguenze dirette accertate; interpretazione che non può e non deve travalicare il dato letterale.

P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Hans Zelger Francesco D'Ottavi




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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-

Messaggio da Dott.ssa Astore »

E' difficile ammettere un evento del genere come vittima del Dovere ne' alle varie Cmo sono propensi ad un tal tipo di riconoscimento.Anche sotto il profilo medico-legale abbiamo poche possibilita' sulla base anche delle recenti sentenze.
Cordialmente
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-

Messaggio da pietro17 »

Dottoressa, scusi se mi permetto, ma questo suo nuovo intervento, come sempre disfattista, a chi si riferisce calcolando che il post precedente al suo è una sentenza?

Saluti.


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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-

Messaggio da antoniomlg »

i suoi interventi son a modello "RANDOM" casuali.

piu o meno come lavorano al ministero per decidere quale evento sia da
riconoscere vittima e quale no
il sistema a "random" toglie ogni dubbio ed è infallibile.
ciao
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-

Messaggio da Dott.ssa Astore »

Se sono informazioni tecniche non rispondo.
Sulle vittime del dovere a breve faremo un convegno a Firenze,nel quale verra' trattato anche a latere quello del terrorismo.
Sotto il profilo medico legale cerchiamo di portare avanti alcuni aspetti percentualistici essenziali,ivi compreso il danno morale.
Cordialmente
Dr.ssa Lucia Astore
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-

Messaggio da franruggi »

Altro che randomizzati....gli interventi sono solo pubblucitfo


Saluti
Francesco
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