uN SALUTO A TUTTI I PARTECIPANTI.
SI EVIDENZIA QUANTO DETERMINATO OVE FOSSE DI INTERESSE.
CORDIALITA'.
N. 00000/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00000/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 0000, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe OMISSIS, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via OMISSIS;
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota n. 000/0000 del , trasmessa mediante messaggistica certificata alla OMISSIS, con la quale il Ministero dell’Interno - dipartimento della pubblica sicurezza - direzione centrale per le risorse umane - servizio sovrintendenti, assistenti ed agenti - divisione 2^ - sezione assegnazioni temporanee ha comunicato il rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea presso la sede di OMISSIS, avanzata dalla odierna ricorrente con atto protocollato in data OMISSIS; provvedimento notificato all’assistente della Polizia di Stato OMISSIS in data OMISSIS, come da relata in calce al medesimo atto; - di ogni altra determinazione presupposta, consequenziale e/o comunque connessa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELL'INTERNO;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno OMISSIS il dott. OMISSISe uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
- che questo Tribunale, su analoga vicenda, ha manifestato, con l’ordinanza OMISSIS, n. OMISSIS, un orientamento ermeneutico dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare;
Ritenuto, in particolare;
- che, a prescindere dai diversi orientamenti giurisprudenziali espressi, rispettivamente, tra i Tribunali e il Consiglio di Stato, occorre considerare che il destinatario, primario ed esclusivo, degli effetti dell’istituto in questione non è il dipendente, bensì il figlio minore, dovendo di conseguenza prevalere l’interesse a garantire a quest’ultimo, nei primi anni di vita, la contemporanea presenza di entrambi i genitori;
- che, alla luce della chiarezza ed univocità del richiamato disposto normativo e tenuto conto della relativa sedes materiae, appare condivisibile la tesi secondo cui l’istituto del trasferimento temporaneo previsto dall’art. 42-bis, comma 1, d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, sia applicabile a tutto il personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- che tale impostazione sembra trovare oggi puntuale traduzione nella disposizione di cui all’art. 1493 del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010), collocata nel capo intitolato “diritti sociali”, in cui si prevede che “al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità” (norma di rinvio che, in quanto contenuta proprio nel corpo della disciplina dell’ordinamento militare, “disattiva” l’argomento difensivo fondato sulla clausola eccettuativa contenuta all’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165/2001) ;
- che la disposizione da ultimo citata, riferita all’ordinamento militare, debba illuminare retrospettivamente anche il regime dei dipendenti della Polizia di Stato (cfr. anche di recente CDS n. 0000/0000);
- che il citato art. 42-bis, in applicazione dell’argomento a fortiori, sia applicabile anche ai casi di mobilità interna ad una stessa amministrazione e non riguardi solo i passaggi tra amministrazioni diverse;
- che resta, ovviamente, impregiudicata la verifica concreta, da parte dell’Amministrazione, circa la sussistenza dei presupposti necessari ai fini dell’accoglimento della domanda di ricongiungimento;
- che, tuttavia, nella specie, gli argomenti contenuti nel provvedimento circa la situazione di carenza di organico dell’ufficio di appartenenza sono affidati a formule stereotipate non sufficientemente circostanziate;
- che, di conseguenza, va disposto il riesame della domanda proposta dal ricorrente, con l’onere per l’amministrazione di appuntare le proprie valutazioni sul bilanciamento tra i motivi di carattere familiare addotti e le pubbliche esigenze organizzative (in via esemplificativa, si pensi all’incidenza sul funzionamento dell’ufficio a quo ovvero alla disponibilità di posti da ricoprire presso l’ufficio ad quem, in relazione al particolare stato rivestito dall’istante nel concreto contesto organizzativo);
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia:
accoglie la domanda di sospensione cautelare ai fini del riesame;
fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del OMISSIS.
Compensa le spese di lite, atteso l’accoglimento in forma di “remand”.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno OMISSIS con l’intervento dei magistrati:
Presidente
Primo Referendario
Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA applicabile a tutto il personale mil
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- Iscritto il: gio set 27, 2012 7:33 am
Re: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA applicabile a tutto il personale
La legge è molto interessante, ma di fatto, se non esiste un posto vacante, non ti trasferiscono!!!
Quindi... ne beneficeranno in pochissimi... del resto, se ci fosse un posto vacante sarei stato trasferito anche senza "assegnazione temporanea"...
Quindi... ne beneficeranno in pochissimi... del resto, se ci fosse un posto vacante sarei stato trasferito anche senza "assegnazione temporanea"...
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