A COSA SERVE LA NOSTRA RAPPRESENTANZA MILITARE?
A COSA SERVE LA NOSTRA RAPPRESENTANZA MILITARE?
In questi ultimi anni, dove la crisi economica ha colpito maggiormente gli uomini in disiva, con decisivi tagli lineari per ogni grado, cosa ha fatto la nostra rappresentanza militare per ostacolare (almeno) tutto ciòe rappresentare i nostri diritti? Non ha fatto proprio nulla o meglio non è riuscita ad ottenere nulla. Le uniche cose che ultimamente è riuscita ad ottenere, di cui ne vanno fieri, sono i nuovi soggoli per i Brig. e gli alamari per i Lgt ed altre cosucce di poco conto ( le varie convenzioni tim, sky, ecc.ecc). Come mai non ha saputo farsi ascoltare nelle decine di riunioni con gli organi politici per quanto riguardano le pensioni, del mancato pagamento degli assegni di funzione, del blocco salariale e dei gradi da più di 4-5 anni. C’è una sola risposta e mi dispiace dirlo. La rappresentanza militare, per i Governanti, non conta proprio nulla. A dimostrazione di una recente riunione con dei rapresentanti del Governo, alcuni delegati del Cocer sono stati ascoltati soltanto per tre minuti. Fanno uscire pagine e pagine di lamentele tipo “ORA BASTA; LA NOSTRA FIDUCIA E ATTESA E’ STATA TRADITA” ( fingono di piangere), ma all’atto pratico non concludono proprio nulla. Quindi, se non riescono ad ottenere nulla, perché non abolire la rappresentanza militare che costa allo Stato svariati milioni di euro l’anno? Che peso ha in ambito di ascolto nella politica? Per me è’ prossima allo ZERO. Alla luce dei fatti, non è meglio che rassegnano in massa le dimissioni andando a fare il Carabiniere nelle Stazioni, “insieme tra la gente”, che sono carenti di personale, facendo gli O.P., le pattuglie, le notti, di lavorare a Natale, Capodanno, Pasqua e non a fare i burocrati (sembrano impiegati di banca) seduti dietro una scrivania senza concludere nulla? Naturalmente questo è un mio pensiero.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Re: A COSA SERVE LA NOSTRA RAPPRESENTANZA MILITARE?
Sono daccordo con te la rappresentaza come oggi è concepita non serve quasi a nulla. Secondo il mio pensiero andrebbe ristrutturata, o magati andrebbe fatta una lagge che preveda un numero di sindacati nei quali scegliere quello che più ci piace, un po' come in polizia, dove uno autonomamente decida dove iscriversi. Assurdo siamo nel 2014 e ancora siamo regolati come gli eserciti borbonico e sabaudo messi insieme.
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Re: A COSA SERVE LA NOSTRA RAPPRESENTANZA MILITARE?
Messaggio da christian71 »
Posso confermare che effettivamente la presenza dei vari sindacati nella Polizia di Stato aiuta.....ossia spesso "previene" il verificarsi di strani e consueti atteggiamenti da parte dei superiori, salvo particolari casi....poi certo che i sindacalisti di un certo livello sono tutti ben sistemati e non sempre si battono come dovrebbero soprattutto per problemi relativi al contratto di lavoro, di stipendio, ma per quanto riguarda la vita lavorativa quotidiana e il rapporto con i superiori non possiamo lamentarci...anche se poi ci lamentiamo ugualmente per delle sciocchezze....
Saluti
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Re: A COSA SERVE LA NOSTRA RAPPRESENTANZA MILITARE?
Da parte mia, posso dire quanto segue:
- La rappresentanza è l'unica in questi anni ad averci guadagnato qualcosa (fogli di viaggio, missione, straordinario, ecc.ecc.) quindi anche se i contratti sono bloccati per noi, loro continuano a guadagnarci mensilmente - parliamo di €uri..........;
- Questa rappresentanza piace al Comando Generale;
- Visto che il Comando Generale sa già da anni che i contratti devono essere bloccati e quindi non si può parlare di benefici economici vista la volontà politica, poteva almeno evitare di indire le elezioni dei Cobar/Coir e Cocer, visto che devono stare per discutere di delibere sull'uniforme e sugli accessori:
- evitando le elezioni della rappresentanza nel 2012 si poteva risparmiare molti soldi che potevano essere spesi per altre cose da spalmare su tutto il personale, quindi si poteva chiamare economia;
A mio avviso le elezioni del 2012 si potevano risparmiare e recuperare tutti questi uomini per fare servizi vari effettivi ai rispettivi reparti, invece, tantissime persone vengono meno.
Quindi, quando cessava il blocco dei contratti si poteva indire (riattivare) nuovamente le elezioni dei Cobar/Coir e Cocer.
- La rappresentanza è l'unica in questi anni ad averci guadagnato qualcosa (fogli di viaggio, missione, straordinario, ecc.ecc.) quindi anche se i contratti sono bloccati per noi, loro continuano a guadagnarci mensilmente - parliamo di €uri..........;
- Questa rappresentanza piace al Comando Generale;
- Visto che il Comando Generale sa già da anni che i contratti devono essere bloccati e quindi non si può parlare di benefici economici vista la volontà politica, poteva almeno evitare di indire le elezioni dei Cobar/Coir e Cocer, visto che devono stare per discutere di delibere sull'uniforme e sugli accessori:
- evitando le elezioni della rappresentanza nel 2012 si poteva risparmiare molti soldi che potevano essere spesi per altre cose da spalmare su tutto il personale, quindi si poteva chiamare economia;
A mio avviso le elezioni del 2012 si potevano risparmiare e recuperare tutti questi uomini per fare servizi vari effettivi ai rispettivi reparti, invece, tantissime persone vengono meno.
Quindi, quando cessava il blocco dei contratti si poteva indire (riattivare) nuovamente le elezioni dei Cobar/Coir e Cocer.
Re: A COSA SERVE LA NOSTRA RAPPRESENTANZA MILITARE?
La nostra Rappresentanza, avrebbe motivo d'essere, se chi - a suo tempo - avesse espresso il voto non per favoritismo o peggio, per ottenere qualcosa in cambio. Nel corso delle ultime elezioni per la Rappresentanza ho cercato di far capire alla categoria della quale faccio parte che solo proponendo chi ha veramente sale in zucca e può raffrontarsi apertamente sia con la scala gerarchica che con i Rappresentanti del Governo, può avere possibilità d'essere ascoltato. Se però diamo il voto a chicchessia e poi ci lamentiamo della loro assenza sotto tutti i punti di vista non abbiamo risolto un bel nulla. A qualcuno dissi che non ha senso votare (ad esempio) un giovane Maresciallo se poi questi, davanti ad un comandante di Corpo, trema come una foglia e risponde signorsì.......
Spero abbiate compreso le mie parole!
Sempre cordialmente.
Spero abbiate compreso le mie parole!
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Re: A COSA SERVE LA NOSTRA RAPPRESENTANZA MILITARE?
Cmq. sia, tutta la nostra Rappresentanza Cobar/Coir/Cocer e Cocer Interforze, non ha fatto nulla e non poteva fare nulla.
Se avete avuto modo di leggere la sentenza della Corte Costituzionale che io ho postato in un altro dialogo, sicuramente avrete letto cosa veniva citato.
Cmq. per velocizzare il tutto, metto alcuni brani scritti in modo da far capire da dove è partito il tutto.
----------------------------------------------------------
SENTENZA N. 310
ANNO 2013
1.3.− Le questioni sono state sollevate nel corso di giudizi promossi da docenti universitari di ruolo, ordinari, straordinari, associati, ricercatori, nei confronti, nel complesso, delle rispettive università degli studi, del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Presidente del Consiglio dei ministri, per ottenere l’accertamento del diritto alla corresponsione del proprio trattamento economico senza l’applicazione delle misure di blocco previste dall’art. 9, comma 21, primo, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010.
------------------------------------------------------
Ritenuto in fatto
Omissis
6.− È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi non fondate le questioni in esame, con argomentazioni analoghe a quelle già esposte con riguardo all’ordinanza n. 179 del 2012, richiamando, altresì, la lettera in data 5 agosto 2011 con la quale la Banca Centrale Europa chiedeva di assumere misure immediate e decise per assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche, valutando la riduzione dei costi del pubblico impiego.
Omissis
9.− È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile sia per difetto di rilevanza, in quanto le norme impugnate non sembrerebbero applicabili alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, dal momento che il ricorso veniva proposto da alcuni professori o ricercatori di ruolo per il riconoscimento del trattamento stipendiale spettante, sia perché, in relazione alle suddette disposizioni, è intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale con la sentenza n. 223 del 2012.
11.
Omissis
Sussisterebbe, altresì, disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di personale non contrattualizzato, atteso che il comma 22 dell’art. 9 ha stabilito per il personale di Magistratura e dell’Avvocatura dello Stato, che la riduzione stipendiale «non opera ai fini previdenziali» e che nei confronti del predetto personale «non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo» del medesimo art. 9.
Il sacrificio economico imposto ai docenti universitari non sarebbe, altresì, adeguatamente giustificato rispetto al contenimento della spesa pubblica, in ragione del numero dei primi nell’ambito dei dipendenti pubblici.
omissis
24.− Anche la difesa dello Stato, nei giudizi promossi con le ordinanze n. 197 e n. 259 del 2012 e n. 83 e n. 123 del 2013, ha depositato memoria, con la quale ha posto in evidenza come gli Stati membri dell’Unione Europea si sono assoggettati all’obbligo di recepire nelle rispettive Costituzioni le regole impartite dal Patto di stabilità e crescita. Successivamente, per effetto dell’entrata in vigore della direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), sono state dettate regole minime affinché fosse garantito il rispetto da parte degli Stati firmatari dell’obbligo, imposto direttamente dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di evitare disavanzi pubblici eccessivi.
In particolare, espone l’Avvocatura dello Stato che la materia disciplinata dalla direttiva costituisce, peraltro, oggetto di recente intervento normativo dell’Unione europea, prospettato dalla proposta di regolamento recante disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dei progetti di bilancio e per assicurare la correzione dei disavanzi eccessivi degli Stati membri nell’eurozona [COM (2011) 821, parte del cosiddetto two pack], attualmente all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio.
Infine ricorda come il Trattato sulla stabilità, il coordinamento nella governance nell’Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, cosiddetto Fiscal compact, all’art. 3, impegni le parti contraenti ad applicare ed introdurre, entro un anno dalla entrata in vigore del Trattato, norme vincolanti e a carattere permanente.
Considerato in diritto
13.− Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, primo, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, sollevate da tutti i rimettenti, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2 (dignità sociale e solidarietà), 3 (principio di ragionevolezza e di uguaglianza, partecipazione), 36 e 97 (anche in riferimento all’art. 9), Cost., nonché al principio dell’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, con riguardo al blocco sia dell’adeguamento, che delle classi e degli scatti.
Omissis
13.2.− Le censure di irragionevolezza, cui si connette, nella prospettazione dei rimettenti, la violazione degli ulteriori parametri costituzionali sopra richiamati, sia per effetto del blocco dell’adeguamento, che del blocco della progressione economica per classi e scatti, devono essere esaminate alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha enunciato le condizioni di legittimità di tali meccanismi di risparmio della spesa pubblica.
Omissis
13.3.− Nella specie, quanto all’adeguamento, il blocco è stato previsto per la durata di tre anni (poi prorogato sino al 31 dicembre 2014), con l’espressa esclusione di successivi recuperi.
In proposito, va ricordato che, come in passato (art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante «Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438), la scelta del legislatore è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero recuperabili.
Ed al riguardo è opportuno ricordare che l’esclusione della possibilità di recupero è stata prevista anche per il blocco delle procedure previste per il personale contrattualizzato, stabilito dal comma 17 del medesimo art. 9 del d.l. n. 78 del 2010.
Omissis
A maggior ragione valgono tali considerazioni, circa la razionalità del sistema, per la misura incidente sulle classi e sugli scatti, poiché le disposizioni censurate non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell’esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.
13.5.
Omissis
Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica − sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono − e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio.
13.6-
Omissis
Più in generale, ove si intenda alludere anche ad una disparità di trattamento del lavoro pubblico rispetto a quello privato, non può non rilevarsi che le profonde diversità dello stato giuridico (si pensi alla minore stabilità del rapporto) e di trattamento economico escludano ogni possibilità di comparazione.
13.7.
Omissis
Quanto alla prospettata disparità di trattamento rispetto ad altro personale non contrattualizzato, quale gli avvocati e procuratori dello Stato e le Forze di polizia, si osserva che la mancata considerazione, da parte dei rimettenti, delle specificità di ciascuna categoria professionale in regime di diritto pubblico, priva le censure del necessario adeguato quadro di riferimento.
Omissis
13.10.− Quanto al blocco delle classi e degli scatti, non sono fondate neanche le censure volte a sostenere l’irragionevolezza dell’art. 9, comma 21, secondo e terzo periodo, per le ricadute delle norme impugnate sulla riforma introdotta dalla legge n. 240 del 2010.
Omissis
13.11.− Viene infine dedotto uno specifico profilo di illegittimità, connesso ai differenti effetti del blocco in ragione della diversa anzianità di servizio maturata.
In proposito, va in primo luogo rilevato che l’urgenza e l’ampiezza della manovra economica contenuta nel d.l. n. 78 del 2010, in cui si inscrivono le norme censurate, ha interessato l’intero comparto del pubblico impiego: la sua stessa struttura non rendeva, dunque, possibile una frantumazione delle misure previste. D’altro canto, considerato che la materia attiene a scelte di politica economica e sociale, che non spetta a questa Corte valutare (sentenza n. 119 del 2012) se non nei limiti della evidente irragionevolezza, non emergono elementi che possano indurre ad una tale conclusione.
Va infatti osservato che il sacrificio imposto al personale docente, se pure particolarmente gravoso per quello più giovane, appare, in quanto temporaneo, congruente con la necessità di risparmi consistenti ed immediati.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara ..............
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2013.
Se avete avuto modo di leggere la sentenza della Corte Costituzionale che io ho postato in un altro dialogo, sicuramente avrete letto cosa veniva citato.
Cmq. per velocizzare il tutto, metto alcuni brani scritti in modo da far capire da dove è partito il tutto.
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SENTENZA N. 310
ANNO 2013
1.3.− Le questioni sono state sollevate nel corso di giudizi promossi da docenti universitari di ruolo, ordinari, straordinari, associati, ricercatori, nei confronti, nel complesso, delle rispettive università degli studi, del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Presidente del Consiglio dei ministri, per ottenere l’accertamento del diritto alla corresponsione del proprio trattamento economico senza l’applicazione delle misure di blocco previste dall’art. 9, comma 21, primo, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010.
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Ritenuto in fatto
Omissis
6.− È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi non fondate le questioni in esame, con argomentazioni analoghe a quelle già esposte con riguardo all’ordinanza n. 179 del 2012, richiamando, altresì, la lettera in data 5 agosto 2011 con la quale la Banca Centrale Europa chiedeva di assumere misure immediate e decise per assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche, valutando la riduzione dei costi del pubblico impiego.
Omissis
9.− È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile sia per difetto di rilevanza, in quanto le norme impugnate non sembrerebbero applicabili alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, dal momento che il ricorso veniva proposto da alcuni professori o ricercatori di ruolo per il riconoscimento del trattamento stipendiale spettante, sia perché, in relazione alle suddette disposizioni, è intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale con la sentenza n. 223 del 2012.
11.
Omissis
Sussisterebbe, altresì, disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di personale non contrattualizzato, atteso che il comma 22 dell’art. 9 ha stabilito per il personale di Magistratura e dell’Avvocatura dello Stato, che la riduzione stipendiale «non opera ai fini previdenziali» e che nei confronti del predetto personale «non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo» del medesimo art. 9.
Il sacrificio economico imposto ai docenti universitari non sarebbe, altresì, adeguatamente giustificato rispetto al contenimento della spesa pubblica, in ragione del numero dei primi nell’ambito dei dipendenti pubblici.
omissis
24.− Anche la difesa dello Stato, nei giudizi promossi con le ordinanze n. 197 e n. 259 del 2012 e n. 83 e n. 123 del 2013, ha depositato memoria, con la quale ha posto in evidenza come gli Stati membri dell’Unione Europea si sono assoggettati all’obbligo di recepire nelle rispettive Costituzioni le regole impartite dal Patto di stabilità e crescita. Successivamente, per effetto dell’entrata in vigore della direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), sono state dettate regole minime affinché fosse garantito il rispetto da parte degli Stati firmatari dell’obbligo, imposto direttamente dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di evitare disavanzi pubblici eccessivi.
In particolare, espone l’Avvocatura dello Stato che la materia disciplinata dalla direttiva costituisce, peraltro, oggetto di recente intervento normativo dell’Unione europea, prospettato dalla proposta di regolamento recante disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dei progetti di bilancio e per assicurare la correzione dei disavanzi eccessivi degli Stati membri nell’eurozona [COM (2011) 821, parte del cosiddetto two pack], attualmente all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio.
Infine ricorda come il Trattato sulla stabilità, il coordinamento nella governance nell’Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, cosiddetto Fiscal compact, all’art. 3, impegni le parti contraenti ad applicare ed introdurre, entro un anno dalla entrata in vigore del Trattato, norme vincolanti e a carattere permanente.
Considerato in diritto
13.− Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, primo, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, sollevate da tutti i rimettenti, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2 (dignità sociale e solidarietà), 3 (principio di ragionevolezza e di uguaglianza, partecipazione), 36 e 97 (anche in riferimento all’art. 9), Cost., nonché al principio dell’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, con riguardo al blocco sia dell’adeguamento, che delle classi e degli scatti.
Omissis
13.2.− Le censure di irragionevolezza, cui si connette, nella prospettazione dei rimettenti, la violazione degli ulteriori parametri costituzionali sopra richiamati, sia per effetto del blocco dell’adeguamento, che del blocco della progressione economica per classi e scatti, devono essere esaminate alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha enunciato le condizioni di legittimità di tali meccanismi di risparmio della spesa pubblica.
Omissis
13.3.− Nella specie, quanto all’adeguamento, il blocco è stato previsto per la durata di tre anni (poi prorogato sino al 31 dicembre 2014), con l’espressa esclusione di successivi recuperi.
In proposito, va ricordato che, come in passato (art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante «Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438), la scelta del legislatore è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero recuperabili.
Ed al riguardo è opportuno ricordare che l’esclusione della possibilità di recupero è stata prevista anche per il blocco delle procedure previste per il personale contrattualizzato, stabilito dal comma 17 del medesimo art. 9 del d.l. n. 78 del 2010.
Omissis
A maggior ragione valgono tali considerazioni, circa la razionalità del sistema, per la misura incidente sulle classi e sugli scatti, poiché le disposizioni censurate non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell’esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.
13.5.
Omissis
Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica − sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono − e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio.
13.6-
Omissis
Più in generale, ove si intenda alludere anche ad una disparità di trattamento del lavoro pubblico rispetto a quello privato, non può non rilevarsi che le profonde diversità dello stato giuridico (si pensi alla minore stabilità del rapporto) e di trattamento economico escludano ogni possibilità di comparazione.
13.7.
Omissis
Quanto alla prospettata disparità di trattamento rispetto ad altro personale non contrattualizzato, quale gli avvocati e procuratori dello Stato e le Forze di polizia, si osserva che la mancata considerazione, da parte dei rimettenti, delle specificità di ciascuna categoria professionale in regime di diritto pubblico, priva le censure del necessario adeguato quadro di riferimento.
Omissis
13.10.− Quanto al blocco delle classi e degli scatti, non sono fondate neanche le censure volte a sostenere l’irragionevolezza dell’art. 9, comma 21, secondo e terzo periodo, per le ricadute delle norme impugnate sulla riforma introdotta dalla legge n. 240 del 2010.
Omissis
13.11.− Viene infine dedotto uno specifico profilo di illegittimità, connesso ai differenti effetti del blocco in ragione della diversa anzianità di servizio maturata.
In proposito, va in primo luogo rilevato che l’urgenza e l’ampiezza della manovra economica contenuta nel d.l. n. 78 del 2010, in cui si inscrivono le norme censurate, ha interessato l’intero comparto del pubblico impiego: la sua stessa struttura non rendeva, dunque, possibile una frantumazione delle misure previste. D’altro canto, considerato che la materia attiene a scelte di politica economica e sociale, che non spetta a questa Corte valutare (sentenza n. 119 del 2012) se non nei limiti della evidente irragionevolezza, non emergono elementi che possano indurre ad una tale conclusione.
Va infatti osservato che il sacrificio imposto al personale docente, se pure particolarmente gravoso per quello più giovane, appare, in quanto temporaneo, congruente con la necessità di risparmi consistenti ed immediati.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara ..............
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2013.
Re: A COSA SERVE LA NOSTRA RAPPRESENTANZA MILITARE?
Messaggio da italiauno61 »
Questo passaggio sembrerebbe riconoscere la specificità delle FF.AA e FF.PP. Ma il blocco contrattuale ha colpito anche noi e questo sembra che sia i rimettenti (docenti universitari e ricercatori) che la Corte Costituzionale lo abbiano dimenticato...boh..13.7.
Omissis
Quanto alla prospettata disparità di trattamento rispetto ad altro personale non contrattualizzato, quale gli avvocati e procuratori dello Stato e le Forze di polizia, si osserva che la mancata considerazione, da parte dei rimettenti, delle specificità di ciascuna categoria professionale in regime di diritto pubblico, priva le censure del necessario adeguato quadro di riferimento.
PS: non capisco però la connessione con la rappresentanza Militare...
Re: A COSA SERVE LA NOSTRA RAPPRESENTANZA MILITARE?
La rappresentanza contro il blocco stipendi/contratti, assegni funzionale, scatti e livelli, parametri, non può fare nulla, poiché oltre ad essere una politica italiana è anche Europea, quindi tutti quei colleghi che hanno fatto vari ricorsi ai Tar e che si aspetta la tanta attesa sentenza della Corte Costituzionale a breve, visto che le altre sono state emesse nel senso negativo, a mio parere anche quella attesa per le FF.AA. e FF.PP. non potrà avere giudizio diverso.
Quindi aspettiamoci il responso NEGATIVO.
Quindi aspettiamoci il responso NEGATIVO.
Re: A COSA SERVE LA NOSTRA RAPPRESENTANZA MILITARE?
Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare
---------------------------------------------------------------------
Art. 1478 - Riunioni, competenze, attività
1. - omissis;
2. - omissis;
3. - omissis;
4. Le competenze dell’organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari.
- ) - Se i pareri, le proposte, le richieste riguardano materie inerenti al servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza alle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime.
5. L’organo centrale della rappresentanza militare può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle materie indicate nel comma 4 e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.
6. Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell’amministrazione militare, le forme e le modalità per trattare materie indicate nel presente articolo.
7. Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale.
8. Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere
collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:
a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione
professionale, inserimento nell’attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa
di servizio;
c) integrazione del personale militare femminile;
d) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei
familiari;
e) organizzazione delle sale convegno e delle mense;
f) condizioni igienico-sanitarie;
g) alloggi.
-----------------------------------------------------------------------------------------
N.B.: il n. 7 di cui sopra impedisce alla rappresentanza alcune attività.
Codice dell'ordinamento militare
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Art. 1478 - Riunioni, competenze, attività
1. - omissis;
2. - omissis;
3. - omissis;
4. Le competenze dell’organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari.
- ) - Se i pareri, le proposte, le richieste riguardano materie inerenti al servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza alle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime.
5. L’organo centrale della rappresentanza militare può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle materie indicate nel comma 4 e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.
6. Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell’amministrazione militare, le forme e le modalità per trattare materie indicate nel presente articolo.
7. Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale.
8. Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere
collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:
a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione
professionale, inserimento nell’attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa
di servizio;
c) integrazione del personale militare femminile;
d) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei
familiari;
e) organizzazione delle sale convegno e delle mense;
f) condizioni igienico-sanitarie;
g) alloggi.
-----------------------------------------------------------------------------------------
N.B.: il n. 7 di cui sopra impedisce alla rappresentanza alcune attività.
Re: A COSA SERVE LA NOSTRA RAPPRESENTANZA MILITARE?
Art. 1479 - Divieto di condizionamento del mandato di rappresentanza
1. Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l’esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza.
1. Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l’esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza.
Re: A COSA SERVE LA NOSTRA RAPPRESENTANZA MILITARE?
Ritornando in questo argomento.
Ho avuto una discussione amichevole con un collega. Lui diceva che le varie rappresentanze militari possono rappresentare i militari. Io gli rispondevo, che per legge, NON possono rappresentare o tutelare nessun militare poichè non sono associazioni sindacali e non ricevono contributi dagli iscritti. Hanno solo dei Consigli di rappresentanza, strutture interne all’amministrazione militare con funzioni propositive e consultive.
Secondo un vostro parere??
Ho avuto una discussione amichevole con un collega. Lui diceva che le varie rappresentanze militari possono rappresentare i militari. Io gli rispondevo, che per legge, NON possono rappresentare o tutelare nessun militare poichè non sono associazioni sindacali e non ricevono contributi dagli iscritti. Hanno solo dei Consigli di rappresentanza, strutture interne all’amministrazione militare con funzioni propositive e consultive.
Secondo un vostro parere??
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
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