LEGGE STABILITA' 2014. ARTICOLI DI INTERESSE ARMA

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antoniope
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LEGGE STABILITA' 2014. ARTICOLI DI INTERESSE ARMA

Messaggio da antoniope »

Posto gli articoli di interesse che ci riguardano.
La legge 147/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014” è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 302 del 27 dicembre 2013. Per cio’ che interessa ai Carabinieri d’Italia si vanno ad elencare le nuove norme d’interesse e i relativi commi come da provvedimento. Inseriti in manovra fondi quindicennali per il completamento della rete TETRA - 30 M€ per il 2014 e 70 M€ per gli anni 2015-2020 (Comma 41). Individuate risorse per l’anno 2014, per un incremento di 100 M€ di quelle complessivamente disponibili per il trattamento economico accessorio del personale delle Forze di polizia, (Comma 103). Individuate risorse per l’alimentazione del fondo per le missioni di pace con 614 M€, anno 2014, ( Comma 252). Stanziate risorse per il fondo per l’efficienza dello strumento militare che viene finanziato per l'importo di 30 M€ per l'anno 2014 -art.616 COM (comma 266). Stanziate risorse istituendo il fondo per le esigenze di funzionamento dell’Arma con dotazione di 10 Mln € a decorrere dal 2014, (Comma 270). Esclusione del Manutentore Unico per le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, (Comma 390). Passaggio delle amministrazioni al Cedolino Unico. I Corpi di polizia, compresa l’Arma dei Carabinieri, si avvarranno delle procedure informatiche del M.E.F. -Dip. Amm. Gen. del personale/servizi - per il pagamento al personale delle competenze fisse/accessorie. Sarà esecutivo a partire dal 1° gennaio 2016, ( Comma 402). Per l’istituzione dei “Tornelli” sarà emanato un Decreto Ministeriale per definire modalità di accertamento della presenza in servizio del personale delle Forze di polizia, cosidetti “tornelli”, idonee ad “attestare l’effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell’erogazione dei compensi per lavoro straordinario”. Nelle more della predisposizione del DM, si continueranno ad utilizzare gli attuali sistemi di rilevazione, (Comma 403). Per il 2015-2017, la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale pari a quella percepita al 31 dicembre 2013, (Comma 452). Il blocco della contrattazione fino al 31 dicembre 2014, (Comma 456). La possibilità per le Forze di Polizia di procedere, in deroga al blocco del turn over, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato con limite di spesa lorda complessiva di 50 Mln € per il 2014 e 120 Mln € a decorrere dal 2015, con riserva di 1000 unità rispettivamente per Polizia di Stato e Carabinieri, tali ultime posizioni possono essere riservate ai VFP1, (Commi 464-468). Per il 2014, il rifinanziamento con 100 M€ dell’una tantum per il personale del Comparto Difesa-Sicurezza, interessato dal blocco delle retribuzioni, tramite corrispondente riduzione delle risorse già stanziate per il riordino delle carriere, (Comma 466).
Destinazione di una quota del “Fondo Unico Giustizia” (fino al 50% delle risorse) per incrementare il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, con DM Interno-Giustizia, ( Comma 467). La precisazione che la prestazione lavorativa nel giorno del riposo settimanale, o nel festivo infrasettimanale, non dà diritto alla retribuzione a titolo di straordinario, se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio – vengono fatti salvi effetti delle sentenze già passate in giudicato, (Comma 476). Il pagamento della buonuscita all'atto della pensione superiore a 50.000 euro in più tranche (Comma 484). Esclusione dei congedi e dei permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dalla riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, (Comma 493). A decorrere dal 1º gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, ( Comma 494). Esenzione IMU sulla prima casa, non abitata/non locata, per il personale delle Forze Armate e Forze di Polizia non residente, in linea con quanto già previsto dal Decreto Legislativo 102/2013, (Comma 707).


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panorama
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Re: LEGGE STABILITA' 2014. ARTICOLI DI INTERESSE ARMA

Messaggio da panorama »

Io aggiungo anche questi che interessano un po' tutti su varie tematiche.
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In Gazzetta la legge di stabilità 2014. Il TESTO in vigore dall’1 gennaio 2014
LEGGE 27 dicembre 2013 n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Art. 1. (N.B.: il resto sonno tutti commi)
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39. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del documento di cui all’articolo 536, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riguardo allo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare. Sull’impiego dei fondi di cui ai commi 37 e 38, primo periodo, è espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
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41. Al fine di consentire interventi del Ministero dell’interno per la prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra., necessaria per le comunicazioni sicure delle Forze di polizia, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2014 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.
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49. All’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Per assicurare il contrasto dell’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l’attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall’articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali».
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50. All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».
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81. Al fine di favorire i sistemi dei collegamenti marittimi, ferroviari e stradali tra gli insediamenti dell’area dello Stretto di Messina e migliorare la qualità dell’offerta di trasporto, determinata dalla sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2014 per uno studio di fattibilità da redigere entro il 30 settembre 2014. In caso di mancato utilizzo, le risorse non utilizzate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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102. Per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alla realizzazione dell’Expo Milano 2015, anche attraverso la tempestiva acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di polizia e l’implementazione dei servizi, è autorizzata la spesa di 38 milioni di euro per l’anno 2014, di cui 34 milioni di euro in conto capitale, e di 88 milioni di euro per l’anno 2015. Per le medesime finalità, in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l’anno 2014, di cui 6 milioni di euro in conto capitale, e di 12 milioni di euro per l’anno 2015.
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103. Al fine di incrementare l’efficienza dell’impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze dei Corpi di polizia, per l’anno 2014 le risorse disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai predetti Corpi sono incrementate, oltre che da quelle previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio per l’anno 2014, di 100 milioni di euro. In relazione alle somme di cui al presente comma non trova applicazione quanto previsto dall’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
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104. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 107 milioni di euro per l’anno 2014 e di 100 milioni di euro per l’anno 2015.
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109. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di contrasto dell’evasione fiscale, delle frodi fiscali, dell’immigrazione clandestina, della criminalità organizzata nonché degli illeciti in materia d’impiego delle risorse pubbliche, rafforzando il controllo economico del territorio, è autorizzato un contributo a favore del Corpo della guardia di finanza di 5 milioni di euro per l’anno 2014, di 30 milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 per l’ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo.
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115. Al fine di consentire l’esercizio del diritto di prelazione per l’acquisto dell’isola di Budelli, in deroga al comma 1-quater dell’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2014.
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129. Con effetto dal 1º gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in via straordinaria, è riconosciuto un aumento delle indennità dovute dall’INAIL a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall’ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di cui al comma 128.
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130. Al primo comma dell’articolo 85 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l’alinea è sostituito dal seguente: «Se l’infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1º gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell’articolo 116:».
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131. I benefìci a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono erogati ai familiari superstiti di cui all’articolo 85, primo comma, numeri 1) e 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e, in loro mancanza, ai superstiti indicati ai numeri 3) e 4) del medesimo articolo 85.
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200. Il Fondo di cui al comma 199 del presente articolo è ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l’anno 2014, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato comma 199, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.
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201. Al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, è istituito per l’anno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati. Nel predetto Fondo confluiscono le risorse, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all’articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che è contestualmente soppresso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l’erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità del Fondo, l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di riferimento e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo.
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202. La dotazione del fondo di cui all’articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
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203. La dotazione del fondo di cui all’articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata complessivamente di 40 milioni di euro per l’anno 2014, di cui 30 milioni di euro a valere sul Fondo di solidarietà comunale, che viene conseguentemente ridotto, e 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all’articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che a tal fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all’articolo 23, comma 11, del decreto-legge n. 15 del 2012, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
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217. Per il finanziamento del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
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218. Il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, di cui all’articolo 18 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, è rifinanziato, nella misura di 500.000 euro per l’anno 2014, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
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220. Al fine di contribuire al funzionamento dell’Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e in particolare al fine di potenziare l’attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro.
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221. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a favore dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova.
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223. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 3 settembre 2013 (Requête no. 5376/11), recante l’obbligo di liquidazione ai titolari dell’indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell’indennità integrativa speciale, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è incrementata di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
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224. Il fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 10 milioni di euro per l’anno 2014.
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231. Nel capo V, sezione II, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l’articolo 62-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 62-ter. — (Anagrafe nazionale degli assistiti). — 1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell’ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

2. L’ANA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell’articolo 62 del presente decreto, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l’aggiornamento.

3. L’ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l’accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di cui all’articolo 58, comma 2, del presente decreto.

4. Con il subentro dell’ANA, l’azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall’articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. È facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell’ANA, secondo le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 6 del presente decreto, ovvero di richiedere presso l’azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.

5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l’ANA ne dà immediata comunicazione in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L’azienda sanitaria locale nel cui territorio è compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonché all’aggiornamento dell’ANA per i dati di propria competenza. Nessun’altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali interessate.

6. L’ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l’accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l’appropriatezza e l’efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all’articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:
a) i contenuti dell’ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio;
b) il piano per il graduale subentro dell’ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015;
c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l’interoperabilità dell’ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell’ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del presente decreto».
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232. Dopo la lettera f) del comma 3-bis dell’articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunta la seguente:
«f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)».
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270. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, il Fondo per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del Fondo nell’ambito del programma di spesa «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» del centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri».
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271. L’articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
«Art. 2195. — (Contributi a favore di Associazioni combattentistiche) — 1. Per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Ministro della difesa provvede con proprio decreto alla ripartizione di tali risorse, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549».
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272. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane.
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274. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel limite di 5 milioni di euro, all’organizzazione del vertice dei Capi di Stato e di governo dell’Unione europea sull’occupazione giovanile e dell’Asia — Europe Summit che si terranno in Italia nel 2014. Le spese per l’organizzazione dei vertici sono escluse dall’applicazione dei limiti di spesa di cui all’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
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299. Per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano per la realizzazione del progetto «Binario 21» è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l’anno 2014.
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300. Al fine di sviluppare le ricerche storiche e la divulgazione sulla legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei d’Italia, nonché sugli ebrei salvati, anche predisponendo banche dati informatiche per il Museo nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91, e per altre strutture a carattere museale, è attribuito alla Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea un contributo di 100.000 euro per l’anno 2014.
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301. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 299 e 300, pari a 1 milione di euro per l’anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
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307. Per l’organizzazione dei Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014 è attribuito al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) un contributo di 2 milioni di euro per l’anno 2014.
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308. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei «Luoghi della memoria» nel quadro degli eventi programmati per la celebrazione del Centenario della prima guerra mondiale, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
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309. Al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
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390. All’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all’assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all’Agenzia del demanio, all’esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall’esercizio finanziario 2014, sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1º gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6».
398. In relazione alle spese per consultazioni elettorali, le risorse stanziate nel «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall’attuazione dei referendum» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.
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399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all’articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all’articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all’articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: «martedì» è sostituita dalla seguente: «lunedì»; all’articolo 5, primo comma, lettera b), del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: «martedì successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite dalle seguenti: «lunedì successivo, con inizio alle ore 14»; all’articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore 8 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedì» e, alla medesima lettera c), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedì».
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402. Entro il 1º gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa l’Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1º gennaio 2016, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, l’invio dei dati mensili di cui all’articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale delle procedure informatiche indicate al primo e al secondo periodo del presente comma.
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403. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia, sono definite, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e del personale civile che presta servizio negli uffici o reparti specificamente individuati, idonee ad attestare l’effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell’erogazione dei compensi per lavoro straordinario.
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444. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell’interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prefetto dispone la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive modificazioni, a seguito dell’applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti. Dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, viene formato elenco provinciale, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura — Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.
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445. Nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco di cui al comma 444, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati nell’articolo 196 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione con la pubblicazione dell’elenco, con l’avviso che, in caso di mancata assunzione della custodia, si procederà all’alienazione del veicolo alla depositeria, anche ai soli fini della rottamazione, ai sensi delle disposizioni dei commi da 446 a 449.
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446. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 445, la Prefettura — Ufficio territoriale del Governo notifica al soggetto titolare del deposito l’atto recante la determinazione all’alienazione, anche relativamente ad elenchi di veicoli, ed il corrispettivo cumulativo. L’alienazione si perfeziona, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile, con il consenso del titolare del deposito, comunicato alla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla notifica. L’alienazione è comunicata dalla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo al pubblico registro automobilistico competente per l’aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.
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447. Con decreto dirigenziale del Ministero dell’interno, di concerto con l’Agenzia del demanio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità dell’alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse. Il corrispettivo dell’alienazione è determinato dalle amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell’ammontare delle somme dovute al soggetto titolare del deposito in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo soggetto.
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448. Al procedimento disciplinato dai commi da 444 a 447 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell’articolo 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
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449. La somma eventualmente ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all’avente diritto.
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450. All’attuazione dei commi da 444 a 449 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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452. Per gli anni 2015-2017, l’indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefìci complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell’articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
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453. All’articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica».
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454. Le disposizioni di cui ai commi 452 e 453 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
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455. Per effetto delle disposizioni recate dai commi 452, 453 e 454, per il periodo 2015-2017, l’accantonamento a cui sono tenute le regioni ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell’indennità di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.
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456. All’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014». Al medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».
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464. Al fine di incrementare l’efficienza dell’impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, le relative amministrazioni possono procedere per l’anno 2014, in deroga ai limiti di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all’articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l’anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l’Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l’anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.
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476. L’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l’articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.
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483. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) nella misura del 40 per cento, per l’anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalità» sono soppresse.
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484. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:
a) all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;

b) all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi».
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485. Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.
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