Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.1746

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panorama
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da panorama »

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franruggi
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da franruggi »

panorama ha scritto:allegato
per panorama:
scusa ma ancora rimango perplesso
per i benefici combattentistici sono solo quello sotto controllo ONU?
nel 2007 ho partecipato all'operazione joint enterprise in Kosovo quale MSU NATO(CC)zona descritta ed aggiornata dal ministero della difesa non nota del 2009, pero sul diploma del M.D. DGPM c è scritto "nell'ambito della risoluzione ONU 1244/99 in favore della popolazione della Ex Jug. Quindi mi spettano?
grazie
franruggi
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da franruggi »

franruggi ha scritto:
panorama ha scritto:allegato
per panorama:
scusa ma ancora rimango perplesso
per i benefici combattentistici sono solo quello sotto controllo ONU?
nel 2007 ho partecipato all'operazione joint enterprise in Kosovo quale MSU NATO(CC)zona descritta ed aggiornata dal ministero della difesa non nota del 2009, pero sul diploma del M.D. DGPM c è scritto "nell'ambito della risoluzione ONU 1244/99 in favore della popolazione della Ex Jug. Quindi mi spettano?
grazie

mi riferisco nall'elenco smd all B nr.vss 182726 del 15/4/2009. grazie
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nonno Alberto
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da nonno Alberto »

franruggi ha scritto:
franruggi ha scritto:
panorama ha scritto:allegato
per panorama:
scusa ma ancora rimango perplesso
per i benefici combattentistici sono solo quello sotto controllo ONU?
nel 2007 ho partecipato all'operazione joint enterprise in Kosovo quale MSU NATO(CC)zona descritta ed aggiornata dal ministero della difesa non nota del 2009, pero sul diploma del M.D. DGPM c è scritto "nell'ambito della risoluzione ONU 1244/99 in favore della popolazione della Ex Jug. Quindi mi spettano?
grazie

mi riferisco nall'elenco smd all B nr.vss 182726 del 15/4/2009. grazie
Ciao Franruggi, 2004/2005 Balcani,il C.N.A.mi ha risposto che non competono ,cosa ne pensi di un ricorso alla corte dei conti ?
alberto
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da franruggi »

albero la tua mix rientra in quella dell' elenco?
franruggi
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da franruggi »

Volevo dire Alberto


Saluti
Francesco
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da nonno Alberto »

franruggi ha scritto:alberto la tua mix rientra in quella dell' elenco?
Francesco, confermo missione " Joint Force " e Althea. dal 18.10.2004 al 23.05.2005 balcani, ciao alberto
franruggi
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da franruggi »

X il ricorso hai in mente qualche legale?


Saluti
Francesco
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da nonno Alberto »

franruggi ha scritto:X il ricorso hai in mente qualche legale?


Saluti
Francesco
non al momento,tu sei già in possesso del decreto di p.o. definitivo ? è importante al fine del ricorso.alberto
franruggi
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da franruggi »

No attualmente sino in servizio


Saluti
Francesco
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da panorama »

Se può interessare a qualcuno.

Il Ministero della Difesa perde l'Appello presso la Corte dei Conti della SEZIONE I GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
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La Corte dei Conti d'Appello spiega quanto segue:

1) - Nonostante ciò il Ministero della Difesa ha opposto il diniego dei benefici combattentistici con la nota del 07 aprile 2009 indirizzata all’INPDAP, in ragione dell’assenza “di una normativa che preveda espressamente l’attribuzione di campagne di guerra al personale militare in servizio per conto dell’ONU in zona d’intervento, destinatario della legge 11 dicembre 1962, n. 1746”.

2) - Ritiene questa Sezione destituita di fondamento la tesi del Ministero della Difesa, ribadita nell’appello, poiché è del tutto evidente che l’estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU ha la sua fonte nel chiaro disposto della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, per il quale il servizio prestato dal militare in zone d’intervento per conto dell’ONU, come ha chiarito la giurisprudenza, è da ritenersi equiparato, agli effetti pensionistici, al servizio di guerra (Sez. IV, n. 80554 del 16.11.1992; id. Piemonte, n. 234 del 20.11.2009).

3) - Del resto ha opportunamente evidenziato il primo giudice che il Ministero non è stato in grado di chiarire quali siano, ai fini pensionistici, “i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti” se non quelli previsti dalla normativa vigente: benefici , dunque, da individuare nel computo delle campagne di guerra secondo la disciplina prevista dal citato art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e dall’art. 18 del t.u. 1092 del 1973.

Il resto leggetelo qui sotto.
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PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 845 16/10/2013


SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 845 2013 PENSIONI 16/10/2013


845/2013/A

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE I GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai magistrati
Piera MAGGI Presidente
Mauro OREFICE Consigliere
Rita LORETO Consigliere
Piergiorgio DELLA VENTURA Consigliere
Massimo DI STEFANO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sull’appello iscritto al numero di R.G. 42973, proposto dal Ministero della difesa;

contro V. G., rappresentato e difeso dall’Avv. Anna Maria Moscioni ;

per la riforma della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, 16 novembre 2011, n. 242 ;

Visti gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 7 giugno 2013, il Consigliere relatore dott. Massimo Di Stefano, il dott. Massimo Sabatano per il Ministero della difesa, e il dott. Vincenzo Bove per l’Inps.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

IL Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con la quale il primo giudice ha riconosciuto al Sig. V. G. Aiutante dell’Esercito Italiano, collocato nella riserva a decorre dall’1 agosto 1997, il diritto ai benefici di cui all’art. 1 della legge n. 1746 del 1962 , in relazione al periodo di servizio prestato dal 22 giugno 1993 al 24 giugno 1994, in zona d’intervento ONU e precisamente nello Squadrone Elicotteri ITALIA – UNIFIL in Naqoura (Libano) dove – si legge nella prima sentenza – era stato trasferito d’autorità.

Il Ministero appellante ha sostenuto che tali benefici non spettavano da un lato per la mancanza di una specifica norma che li disciplini in concreto e dall’altro perché il beneficio era escluso per il personale non dirigente, che non gode di un sistema di progressione per scatti e classi.

Con memoria depositata il 10 maggio 2012 si è costituito l’appellato, che ha sostenuto l’infondatezza dell’avverso appello, rappresentando che il limite quinquennale, previsto dall’art. 5 comma 1 del d. lgs. 165/97, della computabilità degli aumenti del periodo di servizio era previsto in relazione a tassative ipotesi, tra le quali non rientrava la citata legge n. 1746/42.

All’udienza del 7 giugno 2013 il dott. Sabatano ha insistito per l’accoglimento dell’atto d’appello. Il Dott. Vincenzo Bove ha dichiarato di non avere richieste conclusive per l’Istituto previdenziale, che nella fattispecie aveva svolto il ruolo di semplice ordinatore secondario di spesa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746 dispone che: “al personale militare che, per conto dell’O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d’intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della difesa”.

In punto di fatto è incontestato che, come risulta dal foglio matricolare allegato del Sig. V. G., egli, alla data del 23.06.1993 si trovava in zona di intervento nel Libano per conto dell’ONU. Tale annotazione contiene il riferimento alla legge 11 dicembre 1962 n. 1746, e alla determinazione n. 111/1055/1208 in data 10 luglio 1992.

Nonostante ciò il Ministero della Difesa ha opposto il diniego dei benefici combattentistici con la nota del 07 aprile 2009 indirizzata all’INPDAP, in ragione dell’assenza “di una normativa che preveda espressamente l’attribuzione di campagne di guerra al personale militare in servizio per conto dell’ONU in zona d’intervento, destinatario della legge 11 dicembre 1962, n. 1746”.

Ritiene questa Sezione destituita di fondamento la tesi del Ministero della Difesa, ribadita nell’appello, poiché è del tutto evidente che l’estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU ha la sua fonte nel chiaro disposto della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, per il quale il servizio prestato dal militare in zone d’intervento per conto dell’ONU, come ha chiarito la giurisprudenza, è da ritenersi equiparato, agli effetti pensionistici, al servizio di guerra (Sez. IV, n. 80554 del 16.11.1992; id. Piemonte, n. 234 del 20.11.2009).

Del resto ha opportunamente evidenziato il primo giudice che il Ministero non è stato in grado di chiarire quali siano, ai fini pensionistici, “i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti” se non quelli previsti dalla normativa vigente: benefici , dunque, da individuare nel computo delle campagne di guerra secondo la disciplina prevista dal citato art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e dall’art. 18 del t.u. 1092 del 1973.

Condivisibile è altresì l’affermazione del primo giudice che non ha ravvisato ragioni per limitare ai soli benefici stipendiali l’estensione dei benefici in questione ( disposta dalla citata legge n. 1746 del 1962) ai militari inviati in zone d’intervento ONU. La legge citata estende, infatti, i benefici combattentistici tout court, sicché non vi è ragione di limitarli solo a quelli stipendiali, laddove invece le norme (art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e dall’art. 18 del t.u. 1092 del 1973) verso le quali opera l’implicito rinvio prevedono anche benefici pensionistici.

Né ha fondamento la tesi del Ministero della Difesa che detti benefici sarebbero preclusi a favore del personale non dirigenziale, per effetto del congelamento, al 31.12.1986, della progressione temporale legata all’anzianità di servizio (art. 1, comma 3, L. n. 468 del 01.01.1987), atteso che nessuna limitazione di questo genere è contenuta nella legge n. 1746 del 1962.

Per le esposte considerazioni va rigettato l’appello del Ministero della Difesa e integralmente confermata la sentenza di prime cure.

Le spese legali seguono, come di regola, la soccombenza, e vengono liquidate, per questo grado di giudizio, in via equitativa, in € 500,00

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, respinge l’appello.

Condanna l’appellante al rimborso delle spese legali a favore dell’appellato nell’importo di € 500,00.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio 7 giugno 2013.

L’estensore Il Presidente
F.to dott. Massimo Di Stefano F.to dott.ssa Piera Maggi


Depositata in segreteria il 16 ottobre 2013

Il Dirigente
F.to Dott. Massimo Biagi
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da panorama »

Con questo Parere del CdS sembra che tutto è stato chiarito.

Maggiore dell’E.I.

N.B.: questo parere definitivo accumula 2 ricorsi che erano pendenti e presentati dallo stesso ricorrente. Quindi ne posto soltanto uno poiché sono identici.
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12/02/2014 200902170 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 19/06/2013


Numero 00534/2014 e data 12/02/2014


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 19 giugno 2013

NUMERO AFFARE 01886/2008
NUMERO AFFARE 02170/2009

OGGETTO:

Ministero Difesa.
Ministero Difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da G. M., Maggiore dell’E.I., per l’annullamento del provvedimento prot. n. M_DGMIL_05_IV 11 293376 datato 25 agosto 2005 della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa, con il quale è stata respinta l’istanza per il riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 11.12.1962 n. 1746.

LA SEZIONE

Vista la nota prot. n. M_D GMIL IV 13 C 0250556 del 25 maggio 2009, con la quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare ha inviato copia del ricorso straordinario in oggetto e la propria relazione con la quale ha chiesto il parere al Consiglio di Stato sul medesimo ricorso straordinario;

visti i pareri n. 1886/2008 resi dalla Sezione nell’Adunanza del 17 giugno 2008 e del 26 gennaio 2010;

visto il parere n. 1845/2007 del 24 ottobre 2012, con il quale questa Sezione si è pronunciata in ordine al quesito sottoposto al Consiglio di Stato dal Ministero della Difesa con relazione data 2 maggio 2007.

esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Nicolò Pollari;

PREMESSO

Il ricorrente espone di aver prestato servizio, per conto dell'Onu, nelle zone di intervento indicate dallo Stato maggiore della difesa, ai sensi della legge 11 dicembre 1962 n.1746.

Con nota n. 0004808 in data 8.2.2005, il Comando Aviazione Esercito, in riscontro all’istanza del 25.7.2004, con la quale il Magg. G. M. aveva chiesto l’applicazione in suo favore dei benefici di cui alla citata legge, chiariva all’interessato le ragioni del mancato accoglimento dell’istanza.

Con istanza datata 6 aprile 2005, il ricorrente chiedeva al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare - l’annullamento del provvedimento menzionato e, successivamente, diffidava e metteva in mora l’Amministrazione con atto del 25 luglio 2005.

In esito alla predetta diffida, con nota prot. n. M_DGMIL_05_IV 11 293376 datata 25 agosto 2005 la prefata Direzione Generale respingeva la richiesta del militare, confermando quanto in precedenza sostenuto dal Comando Aviazione dell’Esercito.

Chiariva, inoltre, all’interessato le ragioni che si opponevano, allo stato, all’accoglimento della sua istanza, contestualmente informandolo di aver richiesto al Ministero del Tesoro – IGOP – “.... qualificato parere in ordine ai criteri da adottare per l’attribuzione dei benefici in argomento nel contesto normativo vigente”.

Avverso il provvedimento testé richiamato insorge l’interessato, chiedendone l’annullamento, unitamente alla declaratoria del diritto ad ottenere i benefici richiesti e la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme – maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi -, con ricorso straordinario al Capo dello Stato datato 30 settembre 2005 e pervenuto all’Amministrazione il 5 ottobre successivo.

A sostegno del ricorso ha dedotto censure di violazione di legge (articolo unico della L. 11.12.1962 n. 1746) ed eccesso di potere sotto vari profili, articolato con unico motivo di gravame.

In particolare, l'articolo unico della Legge 11 dicembre 1962, n. 1746 afferma che "al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa". Tali benefici consistono nel computo del periodo di servizio prestato nelle zone d'intervento, in aumento all'anzianità utile per il conseguimento della successiva progressione di carriera economica.

Con relazione pervenuta a questo Consiglio il 15.06.2009, il Ministero della Difesa ha rappresentato l’opportunità che la Sezione sospenda l’espressione del parere, in attesa della decisione sul quesito alla stessa proposto sull’applicazione della norma invocata dal ricorrente in data 2 maggio 2007 e sul quale è già intervenuto un parere interlocutorio della Sezione medesima.

Ha eccepito, comunque, la parziale inammissibilità del ricorso atteso che il ricorrente, già con ricorso giurisdizionale notificato in data 11 giugno 1997, si è rivolto al giudice amministrativo per il riconoscimento del beneficio in argomento con riguardo alla missione dal 27 giugno 1989 al 1º luglio 1990.

Più in particolare, ricorda il Ministero della Difesa riferente che sulla questione sottesa al ricorso straordinario in esame, concernente il riconoscimento dei benefici di cui alla legge 11.12.1962 n. 1746 in favore del personale militare in servizio per conto dell’ONU in zone di intervento (c.d. benefici combattentistici ONU), la D.G. per il Personale Militare ha a suo tempo avanzato all’ex Ministero del Tesoro – IGOP – (con nota in data 7.6.2000) uno specifico quesito volto ad ottenere un qualificato parere sulla persistenza nonché sui criteri e l’attribuzione e qualificazione dei predetti benefici.

Non avendo ottenuto risposta dal predetto Organo tecnico, l’Amministrazione, con nota prot. n. MDGMIL-05-IV-14 00025732 del 2 maggio 2007 ha formulato un nuovo quesito, questa volta al Consiglio di Stato, in merito al quale questa stessa Sezione, con parere interlocutorio n. 1845/2007, ha espresso la necessità di acquisire l’avviso del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’Amministrazione della Difesa ha chiesto, conseguentemente, che la Sezione sospendesse l’espressione del parere di rito sul ricorso straordinario in esame, in attesa dell’espressione della Sezione medesima sul richiamato quesito, la cui soluzione consentirebbe di addivenire ad una decisione univoca e definitiva in merito agli aspetti controversi.

In relazione a ciò, la Sezione, con parere n. 1886/2008 in data 26 gennaio 2010, ha adottato un pronunciamento di natura interlocutoria, sospendendo l'espressione del parere in attesa della risposta da parte della Sezione medesima al predetto quesito. Con lo stesso parere, è stata altresì decisa la riunione del fascicolo con il nr. 2170/2009, originato, per lo stesso ricorso, in seguito al deposito da parte della Amministrazione riferente della prescritta relazione ministeriale.

Con parere n. 1845/2007 del 24 ottobre 2012 questa Sezione si è pronunciata in ordine al quesito sottoposto al Consiglio di Stato dal Ministero della Difesa con relazione data 2 maggio 2007.

CONSIDERATO

Ai fini dell'espressione del parere, si ritiene necessario richiamare detta pronuncia. In particolare, la Sezione, nel condividere l'impostazione che alla questione, posta dal Ministero della Difesa, è stata data dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, ha affermato quanto di seguito riportato.

L'art. 115 R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458, cui fa rinvio la legge 11 dicembre 1962, n. 1746, al 1° comma, recita testualmente: "Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo, i quali durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio in reparti combattenti, il tempo trascorso nei reparti stessi nel periodo 24 maggio 1915 alla data di armistizio sui vari fronti, è computato in aumento agli effetti della determinazione dello stipendio".

Con tale disposizione di principio non si prevede, però, come debba operare il beneficio e soprattutto l'entità del beneficio medesimo, dipendendo tali due ultimi elementi dalle norme che regolano la composizione dello stipendio e le varie voci che lo compongono.

Ne deriva che, ad esempio, gli effetti della disposizione saranno molto incisivi, allorchè la normativa che regola la formazione dello stipendio esalti in modo particolarmente evidente l'anzianità di servizio, mentre potranno essere scarsi o nulli, allorchè l'anzianità di servizio poco o nulla rilevi ai fini della determinazione dell'ammontare stipendiale.

Anche nell'ambito dello stesso comparto delle Forze armate, allorchè la formazione della retribuzione di una categoria, come gli ufficiali equiparati ai dirigenti, sia regolata in modo radicalmente diverso dalla formazione della retribuzione di altre categorie di personale, che vi appartengono, potranno determinarsi differenze, anche sostanziali, nell'attribuzione del beneficio combattentistico in questione. A conferma di ciò deve aggiungersi che il suddetto art. 115 R.D. n. 3458 del 1928 deve oggi essere letto in modo completamente avulso dal contesto normativo in cui fu emanato, in quanto il R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458 risulta interamente abrogato - ad eccezione appunto dei soli artt. 11 e 115 - dall'art. 2268, co. 1, n. 56) e dall'art. 2270, co. 1, n. 3) d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Quindi l'art. 118 R.D. n. 3458 del 1928 (che ripeteva l'art. 9 del R.D. 27 ottobre 1922, n. 1427) è oggi non più vigente, onde le argomentazioni, che potevano trarsi dall'applicazione di questo articolo al servizio prestato per conto dell'O.N.U. in zone di intervento, hanno perduto ogni pregio.

Nessuna irragionevole iniquità si determina, peraltro, quando ci si trovi in presenza di normative, che regolano in modo radicalmente diverso la struttura stipendiale delle diverse categorie di personale, soprattutto quando (come avviene tra personale dirigente e personale non dirigente) il personale stesso appartiene a carriere radicalmente distinte e separate (in questo senso si è espresso del resto questo Consesso con la sentenza della Sez. IV del 19 ottobre 2007, n. 5475/2007).

Pertanto, senza una specifica norma, che eventualmente regoli le modalità di applicazione del beneficio combattentistico in questione al personale delle FF.AA. non in possesso della qualifica di dirigente, risulta impossibile applicare l'art. 115 R.D. n. 3458 del 1928 nel senso prospettato dal Ministero della Difesa. Del resto, la stessa Amministrazione ha avuto, in occasione dell'emanazione del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e dei successivi decreti modificativi ed integrativi, la possibilità di suggerire una norma, che potesse risolvere la questione da essa posta: il che non ha fatto, mostrando con ciò di condividere l'ipotesi che, allo stato della legislazione, era assolutamente chiaro che non potesse ricavarsi un'interpretazione favorevole all'applicazione identica del beneficio in questione a sistemi retributivi profondamente diversi. E pertanto, per quelle categorie di personale militare, per le quali la progressione retributiva per classi e scatti è stata sostituita con la nuova figura della retribuzione individuale di anzianità, introdotta con la legge 14 novembre 1987, n. 468, sussiste un'incompatibilità tra la nuova normativa e la previsione dell'art. 16, co. 4, L n. 432 del 1981 (su questi punti si rinvia a quanto ampiamente argomentato dalla sentenza della Sez. IV del Consiglio di Stato n. 5475/2007).

L'Amministrazione ritiene, infine, di poter far ricorso, in via analogica, al meccanismo, con il quale è stata riconosciuta la concedibilità dei benefici attribuiti a coloro che abbiano subito un'invalidità o un'infermità a causa del servizio prestato in unità combattentistiche, anche al personale titolare del sistema salariale della retribuzione individuale d'anzianità. In proposito, va rilevato come non sussistano le condizioni perché si ricorra in via analogica al suddetto meccanismo, in quanto è il presupposto stesso dei due benefici considerati ad essere diverso, visto che nel caso ipotizzato dall'Amministrazione esso consiste nella mera circostanza di aver prestato servizio in unità combattenti (o, meglio, "per conto dell'O.N.U. in zone d'intervento"), mentre nell'altro caso consiste nell'aver riportato un'invalidità o un'infermità a causa del servizio. Inoltre, nel primo caso, gli effetti incidono sulla progressione economica, mentre nel secondo si tratta di un beneficio che conosce un'applicazione una tantum.

Alla luce di quanto sopra, la Sezione ritiene il ricorso straordinario infondato, confermando quanto disposto nel precedente parere in ordine alla riunione dei fascicoli.

P.Q.M.

esprime il parere che, previa riunione dei fascicoli, il ricorso sia respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Pier Giorgio Trovato




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Marisa Allega
panorama
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da panorama »

Qualcuno di voi ha già fatto ricorso?
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nonno Alberto
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da nonno Alberto »

panorama ha scritto:Qualcuno di voi ha già fatto ricorso?
Ciao Panorama,ho interessato ADMIN,ma vedo che la cosa và per le lunghe, poiche l'argomento è molto sentito e siamo in tanti su questo forum ad aver svolto missioni all'estero,ora anche in relazione alle ultime sentenze delle varie CORTI di conti,mi attiverò con un proprio Legale.Alberto
Antonio_1961

Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da Antonio_1961 »

Buonanotte a tutti. riformati e non.
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