Premio di disattivazione

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Premio di disattivazione

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artificiere antisabotaggio
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1) - diritto alla corresponsione del premio di disattivazione di cui all’art. 1 legge 29 maggio 1985, n.294 e all’art.18, comma 4, d.P.R. 10 maggio 1996, n. 359

2) - circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Direzione di Amministrazione n. 404/1-1 C.P.S. 6-2-12 del 05.08.2005

Ricorso Accolto.

Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
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18/12/2013 201305828 Sentenza 6


N. 05828/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03776/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3776 del 2009, proposto da:
S. A., rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via Marina, n. 5;

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Campania e Comando Regione Carabinieri Campania, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale ope legis domiciliano in Napoli alla via Diaz, n.11;

per l’accertamento
del diritto alla corresponsione del premio di disattivazione di cui all’art. 1 l. 29 maggio 1985, n.294 e all’art.18, comma 4, d.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 per gli interventi svolti negli anni 2005-2007;

e per la condanna
dell’amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, della somma spettante in base all’art. 1, comma 1, della legge 29 maggio 1985, n.294 e dell’art. 18, comma 4, d.P.R. 10 maggio 1996, per gli interventi svolti negli anni 2005-2007, oltre interessi legali maturati e maturandi, dal dì del saldo al soddisfo, e rivalutazione monetaria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli per gli intimati Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Campania e Comando Regione Carabinieri Campania e (vista) la documentazione in prosieguo depositata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 il dott. Arcangelo Monaciliuni, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 24 giugno 2009 e depositato il 6 luglio successivo il sig. A. S. ha premesso in fatto:
- di essere un appuntato in s.p. addetto artificiere antisabotaggio OMISSIS del Comando Provinciale Carabinieri Napoli;

- di aver svolto, nell’esercizio delle proprie mansioni, negli anni dal 2005 al 2007 numerosi interventi di rimozione, distruzione, disattivazione e bonifica dei luoghi dagli ordigni esplosivi, in condizioni di “rischio reale”;

- che detti interventi erano stati regolarmente verbalizzati e il Capo Nucleo aveva attestato, in detta verbalizzazione, che gli stessi erano avvenuti in comprovata situazione di rischio e pericolo reale;

- che i verbali in parola erano stati poi trasmessi all’autorità competente per l’erogazione del premio di disattivazione ordigni esplosivi di cui all’art.1, comma 1, della l. 29 maggio 1985, n. 294 e dell’art.18, comma 4, d.P.R. 10 maggio 1996, n.359, nonché dalle circolari dell’Arma in materia;

- che, tuttavia, l’Amministrazione non aveva applicato la richiamata normativa in maniera uniforme, poiché aveva ritenuto che alcune operazioni di intervento dovessero essere segnalate ai fini della liquidazione del previsto premio, mentre altre, pur di pari tipologia, aveva giudicate inidonee all’erogazione del premio;

- che, inoltre, il Comando Regione Carabinieri Campania non aveva inviato al Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, ai fini della successiva liquidazione del previsto premio, numerosi interventi nella sostanza simili a quelli testé citati e posti in essere dal Nucleo Operativo del Comando Provinciale Carabinieri Napoli nel detto periodo dal 2005 al 2007;

- che, in riscontro ad un’istanza presentata da esso ricorrente, il Comando Carabinieri Campania S.M., con nota prot. 297/1 in data 08.11.2006, aveva affermato che l’attività svolta nei sopracitati interventi non configurava ipotesi di rischio reale “poiché l’attività di distruzione in località idonea di materiale esplodente rinvenuto e sequestrato in altre località e giudicato sicuro ai fini del suo trasporto/repertamento non integra la sottoposizione al personale alla fruizione del premio per attività di rimozione disinnesco o distruzione degli ordigni esplosivi”;

- che, tuttavia, tale diniego di erogazione del premio di disattivazione era da giudicarsi fondato su ragioni pretestuose alla luce della normativa applicabile.

Dopo aver tanto esposto in fatto, il OMISSIS ha articolato le seguenti censure in diritto:

I. Violazione e falsa applicazione della legge 29.05.1985, n. 294 – Violazione e falsa applicazione della circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Direzione di Amministrazione n. 404/1-1 C.P.S. 6-2-12 del 05.08.2005 – Violazione del giusto procedimento – Travisamento dei fatti – Illogicità – Contraddittorietà – Difetto di istruttoria e di motivazione: in quanto in tutte le situazioni allegate da esso ricorrente sarebbe stata sussistente la situazione di “pericolo reale”, richiesta dalla normativa per la maturazione del diritto al premio di disattivazione, disconosciuta erroneamente dell’Amministrazione sulla base della avvenuta confusione tra due momenti, quello del disinnesco e quello della fase successiva di distruzione del materiale;

II. Ulteriore violazione e falsa applicazione della legge 29.05.1985 n.294 – Violazione e falsa applicazione della legge 29.05.1985 n.294 – Violazione e falsa applicazione della Circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Direzione di Amministrazione n.404/1-1 C.P.S. 6-2-2012 del 5.8.2005 – Violazione del giusto procedimento – Travisamento dei fatti – Illogicità – Contraddittorietà – Difetto di istruttoria e di motivazione: qui nell’assunto che l’Amministrazione avrebbe errato nel non considerare come già pienamente esaurito l’esercizio della discrezionalità tecnica nell’apprezzamento e nella conseguente attestazione del Capo nucleo circa la sussistenza in concreto, nelle singole operazioni, della situazione di “pericolo reale”.

In data 8 ottobre 2010 si sono costituiti, per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli che ha chiesto il rigetto del ricorso, il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Campania e il Comando Regione Carabinieri Campania.

In data 31 ottobre 2013, in vista dell’odierna pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2013, la difesa erariale ha depositato memoria conclusionale e documentazione.

A detta, odierna, udienza pubblica dell’11 dicembre 2013, la causa, iscritta nel relativo ruolo aggiunto di cui al programma straordinario di smaltimento dell’arretrato, è passata in decisione in assenza dei difensori di entrambe le parti.

DIRITTO

1- Il ricorrente, appuntato in s.p., addetto artificiere antisabotaggio ….. del Nucleo Operativo del Comando Provinciale Carabinieri Napoli, agisce per la declaratoria del diritto a conseguire il premio di disattivazione di cui all’art. 1 l. 29 maggio 1985 n.294 e all’art. 18, comma 4, d.P.R. 10 maggio 1996 n. 359 per gli interventi svolti negli anni 2005-2007 e per la conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento in suo favore della complessiva somma spettante a tale titolo, oltre accessori di legge.

2- Al riguardo, il Tribunale rileva che l’istituto in parola è previsto e disciplinato, quanto alla normazione di rango primario, dall’art. 1 della l.. 29-5-1985, n. 294 recante, appunto, l’istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, per il personale specializzato della Polizia di Stato e per gli operai artificieri della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni esplosivi, nei seguenti termini: “al personale militare specializzato delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, al personale specializzato della Polizia di Stato e agli operai artificieri della Difesa chiamati dall'autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza a rimuovere, disinnescare o distruggere ordigni esplosivi, nel quadro di attività antisabotaggio o antiterrorismo, ovvero impiegati in operazioni di disinnesco o neutralizzazione e successivo brillamento di ordigni esplosivi residuati bellici, compete un premio di disattivazione di lire 50.000 per ogni giornata in cui esplicano effettive operazioni di rimozione o di disinnesco o di distruzione di ordigni esplosivi che presentino un reale rischio, con esclusione pertanto delle giornate dedicate ad attività di ricerca o preparatoria.

Il premio di cui al precedente comma non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi prevista dal regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, con le indennità di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e con altre indennità corrisposte allo stesso titolo.

Le modalità per la puntuale ed omogenea applicazione delle norme contenute nei commi precedenti saranno precisate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in specifiche istruzioni emanate dal Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'interno”.

La disciplina del beneficio economico in esame è stata poi oggetto di due rilevanti modifiche: da un lato, il suo ammontare è stato elevato a lire 200.000 per ogni giornata di effettiva operazione, purché sussista una situazione di rischio reale (art. 18 d.P.R. 359 del 1996), e, dall’altro, sono stati inclusi, fra i suoi possibili beneficiari, fra gli altri, anche i carabinieri (art. 10 medesimo d.P.R. n. 359 del 1996).

2a- Sul piano della normativa di rango secondario, inoltre, va evidenziato come la circolare dell’Arma n. 404 del 5 agosto 2005 (in particolare, il punto 4, lettera b) abbia precisato che “ricorre una situazione di rischio reale”, costituente il presupposto fattuale per l’insorgenza del diritto, “nei casi in cui il personale interviene, a seguito di richiesta dell’Autorità prefettizia o delle Autorità locali di p.s. connesse al rinvenimento di ordigni o presunti tali, per l’immediata bonifica dei luoghi e la salvaguardia dell’incolumità pubblica. In tale frangente si configura di per sé una situazione attuale di pericolo, non valutabile con elementi certi ed inconfutabili, per la cui gestione viene richiesto l’intervento di personale specializzato. La valutazione del rischio reale, ai fini dell’attribuzione del premio in argomento, è individuabile nella potenziale situazione di pericolo che il personale è chiamato a gestire e non nella determinazione, a posteriori, della capacità di offendere dell’oggetto/ordigno disinnescato. Per contro, l’attività di distruzione in località idonea di materiale esplodente rinvenuto/sequestrato in altre località e giudicato sicuro ai fini del suo repertamento/trasporto in altra località per la successiva distruzione non integra la sottoposizione del personale a rischio reale….”.

3- Orbene, venendo al merito della presente controversia, va osservato che l’istante allega, in fatto, di aver effettuato, nel periodo dal 2005 al 2007, “numerosi” interventi di rimozione, distruzione, disattivazione e bonifica immediata dei luoghi dagli ordigni esplosivi in condizioni di rischio reale, per i quali non gli sono stati corrisposti i relativi premi, lamentando l’illegittimità del diniego oppostogli in asserito dispregio della riportata normativa, la cui corretta applicazione avrebbe invece imposto di liquidare i premi richiesti, perché relativi ad interventi effettuati in condizioni di “rischio reale”, come attestato di volta in volta dal presenza dal “capo nucleo”.

A quest’ultimo -secondo la prospettiva difensiva attorea- la cennata circolare affiderebbe la competenza in via esclusiva ad accertare la sussistenza della situazione di “rischio reale”, laddove, invece, l’ufficio O.A.I.O. del Comando regionale (che ha emanato i provvedimenti di diniego) avrebbe il solo compito “di verificare la completezza della documentazione e la spettanza dell’emolumento” (cfr. così il secondo motivo di impugnazione che riporta il relativo passo della circolare summenzionata).

La difesa attorea censura poi, in diritto, l’operato dell’Amministrazione, nella parte in cui questa avrebbe erroneamente omesso di tenere distinti i due momenti -il primo, concernente il disinnesco e, il secondo, la distruzione del materiale esplosivo- non tenendo conto, come invece avrebbe dovuto, delle precisazioni contenute nella circolare secondo cui, nelle circostanze indicate e che qui ricorrerebbero, il premio, andava “comunque” corrisposto, non potendo venire in rilievo la diversa fase successiva, ovvero le condizioni di sicurezza nelle quali si era proceduto al brillamento.

4- Ciò posto in fatto e in diritto, il Tribunale osserva preliminarmente come il OMISSIS si sia limitato in ricorso ad affermare di aver svolto, nel periodo 2005/2007, “numerosi” interventi senza dar minimamente conto della loro effettiva natura, salvo a predicarne, per tutti indistintamente, il loro ricadere nell’ambito applicativo della normativa sopra richiamata.

Né elementi utili alla bisogna possono esser tratti dall’allegato 8 alla produzione attorea, indicato nel foliario come “Elenco premi non corrisposti dal 2005 al 2007”, e consistente in due tabulati, apparentemente formati dall’amministrazione, recanti, per ciascun anno, il numero degli interventi effettuati dal OMISSIS (20 nel biennio 2005/2006 e 23 nel 2007), la loro località (il Comune nel quale sono stati effettuati), le indicazioni dei tipi di intervento, del tutto sommarie (quali “rinvenimento bomba a mano”, “rimozione e distruzione materiale pirotecnico”, “n. 1 plico postale giunto presso questi uffici”, “bonifica, rimozione e distruzione ordigni improvvisati”) e, sempre per ciascuno di essi, l’indicazione dell’avvenuto o meno pagamento del premio.

Se non che siffatti elementi non possono essere ritenuti utili a sostenere la pretesa, palese essendo il mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico del ricorrente alla stregua del criterio fondamentale di giudizio secondo il quale chi chiede in giudizio il riconoscimento di un diritto, deve provare i fatti costituivi dello stesso (art. 2697 c.c.).

Palese, si diceva, in quanto i militari possono beneficiare di una serie di indennità, alcune cumulabili ed altre non cumulabili, puntualmente e dettagliatamente disciplinate al fine di delimitarne con esattezza i confini; più specificamente, situazioni di “rischio” vengono compensate con diverse indennità e/o premi, di importi diversi fra loro e ciascuna/o erogabile solo in presenza dei diversi, specifici, relativi presupposti, senza possibilità di far luogo a letture estensive che condurrebbero ad impropri “slittamenti” da una categoria all’altra, ovvero ad ammissione a benefici maggiori, comportanti un premio/indennità più sostanzioso.

In definitiva, l’inserimento nell’una o nell’altra categoria di rischio, generico o specifico, ovvero ancor più specifico, pur se in uno stesso ambito (come qui accade), è legato ad una scrupolosa attività di verifica della sussistenza dei singoli presupposti implicante l’esercizio di discrezionalità tecnica: maggiore o minore a seconda del grado di specificazione della norma attributiva del beneficio economico.

5- Nel caso di specie, invece, l’istante ha trascurato di offrire al giudizio del Tribunale quegli elementi concreti, la cui ricorrenza avrebbe consentito di discernere le operazioni nella quali avrebbe agito in condizioni di “rischio reale” rilevante ai fini del riconoscimento della speciale indennità di cui all’art. 1 l. 29 maggio 1985, n. 294 e all’art.18, comma 4, d.P.R. 10 maggio 1996 n.359, da quelle nelle quali era, invece, configurabile un rischio ordinario, oppure una situazione di rischio riconducibile ad altra previsione e meritevole di altra attribuzione indennitaria.

Ciò non certo perché la valutazione della sussistenza della situazione di pericolo reale sia di pertinenza del giudice, ma perché, solo in presenza di allegazioni probatorie complete, anche in via tendenziale (avuto riguardo anche alle allegazioni difensive e alla documentazione prodotta dalla parte resistente), il Tribunale avrebbe potuto sindacare l’esercizio della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, nei limiti in cui, come è noto, tale sindacato è consentito al giudice amministrativo (ovvero solo in caso di manifesta irragionevolezza od incoerenza sotto il profilo tecnico-scientifico, cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 24 settembre 2013, n. 4687).

5a- Proprio sul piano dell’esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione, la difesa dell’istante insiste, particolarmente con il secondo motivo di impugnazione, nel considerare come esaurito detto esercizio nella valutazione espressa dal Capo nucleo in ordine al rischio connesso ad ogni singola operazione.

Tale assunto difensivo non può essere condiviso e, peraltro, appare in parte smentito dalle stesse allegazioni del ricorrente allorquando, nello sviluppare il secondo motivo di doglianza, evidenzia come il Comando regionale abbia pretermesso di far luogo alle valutazioni del caso, ovvero non abbia fornito alcun elemento dal quale possa desumersi “da quali concreti e non astratti indizi abbia tratto il convincimento dell’inesistenza di effettivi e reali rischi…”.

Invero va rimarcato che in base al solo dato letterale della circolare deve invece essere riconosciuta al Comando regionale la competenza a rendere, nell’esercizio di una discrezionalità tecnica propria, le determinazioni definitive in ordine alla spettanza o meno del premio (cfr. punto 5 della circolare n. 404/1-1 C.S.P. del 4 agosto 2005: “la documentazione relativa alla corresponsione del premio deve essere inviata al CNA, deputato al pagamento ed alla contabilizzazione della spesa, completa dell’attestazione dell’Ufficio O.A.I.O. del Comando Regionale interessato, il quale deve verificare, preventivamente, la completezza della stessa e la spettanza dell’emolumento”).

6- D’altra parte, non è senza rilievo sotto il profilo della dinamica processuale che, a fronte del carattere generico della difesa attorea, l’Amministrazione intimata abbia provveduto a costituirsi e a produrre copiosa documentazione, comprensiva di apposita relazione che dà conto specificamente degli interventi in cui il ricorrente ha preso parte nel periodo in considerazione, li raggruppa per tipologie in ragione dell’oggetto (ordigni residuati bellici, interventi antisabotaggio-antiterrorismo, ordigni e materiale esplodente, artifizi pirotecnici), rinviando, per le differenze e l’esame dei singoli casi, ai corposi allegati, anch’essi versati in atti, e conclude affermando che agli “esiti dell’esame analitico degli interventi effettuati dal ricorrente ed elencati nel prospetto depositato dallo stesso…
… per 15 interventi sono già stati corrisposti i premi di disattivazione (all. 9)
- per le 5 operazioni comprese nell’allegato 14 dovrà essere corrisposto il premio di disattivazione erroneamente non attribuito;
- per le 7 operazioni comprese nell’allegato 15, non condotte in condizioni di rischio reale, si dovrà procedere al recupero degli emolumenti”.

6a- A detti puntuali accertamenti fa poi riferimento la memoria difensiva prodotta dalla difesa erariale che, a sua volta -dopo aver sottolineato che la nota dell’amministrazione n. 297/2006, indicata in ricorso, “non è indirizzata al ricorrente che non risulta abbia presentato alcun formale quesito alla Legione circa la mancata corresponsione dei premi di disattivazione”- ribadisce anche come correttamente non sia stato riconosciuto il premio per quegli interventi costituenti operazioni completamente diverse -in concreto al di là delle catalogazioni fattene- da quelle antisabotaggio o di recupero di residuati bellici specificamente indicate dalla legge per essere ammessi al beneficio di che trattasi per esser invece riferite a mere distruzioni di materie prime rinvenute in fabbriche di materiale pirotecnico, e così via.

7- In definitiva, per quanto in questa sede rileva alla stregua del canone del chiesto e pronunciato, non vi è spazio per l’accoglimento della pretesa attorea, fatta tuttavia eccezione per “le 5 operazioni comprese nell’allegato 14”, rispetto alle quali, attesa la natura ammissiva delle affermazioni provenienti dall’Amministrazione e testé sopra riportate, va conseguentemente dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione dei relativi premi di disattivazione.

Dal riconoscimento del diritto consegue la condanna dell’Amministrazione al pagamento, a detto titolo, delle somme nella misura legislativamente determinata.

Trattandosi di credito di natura retributiva, in quanto vantato dal pubblico dipendente nei confronti del datore di lavoro e maturato dopo il 31 dicembre 1994, sull’ammontare dovuto vanno corrisposti i soli interessi nella misura legale, dalla maturazione del diritto al saldo, ma non anche la rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria sancito dall’art. 22 l. 23 dicembre 199, n. 724 (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2013, n. 4510.

7a- Natura e peculiarità della vicenda, nonchè le composite statuizioni rese inducono a disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede su di esso:

a) lo accoglie in parte e, per l’effetto, riconosce il diritto del ricorrente alla corresponsione del premio di disattivazione, di cui all’art. 1 l. 29 maggio 1985, n. 294 e all’art.18, comma 4, d.P.R 10 maggio 1996, n.359, limitatamente alle “5 operazioni comprese nell’allegato 14”.

b) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in relazione a detti cinque interventi, delle somme a detto titolo dovute nella misura legislativamente determinate, oltre interessi nella misura legale dalla maturazione del diritto e sino al saldo;

c) compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2013


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