===sei debitore x fortuna la legge dice che in caso tu debba restituire, si finisce pari e patta. è capitato anche ad un mio amico x 700€. quindi non sei solo.leonardo virdò ha scritto:Cari colleghi, riguardo all'argomento ho pensato di scrivere con la PEC all'INPDAP, ed ecco che quasi quasi il debitore sarei io.
In ossequio al decreto legge (Fornero) nr. 186 del 29/10/2012, il sottoscritto ************* titolare di pensione **********, in qualit� di ex appartenente all'Arma dei CC., e congedato in data 27 aprile 2011, chiede di conoscere i tempi e le modalit� con le quali viene restituito il prelievo del 2,5% operato sul TFS. Cordialmente
Risposta :
Oggetto: Chiarimenti sentenza Corte Costituzionale n. 223/2012 � art. 1, comma 98 � 101 della legge n. 228 del 24/12/2012 di ricezione del D.L. n. 185 del 29/10/2012 � Richiesta restituzione contributo previdenziale obbligatorio � Con riferimento a quanto rappresentato dalla S.V. con la richiesta pervenuta in data odierna via P.E.C., si precisa che l�art. 1 commi 98 � 101, della L. 228 del 24/12/2012 (che ha recepito i contenuti del Decreto Legge n. 185/2012, decaduto senza essere convertito in legge e che contiene disposizioni per l�attuazione della sentenza della Corte Costituzionale dell�8 � 11 ottobre 2012 n. 223) ha stabilito l�abrogazione dell�art. 12, comma 10, del D.L 78/2010 a decorrere dal 1� gennaio 2011 e, nel contempo, la riliquidazione d�ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (31 ottobre 2012) di tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base all�art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 (ora abrogato), per tutte le cessazioni dal servizio intervenute tra il 1� gennaio 2010 ed il 31 ottobre 2012. La norma prima richiamata ha disposto anche l�estinzione di diritto di tutti i processi pendenti nonch� l�inefficacia di tutte le sentenze emesse (tranne quelle passate in giudicato) in materia di restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della retribuzione contributiva utile prevista dall�art.11 della L.8 marzo 1968 n. 152 e dagli artt. 37 e 38 del DPR 23 dicembre 1973, n. 1032. L�abrogazione dell�art. 12 comma 10, del D.L. n. 78/2010 determina, pertanto, il ripristino della normativa previgente in tema di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati. Per i dipendenti in regime di TFS, essendo state ripristinate le regole previgenti a quelle introdotte dall�art. 12, comma 10, del D.L. 78/2012, il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane dovuto, anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010 sia per i dipendenti in servizio sia per quelli cessati successivamente al 31/12/2010. Tutto ci� premesso, appare evidente che le norme citate in oggetto, lungi dal prevedere la restituzione della contribuzione, confermano, invece, il permanere dell�obbligatoriet� della stessa. Si sottolinea, inoltre, che l�Amministrazione datrice di lavoro � il soggetto che operava la riduzione sulla retribuzione lorda, in piena conformit� alle norme di legge. Premesso, pertanto, che un�eventuale interruzione del riproporzionamento della Sua retribuzione avrebbe costituito violazione dei precisi obblighi di legge, si precisa che ogni richiesta in tal senso deve essere prodotta nei confronti dell�Amministrazione dalla quale Lei dipendeva. Si segnala, infine, che in applicazione della l. 228/2012 si � proceduto alla riliquidazione del T.F.S. a Lei spettante. Tale riliquidazione ha dato luogo ad un importo negativo pari ad euro 499,78 che, per espressa disposizione di legge, la S.V. non deve restituire all'Istituto. Distinti saluti Il Responsabile Trattamenti di Fine Servizio ***** TESTO ORIGINALE *****
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