Rimborso del prelievo del 2,50 % sul TFS.

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angri62
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Re: Rimborso del prelievo del 2,50 % sul TFS.

Messaggio da angri62 »

leonardo virdò ha scritto:Cari colleghi, riguardo all'argomento ho pensato di scrivere con la PEC all'INPDAP, ed ecco che quasi quasi il debitore sarei io.

In ossequio al decreto legge (Fornero) nr. 186 del 29/10/2012, il sottoscritto ************* titolare di pensione **********, in qualit� di ex appartenente all'Arma dei CC., e congedato in data 27 aprile 2011, chiede di conoscere i tempi e le modalit� con le quali viene restituito il prelievo del 2,5% operato sul TFS. Cordialmente

Risposta :
Oggetto: Chiarimenti sentenza Corte Costituzionale n. 223/2012 � art. 1, comma 98 � 101 della legge n. 228 del 24/12/2012 di ricezione del D.L. n. 185 del 29/10/2012 � Richiesta restituzione contributo previdenziale obbligatorio � Con riferimento a quanto rappresentato dalla S.V. con la richiesta pervenuta in data odierna via P.E.C., si precisa che l�art. 1 commi 98 � 101, della L. 228 del 24/12/2012 (che ha recepito i contenuti del Decreto Legge n. 185/2012, decaduto senza essere convertito in legge e che contiene disposizioni per l�attuazione della sentenza della Corte Costituzionale dell�8 � 11 ottobre 2012 n. 223) ha stabilito l�abrogazione dell�art. 12, comma 10, del D.L 78/2010 a decorrere dal 1� gennaio 2011 e, nel contempo, la riliquidazione d�ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (31 ottobre 2012) di tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base all�art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 (ora abrogato), per tutte le cessazioni dal servizio intervenute tra il 1� gennaio 2010 ed il 31 ottobre 2012. La norma prima richiamata ha disposto anche l�estinzione di diritto di tutti i processi pendenti nonch� l�inefficacia di tutte le sentenze emesse (tranne quelle passate in giudicato) in materia di restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della retribuzione contributiva utile prevista dall�art.11 della L.8 marzo 1968 n. 152 e dagli artt. 37 e 38 del DPR 23 dicembre 1973, n. 1032. L�abrogazione dell�art. 12 comma 10, del D.L. n. 78/2010 determina, pertanto, il ripristino della normativa previgente in tema di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati. Per i dipendenti in regime di TFS, essendo state ripristinate le regole previgenti a quelle introdotte dall�art. 12, comma 10, del D.L. 78/2012, il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane dovuto, anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010 sia per i dipendenti in servizio sia per quelli cessati successivamente al 31/12/2010. Tutto ci� premesso, appare evidente che le norme citate in oggetto, lungi dal prevedere la restituzione della contribuzione, confermano, invece, il permanere dell�obbligatoriet� della stessa. Si sottolinea, inoltre, che l�Amministrazione datrice di lavoro � il soggetto che operava la riduzione sulla retribuzione lorda, in piena conformit� alle norme di legge. Premesso, pertanto, che un�eventuale interruzione del riproporzionamento della Sua retribuzione avrebbe costituito violazione dei precisi obblighi di legge, si precisa che ogni richiesta in tal senso deve essere prodotta nei confronti dell�Amministrazione dalla quale Lei dipendeva. Si segnala, infine, che in applicazione della l. 228/2012 si � proceduto alla riliquidazione del T.F.S. a Lei spettante. Tale riliquidazione ha dato luogo ad un importo negativo pari ad euro 499,78 che, per espressa disposizione di legge, la S.V. non deve restituire all'Istituto. Distinti saluti Il Responsabile Trattamenti di Fine Servizio ***** TESTO ORIGINALE *****
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leonardo virdò
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Re: Rimborso del prelievo del 2,50 % sul TFS.

Messaggio da leonardo virdò »

angri62 ha scritto:
leonardo virdò ha scritto:Cari colleghi, riguardo all'argomento ho pensato di scrivere con la PEC all'INPDAP, ed ecco che quasi quasi il debitore sarei io.

In ossequio al decreto legge (Fornero) nr. 186 del 29/10/2012, il sottoscritto ************* titolare di pensione **********, in qualit� di ex appartenente all'Arma dei CC., e congedato in data 27 aprile 2011, chiede di conoscere i tempi e le modalit� con le quali viene restituito il prelievo del 2,5% operato sul TFS. Cordialmente

Risposta :
Oggetto: Chiarimenti sentenza Corte Costituzionale n. 223/2012 � art. 1, comma 98 � 101 della legge n. 228 del 24/12/2012 di ricezione del D.L. n. 185 del 29/10/2012 � Richiesta restituzione contributo previdenziale obbligatorio � Con riferimento a quanto rappresentato dalla S.V. con la richiesta pervenuta in data odierna via P.E.C., si precisa che l�art. 1 commi 98 � 101, della L. 228 del 24/12/2012 (che ha recepito i contenuti del Decreto Legge n. 185/2012, decaduto senza essere convertito in legge e che contiene disposizioni per l�attuazione della sentenza della Corte Costituzionale dell�8 � 11 ottobre 2012 n. 223) ha stabilito l�abrogazione dell�art. 12, comma 10, del D.L 78/2010 a decorrere dal 1� gennaio 2011 e, nel contempo, la riliquidazione d�ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (31 ottobre 2012) di tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base all�art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 (ora abrogato), per tutte le cessazioni dal servizio intervenute tra il 1� gennaio 2010 ed il 31 ottobre 2012. La norma prima richiamata ha disposto anche l�estinzione di diritto di tutti i processi pendenti nonch� l�inefficacia di tutte le sentenze emesse (tranne quelle passate in giudicato) in materia di restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della retribuzione contributiva utile prevista dall�art.11 della L.8 marzo 1968 n. 152 e dagli artt. 37 e 38 del DPR 23 dicembre 1973, n. 1032. L�abrogazione dell�art. 12 comma 10, del D.L. n. 78/2010 determina, pertanto, il ripristino della normativa previgente in tema di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati. Per i dipendenti in regime di TFS, essendo state ripristinate le regole previgenti a quelle introdotte dall�art. 12, comma 10, del D.L. 78/2012, il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane dovuto, anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010 sia per i dipendenti in servizio sia per quelli cessati successivamente al 31/12/2010. Tutto ci� premesso, appare evidente che le norme citate in oggetto, lungi dal prevedere la restituzione della contribuzione, confermano, invece, il permanere dell�obbligatoriet� della stessa. Si sottolinea, inoltre, che l�Amministrazione datrice di lavoro � il soggetto che operava la riduzione sulla retribuzione lorda, in piena conformit� alle norme di legge. Premesso, pertanto, che un�eventuale interruzione del riproporzionamento della Sua retribuzione avrebbe costituito violazione dei precisi obblighi di legge, si precisa che ogni richiesta in tal senso deve essere prodotta nei confronti dell�Amministrazione dalla quale Lei dipendeva. Si segnala, infine, che in applicazione della l. 228/2012 si � proceduto alla riliquidazione del T.F.S. a Lei spettante. Tale riliquidazione ha dato luogo ad un importo negativo pari ad euro 499,78 che, per espressa disposizione di legge, la S.V. non deve restituire all'Istituto. Distinti saluti Il Responsabile Trattamenti di Fine Servizio ***** TESTO ORIGINALE *****
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angri62
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Re: Rimborso del prelievo del 2,50 % sul TFS.

Messaggio da angri62 »

leonardo virdò ha scritto:
angri62 ha scritto:
leonardo virdò ha scritto:Cari colleghi, riguardo all'argomento ho pensato di scrivere con la PEC all'INPDAP, ed ecco che quasi quasi il debitore sarei io.

In ossequio al decreto legge (Fornero) nr. 186 del 29/10/2012, il sottoscritto ************* titolare di pensione **********, in qualit� di ex appartenente all'Arma dei CC., e congedato in data 27 aprile 2011, chiede di conoscere i tempi e le modalit� con le quali viene restituito il prelievo del 2,5% operato sul TFS. Cordialmente

Risposta :
Oggetto: Chiarimenti sentenza Corte Costituzionale n. 223/2012 � art. 1, comma 98 � 101 della legge n. 228 del 24/12/2012 di ricezione del D.L. n. 185 del 29/10/2012 � Richiesta restituzione contributo previdenziale obbligatorio � Con riferimento a quanto rappresentato dalla S.V. con la richiesta pervenuta in data odierna via P.E.C., si precisa che l�art. 1 commi 98 � 101, della L. 228 del 24/12/2012 (che ha recepito i contenuti del Decreto Legge n. 185/2012, decaduto senza essere convertito in legge e che contiene disposizioni per l�attuazione della sentenza della Corte Costituzionale dell�8 � 11 ottobre 2012 n. 223) ha stabilito l�abrogazione dell�art. 12, comma 10, del D.L 78/2010 a decorrere dal 1� gennaio 2011 e, nel contempo, la riliquidazione d�ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (31 ottobre 2012) di tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base all�art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 (ora abrogato), per tutte le cessazioni dal servizio intervenute tra il 1� gennaio 2010 ed il 31 ottobre 2012. La norma prima richiamata ha disposto anche l�estinzione di diritto di tutti i processi pendenti nonch� l�inefficacia di tutte le sentenze emesse (tranne quelle passate in giudicato) in materia di restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della retribuzione contributiva utile prevista dall�art.11 della L.8 marzo 1968 n. 152 e dagli artt. 37 e 38 del DPR 23 dicembre 1973, n. 1032. L�abrogazione dell�art. 12 comma 10, del D.L. n. 78/2010 determina, pertanto, il ripristino della normativa previgente in tema di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati. Per i dipendenti in regime di TFS, essendo state ripristinate le regole previgenti a quelle introdotte dall�art. 12, comma 10, del D.L. 78/2012, il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane dovuto, anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010 sia per i dipendenti in servizio sia per quelli cessati successivamente al 31/12/2010. Tutto ci� premesso, appare evidente che le norme citate in oggetto, lungi dal prevedere la restituzione della contribuzione, confermano, invece, il permanere dell�obbligatoriet� della stessa. Si sottolinea, inoltre, che l�Amministrazione datrice di lavoro � il soggetto che operava la riduzione sulla retribuzione lorda, in piena conformit� alle norme di legge. Premesso, pertanto, che un�eventuale interruzione del riproporzionamento della Sua retribuzione avrebbe costituito violazione dei precisi obblighi di legge, si precisa che ogni richiesta in tal senso deve essere prodotta nei confronti dell�Amministrazione dalla quale Lei dipendeva. Si segnala, infine, che in applicazione della l. 228/2012 si � proceduto alla riliquidazione del T.F.S. a Lei spettante. Tale riliquidazione ha dato luogo ad un importo negativo pari ad euro 499,78 che, per espressa disposizione di legge, la S.V. non deve restituire all'Istituto. Distinti saluti Il Responsabile Trattamenti di Fine Servizio ***** TESTO ORIGINALE *****
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Re: Rimborso del prelievo del 2,50 % sul TFS.

Messaggio da lory61 »

Si, in realtà, riprendendo il discorso di leonardo virdò, angri62 ed altri colleghi interessati come il sottoscritto all'argomento in "titolo", mi sono recato presso l'INPS della mia Provincia, e mi hanno indirizzato nell'ufficio di una dipendente ex INPDAP, la quale dopo aver preso in mano la pratica di mia pertinenza, in mia presenza, mi riferiva pressappoco quello che è stato detto all'amico Leonardo e cioè che il TFS mi era già stato liquidato fino al luglio 2011 (mese del congedo).
Quando hanno applicato la l. 228/2012 per la riliquidazione del T.F.S. a Me spettante, siccome l'importo era negativo di un paio di centinaia di euro, per espressa disposizione di legge, niente dovevo restituire all'Istituto. Sono rimasto un pò sorpreso ma tantè!!!!!!!!! Per non doverne restituire è andata bene così!!
Un caro saluto
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Re: Rimborso del prelievo del 2,50 % sul TFS.

Messaggio da stefanokdue »

buonasera a tutti amici del forun. la settimana scorsa ho trovato bonifico da altra banca di euro 430,00. credo sia rimborso del tfs. riformato dicembre 2011, non ho ricevuto nessuna lettera. saluti a voi tutti, skdue.
gino59
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Re: Rimborso del prelievo del 2,50 % sul TFS.

Messaggio da gino59 »

stefanokdue ha scritto:buonasera a tutti amici del forun. la settimana scorsa ho trovato bonifico da altra banca di euro 430,00. credo sia rimborso del tfs. riformato dicembre 2011, non ho ricevuto nessuna lettera. saluti a voi tutti, skdue.
====================================
P.S. La banca non ti ha detto la motivazione dell'accredito..? c'è scritto...cmq è sicuramente il TFS.-
....Dopo un bel po', chi si rivede....!!! ..€€€€€€€€€€ tutto fa brodo.€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
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Re: Rimborso del prelievo del 2,50 % sul TFS.

Messaggio da stefanokdue »

gino59 ha scritto:
stefanokdue ha scritto:buonasera a tutti amici del forun. la settimana scorsa ho trovato bonifico da altra banca di euro 430,00. credo sia rimborso del tfs. riformato dicembre 2011, non ho ricevuto nessuna lettera. saluti a voi tutti, skdue.
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P.S. La banca non ti ha detto la motivazione dell'accredito..? c'è scritto...cmq è sicuramente il TFS.-
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ciao gino, no non ho chiesto in banca, l'ho visto in un resoconto del bancomat. PS vi seguo sempre, non passa giorno che non butto un occhio al forum. :-) buona sera a tutti. skdue.
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Re: Rimborso del prelievo del 2,50 % sul TFS.

Messaggio da Admin »

In effetti hanno proprio ragione loro. Prima della sentenza della Corte Cost. l'INPDAP/INPS effettuava il calcolo relativo all’ammontare del TFS con le leggi in vigore e non poteva sapere che sarebbe stato ripristinato il computo di tale prestazione secondo le modalità operanti fino al 31/12/2010.

Tale ripristino, infatti, è stato introdotto dall’art. 1 del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185 (decaduto senza essere convertito in legge, il cui contenuto ed i relativi effetti prodotti sono stati fatti salvi dall’art. 1, comma 98, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) il quale ha abrogato l’art. 12, comma 10, della legge 122/2010 che aveva cambiato le regole di calcolo a partire dal gennaio 2011.

In conseguenza di ciò il trattamento di fine servizio può anche essere inferiore rispetto a quanto erroneamente corrisposto e, se liquidato prima del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, anche in caso di importo negativo non si provvede al recupero delle somme. Per i TFS erogati dopo.... arriva la letterina dell'INPS che chiede i soldi indietro entro 60 gg e se non gli vengono dati se li prende dalla pensione con il meccanismo di un quinto.
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Re: Rimborso del prelievo del 2,50 % sul TFS.

Messaggio da panorama »

contributo di solidarietà
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ORDINANZA N. 174
ANNO 2015


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promosso dal Tribunale ordinario di Torino nel procedimento vertente tra A.S. ed altri e l’INPS con ordinanza del 25 marzo 2014, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti gli atti di costituzione dell’INPS, di A.S. ed altra, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 luglio 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che – nel corso di una controversia previdenziale avente ad oggetto la restituzione delle somme trattenute dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulle retribuzioni dei ricorrenti, in costanza del rapporto di lavoro, a titolo di contributo di solidarietà ai sensi dell’art. 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) – l’adito Tribunale ordinario di Torino ha sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tenore del quale le disposizioni di cui al richiamato art. 64, comma 5, della legge n. 144 del 1999, la cui applicazione è invocata nel giudizio a quo, «si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio» e «In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa»;

che, secondo il rimettente, la disposizione censurata violerebbe:

l’art. 3 della Costituzione, per lesione del principio dell’affidamento riposto dai cittadini nella certezza del diritto, riferita, nella specie, alla pregressa esegesi del richiamato art. 64, comma 5, accolta dalla Corte di cassazione, nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative fosse dovuto solo dagli ex dipendenti già collocati a riposo;

l’art. 24 Cost., per il vulnus conseguentemente arrecato al diritto di difesa dei ricorrenti, nei giudizi promossi contro l’INPS;

l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in ragione del prospettato contrasto, con il principio del giusto processo, di leggi che, come quella censurata, si inseriscano nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare la risoluzione di controversie in corso;

che è intervenuto, in questo giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, la quale ha eccepito l’inammissibilità dell’odierna questione, in quanto analoga ad altra precedente, relativa al medesimo art. 18, comma 19, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, e già dichiarata non fondata (anche in riferimento ai parametri ora evocati dal Tribunale ordinario di Torino) con sentenza di questa Corte n. 156 del 2014;

che identica conclusione ha formulato la difesa dell’INPS, nel proprio atto di costituzione;

che due delle parti private, a loro volta qui costituitesi, hanno svolto, invece, argomentazioni a sostegno della prospettazione del giudice a quo, illustrate anche con successiva memoria.

Considerato che con la sopra menzionata sentenza n. 156 del 2014 – che ha esaminato questione sostanzialmente identica a quella sollevata dal rimettente – è stato escluso il sospettato contrasto della disposizione di cui all’art. 18, comma 19, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, con gli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost.;

che è stato, infatti, preliminarmente rilevato, in quella decisione, come la disposizione censurata sia «non solo dichiaratamente di interpretazione autentica, ma anche effettivamente tale», una volta che – come poi riconosciuto dalla stessa Corte di cassazione − «l’espressione “prestazioni integrative maturate” può legittimamente essere letta, ai fini della imposizione del contributo di solidarietà, anche come alternativa a “prestazioni integrative erogate”, ove si consideri sia la disgiuntiva “o” posta tra di esse, come pure la circostanza che quando il legislatore ha voluto limitare la contribuzione di solidarietà ai soli trattamenti pensionistici già in godimento lo ha precisato in modo chiaro, usando il termine “corrisposti” (equivalente di erogati) e senza alcun richiamo a quelli semplicemente maturati» (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze, 3 luglio del 2012, n. 11092 e n. 11087 e 12 gennaio 2012 n. 237; sezione sesta, sottosezione lavoro, ordinanze, 2 febbraio 2012, n. 1497 e 4 novembre 2011, n. 22973);

che − in ragione di ciò e del fatto che, in ordine all’applicazione della norma interpretata, esistesse (come, da ultimo, sottolineato nella sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, 26 marzo 2014, n. 7099) «una situazione di oggettiva incertezza, tradottasi in un conclamato contrasto di giurisprudenza, destinato peraltro a riproporsi in un gran numero di giudizi», stante l’assenza di un intervento risolutore delle sezioni unite, che potesse consolidare una delle due opzioni − questa Corte ha conseguentemente escluso che lo ius superveniens fosse «suscettibile, in questo caso, di incidere su posizioni giuridiche acquisite, né su un affidamento che non poteva essere riposto su una disciplina di così controversa esegesi ed applicazione». Dal che, appunto, la non fondatezza del vulnus (come anche nell’ordinanza odierna prospettato) agli artt. 3 e 24 Cost.;

che, nella stessa citata sentenza n. 156 del 2014, questa Corte ha altresì riconosciuto «la rispondenza della impugnata disposizione interpretativa ad obiettivi d’indubbio interesse generale, e di rilievo costituzionale, quali, in primo luogo, quello della certezza del diritto e, parallelamente, quelli del ripristino dell’uguaglianza e della solidarietà, all’interno di un sistema di previdenza nel quale l’incremento del “maturato”, per effetto della rivalutazione, sarebbe stato, altrimenti, conseguito dai dipendenti in servizio senza contribuzione alcuna, mentre la rivalutazione delle prestazioni erogate ai pensionati trovava copertura nel contributo in questione, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento (tra iscritti ai fondi soppressi) e squilibrio finanziario nella gestione della previdenza integrativa». E, sulla base di tali considerazioni, ha escluso la violazione anche dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’evocato parametro europeo sul giusto processo, atteso che, come già precisato, è consentita al legislatore l’adozione di norme retroattive (sia innovative che, come sulla specie, di interpretazione autentica) «purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti “motivi imperativi di interesse generale” ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU» (sentenza n. 264 del 2012);

che nessun nuovo argomento si rinviene, nell’ordinanza in esame, rispetto a quelli in relazione ai quali è stato già motivatamente escluso che la disposizione censurata contrasti con i parametri costituzionali sopra indicati;

che da ciò, pertanto, discende la manifesta infondatezza della questione sollevata dal Tribunale ordinario di Torino.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Torino con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l’8 luglio 2015.

F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015.
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