Soppressione Reparto - trasferimento a domanda o autorità?

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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occitano
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Soppressione Reparto - trasferimento a domanda o autorità?

Messaggio da occitano »

gentilissimo Avvocato,
sono un Maresciallo Capo della Guardia di Finanza, in forza ad una Brigata per la quale il Comando Generale ha previsto e programmato la soppressione, ormai prossima.
Come tutti i colleghi di Reparto sono in attesa di una disposizione dei Comandi sovraordinati in merito all'eventuale segnalazione dei reparti di gradimento - cosa umanamente auspicabile, quantomeno in ambito provinciale.. -.
Per meglio individuare gli strumenti giuridici a mia disposizione, una volta giunto al nuovo Reparto (che, comunque vada ed inequivocabilmente, dista ben più di 10km. sia dall'attuale sede della Brigata che dalla Casa Comunale della mia sede o della mia residenza... nessun dubbio in merito!), dovrò essere io a richiedere formalmente l'erogazione dell'indennità prevista dalla L. 86/2001, al mio ufficio amministrativo e per via gerarchica, o devo attendere per un eventuale ricorso in vista di una mancata corresponsione?
In definitiva, l'indennità di trasferimento, ed eventualmente quella di prima sistemazione, vengono erogate "in automatico" dalla mia Amministrazione (qualora, naturalmente, ne ritenga il caso..) o sono io che devo chiederle?

Nell'attesa di un gentile - e prezioso.. - cenno, porgo cordiali saluti


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Avv. Giorgio Carta
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Re: Soppressione Reparto - trasferimento a domanda o autorità?

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

se il trasferimento è d'autorità e non a domanda, sarà l'amministrazione a dverle conferire d'ufficio la prevista indennità.
Ovviamente, se ciò non dovesse accadere, si attivi lei, facendone espressa richiesta ed, eventualmente, in caso di rispota negativa, tramite ricorso giurisidzionale.

Saluti,

Avv. Giorgio Carta
occitano
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Re: Soppressione Reparto - trasferimento a domanda o autorità?

Messaggio da occitano »

La ringrazio per la pronta risposta! (che acquista notevole valore notando il giorno e l'ora di inserimento..!)
Nel frattempo, cioè dalla Sua risposta ad oggi, oltre alla pubblicazione di circolare del Comando Generale, riferita in maniera particolare alla soppressione del mio Reparto, è giunta nota, dal Comando Regionale competente, inerente:
  • . la richiesta di ottenere, da ciascun militare in forza a questa Brigata ed entro circa la metà del prossimo agosto, una "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" da fornire, secondo un determinato modello, in merito ad eventuali situazioni di incompatibilità all'impiego nella circoscrizione di questa provincia;
  • . l'intenzione di "rendere edotti tutti i militari interessati della facoltà di avanzare istanza di trasferimento esprimendo la propria preferenza circa l'assegnazione ad un Reparto in ambito provinciale, regionale od interregionale"...
  • . la precisazione, in ultimo, che "i nominativi dei militari che non avranno espresso alcuna preferenza saranno comunicati al Comando Interregionale al fine del soddisfacimento delle prevalenti esigenze di servizio dell'Amministrazione".
Ora, a fronte della disponibilità della mia Amministrazione a ricevere "istanza di trasferimento" con l'espressione della "preferenza" circa un reparto di prossima assegnazione, mi sembra palese che quest'ultima persegua "l’evidente obiettivo di soddisfare proprie e imprescindibili esigenze organiche e di servizio lato sensu intese", e che, con la soppressione della Brigata, andrebbe a formalizzare "una propria volontà protesa, in via esclusiva, al soddisfacimento di un pubblico interesse e di conseguenza la posizione del dipendente ne risulta subordinata" (mi permetto di citare la circolare del Corpo inerente il "Testo Unico" sulla mobilità del personale appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, Edizione 2009).
Insomma, per non annoiarLa ulteriormente, mi sembra che, a prescindere dalla "forma" della segnalazione di preferenza che andremo a fare, sia un bel punto fermo la necessità principale dell'Amministrazione di chiudere questo Reparto e di trasferirci altrove. Ci sono comunque tutti gli elementi per considerare il mio prossimo trasferimento come d'autorità - anche, e soprattutto - in vista di una mia pretesa di trattamento economico così come da art. 1 L. 86/2001)?
Grazie del Suo tempo! Un saluto cordiale dall'estremo Ponente Ligure
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Avv. Giorgio Carta
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Re: Soppressione Reparto - trasferimento a domanda o autorità?

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

Le confermo che, a parere mio, si tratterebbe di trasferimento d'autorità a tutti gli effetti, con tutto ciò che ne discende sul piano giuridico ed economico.
Tenete duro compatti!

Giorgio Carta
occitano
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Re: Soppressione Reparto - trasferimento a domanda o autorità?

Messaggio da occitano »

... e compatti ci ripresentiamo!
Ben ritrovato, Avvocato! L'abbiamo lasciata quest'estate e la ritroviamo oggi, impegnatissimo sul fronte della difesa dei diritti di Militari ed operatori di Forze di Polizia.. Coraggio!
Le sto inviando, via posta elettronica ed all'indirizzo di riferimento gcarta@studiolegalecarta.com un sintetico "riepilogo" delle vicende che ci hanno riguardato fino ad oggi, con la richiesta circa la possibilità di una Sua preziosa tutela professionale che.. altri aspetti di economico rilievo.
Abbiamo nel frattempo vissuto la tristissima soppressione del reparto, ci siamo armonizzati per presentare nel medesimo periodo istanza per le indennità in argomento ed abbiamo ricevuto il "diniego" dell'Amministrazione, pur se non nelle forme opportune.
A Lei "la palla".
Nell'attesa di un Suo gentile riscontro alla mia, intendo augurarle un sereno Natale ed un 2011 ricco di soddisfazioni.
Un saluto da un piovoso estremo Ponente Ligure!
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Avv. Giorgio Carta
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Re: Soppressione Reparto - trasferimento a domanda o autorità?

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

vi faccio sapere appena possibile, intanto auguri sinceri anche a voi!
Giorgio Carta
panorama
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Re: Soppressione Reparto - trasferimento a domanda o autorit

Messaggio da panorama »

Per opportuna notizia

Soppressione dell’unità operativa di Avola.

Il Tar di Catania ha accolto il ricorso, presentato dall’odierno appellato, volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento 0553902709 Amm/Tr. del 1.9.2009 di diniego del riconoscimento dell’indennità “per trasferimento d’autorità”, ed ha altresì dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di missione di cui all’art. 1 legge n. 100/1987 e all’art. 1 della legge n. 86/2001.

Il CGA per la Regione Siciliana ha stabilito che:

1) - In accordo con i criteri individuati dal Consiglio di Stato (VI, 27.12. 2007, n. 6664) e come questo C.G.A. ha già avuto modo di ribadire più volte in relazione ad altre analoghe situazioni, sia in sede cautelare che di merito (v., da ultimo, la sentenza n. 520/2010) la soppressione del reparto costituisce il caso tipico nel quale le esigenze dell’Amministrazione risultano comunque prevalenti ri-spetto all’eventuale interpello dei militari coinvolti circa la scelta della loro futura destinazione. Ragione per la quale, anche nel ca-so in cui l’Amministrazione abbia acconsentito alla richiesta del militare, a questo spetta comunque la speciale indennità di trasfe-rimento nei modi e nella misura previsti dalla legge n. 100/1987 e n. 86/2001.

Ecco sotto la sentenza.
L'Amm.ne ha perso l'Appello della Guardia di Finanza.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

18/09/2012 201200777 Sentenza 1


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso in appello n. 1074/2011 proposto da
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA e COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona dei ri-spettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;

c o n t r o
OMISSIS rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Paolo Amara e Piero Amara, elettivamente domiciliato in Palermo, via Cordova n. 76, presso la segreteria di questo C.G.A.;

per l’annullamento
della sentenza del TAR per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. III) - n. 1196/2011 del 12 maggio 2011.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli avv.ti P.P. Amara e P. Amara per OMISSIS;
Vista l’ordinanza di questo C.G.A. n. 861/11 del 30 settembre 2011;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 12 gennaio 2012 il consigliere Giuseppe Mineo; udito, altresì, l’avv. dello Stato Pignatone per le amministrazioni appellanti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O
Viene in discussione l’appello contro la sentenza citata in epi-grafe con la quale il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso, pre-sentato dall’odierno appellato, volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento 0553902709 Amm/Tr. del 1.9.2009 di diniego del riconoscimento dell’indennità “per trasferimento d’autorità”, ed ha altresì dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di missione di cui all’art. 1 legge n. 100/1987 e all’art. 1 della legge n. 86/2001.

Resiste l’appellato con memoria difensiva, pervenuta il 23 set-tembre 2011.

Nell’udienza del 12.1.2012 l’appello è stato trattenuto per la decisione.

D I R I T T O
L’appello va respinto.

Come risulta dalla narrazione in fatto, il trasferimento del militare, odierno appellato, è stato operato per effetto della soppressione dell’unità operativa di Avola presso la quale egli prestava servizio. In accordo con i criteri individuati dal Consiglio di Stato (VI, 27.12. 2007, n. 6664) e come questo C.G.A. ha già avuto modo di ribadire più volte in relazione ad altre analoghe situazioni, sia in sede cautelare che di merito (v., da ultimo, la sentenza n. 520/2010) la soppressione del reparto costituisce il caso tipico nel quale le esigenze dell’Amministrazione risultano comunque prevalenti rispetto all’eventuale interpello dei militari coinvolti circa la scelta della loro futura destinazione. Ragione per la quale, anche nel caso in cui l’Amministrazione abbia acconsentito alla richiesta del militare, a questo spetta comunque la speciale indennità di trasfe-rimento nei modi e nella misura previsti dalla legge n. 100/1987 e n. 86/2001.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese del giudizio, come di regola, seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Si-ciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinge l’appello dell’Amministrazione per le ragioni indicate in motivazione, annulla definitivamente il prov-vedimento impugnato in prime cure e, per l’effetto, conferma quanto statuito dal primo Giudice circa il riconoscimento del di-ritto del ricorrente OMISSIS a percepire l’indennità di missione di cui all’art. 1 della legge n. 100/1987 e all’art. 1 della legge n. 86/2001.

Spese a carico della soccombenza determinate in € 3000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità am-ministrativa.

Così deciso in Palermo il 12 gennaio 2012 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizio-nale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, Giuseppe Mi-neo, estensore, Alessandro Corbino, componenti.
F.to Riccardo Virgilio, Presidente
F.to Giuseppe Mineo, Estensore
Depositata in Segreteria
18 settembre 2012
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Re: Soppressione Reparto - trasferimento a domanda o autorit

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

la regola sarebbe quella dell'erogazione d'ufficio dell'emolumento.
Se così non fosse, dopo qualche mese, andrebbe messa in mora l'Amministrazione e, in caso di ulteriore inerzia, si dovrebbe agire in giudizio.
In bocca al lupo.
Avv. Giorgio Carta
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Re: Soppressione Reparto - trasferimento a domanda o autorit

Messaggio da panorama »

giusto per notizia

Peraltro, in epoca recentissima, l’art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un comma 1-bis, che così recita:
“ L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.

Ecco qui sotto il testo normativo che ci riguarda tutti.
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LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). (12G0252) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2013, ad eccezione dei commi 98, 99, 100, 426 e 477 che entrano in vigore il 29/12/2012.
--------------------------------------

163. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Consiglio di Stato così ha concluso in una sentenza di ieri 06/08/2013 che ha respinto l'Appello del Comando Generale della GdiF:

Deve dunque ritenersi, argomentando a contrario, che, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, l’indennità connessa al trasferimento di autorità spettasse - nella sussistenza di tutti i necessari requisiti di legge, a partire dalla distanza superiore ai dieci chilometri fra la sede di provenienza e quella di destinazione (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 16 dicembre 2011, n. 23) - quando il trasferimento facesse seguito alla soppressione del reparto di appartenenza.
occitano
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Re: Soppressione Reparto - trasferimento a domanda o autorit

Messaggio da occitano »

Grazie Avvocato!!
Un graditissimo messaggio...
Purtroppo, con il nostro "gruppo", abbiamo rinunciato a ricorrere.

Rimasti "fuori" dall'iniziativa collettiva ficiesse-retelegale per non aver raggiunto un numero sufficiente, avremmo dovuto affrontare costi piuttosto vicini al totale delle indennità in diritto, dovendo anticiparli di persona. Qui finisce l'avventura...

Sappiamo bene che ce l'avremmo fatta, sia a livello regionale che al Consiglio di Stato, ma è venuta meno la convenienza economica, in un momento "economico" piuttosto duro. Peccato.

Grazie comunque per l'aggiornamento e per il pensiero.

Un saluto dall'entroterra ligure!!

Graziano
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Re: Soppressione Reparto - trasferimento a domanda o autorit

Messaggio da panorama »

occitano ha scritto:Grazie Avvocato!!
Un graditissimo messaggio...
Purtroppo, con il nostro "gruppo", abbiamo rinunciato a ricorrere.

Rimasti "fuori" dall'iniziativa collettiva ficiesse-retelegale per non aver raggiunto un numero sufficiente, avremmo dovuto affrontare costi piuttosto vicini al totale delle indennità in diritto, dovendo anticiparli di persona. Qui finisce l'avventura...

Sappiamo bene che ce l'avremmo fatta, sia a livello regionale che al Consiglio di Stato, ma è venuta meno la convenienza economica, in un momento "economico" piuttosto duro. Peccato.

Grazie comunque per l'aggiornamento e per il pensiero.

Un saluto dall'entroterra ligure!!

Graziano

Scusa OCCITANO, guarda che l'ultima notizia l'ho postata io, il quale NON SONO l'Avvocato ma un frequentatore del forum, pertanto se hai da chiedere notizia all'Avvocato fallo pure ma non confondermi con lui.
Ciao
panorama
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