INDENNITA' DI MISSIONE-SOPPRESSIONE STAZIONI

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PINO99
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INDENNITA' DI MISSIONE-SOPPRESSIONE STAZIONI

Messaggio da PINO99 »

VIENE SOPPRESSA UNA STAZIONE CC IN UNA FRAZIONE DI UN COMUNE. FANNO SCEGLIERE AL PERSONALE LE DESTINAZIONI EVENTUALMENTE GRADITE. MORALE DELLA FAVOLA IO SCELGO UNA DESTINAZIONE LA PIU' VICINA ALLA MIA RESIDENZA, IN QUANTO VIAGGIAVO DA ALTRO COMUNE, (AVALLATA ANCHE DAL FATTO CHE USUFRUISCO DELLA L.104) CHE SUCCEDE MI TRASFERISCONO D'UFFICIO NELLA STAZIONE CC DEL COMUNE DI APPERTENENZA DELLA FRAZIONE SUDDETTA SENZA UN EURO DI MISSIONE (IN QUANTO AMBITO STESSO COMUNE)

MENTRE PER I SERVIZI ISOLATI SVOLTI NEGLI ANNI RECANDOCI PRESSO IL COMUNE DI APPARTENENZA DELLA FRAZIONE (DISTANZA 17 KM) FACEVAMO IL FOGLIO DI VIAGGIO (PAGATO REGOLARMENTE)!!!


Diabolikus

Re: INDENNITA' DI MISSIONE-SOPPRESSIONE STAZIONI

Messaggio da Diabolikus »

Mio caro Pino,

non volermene ma non ho compreso appieno il tuo quesito.

Ad ogni modo, nell'esempio da te prospettato, ti dico che:

Se "Ti hanno fatto sciegliere" per iscritto e ti hanno anche "accontentato", il tuo trasferimento si trasforma in "trasferimento a domanda" e ne consegue, pertanto, che non ti spetta alcunchè.

(occhio che è facile cadere in tali tranelli - anche in considerazione della spending review)

Se invece sei stato trasferito d'ufficio (ed accontentato informalmente) ti spetterà l'indennità di cui alla Legge 100/87 integrata dalla Legge 86/2001, qualora tra la precedente sede di servizio (soppressa) e quella ove vieni trasferito, vi sia una distanza di almeno 10 Km, intesa tra Comune e Comune.

Se invece le sedi di servizio fanno parte di uno stesso comune, allora, indipendentemente dalla distanza, non ti spetterà alcunchè.

Sperando di essere stato chiaro.

Saluti.

Diabolikus.
PINO99
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Re: INDENNITA' DI MISSIONE-SOPPRESSIONE STAZIONI

Messaggio da PINO99 »

Diabolikus

hai compreso benissimo la mia domanda grazie

volevo un tuo parere sul fatto che io ho scelto per iscritto di andare eventualmente "a domanda" (motivata anche da l.104) in una stazione più vicina al mio comune di residenza, invece mi hanno trasferito d'Ufficio senza un Euro ambito stesso comune, senza dare alcuna risposta alla mia "scelta" fatta per iscritto.

grazie ciao
comunque sei stato molto esauriente anche nelle altre risposte. ciao
Diabolikus

Re: INDENNITA' DI MISSIONE-SOPPRESSIONE STAZIONI

Messaggio da Diabolikus »

Beh...da quello che mi è dato comprendere hanno fatto, per così dire, "Gli Indiani".

Se hai prodotto una istanza scritta nel senso che hai esposto, posso sicuramente affermare che non è consono ai principi della Legge 241/90 non fornire risposta (anche negativa) senza citare i motivi che hanno ostato all'accoglimento e limitandosi soltanto a disporre il movimento d'autorità.

Anche se giurisprudenza consolidata ha affermato che i trasferimenti rientrano nella cetgoria degli "ORDINI" e che non sono pertanto soggetti alle garanzie della 241/90 in tema di comunicazioni e di obblighi di motivazione, è anche verò che ti hanno interpellato per il movimento in questione e tu hai formulato una domanda specifica, che non può essere ignorata in tal modo.
E' palesemente contraddittorio.

Al tuo posto (qualora ne valga la pena - e solo tu lo sai) IO farei un accesso gli atti e, qualora ancora in tempo, un ricorso gerarchico ovvero giurisdizionale al provvedimento di trasferimento.

In alternativa o anche in ultima spiaggia, mi metterei a rapporto dal Sig. Comandante di Corpo per esporre le mie problematiche.

Saluti.

Diabolikus.
PINO99
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Re: INDENNITA' DI MISSIONE-SOPPRESSIONE STAZIONI

Messaggio da PINO99 »

Diabolikus

grazie del tuo prezioso consiglio. Ci penso!
GiorgioM
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Re: INDENNITA' DI MISSIONE-SOPPRESSIONE STAZIONI

Messaggio da GiorgioM »

Sperando di essere utile allego il link relativo alla sentenza del Consiglio di Stato che tratta l'argomento:

http://www.giustizia-amministrativa.it/ ... .23_11.htm" onclick="window.open(this.href);return false;

Riassumendo, i requisiti per l'attribuzione delle indennità sono:
1 - trasferimento d'autorità;
2 - distanza di almeno 10 km tra le due sedi situate in diversi comuni.

Saluti
Henry6.3

Re: INDENNITA' DI MISSIONE-SOPPRESSIONE STAZIONI

Messaggio da Henry6.3 »

Non è del tutto esatto, anche in località distanti meno di 10 km l'indennità di prima sistemazione compete in caso di trasferimento in Comune diverso dalla precedente sede servizio.
panorama
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Re: INDENNITA' DI MISSIONE-SOPPRESSIONE STAZIONI

Messaggio da panorama »

Militare della Guardia di Finanza trasferito a seguito della soppressione del reparto di appartenenza in sede da lui stesso indicata.

OMISSIS...............

1) - Nella fattispecie in esame il ricorrente ha avanzato domanda di trasferimento su sollecitazione della Amministrazione in quanto sarebbe stata soppressa la Brigata di appartenenza a seguito della riorganizzazione dei reparti dipendenti dal Comando regionale Sicilia.

2) - Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, la proposizione di tale domanda non preclude il riconoscimento dei benefici conseguenti al trasferimento d’ufficio, in quanto non è avvenuta per libera scelta, ma su sollecitazione della Amministrazione al fine di contemperare l'interesse pubblico con gli interessi personali e familiari del dipendente, senza comportare il mutamento della natura sostanziale del trasferimento disposto (d’autorità) e del tipo di interesse (prevalentemente pubblico) ad esso sotteso (in tal senso Tar Sicilia Catania, III, 9 luglio 2007, n. 1182).

OMISSIS..............

3) - Per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato e riconosciuto il diritto alla corresponsione delle somme di cui all’art. 1 della l. n. 86/2001 ed all'art. 47 del D.P.R. n. 164/2002.

Ricorso Accolto.

Il resto e i motivi potete leggerli qui sotto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

05/11/2012 201202231 Sentenza 1


N. 02231/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00024/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 24 del 2011, proposto da:
S. I., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Asaro, presso il cui studio in Palermo, via XX Settembre, n. 29, è elettivamente domiciliato;

contro
- Ministero dell'Economia e Finanze;
- Comando Generale della Guardia di Finanza;
- Comando Reparto Tecnico Logistico Sicilia della Guardia di Finanza;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;

per l'annullamento
della nota prot. n. 0630017/10 del 5 novembre 2010, notificata il giorno 26 successivo, con la quale il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia della Guardia di Finanza ha rigettato l’istanza tendente ad ottenere la corresponsione della “indennità di trasferimento” di cui alla l. n. 86/2001 e i benefici accessori di cui al D. P. R. n. 164/2002;

per l’accertamento
del diritto ai benefici in questione;

e per la condanna
della Amministrazione al versamento delle somme dovute a tale titolo, maggiorate di interessi e rivalutazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 25 settembre 2012 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.

FATTO
Con gravame, notificato il 15 dicembre 2012 e depositato il giorno 23 successivo, il ricorrente esponeva:
a) di essere militare appartenente alla Guardia di Finanza e di essere stato trasferito in occasione della soppressione della Brigata di appartenenza avvenuta per effetto della rimodulazione dell'assetto organizzativo dei reparti dipendenti dal Comando regionale Sicilia;

b) di aver inoltrato istanza tendente ad ottenere l'indennità di trasferimento di sede per il personale militare nonché i benefici accessori di cui al D. P. R. n. 164/2002;

c) di aver ricevuto l’atto impugnato di rigetto della propria domanda.

Tutto ciò premesso impugnava il provvedimento indicato in epigrafe per violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86 e dell’art. 47 del D. P. R. 18 giugno 2002, n. 164.

Si costituiva l'amministrazione intimata, che chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo, tra l'altro, che il trasferimento era avvenuto a domanda e che, dunque, non spettavano i benefici richiesti.

All'udienza pubblica del 25 settembre 2012 la causa passava in decisione.

DIRITTO
La controversia ha ad oggetto il provvedimento, con il quale è stata negata al ricorrente (militare della Guardia di Finanza trasferito a seguito della soppressione del reparto di appartenenza in sede da lui stesso indicata) la corresponsione della “indennità di trasferimento” di cui alla l. n. 86/2001, nonché i benefici accessori di cui al D. P. R. n. 164/2002.

Con unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86 e dell’art. 47 del D. P. R. 18 giugno 2002 n. 164.

La censura è fondata.

L'art. 1, comma 1, della l. 29 marzo 2001, n. 86 stabilisce: “Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un Comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”.

L’art. 47 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, avente ad oggetto il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, disciplina, invece, il trattamento economico dovuto in caso di trasferimento.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la distinzione fra i trasferimenti d'autorità o d'ufficio e quelli a domanda è da individuare nella diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposti interessi in gioco, ovverosia quello dell'amministrazione al regolare ed ordinato funzionamento degli uffici pubblici e quello del dipendente al soddisfacimento delle proprie esigenze personali e familiari. Mentre i trasferimenti d'ufficio perseguono, infatti, in via immediata ed esclusiva l'interesse specifico dell'amministrazione alla funzionalità dell'ufficio, al quale è completamente subordinata la posizione del pubblico dipendente (le cui aspirazioni possono essere tenute in considerazione eventualmente nei limiti delle preferenze da lui espresse circa la sede di servizio), nei trasferimenti a domanda risulta prevalente il perseguimento del soddisfacimento delle necessità personali e familiari del ricorrente, rispetto alle quali l'interesse pubblico funziona esclusivamente come limite esterno di compatibilità, dovendo in ogni caso essere sempre assicurato il rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione. Nell’ambito di tale orientamento è stato, in particolare, affermato che non è sufficiente la mera presentazione di una domanda del pubblico dipendente affinché l'assegnazione ad una nuova sede di servizio possa essere sicuramente qualificata come trasferimento a domanda, dovendo indagarsi su quale interesse sia stato perseguito immediatamente e prioritariamente (in tal senso ex plurimis C.G.A., s.g., 27 marzo 2012, 347 e 14 aprile 2010, n. 467; Consiglio di Stato, IV, 12 maggio 2006, n. 2670; TAR Sicilia Catania, III, 12 maggio 2011, n. 1197 e 9 luglio 2007, n. 1182; T.A.R. Molise, I, 21 ottobre 2011, n. 630; T.A.R. Lazio Roma, II, 2 marzo 2010, n. 3267; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 27 luglio 2002, n. 605).

Nella fattispecie in esame il ricorrente ha avanzato domanda di trasferimento su sollecitazione della Amministrazione in quanto sarebbe stata soppressa la Brigata di appartenenza a seguito della riorganizzazione dei reparti dipendenti dal Comando regionale Sicilia.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, la proposizione di tale domanda non preclude il riconoscimento dei benefici conseguenti al trasferimento d’ufficio, in quanto non è avvenuta per libera scelta, ma su sollecitazione della Amministrazione al fine di contemperare l'interesse pubblico con gli interessi personali e familiari del dipendente, senza comportare il mutamento della natura sostanziale del trasferimento disposto (d’autorità) e del tipo di interesse (prevalentemente pubblico) ad esso sotteso (in tal senso Tar Sicilia Catania, III, 9 luglio 2007, n. 1182).

Concludendo, per le ragioni esposte, nonché in considerazione del fatto che non risultano contestati gli altri presupposti e requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento dei benefici invocati, il ricorso va accolto. Per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato e riconosciuto il diritto alla corresponsione delle somme di cui all’art. 1 della l. n. 86/2001 ed all'art. 47 del D.P.R. n. 164/2002.

Su tali somme, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, è dovuto unicamente il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, senza cumulo delle due voci, da computarsi secondo i criteri enucleati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 15 giugno 1998 n. 3.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle somme di denaro nei termini di cui in motivazione.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila,00) oltre accessori se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Aurora Lento, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: INDENNITA' DI MISSIONE-SOPPRESSIONE STAZIONI

Messaggio da PINO99 »

GiorgioM ha scritto:Sperando di essere utile allego il link relativo alla sentenza del Consiglio di Stato che tratta l'argomento:

http://www.giustizia-amministrativa.it/ ... .23_11.htm" onclick="window.open(this.href);return false;

Riassumendo, i requisiti per l'attribuzione delle indennità sono:
1 - trasferimento d'autorità;
2 - distanza di almeno 10 km tra le due sedi situate in diversi comuni.

Saluti
grazie

E' lo stesso comune che mi ha fregato purtroppo (distanza 17 km). Ciao
panorama
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Re: INDENNITA' DI MISSIONE-SOPPRESSIONE STAZIONI

Messaggio da panorama »

Questo è il caso di un trasferimento d'autorità.
Bisogna valutare la possibilità.

Il TAR Lazio fa presente:
1) - trasferimento d’autorità dalla 2^ Reparto Genio A.M. di Ciampino a GENIODIFE 1^ Reparto Divisione di Roma;

2) - la questione è stata già affrontata da questa Sezione (cfr sentenza n. 6456 del 2000, confermata dal C.d.s. con dec. n. 4637/2008) che si è pronunciata in senso della spettanza del diritto soggettivo patrimoniale oggetto di accertamento.

3) - la spettanza dell’indennità di cui si tratta sulla base del principio, già affermato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, Ad. Plen. 28 aprile 1999, n. 7; Sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1156), per il quale l’indennità in questione. per quanto non direttamente disciplinato, deve intendersi sottoposta allo stesso regime giuridico dell’indennità di missione, nel quale si colloca l’elemento della distanza minima (dieci Km) tra la sede di servizio e quella di trasferimento;

4) - risulta irrilevante che gli uffici di appartenenza e quello di destinazione appartengano allo stesso comprensorio, essendo l’indennità finalizzata a compensare il disagio per il trasferimento della residenza che il militare, nel rispetto delle vigenti disposizioni tra cui quelle che impongono la presenza in servizio, deve assumere nel nuovo Comune in cui ricade l’ufficio di destinazione posto a distanza superiore al limite di legge;

Ricorso Accolto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

05/04/2011 201103006 Sentenza 1B


N. 03006/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00105/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 105 del 2011, proposto da:
S. G., rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Minieri, con domicilio eletto presso Antonella Minieri in Roma, via XXI Aprile,12;

contro
Ministero della Difesa, Stato Maggiore Aeronautica Militare, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento
del diritto a percepire l’indennità di trasferimento prevista dalla legge n. 86/2001 a seguito del trasferimento d’autorità dalla 2^ Reparto Genio A.M. di Ciampino a GENIODIFE 1^ Reparto Divisione di Roma;

e la condanna
dell’amministrazione convenuta ove vengano recuperati, nelle more del giudizio tali somme, al pagamento ed alla restituzione dell’indennità di cui alla legge n. 86/2001;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore Aeronautica Militare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Sussistono i presupposti per la definizione immediata del ricorso e di ciò è stato dato avviso alle parti.
Visto il ricorso in epigrafe con il quale il ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto a percepire l’indennità di trasferimento prevista dalla legge n. 86/2001 a seguito del suo trasferimento d’autorità dalla 2^ Reparto Genio A.M. di Ciampino a GENIODIFE 1^ Reparto Divisione di Roma;

Considerato che la questione è stata già affrontata da questa Sezione (cfr sentenza n. 6456 del 2000, confermata dal C.d.s. con dec. n. 4637/2008) che si è pronunciata in senso della spettanza del diritto soggettivo patrimoniale oggetto di accertamento;

Ritenuto che non sussistono motivi per cui discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale;
Considerato che:

-la spettanza dell’indennità di cui si tratta sulla base del principio, già affermato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, Ad. Plen. 28 aprile 1999, n. 7; Sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1156), per il quale l’indennità in questione. per quanto non direttamente disciplinato, deve intendersi sottoposta allo stesso regime giuridico dell’indennità di missione, nel quale si colloca l’elemento della distanza minima (dieci Km) tra la sede di servizio e quella di trasferimento;

-risulta irrilevante che gli uffici di appartenenza e quello di destinazione appartengano allo stesso comprensorio, essendo l’indennità finalizzata a compensare il disagio per il trasferimento della residenza che il militare, nel rispetto delle vigenti disposizioni tra cui quelle che impongono la presenza in servizio, deve assumere nel nuovo Comune in cui ricade l’ufficio di destinazione posto a distanza superiore al limite di legge;

Ritenuto, pertanto, il ricorso meritevole di accoglimento mentre le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto accerta il diritto del ricorrente all’indennità di trasferimento richiesta.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento dell’indennità di trasferimento richiesta.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 05/04/2011
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Re: INDENNITA' DI MISSIONE-SOPPRESSIONE STAZIONI

Messaggio da panorama »

trattamento economico di trasferimento di cui agli artt. 1 e ss. della legge n. 86 del 2001, a seguito di trasferimento ( a domanda o d'autorità ?? )per soppressione comando.

Il Tar Lombardia sez. di Milano ha accolto il ricorso.

Per i motivi da comprendere vi invito a leggere la sentenza qui sotto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

18/12/2012 201203115 Sentenza 4


N. 03115/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00871/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 871 del 2011, proposto da:
- E. C., rappresentato e difeso dall’Avv. Agostino Agaro, e domiciliato in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segretaria del T.A.R.;

contro
- il Comando Interregionale dell’Italia Nord-Occidentale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro-tempore;
- il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro-tempore;
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

per l’annullamento
- della determinazione del Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Occidentale della Guardia di Finanza, emessa in data 13 dicembre 2010 e notificata il 13 gennaio 2011, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente in data 8 ottobre 2010;

- e per l’accertamento del diritto del ricorrente al trattamento economico di trasferimento di cui agli artt. 1 e ss. della legge n. 86 del 2001, che ha sostituito la legge n. 100 del 1987;

- e per la condanna dell’Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute, unitamente ad interessi legali e rivalutazione fino al saldo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;
Udito, all’udienza pubblica del 4 dicembre 2012, il procuratore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso notificato in data 28 febbraio 2011 e depositato il 23 marzo successivo, il ricorrente ha impugnato la determinazione del Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Occidentale della Guardia di Finanza, emessa in data 13 dicembre 2010 e notificata il 13 gennaio 2011, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto da esso ricorrente in data 8 ottobre 2010 e, conseguentemente, ha chiesto l’accertamento del suo diritto al trattamento economico di trasferimento di cui agli artt. 1 e ss. della legge n. 86 del 2001, che ha sostituito la legge n. 100 del 1987, in seguito al cambiamento di sede lavorativa dallo stesso subita – dalla Tenenza di Colico (Lc) al Nucleo di Polizia Tributaria di Lecco –, unitamente alle relative statuizioni in ordine al pagamento delle somme allo stesso dovute.

A sostegno del ricorso è stata dedotta la censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 86 del 2001.

Il ricorrente, illegittimamente, sarebbe stato privato del trattamento economico dovuto ai militari nel caso in cui la sede di lavoro degli stessi venga trasferita d’autorità da un Comune ad un altro. Nel caso di specie, infatti, la soppressione della Tenenza di Colico avrebbe costretto il ricorrente a trasferirsi – d’autorità e non volontariamente – al Nucleo di Polizia Tributaria di Lecco, cambiando il Comune in cui è situata la propria sede di lavoro.

Inoltre viene dedotto l’eccesso di potere in ragione dell’errato riferimento alla normativa da applicare al caso di specie, ovvero la legge n. 86 del 2001 piuttosto che la legge n. 100 del 1987, indicata dal ricorrente nel ricorso gerarchico e non più in vigore.

La legge indicata dal ricorrente a supporto della propria richiesta di riconoscimento del trattamento economico relativo al trasferimento d’autorità (n. 100 del 1987) rappresenterebbe un richiamo impreciso ma non erroneo, atteso che tale normativa comunque sarebbe tuttora in vigore, applicandosi ai trasferimenti avvenuti entro il 31 dicembre 2000.

Infine, vengono dedotte l’irragionevolezza del provvedimento adottato e la carenza della motivazione del rigetto.

Il provvedimento sarebbe genericamente motivato con un semplice richiamo alla disciplina dei trasferimenti del personale, senza tuttavia alcun riferimento alle ragioni specifiche del trasferimento del ricorrente, comunque stabilito attraverso l’esercizio di un’attività amministrativa propriamente discrezionale. Del resto la motivazione del rigetto dell’istanza di riconoscimento degli emolumenti legati al trasferimento non potrebbe giustificarsi con la circostanza che il ricorrente avrebbe espresso il gradimento per la sede di Lecco, in seguito alla soppressione della Tenenza di Colico, trasformando un trasferimento d’autorità in uno a domanda, non ravvisandosene i presupposti.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Con successiva memoria, il Ministero, oltre a ribadire l’infondatezza del ricorso nel merito, ne ha eccepito l’inammissibilità per un vizio della procura alle liti nella quale non si indicherebbe con precisione il procedimento per cui sarebbe stata conferita e verrebbe indicato quale giudice da adire il T.A.R. Lazio, piuttosto che il T.A.R. Lombardia, come sarebbe stato corretto.

Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2012, su richiesta del procuratore dell’Amministrazione resistente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
1. In via preliminare va scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’Avvocatura erariale in ragione dei vizi contenuti nella procura alle liti, assumendosi la stessa generica nella sua formulazione ed errata con riferimento al Tribunale da adire.

1.1. L’eccezione non è fondata.

In ordine alla genericità della procura per mancata specificazione degli elementi identificativi del giudizio, premesso che la stessa, pur redatta su un foglio separato, risulta congiunta materialmente al ricorso, si può evidenziare come “ai sensi dell’art. 83 c.p.c., la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto introduttivo del giudizio anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, con la conseguenza che ai fini della sua validità rileva solo la congiunzione fisica del foglio separato con il ricorso, mentre risultano irrilevanti le altre tecniche di raccordo pure immaginabili, quali l’espressa menzione del procedimento per il quale essa è stata rilasciata, l’apposizione di timbri o sigle di giuntura et similia. La collocazione della procura, anche se rilasciata su foglio separato, è idonea a conferire la certezza circa la provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura al giudizio cui l’atto stesso fa riferimento; né è richiesto dalla legge, ai fini della validità della procura apposta su foglio separato, che l’inserimento della procura nel foglio in cui è riportato il ricorso sia impedito dal fatto che la pagina finale dell’atto sia riempita fino all’ultima riga, né che per scrivere la procura si siano utilizzate le prime righe del foglio separato, al fine di formare un corpo unico tra questo e l’atto che precede” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 9 maggio 2012, n. 450).

Quanto alla circostanza che nella procura alle liti sia stato indicato quale giudice presso cui incardinare il ricorso il T.A.R. Lazio, al posto del T.A.R. Lombardia, poi concretamente adito, la stessa non può assumere alcuna valenza invalidante della richiamata procura, atteso che la competenza giurisdizionale non rientra nella libera disponibilità delle parti e quindi risulta ben possibile per il difensore – anche successivamente al rilascio del mandato alle liti – mutare indirizzo in ordine alla competenza del giudice individuato in prima battuta e quindi procedere di fatto all’instaurazione del contenzioso presso il giudice ritenuto competente, al fine di evitare sia un allungamento dei tempi processuali che maggiori oneri per la parte ricorrente.

1.2. Pertanto la predetta eccezione di inammissibilità deve essere respinta.

2. Passando al merito del ricorso, lo stesso è fondato.

2.1. Va scrutinata dapprima la terza doglianza, avente carattere preliminare e assorbente, secondo cui il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per aver escluso che il trasferimento che ha interessato il ricorrente sia qualificabile come d’autorità, a nulla rilevando che lo stesso ricorrente abbia espresso una preferenza in ordine alla sede di destinazione, trattandosi di una facoltà non incidente sulla decisione del Comando generale di sopprimere la Tenenza di Colico e di trasferire comunque il militare.

2.2. La doglianza è fondata.

Come evidenziato dalla giurisprudenza, in passato si era “posto l’accento sulla significatività del gradimento espresso al trasferimento d’autorità, non tanto ai fini della natura del trasferimento – sempre considerato d’autorità – quanto ai fini economici, ritenendo in particolare il gradimento una manifestazione di acquiescenza ( per tutte, cfr. sez. IV 03/04/2006 n. 1705).

L’indirizzo interpretativo è stato tuttavia di recente superato, affermandosi (…) che ove il trasferimento di unità di personale sia destinato a soddisfare prioritariamente un interesse vitale dell’amministrazione della pubblica sicurezza e dell’ordinamento in generale, la dichiarazione di gradimento del personale, ai sensi del d.m. 29 dicembre 1992, altro non costituisce che una mera manifestazione di assenso o di disponibilità alla nuova destinazione (Cfr. sez. IV, 19/12/2008, n. 6405 e, da ultimo, sez. IV 07/02/2011 n. 814).

Il mutamento è condivisibile nella misura in cui pone un discrimine chiaro nel genus dei trasferimenti (a domanda o d’autorità), sulla base delle esigenze che lo spostamento mira a soddisfare, in guisa che, solo ove vi sia una domanda del dipendente motivata da esigenze o aspirazioni personali possa dibattersi di trasferimento “a domanda”. Coglie altresì l’essenza del beneficio riconosciuto, individuabile nella radice organizzativa ed istituzionale dello ius variandi esercitato, contribuendo opportunamente a depotenziare argomentazioni che fondano sull’assenso postumo (le cui ragioni rimangono puramente soggettive e personali) una presunzione iuris et de iure di spontanea e libera volontà, secondo un’inversione logico giuridica che arriva ad obliterare il diritto all’indennità” (Consiglio di Stato, IV, 7 giugno 2012, n. 3383).

Nel caso di specie la preferenza espressa dal ricorrente risulta completamente subordinata alla decisione autoritativa di sopprimere la Tenenza di Colico, con la conseguenza che nessun trasferimento sarebbe stato richiesto in assenza della soppressione e quindi nessuna esigenza personale sarebbe venuta in rilievo; pertanto la scelta effettuata dal ricorrente appare finalizzata a minimizzare l’impatto del trasferimento, che comunque sarebbe avvenuto e certamente deve essere annoverato tra quelli “d’autorità” e non a domanda, come inesattamente qualificato dal Comando Interregionale della Guardia di Finanza.

2.3. Ciò determina l’accoglimento della sopra esposta doglianza.

3. La fondatezza della predetta doglianza, previo assorbimento delle restanti censure, determina l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato con lo stesso ricorso, cui consegue il riconoscimento a favore del ricorrente dell’indennità di trasferimento, unitamente agli accessori di legge.
4. In ragione del complessivo andamento della controversia, riferibile anche alle eccezioni preliminari, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato con gli effetti specificati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore
Maurizio Santise, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2012
panorama
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Re: INDENNITA' DI MISSIONE-SOPPRESSIONE STAZIONI

Messaggio da panorama »

LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita 2013). (12G0252) (GU n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212 )

Art. 1 comma 163. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».
ZioSam
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Re: INDENNITA' DI MISSIONE-SOPPRESSIONE STAZIONI

Messaggio da ZioSam »

PINO99 ha scritto:VIENE SOPPRESSA UNA STAZIONE CC IN UNA FRAZIONE DI UN COMUNE. FANNO SCEGLIERE AL PERSONALE LE DESTINAZIONI EVENTUALMENTE GRADITE. MORALE DELLA FAVOLA IO SCELGO UNA DESTINAZIONE LA PIU' VICINA ALLA MIA RESIDENZA, IN QUANTO VIAGGIAVO DA ALTRO COMUNE, (AVALLATA ANCHE DAL FATTO CHE USUFRUISCO DELLA L.104) CHE SUCCEDE MI TRASFERISCONO D'UFFICIO NELLA STAZIONE CC DEL COMUNE DI APPERTENENZA DELLA FRAZIONE SUDDETTA SENZA UN EURO DI MISSIONE (IN QUANTO AMBITO STESSO COMUNE)

MENTRE PER I SERVIZI ISOLATI SVOLTI NEGLI ANNI RECANDOCI PRESSO IL COMUNE DI APPARTENENZA DELLA FRAZIONE (DISTANZA 17 KM) FACEVAMO IL FOGLIO DI VIAGGIO (PAGATO REGOLARMENTE)!!!
Ma la destinazione che avevi richiesto è più vicina o lontana rispetto ai 17 km della frazione dove ti hanno destinato???
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