sei scatti aggiuntivi

Feed - POLIZIA PENITENZIARIA

gino59
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Re: sei scatti aggiuntivi

Messaggio da gino59 »

giuseppe floridia ha scritto:ciao Leo e la prima volta che ti scrivo. spero di essere chiaro nel spiegarti il problema visto che all'inpdap di Catania non mi hanno saputo spiegare niente.vengo al problema, sono andato in pensione il 14/agosto/ 2008 avendo presentato una domanda per riconoscimento di causa di servizio e invece sono stato riformato da premettere che fino ad oggi non mi hanno fatto sapere niente di questa mia pratica. il 30/maggio/2013 mi arriva per posta a casa n°1 modello PA04 con relativo foglio di calcolo. dove c'e' scritto codeste parole:

oggetto: sig FLORIDIA GIUSEPPE, nato a CALTAGIRONE (CT) IL 03/03/1964
COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INFERMITA' DAL 14/08/2008
applicazione D.P.R. 01/11/2010).-

Ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico ordinario spettante al nominato in oggetto e in ottemperanzaalle disposizione impartite da codesto istituto con circolare n°67 del 16/12/2004, si trasmette , in allegato, nuovo modello pa 04in applicazione di quando indicato in oggetto, si invia la seguente documentazione.

1.n°1 modello PA04 CON RELATTIVO FOGLIO DI CALCOLO.

L' IMPORTO DEI 6 SCATTI DI CUI ALL'ART 4 DEL DECRETO Lgs, 165/97,e' determinato secondo la decorrenza sottoindicata:

dal 01/01/2009- E 2.994,59

SI PREGA CODESTA DIREZIONE PROVINCIALE DI VOLERE RILIQUIDARE IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PRIVILEGIATO QUALORA IN GODIMENTO.

Con la vostra cortese attenzione e gentilezza vorrei un chiarimento di quanto ho scritto, e sapere quello che mi spetta e cosa sono i sei scatti ? VI RINGRAZZIO ANTICIPATAMENTE.
===================

.....Io non ti spiego niente, ti dico solo che ci saranno ££££££££$$$$$$$$$$€€€€€€€€€€.... In arrivo


MAURO1964
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Re: sei scatti aggiuntivi

Messaggio da MAURO1964 »

Scusa Gino,
ma come si fa a dire così su due piedi se non conosciamo i dati del precedente mod PA04?
Ciao come sempre.
MAURO1964
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Re: sei scatti aggiuntivi

Messaggio da gino59 »

MAURO1964 ha scritto:Scusa Gino,
ma come si fa a dire così su due piedi se non conosciamo i dati del precedente mod PA04?
Ciao come sempre.
MAURO1964
======================

ciao Mauro1964.- Faccio presente che cmq sia, al collega in questione gli devono adeguare l'importo
di pensione inerente all'ultimo contratto.-

......Inoltre il collega se ci dà ulteriori dati le saremmo grati.-
=====================
....i misteriosi 6 scatti.-

Art. 4.
Maggiorazione della base pensionabile

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo
13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma
9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2,
comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma
15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito
dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21
della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla
base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal
servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del
collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla
contribuzione previdenziale di cui al comma 3.
2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresi',
attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo
pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma
3, calcolata in relazione ai limiti di eta' anagrafica previsti per
il grado rivestito.
3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai
commi 1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti
aumenti, compresi gli ufficiali "a disposizione" dei ruoli normali e
speciali, l'importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del
tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico e'
computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva
e pensionabile come definita dall'articolo 2, comma 9, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e' progressivamente incrementato secondo le
percentuali riportate nella tabella A allegata al presente decreto.
Ai medesimi fini per il personale il cui trattamento pensionistico e'
liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla
citata legge n. 335 del 1995, la predetta ritenuta opera nella misura
ordinaria sulla maggiorazione figurativa del 15 per cento dello
stipendio.
4. La contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello stipendio
di cui al comma 3, si applica agli stessi fini, anche nei confronti
del personale che esercita la facolta' di opzione prevista
dall'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995.




Note all'art. 4:
- L'art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804
(Norme per l'attuazione dell'art. 16-quater della legge
18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art.
12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato), cosi'
recita:
"Art. 13. - Ai generali ed ai colonnelli nella
posizione di a disposizione, all'atto della cessazione
dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione
dell'indennita' di buonuscita sono attribuiti, in luogo
della promozione, soppressa con l'art. 1 della presente
legge, 6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a
qualsiasi altro beneficio spettante.
(Gli aumenti periodici di cui al comma precedente sono
attribuiti, in luogo della promozione dal giorno
antecedente a quello del raggiungimento del limite di
eta', soppressa con l'art. 1 della presente legge,
anche ai generali e ai colonnelli in servizio
permanente effettivo iscritti in quadro di avanzamento o
che siano stati valutati una o piu' volte giudicati idonei
ma non iscritti in quadro. Per gli ufficiali di cui al
presente comma detti aumenti periodici non sono cumulabili
con il beneficio previsto dall'art. 2, secondo comma,
della legge 24 maggio 1970, n. 336)".
- Il comma 9-bis dell'art. 32 della legge 19 maggio
1986, n. 224 (Norme per il reclutamento degli ufficiali e
sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e
modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n.
574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali
delle Forze armate e della Guardia di finanza) inserito
dall'art. 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n.
404, cosi' recita: "9-bis. A tutti gli ufficiali e' data la
facolta' di chiedere in luogo della promozione di cui
al comma 6 l'attribuzione, dal giorno antecedente la
cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di
stipendio ai soli fini pensionistici e della
liquidazione della indennita' di buonuscita. In tal caso
gli stessi hanno diritto alla promozione, da considerare
ad anzianita', di cui all'art. 34 della legge 20 settembre
1980, n. 574, con decorrenza dal giorno succcessivo alla
loro cessazione dal servizio. Detta facolta' di opzione e'
riconosciuta, a tutti gli effetti, anche agli ufficiali
cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1985".
- Il comma 15-bis del D.L. 16 settembre 1987, n. 379,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1987, n. 458 (Misure urgenti per la concessione di
miglioramenti economici al personale militare e per la
riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e
militari dello Stato e del personale ad essi
collegato ed equiparato), come sostituito dall'art. 11
della legge (8 agosto 1990, n. 231, cosi' recita: "15-bis.
Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi
corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22
luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e
marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano
dal servizio per eta' o perche' divenuti permanentemente
inabili al servizio incondizionato o perche'
deceduti, sono attribuiti, ai soli fini
pensionistici e della liquidazione dell'indennita' di
buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio,
ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e
gli scatti generici, in aggiunta a qualsiasi altro
beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche
ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano
dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a
condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio
effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si
tiene conto per il calcolo dell'indennita' di ausiliaria
di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212".
- L'art. 32 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196
(Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del
personale non direttivo delle Forze armate) cosi'
recita:
"Art. 32 (Disposizioni diverse) - 1. Ai volontari di
truppa in servizio permanente delle Forze armate
compete il trattamento stipendiale previsto per gli
appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, sulla
base della corrispondenza dei gradi di cui alla tabella
"A/1" allegata al presente decreto, fatta eccezione
del trattamento accessorio e dell'indennita' pensionabile
di cui all'art. 43, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n.
121.
2. Ad essi sono attribuite le indennita' operative, di
cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e l'indennita'
militare nelle misure percepite dal sergente o gradi
corrispondenti, nonche' il compenso per prestazioni
straordinarie, di cui agli articoli 9 e 10 della legge
8 agosto 1990, n. 231.
3. Al trattamento di quiescenza dei volontari di truppa
in servizio permanente si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 54 e 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
nonche' dell'art. 1, comma 15- bis, del decreto-legge 16
settembre 1987, n. 379, convertito, dalla legge 14
novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'art. 11 della
legge 8 agosto 1990, n. 231".
- L'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232
(Copertura per le spese derivanti dall'applicazione
dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al
personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri
Corpi di polizia) e' il seguente:
"Art. 21 (Modifica dell'art. 6-bis del decretolegge 21
settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1987, n. 472). - 1. Al personale
della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei
commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e
agenti, al personale appartenente ai
corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del
personale della Polizia di Stato che espleta attivita'
tecnicoscientifica o tecnica ed al personale delle Forze
di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal
servizio per eta' o perche' divenuto permanentemente
inabile al servizio o perche' deceduto, sono attribuiti
ai fini del calcolo della base pensionabile e della
liquidazione dell'indennita' di buonuscita, e in aggiunta a
qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno
del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio
ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e i
benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della
legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'art. 2, commi 5, 6 e
10 e all'art. 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche al personale che chieda di essere collocato in
quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di
eta' e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di
collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e
non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono
maturate entrambe le predette anzianita'; per il
personale che abbia gia' maturato i 55 anni di eta' e
trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, il predetto
termine e' fissato per il 31 dicembre 1990.
3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto
personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno
successivo a quello di presentazione della domanda; per
le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la
decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo
e' fissata per il 1 luglio 1991.
3-bis. Al personale dirigente indicato nel
diciannovesimo comma dell'art. 43 della legge 1 aprile
1981, n. 121, come sostituito dall'art. 20 della legge 10
ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale
dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi
dal servizio nelle condizioni previste dai commi 1 e
2, si applica il beneficio previsto dall'art. 13 della
legge 10 dicembre 1973, n. 804".
- L'art. 13 del D.Lgs. n. 503/1992, cosi' recita:
"Art. 13 (Norma transitoria per il calcolo delle
pensioni). - 1. Per i lavoratori dipendenti iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi
iscritti alle gestioni speciali amministrative dall'INPS,
l'importo della pensione e' determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo
relativo alle anzianita' contributive acquisite
anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con
riferimento alla data di decorrenza della pensione
secondo la normativa vigente precedentemente alla data
anzidetta che a tal fine resta confermata in via
transitoria, anche per quanto concerne il periodo di
riferimento per la determinazione della retribuzione
pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente
all'importo del trattamento pensionistico relativo
alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal 1
gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente
decreto".
- Il comma 9 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, cosi'
recita: "9. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per
i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
iscritti alle forme di previdenza esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per
le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette
forme di previdenza, si applica, ai fini della
determinazione della base contributiva e pensionabile,
l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto
del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per
l'inclusione nelle predette basi delle indennita' e
assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in
servizio all'estero".
- Il comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995,
cosi' recita: "23. Per i lavoratori di cui ai commi
12 e 13 la pensione e' conseguibile a condizione
della sussistenza dei requisiti di anzianita'
contributiva e anagrafica previsti dalla normativa
previgente, che a tal fine resta confermata in via
transitoria come integrata dalla presente legge. Ai
medesimi lavoratori e' data facolta' di optare per la
liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente
con le regole del sistema contributivo, ivi comprese
quelle relative ai requsiti di accesso alla prestazione
di cui al comma 19, a condizione che abbiano
maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a
quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo".
- Il secondo comma dell'art. 17 della legge 5 maggio
1976, n. 187 (Riordinamento di indennita' ed altri
provvedimenti per le Forze armate) cosi' recita: "A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per i militari dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica il servizio prestato nelle condizioni di
impiego di cui ai predetti articoli 2 e 6, con
percezione delle relative indennita', e' computato con
l'aumento di un quinto. Per lo stesso personale, in
servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono altresi' considerati validi ai fini della
attribuzione del predetto beneficio anche i periodi
gia' computati per l'attribuzione dell'indennita' e dei
relativi aumenti triennali di cui all'art. 10 della legge
27 maggio 1970, n. 365, e alla tabella VIII annessa alla
legge predetta. L'aumento non e' cumulabile con quello
previsto dall'art. 20 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n.1092".
- Gli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), cosi' recitano:
"Art. 19 (Servizio di navigazione e servizio su
costa). - Il servizio prestato dai militari della
Marina a bordo di navi in armamento o in riserva e'
aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il
servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo
di guerra. E' pure aumentato di un terzo il servizio
di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo
degli agenti di custodia, nonche' dagli appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il beneficio di cui al precedente comma compete
anche agli ufficiali della Marina militare imbarcati come
medici di bordo o come commissari per l'emigrazione su
navi mercantili che trasportano emigranti e al
personale civile, compreso quello operaio,
dell'amministrazione militare che prende imbarco a bordo
delle navi militari.
Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o
in riserva dai militari addetti alle macchine e' aumentato
di due quinti.
Per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica il
servizio reso a bordo di navi militari e quello reso sulla
costa in tempo di guerra e' aumentato della meta'.
Art. 20 (Servizio di volo). - Il servizio di volo,
prestato con percezione delle relative indennita'
mensili, e' aumentato di un terzo.
Art. 21 (Servizio di confine). - Il servizio prestato ai
confini di terra come sottufficiale o militare di truppa
del Corpo della guardia di finanza e' computato con
l'aumento della meta' per i primi due anni e di un terzo
per il tempo successivo.
Se il servizio di cui al comma precedente e' stato reso
in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto
servizio fosse stato prestato senza interruzione.
Art. 22 (Servizio prestato nei reparti di correzione
o negli stabilimenti militari di pena). - Il servizio del
personale militare addetto ai reparti di correzione o agli
stabilimenti militari di pena si computa con l'aumento di
un quinto".
- Il quinto comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre
1973, n. 838 (Ordinamento degli uffici degli addetti
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio
all'estero e trattamento economico del personale della
Difesa ivi destinato) e' il seguente: "Al personale di
cui al secondo comma del precedente articolo si
applicano, inoltre, le norme che regolano, per il
personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai
fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto
nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate".
- Il quinto comma dell'art. 3 della legge 27 maggio
1977, n. 284 (Adeguamento e riordinamento di indennita'
alle forze di polizia ed al personale civile degli
istituti penitenziari), cosi' recita: "Ai fini della
liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio
comunque prestato con percezione dell'indennita' per
servizio di istituto o di quelle indennita' da essa
assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n.
967, e' computato con l'aumento di un quinto".
- Per il testo della tabella A allegata alla legge n.
335/1995, si veda in nota all'art. 3.
leo62
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Re: sei scatti aggiuntivi

Messaggio da leo62 »

Risposta a florida giuseppe.
Come già anticipato da gino59, ti hanno comunicato che hanno ricalcolato la tua pensione in base al contratto di lavoro 2008/2009, che non è stato possibile calcolare al momento del pensionamento avvenuto nell'Agosto del 2008 in quanto lo stesso è stato firmato a fine del 2010, naturalmente per effetto dell'aumento contrattuale vengono rivalutati anche i 6 scatti di cui all'art.4 Decreto Lgs 165/97.
Ti saluto cordialmente leo62
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Re: sei scatti aggiuntivi

Messaggio da MAURO1964 »

leo62 ha scritto:Risposta a florida giuseppe.
Come già anticipato da gino59, ti hanno comunicato che hanno ricalcolato la tua pensione in base al contratto di lavoro 2008/2009, che non è stato possibile calcolare al momento del pensionamento avvenuto nell'Agosto del 2008 in quanto lo stesso è stato firmato a fine del 2010, naturalmente per effetto dell'aumento contrattuale vengono rivalutati anche i 6 scatti di cui all'art.4 Decreto Lgs 165/97.
Ti saluto cordialmente leo62
Ciao Leo;
SEI SEMPRE UN GRANDE!!!!!!!
Puntuale, preciso e competente...
Saluto da MAURO1964
leo62
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Re: sei scatti aggiuntivi

Messaggio da leo62 »

Ciao mauro1964 !! contraccambio i saluti' e non abbondare con i complimenti .
Ciao lep62.
giuseppe floridia
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Re: sei scatti aggiuntivi

Messaggio da giuseppe floridia »

ciao, io spero che sia come dici tu ! comunque a me e' arrivato a giugno 2013 il mod.pa04 e fino ad oggi non ho visto niente. stammi bene ciao.
elia
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Re: sei scatti aggiuntivi

Messaggio da elia »

Salve, volevo cortesemente sapere di quanto aumenta la pensione con l'adeguamento del contratto del 2008/09 e relativi sei scatti?
Ringrazio anticipatamente, Elia.
gino59
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Re: sei scatti aggiuntivi

Messaggio da gino59 »

elia ha scritto:Salve, volevo cortesemente sapere di quanto aumenta la pensione con l'adeguamento del contratto del 2008/09 e relativi sei scatti?
Ringrazio anticipatamente, Elia.
=====================================


D.P.R. 01.10.2010 n° 184 , G.U. 10.11.2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 2010, n. 184

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009). (10G0205)

(GU n. 263 del 10-11-2010 - Suppl. Ordinario n. 246)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonche' il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in data 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2009, recante individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio economico 2008-2009, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, recante recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) per il biennio economico 2008 - 2009, sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 16 settembre 2010 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale: per la Polizia di Stato: S.I.U.L.P. (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) S.A.P. (Sindacato Autonomo Polizia) S.I.L.P. PER LA CGIL (Sindacato Italiano Lavoratori Polizia per la CGIL) S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) Federazione SP (UILPS-SUP-ANIP Italia Sicura) UGL - Polizia di Stato CONSAP - NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA (gia' CONSAP) COISP (gia' COISP - UP - FPS - ADP - PNFI - MPS) per il Corpo di polizia penitenziaria: S.A.P.Pe. (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) FNS CISL (gia' CISL-FNS/Penitenziario) UIL-PA S.I.N.A.P.Pe. (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria) UGL Polizia Penitenziaria (gia' U.S.P.P. per l'UGL) FP - CGIL F. S. A. - C.N.P.P. per il Corpo forestale dello Stato: S.A.P.A.F. (Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale) Federazione Nazionale UGL/Corpo Forestale dello Stato Fe. Si. Fo. (gia' SAPeCoFS - CISAL - DIRFOR) FNS CISL (gia' CISL/CFS) UIL-PA/Corpo Forestale dello Stato CGIL /CFS;

Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) per il biennio 2008 - 2009, concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 16 settembre 2010 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

Visti l'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), l'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), l'articolo 2, comma 43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

Visti l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e' stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare e' stato concertato con entrambe le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:


Titolo I

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Le disposizioni del presente decreto sono relative al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica.

Art. 2

Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

(fonte: Gazzettaufficiale.it - formato pdf)

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

(fonte: Gazzettaufficiale.it - formato pdf)

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2, assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

Art. 3

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4

Indennita' pensionabile

1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico

(fonte: Gazzettaufficiale.it - formato pdf)

Art. 5

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue: a) per l'anno 2008: Polizia di Stato: euro 458.000,00; Polizia penitenziaria: euro 149.000,00; Corpo forestale dello Stato: euro 36.000,00; b) per l'anno 2009: Polizia di Stato: euro 6.132.000,00; Polizia penitenziaria: euro 1.793.000,00; Corpo forestale dello Stato: euro 118.000,00; c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere per l'anno 2010: Polizia di Stato: euro 3.267.000,00; Polizia penitenziaria: euro 567.000,00; Corpo forestale dello Stato: euro 26.000,00.

2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Art. 6

Lavoro straordinario

1. A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

(fonte: Gazzettaufficiale.it - formato pdf)

Titolo II

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE


Art. 7

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Le disposizioni del presente decreto sono relative al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica.

Art. 8

Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:


Parte di provvedimento in formato grafico

(fonte: Gazzettaufficiale.it - formato pdf)


2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:


Parte di provvedimento in formato grafico

(fonte: Gazzettaufficiale.it - formato pdf)

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

Art. 9

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 10

Indennita' pensionabile

1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico

(fonte: Gazzettaufficiale.it - formato pdf)

Art. 11

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue: a) per l'anno 2008: Arma dei carabinieri: euro 495.000,00; Corpo della Guardia di finanza: euro 250.000,00; b) per l'anno 2009: Arma dei carabinieri: euro 8.560.000,00; Corpo della Guardia di finanza: euro 4.789.000,00; c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere per l'anno 2010: Arma dei carabinieri: euro 5.831.000,00; Corpo della Guardia di finanza: euro 3.348.000,00.

2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Art. 12

Lavoro straordinario

1. A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:


Parte di provvedimento in formato grafico



(fonte: Gazzettaufficiale.it - formato pdf)

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

Art. 14

Decorrenza del provvedimento

1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 15

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 1.140.483.000 per l'anno 2010 ed euro 578.652.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede: per l'anno 2010, quanto ad euro 561.831.000, a valere sulle disponibilita' in conto residui, all'uopo conservate, sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle Universita'»; quanto ad euro 80.656.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 426.000.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203; quanto ad euro 71.996.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; a decorrere dall'anno 2011, quanto ad euro 80.656.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 426.000.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203 e quanto ad euro 71.996.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° ottobre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Maroni, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
La Russa, Ministro della difesa
Alfano, Ministro della giustizia
Galan, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2010.

Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 287.
MAURO1964
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Re: sei scatti aggiuntivi

Messaggio da MAURO1964 »

Hei Gino, su da fai il bravo;
Vedi che il collega chiedeva di conoscere ovviamente - se possibile - di quanto sarebbe aumentata la sua pensione con il riconoscimento dei sei scatti aggiuntivi e non le fonti normative dove Silvio ancora contava....

Dai Gino, su forza, mettiti alla calcolatrice e fornisci quattro cifre........
Un caloroso saluto.
MAURO1964
tarpal43

Re: sei scatti aggiuntivi

Messaggio da tarpal43 »

chiedo un quesito in merito all'applicazione dei sei scatti:::
gli scatti sono comprensivi nella prima pal, o, successivamente che verranno aggiunti alla pal originaria?
In quanto ho saputo da un collega che glieli hanno conteggiati dopo circa cinque anni.
Ringrazio...
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pietro17
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Re: sei scatti aggiuntivi

Messaggio da pietro17 »

Parlo per quello che mi ha riguardato, i sei scatti li hanno conteggiati dal momento del congedo/riforma, nella pensione ordinaria PROVVISORIA. A distanza di anni,(nel mio caso 4 e mezzo) arriva dal l'inps il conteggio e conguaglio della pensione ordinaria DEFINITIVA. A questa, se spetta, bisogna sommare la Ppo.

Saluti


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elia
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Re: sei scatti aggiuntivi

Messaggio da elia »

Salve, volevo cortesemente sapere di quanto ti è aumentata la pensione con l'adeguamento del contratto del 2008/09?
Ringrazio anticipatamente, Elia.
SALVATORE48

Re: sei scatti aggiuntivi

Messaggio da SALVATORE48 »

Sono Salvatore 48 volevo chiedere a qualcuno di voi se questi famosi sei scatti sono da prendere in considerazione anche per me, premetto che sono andato in pensione nel 1991,dal corpo di polizia penitenziaria, essendo stato riformato dall'ospedale militare con un conteggio di anni 25.proprio oggi pomeriggio me ne ha parlato un collega che è andato in pensione da qualche mese ma non so proprio nulla di tutto questo,per cui se c'è qualcuno che mi può spiegare ,lo ringrazio Fto.Salvatore 48
gino59
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Re: sei scatti aggiuntivi

Messaggio da gino59 »

SALVATORE48 ha scritto:Sono Salvatore 48 volevo chiedere a qualcuno di voi se questi famosi sei scatti sono da prendere in considerazione anche per me, premetto che sono andato in pensione nel 1991,dal corpo di polizia penitenziaria, essendo stato riformato dall'ospedale militare con un conteggio di anni 25.proprio oggi pomeriggio me ne ha parlato un collega che è andato in pensione da qualche mese ma non so proprio nulla di tutto questo,per cui se c'è qualcuno che mi può spiegare ,lo ringrazio Fto.Salvatore 48
===========================================


.i misteriosi 6 scatti.-

Art. 4.
Maggiorazione della base pensionabile

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo
13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma
9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2,
comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma
15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito
dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21
della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla
base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal
servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del
collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla
contribuzione previdenziale di cui al comma 3.
2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresi',
attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo
pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma
3, calcolata in relazione ai limiti di eta' anagrafica previsti per
il grado rivestito.
3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai
commi 1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti
aumenti, compresi gli ufficiali "a disposizione" dei ruoli normali e
speciali, l'importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del
tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico e'
computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva
e pensionabile come definita dall'articolo 2, comma 9, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e' progressivamente incrementato secondo le
percentuali riportate nella tabella A allegata al presente decreto.
Ai medesimi fini per il personale il cui trattamento pensionistico e'
liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla
citata legge n. 335 del 1995, la predetta ritenuta opera nella misura
ordinaria sulla maggiorazione figurativa del 15 per cento dello
stipendio.
4. La contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello stipendio
di cui al comma 3, si applica agli stessi fini, anche nei confronti
del personale che esercita la facolta' di opzione prevista
dall'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995.




Note all'art. 4:
- L'art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804
(Norme per l'attuazione dell'art. 16-quater della legge
18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art.
12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato), cosi'
recita:
"Art. 13. - Ai generali ed ai colonnelli nella
posizione di a disposizione, all'atto della cessazione
dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione
dell'indennita' di buonuscita sono attribuiti, in luogo
della promozione, soppressa con l'art. 1 della presente
legge, 6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a
qualsiasi altro beneficio spettante.
(Gli aumenti periodici di cui al comma precedente sono
attribuiti, in luogo della promozione dal giorno
antecedente a quello del raggiungimento del limite di
eta', soppressa con l'art. 1 della presente legge,
anche ai generali e ai colonnelli in servizio
permanente effettivo iscritti in quadro di avanzamento o
che siano stati valutati una o piu' volte giudicati idonei
ma non iscritti in quadro. Per gli ufficiali di cui al
presente comma detti aumenti periodici non sono cumulabili
con il beneficio previsto dall'art. 2, secondo comma,
della legge 24 maggio 1970, n. 336)".
- Il comma 9-bis dell'art. 32 della legge 19 maggio
1986, n. 224 (Norme per il reclutamento degli ufficiali e
sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e
modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n.
574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali
delle Forze armate e della Guardia di finanza) inserito
dall'art. 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n.
404, cosi' recita: "9-bis. A tutti gli ufficiali e' data la
facolta' di chiedere in luogo della promozione di cui
al comma 6 l'attribuzione, dal giorno antecedente la
cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di
stipendio ai soli fini pensionistici e della
liquidazione della indennita' di buonuscita. In tal caso
gli stessi hanno diritto alla promozione, da considerare
ad anzianita', di cui all'art. 34 della legge 20 settembre
1980, n. 574, con decorrenza dal giorno succcessivo alla
loro cessazione dal servizio. Detta facolta' di opzione e'
riconosciuta, a tutti gli effetti, anche agli ufficiali
cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1985".
- Il comma 15-bis del D.L. 16 settembre 1987, n. 379,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1987, n. 458 (Misure urgenti per la concessione di
miglioramenti economici al personale militare e per la
riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e
militari dello Stato e del personale ad essi
collegato ed equiparato), come sostituito dall'art. 11
della legge (8 agosto 1990, n. 231, cosi' recita: "15-bis.
Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi
corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22
luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e
marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano
dal servizio per eta' o perche' divenuti permanentemente
inabili al servizio incondizionato o perche'
deceduti, sono attribuiti, ai soli fini
pensionistici e della liquidazione dell'indennita' di
buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio,
ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e
gli scatti generici, in aggiunta a qualsiasi altro
beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche
ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano
dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a
condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio
effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si
tiene conto per il calcolo dell'indennita' di ausiliaria
di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212".
- L'art. 32 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196
(Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del
personale non direttivo delle Forze armate) cosi'
recita:
"Art. 32 (Disposizioni diverse) - 1. Ai volontari di
truppa in servizio permanente delle Forze armate
compete il trattamento stipendiale previsto per gli
appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, sulla
base della corrispondenza dei gradi di cui alla tabella
"A/1" allegata al presente decreto, fatta eccezione
del trattamento accessorio e dell'indennita' pensionabile
di cui all'art. 43, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n.
121.
2. Ad essi sono attribuite le indennita' operative, di
cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e l'indennita'
militare nelle misure percepite dal sergente o gradi
corrispondenti, nonche' il compenso per prestazioni
straordinarie, di cui agli articoli 9 e 10 della legge
8 agosto 1990, n. 231.
3. Al trattamento di quiescenza dei volontari di truppa
in servizio permanente si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 54 e 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
nonche' dell'art. 1, comma 15- bis, del decreto-legge 16
settembre 1987, n. 379, convertito, dalla legge 14
novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'art. 11 della
legge 8 agosto 1990, n. 231".
- L'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232
(Copertura per le spese derivanti dall'applicazione
dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al
personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri
Corpi di polizia) e' il seguente:
"Art. 21 (Modifica dell'art. 6-bis del decretolegge 21
settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1987, n. 472). - 1. Al personale
della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei
commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e
agenti, al personale appartenente ai
corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del
personale della Polizia di Stato che espleta attivita'
tecnicoscientifica o tecnica ed al personale delle Forze
di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal
servizio per eta' o perche' divenuto permanentemente
inabile al servizio o perche' deceduto, sono attribuiti
ai fini del calcolo della base pensionabile e della
liquidazione dell'indennita' di buonuscita, e in aggiunta a
qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno
del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio
ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e i
benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della
legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'art. 2, commi 5, 6 e
10 e all'art. 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche al personale che chieda di essere collocato in
quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di
eta' e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di
collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e
non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono
maturate entrambe le predette anzianita'; per il
personale che abbia gia' maturato i 55 anni di eta' e
trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, il predetto
termine e' fissato per il 31 dicembre 1990.
3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto
personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno
successivo a quello di presentazione della domanda; per
le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la
decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo
e' fissata per il 1 luglio 1991.
3-bis. Al personale dirigente indicato nel
diciannovesimo comma dell'art. 43 della legge 1 aprile
1981, n. 121, come sostituito dall'art. 20 della legge 10
ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale
dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi
dal servizio nelle condizioni previste dai commi 1 e
2, si applica il beneficio previsto dall'art. 13 della
legge 10 dicembre 1973, n. 804".
- L'art. 13 del D.Lgs. n. 503/1992, cosi' recita:
"Art. 13 (Norma transitoria per il calcolo delle
pensioni). - 1. Per i lavoratori dipendenti iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi
iscritti alle gestioni speciali amministrative dall'INPS,
l'importo della pensione e' determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo
relativo alle anzianita' contributive acquisite
anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con
riferimento alla data di decorrenza della pensione
secondo la normativa vigente precedentemente alla data
anzidetta che a tal fine resta confermata in via
transitoria, anche per quanto concerne il periodo di
riferimento per la determinazione della retribuzione
pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente
all'importo del trattamento pensionistico relativo
alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal 1
gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente
decreto".
- Il comma 9 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, cosi'
recita: "9. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per
i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
iscritti alle forme di previdenza esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per
le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette
forme di previdenza, si applica, ai fini della
determinazione della base contributiva e pensionabile,
l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto
del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per
l'inclusione nelle predette basi delle indennita' e
assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in
servizio all'estero".
- Il comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995,
cosi' recita: "23. Per i lavoratori di cui ai commi
12 e 13 la pensione e' conseguibile a condizione
della sussistenza dei requisiti di anzianita'
contributiva e anagrafica previsti dalla normativa
previgente, che a tal fine resta confermata in via
transitoria come integrata dalla presente legge. Ai
medesimi lavoratori e' data facolta' di optare per la
liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente
con le regole del sistema contributivo, ivi comprese
quelle relative ai requsiti di accesso alla prestazione
di cui al comma 19, a condizione che abbiano
maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a
quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo".
- Il secondo comma dell'art. 17 della legge 5 maggio
1976, n. 187 (Riordinamento di indennita' ed altri
provvedimenti per le Forze armate) cosi' recita: "A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per i militari dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica il servizio prestato nelle condizioni di
impiego di cui ai predetti articoli 2 e 6, con
percezione delle relative indennita', e' computato con
l'aumento di un quinto. Per lo stesso personale, in
servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono altresi' considerati validi ai fini della
attribuzione del predetto beneficio anche i periodi
gia' computati per l'attribuzione dell'indennita' e dei
relativi aumenti triennali di cui all'art. 10 della legge
27 maggio 1970, n. 365, e alla tabella VIII annessa alla
legge predetta. L'aumento non e' cumulabile con quello
previsto dall'art. 20 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n.1092".
- Gli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), cosi' recitano:
"Art. 19 (Servizio di navigazione e servizio su
costa). - Il servizio prestato dai militari della
Marina a bordo di navi in armamento o in riserva e'
aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il
servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo
di guerra. E' pure aumentato di un terzo il servizio
di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo
degli agenti di custodia, nonche' dagli appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il beneficio di cui al precedente comma compete
anche agli ufficiali della Marina militare imbarcati come
medici di bordo o come commissari per l'emigrazione su
navi mercantili che trasportano emigranti e al
personale civile, compreso quello operaio,
dell'amministrazione militare che prende imbarco a bordo
delle navi militari.
Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o
in riserva dai militari addetti alle macchine e' aumentato
di due quinti.
Per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica il
servizio reso a bordo di navi militari e quello reso sulla
costa in tempo di guerra e' aumentato della meta'.
Art. 20 (Servizio di volo). - Il servizio di volo,
prestato con percezione delle relative indennita'
mensili, e' aumentato di un terzo.
Art. 21 (Servizio di confine). - Il servizio prestato ai
confini di terra come sottufficiale o militare di truppa
del Corpo della guardia di finanza e' computato con
l'aumento della meta' per i primi due anni e di un terzo
per il tempo successivo.
Se il servizio di cui al comma precedente e' stato reso
in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto
servizio fosse stato prestato senza interruzione.
Art. 22 (Servizio prestato nei reparti di correzione
o negli stabilimenti militari di pena). - Il servizio del
personale militare addetto ai reparti di correzione o agli
stabilimenti militari di pena si computa con l'aumento di
un quinto".
- Il quinto comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre
1973, n. 838 (Ordinamento degli uffici degli addetti
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio
all'estero e trattamento economico del personale della
Difesa ivi destinato) e' il seguente: "Al personale di
cui al secondo comma del precedente articolo si
applicano, inoltre, le norme che regolano, per il
personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai
fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto
nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate".
- Il quinto comma dell'art. 3 della legge 27 maggio
1977, n. 284 (Adeguamento e riordinamento di indennita'
alle forze di polizia ed al personale civile degli
istituti penitenziari), cosi' recita: "Ai fini della
liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio
comunque prestato con percezione dell'indennita' per
servizio di istituto o di quelle indennita' da essa
assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n.
967, e' computato con l'aumento di un quinto".
- Per il testo della tabella A allegata alla legge n.
335/1995, si veda in nota all'art. 3.


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