Il Tar Veneto chiarisce:
1) - che nessuna norma esclude la contemporanea fruizione dei benefici di cui agli artt. 33, V comma della legge n. 104/1992 (concernente l’avvicinamento al domicilio della persona da assistere) e 4, II comma della legge n. 53/2000 (concernente congedi per eventi e cause particolari) richiamato dall’art. 42, V comma del DLgs n. 151/2001, benefici che, peraltro, hanno caratteristiche e finalità diverse;
Il resto leggetelo qui sotto.
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13/11/2013 201301254 Sentenza Breve 1
N. 01254/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01403/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1403 del 2013, proposto da:
N. I., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Iannelli, con domicilio eletto presso Maria Rosaria Iannelli in Mestre, via Costa, 20/E;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
per l'annullamento
del provvedimento 29.06.2013 prot. n. 22960 del Provveditore Reggente del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, con il quale è stato disposto "il non accoglimento della richiesta di fruizione di congedo ex art. 42 comma 5 D.Lgs. 151/2001 formulata dal ricorrente in data 15/04/2013"; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
considerato
che nessuna norma esclude la contemporanea fruizione dei benefici di cui agli artt. 33, V comma della legge n. 104/1992 (concernente l’avvicinamento al domicilio della persona da assistere) e 4, II comma della legge n. 53/2000 (concernente congedi per eventi e cause particolari) richiamato dall’art. 42, V comma del DLgs n. 151/2001, benefici che, peraltro, hanno caratteristiche e finalità diverse;
che è inconferente il richiamo all’art. 7 del DPR n. 254/1999 concernente “l’assegnazione anche in sovrannumero all’organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile”, in quanto tale beneficio non è stato richiesto dall’interessato;
che, peraltro, l’art. 2, IV comma del DM 21.7.2000 n. 278, attuativo dell’art. 4 della legge n. 53/2000, ha stabilito che “l'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal presente regolamento e alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente”;
che, ciò stante, il ricorso è fondato e va accolto;
che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.
Spese rifuse a carico dell’Amministrazione soccombente nella misura di € 1.500,00, oltre ad IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2013
Congedo ex art. 42 comma 5 D.Lgs. 151/2001
Re: Congedo ex art. 42 comma 5 D.Lgs. 151/2001
Anche l'INPS si adegua
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